52003PC0078(02)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio /* COM/2003/0078 def. - CNS 2003/0040 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO

L'8 febbraio 2002 la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime speciale delle agenzie di viaggio [1].

[1] Proposta COM(2002)64 definitivo

Nel frattempo il Consiglio ha adottato la direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici [2] e il regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico [3].

[2] GU L 128 del 15.05.2002, pag. 41.

[3] GU L 128 del 15.05.2002, pag. 1.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 17 e il 18 luglio 2002 [4].

[4] GU C 241 del 7.10.2002, pag. 83.

Il 24 settembre 2002 il Parlamento europeo ha adottato la sua relazione sul progetto di direttiva del Consiglio [5] e ha proposto due modifiche, una delle quali potrebbe essere accettata dalla Commissione, la quale ha deciso di modificare di conseguenza la sua proposta.

[5] Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio (COM(2002) 64 - C5-0112/2002 - 2002/0041(CNS)), PE 307.532, A5-0274/2002.

La Commissione ha pertanto elaborato la presente proposta modificata.

2. GIUSTIFICAZIONE DELLE MODIFICHE

2.1. Introduzione del principio dello "sportello unico"

L'obiettivo di questa modifica è agevolare l'applicazione pratica delle norme proposte in materia di servizi prestati dalle agenzie di viaggio non stabilite nell'UE a clienti residenti nell'UE. Quando è stato chiesto di tassare nell'UE gli agenti di viaggio di paesi terzi che prestano servizi a clienti UE, la Commissione non ha proposto misure semplificate per l'attuazione della normativa.

Nel frattempo, un regime semplificato è stato adottato con la direttiva 2002/38/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, per i casi in cui un fornitore non stabilito nell'UE presti questi servizi a soggetti non passivi nell'UE. Il regime detto "sportello unico" sarà applicabile per un periodo provvisorio di 3 anni a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il Parlamento europeo ha proposto di estendere il campo di applicazione del regime speciale previsto dalla direttiva 2002/38/CE sul commercio elettronico, nonché il meccanismo di compensazione bilaterale tra autorità fiscali di cui al titolo III.A del regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico, ai servizi prestati da agenti di viaggio non stabiliti nell'UE a clienti residenti nell'UE.

La Commissione ha accettato questa modifica e si è impegnata a modificare la sua proposta di conseguenza.

2.2. Introduzione di un'esenzione per i servizi prestati a clienti residenti in paesi terzi

La Commissione non può accettare questa modifica perché contraria ad uno dei principi basilari del sistema IVA comunitario, basato sul presupposto che la fornitura di beni e servizi è tassata nel luogo di consumo. Pertanto, il margine di profitto ottenuto nella Comunità dovrebbe essere tassato nel luogo in cui è realizzato e non dovrebbe essere esente se il cliente non risiede nell'UE.

3. MODIFICHE PROPOSTE PER IL COM(2002) 64 DEF DELLA COMMISSIONE

3.1. Introduzione di un nuovo comma all'articolo 26, paragrafo 2

La prima modifica consiste nell'estendere il campo di applicazione del regime speciale per i servizi prestati elettronicamente ai servizi prestati da agenzie di viaggio non stabilite nell'UE a clienti residenti nell'UE, purché i servizi siano prestati nell'UE. La prestazione di questi servizi è disciplinata dall'articolo 26, paragrafo 2 della proposta di COM(2002) 64 definitivo della Commissione. In questo articolo è inserito un nuovo comma, che propone di applicare ai prestatari di servizi di paesi terzi, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) (nuovo) un regime speciale simile a quello applicabile ai servizi prestati elettronicamente per conformarsi ai loro obblighi in materia di IVA nell'UE.

3.2. Un nuovo articolo 26, paragrafo 3

Il nuovo articolo 26, paragrafo 3, lettera a) introduce innanzitutto alcune definizioni indispensabili per definire il campo di applicazione e il funzionamento del regime speciale.

Il secondo comma dell'articolo 26, paragrafo 3, introduce il regime speciale e sarà applicabile ai servizi prestati da agenzie di viaggio non stabilite nell'UE, quando sono prestati servizi nell'UE a clienti ivi residenti.

3.3. Modifica dell'articolo 3 della proposta di COM(2002) 64 definitivo

Il regime speciale per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 26, paragrafo 3 (nuovo) è simile al regime speciale applicabile ai servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui all'articolo 26 quater, paragrafo b) della 6a direttiva IVA, applicabile per un periodo provvisorio di 3 anni, a decorrere dal 1° luglio 2003. Pertanto, è opportuno modificare la data inizialmente prevista (1° gennaio 2003), indicando la data del 1° luglio 2003.

4. OBIETTIVO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 218/92

L'obiettivo delle modifiche proposte per il regime speciale applicabile alle agenzie di viaggio, di cui all'articolo 26 della 6a direttiva IVA, è fare in modo che l'IVA sia riscossa dallo Stato membro in cui avviene il consumo effettivo.

Nel quadro del nuovo regime proposto lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori ottemperino ai loro obblighi e versino l'IVA dovuta sui servizi prestati. Per i servizi prestati da agenti di viaggio non stabiliti, né identificati ai fini IVA nella Comunità, a clienti residenti nella Comunità, è necessario che lo Stato membro di consumo e lo Stato membro in cui il fornitore è stabilito si scambino tutte le informazioni necessarie all'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 26, paragrafo 3, (nuovo) della 6a direttiva IVA. Analogamente, è necessario che l'importo dell'IVA dovuto sulla prestazione di servizi che deve essere tassata nel suo territorio sia effettivamente trasferito sul bilancio dello Stato membro di consumo.

Un sistema simile è stato già introdotto per i servizi prestati tramite mezzi elettronici [6] e le modifiche proposte al regolamento (CEE) n. 218/92 mirano ad estendere tale sistema ai servizi prestati da agenti di viaggio nel quadro del regime speciale introdotto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della 6a direttiva IVA.

[6] Regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002.

2003/0040 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di di servizi prestati da agenzie di viaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [7],

[7] GU C [...]del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [8],

[8] GU C [...]del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [9],

[9] GU C [...]del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/xxx/CE del Consiglio del [...................... 2003] che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi prestati da agenzie di viaggio [10], stabilisce il quadro per tassare i servizi prestati nella Comunità da soggetti passivi che non sono stabiliti né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini fiscali nella Comunità.

[10] GU L ...

(2) Dato che lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi, devono essere trasmesse agli Stati membri di consumo le informazioni necessarie al funzionamento del regime speciale relativo ai servizi di viaggio prestati da operatori non stabiliti nella Comunità di cui all'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [11].

[11] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE del Consiglio del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

(3) Occorre disporre che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per tali prestazioni sia trasferita su conti indicati dagli Stati membri di consumo,

(4) Pertanto, il regolamento (CEE) n. 218/92 deve essere modificato di conseguenza:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A. Il regolamento (CEE) n. 218/92 è modificato come segue:

(1) È inserito il seguente Titolo III B:

"TITOLO III B

Disposizioni relative al regime speciale previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE

Articolo 9 octies

Le seguenti disposizioni si applicano al regime speciale previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/338/CEE. Le definizioni di cui all'articolo 26 quater si applicano anche ai fini del presente titolo.

Articolo 9 nonies

1. Le informazioni che lo Stato membro di identificazione riceve dal soggetto passivo non stabilito, quando ha inizio la sua attività, a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 77/388/CEE devono essere presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui l'informazione è pervenuta dal soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo, le competenti autorità degli altri Stati membri sono informate del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

Articolo 9 decies

1. La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE deve essere presentata in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato non oltre i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta diversa dall'euro, convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione.

Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, se non sono pubblicati quel giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

Articolo 9 undecies

Le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si applicano anche alle informazioni raccolte dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafi 1 e 4, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 9 duodecies

1. Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, se non sono pubblicati quel giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene non oltre i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

2. Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi e informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo.

Articolo 9 terdecies

1. Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 9 duodecies.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.";

(2) All'articolo 13, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 9 ter, 9 quater, 9 nonies e 9 decies, siano operativi entro la data specificata rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/38/CE della Commissione e all'articolo 3 della direttiva 2003/.../CE."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente