Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo /* COM/2003/0072 def. - ACC 2003/0031 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale. Il fondamento giuridico dei negoziati con la Repubblica di Polonia, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo. A norma di tale articolo, la Comunità e la Polonia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia polacca. A norma delle direttive del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato negoziati, che si sono conclusi il 23 dicembre 2002. I risultati dei negoziati tra la Commissione e la Polonia su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore. Il 9 luglio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni agricole reciproche (COM(2002) 363). Tale proposta, non ancora approvata, viene ritirata e sostituita dalla presente proposta che ingloba tutte le concessioni agricole (anteriori e nuove) tra la Comunità e la Polonia. Entrambe le parti hanno applicato i risultati del primo ciclo di negoziati su base autonoma e transitoria dal 1° gennaio 2001. Da parte della Comunità, le nuove concessioni sono entrate in vigore con il regolamento (CE) n.°2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000. Il presente protocollo sostituisce le misure autonome e transitorie il giorno della sua entrata in vigore. Il presente protocollo formerà parte integrante dell'accordo europeo con la Polonia. Il protocollo decadrà automaticamente, insieme all'accordo europeo, alla data di adesione della Polonia all'Unione europea. 2003/0031 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C .... del ...., pag. ... considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [2], prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli. [2] GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2. (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Polonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Polonia sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 2002/63/CE del Consiglio [3]. [3] GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1. (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2851/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia [4]. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo. [4] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7. (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Polonia si sono conclusi il 23 dicembre 2002. (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (in prosieguo denominato "il protocollo"). (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [5], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme. [5] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11). (8) Le ulteriori misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6]. [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9) In seguito ai suddetti negoziati il regolamento (CE) n. 2851/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e ad effettuare la notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo. Articolo 3 La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 5. Articolo 4 La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito dall'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1260/2001 [7] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. [7] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. 2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. Articolo 6 Il regolamento (CE) n. 2851/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Polonia (di cui all'articolo 4) >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità», da una parte, e LA REPUBBLICA DI POLONIA, dall'altra, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (in prosieguo denominato "l'accordo europeo"), è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994 [8]. [8] GU L 348 del 31.12.1993, pag. 6. (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Polonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati. (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo [9] per tenere conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT. [9] GU L 27 del 30.1.2002, pag. 2. (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 26 settembre 2000 e il 23 dicembre 2002. (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2851/2000 [10], di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° gennaio 2001, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Polonia ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2001, le equivalenti concessioni polacche (Ordinanze n. 1253/2000, n. 1273/2000 e n. 1274/2000) [11]. [10] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7. [11] Pubblicate nella Gazzetta ufficiale polacca n. 119/2000 del 28.12.2000 e n. 120/2000 del 29.12.2000. (6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Polonia definito negli allegati A a) e A b) e il regime applicabile all'importazione in Polonia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B a) e B b) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati VIII e IX di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra. Articolo 2 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo europeo. Articolo 3 Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Polonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo. Articolo 4 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, conformemente all'articolo 3. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2851/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi indicati nell'allegato A b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002. Analogamente, i quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 o dal 1° gennaio 2003 nell'ambito delle concessioni previste dal regolamento del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2002 [12] e dal regolamento del Ministro dell'economia del 17 dicembre 2002 [13] sono detratti integralmente dai quantitativi indicati nell'allegato B b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002 o al 1° gennaio 2003. [12] Pubblicate nella Gazzetta ufficiale polacca n. 157/2002 del 24.9.2002, sezione 1310, pag. 10111. [13] Pubblicate nella Gazzetta ufficiale polacca n. 227/2002 del 23.12.2002, sezione 1897, pag. 14323 e sezione 1898, pag. 14335. Articolo 5 Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e polacca, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, Per la Comunità europea Per la Repubblica di Polonia ALLEGATO A a) I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Polonia di seguito elencati sono aboliti - Codici NC >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1). ALLEGATO A b) Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Polonia sono soggette alle concessioni sotto indicate (NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. (2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna. (3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo. (4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. (5) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli. (6) La Polonia non concede sovvenzioni all'esportazione di questi prodotti verso l'UE. (7) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate). (8) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio. (9) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato. (10) Coefficiente di conversione in carni fresche = 2,14, purché il tenore di carne sia superiore al 60%. (11) Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte cinque aliquote addizionali (10%, 12%, 14%, 16% e 18%) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata. (12) Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte tre aliquote addizionali (10%, 12% e 14%) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata. (13) Per questi codici NC si applicano le seguenti concessioni (applicabili alle mele importate all'interno e al di fuori del contingente tariffario): - cinque aliquote addizionali (10%, 12%, 14%, 16% e 18%) sono introdotte per il periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata; - tre aliquote addizionali (14%, 16% e 18%) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata; - due aliquote addizionali (16% e 18%) sono introdotte per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata; - cinque aliquote addizionali (10%, 12%, 14%, 16% e 18%) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata. (14) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche). (15) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna. APPENDICE all'allegato A b) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione 1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Polonia, sono stabiliti nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, sono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. 3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Polonia per consentire loro di rimediare alla situazione. 4. Su richiesta della Comunità o della Polonia, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. 5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda. ALLEGATO B a) I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili in Polonia ai prodotti originari della Comunità sono aboliti >SPAZIO PER TABELLA> (1) Quali definiti nella tariffa doganale polacca - Allegato al regolamento del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2002 (Gazzetta ufficiale polacca n. 226 del 23 dicembre 2002, sezione 1885). ALLEGATO B b) Le importazioni in Polonia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate (NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della Nomenclatura combinata polacca (NCP), la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NCP. (2) Giovenche di peso inferiore o uguale a 220 kg. (3) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli. (4) Aliquota del dazio applicabile. Se il dazio NPF ad valorem per tale prodotto viene ridotto, il dazio preferenziale ad valorem indicato nella terza colonna è ridotto nella stessa proporzione. Se il dazio NPF minimo/specifico applicato viene ridotto al di sotto del dazio minimo/specifico, quest'ultimo è ridotto allo stesso livello. (5) L'UE non concede alcuna restituzione all'esportazione di questi prodotti verso la Polonia. (6) Nell'ambito del contingente tariffario polacco dell'OMC. (7) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 o dal 1° luglio 2002 per quanto concerne il codice NCP 1001 90, prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna. (8) Questo contingente è gestito sulla base di una campagna di commercializzazione compresa tra il 1° luglio e il 30 giugno. Il quantitativo indicato nella quarta colonna è quindi disponibile dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, mentre il quantitativo indicato nella quinta colonna è disponibile dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004. >SPAZIO PER TABELLA>