52003PC0051

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto /* COM/2003/0051 def. - COD 2003/0029 */


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

1.1 Considerazioni generali

La presente proposta di decisione, che riguarda un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e l'attuazione del protocollo di Kyoto, sostituirà la decisione 93/389/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità [1], che istituiva un meccanismo per monitorare le emissioni di gas serra di origine antropica e per valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo alle suddette emissioni.

[1] GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31, modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35) [e dal regolamento (CE) n. xxxx/2002 (GU L xxx del x.x.2002, pag. x].

Con la revisione della decisione 93/389/CEE si intende:

- rispecchiare, nell'ambito del meccanismo di controllo, gli obblighi e le linee guida in materia di comunicazione delle informazioni per l'applicazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto, sui quali sono stati conclusi accordi politici e adottate decisioni giuridiche nel corso della settima Conferenza delle Parti (CoP7) di Marrakech;

- fornire altre informazioni sulle previsioni in materia di emissioni a livello di singoli Stati membri e di Comunità e garantire l'uniformità di tali previsioni, basandosi sull'esperienza acquisita con l'attuale meccanismo di controllo;

- trattare i requisiti in materia di comunicazione delle informazioni e il tema dell'attuazione per quanto riguarda gli accordi di "ripartizione degli oneri" tra la Comunità e gli Stati membri.

La Comunità europea ha ratificato il protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002, con la decisione 2002/358/CE [2]. La presente proposta intende aiutare la Comunità e gli Stati membri a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto e, più in generale, migliorare la tempestività, la coerenza, la precisione, la completezza, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni riferite.

[2] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

La decisione 93/389/CEE sul meccanismo di controllo indicava in dettaglio gli obblighi da rispettare attraverso orientamenti adottati secondo la procedura del comitato, tenendo conto della natura alquanto tecnica delle linee guida approvate nell'ambito dell'UNFCCC. Questa proposta prevede disposizioni analoghe, anche se si è ritenuto opportuno inserire alcune disposizioni più importanti nel testo della decisione stessa. Per limitare l'onere di comunicazione delle informazioni degli Stati membri, il nuovo testo impone che vengano forniti solo i dati che rivestono interesse a livello comunitario.

Verranno inoltre apportati cambiamenti alla frequenza di presentazione dei dati. Seguendo la struttura del protocollo di Kyoto e le linee guida della convenzione UNFCCC, verranno trattati diversi obblighi in materia di comunicazione delle informazioni, facendo una distinzione tra i dati da riferire a scadenze annue e a scadenze periodiche. I programmi e le previsioni sul cambiamento climatico degli Stati membri non variano da un anno all'altro e perciò si propone di comunicare i dati periodicamente e non ogni anno. Vengono comunque inserite disposizioni più precise sul tipo di previsioni, dato che l'esperienza acquisita finora ha dimostrato la necessità di disporre di dati più completi e dettagliati in questo settore.

La decisione 93/389/CEE è già stata modificata in maniera consistente dalla decisione 1999/296/CE. Le altre, ampie, modifiche della decisione proposte in questa sede ne ampliano il campo di applicazione, che deve includere aspetti quali i registri, i meccanismi flessibili e la cooperazione nell'ambito delle procedure previste dal protocollo di Kyoto. Per questi motivi, ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, si ritiene opportuno sostituirla e non semplicemente modificarla: in questo modo le parti interessate disporranno di un unico atto legislativo chiaro e coerente, invece di aggiungere modifiche isolate alla decisione esistente.

In allegato alla proposta viene inserita una tabella di corrispondenza.

1.2 Obiettivi ambientali da realizzare

Ai sensi dell'articolo 2 del trattato CE la Comunità ha il compito di promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente e di migliorare la qualità dell'ambiente e per questo la Comunità deve prevedere una politica nel settore ambientale (articolo 3, paragrafo 1 del trattato CE), che deve contribuire a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

- protezione della salute umana;

- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. SCELTA E MOTIVAZIONE DELLA BASE GIURIDICA

La proposta intende realizzare ulteriormente gli obiettivi della politica comunitaria in materia di ambiente di cui all'articolo 174 del trattato CE; essa si basa pertanto sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato (procedura di codecisione), che rappresenta la base giuridica specifica per la politica comunitaria nel settore dell'ambiente, sulla quale è fondata anche la decisione 93/389/CEE del Consiglio.

3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

3.1 Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista rispetto agli obblighi della Comunità europea?

Ai sensi dell'articolo 2 del trattato CE tra i compiti della Comunità figura quello di promuovere un elevato livello di protezione dell'ambiente e di migliorare la qualità dell'ambiente.

3.2 Qual è la dimensione comunitaria del problema?

La Comunità e i singoli Stati membri sono parti firmatarie del protocollo di Kyoto. Nella decisione 2002/358/CE gli Stati membri hanno deciso di adempiere agli obblighi previsti dal protocollo in maniera congiunta e hanno approvato traguardi diversi di riduzione/limitazione delle emissioni per ciascuno Stato membro, per far sì che la Comunità nel suo complesso riesca a rispettare gli obblighi giuridicamente vincolanti contratti su scala internazionale.

3.3 Qual è la soluzione più efficace se si raffrontano i mezzi della Comunità europea con quelli degli Stati membri?

Essendo parte firmataria della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, la Comunità deve intervenire per riuscire a rispettare gli obblighi di comunicazione delle informazioni contemplati dai due strumenti citati. Gli Stati membri continuano ad avere la responsabilità principale di comunicare i dati sulle emissioni annue, ma per limitare le attività di comunicazione che competono loro, le nuove disposizioni in materia stabiliscono che debbano essere trasmessi solo i dati che rivestono interesse a livello comunitario.

3.4 Quale sarebbe il costo della inazione?

Se la Comunità non intervenisse significherebbe che non sarebbe in grado di far fronte agli obblighi internazionali di comunicazione dei dati assunti, con una conseguente perdita di credibilità per l'UE nell'ambito dei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici.

3.5 Quali modalità d'azione sono a disposizione della Comunità europea per raggiungere gli obiettivi?

Per assolvere ai propri obblighi in materia di comunicazione dei dati, la Comunità deve disporre di dati annui tempestivi, completi, coerenti e precisi da parte degli Stati membri.

3.6 Proporzionalità

Al momento dell'adozione della decisione 93/389/CEE, l'azione comunitaria in questo settore attraverso una direttiva era considerata proporzionata all'obiettivo perseguito. L'obiettivo della presente proposta è di sostituire la decisione 93/389/CEE.

4. COSTI DI ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PER GLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri hanno messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla decisione 93/389/CEE. Dalle relazioni nazionali non risulta che le attività legate al funzionamento della decisione in questione abbiano comportato rilevanti problemi finanziari. Gli Stati membri hanno già accettato gli oneri di comunicazione delle informazioni imposti dalla ratifica del protocollo di Kyoto, che specifica i requisiti di comunicazione sui quali si basa la presente proposta. Si può pertanto presumere che l'adozione della proposta non comporterà grandi aumenti dei costi.

5. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

5.1 Stati membri

Nella comunicazione sull'attuazione della prima fase del programma per il cambiamento climatico (ECCP), presentata al Consiglio nell'ottobre del 2001, la Commissione manifestava l'intenzione di preparare una modifica della decisione sul meccanismo di controllo delle emissioni nella seconda metà del 2002. Nelle conclusioni del 12 dicembre 2001 sulla suddetta comunicazione, il Consiglio accoglieva con favore l'intenzione della Commissione di presentare una revisione della decisione 93/389/CEE, modificata, nell'intento di migliorare l'efficacia del controllo dell'attuazione delle politiche e delle misure; aggiungeva inoltre che la nuova proposta avrebbe anche dovuto istituire il contesto necessario per garantire che la Comunità e i suoi Stati membri siano in grado di adempiere agli obblighi in materia di comunicazione e di contabilità delle emissioni sanciti dagli articoli 5 e 7 del protocollo di Kyoto. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare al più presto la propria proposta e a valutare come migliorare la qualità e la precisione delle informazioni trasmesse in materia di politiche e di misure, oltre che sulle emissioni e sull'assorbimento di tutti i gas serra, senza dimenticare gli aspetti legati alla metodologia. Nell'ambito del Comitato sul meccanismo di controllo, il 12 marzo 2002 è stato presentato il contenuto generale della proposta agli Stati membri.

5.2 Organizzazioni non governative e comparto industriale

La presente proposta di decisione riguarda gli obblighi di comunicazione e di scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione e la comunicazione alla convenzione UNFCCC; essa non incide pertanto sugli interessi specifici delle organizzazioni non governative e dell'industria.

6. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Oggetto (articolo 1)

Alla CoP7 di Marrakech (29 ottobre - 10 novembre 2001) sono state approvate linee guida precise per la comunicazione annuale di informazioni sui gas serra e linee guida per l'istituzione di sistemi di inventario da parte dei firmatari del protocollo di Kyoto (articolo 5, paragrafo 1 del protocollo stesso) e di registri nazionali. Poiché la Comunità è parte firmataria del protocollo di Kyoto (cfr. decisione 2002/358/CE del Consiglio) il campo di applicazione del meccanismo di controllo (di cui alla decisione 93/389/CEE, modificata dalla decisione 1999/296/CE) deve essere ampliato di conseguenza. Viene inoltre definito con più precisione l'oggetto della decisione, per chiarire che questa riguarda anche l'assorbimento dei gas attraverso i pozzi (i cosiddetti sinks).

Per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni che la Comunità europea e gli Stati membri devono riferire all'UNFCCC, la decisione intende garantire che vengano rispettati i principi di base definiti nelle linee guida UNFCCC in materia.

Programmi nazionali (articolo 2)

Due elementi che saranno sempre fondamentali per il rispetto degli impegni assunti nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto sono l'attuazione e l'aggiornamento periodico dei programmi nazionali destinati a limitare e/o ridurre le emissioni di gas serra di origine antropica e il monitoraggio trasparente delle emissioni effettive e previste. Queste disposizioni essenziali dell'attuale meccanismo vengono pertanto mantenute. L'articolo è comunque aggiornato, perché viene eliminato un trattino riguardante l'impegno a stabilizzare, entro il 2000, le emissioni di CO2 nell'intera Comunità (obiettivo raggiunto), ed è leggermente modificato con l'inserimento di un riferimento agli elementi obbligatori delle informazioni citate all'articolo 3, paragrafo 2 e con l'introduzione della procedura di informazione per i dati che gli Stati membri devono inviare alla Commissione e viceversa.

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri (articolo 3)

Oltre alle linee guida esistenti sulla comunicazione delle informazioni dell'UNFCCC riguardo agli inventari annui [3] decise nel corso della CoP7, sono state approvate anche linee guida dettagliate per la comunicazione annua dei gas serra da parte dei firmatari del protocollo di Kyoto; tra le informazioni da comunicare ogni anno figurano gli inventari delle emissioni dei gas serra e le informazioni supplementari indicate nelle linee guida ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo di Kyoto. Le informazioni quantitative sulle emissioni e sull'assorbimento dei gas di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo di Kyoto devono essere comunicate alla Commissione, unitamente ai dati degli inventari basati sulla Good Practice Guidance del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) attualmente in fase di elaborazione e di cui le disposizioni di attuazione adottate nell'ambito della presente decisione prevedono l'applicazione. Tra le informazioni supplementari da inviare ogni anno ai sensi del protocollo di Kyoto figurano anche quelle dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo stesso.

[3] Cfr. FCCC/CP/1999/7.

La comunicazione di informazioni supplementari specifiche è richiesta anche per facilitare le comunicazioni annue e periodiche che la CE deve presentare all'UNFCCC. Nelle relazioni annue all'UNFCCC sugli inventari comunitari, la Comunità dovrà garantire che gli obblighi in materia di metodologia, ad esempio per i pozzi di assorbimento (sinks), siano assolti a livello di Stati membri. L'articolo stabilisce le disposizioni generali in materia di comunicazione su questo aspetto, mentre le disposizioni specifiche verranno definite nelle disposizioni comunitarie di attuazione (articolo 3, paragrafo 3). Le disposizioni in materia di dati sui pozzi di assorbimento saranno allineate alle linee guida in materia di comunicazione delle informazioni dell'IPCC, in corso di elaborazione. È inoltre necessario inviare informazioni su tutte le attività che comportano le varie unità da contabilizzare introdotte dal protocollo di Kyoto.

La proposta prevede di spostare dal 31 dicembre al 15 gennaio dell'anno successivo la data entro la quale gli Stati membri devono inviare i dati annui alla Commissione, visto che alcuni Stati membri avevano chiesto più tempo in seno al Comitato sul meccanismo di controllo; la proroga garantisce comunque che rimanga il tempo sufficiente per elaborare i dati trasmessi, che la Commissione deve successivamente inviare all'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno.

Oltre alla comunicazione delle informazioni a scadenza annuale, periodicamente è obbligatorio inviare altre informazioni all'UNFCCC, comprese quelle riguardanti il concetto di "supplementarità", riferito al grado di utilizzo dei meccanismi flessibili previsti rispetto alle politiche e misure adottate. I dati inviati dagli Stati membri devono essere aggregati per fornire informazioni di scala comunitaria; al riguardo si propone che, nell'ambito delle disposizioni di attuazione del meccanismo di controllo, venga garantita un'ulteriore assistenza che permetta di aggregare le informazioni in questione sulla "supplementarità".

Considerata la frequenza degli aggiornamenti delle previsioni nazionali sulle emissioni, le comunicazioni su questo aspetto verranno presentate a scadenza biennale; per coerenza, il termine di presentazione sarà, anche il questo caso, il 15 gennaio (ogni due anni), a partire dal 2005.

Per migliorare i dati disponibili, l'elenco degli elementi da indicare obbligatoriamente nelle relazioni periodiche degli Stati membri viene ampliato e leggermente modificato, in linea con il dibattito che ha avuto luogo in seno al Comitato sul meccanismo di controllo. Le politiche e le misure devono essere comunicate, indicandone gli obiettivi, il tipo e la situazione di attuazione, nonché le stime quantitative degli effetti. Dall'esperienza acquisita con l'applicazione dell'attuale meccanismo di controllo emerge la necessità di armonizzare ancora la comunicazione delle informazioni sulle politiche, sulle misure e sulle previsioni degli Stati membri, elementi che verranno presi maggiormente in conto nelle nuove disposizioni di attuazione introdotte dalla presente decisione. Fino a questo momento si è rivelato difficile procedere ad un'adeguata valutazione delle politiche e delle previsioni degli Stati membri, viste le notevoli diversità di metodologie previste dal sistema attuale. Disporre di previsioni affidabili sulle emissioni sarà però un fattore cruciale per garantire un sistema di allarme rapido e per prevenire i casi di inadempimento.

Le disposizioni di attuazione specifiche introdotte dalla presente decisione (all'articolo 3, paragrafo 3) riguarderanno obblighi più dettagliati, che specificano quali elementi utilizzati per il calcolo dei pozzi di assorbimento sono attinenti anche per la comunicazione delle informazioni prevista dal meccanismo di controllo. Il rispetto degli impegni sottoscritti a Kyoto dalla CE dipenderà dall'esistenza di sistemi nazionali adeguati di inventario e dal corretto funzionamento dei registri nazionali; per questo motivo l'informazione su qualsiasi cambiamento avvenuto in tali sistemi è di capitale importanza per la Comunità ed è del resto prevista anche dal protocollo di Kyoto. Nelle disposizioni di attuazione del meccanismo di controllo comunitario vengono inoltre specificati alcuni indicatori che il Comitato sul meccanismo di controllo ha già concordato in linea di principio riguardo al biossido di carbonio e altri gas serra inclusi nel protocollo di Kyoto.

Infine, al termine del primo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto, che si conclude nel 2012, le parti firmatarie potranno proseguire lo scambio delle quote di emissione per un periodo aggiuntivo, allo scopo di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito del protocollo. Le parti interessate devono inviare informazioni supplementari riguardo al calcolo delle quantità assegnate, unitamente ad un rapporto, al termine del periodo supplementare citato di cui alla decisione 19/CP.7 degli accordi di Marrakech [4].

[4] Cfr. FCCC/CP/2001/13/Add.2, pag. 68, paragrafo 49.

Il sistema di inventario comunitario (articolo 4)

Questo articolo prevede l'istituzione di un sistema comunitario di inventario dei gas a effetto serra ai sensi del protocollo di Kyoto e riguarda i compiti previsti nelle linee guida dell'UNFCCC (all'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo di Kyoto [5]) per i sistemi nazionali riguardo alla stima delle emissioni di gas serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento di tali gas tramite i pozzi. La Comunità potrà rispettare le linee guida del protocollo di Kyoto e garantire la qualità degli inventari dei gas serra solo con la realizzazione dei sistemi nazionali di inventario nei vari Stati membri, che dovranno essere di qualità. L'articolo 4, paragrafo 4 della proposta prevede dunque che, entro il 31 dicembre 2004, gli Stati membri diano piena attuazione, a livello nazionale, alle linee guida introdotte dall'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo di Kyoto. Il paragrafo 1 dell'articolo 4 costituisce una base adeguata per l'attuale procedura volta a colmare le lacune per l'inventario comunitario, quando mancano dati dagli Stati membri. Nelle disposizioni di attuazione adottate ai sensi della presente decisione devono essere indicati procedimenti più dettagliati in merito.

[5] Cfr. la decisione UNFCCC 20/CP.7 nel documento FCCC/CP/2001/13/Add.3.

I dettagli tecnici (cioè le disposizioni di attuazione del meccanismo di controllo comunitario) verranno affrontati con la procedura di comitato, tenendo conto delle parti di funzioni del sistema comunitario di inventario dei gas serra per le quali esistono già accordi e procedure in base alla decisione 1999/296/CE del Consiglio (che modifica la decisione 93/389/CEE del Consiglio). All'articolo 4, paragrafo 3 viene attribuito un ruolo centrale di sostegno all'Agenzia europea dell'ambiente nell'ambito del sistema di inventario.

Valutazione del progressi (articolo 5)

Per valutare se la Comunità e i singoli Stati membri sono sulla buona strada per quanto riguarda gli obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto (ovvero per valutare i progressi effettivi - con le emissioni comunicate - e i progressi previsti - misurati in base agli effetti stimati delle politiche e delle misure per la riduzione delle emissioni e alle emissioni previste), occorre proseguire l'esercizio annuo di comunicazione delle informazioni al Consiglio e al Parlamento europeo. Questo sistema di allarme rapido di base deve essere visto nel contesto dell'articolo 10, che prevede un riesame del livello di assolvimento degli impegni assunti, che a sua volta può comportare un ulteriore intervento da parte della Comunità o degli Stati membri.

L'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo di Kyoto prevede inoltre che le Parti facciano progressi dimostrabili nel conseguimento degli impegni assunti entro il 2005 e che entro il 1º gennaio 2006 deve essere inviata una relazione specifica all'UNFCCC sui progressi dimostrabili. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 è giustificato introdurre disposizioni specifiche che forniscano indicazioni precise su altri aspetti connessi con le informazioni sui progressi dimostrabili. La Commissione dovrà ricevere le informazioni di cui alle disposizioni in questione entro il 15 gennaio 2005, per poter successivamente presentare all'UNFCCC la relazione citata all'articolo 5, paragrafo 3.

Infine, all'articolo 5, paragrafo 4 viene attribuito un ruolo centrale specifico di sostegno all'Agenzia europea dell'ambiente, che interviene nella valutazione e comunicazione dei progressi realizzati.

Registri nazionali (articolo 6)

Secondo le linee guida contenute nell'articolo 7, paragrafo 4 del protocollo di Kyoto, ciascuna Parte inserita nell'allegato I deve istituire e conservare un registro nazionale per garantire che vengano accuratamente contabilizzate le quantità assegnate, le unità di riduzione delle emissioni, le riduzioni delle emissioni certificate e le unità di assorbimento rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate. In quanto parti firmatarie del protocollo di Kyoto, la Comunità e gli Stati membri sono pertanto tenuti a istituire tali registri nazionali. Ai sensi della decisione 2002/358/CE, le quantità iniziali assegnate vengono rilasciate nei registri nazionali degli Stati membri. Il registro nazionale della Comunità potrebbe contenere le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate indotte dai progetti finanziati dalla Comunità stessa, fornendo in tal modo un incentivo all'azione comunitaria nei paesi terzi per affrontare la problematica del cambiamento climatico in maniera più ampia. Altre disposizioni riguardanti le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate detenute nel registro possono essere stabilite con la procedura di codecisione, alla luce del riesame previsto dall'articolo 10.

L'articolo 6 stabilisce che i registri nazionali possano essere conservati in un sistema consolidato. I registri nazionali devono comprendere i registri istituiti dalla disciplina comunitaria per lo scambio di quote di emissioni, come indicato nell'articolo stesso.

L'articolo stabilisce inoltre che le informazioni contenute nei registri nazionali degli Stati membri siano rese disponibili in tempo reale all'amministratore centrale designato nell'ambito della disciplina comunitaria per lo scambio di quote di emissioni: si tratta di un provvedimento necessario, visto che le transazioni che avvengono nei registri nazionali al di fuori della disciplina comunitaria per lo scambio di quote di emissioni dei gas serra sono importanti per rispettare gli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto concernenti l'utilizzo dei meccanismi che questo prevede e pertanto l'amministratore centrale deve esserne a conoscenza.

Quantità assegnata (articolo 7)

La decisione 2002/358/CE stabilisce che il comitato istituito ai sensi della decisione 93/389/CEE sul meccanismo di controllo deve assistere la Commissione nel compito di determinare i rispettivi livelli di emissione assegnati alla Comunità europea nel suo complesso e ai singoli Stati membri in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio. Il calcolo viene fatto in base agli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni definiti all'allegato II della decisione in questione. L'articolo 7 della presente proposta stabilisce che i rispettivi livelli di emissione, fissati ai sensi della decisione 2002/358/CE, vengano comunicati al Segretariato dell'UNFCCC entro il 1º gennaio 2007.

L'articolo 3, paragrafo 8 del protocollo di Kyoto consente di scegliere il 1990 o il 1995 come anno di riferimento per i tre gruppi di gas fluorurati per calcolare la quantità iniziale assegnata ad una Parte. Onde garantire che le informazioni comunicate siano precise e coerenti, e poiché la maggior parte degli Stati membri ha scelto il 1995 come anno di riferimento, si ritiene opportuno che anche la Comunità e tutti gli Stati membri optino per tale anno.

L'articolo 7 stabilisce infine che gli Stati membri ritirino la quantità assegnata equivalente alle loro emissioni annue dopo l'espletamento di tutte le procedure volte a fissare i livelli di tali emissioni. Questa disposizione riflette quelle contenute nella disciplina comunitaria di scambio delle quote di emissioni, che impongono alle imprese di restituire le quote in funzione delle emissioni annue dei propri impianti dopo che tali emissioni sono state calcolate definitivamente; si tratta di un provvedimento di buona "economia domestica", che contribuirà ad evitare il mancato rispetto degli obblighi assunti.

Procedure previste dal protocollo di Kyoto (articolo 8)

Secondo il protocollo di Kyoto i dati comunicati vengono accettati e riconosciuti solo dopo una procedura di esame internazionale; tale procedura comporta pertanto una cooperazione e un coordinamento totali ed efficaci tra la Comunità e gli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE, in particolare riguardo alle procedure di conformità previste dal protocollo.

Nel corso del suddetto riesame internazionale, uno dei gruppi incaricati potrebbe rilevare un problema di attuazione in uno Stato membro. In tal caso è necessario garantire che la Commissione entri tempestivamente in possesso delle informazioni e che lo Stato membro interessato instauri un adeguato coordinamento con la Commissione, visto che qualsiasi modifica applicata dal gruppo responsabile del riesame internazionale all'inventario di uno Stato membro si ripercuote sull'inventario comunitario e, di conseguenza, sulla conformità della Comunità nel suo complesso. Le stesse considerazioni valgono anche per il coordinamento delle procedure davanti al comitato per la conformità che verrà istituito con il compito di verificare la conformità al protocollo di Kyoto. Questi aspetti sono trattati da una disposizione generale contenuta nella proposta, mentre i dettagli tecnici possono essere elaborati nelle disposizioni di attuazione adottate ai sensi della decisione.

Comitato (articolo 9)

Il comitato viene denominato Comitato sui cambiamenti climatici, per rispecchiare le attività generali per le quali sarà chiamato ad assistere la Commissione, che riguardano il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni sulle emissioni dei gas serra, come stabilito nella decisione 2002/358/CE sulla conclusione del protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto degli obblighi che ne derivano, oltre che i compiti che rientrano nell'ambito della disciplina comunitaria per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (COM(2001) 581 def.).

Riesame (articolo 10)

Secondo quanto stabilito nel protocollo di Kyoto, la Comunità europea dovrà ridurre le proprie emissioni dell'8%. Tenuto conto dei progressi che si prevedono per raggiungere nei prossimi anni i traguardi fissati a Kyoto, è opportuno un riesame della situazione, il cui esito potrebbe portare a proporre misure aggiuntive per garantire la conformità a livello comunitario. Poiché la Comunità europea e i singoli Stati membri sono tenuti, nell'ambito del protocollo di Kyoto, a provare di aver realizzato progressi dimostrabili entro il 2005, il riesame deve essere collegato con questa valutazione dei progressi nel 2006/2007, data vicina all'inizio del primo periodo di impegno fissato nel protocollo. La clausola di riesame prevede l'eventualità di proporre disposizioni quali, ad esempio, raccomandazioni ad intraprendere altre azioni, piani di azione nazionali per garantire la conformità, l'utilizzo potenziale delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni certificate detenute nel registro comunitario per evitare inadempimenti o accordi di scambio preferenziali.

L'esercizio dovrebbe valutare in che misura la Comunità e i singoli Stati membri stanno adempiendo a tutti gli impegni assunti con il protocollo di Kyoto. In questo contesto si deve garantire che l'utilizzo dell'attuazione congiunta, del meccanismo per lo sviluppo pulito e lo scambio delle quote di emissioni a livello internazionale, previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo, vada ad aggiungersi alle azioni adottate a livello interno. Sulla base della valutazione la Commissione può eventualmente presentare proposte per garantire l'adempimento degli impegni assunti.

Disposizioni supplementari (articoli 11 e 12)

La proposta contiene una disposizione per l'abrogazione della decisione 93/389/CEE, che stabilisce che tutti i riferimenti alla suddetta decisione sono da considerarsi riferimenti alla nuova decisione. La decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

2003/0029(COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [7],

[7] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [8],

[8] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [9],

[9] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità [10] istituiva un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica e per valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni; per tener conto degli sviluppi avvenuti a livello internazionale e per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la suddetta decisione.

[10] GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31, modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35) [e dal regolamento (CE) n. xxxx/2002 (GU L xxx del x.x.2002, pag. x].

(2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata dalla decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [11], è quello di stabilizzare le concentrazioni dei gas serra nell'atmosfera ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico.

[11] GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(3) La convenzione UNFCCC impegna la Comunità e i suoi Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla Conferenza delle Parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito "gas a effetto serra"), applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle Parti.

(4) La stessa convenzione impegna tutte le Parti a formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici tenendo conto delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento di tutti i gas a effetto serra tramite pozzi di assorbimento (sinks).

(5) Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC è stato approvato con la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni [12].

[12] GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo di Kyoto, ogni Parte inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC deve aver ottenuto, per il 2005, progressi dimostrabili nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del protocollo.

(7) Ogni Parte inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC è tenuta a istituire e conservare un registro nazionale per garantire che vengano accuratamente contabilizzate le unità di riduzione delle emissioni, le riduzioni delle emissioni certificate, le quantità assegnate e le unità di assorbimento rilasciate, detenute, cedute, soppresse o ritirate [13].

[13] Decisione 19/CP.7, allegato II - Requisiti dei registri, A - Registri nazionali.

(8) La Comunità e gli Stati membri si sono avvalsi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che consente alle Parti di adempiere congiuntamente agli obblighi di limitazione e riduzione delle emissioni. È pertanto opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci riguardo alla compilazione dell'inventario comunitario dei gas a effetto serra, alla valutazione dei progressi realizzati oltre che al riesame e alle procedure di conformità che consentono alla Comunità di adempiere ai propri obblighi di comunicazione delle informazioni previsti dal protocollo di Kyoto, come stabilito negli accordi politici e nelle decisioni giuridiche adottati alla settima Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC tenutasi a Marrakech.

(9) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, in particolare la conformità agli impegni che la Comunità si è assunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e soprattutto gli obblighi di monitoraggio e comunicazione dei dati ivi previsti, non possono, per la loro natura, essere raggiunti adeguatamente dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità di cui al predetto articolo, la presente decisione non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

(10) Poiché i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione sono di ambito generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [14], essi devono essere adottati con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione in questione,

[14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un meccanismo per:

a) monitorare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di assorbimento (sinks) dei gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito "gas a effetto serra") negli Stati membri;

b) valutare i progressi compiuti nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi;

c) dare esecuzione alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito "UNFCCC") e al protocollo di Kyoto, in particolare per quanto riguarda gli inventari dei gas a effetto serra, i sistemi nazionali e i registri della Comunità e degli Stati membri;

d) garantire che le informazioni comunicate dalla Comunità e dagli Stati membri all'UNFCCC siano tempestive, complete, precise, coerenti, comparabili e trasparenti.

Articolo 2

Programmi nazionali

1. Gli Stati membri elaborano e attuano programmi nazionali volti a limitare e/o ridurre le emissioni di origine antropica dalle fonti e a incrementare l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra al fine di contribuire:

a) all'adempimento, da parte della Comunità e degli Stati membri, degli obblighi relativi alla limitazione e/o riduzione delle emissioni di tutti i gas a effetto serra stabiliti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto;

b) al monitoraggio trasparente ed accurato dei progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie a sostegno degli impegni assunti dalla Comunità europea e dagli Stati membri a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

I programmi comprendono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e sono aggiornati di conseguenza.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi nazionali e i rispettivi aggiornamenti e informano la Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.

Nel corso delle successive riunioni del comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione informa gli Stati membri dei programmi nazionali e degli aggiornamenti che le sono pervenuti.

Articolo 3

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Per la valutazione dei progressi effettivi gli Stati membri determinano e riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno ("anno X"):

a) le emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto (biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF6)) relative all'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);

b) i dati provvisori sulle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV) relative all'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2) e i dati definitivi per l'anno X-3;

c) le emissioni di origine antropica o l'assorbimento di biossido di carbonio ad opera dei pozzi di assorbimento nell'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);

d) le informazioni riguardanti la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti dovuti alla destinazione d'uso del terreno, a cambiamenti in tale destinazione e alla silvicoltura negli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);

e) eventuali modifiche alle informazioni citate alle lettere a)-d) relative agli anni tra il 1990 e l'anno X-3;

f) il rapporto sull'inventario nazionale, compresa la descrizione del sistema di inventario nazionale, le scelte metodologiche operate e i cambiamenti registrati tra i dati relativi all'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2) e gli anni precedenti;

g) le informazioni ricavate dal registro nazionale, se istituito, sulle unità di quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate che sono state rilasciate, detenute, cedute, soppresse e ritirate nell'anno precedente (anno X-1);

h) le informazioni sulle entità giuridiche autorizzate a partecipare ai meccanismi previsti dagli articoli 6 e 12 del protocollo di Kyoto, in virtù delle disposizioni nazionali o comunitarie in materia;

i) i provvedimenti adottati per migliorare la qualità delle stime, nei casi in cui alcuni aspetti degli inventari siano stati oggetto di adeguamenti;

j) le informazioni sugli indicatori per l'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);

k) eventuali modifiche apportate al sistema di inventario nazionale.

2. Per la valutazione dei progressi previsti gli Stati membri riferiscono alla Commissione, entro il 15 gennaio 2005 e successivamente ogni due anni:

a) le informazioni sulle politiche e misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra o incrementano l'assorbimento da parte dei pozzi; tali informazioni vengono presentate su base settoriale per ciascun gas a effetto serra e comprendono:

i) l'obiettivo delle politiche e delle misure;

ii) il tipo di strumento utilizzato;

iii) la situazione di attuazione delle politiche o delle misure;

iv) gli indicatori dei progressi, inclusi quelli specificati nelle disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 3;

v) le stime quantitative riguardanti l'effetto delle politiche e delle misure sulle emissioni dalle fonti e sull'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra nel periodo compreso tra l'anno di riferimento e gli anni successivi, compresi il 2005, il 2010 e il 2015; nel limite del possibile occorre indicare anche l'impatto economico di tali provvedimenti;

vi) il grado in cui l'azione interna rappresenta un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'attuazione congiunta, il meccanismo per lo sviluppo pulito e lo scambio internazionale delle quote di emissioni, previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, rappresentano strumenti supplementari rispetto agli interventi interni;

b) le previsioni nazionali rispetto alle emissioni di gas a effetto serra e all'assorbimento di tali gas tramite pozzi almeno per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020, ripartite per gas e per settore; le previsioni comprendono:

i) previsioni sulla situazione in caso di applicazione di "misure" e di "misure supplementari", come indicato nelle linee guida dell'UNFCCC e come ulteriormente specificato nelle disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 3;

ii) una chiara identificazione delle politiche e delle misure inserite nelle previsioni;

iii) i risultati dell'analisi sulla sensibilità svolta per le proiezioni;

iv) la descrizione delle metodologie, dei modelli, dei presupposti di base e dei principali parametri di input-output;

c) le informazioni sulle misure adottate o previste per attuare la legislazione e le politiche comunitarie in materia; le informazioni sugli interventi giuridici e istituzionali avviati per preparare l'adempimento degli impegni assunti ai sensi del protocollo di Kyoto e le informazioni sugli accordi in materia di conformità sulla realizzazione della conformità e sull'applicazione di procedimenti di controllo dell'adempimento di tali obblighi a livello nazionale;

d) le informazioni sugli accordi istituzionali e finanziari e sulle procedure decisionali intesi a coordinare e sostenere le attività connesse alla partecipazione ai meccanismi previsti agli articoli 6 e 12 del protocollo di Kyoto, compresa la partecipazione di entità giuridiche.

3. Le disposizioni di attuazione per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e per la stima dei dati che potrebbero mancare negli inventari nazionali sono adottate secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2.

Le disposizioni di attuazione possono prevedere l'obbligo di riferire e dimostrare i progressi realizzati come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo di Kyoto e di riferire riguardo al periodo supplementare di adempimento degli impegni.

Le disposizioni di attuazione sono eventualmente riesaminate, tenendo conto, se del caso, delle decisioni adottate nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

Articolo 4

Sistema di inventario comunitario

1. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario comunitario dei gas a effetto serra e prepara un rapporto sull'inventario comunitario dei gas a effetto serra, trasmette il progetto agli Stati membri entro il 28 febbraio, lo pubblica e lo presenta al Segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno. Le stime sui dati mancanti degli inventari nazionali sono inserite secondo le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

2. La Commissione, ai sensi della procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, adotta un sistema di inventario comunitario per garantire che gli inventari nazionali siano accurati, comparabili, coerenti, completi e tempestivi rispetto all'inventario comunitario dei gas a effetto serra.

Il sistema in questione comporta un programma di valutazione e controllo della qualità, compresa la definizione di obiettivi qualitativi e di un piano di valutazione della qualità e di controllo della qualità dell'inventario.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, secondo il caso, conformemente al proprio programma di lavoro annuale.

4. Gli Stati membri istituiscono, entro il 31 dicembre 2004, gli inventari nazionali di cui al protocollo di Kyoto per la stima delle emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica e dell'assorbimento del biossido di carbonio tramite i pozzi di assorbimento.

Articolo 5

Valutazione dei progressi e informazione

1. La Commissione esamina annualmente, in consultazione con gli Stati membri, i progressi realizzati dalla Comunità e dai suoi Stati membri verso l'adempimento degli impegni assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto di cui alla decisione 2002/358/CE, al fine di valutare se i progressi compiuti siano sufficienti ad adempiere a tali impegni.

La valutazione tiene conto dei progressi compiuti a livello delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 6, paragrafo 2 della presente decisione e dell'articolo 21 della direttiva xx/xxxx/CE [che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio].

La valutazione comprende anche, ogni due anni, i progressi previsti della Comunità e dei suoi Stati membri verso l'adempimento degli impegni assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

2. In base alla valutazione del paragrafo 1, ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La relazione è suddivisa in capitoli riguardanti le emissioni effettive e previste e l'assorbimento effettivo e previsto tramite pozzi dei gas a effetto serra, le politiche e le misure e l'utilizzo dei meccanismi di cui agli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto.

3. La Commissione prepara una relazione che dimostra i progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità, tenendo conto delle informazioni presentate ai sensi delle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 e la trasmette al Segretariato dell'UNFCCC al più tardi entro il 1º gennaio 2006.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, secondo il caso, conformemente al proprio programma di lavoro annuale.

Articolo 6

Registri nazionali

1. La Comunità e gli Stati membri istituiscono e conservano registri nazionali per garantire che vengano accuratamente contabilizzate le unità di quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate rilasciate, detenute, cedute, soppresse o ritirate. I registri comprendono i registri istituiti ai sensi dell'articolo 19 della direttiva xx/xxxx/CE [che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio], a norma delle disposizioni adottate secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2 della presente decisione.

La Comunità e gli Stati membri possono conservare i loro registri in un sistema consolidato, con uno o più Stati membri.

2. Gli elementi citati nella prima frase del paragrafo 1 vengono messi a disposizione dell'amministratore centrale designato ai sensi dell'articolo 20 della direttiva xx/xxxx/CE [che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio].

Articolo 7

Quantità assegnata

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8 del protocollo di Kyoto, la Comunità e gli Stati membri considerano il 1995 l'anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo.

2. La Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2006, una relazione al Segretariato dell'UNFCCC per determinare la quantità assegnata per la Comunità e gli Stati membri, che deve essere pari ai rispettivi livelli di emissione calcolati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 2002/358/CE.

3. Gli Stati membri, al termine del riesame dei rispettivi inventari nazionali previsto dal protocollo di Kyoto per ciascun anno del primo periodo di impegno, compresa la risoluzione di eventuali questioni legate all'attuazione, ritirano le quantità assegnate equivalenti alle emissioni nette verificatesi nell'anno in questione.

Articolo 8

Procedure previste dal protocollo di Kyoto

1. Gli Stati membri garantiscono una cooperazione e un coordinamento totali ed efficaci con la Commissione per quanto riguarda:

a) la compilazione dell'inventario comunitario dei gas a effetto serra e del rapporto sull'inventario comunitario dei gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b) le procedure in materia di riesame e di conformità previste dal protocollo di Kyoto;

c) eventuali adeguamenti o altre modifiche agli inventari nazionali e ai rapporti sugli inventari nazionali presentati o da presentare al Segretariato dell'UNFCCC;

d) la preparazione della relazione per dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri presentano gli inventari nazionali al Segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno; tali inventari contengono le stesse informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, a meno che non abbiano fornito alla Commissione, entro il 15 marzo dello stesso anno, altre informazioni intese ad eliminare divergenze o colmare lacune.

3. La Commissione può fissare, secondo la procedura indicata all'articolo 9, paragrafo 2, procedimenti e tempi riguardo a tale cooperazione e coordinamento.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (il "Comitato sui cambiamenti climatici") composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione istituita dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, a norma degli articoli 7 e 8 della decisione medesima.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 10

Riesame

Dopo la presentazione della relazione sulla dimostrazione dei progressi realizzati entro il 2005 di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione esamina in che misura la Comunità e gli Stati membri stiano compiendo progressi verso il raggiungimento dei livelli di emissione determinati ai sensi della decisione 2002/358/CE e in che misura essi stiano adempiendo agli impegni assunti nel protocollo di Kyoto. In base a tale valutazione la Commissione può eventualmente presentare proposte per garantire che la Comunità e gli Stati membri rispettino i livelli di emissione previsti e adempiano agli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 93/389/CEE è abrogata.

Ogni riferimento alla decisione abrogata s'intende come riferimento alla presente decisione e va interpretato in base alla tabella di corrispondenza allegata.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Decisione 93/389/CEE // Presente decisione

Articolo 1 // Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2 // Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1 + articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3 // Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4 // Articolo 3, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 1

------------ // Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafi 1+ 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4 // Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

------------ // Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6 // Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7 // ------------

------------ // Articolo 6

------------ // Articolo 7

------------ // Articolo 8

Articolo 8 // Articolo 9

------------ // Articolo 10

------------ // Articolo 11

Articolo 9 // Articolo 12

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto finanziario della proposta sulle risorse di bilancio della Comunità europea

Denominazione della proposta

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Numero di riferimento del documento

COM(2003) 51

la proposta

La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto dovrebbe sostituire la decisione 93/389/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità [15], che istituiva un meccanismo per monitorare le emissioni di gas serra di origine antropica e per valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo alle suddette emissioni. La proposta intende rispecchiare, nell'ambito del meccanismo di controllo, gli obblighi e le linee guida in materia di comunicazione dei dati per l'applicazione del protocollo di Kyoto, sui quali si sono conclusi accordi politici e adottate decisioni giuridiche nel corso della settima Conferenza delle Parti (CoP7) dell'UNFCCC di Marrakech, e armonizzare le previsioni sulle emissioni. Il meccanismo di controllo così modificato contribuirà all'adempimento degli impegni internazionali che la Comunità europea e gli Stati membri si sono assunti a norma della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto.

[15] GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31, modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35) [e dal regolamento (CE) n. xxxx/2002 (GU L xxx del x.x.2002, pag. x].

Impatto sul bilancio

Non si prevede alcun impatto diretto sul bilancio comunitario.

La proposta intende proseguire l'uso del meccanismo di controllo dei gas serra (decisione 93/389/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità [16]) in forma diversa. I costi del monitoraggio continueranno ad essere sostenuti dagli Stati membri.

[16] GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31, modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35) [e dal regolamento (CE) n. xxxx/2002 (GU L xxx del x.x.2002, pag. x].

I costi associati ai registri non dovrebbero superare le stime già contenute nella proposta di direttiva che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [17]. Informazioni dettagliate sui costi stimati connessi all'istituzione e alla gestione dei registri figurano nel documento COM(2001) 581 def.

[17] COM (2001) 581 def.

I costi imputabili al comitato rientrano nella linea di bilancio A 7030, in quanto non si tratta di un comitato di nuova istituzione.

Impatto sul personale

Come si è già sottolineato, per il futuro la proposta prevede che la Commissione riferisca a scadenze annue e periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e all'UNFCCC. Questa attività, svolta in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), il Centro tematico sull'atmosfera e i cambiamenti climatici dell'AEA e i servizi della Commissione, dovrebbe essere imputabile al bilancio comunitario. Per il proseguimento dell'attività di monitoraggio non sono previsti aumenti di personale per la Commissione. Le risorse umane supplementari che potrebbero essere giustificate dopo l'adozione della proposta dovrebbero essere disponibili nell'ambito delle risorse esistenti della DG Ambiente.

Il personale destinato ai registri non dovrebbe superare le previsioni già fornite nella proposta di direttiva che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [18]. Il numero di effettivi necessari per istituire e gestire un registro (fissato a 5 nuovi posti permanenti) è indicato nel documento COM(2001) 581 def.

[18] COM(2001) 581 def.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Impatto della proposta sulle imprese con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Numero di riferimento del documento

COM(2003) 51

la proposta

La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del protocollo di Kyoto dovrebbe sostituire la decisione 93/389/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità [19], che istituiva un meccanismo per monitorare le emissioni di gas serra di origine antropica e per valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo alle suddette emissioni. La proposta intende rispecchiare, nell'ambito del meccanismo di controllo, gli obblighi e le linee guida in materia di comunicazione dei dati per l'applicazione del protocollo di Kyoto, sui quali si sono conclusi accordi politici e adottate decisioni giuridiche nel corso della settima Conferenza delle Parti (CoP7) dell'UNFCCC di Marrakech, e armonizzare le previsioni sulle emissioni. Il meccanismo di controllo così modificato contribuirà al rispetto degli impegni internazionali che la Comunità europea e gli Stati membri si sono assunti a norma della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto.

[19] GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31, modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35) [e dal regolamento (CE) n. xxxx/2002 (GU L xxx del x.x.2002, pag. x].

L'impatto sulle imprese

Determinare l'incidenza della proposta:

La proposta riguarda gli obblighi di comunicazione delle informazioni degli Stati membri; non vi è pertanto alcun impatto sulle imprese.

- sui vari settori di attività

Non applicabile.

- sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese)

Non applicabile.

- specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese

Non applicabile.

Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

Non applicabile.

Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

Non applicabile.

- sull'occupazione

Non applicabile.

- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese

Non applicabile.

- sulla competitività delle imprese

Non applicabile.

Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.)

Non applicabile.

Consultazione

Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni

Non applicabile.