52003PC0044

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 /* COM/2003/0044 def. - COD 2003/0020 */


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La decisione 283/1999/CE [1] che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori per il periodo 1999-2003 costituiva il primo quadro giuridico per il finanziamento di attività in svariati settori della tutela della salute e dei consumatori. La decisione 283/1999/CE è valida fino al 31 dicembre 2003. La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore della politica dei consumatori per il periodo 2004-2007. In concomitanza la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione circa l'attuazione delle azioni derivanti dall'attuale quadro giuridico nel corso degli anni 1999-2001, insieme ad un resoconto in cui fa il punto della valutazione della attività finanziate [2] nel corso di tale periodo.

[1] GU L 34/1 del 9.2.1999

[2] COM(da completare)

In data 18 luglio 2002 il gruppo degli alti funzionari responsabili della politica dei consumatori negli Stati membri è stato consultato circa l'impostazione generale della presente proposta. Hanno apportato il loro contributo alle discussioni anche i rappresentanti degli Stati membri nel comitato consultivo istituito dalla decisione 283/1999/CE, nonché le organizzazioni dei consumatori a livello europeo e nazionale rappresentate nel comitato dei consumatori [3]. Tali consultazioni hanno confermato il forte sostegno all'impostazione adottata dalla Commissione per il nuovo quadro giuridico.

[3] Come stabilito dalla decisione 2000/323/CE della Commissione, GU L111/30 del 4.5.2000

Finalità della proposta è di istituire un quadro di riferimento per le attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori delineata nella Strategia della politica dei consumatori 2002-2006 [4], adottata dalla Commissione nel maggio 2002, che stabiliva i seguenti obiettivi:

[4] GU C 137/2 dell'8.6.2002

* un elevato livello comune di tutela dei consumatori

* un'applicazione efficace delle norme che tutelano i consumatori

* un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche comunitarie.

I suddetti obiettivi saranno attuati tramite le azioni previste dal programma modulato (allegato alla Strategia), che sarà rivisto periodicamente dalla Commissione. La presente proposta stabilisce un legame diretto tra gli obiettivi e le priorità della Strategia della politica dei consumatori 2002-2006 e le azioni che dovranno essere finanziate nell'ambito della Decisione. Essa contempla altresì la partecipazione dei paesi associati a tali azioni. Nel febbraio 2002 esperti esterni hanno condotto e completato una valutazione d'impatto ex ante della Strategia. Gli esperti hanno approvato a grandi linee l'impostazione scelta, pur esprimendo alcune riserve circa la sufficienza del programma d'azione proposto. La presente proposta ed i futuri programmi di lavoro dovranno pertanto essere incentrati su attività che garantiscano il massimo rapporto incidenza/risorse.

La decisione 283/1999/CE copre varie attività relative alla salute e alla tutela dei consumatori, comprese in particolare talune azioni relative alla sicurezza alimentare. In linea con la Strategia della politica dei consumatori e con una gestione del bilancio in base alle attività, la presente proposta copre esclusivamente le questioni relative alla sicurezza dei consumatori legate a prodotti non alimentari, agli interessi economici dei consumatori, all'informazione e all'educazione dei consumatori, alla promozione delle organizzazioni di consumatori a livello europeo, nonché al loro contributo alle politiche dell'UE che riguardano gli interessi dei consumatori. Come stabilito nel libro bianco sulla sicurezza alimentare [5], e confermato con l'adozione del regolamento 178/2002 [6], le spese generate dalla sicurezza alimentare saranno finanziate a titolo di atti normativi separati.

[5] COM(1999)719 def. del 12.1.2000

[6] GU L 31 dell'1.2.2002

La proposta copre il periodo quadriennale 2004-2007. Il bilancio totale proposto per il quadriennio ammonta a 72 milioni di euro, ossia 18 milioni all'anno, in crediti operativi e 32 milioni di euro, ossia 8 milioni di euro all'anno, in risorse umane e altre spese amministrative. Ciò rappresenta una stabilità di bilancio per le azioni in materia di politica dei consumatori, prendendo in considerazione il trasferimento di talune attività legate alla sicurezza alimentare ad altre linee di bilancio, in ossequio alla gestione del bilancio in base alle attività.

La relazione sull'attuazione di azioni a titolo della decisione 283/1999/CE rilevava che, vista le ridotte dimensioni e la breve durata di molti dei progetti specifici cofinanziati, il costo amministrativo era spesso eccessivamente elevato, mentre l'efficacia e l'incidenza dei progetti risultavano limitate. La presente proposta contempla pertanto la pubblicazione di bandi a cadenza almeno biennale per progetti specifici, nonché la possibilità di cofinanziamento fino a un massimo del 70%. I progetti ammissibili devono sostenere gli obiettivi della strategia della politica dei consumatori. In linea con il principio di sussidiarietà, il cofinanziamento di progetti specifici non sarà più utilizzato quale strumento per fornire sostegno alle associazioni nazionali di consumatori più deboli. Per contro, la Commissione finanzierà direttamente le azioni di rafforzamento a sostegno delle organizzazioni di consumatori che promuovono la formazione di personale e lo scambio di buone pratiche.

La decisione 283/1999/CE recita che il sostegno finanziario per le associazioni europee dei consumatori "in linea di massima" non può superare il 50% delle loro spese operative. La presente proposta fissa un tetto definitivo del 50% per tale tipo di contributo finanziario. La proposta, tuttavia, contempla esplicitamente la possibilità di finanziare fino al 95% delle spese delle associazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori nello sviluppo di norme comunitarie per i prodotti e i servizi. Tale clausola conferma la pratica corrente di un livello estremamente elevato di sostegno in tale settore e la rende pienamente trasparente. Si riconosce inoltre esplicitamente l'elevata rilevanza politica e l'interesse generale europeo di tale lavoro contemplato agli articoli 108 e 113 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [7].

[7] GU L 248 del 16.9.2002

La presente proposta introduce disposizioni specifiche per azioni intraprese congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri. Essa riguarda: (a) contributi finanziari a organismi che fanno parte delle reti comunitarie esistenti istituite per fornire informazioni e assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti ed ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie e (b) azioni che devono essere sviluppate nel settore della cooperazione con gli Stati membri a livello amministrativo ed esecutivo.

La proposta modifica i criteri di ammissibilità per il contributo finanziario a una organizzazione europea di consumatori al fine di chiarire che esse devono essere indipendenti dal settore dell'industria, del commercio e degli affari e che il loro obiettivo primario deve essere la promozione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori europei.

Rispetto alla decisione corrente, la presente proposta non contiene criteri per la selezione e l'assegnazione di contributi finanziari a progetti specifici. Questi saranno invece stabiliti in un programma di lavoro annuale che dovrà essere presentato al comitato consultivo che assiste la Commissione nell'attuazione della decisione proposta. In linea con il piano modulato di azioni per la strategia della politica dei consumatori, il programma di lavoro definirà le priorità per ciascuna azione in base agli obiettivi, la ripartizione del bilancio annuale per tipo di azione, il calendario previsto per i bandi di gara, gli inviti a presentare proposte e le azione congiunte con gli Stati membri, nonché i criteri di selezione e assegnazione e la somma indicativa disponibile per gli inviti a presentare proposte.

2003/0020 (COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 153,

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C [...], del [...], pag. [...]

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [9],

[9] GU C [...], del [...], pag. [...]

deliberando conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato [10],

[10] GU C [...], del [...], pag. [...]

Considerando quanto segue:

(1) La politica dei consumatori apporta un contributo cruciale a due degli obiettivi strategici della Commissione europea [11], vale a dire la promozione di un'agenda economica e sociale innovativa al fine di modernizzare l'economia europea ed assicurare una migliore qualità di vita ai cittadini europei.

[11] Comunicazione della Commissione sugli Obiettivi strategici 2000-2005 "Un progetto per la nuova Europa" COM(2000) 154 def.

(2) La Strategia della politica dei consumatori 2002-2006 fissa tre obiettivi di base. Gli obiettivi sono da attuarsi tramite azioni incluse in un programma modulato che la Commissione rivedrà periodicamente.

(3) Gli obiettivi e le azioni della Strategia della politica dei consumatori devono indirizzare lo stanziamento dei fondi per le azioni attuate nell'ambito del presente quadro.

(4) In linea con la Strategia della politica dei consumatori, la politica dei consumatori elaborata nell'ambito del presente quadro deve investire la sicurezza dei servizi e dei prodotti non alimentari, nonché gli interessi economici dei consumatori dell'UE. Il presente quadro non copre le attività in materia di sicurezza alimentare.

(5) Il presente quadro deve prevedere azioni della Comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il sostegno e il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni che difendono gli interessi dei consumatori a livello comunitario o nazionale.

(6) Il presente quadro deve contemplare azioni intraprese congiuntamente dalla Commissione e da uno o più Stati membri per l'attuazione degli obiettivi della politica dei consumatori.

(7) Appartiene all'interesse europeo generale, a termini dell'articolo 108 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [12] che la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché l'interesse dei consumatori nello sviluppo di norme per prodotti e servizi siano rappresentati a livello comunitario.

[12] GU L 248 del 16.9.2002

(8) La presente decisione stabilisce un quadro finanziario per l'intera durata del programma che deve costituire il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, a termini del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [13].

[13] GU C 172/01 del 18.6.1999

(9) Al fine di migliorare l'efficacia e l'incidenza delle attività delle associazioni europee di consumatori e delle organizzazioni di consumatori che rappresentano l'interesse dei consumatori nello sviluppo di norme comunitarie per i prodotti e i servizi, i contributi finanziari per le organizzazioni possono essere soggette a accordi quadro di partenariato per la durata del quadro stesso.

(10) Al fine di migliorare l'efficienza amministrativa, nonché l'efficacia e l'incidenza di progetti specifici, i bandi di gara per progetti specifici devono essere pubblicati con cadenza almeno biennale, e deve essere garantito un sostegno per un massimo del 70% del costo delle spese ammissibili per l'attuazione dei progetti.

(11) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) dispone che i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) potenzino ed estendano la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di tutela dei consumatori.

(12) Il presente quadro generale dovrà essere aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale, orientale e sudorientale, di Cipro, Malta e della Turchia, in ossequio alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che fissano i principi generali per la loro partecipazioni ai programmi comunitari.

(13) Al fine di accrescere il valore e l'incidenza del quadro, è necessario effettuare un controllo costante e una valutazione regolare delle attività intraprese, per apportare, se necessario, le dovute modifiche.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate in ossequio alla decisione 1999/468 del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [14].

[14] GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23

DECIDONO:

Articolo 1 - Sfera di applicazione

1. La presente decisione istituisce un quadro generale per le attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori ("il quadro") per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007.

2. Le azioni intraprese nell'ambito del quadro integreranno quelle intraprese da e negli Stati membri al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione.

Articolo 2 - Settori di azione

Le azioni intraprese nell'ambito del quadro riguarderanno i seguenti settori specifici:

(a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori in relazione ai servizi e ai prodotti non alimentari;

(b) tutela degli interessi economici dei consumatori;

(c) promozione dell'informazione e dell'educazione dei consumatori;

(d) promozione delle organizzazioni di consumatori a livello europeo.

Articolo 3 - Obiettivi delle azioni

Le azioni intraprese nell'ambito del quadro devono contribuire al conseguimento degli obiettivi generali che seguono:

(a) un elevato livello comune di tutela dei consumatori attraverso la definizione di norme e pratiche comuni per la tutela dei consumatori, nonché l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche comunitarie;

(b) un'applicazione efficace delle norme che tutelano i consumatori attraverso la sorveglianza del mercato, la cooperazione a livello amministrativo ed esecutivo e l'accesso dei consumatori alla risoluzione di reclami e controversie; e

(c) un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nello sviluppo delle politiche comunitarie che hanno conseguenze per gli interessi dei consumatori.

Articolo 4 - Tipi di azioni

1. Le azioni intraprese nell'ambito del quadro sono elencate in allegato e suddivise per obiettivi.

2. Le azioni 1-8, 11-15 e 19 sono attuate direttamente dalla Commissione.

3. Le azioni 9 e 10 sono finanziate congiuntamente dalla Comunità e da uno o più Stati membri oppure dalla Comunità e dalle autorità competenti dei paesi terzi che partecipano in applicazione dell'articolo 9.

4. Le azioni 16, 17 e 18 beneficiano del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 5 - Finanziamento

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente quadro per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 72 milioni di euro.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 6 - Contributo finanziario

1. Il contribuito della Comunità alle azioni congiunte 9 e 10 di cui in allegato, è pari, in linea di principio, al 50% e non supera in alcun caso il 70% del costo totale dell'azione.

2. I contributi finanziari per l'azione 16 non superano il 50% della spesa per la realizzazione delle attività ammissibili.

3. I contributi finanziari per l'azione 17 non superano il 95% della spesa per la realizzazione delle attività ammissibili.

4. I contributi finanziari per le azioni 16 e 17 alle organizzazioni ammissibili che nell'anno precedente hanno dimostrato in modo attivo ed efficace di rappresentare gli interessi dei consumatori non sono soggetti alla norma della diminuzione graduale all'atto del rinnovo.

5. I contributi finanziari per l'azione 18 saranno pari, in linea di principio, al 50% e non supereranno in alcun caso il 70% delle spese ammissibili per l'attuazione del progetto.

Articolo 7 - Beneficiari

1. I contributi finanziari per le azioni congiunte 9 e 10 possono essere assegnati a un ente pubblico o a un ente senza finalità di lucro designato dallo Stato membro o dalla competente autorità interessata, su accordo della Commissione.

2. I contributi finanziari per l'azione 16 possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:

(a) sono non governative, indipendenti dai settori della produzione, del commercio e degli affari, senza fini di lucro, i cui obiettivi e attività principali consistono nella promozione e nella tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nel territorio comunitario, e

(b) sono delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri della Comunità, le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello regionale o nazionale.

3. I contributi finanziari per l'azione 17 possono essere assegnati a organizzazioni europee di consumatori che:

(a) sono non governative, indipendenti dai settori della produzione e del commercio, senza fini di lucro, i cui obiettivi e attività principali consistono nel rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione a livello comunitario e

(b) sono delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario da organizzazioni nazionali di consumatori negli Stati membri le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello nazionale.

4. I contributi finanziari per l'azione 18 possono essere assegnati a qualsiasi persona giuridica o associazione di persone giuridiche che agisce in modo indipendente dal settore della produzione e del commercio e che è effettivamente responsabile per l'attuazione dei progetti.

Articolo 8 - Esclusioni

I candidati o gli offerenti e gli appaltatori che compiono false dichiarazioni o che mancano in modo grave di rispettare gli obblighi contrattuali saranno esclusi dall'assegnazione di ulteriori contratti in ottemperanza alle norme fissate nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("il regolamento finanziario").

Articolo 9 - Partecipazione di paesi terzi

Il presente quadro è aperto alla partecipazione:

(a) dei paesi EFTA/SEE alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

(b) dei paesi associati dell'Europa centrale, orientale e sudorientale, di Cipro, Malta e della Turchia, alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che fissano i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 10 - Coerenza e complementarità

1. La Commissione assicura la coerenza delle attività attuate nell'ambito del presente quadro con la Strategia della politica dei consumatori 2002-2006 e i futuri sviluppi della politica dei consumatori.

2. La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del quadro e le altre iniziative e i programmi comunitari.

Articolo 11 - Programma di lavoro

La Commissione adotta un programma annuale di lavoro che comprende:

(a) le priorità dell'azione per ciascun obiettivo,

(b) la ripartizione del bilancio annuale tra i tipi di attività di cui all'articolo 4,

(c) il calendario previsto dei bandi di gara, delle azioni congiunte e degli inviti a presentare proposte,

(d) nel caso di inviti a presentare proposte, i criteri di selezione e assegnazione per le attività 16, 17 e 18 e la somma indicativa disponibile per ciascuno di tali inviti a presentare proposte.

Articolo 12 - Pubblicazione

1. La Commissione pubblica quanto segue sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sul sito Internet della Commissione europea:

(a) un invito a presentare proposte per le attività 16 e 17; e

(b) un invito a presentare proposte per l'attività 18, con una descrizione delle priorità per l'azione da intraprendere, a scadenza almeno biennale.

2. Almeno una volta all'anno sul sito Internet della Commissione europea è pubblicato un elenco dei beneficiari dei contributi finanziari ed un elenco delle attività finanziate nell'ambito del quadro, con un'indicazione delle somme.

Articolo 13 - Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione garantisce il monitoraggio efficace e costante delle attività intraprese nell'ambito del quadro e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia circa l'attuazione del quadro entro il 31 dicembre 2005.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione circa le azioni svolte nell'ambito del quadro prima di presentare una proposta per un suo possibile rinnovo e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 14 - Attuazione delle misure

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione della presente decisione in ossequio al regolamento finanziario.

2. La Commissione prende le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11 in ossequio alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15 - Comitato

1. La Commissione sarà assistita da un comitato ("il comitato").

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 8.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16 - Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Elenco per obiettivi delle azioni di cui all'articolo 4

Obiettivo (a): Elevato livello comune di tutela dei consumatori

Azione 1. Consulenza scientifica sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori in materia di prodotti non alimentari.

Azione 2. Preparazione di iniziative legislative e altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di autoregolamentazione, comprese, tra le altre:

2.1. Analisi comparative dei mercati e dei sistemi normativi

2.2. Consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei servizi

2.3. Consulenza tecnica per lo sviluppo di mandati di standardizzazione per i prodotti e i servizi

2.4. Consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori

2.5. Seminari con le parti interessate ed esperti

Azione 3. Monitoraggio e valutazione degli sviluppi del mercato che hanno ripercussioni sugli interessi economici o su altri interessi dei consumatori, compresi, tra gli altri, sondaggi sui prezzi, inventario e analisi dei reclami dei consumatori e indagini sulle trasformazioni nella struttura dei mercati.

Azione 4. La raccolta e lo scambio di dati e informazioni che forniscono una base per lo sviluppo di politiche dei consumatori e per l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche dell'UE, compresi, tra gli altri, indagini sull'atteggiamento dei consumatori e delle aziende, raccolta e analisi di dati statistici e di altri dati pertinenti.

Obiettivo (b): Applicazione efficace delle norme che tutelano i consumatori

Azione 5. Coordinamento delle attività di sorveglianza e applicazione compresi, tra gli altri:

5.1. Sviluppo di strumenti TI (ad esempio basi dati, sistemi di informazione e comunicazione) per la cooperazione nell'ambito dell'applicazione

5.2. Formazione, seminari e scambio di funzionari per azioni congiunte nel campo dell'applicazione della legislazione

5.3. Pianificazione e sviluppo di azioni congiunte nel campo dell' applicazione della legislazione

5.4. Azioni congiunte pilota nel campo dell'applicazione della legislazione

Azione 6. Sviluppo di basi dati che coprono l'applicazione dei diritti dei consumatori e la giurisprudenza ad essi relativa derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di tutela dei consumatori, compreso il completamento e il miglioramento della base dati sui termini contrattuali vessatori.

Azione 7. Monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi compresi, tra gli altri:

7.1. il rafforzamento e l'estensione della sfera di applicazione del sistema di allarme RAPEX, prendendo in considerazione gli sviluppi nello scambio di informazioni sulla sorveglianza del mercato

7.2. Analisi tecnica delle notifiche di allarme

7.3. Raccolta e valutazione di dati sui rischi derivanti da prodotti e servizi specifici destinati ai consumatori

7.4. Sviluppo della rete per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori [15].

[15] come contemplato dalla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11/4 del 15.1.2002

Azione 8. Monitoraggio del funzionamento e valutazione dell'incidenza dei sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie, in particolare dei sistemi on-line e della loro efficacia nella risoluzione dei reclami e delle controversie transfrontaliere, nonché assistenza tecnica per l'ulteriore sviluppo del sistema Rete europea extragiudiziale.

Azione 9. (Azione congiunta) Contributi finanziari per enti pubblici o senza finalità di lucro che costituiscono reti comunitarie per fornire informazioni e assistenza ai consumatori ed aiutarli ad esercitare i loro diritti ed ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei Centri europei dei consumatori e le camere di compensazione della rete extragiudiziale europea) a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Azione 10. (Azione congiunta) Contributi finanziari per azioni congiunte di sorveglianza e di applicazione volte a migliorare la cooperazione a livello amministrative ed esecutivo nell'ambito della legislazione comunitaria a tutela dei consumatori, compresa la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ed altre azioni nel contesto della cooperazione amministrativa, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Obiettivo (c): Adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche comunitarie

Azione 11. Fornitura di consulenza tecnica e giuridica specifica alle organizzazioni dei consumatori per promuovere la loro partecipazione e il loro apporto ai processi di consultazione sulle iniziative strategiche comunitarie legislative e non legislative, nonché il loro contributo alla sorveglianza del mercato.

Azione 12. Rappresentazione degli interessi dei consumatori europei presso le istanze internazionali, compresi gli enti di standardizzazione e gli organismi internazionali del commercio.

Azione 13. Formazione del personale delle organizzazioni di consumatori e altre attività di promozione delle capacità.

Azione 14. Azioni di informazione circa i diritti conferiti ai consumatori dalla legislazione a tutela dei consumatori e altre misure comunitarie per la tutela dei consumatori.

Azione 15. Educazione dei consumatori, compreso il Concorso per i giovani consumatori e sviluppo di strumenti interattivi on-line di educazione dei consumatori circa i diritti dei consumatori nel mercato interno e nelle transazioni transfrontaliere.

Azione 16. Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Azione 17. Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nello sviluppo di norme standard per i prodotti e i servizi a livello comunitario, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Obiettivi (a), (b) e (c):

Azione 18. Contributi finanziari per progetti specifici a livello comunitario o nazionale a sostegno degli obiettivi della politica dei consumatori definiti all'articolo 2, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Azione 19. Valutazione delle azioni intraprese nell'ambito del presente quadro.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Attività: Politica dei consumatori

Denominazione dell'azione: Quadro per le attività comunitarie a sostegno della politica europea dei consumatori 2004-2007

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

B5-10, linee B5-100 e B5-100A; A7- linee A0701, A07030, A07040 e A-707

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 72 milioni di euro in SI

2.2. Periodo d'applicazione: 2004-2007

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore per il 2004-2006.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

[X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO (B5-100)

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA: Articolo 153 TCE

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Le misure della politica dei consumatori sono basate sugli articoli 153 e 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea. La Comunità deve contribuire alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei loro interessi. Il contributo comunitario previsto riguarda misure nel contesto del completamento del mercato interno, nonché misure volte a sostenere, integrare e monitorare la politica condotta dagli Stati membri. La politica dei consumatori a livello comunitario è stata sviluppata quale corollario essenziale alla progressiva istituzione del mercato interno. La libera circolazione di merci e servizi ha richiesto l'adozione di norme comuni, o almeno convergenti, volte a garantire una sufficiente tutela degli interessi dei consumatori e l'eliminazione delle barriere normative e delle distorsioni alla concorrenza.

5.1.1. Obiettivi perseguiti

La politica europea dei consumatori rappresenta il punto centrale di due delle finalità degli obiettivi strategici della Commissione [16], vale a dire l'ammodernamento dell'economia europea e la garanzia di una migliore qualità di vita per i cittadini europei. La strategia della politica dei consumatori 2002-2006, fissa tre obiettivi chiave per tale politica: un elevato livello comune di tutela dei consumatori, un'applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori e il coinvolgimento delle organizzazioni di consumatori nel processo decisionale dell'Unione europea. Tali obiettivi indirizzano la destinazione dei fondi per l'azione a titolo della presente proposta.

[16] Comunicazione della Commissione sugli Obiettivi strategici 2000-2005 "Un progetto per la nuova Europa" COM(2000) 154 def.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

Gli obiettivi e le priorità fissati nella strategia della politica dei consumatori sono stati oggetto di una valutazione d'impatto ex ante condotta da Evaluation Partnership, una società di consulenza indipendente [17]. La relazione di valutazione analizza la situazione della politica dei consumatori alla fine del 2001 per stabilire una posizione di partenza. Si esamina quindi la logica d'intervento della strategia e i principali settori d'incidenza prevista.

[17] Valutazione d'incidenza ex ante della nuova strategia della politica dei consumatori, condotta da Evaluation Partnership, relazione definitiva gennaio 2002

Nelle conclusioni si approvano a grandi linee gli obiettivi e le priorità della strategia. Gli obiettivi sono considerati coerenti con le esigenze della politica dei consumatori e della politica a livello dell'UE in generale. L'analisi sulla quale si basa la strategia è definita completa. La risposta che la strategia propone alle attuali sfide è ritenuta corretta e basata su un'impostazione coerente. Nella valutazione si individua inoltre una chiara logica degli interventi proposti, sia in termini della modalità con cui le azioni sostengono gli obiettivi strategici, che in termini dei settori d'incidenza che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe avere.

Nella relazione si esaminano i pareri delle principali parti interessate in quanto il loro efficace impegno è ritenuto essenziale al conseguimento degli obiettivi della strategia. È stato rilevato che le parti interessate concordano con la pertinenza e l'importanza degli obiettivi, ma che si aspettano possibili difficoltà nell'adozione e nell'applicazione delle strategie e delle azioni, in particolare l'integrazione della politica dei consumatori in altri settori strategici.

Gli esperti sostengono la necessità dell'intervento comunitario a sostegno degli obiettivi strategici. Nella conclusione si rileva che è improbabile che i fondi comunitari possano essere utilizzati per azioni che gli Stati membri avrebbero condotto autonomamente e si attendono da tali fondi un corretto valore aggiunto europeo. Essi mettono tuttavia in evidenza la necessità di adattare le azioni alle condizioni nazionali specifiche e di verificare se talune iniziative possano essere intraprese dai mercati.

Gli esperti esprimono altresì riserve circa la sufficienza delle azioni proposte. Come essi stessi riconoscono, il costante adattamento della strategia attraverso un piano modulato di azioni costituisce un meccanismo adeguato a tal fine. Le azioni finanziate a titolo del presente quadro, pertanto, dovranno essere adattate di conseguenza. La presente proposta e i futuri programmi di lavoro per la sua attuazione devono pertanto concentrarsi su azioni che abbiano il più elevato rapporto incidenza/risorse. Per garantire la necessaria flessibilità a tal fine, il presente quadro di riferimento fornisce una definizione generica e indicativa, anziché completa e dettagliata, delle azioni.

Ulteriori elementi importanti della valutazione ex ante sono l'esperienza negli ultimi anni nell'attuazione dei vari meccanismi e delle varie azioni d'intervento, nonché le valutazioni intermedie interne ed esterne di azioni e meccanismi d'intervento condotte negli ultimi anni.

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Contemporaneamente alla proposta corrente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione circa l'attuazione e la valutazione delle attività comunitarie 1999-2001 a favore dei consumatori a norma della decisione 283/1999/CE. Tale relazione presenta la valutazione della Commissione circa l'attuazione della decisione 283/1999/CE. Tale valutazione ha comportato le modifiche che seguono rispetto alla presente decisione:

* Tutte le azioni proposte si concentrano decisamente sui tre obiettivi della politica dei consumatori;

* I criteri di ammissibilità per i fondi operativi alle organizzazioni europee di consumatori sono chiariti per concentrare ulteriormente i finanziamenti su quelle organizzazioni la cui attività principale è la difesa degli interessi dei consumatori a livello europeo, in particolare nel seguito a una valutazione esterna, lasciando allo stesso tempo spazio a nuove iniziative in tale settore;

* Visto il fallimento nell'individuazione di fonti di finanziamento alternative per la rappresentazione dei consumatori nelle istanze di standardizzazione, e visto che una valutazione ha definito tale lavoro di estrema pertinenza, si è raggiunto un accordo sulla necessità di clausole specifiche per il finanziamento di tale attività.

* Grazie alla definizione di norme dettagliate e di criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a progetti specifici, l'attuale decisione è riuscita a migliorare la trasparenza della procedura. La gestione del ciclo di progetto annuale, tuttavia, si è rivelata eccessivamente onerosa in termini di risorse, sia per la Commissione che per i candidati. Tale peso amministrativo è eccessivo rispetto al valore aggiunto a livello dell'UE oppure all'incidenza (sostenuta) dei progetti finanziati. Il livello del 50% di cofinanziamento fornito e il peso amministrativo per i candidati hanno fatto sì che fossero avvantaggiate le organizzazioni più forti e meglio finanziate. Tale strumento si è, pertanto, dimostrato inadatto quale mezzo per rafforzare le organizzazioni di consumatori nazionali più deboli e di dimensioni minori. In linea con il principio di sussidiarietà, tale compito spetta in via prioritaria alle autorità nazionali. L'intervento comunitario in tale settore può essere esclusivamente complementare e prendere la forma di azioni dirette della Commissione volte a stimolare l'aumento delle capacità, la formazione e lo scambio delle pratiche migliori.

Per migliorare l'efficacia e ridurre i costi amministrativi a carico dei candidati e della Commissione, la presente proposta contempla, in linea di principio, un ciclo di progetto biennale. La Commissione può, inoltre, contribuire fino al 70% del costo totale, al fine di agevolare l'accesso al finanziamento per i progetti in linea con gli obiettivi.

* L'inclusione nella decisione corrente di criteri per la selezione e l'aggiudicazione delle sovvenzioni per progetti specifici ha comportato la necessità di definire tali criteri in termini generici al fine di assicurarne la validità per l'intero periodo. I criteri, pertanto, si sono rivelati poco efficaci nella pratica. Gli Stati membri e i richiedenti hanno criticato i criteri stessi e la Commissione ha trovato difficile applicarli. Nella presente proposta, pertanto, non si includono tali criteri, ma si afferma che questi devono essere definiti nel programma di lavoro annuale. Ciò garantirà la possibilità di fissare criteri chiari in grado di riflettere le priorità del programma di lavoro.

Nel frattempo è stata inoltre avviata una valutazione esterna volta a verificare tale stima interna del cofinanziamento di progetti specifici.

* Viene introdotto un nuovo meccanismo d'intervento per le azioni finanziate congiuntamente dalla Commissione e da uno o più Stati membri. Tale meccanismo sarà utilizzato per le sovvenzioni, quali quelle fornite attualmente agli enti pubblici e privi di finalità di lucro che fanno parte della rete dei centri europei dei consumatori e della rete extragiudiziale europea, sulla base di un accordo di cofinanziamento con gli Stati membri. Il meccanismo sarà inoltre utilizzato per il cofinanziamento dell'applicazione e di altre azioni con gli Stati membri, ove queste si riveleranno necessarie nel quadro dell'ulteriore cooperazione a livello amministrativo ed esecutivo tra la Commissione e gli Stati membri.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

I diretti beneficiari delle azioni sono le organizzazioni di consumatori e altri enti senza finalità di lucro che lavorano su questioni d'interesse per i consumatori, secondo la definizione all'articolo 7, nonché gli appaltatori privati. I beneficiari ultimi saranno i consumatori dell'UE.

Sono previsti gli accordi d'intervento sul bilancio che seguono:

* Azioni intraprese dalla Commissione attraverso contratti che seguono procedure di appalto, quali i bandi di gara. Saranno definite le specifiche tecniche appropriate per ciascuna azione.

* Cofinanziamento di progetti specifici a sostegno della politica dei consumatori dell'UE, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili per l'attuazione del progetto. Tale contributo può essere accordato a qualsiasi persona giuridica o associazione di persone giuridiche che agisce in modo indipendente dal settore della produzione e del commercio ed è effettivamente responsabile dell'attuazione del progetto.

* Le sovvenzioni operative per le attività delle organizzazioni dei consumatori a livello europeo a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, fino a un massimo del 50% delle spese per l'attuazione delle attività ammissibili. Tale contributo può essere accordato a organizzazioni di consumatori a livello europeo che sono non governative e senza finalità di lucro e le cui finalità e attività principali consistono nella promozione e nella tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori della Comunità. Tali organizzazioni devono inoltre essere state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello europeo da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri della Comunità, le quali rappresentano i consumatori, secondo le norme o le pratiche nazionali, e sono attive a livello regionale o nazionale.

* Sovvenzioni operative per le attività delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nello sviluppo di norme comunitarie per i prodotti e i servizi, a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, fino a un massimo del 95% delle spese per l'attuazione delle attività ammissibili. Tale contributo può essere accordato a organizzazioni di consumatori a livello europeo che sono non governative, che operano in modo indipendente dal settore produttivo e commerciale, che non hanno finalità di lucro, e i cui obiettivi e attività principali consistono nel rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione a livello comunitario. Esse devono inoltre essere state delegate a tale compito da organizzazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale.

* Le azioni intraprese dalla Commissione congiuntamente con uno o più Stati membri a norma delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Tali azioni saranno intraprese da enti pubblici o altri enti senza finalità di lucro designati dagli Stati membri interessati su accordo della Commissione. Il contributo della Commissione sarà, in linea di principio, pari al 50% dei costi totali dell'azione, e non potrà superare il 70%.

Tali disposizioni per l'intervento finanziario saranno applicate in ossequio alle clausole pertinenti del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

5.3. Modalità d'attuazione

Le azioni a norma del quadro saranno attuate e gestite direttamente dalla Commissione utilizzando il personale permanente o temporaneo.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (per tutto il periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

Le necessarie risorse umane e amministrative saranno reperite entro gli stanziamenti alla DG responsabile nel quadro della procedura di stanziamento annuale.

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

>SPAZIO PER TABELLA>

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

La decisione proposta richiede che la Commissione prenda le misure necessarie volte a garantire un monitoraggio e una valutazione adeguate. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia circa l'attuazione della decisione, nonché una relazione di valutazione.

A tal fine, la Commissione sta rafforzando i meccanismi di monitoraggio esistenti, e utilizzerà i risultati delle valutazioni di azioni simili condotte a norma della precedente decisione e condurrà valutazioni aggiuntive su azioni singole o gruppi di azioni ove appropriato, ricorrendo, ove necessario, a consulenti esterni. Inoltre, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle sovvenzioni, la Commissione sta introducendo prescrizioni più severe per la compilazione delle relazioni da parte dei beneficiari.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Una valutazione complessiva intermedia dell'attuazione della decisione sarà avviata nell'autunno del 2005. Dato che solo un numero limitato di azioni intraprese a partire dall'avvio del presente quadro saranno state completate a quell'epoca, tale relazione sarà basata in larga misura sui risultati delle valutazioni di azioni pertinenti intraprese a norma del quadro precedente. Le azioni intraprese a partire dal 2004 saranno valutate alla fase appropriata della loro esecuzione.

9. MISURE ANTIFRODE

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra i contributi finanziari concessi a norma del presente quadro e gli altri contributi concessi dalle istituzioni dell'Unione europea, in ottemperanza al regolamento finanziario.

Al fine di prevenire e, se necessario, intraprendere azioni contro le irregolarità, la cattiva gestione o le frodi in relazione alle spese a norma del presente quadro, la Commissione condurrà annualmente revisioni contabili su un campione di beneficiari. Tale campione sarà sufficientemente ampio per garantire che sia sottoposta a revisione contabile una porzione significativa di beneficiari. Tutti i contratti e gli accordi firmati conterranno una clausola che consenta alla Commissione di condurre tali revisioni contabili e altre verifiche e ispezioni puntuali, in ossequio alla legislazione dell'UE corrente.

In ottemperanza alle norme generali relative all'esclusione degli offerenti e di coloro che richiedono sovvenzioni fissate all'articolo 93 del regolamento finanziario (e articolo 131 delle norme di attuazione), tutti i richiedenti o gli offerenti e gli appaltatori che compiono false dichiarazioni o che mancano in modo grave di rispettare gli obblighi contrattuali saranno esclusi dall'assegnazione di ulteriori contratti o sovvenzioni.

Nel caso di sovvenzioni operative a organizzazioni di consumatori europee, la Commissione potrà ridurre o sospendere la sovvenzione per l'anno/i successivo/i, se la/le relazione/i per un determinato periodo mostra(no) una prestazione insufficiente.