52003PC0011

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0011 def. - COD 2001/0165 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2001/0165 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

1. CONTESTO

La Commissione ha trasmesso, il 20 luglio 2001, al Parlamento e al Consiglio la proposta citata di direttiva che si basa sull'articolo 137, paragrafo 2.

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere il 21 febbraio 2002.

Il Parlamento europeo ha approvato un parere in prima lettura l'11 aprile 2002.

La Commissione ha accolto una parte degli emendamenti. Essa ha presentato al Consiglio una proposta modificata il 16 maggio 2002 che riprende tali emendamenti.

Il Consiglio ha approvato all'unanimità la posizione comune il 23 settembre 2002.

Il 17 dicembre 2002, il Parlamento ha adottato in seconda lettura,3 emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

Il presente parere presenta la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta iniziale, che si basa sull'articolo 137, paragrafo 2 del trattato, assume la forma di una direttiva che modifica la direttiva 83/477/CEE.

Tale proposta intende meglio proteggere i lavoratori contro i rischi connesso con un'esposizione all'amianto.

Il punto centrale della proposta è l'introduzione di un unico valore limite d'esposizione dei lavoratori invece dei due valori limite ripresi dalla direttiva originaria.

La proposta si applica ai settori marittimo e aereo, che non erano contemplati dalla direttiva originaria. La proposta semplifica le disposizioni relative alle esposizioni limitate, indica un metodo di misurazione del tenore di amianto nell'aria, come pure la rilevazione dell'amianto e contiene disposizioni sulla formazione dei lavoratori.

La proposta tiene conto del divieto, al quale è vincolata, di immissione sul mercato e di uso di amianto crisotilo introdotto dalla direttiva 76/769/CEE [1] del Consiglio, modificata dalla decisione della Commissione 1999/77/CE [2], con effetto al 1° gennaio 2005.

[1] GU L 262 DEL 27.9.1976, PAG. 201. DIRETTIVA MODIFICATA DA ULTIMO DALLA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 1999/77/CE (GU L 207 DEL 6.8.1999, PAG. 18).

[2] GU L 207 DEL 6.8.1999, PAG. 18.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

3.1. Sintesi della posizione de la Commissione

La Commissione è in grado di accogliere integralmente i tre emendamenti del Parlamento europeo. Essa ritiene che questi emendamenti siano tali da completare e migliorare il testo della posizione comune.

3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura

3.2.1. Emendamenti accolti

3.2.1.1. Emendamento 1 (linee direttrici sulle esposizioni sporadiche e di debole intensità)

L'emendamento mira a introdurre un nuovo punto 3a all'articolo 1 della posizione comune, relativa all'elaborazione, da parte degli Stati membri, di linee direttrici per determinare le esposizioni sporadiche e di debole intensità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva.

La Commissione accoglie l'emendamento in quanto migliora il testo e agevola l'applicabilità della direttiva.

3.2.1.2. Emendamento 2 (pause durante l'utilizzazione delle attrezzature individuali di protezione respiratoria) (articolo 1, paragrafo 10 della posizione comune)

L'emendamento aggiunge all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 83/477/CEE, l'obbligo di prevedere pause durante l'utilizzazione, da parte dei lavoratori esposti all'amianto, di attrezzature individuali di protezione respiratoria. Esso riprende, leggermente modificato, l'emendamento 22 adottato in prima lettura dal PE e che la Commissione aveva accolto e ripreso nella sua proposta modificata.

La Commissione accoglie l'emendamento in quanto facilita l'applicazione pratica della direttiva ai fini di una maggiore protezione dei lavoratori.

3.2.1.3. Emendamento 3 (sanzioni in caso d'infrazione) (articolo 1, paragrafo 18 a della posizione comune (nuovo) (articolo 16 a (nuovo) della direttiva 83/477/CEE)

L'emendamento prevede l'imposizione, da parte degli Stati membri, di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso d'infrazione.

La Commissione accoglie l'emendamento, nel contesto di un accordo globale, in quanto si tratta di una clausola "tipo" ripresa in numerose direttive.

4. CONCLUSIONE:

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nel senso di quanto precede.