Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare /* COM/2003/0001 def. - COD 2003/0001 */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. ANTEFATTI ED OBIETTIVI In considerazione dell'importanza fondamentale della formazione dei marittimi per garantire la sicurezza in mare e proteggere l'ambiente marino, nel 1993 la Commissione europea ha proposto una direttiva intesa a garantire un'applicazione simultanea ed uniforme nell'intera Unione europea delle disposizioni internazionali in materia di formazione e abilitazione dei marittimi adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel quadro della Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di certificati e ai servizi di guardia del 1978 (Convenzione STCW). A seguito della proposta della Commissione, il 22 novembre 1994 [1] il Consiglio ha adottato la direttiva 94/58/CE. [1] GU L 319 del 12.12.1994. In esito alla revisione della Convenzione STCW, intervenuta nel 1995, nel 1996 la Commissione ha presentato una proposta di modifica sostanziale della direttiva, adottata dal Consiglio il 25 maggio 1998 [2]. Scopo della modifica era integrare nella legislazione europea gli aggiornamenti apportati alla Convenzione STCW e in particolare istituire una procedura specifica e criteri che consentissero agli Stati membri di riconoscere i certificati di abilitazione rilasciati da paesi terzi. L'obiettivo generale di suddetta procedura era garantire che i marittimi extracomunitari seguissero una formazione quantomeno equivalente ai requisiti internazionali stabiliti dalla Convenzione STCW. [2] Direttiva 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, GU L 172 del 17.6.1998. Ai fini della chiarezza delle disposizioni, nel 2000 la Commissione ha proposto un consolidamento legislativo della direttiva 94/58/CE, a seguito del quale, il 4 aprile 2001, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2001/25/CE [3]. Tale direttiva si è sostituita alle due direttive precedenti, mantenendone tuttavia la sostanza e il contenuto. [3] GU L 136 del 18.5.2001. L'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva consolidata stabilisce le modalità di revisione delle procedure e dei criteri stabiliti dall'allegato II, che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per poter riconoscere, mediante convalida, i certificati di abilitazione rilasciati da paesi terzi. Ai sensi della direttiva eventuali modifiche all'allegato devono essere decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base di una proposta che la Commissione deve presentare entro il 25 maggio 2003. In tale contesto e alla luce dei problemi emersi nell'applicazione delle disposizioni della direttiva relative alla procedura di riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi, la Commissione ritiene che tale procedura vada semplificata e modificata. Con tale modifica si intende istituire a livello comunitario un sistema efficiente ed affidabile che permetta di riconoscere i certificati di abilitazione rilasciati al di fuori dell'Unione europea e di arruolare equipaggi competenti a bordo delle navi degli Stati membri. La Commissione ritiene inoltre opportuno adeguare la direttiva alle convenzioni internazionali per quanto riguarda il regime linguistico applicabile ai certificati della gente di mare e alle comunicazioni tra la nave e le autorità di terra. La presente proposta contiene una serie di modifiche alla direttiva 2001/25/CE intese a: - migliorare, rafforzare e semplificare l'attuale procedura di riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi istituendo un sistema comunitario di riconoscimento di paesi terzi conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla Convenzione STCW; - introdurre procedure specifiche per la proroga e la revoca del riconoscimento comunitario dei paesi terzi nonché per la sorveglianza continua della conformità di tali paesi terzi ai pertinenti requisiti della Convenzione STCW; - adeguare la direttiva per quanto riguarda il regime linguistico applicabile ai certificati della gente di mare e alle comunicazioni tra la nave e le autorità di terra, conformemente ai pertinenti requisiti della Convenzione STCW e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (Convenzione SOLAS); - disporre specifiche procedure di modifica per adeguare la direttiva alle future evoluzioni della legislazione comunitaria. 2. GIUSTIFICAZIONE DELLA MISURA PROPOSTA La direttiva stabilisce una procedura per il riconoscimento dei certificati di abilitazione della gente di mare rilasciati dai paesi terzi. Il riconoscimento consente ai marittimi titolari di tali certificati di prestare servizio a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, a condizione che la decisione di riconoscimento sia stata presa conformemente alla procedura prevista dalla direttiva. Ciò significa che l'applicazione della procedura costituisce la condizione indispensabile per il reclutamento di marittimi extracomunitari a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro. La messa in atto della procedura si è rivelata particolarmente difficoltosa e la sua applicazione ha dato luogo a diversi problemi di interpretazione. In base alla procedura attuale, dopo aver verificato se il paese terzo rispetta le prescrizioni della Convenzione STCW, uno Stato membro è tenuto a comunicare alla Commissione quali certificati ha riconosciuto o intende riconoscere "mediante convalida". La Commissione informa successivamente gli altri Stati membri delle notifiche ricevute. Sulla base di tali notifiche la Commissione e gli altri Stati membri devono valutare il caso e possono sollevare obiezioni in merito alla decisione di riconoscimento. In tal caso, la Commissione avvia la procedura di comitato stabilita dall'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva. Uno dei problemi principali emersi nell'applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva è dovuto all'assenza di una definizione del contenuto delle notifiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione. Il contenuto delle notifiche è risultato molto diverso da uno Stato membro all'altro e, di conseguenza, la valutazione ad opera della Commissione e degli altri Stati membri non sempre è avvenuta sulle stesse basi. Inoltre, come già indicato, il riconoscimento di un certificato può essere convalidato in via definitiva solo in esito alla procedura stabilita dalla direttiva. È pertanto necessaria una decisione distinta per ogni Stato membro che intende riconoscere un certificato rilasciato da un paese terzo: Si tratta pertanto di una decisione specifica che vincola il solo Stato membro che chiede il riconoscimento. Ciò significa che se un altro Stato membro intende riconoscere i certificati rilasciati dallo stesso paese terzo dovrà procedere ad una propria valutazione e successivamente chiedere un'approvazione secondo la procedura prescritta. Ne risulta chiaramente che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a ripetere continuamente l'esercizio di valutazione per lo stesso paese terzo. Si tratta incontestabilmente di un onere superfluo per le amministrazioni competenti degli Stati membri e per i servizi della Commissione. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la conformità dei paesi terzi alle disposizioni internazionali in materia di formazione e abilitazione dei marittimi possa essere accertata più efficacemente secondo un sistema armonizzato e centralizzato. Essa reputa pertanto che si possa ovviare alle lacune della procedura attuale ricorrendo ad un sistema comunitario di riconoscimento dei paesi terzi conforme ai requisiti della Convenzione STCW. La nuova procedura proposta dalla Commissione (cfr. punto 4.3 qui sotto) si basa sul principio del riconoscimento di un paese terzo, dopo averne valutato i sistemi di formazione e di abilitazione dei marittimi, piuttosto che sul riconoscimento di ogni singolo certificato, come previsto dall'attuale procedura. In base alla proposta la valutazione delle domande di riconoscimento degli Stati membri sarà effettuata dalla Commissione con l'ausilio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"). Al termine del processo di valutazione la Commissione prenderà la decisione sul riconoscimento secondo una procedura di comitato e tale decisione sarà valida per cinque anni. Le decisioni relative al riconoscimento di certificati di abilitazione già adottate in base alla procedura attuale continueranno ad essere valide. Il riconoscimento consisterà pertanto in un riconoscimento comunitario generale dei sistemi e delle procedure del paese terzo in questione. In base a questo approccio comunitario la decisione, che verrà presa a livello comunitario, consentirà agli Stati membri di riconoscere, mediante convalida, i certificati di tale paese senza ulteriori verifiche. Le modifiche proposte evitano chiaramente una duplicazione delle attività di valutazione e garantiscono al contempo un esame di livello professionale della conformità ai requisiti internazionali. Poiché le decisioni in merito al riconoscimento dei certificati saranno valide in tutta la Comunità le amministrazioni degli Stati membri non saranno chiamate a svolgere alcuna verifica supplementare. Le modifiche proposte sono pertanto giustificate. Inoltre, le regole attuali non prevedono un sistema di controllo delle decisioni adottate mediante la procedura e di monitoraggio del paese terzo di origine dei marittimi che devono essere arruolati a bordo delle navi degli Stati membri. La Commissione ritiene che per garantire in qualsiasi momento che i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi siano addestrati e abilitati conformemente alle prescrizioni internazionali occorre porre in essere un sistema flessibile che sia in grado di rispondere e reagire rapidamente in caso di cambiamenti imprevedibili della situazione di un paese terzo. Andranno a tal fine previste modalità per la proroga e la revoca dei riconoscimenti. Inoltre, la sorveglianza regolare dei paesi riconosciuti, mediante una frequente valutazione, effettuata in modo centralizzato e professionale, della loro conformità alle norme consentirà di accertare se i paesi terzi mantengono il livello di conformità prescritto. L'Agenzia può svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di valutazione necessarie in entrambi i casi. La Commissione ritiene altresì che sia necessario integrare le disposizioni della direttiva relative al regime linguistico dei certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri e delle convalide attestanti il rilascio di un certificato aggiungendovi le pertinenti disposizioni della Convenzione STCW in modo da garantire la coerenza con le pertinenti disposizioni di tale Convenzione, nonché aggiornare le disposizioni della direttiva relative al regime linguistico delle comunicazioni tra la nave e le autorità di terra per renderle compatibili con le disposizioni della Convenzione SOLAS. Infine, occorre introdurre nella direttiva la flessibilità necessaria per poter adeguare taluni articoli alla luce dei futuri sviluppi della legislazione comunitaria. 3. CONTENUTO DELLA PROPOSTA La proposta consta di un articolo nel quale sono elencate tutte le modifiche proposte alle attuali disposizioni della direttiva e di tre articoli relativi all'applicabilità delle nuove disposizioni e al loro recepimento nel diritto interno degli Stati membri. 4. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE 4.1. Regime linguistico applicabile ai certificati e alle convalide che attestano il rilascio di un certificato (articolo 1, paragrafi 1 e 2) La direttiva 2001/25/CE stabilisce che i certificati di abilitazione debbano essere redatti nella o nelle lingue ufficiali del paese che li rilascia ma non prevede disposizioni in merito alle lingue da utilizzare nelle convalide rilasciate dagli Stati membri per attestare il rilascio di certificati nazionali. Per ragioni di coerenza con il regime internazionale di certificazione, la Commissione propone di introdurre nella direttiva un riferimento alle pertinenti disposizioni della Convenzione STCW [4]. [4] La regola I/2, paragrafo 1 e l'articolo VI, paragrafo 1 della Convenzione STCW stabilisce che i certificati e le convalide non redatti originariamente in inglese siano tradotti in questa lingua: "Se la lingua usata non è quella inglese, la convalida dovrà includere una traduzione in questa lingua." 4.2. Regime linguistico applicabile alle comunicazioni tra la nave e le autorità di terra (articolo 1, paragrafo 3) La direttiva prevede attualmente che le comunicazioni tra la nave e le autorità di terra avvengano in una lingua comune o nella lingua delle autorità. Per coerenza con le disposizioni internazionali, la Commissione propone di adeguare la direttiva aggiungendovi un riferimento alle pertinenti disposizioni della Convenzione SOLAS [5]. [5] La regola 14, paragrafo 4 del capitolo V della Convenzione SOLAS stabilisce che sul ponte l'inglese debba essere utilizzato come lingua di lavoro per le comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra, a meno che gli interlocutori direttamente coinvolti abbiano una lingua comune diversa dall'inglese. Tale disposizione è entrata in vigore il 1° luglio 2002. 4.3. Procedura per il riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da paesi terzi (articolo 1, paragrafo 4) Alla luce dei problemi emersi nell'applicazione dell'attuale procedura di riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi fornitori di manodopera, la Commissione propone un nuovo metodo centralizzato ed armonizzato che conduca ad un riconoscimento comunitario dei paesi terzi. La procedura proposta è illustrata di seguito. Lo Stato membro che intende riconoscere mediante convalida i certificati rilasciati da un paese terzo presenta una richiesta di riconoscimento alla Commissione. La richiesta riporta la prova della conformità da parte del paese terzo, ai criteri stabiliti all'allegato II, parte A della proposta. Successivamente, la Commissione, assistita dall'Agenzia, procede alla valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione dei marittimi del paese terzo. La valutazione tiene debitamente conto delle informazioni fornite dallo Stato membro che richiede il riconoscimento in merito alla conformità del paese terzo ai criteri stabiliti dall'allegato. La Commissione decide in merito al riconoscimento del paese terzo ricorrendo ad una procedura di comitato, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda motivata dello Stato membro. Se il riconoscimento di un paese terzo avviene in esito a questa procedura, la decisione che ne deriva è applicabile in tutta la Comunità per un periodo di cinque anni. Gli Stati membri che intendono riconoscere i certificati rilasciati dallo stesso paese terzo possono procedere alla convalida senza ulteriori accertamenti delle prestazioni del paese terzo in questione o ulteriori richieste alla Commissione. 4.4. Procedura per la proroga del riconoscimento (articolo 1, paragrafo 5; nuovo articolo 18 bis) Poiché la direttiva non contiene disposizioni relative al periodo di validità del riconoscimento dei certificati o al monitoraggio delle decisioni prese dagli Stati membri in esito alla procedura comune, la Commissione propone una procedura specifica che permetta di prorogare, ove opportuno, le decisioni di riconoscimento. L'iniziativa è presa dalla Commissione prima dello scadere del periodo di validità del riconoscimento di ogni paese terzo riconosciuto secondo la nuova procedura. La Commissione, assistita dall'Agenzia, riesamina il riconoscimento del paese terzo sulla base di ogni informazione sulla conformità, da parte di tale paese, alle disposizioni della Convenzione, dalla data della decisione precedente, nonché dei risultati della valutazione regolare effettuata ogni cinque anni dalla Commissione stessa (cfr. punto 4.6 qui sotto). La Commissione decide sulla proroga del riconoscimento ricorrendo ad una procedura di comitato, al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di validità del riconoscimento. 4.5. Procedura per la revoca di un riconoscimento (articolo 1, paragrafo 5; nuovo articolo 18 ter) L'esperienza insegna che i sistemi e le procedure di formazione e di abilitazione dei marittimi possono subire notevoli cambiamenti nell'arco di brevissimi periodi di tempo. La proposta prevede pertanto una procedura che consente di revocare il riconoscimento dei paesi terzi che non soddisfano pienamente i requisiti della Convenzione STCW. La revoca del riconoscimento si verifica quando vi sono chiare indicazioni che il sistema di formazione e di abilitazione del paese terzo non è conforme ai pertinenti requisiti della Convenzione STCW. L'iniziativa della revoca spetta ad uno Stato membro o alla Commissione laddove sussistano validi motivi di ritenere che un paese terzo riconosciuto non osservi più le prescrizioni della Convenzione. Quando è uno Stato membro a prendere l'iniziativa, questo informa la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione di revocare le convalide di riconoscimento dei certificati rilasciati dal paese terzo fornendo le debite motivazioni. La Commissione, assistita dall'Agenzia, esamina il caso e lo sottopone alla procedura di comitato. La decisione deve essere presa entro due mesi dal giorno in cui lo Stato membro in questione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione di revocare le pertinenti convalide. Quando è la Commissione ad assumere l'iniziativa il caso viene sottoposto alla procedura di comitato affinché venga esaminato e vengano adottate le necessarie misure. 4.6. Regolare monitoraggio della conformità dei paesi terzi riconosciuti (articolo 1, paragrafo 5; nuovo articolo 18 quater) Questo articolo introduce il principio di un regolare monitoraggio dei paesi terzi beneficiari di un riconoscimento al fine di verificare che i loro sistemi e le loro procedure di formazione e abilitazione dei marittimi siano conformi ai pertinenti requisiti della Convenzione STCW. Secondo l'approccio comunitario proposto, il riesame regolare viene effettuato dalla Commissione con l'ausilio dell'Agenzia, almeno ogni cinque anni a decorrere dalla data di una decisione sul riconoscimento di un paese terzo. I risultati delle valutazioni sono riportati in una relazione che la Commissione trasmette agli Stati membri. 4.7. Procedura di modifica (articolo 1, paragrafo 6) Questo articolo introduce una procedura tesa ad adeguare le disposizioni della direttiva ad eventuali future modifiche del diritto comunitario. Tali modifiche dovranno essere concordate secondo una procedura di comitato. 4.8. Criteri per il riconoscimento dei paesi terzi (articolo 1, paragrafo 7) L'allegato II della direttiva prevede due diversi tipi di procedure e criteri: a) le procedure e i criteri relativi al riconoscimento dei certificati e b) i criteri per il riconoscimento o l'approvazione degli istituti di formazione e dei corsi e programmi di istruzione e formazione marittima dei paesi terzi. La direttiva stabilisce che il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi sia subordinato all'applicazione dell'insieme di tali criteri e procedure. Considerato l'onere amministrativo e finanziario derivante dalla valutazione di ogni singolo istituto di formazione dei paesi terzi, la Commissione propone che tali criteri siano stralciati dalla direttiva. Come indicato in precedenza, la nuova procedura proposta permette di concedere un riconoscimento ad un paese terzo in esito alla valutazione dei suoi sistemi e delle sue procedure di formazione marittima. Il riconoscimento verte su tutti gli istituti di formazione riconosciuti dal paese terzo e non è necessario pertanto imporre che gli Stati membri riconoscano ogni singolo istituto. I criteri per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi continuano invece a figurare nella proposta. 2003/0001 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [6], [6] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Comitato economico e sociale [7], [7] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Comitato delle regioni [8], [8] GU C ... del ..., pag. ... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [9], [9] GU C ... del ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare [10] stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali norme si fondano sugli standard definiti nell'ambito della Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, come modificata (di seguito "Convenzione STCW"). [10] GU L 136 del 18.5.2001, pag. 136. (2) È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla Convenzione. La direttiva 2001/25/CE definisce le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi. (3) La direttiva 2001/25/CE prevede che le procedure e i criteri per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi e per il riconoscimento degli istituti di formazione marittima e dei programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima siano riesaminati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva. (4) L'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE ha rivelato che alcune modifiche a tali procedure e a tali criteri potrebbero notevolmente migliorare l'affidabilità del sistema di riconoscimento, semplificando nel contempo gli obblighi di monitoraggio e di notifica imposti agli Stati membri. (5) La conformità dei paesi terzi alle disposizioni della Convenzione STCW può essere valutata più efficacemente secondo un sistema armonizzato. Occorre pertanto che la Commissione si veda affidare questo compito per conto dell'intera Comunità. (6) Per garantire che un paese terzo riconosciuto continui a soddisfare pienamente i requisiti della Convenzione STCW il riconoscimento deve essere regolarmente riesaminato e, se opportuno, prorogato. Il riconoscimento di un paese terzo che non soddisfa i requisiti della Convenzione STCW deve essere revocato fino a quando il paese in questione pone rimedio alle carenze. (7) La decisione di prorogare o revocare il riconoscimento può essere presa in modo più efficace secondo un sistema armonizzato e centralizzato a livello comunitario. Occorre pertanto che la Commissione si veda affidare tali compiti per conto dell'intera Comunità. (8) Il monitoraggio continuo della conformità dei paesi terzi riconosciuti può essere realizzato più efficacemente secondo un sistema armonizzato e centralizzato. (9) Uno dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'Agenzia) consiste nell'assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti a questa affidati dalla legislazione comunitaria in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia degli equipaggi delle navi. (10) Occorre pertanto che l'Agenzia assista la Commissione nell'esecuzione dei compiti legati alla concessione, alla proroga e alla revoca del riconoscimento di paesi terzi. È opportuno inoltre che l'Agenzia collabori nel monitorare la conformità dei paesi terzi ai requisiti della Convenzione STCW. (11) La Convenzione STCW stabilisce il regime linguistico applicabile ai certificati e alle convalide che attestano il rilascio di un certificato. È necessario che le disposizioni della direttiva 2001/25/CE siano adeguate ai pertinenti requisiti di tale Convenzione. (12) La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) del 1974, come modificata, stabilisce il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra. È necessario che le disposizioni della direttiva 2001/25/CE siano adeguate alle recenti modifiche apportate a tale Convenzione, entrate in vigore il 1º luglio 2002. (13) Occorre prevedere le necessarie procedure di adeguamento della presente direttiva ai futuri sviluppi del diritto comunitario. (14) La direttiva 2001/25/CE viene modificata in conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2001/25/CE è modificata come segue: (1) L'articolo 5 è modificato come segue: (a) il paragrafo 3 è modificato come segue: "3. I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1 della Convenzione STCW." (b) la seguente frase è aggiunta al paragrafo 5: "Le convalide sono rilasciate conformemente all'articolo VI, paragrafo 2 della Convenzione STCW." (2) L'articolo 17, lettera e) è sostituito dal testo seguente: "(e) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS." (3) L'articolo 18, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Gli appartenenti alla gente di mare che non possiedono il certificato di cui all'articolo 4 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, mediante la procedura in appresso, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato. (a) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento del paese terzo in questione, accompagnata da informazioni complete e prove della conformità di tale paese ai criteri stabiliti nell'allegato II. La Commissione, assistita dall'Agenzia, procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW. (b) La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento ha una validità di cinque anni. Lo Stato membro che ha presentato la domanda adotta le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione. (c) Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione. (d) Quando un paese terzo è stato riconosciuto dalla Commissione e, in esito alla valutazione, il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO non è stato in grado di identificarlo come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione riesamina il riconoscimento di tale paese secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione presa conformemente a tale procedura. (e) La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C." (4) Sono inseriti i seguenti articoli 18 bis, 18 ter e 18 quater: "Articolo 18 bis Prima dello scadere del periodo di validità di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), la Commissione, assistita dall'Agenzia, riesamina il riconoscimento del paese terzo per verificare se questo continua a soddisfare le prescrizioni della Convenzione STCW e stabilire se il riconoscimento debba essere prorogato. Nel decidere se prorogare il riconoscimento di un paese terzo la Commissione tiene conto di ogni informazione relativa alla conformità di tale paese alle prescrizioni della Convenzione STCW e in particolare dell'esito della valutazione effettuata dalla Commissione stessa conformemente all'articolo 18 quater, paragrafo 1. La Commissione tiene conto altresì delle relazioni fornite ai sensi dell'articolo 18 quater, paragrafo 3. La decisione in merito alla proroga del riconoscimento viene presa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di validità del riconoscimento stesso. Articolo 18 ter 1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, sezione A, quando uno Stato membro o la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, la Commissione sottopone il caso al comitato di cui all'articolo 23. 2. Quando uno Stato membro revoca la convalida dei certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria decisione. 3. La Commissione, assistita dall'Agenzia, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW. 4. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione. Articolo 18 quater 1. La Commissione, assistita dall'Agenzia, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una valutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II. 2. Nel decidere quali paesi terzi sottoporre a valutazione la Commissione presta particolare attenzione ai dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 20 e dalle relazioni effettuate ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW. 3. La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione." (5) La seguente frase è aggiunta all'articolo 22, paragrafo 1: "La presente direttiva può essere modificata secondo la stessa procedura anche per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione comunitaria". (6) L'allegato II è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [...]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO L'allegato II della direttiva 2001/25/CE è sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO II CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3, LETTERA A) A. Paesi terzi che, secondo il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO, hanno trasmesso informazioni che dimostrano che hanno pienamente adempiuto alle pertinenti prescrizioni della Convenzione STCW 1. Il paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW. 2. Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW. 3. Lo Stato membro si è accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW. 4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW sarà tempestivamente notificato. 5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere. 6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW. B. Paesi terzi che, secondo il comitato per la sicurezza marittima dell'IMO, non hanno trasmesso informazioni che dimostrano che hanno pienamente adempiuto alle pertinenti disposizioni della Convenzione STCW 1. Se il comitato per la sicurezza marittima non ha ancora espletato la procedura di identificazione del paese terzo in questione come paese che ha pienamente adempiuto alle disposizioni della Convenzione STCW, si applicano le disposizioni seguenti: Il paese terzo comunica allo Stato membro che desidera riconoscere i certificati rilasciati da tale paese terzo o sotto la sua autorità: i) testi di leggi, decreti, ordinanze, regolamenti e strumenti relativi all'applicazione della Convenzione STCW; ii) dettagli completi sul contenuto e la durata dei corsi di studio, compresa una chiara esposizione delle politiche adottate in materia di istruzione, formazione, esami, valutazione della competenza e certificazione; iii) esami nazionali ed altri requisiti per ciascun tipo di certificato rilasciato conformemente alla Convenzione STCW; iv) un numero sufficiente di certificati "tipo" rilasciati conformemente alla Convenzione STCW; v) informazioni sull'organizzazione governativa; vi) una spiegazione concisa delle misure giuridiche ed amministrative previste e adottate per assicurare l'osservanza, segnatamente per quanto riguarda la formazione e la valutazione, il rilascio e la registrazione dei certificati; vii) un breve schema delle procedure seguite per autorizzare, accreditare o riconoscere cicli di formazione o esami, valutazioni della competenza prevista dalla Convenzione STCW, con relative condizioni, ed un elenco delle autorizzazioni, degli accreditamenti e dei riconoscimenti concessi. 2. Lo Stato membro raffronta le informazioni comunicate con tutte le pertinenti prescrizioni della Convenzione STCW, per accertare il pieno adempimento delle disposizioni della stessa. 3. Lo Stato membro deve essersi accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW. Nell'ambito di questa procedura sono applicabili anche i paragrafi 4, 5 e 6 della parte A. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Denominazione dell'azione: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare Metodo di attuazione La Commissione darà attuazione alle azioni proposte ricorrendo a personale esterno. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima assisterà la Commissione nell'esecuzione dei compiti previsti dalla proposta, come stabilito dal regolamento recante istituzione dell'Agenzia (regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima). Incidenza finanziaria sul bilancio La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria diretta per la Commissione. Per quanto riguarda le spese amministrative, il personale attuale della DG TREN (un amministratore a tempo parziale, una segreteria ed un bilancio relativo alle missioni per i contatti con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima) dovrebbe risultare sufficiente. SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Titolo della proposta Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Numero di riferimento del documento COM(2002) XXX La proposta 1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per cui è necessaria una normativa comunitaria in questo settore e i suoi obiettivi principali Scopo principale della proposta è modificare la direttiva esistente per rafforzare e semplificare alcune sue disposizioni. Trattandosi della revisione di una direttiva esistente la modifica può essere effettuata solo adottando un'altra direttiva. Impatto sulle imprese 2. Incidenza della proposta - sui vari settori di attività Le compagnie di trasporto che operano servizi marittimi avranno la responsabilità di accertare la piena e totale osservanza degli obblighi previsti dalla proposta. - sulle dimensioni delle imprese (concentrazione di piccole e medie imprese) La proposta riguarderà imprese di diverse dimensioni, da quelle che dispongono di una sola nave agli armatori che possiedono una flotta considerevole. - indicare eventuali zone geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese Tutti gli Stati membri dell'UE, salvo quelli che non hanno accesso al mare. In teoria tutti gli Stati membri sono interessati in quanto Stati di bandiera. 3. Obblighi delle imprese per conformarsi alla proposta I settori di attività interessati devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che la gente di mare destinata a prestare servizio sulle loro navi sia titolare dei pertinenti certificati conformemente alle procedure stabilite dalla proposta. 4. Prevedibile incidenza economica della proposta - sull'occupazione, La proposta non avrà alcun effetto sull'occupazione. - sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese, La proposta non avrà alcun effetto sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese. - sulla competitività delle imprese Non si prevede alcun effetto sulla competitività delle imprese. 5. Eventuali misure previste per tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.). Non sono necessarie misure di questo tipo. Consultazione 6. Elenco degli organismi consultati in merito alla proposta ed elementi essenziali della loro posizione Organismi invitati e presenti alla riunione di consultazione: - European Community Shipowners' Association (Associazione degli armatori della Comunità europea - ECSA) - Federazione europea dei trasporti (ETF) Elementi principali della loro posizione: Le parti interessate hanno condiviso la necessità di modificare l'attuale procedura di riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da paesi terzi e di sostituirla con un più efficace sistema comunitario di riconoscimento dei paesi terzi. Sono favorevoli al nuovo ruolo che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima svolgerà in materia di valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione dei paesi terzi principali fornitori di manodopera. Le parti interessate non hanno espresso obiezioni in merito alla proposta relativa al regime linguistico applicabile ai certificati e alle convalide di riconoscimento nonché alle comunicazioni tra la nave e le autorità di terra.