52003DC0520

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale /* COM/2003/0520 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale

1. Antefatti

La diversità culturale si è affermata come uno dei principali argomenti di dibattito internazionale in seno a organizzazioni internazionali e regionali dal 1998 in poi. Sono diverse le organizzazioni che si sono occupate della questione, tra queste, il G8 (a Okinawa nel 2000), il Consiglio d'Eurpa (Dichiarazione sulla diversità culturale nel dicembre 2000), l'UNESCO (Dichiarazione universale e piano d'azione sulla diversità culturale nel novembre 2001, alla quale la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno manifestato il loro appoggio), e attualmente, le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel Vertice mondiale sulla società dell'informazione che si terrà nel 2003 a Ginevra e nel 2005 in Tunisia. Inoltre, la diversità culturale è stata oggetto di discussione in altri fori internazionali e regionali, società civile inclusa [1].

[1] L'Organizzazione internazionale della francofonia (OIF)e la Rete internazionale sulla politica culturale (RIPC), nonché la Rete internazionale per la diversità culturale (RIDC) per quanto riguarda la società civile. Nel quadro delle loro discussioni sulla diversità culturale alcune organizzazioni si sono espresse più specificamente in merito alla questione relativa ad uno strumento internazionale. Il RIPC ha messo a punto un progetto di convenzione mondiale, approvato dai Ministri a Cape Town nell'ottobre 2002 e, in parallelo con le riunioni dell'RIPC, una coalizione di esperti rappresentanti della società civile, riuniti nel quadro dell'RIDC, ha realizzato a sua volta un progetto di strumento internazionale. Anche il SAGIT (Sectoral Advisory Group on International Trade on cultural industries) che assiste il governo canadese sulle questioni inerenti al commercio, ha elaborato un progetto di strumento.

La progressiva affermazione della diversità culturale a livello internazionale è la risposta alla crescente preoccupazione della società civile e dei governi a fronte della necessità di preservare tale diversità culturale (in quanto eredità comune dell'umanità, analogamente alla biodiversità) e della promozione delle culture vive e della capacità creativa. L'obiettivo è di integrare in queste due dimensioni, tramite la diversità culturale, strategie globali di sviluppo sostenibile. Le autorità pubbliche sono vieppiù ricettive all'esigenza di coltivare il dialogo interculturale, affinché ne escano rafforzate la pace, la sicurezza e la stabilità sulla scena mondiale.

La Dichiarazione universale sulla diversità culturale e il Piano d'azione, adottati all'unanimità dall'UNESCO nel novembre 2001, hanno riscosso il consenso della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Questi ultimi hanno ampiamente sostenuto i valori e i principi contenuti in tali testi, che sono stati adottati dalla maggior parte della comunità internazionale. Il primo punto del Piano d'azione cita l'obiettivo seguente: "(...)portare avanti in particolare la riflessione riguardo all'opportunità di uno strumento giuridico internazionale sulla diversità culturale".

Nell'aprile 2003, il Consiglio esecutivo dell'UNESCO ha raccomandato tramite consenso alla Conferenza generale, prevista per l'inizio dell'autunno (29 settembre - 17 ottobre), "di prendere una decisione a favore del prosieguo dell'azione intesa ad elaborare un nuovo strumento normativo internazionale sulla diversità culturale e di determinare la natura diquest'ultimo".

La prossima conferenza generale prenderà dunque una decisione circa l'opportunità di istituire uno strumento internazionale sulla diversità culturale nonché sulla natura dello stesso.

2. Coinvolgimento della Comunità

Tra i principi fondatori del modello europeo vi sono la preservazione e la promozione della diversità culturale, custoditi all'articolo 151 del Trattato [2]; nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 22 [3] e saranno predominanti nella nostra futura Costituzione.

[2] In particulare l'articolo 151.1: "La Comunità contribuisce a pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune." e l'articolo 151.4: "La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture".

[3] Articolo 22: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".

Per quanto riguarda il quadro interno, l'articolo 151, che ha consentito lo sviluppo di azioni sul piano culturale, in particolare attraverso il programma Cultura 2000, impone inoltre la presa in considerazione della dimensione culturale nelle altre politiche comunitarie: nella politica industriale nel caso del programma MEDIA Plus e nel mercato interno (libera circolazione di servizi) per quanto riguarda la direttiva "Televisione senza frontiere".

Tale principio è di pertinenza anche per quanto riguarda la dimensione esterna dell'azione comunitaria, e l'articolo 151 stabilisce che la CE e i suoi Stati membri promuovano tale modello nelle loro relazioni internazionali, per contribuire alla realizzazione di un ordine mondiale fondato sullo sviluppo sostenibile, la coesistenza pacifica e il dialogo tra le culture. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, il dispositivo chiave è l'articolo 151.3: "La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa".

L'Unione europea è attiva in politiche e azioni culturali che le impongono di rafforzare tali aspetti all'interno delle sue frontiere nonché nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. L'UE ha elaborato una politica di sviluppo lungimirante che presenta una componente culturale con determinate regioni del mondo, in particolare la regione Africa-Caraibi-Pacifico (ACP) e il Mediterraneo [4]. L'azione esterna dell'Unione europea nel campo della cultura acquista legittimità e valore aggiunto nella sua vocazione naturale a promuovere il dialogo interculturale e a stabilire condizioni di uguaglianza.

[4] Vedasi l'articolo 27 sullo "sviluppo culturale" dell'Accordo comune e il capitolo III sul "partenariato negli affari sociali, culturali e umani: sviluppare risorse umane, promuovere la comprensione tra le culture e gli scambi tra le società civili" della dichiarazione di Barcellona del 1995 che ha istituito il nuovo partenariato Euro-mediterraneo.

Nel campo della società dell'informazione, l'UE ha messo a punto azioni e programmi - quale l'iniziativa eEurope - destinati a favorire la diversità culturale tramite l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Nel quadro di tali azioni si iscrivono il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Il Trattato e gli strumenti comunitari chiedono alla Comunità e ai suoi Stati membri di ricercare una soluzione comune a determinate questioni pertinenti nel quadro di un dibattito su uno strumento internazionale. L'UE e i suoi Stati dovranno assicurare la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione e gli accordi multilaterali, in particolare quelli conclusi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Per quanto riguarda quest'ultimo foro di discussione, un tale strumento non dovrà né interferire, né pregiudicare in alcun modo le discussioni in corso, in particolare in seno al Comitato intergovernativo dell'OMPI sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche, il sapere tradizionale e il folklore o le espressioni culturali tradizionali.

Nel contesto del lancio di negoziati commerciali multilaterali nell'OMC, il Consiglio degli Affari generali dell'UE ha sottolineato l'importanza dell'obiettivo di preservare la diversità culturale, nelle sue conclusioni del 1999 [5], che restano valide anche per i negoziati in corso.

[5] Conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 1999: "Nei prossimi negoziati dell'OMC l'Unione farà sì che, come già è stato fatto nella tornata dell'Uruguay, sia assicurata la possibilità per la Comunità e i suoi Stati membri di conservare e sviluppare la loro capacità di definire e mettere in pratica le loro politiche culturali e audiovisive allo scopo di affermare anche in futuro la loro diversità culturale".

Inoltre, data l'importanza della cooperazione internazionale culturale ed audiovisiva in tali dibattiti, la Comunità e i suoi Stati membri, tramite i loro importanti strumenti di cooperazione, devono partecipare a tali dibattiti ad un livello adeguato al contributo che essi forniscono alla cooperazione e allo sviluppo. Le politiche europee sostengono e mettono in atto determinati obiettivi specifici della Dichiarazione universale dell'UNESCO, quali lo sviluppo di imprese culturali locali sostenibili e il miglioramento della distribuzione delle opere culturali a livello globale, in particolare quelle provenienti dai paesi in via di sviluppo.

I negoziati in occasione della prossima Conferenza generale dell'UNESCO, in vista della presa di decisione quanto all'opportunità e alla natura di un potenziale futuro strumento internazionale sulla divesità culturale, interessano chiaramente ambiti nei confronti dei quali già esistono a livello comunitario norme e strumenti.

I Ministri della cultura, riuniti a Salonicco nel maggio 2003, hanno affrontato la questione relativa ad un potenziale strumento internazionale sulla diversità culturale, giungendo alle seguenti conclusioni:

« 7. L'Europa in quanto continente di cultura non può né accettare che sia minacciata la sua omogeneità culturale, né il contrasto delle civiltà. La risposta europea a tutto ciò è di insistere sulla salvaguardia e sulla promozione della diversità culturale.

8. Questo obiettivo politico fondamentale necessita di una base giuridica adeguata. A livello internazionale, tale base può essere espressa sotto l'egida dell'UNESCO sotto forma di una convenzione multilaterale sulla protezione e la promozione della diversità culturale, tenendo conto dei preparativi già realizzati nel quadro del Consiglio d'Europa e della Rete internazionale di politica culturale. Il foro internazionale di base delle politiche culturali non può essere l'OMC. »

3. Valore aggiunto di un nuovo strumento

Il dibattito in crescendo a livello internazionale, illustrato dai precedenti sviluppi, conferma l'attenzione prestata alla questione della diversità culturale, specificamente ad un quadro normativo volto a preservare e a promuovere tale diversità.

Nel suo documento "Studio preliminare sugli aspetti tecnici e giuridici relativi all'opportunità di uno strumento normativo sulla diversità culturale" (166 EX/28 del 12 marzo 2003), elaborato dal Consiglio esecutivo, il Segretariato dell'UNESCO elenca gli strumenti internazionali esistenti sulla diversità culturale, nel quadro delle Nazioni Unite. Nella sua analisi esso sostiene che "diversi aspetti della diversità culturale sono già disciplinati da norme internazionali, in parte a carattere vincolante, in parte non vincolante". Il documento rileva, tuttavia, un vuoto giuridico a livello internazionale che uno strumento adeguato potrebbe colmare: si tratta della diversità culturale nel contesto della globalizzazione, con i seguenti obiettivi specifici:

"Stabilire un legame tra il mantenimento della diversità culturale e gli obiettivi dello sviluppo, in particolare attraverso la promozione dell'attività creativa e di beni e servizi culturali tramite i quali tale attività trovi espressione. Ciò implica in particolare, favorire la capacità degli Stati a definire le loro politiche culturali (...)".

Prendendo spunto da ciò, il Segretariato elenca in seguito quattro possibili ambiti o alternative che potrebbero beneficiare degli sforzi normativi dell'UNESCO [6]. Tra queste alternative, una netta maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo dell'UNESCO ha dato preferenza all'ultima, consistente nell' "protezione della diversità dei contenuti culturali e delle forme di espressione artistica che si riflettono nell'industria della cultura - aspetti che possono risultare particolarmente minacciati dalla globalizzazione".

[6] Questi quattro ambiti o alternative sono: (a) un nuovo strumento globale sui diritti culturali (vale a dire la partecipazione alla vita culturale, la libertà di svolgere attività creative, il diritto all'educazione, ecc.); (b) uno strumento sulla condizione dell'artista; (c) un protocollo ll'accordo di Firenze (sulla circolazione dei beni culturali) e (d) la protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche.

Il Segretariato specifica come segue gli obiettivi che sottendono all'attività normativa nel quadro di tale possibilità: "(...)garantire la protezione della diversità culturale in una molteplicità di forme di espressione dell'attività culturale; favorire una dinamica interazione tra i diversi contenuti culturali e le diverse espressioni artistiche, nonché tra queste ultime e altri ambiti correlati (il multilinguismo nella creazione culturale, lo sviluppo di contenuti locali, la partecipazione alla vita culturale, le opportunità di accesso a culture di molteplici origini e attraverso supporti diversificati, ivi compreso il supporto digitale); rispettare i diritti individuali dei creatori e degli artisti e facilitare la circolazione di persone, beni, servizi e sapere, legati all'attività culturale, preservando al contempo aree coerenti di identità e creatività. Il mantenimento della diversità culturale sarà così legato agli obiettivi di sviluppo sostenibile e di dialogo interculturale grazie alla promozione dell'attività e delle espressioni artistiche. Un simile strumento dovrà inoltre garantire la capacità a ciascuno Stato membro di definire le proprie politiche culturali, i suoi accordi di cooperazione e le sue iniziative di partenariato in un mondo globale (...)."

4. Principi informatori di un futuro strumento

Fino a quest'oggi non sono stati tuttora presi in considerazione la forma e il contenuto del previsto strumento. È in corso una discussione sull'argomento e possono essere prese in considerazione diverse soluzioni.

La Commissione reputa che uno strumento giuridicamente vincolante, inteso a preservare e promuovere la diversità culturale, sarebbe necessario per consolidare determinati diritti culturali [7], impegnare le parti alla cooperazione internazionale, creare un foro di discussione sulle politiche culturali e stabilire un monitoraggio globale della situazione della diversità culturale nel mondo. Un simile approccio dovrà individuare la necessità di equilibrare le considerazioni relative a entrambe le opportunità offerte e alle minacce poste dalla globalizzazione e dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

[7] I diritti culturali in tale contesto devono essere letti nel senso della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della dichiarazione universale sulla diversità culturale dell'UNESCO, articolo 5: "I diritti culturali sono parte integrante dei diritti dell'uomo, che sono universali, indissociabili e interdipendenti. Lo sviluppo della diversità creativa impone la piena attuazione dei diritti culturali, quali definiti all'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e agli articoli 13 e 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Tutti devono poter esprimere sé stessi, creare a diffondere le loro opere nella lingua di loro scelta e in particolare nella loro lingua materna; ciascuno ha il diritto ad un'educazione e ad una formazione di qualità nel pieno rispetto della sua identità culturale; ciascuno deve poter partecipare alla vita culturale che ha scelto ed esercitare le proprie pratiche culturali, nei limiti imposti dal rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali." L'espressione "diritti culturali", quale ricorre in tale articolo, va intesa come senza pregiudizio dei diritti di proprietà intellettuale e del loro utilizzo.

La Commissione ritiene che per ricevere il sostegno della Comunità e rispecchiare l'approccio europeo, uno strumento internazionale sulla diversità culturale dovrà essere basato sui diritti umani e rispettarli pienamente. Oltre al riconoscimento dei diritti culturali [8], in particolare il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della Comunità, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce un approccio della cultura basato sui concetti della dignità umana, dell'uguaglianza e della libertà. Tali principi sono sviluppati nella dichiarazione universale sulla diversità culturale dell'UNESCO, di cui costituiscono al tempo stesso fondamenti e limiti [9]. Nell'ambito dell'Unione europea, il Trattato (articolo 151) costituisce la base giuridica della promozione della diversità culturale, che impone alla Comunità l'obbligo di tener conto degli aspetti culturali nella sua azione, anche a livello di cooperazione internazionale.

[8] Vedasi l'articolo 22 della Dichiarazione: "Ciascuno (...) ha il diritto di affermare i propri diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità" e l'articolo 27 della dichiarazione: "1. Ciascuno ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai vantaggi che ne derivano. 2. Ciascuno ha il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsivoglia produzione scientitica, letteraria o artistica di cui egli è l'autore."

[9] La Dichiarazione universale sulla diversità culturale dell'UNESCO precisa all'articolo 4: "Nessuno può invocare la diversità culturale per violare i diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, o per limitarne la portata."

Il concetto di cultura su cui si basa l'azione comunitaria, in particolare a livello internazionale, va inteso in senso antropologico e sociale, comprendente tutto ciò che concorre all'identità e alla dignità di un popolo. Tale concetto consente di comprendere pienamente la diversità culturale in movimento nella sua relazione con l'Altro.

Inoltre, lo strumento dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi e soddisfare i seguenti criteri:

- Promuovere la diversità culturale;

- Contribuire al dialogo tra le culture e alla comprensione e al rispetto reciproco;

- Sviluppare la cooperazione internazionale in ambito culturale, al fine di accrescere gli scambi di beni e servizi culturali, ivi compresi quelli provenienti da paesi in via di sviluppo. In tale ottica andrebbero organizzate riunioni regolari tra professionisti delle parti al fine di contribuire alla definizione e all'elaborazione di strumenti e quadri di cooperazione a livello internazionale (regionale e/o bilaterale). Andrà inoltre promossa la dimensione culturale di azioni di cooperazione, ivi compresa la necessità, tramite l'educazione, di incoraggiare la conoscenza reciproca delle identità culturali in quanto premessa per il dialogo delle culture;

- Favorire lo sviluppo di politiche e strumenti culturali a livello nazionale, regionale e internazionale;

- Fornire uno spunto e una piattaforma di dibattito per i membri al fine di esaminare le politiche culturali, di accrescere la conoscenza in tale campo e di scambiare le buone pratiche;

- Prestare assistenza tecnica e fornire consulenza ai membri, al fine di elaborare politiche culturali adattate a ciascuna situazione specifica;

- Stabilire un quadro istituzionale di sorveglianza dello stato della diversità culturale nel mondo, ad esempio, tramite un osservatorio internazionale o un meccanismo di monitoraggio della diversità culturale e degli scambi culturali, e intraprendere l'elaborazione e la definizione di indicatori e norme internazionali in tale campo. Una simile struttura potrebbe ad esempio elaborare una relazione annua sulla "situazione della diversità culturale", sulla base delle relazioni di ciascuna Parte.

Infine, non avrebbe alcun effetto sull'applicazione del dispositivo internazionale in materia di scambi di beni e servizi culturali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti attinenti al commercio e alla proprietà intellettuale.

Alla luce di tali considerazioni, risulta importante ed utile mettere a punto uno strumento internazionale sulla diversità culturale. La salvaguardia e la promozione della diversità culturale è un principio fondamentale che deve animare il diritto e gli strumenti internazionali. Tutte le parti interessate, ivi incluse le organizzazioni professionali in campo culturale, dovranno associarsi al processo di sviluppo di un dispositivo normativo.

5. Conclusioni

In tale ottica e senza voler anticipare una discussione quanto alla sostanza, un dibattito internazionale sulla diversità culturale richiede una risposta comune da parte dell'UE e dei suoi Stati membri.

Recentemente, i Ministri della cultura riuniti a Salonicco, hanno sottolineato la necessità di salvaguardare e di promuovere la diversità culturale indicando come risposta giuridica adeguata a su scala internazionale uno strumento internazionale nel quadro dell'UNESCO.

La Commissione ritiene importante che l'UE e i suoi Stati membri confermino a livello internazionale il loro impegno nei confronti della diversità culturale. L'essenziale è un impegno condiviso da tutti gli Stati membri.

La Commissione auspica pertanto che l'UE svolga un ruolo attivo nella futura Conferenza generale dell'UNESCO, per quanto riguarda in particolare le discussioni preliminari riguardanti l'elaborazione di uno strumento normativo internazionale sulla diversità culturale. Essa assicurerà inoltre la coerenza tra l'azione interna e quella internazionale dell'Unione in materia di diversità culturale, ispirandosi interamente all'acquis comunitario esistente.

La Commissione coopererà con gli Stati membri ed elaborerà posizioni comuni al fine di assicurare l'unità nella sua proposta e nell'azione dell'UE alla Conferenza generale. Allo scopo, figurano in allegato proposte relative ad alcuni elementi preliminari di una dichiarazione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, in vista della presentazione da parte della Commissione di una posizione comune sulla questione relativa allo strumento internazionale sulla diversità culturale, in occasione della prossima Conferenza generale dell'UNESCO.

In caso di decisione da parte della Conferenza generale dell'avvio di negoziati relativi ad uno strumento internazionale sulla diversità culturale, la Commissione proporrà a tempo debito una raccomandazione al Consiglio in vista di una decisione che l'autorizzi a negoziare nell'UNESCO sulla questione relativa allo strumento internazionale sulla diversità culturale e a condurre tali negoziati a nome dell'UE e dei suoi Stati membri.

ELEMENTI PRELIMINARI DI UNA DICHIARAZIONE, A NOME DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI, IN VISTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA POSIZIONE COMUNE SULLA QUESTIONE RELATIVA ALL'ELABORAZIONE DI UNO STRUMENTO NORMATIVO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE, IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA CONFERENZA GENERALE DELL'UNESCO

L'Unione europea e i suoi Stati membri desiderano ricordare il loro intervento in occasione della 166a riunionie del Consiglio esecutivo dell'UNESCO, sulla questione relativa ad uno strumento internazionale sulla diversità culturale. In tale occasione la CE e i suoi Stati membri hanno accolto favorevolmente il lavoro svolto dall'organizzazione in vista dell'elaborazione di una Convenzione sulla diversità culturale ed hanno sottolineato che una tale impresa dovrà basarsi sulla dichiarazione sulla diversità culturale ed essere vista come il seguito di tale testo. A fronte della raccomandazione del Consiglio esecutivo di "prendere una decisione a favore del prosieguo dell'azione intesa ad elaborare un nuovo strumento normativo internazionale sulla diversità culturale e di determinare la natura di tale strumento", le discussioni in merito nella presente riunione della Conferenza generale offrono alla Comunità e ai suoi Stati membri l'opportunità di riaffermare i lor impegni a favore della diversità culturale a livello internazionale.

L'Unione europea e i suoi Stati membri desiderano manifestare il loro appoggio ad uno strumento normativo sulla diversità culturale che potrebbe costituire una nuova tappa in linea con la Dichiarazione universale sulla diversità culturale, nella prospettiva di un necessario valore aggiunto.

Un simile strumento, fondato sui diritti dell'uomo e su una visione equilibrata sia delle opportunità offerte, che delle minacce poste dalla globalizzazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie assicurerà la difesa e la promozione della diversità culturale, in particolare tramite:

- Il consolidamento di determinati diritti culturali;

- L'impegno delle Parti alla cooperazione internazionale;

- La creazione di un foro di discussione sulle politiche culturali e

- L'istituzione di un sistema di vigilanza globale della situazione della diversità culturale nel mondo.

Un siffatto strumento dovrà perseguire l'obiettivo generale della promozione della diversità culturale, del contributo al dialogo tra le culture e del rafforzamento della comprensione e del rispetto reciproco.

Allo scopo, i negoziati su tale strumento dovranno tener conto dei seguenti obiettivi specifici:

- Sviluppare la cooperazione internazionale in campo culturale, al fine di intensificare gli scambi di beni e servizi, ivi compresi quelli provenienti dai paesi in via di sviluppo, in particolare tramite la messa a punto di strumenti e quadri di cooperazione su scala internazionale (regionale e/o bilaterale). Va promossa la dimensione culturale delle azioni di cooperazione, con l'esigenza di promuovere, tramite l'educazione, il riconoscimento reciproco delle identità culturali - premessa del dialogo tra le culture;

- Favorire lo sviluppo di politiche e strumenti culturali e rafforzare il dialogo interculturale su scala nazionale, regionale e internazionale. Allo scopo, fornire un'assistenza tecnica e consulenza ai membri, in vista dell'elaborazione di politiche culturali adattate a ciascuna situazione specifica;

- Fornire uno spunto ed un foro di discussione ai membri affinchè essi possano esaminare politiche culturali, accrescere le conoscenze in tale ambito e scambiare buone pratiche;

- Stabilire un quadro istituzionale di vigilanza della situazione della diversità culturale nel mondo, che intraprenda l'elaborazione e definizione di indicatori e norme internazionali nel campo della diversità culturale ed elabori, ad esempio, una relazione annua sulla situazione della diversità culturale.

Un tale strumento non dovrà in alcun modo pregiudicare l'applicazione del dispositivo giuridico internazionale in materia di scambi di beni e servizi culturali - in particolare per quanto riguarda gli aspetti attinenti al commercio e ai diritti della proprietà intellettuale.

L'UE e i suoi Stati membri ritengono che la salvaguardia e la promozione della diversità culturale costituiscano un principio fondamentale a cui devono ispirarsi il diritto e le politiche a livello internazionale. Tutte le parti interessate, società civile inclusa, dovranno associarsi al processo di sviluppo di uno strumento giuridicamente vincolante sotto l'egida dell'UNESCO.