52003DC0358

Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES /* COM/2003/0358 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'attuazione della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. CAMPO D'APPLICAZIONE - SETTORE PUBBLICO E SETTORE PRIVATO

3. ETÀ DEL BAMBINO (COMPRESE VARIANTI IN RELAZIONE AI FIGLI ADOTTATI)

4. LUNGHEZZA DEL CONGEDO PARENTALE E MODALITÀ DI FRUIZIONE (A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE, PER UN PERIODO CONTINUATIVO O FRAZIONATO)

5. CARATTERE INDIVIDUALE DEL DIRITTO E TRASFERIBILITÀ TRA I GENITORI

6. CONDIZIONI/FORMALITÀ

7. RESTRIZIONI E PICCOLE IMPRESE

8. TUTELA DAL LICENZIAMENTO E DIRITTO AL RIENTRO

9. DIRITTI E STATUS DEL LAVORATORE IN CONGEDO PARENTALE

10. ASSENZA DAL LAVORO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ALLEGATO I.

ALLEGATO II

ALLEGATO III

1. INTRODUZIONE

Il 3 giugno 1996 il Consiglio ha adottato la direttiva 96/34/CE sul congedo parentale (Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, Gazzetta ufficiale L 145 del 19.6.1996, pagg. 4-9, modificata dalla direttiva 97/75/CE, GU L 10 del 16.1.1998, pag. 24) che ha attuato il primo accordo concluso dalle parti sociali a norma del protocollo sulla politica sociale.

La presente relazione si basa sulle informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, che prevede che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle disposizioni nazionali di attuazione, siano esse rappresentate da disposizioni legislative o da contratti collettivi. La Commissione ha inoltre inviato agli Stati membri un breve questionario sul congedo parentale, le cui risposte hanno integrato le informazioni precedentemente trasmesse dagli Stati membri. La Commissione ha altresì consultato le parti sociali e la rete di esperti giuridici indipendenti in materia di parità tra donne e uomini. È opportuno segnalare che le informazioni inviate alla Commissione variano notevolmente in termini di contenuto e di dettaglio. Il contenuto della presente relazione è aggiornato a novembre 2002.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE - SETTORE PUBBLICO E SETTORE PRIVATO

Le disposizioni dell'accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva e da essa attuato si applicano a tutti i lavoratori, del settore privato e di quello pubblico, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro (clausola 1, paragrafo 2). È chiaro che le disposizioni si applicano ai dipendenti del settore pubblico.

>SPAZIO PER TABELLA>

La Commissione, ritenendo che l'esclusione applicabile ai lavoratori marittimi in Grecia sia contraria alla direttiva, ha avviato una procedura di infrazione. Ora la Grecia intende estendere il congedo parentale ai lavoratori marittimi e ai giudici.

3. ETÀ DEL BAMBINO (COMPRESE VARIANTI IN RELAZIONE AI FIGLI ADOTTATI)

La clausola 2, paragrafo 1, dell'accordo quadro sul congedo parentale stabilisce il diritto dei lavoratori al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a una età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parte sociali. Tutti gli Stati membri prevedono il congedo parentale sia per i figli naturali sia per quelli adottati.

>SPAZIO PER TABELLA>

A seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione:

* l'Irlanda ha soppresso la disposizione normativa in base alla quale il congedo parentale era fruibile soltanto se il bambino era nato dopo il 3 giugno 1996;

* il Regno Unito ha soppresso la disposizione normativa in base alla quale il congedo parentale non era fruibile se il bambino sera nato prima del 15 dicembre 1999.

* Analogamente in Lussemburgo il congedo parentale è disponibile soltanto per i genitori di bambini nati dopo il 31 dicembre 1998 o, nel caso di bambini adottati, soltanto se la procedura di adozione è stata avviata presso il tribunale competente dopo tale data. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro il Lussemburgo.

* In Germania il congedo parentale è disponibile soltanto per i bambini nati dopo il 31 dicembre 1991, ma ormai questa disposizione è priva di ripercussioni pratiche.

4. LUNGHEZZA DEL CONGEDO PARENTALE E MODALITÀ DI FRUIZIONE (A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE, PER UN PERIODO CONTINUATIVO O FRAZIONATO)

La clausola 2, paragrafo 1, dell'accordo quadro sul congedo parentale stabilisce che il congedo parentale ha una durata minima di tre mesi. La clausola 2, paragrafo 3, lettera a), prevede che gli Stati membri e/o le parti sociali possono stabilire che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

In Lussemburgo, in caso di gravidanza o di adozione durante un periodo di un congedo parentale, il congedo termina e subentra il congedo di maternità o di adozione. La Commissione ritiene che ciò sia contrario alla direttiva ed ha avviato una procedura di infrazione.

5. CARATTERE INDIVIDUALE DEL DIRITTO E TRASFERIBILITÀ TRA I GENITORI

La clausola 2, paragrafo 1, dell'accordo quadro sul congedo parentale attribuisce ai lavoratori di ambo i sessi il diritto individuale al congedo parentale. La clausola 2, paragrafo 2, dell'accordo quadro sul congedo parentale stabilisce che, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne e per incoraggiare i padri ad assumere uguali responsabilità familiari, il diritto al congedo parentale dovrebbe, in linea di principio, essere garantito in forma non trasferibile.

>SPAZIO PER TABELLA>

In tutti gli Stati membri, il diritto al congedo parentale è individuale e in linea di principio non trasferibile, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva.

Inoltre nel Regno Unito la legislazione prevede un trasferimento del congedo parentale in circostanze che la legislazione può precisare, ma che finora non sono state determinate.

In Germania ciascun genitore ha diritto a un congedo della durata di tre anni, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. I genitori che decidono di fruire di un congedo parentale a tempo pieno in modo che un genitore fruisca dell'intero periodo e l'altro lavori nel corso dell'intero periodo possono farlo. Tuttavia se i genitori decidono di fruire del congedo a tempo parziale, entrambi devono fruirne in modo da utilizzare tutto il congedo cui hanno diritto. Pertanto il congedo parentale a tempo pieno è in effetti trasferibile. I genitori non perdono alcun congedo se la madre utilizza lei stessa tutto il congedo.

Informazioni particolareggiate in merito all'Austria

I padri di bambini nati prima del 31.12.1999 avevano un accesso subordinato al congedo parentale (diritto derivato) e ad essi si applicano disposizioni specifiche fondate sul genere.

Mentre sia le madri sia i padri dovevano

* vivere nello stesso nucleo familiare del minore e

* prendersi cura del minore in via esclusiva

secondo quanto previsto dal sistema della sicurezza sociale [1], le disposizioni di diritto del lavoro prevedevano esplicitamente queste stesse condizioni per i padri che volessero fruire del congedo parentale, ma non per le madri.

[1] Cfr. articoli 26 e 26a della Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, così come modificata dalla Bundesgesetz del 30 aprile 1996, BGBl 201

Il padre ha diritto al congedo parentale solo in due casi:

* se la madre ha diritto a congedo parentale in occasione della maternità sulla base delle disposizioni di legge austriache [2],

[2] Articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della Eltern-Karenzurlaubsgesetz così come modificata dalla BGBl 1995/434 e dalla BGBl 1 1997/61.

* oppure se la madre non ha diritto al congedo parentale, ma la sua caratteristica di lavoratrice (indipendente) le impedisce di prendersi cura del figlio [3].

[3] Articolo 2, paragrafo 1, punto 2, della Eltern-Karenzurlaubsgesetz così come modificata dalla BGBl 1995/434 e dalla BGBl 1 1997/61.

Disposizioni che si applicano ai genitori di bambini nati tra l'1.1.2000 e il 31.12.2001 se vogliono usufruire del congedo parentale concesso dal datore di lavoro:

sia la madre sia il padre devono:

* vivere nello stesso nucleo familiare

* prendersi cura del figlio come occupazione principale;

tuttavia solo per il padre è prevista esplicitamente un'ulteriore condizione:

* la madre non deve fruire contemporaneamente di un congedo parentale

* oppure la madre non ha diritto ad alcun congedo parentale [4].

[4] Articolo 2, paragrafo 1, Eltern-Karenzurlaubsgesetz così come modificata dalla BGBl 1999/153.

Sebbene si possa affermare che:

* il padre ha ora pienamente diritto al congedo parentale come diritto individuale,

* gli emendamenti del 1999 alla legge sul congedo parentale hanno determinato un approccio più rispondente alla direttiva in quanto la legislazione austriaca ha migliorato l'accesso al congedo a tempo parziale per i genitori affidatari e in caso di adozione,

* possono esistere ragioni obiettive per operare una differenziazione tra i padri e le padri,

è opportuno rilevare che esistono ancora disposizioni specifiche che si applicano solo ai padri e altre che potrebbero scoraggiare la fruizione del congedo parentale da parte dei padri.

I padri sono tenuti a comunicare se:

* non vivono nello stesso nucleo familiare del minore

* o se non si prendono cura del figlio come occupazione principale.

In tal caso il congedo parentale può terminare anticipatamente e il datore di lavoro ha il diritto di esigere la ripresa immediata del lavoro da parte del lavoratore [5] (disposizioni analoghe si applicano al settore privato [6]).

[5] Articolo 3, paragrafo 5 l.c.

[6] Articolo 10, paragrafo 3, della Eltern-Karenzurlaubsgesetz, in precedenza articolo 10 paragrafo 4, della Elternkarenzurlaubsgesetz così come modificata dalla BGBl 1999/153, che si applica ai dipendenti pubblici, agli insegnanti di scuole agrarie e agli agenti contrattuali. Il congedo parentale viene trasformato in congedo non retribuito "normale" salvo nel caso in cui il datore di lavoro imponga la ripresa immediata del lavoro da parte del dipendente.

È in relazione al punto 5 (retribuzione) che si possono trovare disposizioni che più nettamente scoraggiano la fruizione del congedo parentale da parte dei padri.

Tuttavia in pratica i genitori giovani non comprendono il motivo per cui non possano usufruire contemporaneamente del congedo parentale, soprattutto subito dopo la nascita del bambino. Inoltre i padri dovrebbero avere il diritto di accedere al congedo parentale subito dopo la nascita del bambino [7].

[7] Articolo 2, paragrafo 2, della EKUG.

6. CONDIZIONI/FORMALITÀ

La clausola 2, paragrafo 3, dell'accordo quadro sul congedo parentale stabilisce che le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime dell'accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno, adeguare le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale alle circostanze particolari proprie dell'adozione e fissare termini di preavviso.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Regno Unito

In molti casi le disposizioni del Regno Unito rappresentano condizioni minime che si applicano solo qualora i datori di lavoro e i dipendenti non concordino tra loro modalità proprie per la fruizione del congedo parentale, mediante accordi integrativi aziendali, contratti collettivi o accordi ad personam. Una volta conclusi, questi accordi si applicano purché garantiscano condizioni almeno equivalenti a quelle minime di riferimento (fall-back) previste dalla legislazione.

7. RESTRIZIONI E PICCOLE IMPRESE

La clausola 2, paragrafo 3, lettere e) e f), consente ai datori di lavoro di rinviare la concessione del congedo parentale per giustificati motivi e autorizza accordi particolari intesi a soddisfare le esigenze operative e organizzate delle piccole imprese (conformemente alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, sulle PMI).

Pochi Stati membri si sono avvalsi di queste disposizioni. Diversi Stati prescrivono un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore per quanto concerne le modalità pratiche del congedo, come ad esempio i tempi, l'orario ridotto, ecc. (ad esempio Danimarca).

>SPAZIO PER TABELLA>

8. TUTELA DAL LICENZIAMENTO E DIRITTO AL RIENTRO

La clausola 2, paragrafo 4, dell'accordo quadro sul congedo parentale stabilisce che, onde assicurare che i lavoratori possano esercitare il diritto al congedo parentale, gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale, secondo la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali. La clausola 2, paragrafo 5, stabilisce che, al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo che corrisponde al suo contratto o al suo rapporto di lavoro.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

9. DIRITTI E STATUS DEL LAVORATORE IN CONGEDO PARENTALE

La clausola 2, paragrafo 6, dell'accordo quadro sul congedo parentale stabilisce che i diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo parentale. Al termine del congedo parentale tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali. La clausola 2, paragrafo 7, stabilisce che gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono le modalità del contratto o del rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale. La clausola 2, paragrafo 8, prevede che tutte le questioni di previdenza e di assistenza sociale debbano essere esaminate e determinate dagli Stati membri secondo la legge nazionale, tenendo conto dell'importanza della continuità dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale per i diversi rischi, in particolare dei diritti dell'assistenza sanitaria.

Paese // Osservazioni

Austria // Settore privato

In assenza di diverso accordo il periodo del congedo parentale non viene computato ai fini dei diritti che sono subordinati alla durata del servizio (diritti di anzianità). Tuttavia al massimo dieci mesi del primo congedo parentale nell'ambito di un rapporto di lavoro verranno presi in considerazione per determinare i termini di preavviso, la durata delle prestazioni di malattia e ai fini dell'anzianità per la durata del congedo annuale (ferie).

Un numero crescente di contratti collettivi del settore privato considerano il congedo parentale ai fini del diritto all'indennità di licenziamento (il periodo massimo considerato è di ventidue mesi secondo i contratti collettivi dei metalmeccanici). Costituisce tuttavia un'eccezione il contratto collettivo che prevede una progressione salariale automatica durante il congedo parentale.

I diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale, in particolare i diritti all'assistenza sanitaria, restano immutati. Regime pensionistico: a norma dell'articolo 227a della legge sulla sicurezza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) i periodi per la cura di fatto dei figli o per la cura dei figli come attività principale (in Austria) sono computati come periodi figurativi ai fini del diritto a pensione, per un massimo di 48 mesi.

// Settore pubblico:

Non sono possibili accordi non conformi ai principi stabiliti dalla Mutterschutzgesetz (a differenza di quanto avviene nel settore privato). In linea di massima lo status del funzionario non muta durante il congedo parentale (il rapporto tra il funzionario e lo stato si conclude formalmente con la morte del funzionario). Si applica la disposizione che prevede il computo di un periodo di dieci mesi ai fini dei diritti di anzianità. Il periodo di congedo parentale, salvo che la legislazione federale non preveda diversamente, non viene computato ai fini di qualsivoglia diritto subordinato alla durata del servizio (diritti di anzianità). D'altro canto il congedo parentale non ritarda la progressione automatica. I diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale, in particolare i diritti all'assistenza sanitaria, restano immutati. Il congedo parentale viene computato ai fini della pensione; il lavoratore non è tenuto a versare contributi e oneri aggiuntivi. Il congedo aggiuntivo (in totale 10 anni al massimo) blocca la progressione ma deve essere computato come periodo di servizio. Agenti contrattuali: l'intero congedo parentale è computato ai fini dei diritti di anzianità. Il congedo aggiuntivo per la cura di un figlio viene computato nella misura del 5%. Settore privato e settore pubblico: il fatto di lavorare durante il congedo parentale in misura ridotta al di sotto di una certa soglia non pregiudica le prestazioni parentali presso lo stesso o un diverso datore di lavoro. Questo tipo di lavoro viene considerato come un contratto di lavoro parallelo; la mancata presentazione al lavoro non costituisce un inadempimento del contratto di lavoro (al lavoratore è consentito di "mantenere i contatti" con l'impresa, secondo il disegno del legislatore). A questa forma di lavoro, prevista per gli agenti contrattuali del settore pubblico, non hanno accesso alcuni gruppi di dipendenti pubblici.

Diritto all'informazione: nel corso del congedo parentale il datore di lavoro dovrebbe continuare a informare il lavoratore in merito a sviluppi importanti per l'impresa, soprattutto per quanto concerne lo stato d'insolvenza, la formazione e i cambiamenti organizzativi (lex imperfecta).

Belgio // Nel settore privato il contratto di lavoro resta in vigore anche se la sua esecuzione è sospesa. I diritti acquisiti rimangono quali condizioni essenziali del posto di lavoro nel quale il lavoratore deve essere reintegrato. L'acquisizione di nuovi diritti, in particolare per quanto concerne la retribuzione, è una materia in larga misura coperta dai contratti collettivi. Il congedo parentale non dà diritto a nessuna indennità previdenziale e comporta un'interruzione nella copertura della previdenza sociale n solo per il regime "convenuto dalle parti sociali".

Nel settore pubblico il congedo parentale è assimilato a un periodo di servizio, ma per i lavoratori a contratto non vi è una copertura previdenziale b solo per il regime "senza remunerazione".

Danimarca // Il congedo parentale viene computato come un periodo di servizio ai fini del calcolo dell'anzianità, ma non a fini pensionistici.

Finlandia // Il contratto di lavoro prosegue, anche se la retribuzione non viene corrisposta. Il congedo parentale viene computato ai fini del congedo annuale e come periodo di assicurazione ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche (l'applicazione al settore privato è però incerta a seguito della pronuncia del tribunale delle assicurazioni del dicembre 2001).

Francia // Il congedo parentale viene computato (al 50%) per i diritti connessi all'anzianità. Per il calcolo dei diritti pensionistici, il congedo viene computato come periodo di contribuzione. Tutti i benefici acquisiti prima dell'inizio del congedo sono conservati. Al termine del congedo parentale il lavoratore ha di nuovo pieno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, invalidità e a quelle previste in caso di decesso.

Germania // Il contratto di lavoro continua a sussistere durante il congedo parentale, anche se non vigono gli obblighi di prestare attività lavorativa e di corrispondere una retribuzione. Il congedo parentale è computato ai fini dell'assicurazione malattia e a fini pensionistici senza il versamento di contributi, ma non viene computato ai fini del calcolo dei periodi che danno diritto a prestazioni di disoccupazione. Ogni mese trascorso in congedo parentale riduce di un dodicesimo il diritto del lavoratore al congedo annuale.

Grecia // Il congedo parentale vale di norma a tutti gli effetti come un periodo di occupazione, anche per il calcolo del congedo annuale e dell'indennità di licenziamento. Il lavoratore deve versare per intero i contributi previdenziali (i propri e quelli a carico del datore di lavoro) qualora intenda conservare la copertura previdenziale e assistenziale durante il congedo parentale. Tuttavia non è chiaro in che misura il congedo parentale valga come periodo di servizio e quale sia la copertura sanitaria durante il congedo per i dipendenti pubblici.

Irlanda // Il lavoratore in congedo parentale è considerato ancora occupato presso il datore di lavoro e mantiene i diritti legati al lavoro, tranne il diritto alla retribuzione, alle prestazioni pensionistiche o l'obbligo di versare i contributi. Non vi è soluzione di continuità tra il congedo e il precedente periodo di occupazione. Un lavoratore in congedo può essere considerato come se fosse in servizio ai fini di futuri diritti a prestazioni sociali. Il tempo trascorso in congedo parentale non modifica il diritto al congedo annuale spettante per legge e il diritto alle festività nazionali.

Italia // Il contratto di lavoro resta in vigore anche se la sua esecuzione è sospesa. Il congedo parentale è computato ai fini dei diritti connessi all'anzianità (ma non ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità). Esso viene computato integralmente ai fini dei contributi previdenziali fino al compimento del terzo anno di età del bambino e per un massimo di sei mesi. Il lavoratore continua a beneficiare della copertura del servizio sanitario nazionale.

Lussemburgo // Il lavoratore conserva tutti i benefici acquisiti prima dell'inizio del congedo. Il congedo parentale è computato ai fini del calcolo dei diritti connessi all'anzianità, è considerato quale periodo di stage ai fini dell'assicurazione sociale e conferisce al lavoratore il diritto di fruire integralmente dell'indennità di disoccupazione. Il congedo parentale non conferisce tuttavia alcun diritto al congedo annuale. Durante il congedo parentale il contratto di lavoro è sospeso.

Paesi Bassi // Il rapporto di lavoro prosegue, ma mancano disposizioni specifiche a tutela dei diritti acquisiti. È tuttavia la legislazione generale in materia di lavoro a tutelare i diritti acquisiti.

Portogallo // Sospensione dei diritti, degli obblighi e delle garanzie delle parti nel rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione dell'attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione. Il congedo è tuttavia computato, ad esempio, ai fini dei diritti connessi all'anzianità lavorativa e aziendale e alla promozione. Il congedo viene computato ai fini delle pensioni di invalidità e vecchiaia e non incide negativamente sul diritto all'assistenza sanitaria.

Spagna // Il congedo parentale è computato ai fini della durata del servizio e, per quanto riguarda unicamente il settore pubblico, ai fini della promozione. I diritti acquisiti o in via di acquisizione sono riconosciuti in relazione al congedo per cura dei figli. Durante il congedo parentale il contratto è sospeso e gli obblighi del lavoratore di prestare attività lavorativa e del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione sono annullati. Vi sono disposizioni che consentono al lavoratore di mantenere la copertura previdenziale e assistenziale durante i periodi di congedo consacrati alla cura di un figlio in tenera età.

Svezia // Il lavoratore che chieda di esercitare o eserciti il proprio diritto al congedo non è tenuto ad accettare indennità lavorative ridotte o condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto a quanto imposto dal congedo né alcun altro trasferimento diverso da quello che può normalmente verificarsi nel contesto del rapporto di lavoro e che è imposto dal congedo.

Il contratto di lavoro prosegue durante il congedo parentale. Il congedo è computato ai fini della durata del servizio.

Regno Unito // Il contratto di lavoro rimane in vigore durante il periodo di congedo parentale, anche se continuano ad applicarsi soltanto determinati termini e condizioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, al licenziamento e alle procedure disciplinari e di conciliazione. I diritti di anzianità e pensione acquisiti prima dell'inizio del congedo sono mantenuti. Ritornando al lavoro il genitore beneficia degli eventuali miglioramenti intervenuti in relazione ad altri termini e condizioni (anche in materia di retribuzione).

10. ASSENZA DAL LAVORO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La clausola 3, paragrafo 1, dell'accordo quadro sul congedo parentale stabilisce che gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per autorizzare i lavoratori ad assentarsi dal lavoro, secondo la legge, i contratti collettivi e/o le prassi nazionali, per causa di forza maggiore derivante da ragioni familiari urgenti dovute a malattie o infortuni che rendono indispensabile la presenza immediata del lavoratore. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono precisare le condizioni di accesso e le modalità di applicazione della clausola 3, paragrafo 2, e limitare tale diritto ad una durata determinata per anno e/o per evento.

>SPAZIO PER TABELLA>

Osservazioni relative alla Danimarca

La legislazione danese sul congedo parentale, appena approvata, non prevede disposizioni di legge per dare attuazione alla clausola di forza maggiore contenuta nella direttiva sul congedo parentale. Pertanto la Danimarca continua a non adempiere all'obbligo di dare corretta attuazione alla clausola di forza maggiore per motivi di famiglia.

Osservazioni relative alla Germania

In Germania nel 95% dei casi sono ancora le madri a fruire del congedo parentale. Il motivo principale di ciò risiede nel fatto che il congedo è molto lungo ed è in pratica totalmente trasferibile tra i genitori se la modalità di fruizione non è a tempo parziale. Il congedo parentale a tempo parziale è limitato e non risulta ancora molto ben accetto. Non esiste un'idonea integrazione del reddito per coloro che usufruiscono del congedo parentale: a tutt'oggi l'"Erziehungsgeld" equivale al massimo a 900 marchi. La maggior parte delle famiglie non ha pertanto altra scelta che quella di optare per il congedo parentale del coniuge con il salario più basso.

Osservazioni relative all'Austria

Per i lavoratori del settore privato non esistono disposizioni flessibili come quelle previste per i dipendenti pubblici. Se i figli del lavoratore (nel settore privato) sono malati e i genitori devono occuparsene per un periodo di oltre due settimane l'anno, i genitori devono avvalersi per questo delle ferie cui hanno diritto.

D'altra parte, in pratica i lavoratori dipendono in larga misura da fattori informali (relazioni personali con il datore di lavoro, "clima" generale nell'azienda) qualora vogliano usufruire di disposizioni relativamente migliori ad essi applicabili.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MISURE DI ATTUAZIONE

Belgio

1. Convention collective de travail n 64 du Conseil National du Travail instituant un droit au congé parental du 29/04/1997 rendue obligatoire par l'A.R. du 29 octobre 1997.

2. Arrêté Royal du 10 août 1998 modifiant l'Arrêté Royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de carrière.

Danimarca

1. Lov om orlov jf. Lovbekndtgorelse nr.4 af 4 januar 1999 (Leave Act Consolidating Act N° 4 of 4 January 1999).

2. Bekendgørelse N°48 af 26 januar 1998( Order N°48 of 26 January 1998on training, sabbatical and child care leave.

3. Nel settore privato: Agreement between the Danish Federation of the Trade Unions (LO) and the Danish Employer's Confederation (DA), dated 3 June 1999, on implementation of Parental Leave Directive

4. Nel settore pubblico: Agreement between the Finance Ministry and the central organisations and the Finance Ministry circular, dated 17 March 1997

5. Nel settore del trasporto marittimo è stato presentato un progetto di legge per dare attuazione alla clausola 3 della direttiva. Bill amending the Seafarers Act of 13 October 1999

Germania

1. BErzGG December 2000

2. Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub (Bundeserziehungsgeldgesetz - BErzGG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 31/01/1994 (BGBl. I S. 180), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24/03/1997 ref: Bundesgesetzblatt Teil I vom 24/03/1997 Seite 594

3. Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2001, BGBL. I, Nr. 65, S. 3358

Grecia

1. Law n° 1483/1984 of 5 October 1984, FEK A numéro 153 of 08/10/1984 [NB: considerato che la legge 2639/1998 ha modificato soltanto l'articolo 5(1) della 1483/1984, se ne deduce che restano in vigore le altre disposizioni della legge 1483].

2. FEK A n° 205 du 02/09/1998

3. Law n° 2683/1999 (Code od Civil Servants), FEK A numéro 19 of 09/02/1999.

4. Decree n° 193/1988, FEK A n° 84 of 06/05/1988.

Nota - Non è chiaro a chi sia oggi applicabile il decreto n. 193/1988. Probabilmente si applica: a) alle persone alle dipendenze dello stato, di persone giuridiche di diritto pubblico e degli enti pubblici territoriali con un contratto a tempo determinato; b) ai dipendenti pubblici di enti pubblici territoriali.

5. Law n° 2639/1998 of 2 September 1998 Article 25 modifying Art 5(1) of law n° 1483/84

Osservazione: il ministero del Lavoro non è competente per i dipendenti pubblici e il personale delle persone giuridiche di diritto pubblico, che in Grecia rappresentano una percentuale notevole dei lavoratori. Pertanto abbiamo un quadro solo parziale della situazione in Grecia in quanto non viene citata la legislazione specifica che si applica a questi lavoratori. La medesima osservazione vale per tutte le informazioni in materia di lavoro e sicurezza sociale in Grecia.

Spagna

1. Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre (BOE 17.11.2001), por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo

2. Ley 39/1999 de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE 6.11.1999)

3. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Boletín Oficial del Estado de número 75 de 29/03/1995 Página 9654 (Marginal 7730)

4. Ley 30/1984, de 30 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, Boletín Oficial del Estado número 185 de 03/08/1984 Página 3367 (Marginal 17387)

5. Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Boletín Oficial del Estado número 313 de 31/12/1997 Página 38517 (Marginal 28053)

6. Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso parental y por maternidad, Boletín Oficial del Estado número 71 de 24/3/1995 Página 9211 (Marginal 7242)

7. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Boletín Oficial del Estado número 154 de 29/6/1994 Página 20658 (Marginal 14960)

8. Real Decreto número 356/91 de 15/03/1991, por el que se desarrolla, en materia de prestaciones por hijo a cargo, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, Boletín Oficial del Estado de 21/03/1991

9. Real Decreto número 356/91 de 15/03/1991, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, Boletín Oficial del Estado de 21/03/1991

10. Orden de 18 de julio de 1991, por la que se regula el Convenio Especial en el Sistema de la Seguridad Social, Boletín Oficial del Estado de 30/7/91

Francia

Nel settore privato:

1. Code du travail, Articles L 122-28-1 to L 122-32. Code de la Sécurité sociale Article L.351-4 et 5

2. Loi n°84-9 de janvier 1984 (aviation civile et armement maritime).

Nel settore pubblico:

1. Loi du 25.07.1994 (n°94-629) complétée par la loi du 16.12.1996 (n°96-1093) relative au congé parental après l'adoption d'un enfant.

2. Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret 2002-684 du 30 avril 2002. : article 52 à 58. JO 2 mai 2002.

Irlanda

1. Parental Leave Act, 1998 of 3 December 1998

2. Parental Leave (Notice of Force Majeure Leave) Regulations, 1998 (SI No. 454 of 1998)

3. Parental Leave (Disputes and Appeals) Regulations, 1999 (SI No. 6 of 1999)

4. Parental Leave (Maximum Compensation) Regulations, 1999 (SI No. 34 of 1999)

5. European Communities (Parental Leave) Regulations, 2000 (SI No. 231 of 2000)

Italia

1. Legge 8 marzo 2000 n. 53 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città

2. D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Lussemburgo

1. Loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998.

Paesi Bassi

1. Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg). Chapter 6 of this new Act deals with parental leave. Staatsblad 2001, 567 and 568

2. Wet van 25 juni 1997 tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het ouderschapsverlof", Staatsblad 1997, 266.

3. Besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 1997 tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het ouderschapsverlof", Staatsblad 1997, 267.

Austria

1. Landesgesetz vom 04/11/1993 über die Regelung des Eltern-Karenzurlaubes (O.ö. Eltern-Karenzurlaubsgesetz - O.ö. EKUG), Landesgesetzblatt für Oberösterreich Nr. 123

2. Verordnung der o.ö. Landesregierung vom 15/09/1997 zur Bekämpfung von Nelkenwicklern, Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Nr. 122/1997, ausgegeben und versendet am 24/10/1997

3. Landesgesetz vom 29/02/1996, mit dem das O.ö. Landesbeamtengesetz 1993, das als Landesgesetz geltende Gehaltsgesetz 1956, das O.ö. Landes-Vertragsbedienstetengesetz, das Landesbeamten-Pensionsgesetz, das O.ö. Mutterschutzgesetz und das O.ö. Karenzurlaubsgeldgesetz geändert und Bestimmungen über das Ausmaß der Lehrverpflichtung für Vertragslehrer an Musikschulen der o.ö. Gemeinden erlassen werden (O.ö. Dienstrechtsänderungsgesetz 1996), Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Nr. 37/1996 , ausgegeben und versendet am 15/05/1996

4. Landesgesetz vom 03/12/1993 über das Dienstrecht der Beamten des Landes Oberösterreich (O.ö. Landesbeamtengesetz 1993 - O.ö. LBG), Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Nr. 11/1994, zuletzt geändert durch 83/1996

5. Landesgesetz vom 3. Dezember 1993 über das Dienstrecht der Vertragsbediensteten des Landes Oberösterreich (O.ö. Landes Vertragsbedientstetengesetz - O.ö. LVBG), Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Nr. 10/1994

6. Mutterschutzgesetz BGBl 1979/221 idF BGBl 1980/409, 1980/577, 1984/213, 1986/563, 1989/651, 1990/76, 1990/408, 1990/450, 1991/277, 1991/628, 1992/315, 1992/833, 1993/257, 1995/434, I 1997/9, I 1997/61, I 1998/70, I 1998/123, I 1999/70, I 1999/153, I 2001/98 und I 2001/103

7. Bundesgesetz vom 07/07/1976 betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 390/1976 idF 832/1995

8. Bundesgesetz vom 12/12/1989 mit dem ein Karenzurlaub für Väter geschaffen (Eltern-Karenzurlaubsgesetz - EKUG) und das Mutterschutzgesetz 1979, das Angestelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz, das Landarbeitergesetz 1984, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Karenzurlaubsgeldgesetz, das Beamten-Dienstechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Pensionsgesetz 1965, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, die Bundesforste-Dienstordnung 1986, das Land- und Forstarbeiterdienstrechtsgesetz, das Landeslehrerdienstrechtsgesetz 1984 und das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985 geändert werden, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 651/1989 idF 434/1995

9. Bundesgestetz, Änderung mit dem das Landarbeitsgesetzes 1984. ref: BGBl 07/07/2000 p.625 - SG(2000)A/14169

10. Landarbeitsordnungs-Novelle 2000 ref: LGBL nr 53 - SG(2000)A/13454

11. Landesgesetz, mit dem das Oö. Landes-Gehaltsgesetz, das Oö. Landesbeamten-Pensionsgesetz, das Oö. Objektivierungsgesetz, das Oö. Mutterschutzgesetz, das Oö. Landesbediensteten-Schutzgesetz 1998, das Oö. Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1988, das Oö. Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1988, das Oö. Landes-Personalvertretungsgesetz und das Oö. Nebengebührenzulagengesetz geändert werden (Oö. Dienstrechtsänderungsgesetz 2000) ref : LGBl. Nr 24/2001, 20 Stück, 30/03/2001, seite 75; SG(2001)A/5408 du 10/05/2001

12. NÖ Gemeindebeamtendienstrordnung 1976 (GBDO 1976) ref : LGBl. für das Land Niederösterreich 2400-37; SG(2001)A/6064 du 29/05/2001

13. Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972 (DPL 1972) ref : LGBl. für das Land Niederösterreich 2200-51; SG(2001)A/6063 du 29/05/2001

14. Gesetz mit dem die Kärntner Landarbeitsordnung 1995 geändert wird LGBI. nr. 79/2001 ref: LGBI. für Kärnten 23/11/1995, 43. Stück, seite 335; SG(2001) A/12755 du 22/11/2001

15. Bundesgesetz vom 7.8.2001, mit dem ein Kinderbetreuungsgeldgesetz erlassen wird sowie das Familienlastenausgleichsgesetz 1987, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Mutterschutzgesetz 1979, das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, das Landarbeitsgesetz 1984, das Karenzgeldgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Überbrückungshilfengesetz, das Karenzurlaubsgeldgesetz und die Exekutionsordnung geändert werden, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 103 (BGBl I 2001/103)

16. Bundesgesetz, mit dem Karenz für Väter geschaffen wird (Väter-Karenzgesetz -VKG), BGBl 1989/651 idF BGBl 1990/299, 1990/408, 1990/450, 1991/277, 1992/315, 1992/833, 1994/665, 1995/434, I 1997/61, I 1998/70, I 1998/123, I 1999/153, I 2000/6 und I 2001/103 [bis 7.8.2001: ,Eltern-Karenzurlaubsgesetz (EKUG)"]

17. Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG): Bundesgesetz vom 24. 10. 1967, BGBl. Nr. 376, betreffend den Familienlastenausgleich, zuletzt geändert durch BGBl I 2001/103

18. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz über die Festlegung eines Mutter-Kind-Paß-Untersuchungsprogrammes, die Voraussetzungen zur Erlangung des Mutter-Kind-Paß-Bonusses sowie über den Mutter-Kind-Paß (Mutter-Kind-Paß-Verordnung - MuKiPaßV), BGBl II 1997/24 (in Force until 31.12.2001)

19. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) BGBl 1955, zuletzt geändert durch BGBl I 2001/99 und 2001/103

20. Arbeitlsosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl 1994/315, zuletzt geändert durch BGBl 2001/47 und BGBl 2001/103

22. Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl 1961/105 idgF 21. - Hausgehilfen- and Hausangestelltengesetz, BGBl 1962/235 idgF

23. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird (Bundes-Verfassungsgesetz), Staatsgesetzblatt Nr. 450, in der geltenden Fassung

24. Bundesgesetz über vom 31. Mai 1967, BGBl. Nr. 200, über die Kranken- und Unfallversicherung öffentlich Bediensteter (BKUVG) idF BGBl I 2001/102

25. Bundesgesetz über das Karenzgeld (Karenzgeldgesetz - KGG), BGBl I 1997/47 idF BGBl I 1997/139, I 1998/6, I 1998/30, I 1998/148, I 2000/142 und BGBl I 2001/103

26. Bundesgesetz vom 27. Juni 1974, BGBl. Nr. 395, über Geldleistungen an öffentlich Bedienstete während des Karenzurlaubes aus Anlass der Mutterschaft, zuletzt geändert durch BGBl I 2001/103

27. Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl 1948/86, zuletzt geändert durch BGBl I 2000/94

28. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl 1979/333, zuletzt geändert durch BGBl I 2000/94

29. Angestelltengesetz 1921, BGBl 1921/292 idgF, zuletzt geändert durch BGBl I 2000/44

30. Bundesgesetz vom 7. Juli 1976 betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung (Urlaubsgesetz 1976), BGBl 1976/390, zuletzt geändert durch BGBl I 2001/7

Länder (settore pubblico)

Burgenland

1. Gesetz vom 20. November 1997 über das Dienstrecht der Landesbeamten (Burgenländisches Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997), LGBl Bgld 1998/17 idF LGBl Bgld 2000/38

2. Gesetz vom 1. Oktober 1985 über das Dienstrecht der Vertragsbediensteten des Landes (Landesvertragsbedienstetengesetz 1985), LGBl Bgld 1985/49 idF LGBl Bgld 2000/39

3. Gesetz vom 20. Dezember 1971 über das Dienstrecht der Beamten und Vertragsbediensteten der Gemeinden (Gemeindebedienstetengesetz 1971), LBGl Bgld 1971/13 idF LGBl Bgld 1996/54

Kärnten (Carinzia)

1. Gesetz vom 7. November 1991 über den Mutterschutz und den Karenzurlaub (K-MUG), LGBl Ktn 1992/9 idF LGBl Ktn 1997/73

2. Gemeindebedienstetengesetz, Wiederverlautbarung LGBl Ktn 1992/56 idF LGBl Ktn 1998/76

3. Stadtbeamtengesetz 1993, LGBl Ktn 1993/115, zuletzt geändert durch LGBl Ktn LGBl 1998/71

Niederösterreich (Bassa Austria)

1. NÖ Mutterschutz-Landesgesetz, Wiederverlautbarung vom 18. Dezember 1975, LGBl NÖ 2039-0, zuletzt geändert durch LGBl NÖ 2039-6

2. NÖ Eltern-Karenzurlaubsgesetz (NÖ EKUG), LGBl NÖ 2050 idF LGBl NÖ 2050-1

3. Gesetz vom 15. Mai 1975 über die Gewährung eines Karenzurlaubsgeldes aus Anlaß der Mutterschaft (NÖ Karenzurlaubsgeldgesetz 1975), LGBl NÖ 2040 idF LGBl NÖ 2040-8

Oberösterreich (Austria superiore)

1. Landesgesetz vom 4. November 1993 über den Mutterschutz der in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land Oberösterreich stehenden Dienstnehmerinnen (OÖ Mutterschutzgesetz - OÖ MSchG), LGBl OÖ 1993/122

2. Landesgesetz vom 4. November 1993 über die Regelung des Eltern-Karenzurlaubs (OÖ Eltern-Karenzurlaubsgesetz - OÖ EKUG), LGBl OÖ 1993/123

3. Landesgesetz vom 4. November 1993 über die Ansprüche der Geldleistungen aus Anlaß der Mutterschaft (OÖ Karenzurlaubsgeldgesetz - OÖ KUG), LGBl OÖ 1993/68

Salisburgo

1. Salzburger Landesbeamtengesetz 1986, Wiederverlautbarung vom 15. Dezember 1986, LGBl Sbg 1987/1, zuletzt geändert durch LGBl Sbg 2000/3 und 2001/17

2. Salzburger Landesvertragsbedienstetengesetz 2000, LGBl Sbg 2000/4 idF LGBl Sbg 2001/17

3. Salzburger Gemeindebeamtengesetz 1968, Wiederverlautbarung vom 12. Februar 1968, LGBl Sbg 1968/27, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Sbg 2000/7

4. Salzburger Gemeindevertragsbedienstetengesetz 1968, Wiederverlautbarung vom 14. März 1968, LGBl Sbg Nr 31, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Sbg 2000/7

5. Salzburger Magistratsbeamtengesetz 1981, Wiederverlautbarung vom 6. Mai 1981, LGBl Sbg 1981/42, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Sbg 2000/7

Steiermark (Stiria)

1. Gesetz vom 3. Juli 1974 über das Dienstrecht der Landesbeamten (Steiermärkisches Landesbeamtengesetz), LGBl Stmk 1974/124, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Stmk 2000/40

2. Gesetz vom 24. September 1996, mit dem das Steiermärkische Landesbeamtengesetz geändert wird (4. Landesbeamtengesetz-Novelle 1996), LGBl Stmk 1997/2 idF LGBl Stmk 1998/44

3. Gesetz vom 3. Juli 1974 über das Dienstrecht der Landesvertragsbediensteten (Steiermärkisches Landesvertragsbedienstetengeetz), LGBl Stmk 1974/125 idF LGBl Stmk 2000/40

4. Gesetz vom 23. Mai 1957 über den Mutterschutz von Dienstnehmerinnen der steirischen Gemeinden, auf die das Mutterschutzgesetz, BGBl 1957/76, keine Anwendung findet, LGBl Stmk 1957/42, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Stmk 1975/65

5. Gesetz vom 4. Februar 1957 betreffend die Dienstordnung der öffentlich-rechtlichen Bediensteten der steirischen Gemeinden mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut (Gemeindebedienstetengesetz 1957), LGBl Stmk 1957/34, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Stmk 2000/1

6. Steiermärkisches Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1962, Wiederverlautbarung vom 24. September 1962, LGBl Stmk 1962/160, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Stmk 1995/15

7. Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956, LGBl Stmk 1957/30, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Stmk 1996/46

8. Gesetz vom 5. März 1974 über das Dienst- und Gehaltsrecht der Vertragsbediensteten der Landeshauptstadt Graz (Grazer Gemeindevertragsbedienstetengesetz), LGBl Stmk 1974/30, zuletzt geändert durch die Novelle LGBl Stmk 1995/14

Tirol (Tirolo)

1. Tiroler Mutterschutzgesetz 1998, Wiederverlautbarung vom 29.9.1998, LGBl Tir 1998/86 idF LGBl Tir 2000/43

2. Tiroler Elternkarenzurlaubsgesetz, Wiederverlautbarung LGBl Tir 1998/87 idF LGBl Tir 2000/46

3. Tiroler Karenzurlaubsgeldgesetz 1998, Wiederverlautbarung vom 29.9.1998, LGBl Tir 1998/88 idF LGBl Tir 2000/47

4. Tiroler Gemeindebeamten-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998 (GKUFG 1998), Wiederverlautbarung vom 27.10.1998, LGBl Tir 1998/98 idF LGBl Tir 1999/42

Vorarlberg

1. Gesetz über das Dienstrecht der Landesbediensteten (Landesbedienstetengesetz 2000 - LBedG 2000), LGBl Vbg 2000/50 idF LGBl 2001/15

Wien (Vienna)

1. Gesetz über das Dienstrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien (Dienstordnung 1994 - DO 1994), LGBl W 1994/56 idF LGBl W 2000/51

2. Gesetz über das Besoldungsrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien (Besoldungsordnung 1994 - BO 1994), LGBl W 1994/55 idF LGBl W 2000/51

3. Gesetz über das Dienstrecht der Vertragsbediensteten der Gemeinde Wien (Vertragsbedienstetenordnung 1995 - VBO 1995), LGBl W 1995/50idF LGBl W 2000/51

4. Wiener Karenzurlaubszuschußgesetz, LGBl W 1998/19

Settore agricolo

1. Landarbeitsgesetz, BGBl 1984/287, Wiederverlautbarung vom 9.7.1984, zuletzt geändert durch BGBl I 2000/40 und I 2001/103 (Grundsatzgesetzgebung des Bundes)

2. Landarbeitsordnungen der Länder o.A.

Portogallo

1. Lei n.° 4/84 de 05/04/1984. Protecção da maternidade e da paternidade ref : Diário da República I Série n.° 81 de 05/04/1984 Página 1149

2. Lei n.° 17/95 de 09/06/1995. Altera a Lei n.° 4/84, de 5 de Abril (protecção da maternidade e da paternidade ref : Diário da República I Série A n.° 134 de 09/06/1995 Página 3754

3. Lei n.° 18/98 de 28/04/1998. Alargamento da protecção à maternidade e paternidade (altera a Lei n.° 4/84, de 5 dz abril, alterada pela Lei n.° 17/95, de 9 de Junho) ref : Diário da República I Série A n.° 98 de 28/04/1998 Página 1888

4. Decreto-lei n.° 136/85 de 03/05/1985. Regulamenta a Lei n° 4/84, de 5 de Abril (protecção da maternidade e da paternidade) ref : Diário da República I Série n.° 101 de 03/05/1985 Página 1161

5. Decreto-lei n.° 64-A/89 de 27/02/1989. Aprova o regime jurídico da cessação do contrato individual de trabalho, incluindo às condições de celebração e caducidade do contrato de trabalho a termo), ref : Diário da República I Série A n.° 48 (2° Suplemento) de 27/02/1989 Página 862-(4)

6. Decreto-lei n.° 272/81 de 30/09/1981, Diário da República I Série n.° 225 de 30/09/1981 Página 2614-(2)

7. Decreto-lei n.° 874/76 de 28/12/1976. Define o regime jurídico de ferias feriados e faltas ref : Diário da República I Série n.° 300 Página 2856

8. Nota n° 25/98 do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Identificação das disposições da legislação nacional que dão cumplimento à Directiva 96/34/CE, do Conselho relativa à licença parental

9. Decreto-lei n.° 333/95 de 23/12/1995, Diário da República I Série A n.° 295 de 23/12/1995 Página 8074

10. Maternity and Paternity Law (latest version) - Decre-Law 230/2000, from the 23 September

Finlandia

1. Työsopimuslaki/Lag om arbetsavtal (320/70) 30/04/1970

2. Merimieslaki/Sjömanslag (423/78) 07/06/1978

3. Sairausvakuutuslaki/Sjukförsäkringslag (364/63) 04/07/1963

4. Vuosilomalaki/Semesterlag (272/73)

5. Merimiesten vuosilomalaki/Semesterlag för sjömän (433/84) 01/06/1984

6. Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta/Förordning om semester för statens tjänstemän (692/92)

7. Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta/Lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet (484/96) 28/06/1996

8. Valtion virkamieslaki/Statstjänstemannalag (750/93) 19/08/1994

9. Valtion yleinen virkaehtosopimus (tarkentava virkaehtosopimus 19/05/1998)

10. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

11. Laki merimieslain muuttamisesta/Lag om ändring av sjömanslagen (26/99) 22/01/1999

12. Kunnallinen virkaehtosopimus (uudistetut virkaehtosopimusmääräykset perhevapaista 1998.

13. Kirkon virka- ja työehtosopimukset (uudistetut määräykset perhevapaista 1998)

Svezia

1. Förärldraledighetslag, Svensk författningssamling (SFS) 1995:584

2. Lag om allmän försäkring, Svensk författningssamling (SFS) 1962 :381

3. Lag om ersättning och ledighet för närståendevård, Svensk författningssamling (SFS) 1988 :1465

Regno Unito

Amendment N° 1 Regulations 2001 to Maternity and Parental Leave Amendment N° 2 Regulations (Northern Ireland) 2002 of 5 April 2002 to Maternity and Parental Leave.

ALLEGATO II

Gazzetta ufficiale L 145 del 19.6.1996, pagg. 4-9

DIRETTIVA 96/34/CE DEL CONSIGLIO, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale (n. 14) del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

1. considerando che, sulla base del protocollo sulla politica sociale gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in prosieguo denominati «Stati membri», desiderosi di attuare la Carta sociale del 1989, hanno convenuto un accordo sulla politica sociale;

2. considerando che le parti sociali, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, possono richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione;

3. considerando che il punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne, stabilisce tra l'altro che «è altresì opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari»;

4. considerando che il Consiglio, nonostante l'esistenza di un ampio consenso, non è stato in grado di elaborare sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai congedi parentali e ai congedi per motivi familiari (1), quale modificata (2) il 15 novembre 1984;

5. considerando che la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla conciliazione della vita professionale con la vita familiare;

6. considerando che la Commissione, ritenendo opportuna a seguito di tale consultazione un'azione comunitaria opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;

7. considerando che le organizzazioni interprofessionali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 5 luglio 1995, che intendevano avviare il procedimento di cui all'articolo 4 di detto accordo;

8. considerando che dette organizzazioni interprofessionali hanno concluso, il 14 dicembre 1995, un accordo quadro sul congedo parentale e che hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro mediante decisione del Consiglio su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detto accordo;

9. considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione (3), ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni, in quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali, e che a Madrid i membri del Consiglio europeo il cui Stato aderisce all'accordo sulla politica sociale hanno espresso il loro plauso per la conclusione di questo accordo quadro;

10. considerando che le parti firmatarie hanno voluto concludere un accordo quadro che prevede prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore e lascia agli Stati membri e/o alle parti sociali il compito di definire le condizioni di applicazione al congedo parentale per tener conto della situazione compresa quella della politica familiare, esistente in ogni Stato membro, in particolare riguardo alle condizioni di concessione del congedo parentale e di esercizio del diritto di congedo parentale;

11. considerando che l'atto appropriato per l'attuazione del suddetto accordo quadro è costituito da una direttiva a norma dell'articolo 189 del trattato; che tale atto quindi vincola gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere, pur lasciando loro la competenza per la forma e i mezzi;

12. considerando che, in base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità sanciti all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi essere meglio realizzati a livello comunitario; che la presente direttiva si limita a prevedere requisiti minimi per conseguire detti obiettivi e non supera quanto è necessario a tal fine;

13. considerando che la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti firmatarie, del loro mandato, della legalità delle clausole dell'accordo quadro e del rispetto delle disposizioni pertinenti concernenti le piccole e medie imprese;

14. considerando che la Commissione, in linea con la sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l'attuazione del protocollo sulla politica sociale, ha informato il Parlamento europeo sottoponendogli il testo dell'accordo quadro corredato della sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione;

15. considerando che la Commissione ha altresì informato il Comitato economico e sociale trasmettendogli il testo dell'accordo quadro corredato della sua proposta di direttiva e della relazione;

16. considerando che la clausola 4, punto 2 dell'accordo quadro sottolinea che l'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato dalla presente direttiva; che resta impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire, con l'evolversi della situazione (compresa anche l'introduzione della non trasferibilità), disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché siano rispettate le prescrizioni minime previste nel presente accordo;

17. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta contro le discriminazioni basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;

18. considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario»;

19. considerando che gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva, a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva;

20. considerando che l'attuazione dell'accordo quadro concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo sulla politica sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Attuazione dell'accordo quadro

La presente direttiva mira ad attuare l'accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 tra le organizzazioni interprofessionali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), e che figura nell'allegato.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 3 giugno 1998 o si accertano che entro tale data le parti sociali pongano in atto le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono fissate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1996.

Per il Consiglio Il Presidente T. TREU

ALLEGATO III

ACCORDO QUADRO SUL CONGEDO PARENTALE

PREAMBOLO

L'allegato accordo costituisce un impegno dell'UNICE, del CEEP e della CES a porre in atto prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore, inteso quale importante strumento per conciliare la vita professionale e quella familiare e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne.

La CES, l'UNICE e il CEEP invitano la Commissione a sottoporre a questo accordo quadro al Consiglio affinché questi, con propria decisione, renda tali prescrizioni minime vincolanti negli Stati membri della Comunità europea, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 2;

2. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale prevede che gli accordi conclusi a livello comunitario siano attuati, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

3. considerando che la Commissione ha annunciato la propria intenzione di proporre una misura comunitaria in merito alla conciliazione della vita professionale con quella familiare;

4. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali stabilisce, al punto 16 relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne, che è opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari;

5. considerando che la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1994 riconosce che una politica effettiva di pari opportunità presuppone una strategia globale integrata, la quale consenta una migliore organizzazione degli orari di lavoro, una maggiore flessibilità e un più agevole ritorno alla vita professionale e prende atto del ruolo importante che svolgono le parti sociali sia in tale campo sia nell'offrire, agli uomini e alle donne, la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali e i loro obblighi familiari;

6. considerando che le misure volte a conciliare la vita professionale familiare dovrebbero promuovere l'introduzione di nuovi modi flessibili di organizzazione del lavoro e dell'orario, più adattati ai bisogni della società in via di mutamento, e rispondenti sia alle esigenze delle imprese che di quelle dei lavoratori;

7. considerando che la politica familiare deve essere situata nel contesto dei mutamenti demografici, degli effetti dell'invecchiamento della popolazione, del ravvicinamento delle generazioni e della promozione della partecipazione delle donne alla vita attiva;

8. considerando che gli uomini dovrebbero essere incoraggiati ad assumere uguali responsabilità familiari, ad esempio, proponendo loro di prendere congedi parentali con mezzi quali programmi di sensibilizzazione;

9. considerando che il presente accordo è un accordo quadro che stabilisce prescrizioni minime e disposizioni sul congedo parentale, distinto dal congedo di maternità, e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore e rinvia agli Stati membri e alle parti sociali per la determinazione di condizioni di accesso e di modalità di applicazione affinché si tenga conto della situazione particolare di ciascuno Stato membro;

10. considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere il mantenimento delle prestazioni in natura effettuate a titolo di assicurazione malattia durante il periodo minimo di congedo parentale;

11. considerando che gli Stati membri dovrebbero inoltre, ove ciò risulti opportuno in considerazione delle condizioni nazionali e della situazione di bilancio, prevedere il mantenimento integrale dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale durante il periodo minimo di congedo parentale;

12. considerando che il presente accordo tiene conto della necessità di migliorare le esigenze di politica sociale, di favorire la competitività dell'economia della Comunità è di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

13. considerando che le parti sociali sono le più idonee a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e che quindi deve essere riservato loro un ruolo particolare nell'attuazione e applicazione del presente accordo,

LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO:

II. CONTENUTO

Clausola 1: Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano.

2. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro.

Clausola 2: Congedo parentale

1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un'età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.

2. Per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne le parti firmatarie del presente accordo considerano che il diritto al congedo parentale previsto alla clausola 2.1 dovrebbe, in linea di principio, essere attribuito in forma non trasferibile.

3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:

a) stabilire che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo;

b) subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno;

c) adeguare le condizioni di accesso e le modalità d'applicazione del congedo parentale alle circostanze particolari proprie dell'adozione;

d) fissare i termini del preavviso che il lavoratore deve dare al datore di lavoro allorché intende esercitare il diritto al congedo parentale; tale preavviso deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo;

e) definire le circostanze in cui il datore di lavoro, previa la consultazione conforme alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, è autorizzato a rinviare la concessione del congedo parentale per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa (ad esempio allorché il lavoro è di natura stagionale, o se non è possibile trovare un sostituto durante il periodo di preavviso, o se una quota significativa della manodopera domanda il congedo parentale allo stesso tempo, o allorché una funzione particolare rivesta importanza strategica). Qualsiasi difficoltà derivante dall'applicazione di questa clausola deve essere risolta secondo la legge, i contratti collettivi e le prassi nazionali;

f) in aggiunta a quanto stabilito nella lettera e), autorizzare accordi particolari intesi a soddisfare le esigenze operative e organizzative delle piccole imprese.

4. Onde assicurare che i lavoratori possano esercitare il diritto al congedo parentale, gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale, secondo la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali.

5. Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo che corrisponde al suo contratto o al suo rapporto di lavoro.

6. I diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo prenatale. Al termine del congedo parentale tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

7. Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono le modalità del contratto o del rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale.

8. Tutte le questioni di previdenza e assistenza sociale legate al presente accordo devono essere esaminate e determinate dagli Stati membri secondo la legge nazionale, tenendo conto dell'importanza della continuità dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale per i diversi rischi, in particolare dei diritti dell'assistenza sanitaria.

Clausola 3: Assenza dal lavoro per cause di forza maggiore

1. Gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per autorizzare i lavoratori ad assentarsi dal lavoro, secondo la legge, i contratti collettivi e/o le prassi nazionali, per cause di forza maggiore derivante da ragioni familiari urgenti dovute a malattie o infortuni che rendono indispensabile la presenza immediata del lavoratore.

2. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono precisare le condizioni di accesso e le modalità di applicazione della clausola 3.1 e limitare tale diritto ad una durata determinata per anno e/o per evento.

Clausola 4: Disposizioni finali

1. Gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nel presente accordo.

2. L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato dal presente accordo; resta impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire con l'evolversi della situazione (compresa anche l'introduzione della non trasferibilità) disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché le prescrizioni minime previste nel presente accordo siano rispettate.

3. Il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, compreso quello europeo, convenzioni che adattino e/o integrino le sue disposizioni per tenere conto di circostanze particolari.

4. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio entro due anni dall'adozione della decisione ovvero si accertano che le parti sociali [8] attuino le disposizioni necessarie mediante accordi prima della fine di tale periodo. Gli Stati membri possono, ove ciò sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo, disporre al massimo di un anno supplementare per conformarsi alla decisione.

[8] A norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'accordo sulla politica sociale.

5. La prevenzione e l'esame delle controversie e dei ricorsi risultanti dall'applicazione dell'accordo ha luogo secondo la legge, i contratti collettivi e le prassi nazionali.

6. Fatto salvo il ruolo della Commissione, dei giudici nazionali e della Corte di giustizia, qualsiasi questione relativa all'interpretazione del presente accordo a livello europeo dovrebbe innanzitutto essere sottoposta dalla Commissione alle parti firmatarie, che esprimeranno un parere.

7. Le parti firmatarie sottopongono a revisione l'applicazione del presente accordo 5 anni dopo la data della decisione del Consiglio, qualora una di esse ne faccia domanda.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1995.

Fritz VERZETNITSCH Presidente della CES Emilio GABAGLIO Segretario generale CES Bld Emile Jacqmain 155 B-1210 Bruxelles

Antonio Castellano AUYANET Presidente del CEEP Roger GOURVÈS Segretario generale CEEP Rue de la Charité 15 B-1040 Bruxelles

François PERIGOT Presidente dell'UNICE Zygmunt TYSZKIEWICZ Segretario generale UNICE Rue Joseph II 40 B-1040 Bruxelles