52003DC0258(03)

Relazione della Commissione al Consiglio nel quadro dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) relativa alla 2C-T-2 /* COM/2003/0258 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO nel quadro dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) relativa alla 2C-T-2

1. L'8 aprile 2003, la Commissione europea ha ricevuto dall'OEDT la relazione sulla valutazione dei rischi per quanto riguarda la 2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine), intitolata: "Relazione sulla valutazione dei rischi per quanto riguarda la 2C-T-2 nell'ambito dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche". La relazione è stata elaborata a seguito di una riunione del comitato scientifico dell'OEDT, di esperti nominati dagli Stati membri, di rappresentanti della Commissione, dell'Europol e dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, svoltasi dal 31 marzo al 1° aprile 2003. La valutazione dei rischi era stata richiesta il 12 dicembre 2002 dal Gruppo orizzontale "droghe", nell'ambito dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche del 16 giugno 1997. La 2C-T-2 è stata notificata ufficialmente come nuova droga sintetica, ai sensi dell'articolo 3 dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche, in tre distinte occasioni: marzo 1998, gennaio 1999 e settembre 2002.

2. L'articolo 5 dell'azione comune stabilisce che, successivamente all'elaborazione della relazione, può essere presentata al Consiglio, entro il termine di un mese, un'iniziativa per sottoporre la nuova droga sintetica a misure di controllo, ovvero "[q]ualora la Commissione non ritenga necessario presentare un'iniziativa ... essa presenta una relazione al Consiglio in cui illustra la sua opinione".

3. L'articolo 1 dell'azione comune fissa come proprio obiettivo quello di "istituire un sistema di scambio rapido d'informazioni sulle nuove droghe sintetiche e di valutazione dei rischi che esse comportano, così da poter applicare anche a queste nuove droghe le misure di controllo in vigore negli Stati membri per le sostanze psicotrope".

4. L'articolo 4, paragrafo 1, dell'azione comune stabilisce che "a richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, l'OEDT convoca, sotto l'egida del comitato scientifico, una riunione speciale aperta agli esperti indicati dagli Stati membri, alla quale saranno invitati rappresentanti della Commissione, dell'UDE e dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali". Il comitato dovrà valutare i possibili rischi, anche sul piano sanitario e sociale, causati dall'uso e dal traffico di nuove droghe sintetiche, nonché le eventuali conseguenze del divieto dell'uso di tali sostanze.

5. La Commissione, dopo aver esaminato le conclusioni della relazione, osserva quanto riportato in appresso.

5.1. La sintetizzazione della 2C-T-2 viene descritta dal chimico americano Shulgin nel libro "PIHKAL". Tale metodo richiede attrezzature specialistiche nonché un ambiente adeguato. Attualmente la 2C-T-2 non ha alcun uso medico o industriale.

5.2. La 2C-T-2 non è stata associata ad alcun caso di decesso o di intossicazione non mortale.

5.3. Nessuno Stato membro dispone di informazioni che potrebbero far pensare ad una produzione, distribuzione e/o traffico su larga scala di 2C-T-2, ovvero ad un coinvolgimento della criminalità organizzata in tali attività. Nel 1999 vi è stata la denuncia da parte di uno Stato membro di produzione marginale di esigui quantitativi di 2C-T-2 in un piccolo laboratorio domestico. Uno Stato membro ha denunciato a mezzo posta il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

5.4. Cinque Stati membri hanno denunciato sequestri di 2C-T-2, molto esigui per quanto riguarda sia il numero di casi che i quantitativi sequestrati. Gli ultimi sequestri risalgono al 2001. La presenza di 2C-T-2 è stata inoltre individuata in un altro Stato membro nel 2002.

5.5. Al momento non esistono dati relativi agli animali o agli essere umani riguardanti la tossicità generale, la tossicità riproduttiva, la neurotossicità, ovvero la mutagenicità ed il potenziale cancerogeno della 2C-T-2.

5.6. A tutt'oggi non vi sono prove né di conseguenze sociali negative, né di conseguenze specifiche dovute all'uso di 2C-T-2 che potrebbero essere collegate a disordini pubblici, alla criminalità connessa alla tossicodipendenza o alla violenza.

6. Basandosi esclusivamente sulla relazione sulla valutazione dei rischi relativi alla 2C-T-2 e sul principio della proporzionalità, la Commissione conclude che non è opportuno presentare al Consiglio un'iniziativa che proponga di sottoporre la 2C-T-2 a misure di controllo a livello comunitario, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche. La Commissione incoraggerà, tuttavia, l'OEDT e l'Europol a continuare a monitorare le tendenze relative all'uso "ricreativo" della 2C-T-2 nell'ambito del sistema di rapida allerta previsto dall'azione comune e ad informare il Gruppo orizzontale "droghe" qualora si dovessero riscontrare nuovi elementi, in particolare prove di una minaccia per la salute pubblica o di un rischio sociale.