Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ad una domanda di autorizzazione ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato dai veicoli commerciali, inoltrata dalla Francia a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE /* COM/2003/0122 def. */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa ad una domanda di autorizzazione ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato dai veicoli commerciali, inoltrata dalla Francia a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE 1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il 12 marzo 2001, con decisione 2001/224/CE [1], il Consiglio ha autorizzato la Francia ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato dai veicoli commerciali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [2]. Tale autorizzazione si applicava dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002. [1] GU L 84 del 23.3.2001. [2] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). Con lettera dell'8 novembre 2002, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della menzionata direttiva, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di prorogare fino al 31 dicembre 2008 la validità dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 2001/224/CE del 12 marzo 2001 che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota differenziata di accisa al gasolio utilizzato dai veicoli commerciali. Considerando che tutte le informazioni pertinenti o necessarie non le erano state comunicate, con lettera del 5 dicembre 2002 la Commissione ha posto alle autorità francesi una serie di questioni intese a precisare taluni aspetti del dispositivo previsto. Il 3 gennaio 2003 la Francia ha risposto alle questioni della Commissione. Il 23 gennaio 2003 gli altri Stati membri sono stati informati della domanda francese. La misura è volta a concedere alle imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada, stabilite nella Comunità europea, un rimborso parziale dell'accisa applicabile al gasolio, entro i limiti di un contingente semestrale, per gli acquisti di gasolio effettuati in Francia. Quest'agevolazione è concessa per i veicoli commerciali destinati al trasporto di merci, immatricolati in uno dei paesi dell'Unione europea, il cui peso effettivo totale è superiore a 7,5 tonnellate. Il contingente che fa sorgere il diritto a rimborso è fissato a 20 000 litri per semestre. Si prevede un rimborso pari a 21,3 euro per 1000 litri di gasolio per il periodo 2003/2004. Imprese francesi e comunitarie hanno effettivamente beneficiato del rimborso. La presente domanda non riguarda il gasolio utilizzato per il trasporto passeggeri. Le autorità francesi ritengono che la presente misura sia del tutto conforme alla proposta di direttiva sul gasolio per i trasporti su strada, volta ad introdurre un'accisa armonizzata del gasolio professionale. 2. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche. Il 15 novembre 2000, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio [3] che autorizza la Francia a prorogare per una durata di due anni, senza possibilità di un'ulteriore proroga oltre il 31 dicembre 2002, la deroga relativa alle aliquote di accisa ridotte per il gasolio utilizzato dai veicoli commerciali e per i trasporti su strada, senza recare pregiudizio agli aiuti di Stato. [3] COM(2000) 678 def. Nell'articolo 2 della decisione 2001/224/CE del 12.3.2001, il Consiglio ha autorizzato la Francia ad applicare, fino al 31 dicembre 2002, aliquote d'accisa ridotte per il gasolio utilizzato dai veicoli commerciali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE [4], in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5. Nel verbale della decisione del Consiglio, la Commissione ha fatto inserire il seguente testo: [4] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). "La Commissione ritiene che le misure fiscali a favore del settore dei trasporti su strada e in particolare la loro proroga non siano del tutto conformi agli obiettivi comunitari in materia di politica ambientale, energetica e dei trasporti. Essa non intende pertanto proporre un'ulteriore proroga delle deroghe a favore dei trasporti su strada oltre il 2002." Su richiesta della Francia, il Consiglio ha dichiarato il 3 maggio 2002 che le misure di rimborso dell'accisa per i trasporti su strada sono compatibili con il mercato comune [5]. Conformemente all'articolo 2 della decisione 2001/224/CE, la decisione di compatibilità adottata dal Consiglio scade il 31 dicembre 2002. [5] Decisione 2002/363/CE del Consiglio, del 3 maggio 2002, relativa alla concessione da parte del governo francese di un aiuto a favore delle imprese che effettuano trasporti stradali (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 15). Le autorità francesi non hanno peraltro ancora notificato alla Commissione il progetto di aiuto relativo alla domanda in oggetto. Secondo la Commissione, per poter statuire sulla natura di aiuto di Stato della misura e sulla sua eventuale compatibilità con il mercato comune, occorre esaminare la situazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Secondo la Commissione, l'adozione della direttiva sull'imposizione dei prodotti energetici, fatto salvo l'obbligo per la Francia di notificare il progetto di aiuto, potrebbe modificare le condizioni necessarie per poter esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato, di cui alla misura prevista dalle autorità francesi, rispetto ai termini che prevalevano all'esame, da parte della Commissione, del meccanismo di riduzione dell'accisa sul gasolio, applicato dalla Francia nel periodo 2000-2002. Le discussioni al Consiglio, relative all'imposizione dei prodotti energetici sono peraltro in corso. Il progetto di compromesso della Presidenza ((Doc 15354/1/02 - Fisc 311 Riv 1 Cor 1 del 13 febbraio 2003, documento più recente) prevede la possibilità per la Francia di prorogare fino al 1°gennaio 2005, le aliquote di accisa differenziate applicate al gasolio utilizzato dai veicoli commerciali. La direttiva in questione non è stata tuttavia ancora adottata dal Consiglio. 3. Conclusione La Commissione non è in grado di proporre al Consiglio una decisione che autorizzi la Francia ad applicare un'aliquota di accisa differenziata al gasolio destinato ai veicoli commerciali. La Commissione chiede al Consiglio di esaminare la domanda introdotta dalla Francia, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, terzo comma della direttiva 92/81/CEE. A norma del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (attualmente 88) del trattato CE [6], la Commissione ricorda che lo Stato membro interessato deve comunicare in tempo utile alla Commissione i progetti diretti a istituire nuovi aiuti. Lo Stato membro inoltre non può dare esecuzione agli aiuti progettati, prima che la Commissione abbia adottato, o si consideri che abbia adottato, una decisione che lo autorizzi in tal senso.