18.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/10


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo — Prevenzione della criminalità nell'Unione europea

(2005/C 43/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI

vista la comunicazione, del 12 marzo 2004, della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europea sul tema «Prevenzione della criminalità nell'Unione europea» (COM(2004) 165 def.),

vista la decisione, presa dalla Commissione europea il 22 settembre 2003, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 1o luglio 2003, d'incaricare la commissione Affari costituzionali e governance europea dell'elaborazione del parere sull'argomento,

viste le risoluzioni del Parlamento europeo, rispettivamente, del 24 gennaio 1994 sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e i suoi legami con la criminalità organizzata (1) e del 17 novembre 1998 sulla lotta contro la criminalità organizzata (2),

visto il Piano di azione per prevenire il crimine organizzato del 1997 (3),

visto il Piano di azione di Vienna del 3 dicembre 1998 sull'attuazione delle disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, (4)

viste la raccomandazione 1531 (2001) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla sicurezza e la prevenzione della criminalità nelle città: istituzione di un osservatorio europeo e la risoluzione 180 (2004) del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa sulla polizia locale in Europa,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 29 novembre 2000 sul tema «La prevenzione della criminalità nell'Unione europea. Documento di riflessione sugli orientamenti comuni e proposte a favore di un sostegno finanziario comunitario» (5),

visto il proprio parere del 20 novembre 2003 sul tema «La dimensione regionale e locale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (CdR 61/2003 fin),

visto il proprio progetto di parere (CdR 355/2004 riv. 2) adottato dalla commissione Affari costituzionali e governance europea in data 2 luglio 2004 (relatori: Mercedes BRESSO, presidente della provincia di Torino (IT/PSE) e Michel DELEBARRE, ex ministro e sindaco di Dunkerque (FR/PSE)),

considerando quanto segue:

1)

Il Parlamento europeo ha adottato, il 24 gennaio 1994, una risoluzione sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e sui suoi legami con la criminalità organizzata e il 17 novembre 1998 una risoluzione relativa agli orientamenti e alle misure di prevenzione della criminalità organizzata in vista dell'elaborazione di una strategia globale di lotta contro la criminalità organizzata.

2)

Il quadro di riferimento in cui collocare le azioni di prevenzione è dato dalle norme del Trattato istitutivo dello Spazio di libertà, giustizia e sicurezza, che hanno posto le basi di un vero e proprio ordine pubblico europeo in cui i tre obiettivi sono strettamente connessi e da collegare alla Carta dei diritti.

3)

L'articolo 29 del Trattato stabilisce che l'obiettivo dell'Unione in questo campo deve essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo.

4)

Nel Piano di azione di Vienna del 1997 si chiedeva che nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam si mettessero a punto misure di prevenzione della criminalità.

5)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha concluso che occorre sviluppare le misure di prevenzione della criminalità e lo scambio delle migliori prassi e rafforzare la rete composta dalle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, precisando che le priorità per tale cooperazione potrebbero essere innanzi tutto la delinquenza giovanile, la criminalità urbana e quella connessa alla droga. A tal fine si auspicava che venisse esaminata la possibilità di un programma finanziato dalla Comunità.

6)

Vari seminari e conferenze sulla prevenzione della criminalità, specie quelli tenutisi a Stoccolma, Saragozza e Bruxelles nel 1996, a Noordwijk nel 1997, a Londra nel 1998 e nell'Algarve nel 2000 hanno sollecitato lo sviluppo all'interno dell'Unione europea di una rete che potenziasse la cooperazione in materia di prevenzione della criminalità.

7)

Un passaggio importante nella storia delle varie conferenze promosse dall'Unione europea è rappresentato dalla Conferenza ad alto livello svoltasi nell'Algarve il 4-5 maggio del 2000, in cui venne dato il via al programma Ippocrate e soprattutto si gettarono le basi per la citata comunicazione della Commissione del 29 novembre 2000.

8)

In tale comunicazione venivano individuati gli elementi di una strategia europea della prevenzione: limitare i fattori che facilitano l'ingresso nell'ambiente della criminalità, in particolare la recidiva, evitare la vittimizzazione, ridurre il sentimento di insicurezza, promuovere e diffondere la cultura della legalità e la cultura della gestione preventiva dei conflitti, prevenire la corruzione attraverso azioni di good governance.

9)

Le politiche vanno impostate attraverso un approccio multidisciplinare costituito da una combinazione di azioni preventive, misure di sicurezza e politiche di accompagnamento di tipo sociale ed educativo nonché di partenariato sul territorio con un ruolo chiave attribuito alle autorità locali.

10)

In merito a tali principi ed obiettivi è possibile parlare di un «modello europeo» di prevenzione della criminalità in cui l'azione dell'Unione europea, senza sostituirsi ai livelli nazionali, regionali o locali, potrebbe apportare un valore aggiunto significativo «completando la piramide delle responsabilità».

11)

Nel periodo 1996-2002 il sentimento di insicurezza è cresciuto in Europa, lentamente ma costantemente.

12)

È necessario coinvolgere l'insieme della società nell'elaborazione di un partenariato tra autorità pubbliche nazionali, locali e regionali, organizzazioni non governative, settore privato e cittadini, visto che le cause della criminalità sono molteplici e devono perciò essere affrontate con misure adottate a vari livelli da gruppi diversi della società, in collaborazione con le parti attive, aventi esperienze e competenze diverse, inclusa la società civile.

13)

La maggior parte dei reati commessi contro i cittadini dell'Unione europea hanno luogo nelle zone urbane, per cui è necessario dare priorità ad adeguate politiche di integrità a livello urbano,

ha adottato a maggioranza il seguente parere in data 29 settembre 2004, nel corso della 56a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.1

valuta positivamente il fatto che sia avviato un processo di verifica delle attività della rete in funzione di un rilancio delle politiche di prevenzione a livello europeo rivolte al fenomeno del crimine non-organizzato - definito volume crime - e che si identifichino come priorità gli ambiti della criminalità giovanile, urbana e legata al consumo di sostanze stupefacenti, contro le donne e altri gruppi vulnerabili della società, ad esempio i minori, i giovani, gli anziani e gli immigrati;

1.2

ribadisce che per gli Stati membri le politiche di prevenzione del crimine costituiscono un ambito in cui l'Unione europea può efficacemente contribuire al conferimento di un vero e proprio «valore aggiunto europeo» alle azioni intraprese a livello nazionale, regionale e locale;

1.3

sottolinea la necessità di intendere le misure di prevenzione del crimine come iniziative indirizzate non esclusivamente al fenomeno criminale in senso stretto, ma alla prevenzione dell'insieme dei comportamenti devianti (anti-social behaviour), alla rimozione delle cause che li producono e alla riduzione dei sentimenti di paura e insicurezza dei cittadini;

1.4

rileva peraltro con preoccupazione che ci si limita ad affrontare in modo concreto degli aspetti tecnici, come la maggiore specificazione dei tipi di reato di cui occuparsi, senza indicare riferimenti e formulare proposte per ciò che concerne l'aspetto sociale della prevenzione;

1.5

fa osservare che la prevenzione del crimine - intesa come insieme di iniziative indirizzate alla prevenzione dei comportamenti devianti, alla rimozione delle cause che li producono e alla riduzione dei sentimenti di paura e insicurezza dei cittadini - riguarda trasversalmente molti settori delle politiche pubbliche: sociali, educative, urbanistiche, di integrazione dell'immigrazione, di sviluppo della partecipazione dei cittadini;

1.6

ritiene che la Commissione debba riconoscere i rapporti di interdipendenza che intercorrono tra i fenomeni di criminalità e devianza e i processi di esclusione sociale prodotti dalle trasformazioni economiche e tecnologiche delle società contemporanee, e ritiene che tale riconoscimento debba essere seguito da impegni coerenti nel coordinamento delle politiche;

1.7

auspica che venga sottolineata la centralità delle autorità regionali e locali nel supportare le politiche di prevenzione del crimine degli Stati nazionali, così come la necessità che la Commissione valuti l'opportunità di coinvolgere la pluralità degli attori sociali; occorrerebbe che queste affermazioni si traducessero nel funzionamento concreto di reti EUCPN (European Crime Prevention Network) dando spazio e ruolo a questi attori che oggi sono esclusi;

1.8

rileva con preoccupazione che la rete EUCPN non deve limitarsi, pur nella sua debolezza strutturale, ad essere un mero luogo di scambio e di esperienze casuali senza darsi criteri ed obiettivi di lavoro.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

2.1

richiama l'attenzione sulle specificità del problema delle percezioni dell'insicurezza, le quali dipendono da variabili che rimandano sì alla criminalità (il rischio effettivo di subire un reato) ma anche a molti altri elementi sociali, psicologici e culturali quali l'età, il sesso, la scarsa fiducia nell'azione delle istituzioni, la precarietà o marginalità delle condizioni sociali, la percezione della crisi della società e dei valori, il ruolo dei mass-media, la scarsa qualità dell'ambiente urbano;

2.2

chiede alla Commissione d'introdurre nei programmi già esistenti e, se del caso, in nuovi programmi misure che perseguano una strategia di sostegno allo sviluppo di politiche di sicurezza intese come integrazione di interventi in ambito sociale, urbanistico, educativo e di sviluppo della partecipazione e del senso di comunità dei cittadini; è infatti consapevole del fatto che intervenire per rafforzare il senso di sicurezza delle persone significa investire non solo nella prevenzione del crimine ma anche nella rassicurazione sociale e nella cura delle percezioni e delle paure dei cittadini;

2.3

sottolinea l'importanza del ruolo dell'Unione europea nel monitoraggio dei fenomeni criminali a livello europeo, nella valutazione delle politiche e delle esperienze nazionali, regionali e locali, nel sostegno alla circolazione tra gli Stati membri delle conoscenze e delle buone pratiche in materia di prevenzione del crimine e di sicurezza urbana;

2.4

chiede alla Commissione di tradurre nell'agire concreto dei suoi strumenti la dimensione trasversale e interdisciplinare delle azioni ai fini di una reale prevenzione della criminalità urbana: questioni come la gestione degli spazi pubblici, dei trasporti o dei quartieri sfavoriti sono temi che devono essere al centro delle politiche;

2.5

chiede alla Commissione che nel bilancio 2005 figuri la priorità della messa in opera delle politiche regionali e locali e che sia riaffermata sul piano istituzionale la presenza dei comuni e delle regioni;

2.6

rileva a tale fine l'importanza del ruolo del Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU) per la promozione a livello europeo delle conoscenze in materia di prevenzione del crimine e di sicurezza urbana, in particolare sul piano della valutazione delle politiche pubbliche e della diffusione delle buone pratiche;

2.7

rileva l'opportunità di provvedere alla costituzione di un Osservatorio europeo sulla sicurezza urbana - caratterizzato da una struttura leggera - al fine di dotare l'Unione europea e gli Stati membri di uno strumento comune di raccolta, sistemazione ed elaborazione dei dati in materia di vittimizzazione e di percezioni dell'insicurezza, di promozione e coordinamento delle ricerche, di elaborazione dei contenuti delle politiche di sicurezza sia negli altri settori di competenza dell'UE, sia per la costruzione dei partenariati regionali e locali;

2.8

chiede infine alla Commissione di tenere sempre presente la necessità di definire politiche di prevenzione che perseguano efficacemente l'obiettivo della sicurezza dei cittadini senza tradursi nel concreto in una violazione dei diritti fondamentali.

Bruxelles, 29 settembre 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 20 del 24.1.1994.

(2)  GU C 379 del 7.12.1998.

(3)  GU C 251 del 15.7.1997.

(4)  GU C 19 del 23.1999.

(5)  COM(2000) 786 def. del 29 novembre 2000.