Posizione comune (CE) n. 33/2003, del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
Gazzetta ufficiale n. C 147 E del 24/06/2003 pag. 0001 - 0136
Posizione comune (CE) n. 33/2003 definita dal Consiglio il 20 marzo 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2003/C 147 E/01) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) In occasione di nuove modificazioni alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(5), 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(6) e 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori(7), necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione in un unico testo. (2) La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, l'attuazione di disposizioni in materia di coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sulle norme che disciplinano queste tre libertà e sui principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione è solo un'espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, nonché su un'effettiva concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato. (3) Tali disposizioni di coordinamento dovrebbero rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro. (4) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente, che è un organismo di diritto pubblico, a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati. (5) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo. (6) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato. (7) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)(8) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato "l'Accordo", al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo. (8) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un "dialogo tecnico", sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza. (9) Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali. Un appalto è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore delle attività di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono, quindi, solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare qualifica di appalto pubblico di lavori per il contratto in questione. (10) Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici. (11) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l'applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 42. (12) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza. (13) Le aste elettroniche costituiscono una tecnica destinata a diffondersi; occorre pertanto fornire una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi diversi dal prezzo. Tuttavia, per garantire il rispetto del principio di trasparenza, possono essere migliorati solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. A tal fine detti elementi dovrebbero essere quantificabili e poter essere espressi in cifre o in percentuali. (14) In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva. (15) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva. (16) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo. (17) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati II A e II B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II B, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione. (18) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia. (19) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2003/.../CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del..., che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali(9). Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva. (20) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni. Tali attività sono definite conformemente alle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni(10); la presente direttiva non si applica pertanto agli appalti che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE ai sensi dell'articolo 8 della medesima. (21) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate per ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato o a causa dell'applicabilità di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o proprie delle organizzazioni internazionali. (22) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione. (23) Nell'ambito dei servizi, gli appalti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili o diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici. (24) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe poter tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi occorre dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non si applica alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. (25) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone all'uopo selezionati o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici. (26) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali. (27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. A tal fine, da una parte, le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire esigenze ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra etichetta ecologica, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. (28) Le informazioni supplementari relative agli appalti dovrebbero essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente. (29) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti eccezionalmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non dovrebbe essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. (30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto. (31) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. (32) Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e le convenzioni collettive, sia nazionali che comunitarie, in vigore in materia sociale e di sicurezza del lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(11), stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un errore grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. (33) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. In tutta la misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri. (34) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi dovrebbero permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di gara e la nomenclatura "Vocabolario comune per gli appalti" (CPV) ("Common Procurement Vacabulary"), previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), come la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici. Nelle procedure ristrette, la pubblicità dovrebbe mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte. (35) Alle trasmissioni di informazioni per via elettronica previste dalla presente direttiva si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche(13) e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(14). Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. D'altro canto l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione fornito per questi dispositivi. (36) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario. (37) La verifica dell'idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto. (38) L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara, nonché al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Detti criteri oggettivi non implicano necessariamente ponderazioni. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi riportate nell'articolo 45 può essere sufficiente. (39) Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza. (40) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione. (41) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere, all'occorrenza, ai candidati/offerenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente un carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, la mancata ottemperanza alla normativa ambientale o a quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stata oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerata un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave. (42) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta l'applicazione di siffatte misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001(15) (EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati, una descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione dell'ambiente. (43) La presente direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, si deve tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui un operatore economico facente parte di un gruppo si avvale della capacità economica, finanziaria o tecnica di altre società del gruppo a sostegno della sua domanda di iscrizione. In tal caso spetta all'operatore economico comprovare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità dell'iscrizione. Ai fini di detta iscrizione, uno Stato membro può quindi determinare livelli di esigenze da raggiungere ed in particolare, ad esempio, allorquando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un'altra società del gruppo, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultima società. (44) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del "prezzo più basso" e quello della "offerta economicamente più vantaggiosa". Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni - definiti nelle specifiche dell'appalto - propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e sevizi oggetto dell'appalto. (45) Negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla rimunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati. (46) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di aggiornamenti. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida a tale effetto. (47) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(16). (48) È opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini(17), si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva. (49) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE indicati nell'allegato XI, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: INDICE >SPAZIO PER TABELLA> TITOLO I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15. 2. a) Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva. b) Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. c) Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un "appalto pubblico di forniture". d) Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato II è considerato un "appalto pubblico di servizi" quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto. Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi. 3. La "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 4. La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 5. Un "accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. 6. Un "sistema dinamico di acquisizione" è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 7. Un'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. 8. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo. L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di "offerente". Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di "candidato". 9. Si considerano "amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi. 10. Una "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici. 11. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta. Il "dialogo competitivo" è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 12. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici. 13. Un "mezzo elettronico" è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. 14. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 15. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni: a) "rete pubblica di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) "punto terminale della rete": l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; c) "servizi pubblici di telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni; d) "servizi di telecomunicazioni": i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione. Articolo 2 Principi di aggiudicazione degli appalti Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza. Articolo 3 Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI CAPO I Disposizioni generali Articolo 4 Operatori economici 1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi. 2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto. Articolo 5 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: "l'Accordo"). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo. Articolo 6 Riservatezza La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di chiedere ad un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della legislazione nazionale a cui quest'ultima è soggetta, il rispetto del carattere riservato delle informazioni da essi comunicate; queste informazioni possono comprendere, in particolare, i segreti tecnici o commerciali e gli aspetti riservati delle offerte. CAPO II Campo di applicazione Sezione 1 Soglie Articolo 7 Importi delle soglie degli appalti pubblici La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti: a) 162000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V; b) 249000 EUR: - per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV, - per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V, - per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II B; c) 6242000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori. Articolo 8 Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici La presente direttiva si applica all'aggiudicazione: a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 6242000 EUR: - quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I, - quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi; b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 249000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola. Articolo 9 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione 1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto. 3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva. 4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici. 5. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80000 EUR per i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti. b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti. 6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo; b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48. 7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva. 8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente: a) per i tipi di servizi seguenti: i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione; ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione; iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione; b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo: i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata; ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48. 9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Sezione 2 Situazioni specifiche Articolo 10 Appalti nel settore della difesa La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l'articolo 296 del trattato. Articolo 11 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza 1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata. Sezione 3 Appalti esclusi Articolo 12 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2003/.../CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30. Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 5 bis della direttiva 2003/.../CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione. Articolo 13 Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni. Articolo 14 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro. Articolo 15 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77; b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale. Articolo 16 Esclusioni specifiche La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi: a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva; b) concernenti l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti radiotelevisive e contratti concernenti il tempo di trasmissione; c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali; e) concernenti i contratti di lavoro; f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione. Articolo 17 Concessioni di servizi Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4. Articolo 18 Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. Sezione 4 Regime particolare Articolo 19 Appalti riservati Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione. CAPO III Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi Articolo 20 Appalti di servizi elencati nell'allegato II A Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55. Articolo 21 Appalti di servizi elencati nell'allegato II B L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4. Articolo 22 Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all'articolo 23 e all'articolo 35, paragrafo 4. CAPO IV Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto Articolo 23 Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente"; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché: - esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto, - i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche, - le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e - siano accessibili a tutte le parti interessate. Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 7. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente". Articolo 24 Varianti 1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. Articolo 25 Subappalto Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale. Articolo 26 Condizioni di esecuzione dell'appalto Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali. Articolo 27 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro 1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev'essere effettuata. Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse. CAPO V Procedure Articolo 28 Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva. Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all'articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara. Articolo 29 Dialogo competitivo 1. Gli Stati membri possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo: a) nel caso in cui non sia oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità e i suoi obiettivi, e/o b) nel caso in cui non sia oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo. 5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità. 6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite e precisate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 53. A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo. Articolo 30 Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti: a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione; b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi; c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta; d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1. 3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Articolo 31 Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti: 1. per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; 2. per gli appalti pubblici di forniture: a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali; 3. per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati; 4. per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera: - qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice oppure - qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto iniziale; b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette. La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale. Articolo 32 Accordi quadro 1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro. 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati: - mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure, - qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. Articolo 33 Sistemi dinamici di acquisizione 1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. 2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 42, paragrafi da 2 a 5. 3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici: a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione; c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo. L'amministrazione aggiudicatrice informa al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa. 5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte. Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma. 7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo. Articolo 34 Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e gli articoli da 45 a 52. CAPO VI Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza Sezione 1 Pubblicazione di bandi e avvisi Articolo 35 Bandi e avvisi 1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b): a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750000 EUR. I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750000 EUR; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 7, tenuto conto dell'articolo 9. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare. Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'articolo 38, paragrafo 4. Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni. Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi 1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1, lettere a) e b). 3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio. 4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità. 5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione. 6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, è limitato a 650 parole circa. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi. 8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione. Articolo 37 Pubblicazione non obbligatoria Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva. Sezione 2 Termini Articolo 38 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30 e nel dialogo competitivo: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell'invio dell'invito. 4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni. Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette. Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VII A, sempreché dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni. 6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile. Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5. 7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire: a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3; b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Articolo 39 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari 1. Nelle procedure aperte, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte. 2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Sezione 3 Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni Articolo 40 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare 1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. 2. L'invito ai candidati contiene: - una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare, - oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6. 3. Qualora il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta. 4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni. 5. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue: a) un riferimento al bando di gara pubblicato; b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate; d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 44, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 47 e 48; e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta. Articolo 41 Informazione dei candidati e degli offerenti 1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici. 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile a ogni candidato od offerente respinto che ne abbia fatto richiesta i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e comunica ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti all'accordo quadro. Tale termine non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione di una domanda scritta. 3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema di acquisizione dinamico di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Sezione 4 Comunicazioni Articolo 42 Regole applicabili alle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi. 2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. 5. Ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X; b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi; c) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati, gli attestati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all'articolo 52, se non disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. 6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti: a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono; b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione; c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta. Sezione 5 Verbali Articolo 43 Contenuto dei verbali Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure; g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all'articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura; h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta. CAPO VII Svolgimento della procedura Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 44 Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione 1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere. La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto. Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei. Sezione 2 Criteri di selezione qualitativa Articolo 45 Situazione personale del candidato o dell'offerente 1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito: a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio(18); b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997(19) ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio(20); c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(21); d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite(22). Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo. Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente. 2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico: a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali; b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali; c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale; d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice; e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni. Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue: a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti; b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione. Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza. 4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Articolo 46 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi. Articolo 47 Capacità economica e finanziaria 1. In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili. 2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti. 3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate. 5. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice. Articolo 48 Capacità tecniche e professionali 1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3. 2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi: a) i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente; ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate: - quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente, - quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico; b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera; c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone; d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori; f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell'imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare; j) per i prodotti da fornire: i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme. 3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie. 4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. 6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione. Articolo 49 Norme di garanzia della qualità Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. Articolo 50 Norme di gestione ambientale Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici. Articolo 51 Documenti e informazioni complementari L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50. Articolo 52 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato 1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati. Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50. Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 47, paragrafo 2 e all'articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale o all'organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco o del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione. 2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco o/la certificazione nonché la relativa classificazione. 3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere a) punto i), b), e), g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a) punto ii), b), c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a) punto ii) e da c) a i) per i prestatori di servizi. 4. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico. Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'albo ufficiale. 5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall'articolo 50. Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti. 6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente. 7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione. 8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate. Sezione 3 Aggiudicazione dell'appalto Articolo 53 Criteri di aggiudicazione dell'appalto 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono: a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per le amministrazioni aggiudicatrici, diversi criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure b) esclusivamente il prezzo più basso. 2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri. Articolo 54 Ricorso alle aste elettroniche 1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa. Alle stesse condizioni, possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33. L'asta elettronica riguarda: - unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso; - oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara. Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. 4. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al(ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma. L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, costantemente e in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto. Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri. Articolo 55 Offerte anormalmente basse 1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare: a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione; e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. 2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite. 3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione. TITOLO III DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI CAPO I Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici Articolo 56 Campo di applicazione Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a 6242000 EUR. Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 9. Articolo 57 Esclusioni dal campo di applicazione Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici: a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva; b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2003/.../CE, quando sono rilasciate per l'esercizio di tali attività. Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/.../CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione. Articolo 58 Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando. 2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2. 3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8. 4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici. Articolo 59 Termini Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'articolo 38, paragrafo 5. L'articolo 38, paragrafo 7, è applicabile. Articolo 60 Subappalto L'amministrazione aggiudicatrice può: a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi. Articolo 61 Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera: - qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure - qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione. CAPO II Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici Articolo 62 Disposizioni applicabili Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. CAPO III Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici Articolo 63 Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 6242000 EUR. Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31. Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell'articolo 9. 2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese. Articolo 64 Pubblicazione del bando 1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando. 2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2. 3. Il bando è pubblicato secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8. 4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 37. Articolo 65 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta. L'articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7, è applicabile. TITOLO IV REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI Articolo 66 Disposizioni generali 1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso. 2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata: a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. Articolo 67 Campo di applicazione 1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo: a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 162000 EUR; b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 249000 EUR; c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 249000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B. 2. Il presente titolo si applica: a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la "soglia" è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la "soglia" è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso. Articolo 68 Esclusioni dal campo di applicazione Il presente titolo non si applica: a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2003/.../CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva; Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/.../CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma, di quest'ultima direttiva per differirne l'applicazione; b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi. Articolo 69 Bandi e avvisi 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione. Articolo 70 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione 1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 69 contengono le informazioni indicate nell'allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2. 2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 36, paragrafi da 2 a 8. Articolo 71 Mezzi di comunicazione 1. L'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione. 2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X; b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi. Articolo 72 Selezione dei concorrenti Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. Articolo 73 Composizione della commissione giudicatrice La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente. Articolo 74 Decisioni della commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. 2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. 3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti. 4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione aggiudicatrice. 5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. 6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati. TITOLO V OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 75 Obblighi statistici Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 76, che riguardi, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente. Articolo 76 Contenuto del prospetto statistico 1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno: a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva; b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo. Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono articolati in base: a) alle procedure di aggiudicazione utilizzate; b) e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV; c) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato. Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari. 2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno: a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1, secondo comma; b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo. 3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo. Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2. Articolo 77 Comitato consultivo 1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio(23), in seguito denominato "il comitato". 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 78 Revisione delle soglie 1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 7, primo comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2. Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo. 2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2: a) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera a), all'articolo 56 e all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori, b) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera b), e all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV, c) le soglie previste all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV. 3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. 4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione. Articolo 79 Modificazioni La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, quanto segue: a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3; b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76; c) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi; d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri; e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo; f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi; g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento,nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato; h) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo; i) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico di cui alle lettere a), f) e g) dell'allegato X. Articolo 80 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro...(24). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 81 Abrogazioni La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII. Articolo 82 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 83 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a... Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente (1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 210. (2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7. (3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23. (4) Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 176), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del...(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1). (6) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE. (7) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/52/CE. (8) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1. (9) Vedi la pagina 137 della presente Gazzetta ufficiale. (10) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1). (11) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. (12) GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. (13) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. (14) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. (15) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1). (16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (17) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1. (18) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1. (19) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1. (20) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2. (21) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. (22) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76). (23) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15). (24) 21 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b)(1) >SPAZIO PER TABELLA> (1) In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura NACE. ALLEGATO II SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA d) ALLEGATO II A(1) >SPAZIO PER TABELLA> (1) In caso di interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC. ALLEGATO II B >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGAFO 9, SECONDO COMMA I. BELGIO Organismi A - Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile - /Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire - /Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Agence fédérale de Contrôle nucléaire - /Federaal Agentschap voor nucleaire Controle - Agence wallonne à l'Exportation - Agence wallonne des Télécommunications - Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées - Aquafin - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - /Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid B - Banque nationale de Belgique - /Nationale Bank van België - Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Berlaymont 2000 - Bibliothèque royale Albert Ier - /Koninklijke Bibliotheek Albert I - Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté - /Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheid - Bureau d'Intervention et de Restitution belge - /Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Bureau fédéral du Plan - /Federaal Planbureau C - Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage - /Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité - /Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen - Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins - /Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden - Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges - /Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Caisse nationale des Calamités - /Nationale Kas voor Rampenschade - Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie - /Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart. - Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes") - /Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten") - Centre d'Étude de l'Energie nucléaire - /Studiecentrum voor Kernenergie - Centre de recherches agronomiques de Gembloux - Centre hospitalier de Mons - Centre hospitalier de Tournai - Centre hospitalier universitaire de Liège - Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale - /Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest - Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme - /Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Centre régional d'Aide aux Communes - Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën - Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent - Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz - /Controlecomité voor Elekticiteit en Gas - Comité national de l'Energie - /Nationaal Comité voor de Energie - Commissariat général aux Relations internationales - Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique - Conseil central de l'Economie - /Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Conseil économique et social de la Région wallonne - Conseil national du Travail - /Nationale Arbeidsraad - Conseil supérieur de la Justice - /Hoge Raad voor de Justitie - Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises - /Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen - Conseil supérieur des Classes moyennes - Coopération technique belge - /Belgische technische Coöperatie D - Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung - Dienst voor de Scheepvaart - Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs - Domus Flandria E - Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française - Export Vlaanderen F - Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector - Fonds bijzondere Jeugdbijstand - Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires - Fonds culturele Infrastructuur - Fonds de Participation - Fonds de Vieillissement - /Zilverfonds - Fonds d'Aide médicale urgente - /Fonds voor dringende geneeskundige Hulp - Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française - Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom - /Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom - Fonds des Accidents du Travail - /Fonds voor Arbeidsongevallen - Fonds des Maladies professionnelles - /Fonds voor Beroepsziekten - Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises - /Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers - Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale - /Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest - Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie - Fonds Film in Vlaanderen - Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires - /Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen - Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers - /Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade - Fonds piscicole de Wallonie - Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers - /Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten - Fonds pour la Rémunération des Mousses - /Fonds voor Scheepsjongens - Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales - /Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën - Fonds voor flankerend economisch Beleid - Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine G - Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten - Grindfonds H - Herplaatsingfonds - Het Gemeenschapsonderwijs - Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten I - Institut belge de Normalisation - /Belgisch Instituut voor Normalisatie - Institut belge des Services postaux et des Télécommunications - /Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement - /Brussels Instituut voor Milieubeheer - Institut d'Aéronomie spatiale - /Instituut voor Ruimte - aëronomie - Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises - Institut des Comptes nationaux - /Instituut voor de nationale Rekeningen - Institut d'Expertise vétérinaire - /Instituut voor veterinaire Keuring - Institut du Patrimoine wallon - Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen - Institut géographique nationale - /Nationaal geografisch Instituut - Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine - /Instelling voor de ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing - Institution royale de Messine - /Koninklijke Gesticht van Mesen - Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande - /Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap - Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française - /Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap - Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité - /Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering - Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants - /Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Institut national des Industries extractives - /Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven - Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail - /Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden - Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre - /Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers - Institut national des Radioéléments - /Nationaal Instituut voor Radio-Elementen - Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie - /Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail - /Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden - Institut royal belge des Sciences naturelles - /Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Institut royal du Patrimoine culturel - /Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Institut royal météorologique de Belgique - /Koninklijk meteorologisch Instituut van België - Institut scientifique de Service public en Région wallonne - Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur - /Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur - Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen - Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer - Instituut voor het archeologisch Patrimonium - Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen - Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant J - Jardin botanique national de Belgique - /Nationale Plantentuin van België K - Kind en Gezin - Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen L - Loterie nationale - /Nationale Loterij M - Mémorial national du Fort de Breendonk - /Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk - Musée royal de l'Afrique centrale - /Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Musées royaux d'Art et d'Histoire - /Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - /Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België O - Observatoire royal de Belgique - /Koninklijke Sterrenwacht van België - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense - /Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie - Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi - Office de Contrôle des Assurances - /Controledienst voor de Verzekeringen - Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités - /Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen - Office de la Naissance et de l'Enfance - Office de Promotion du Tourisme - Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer - /Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid - Office for Foreign Investors in Wallonia - Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés - /Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Office national de l'Emploi - /Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Office national de Sécurité sociale - /Rijksdienst voor sociale Zekerheid - Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales - /Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Office national des Pensions - /Rijksdienst voor Pensioenen - Office national des Vacances annuelles - /Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie - Office national du Ducroire - /Nationale Delcrederedienst - Office régional bruxellois de l'Emploi - /Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling - Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture - Office régional pour le Financement des Investissements communaux - Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi - Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel - Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest - Orchestre national de Belgique - /Nationaal Orkest van België - Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles - /Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen P - Palais des Beaux-Arts - /Paleis voor schone Kunsten - Participatiemaatschappij Vlaanderen - Pool des Marins de la Marine marchande - /Pool van de Zeelieden der Koopvaardij R - Radio et Télévision belge de la Communauté française - Régie des Bâtiments - /Regie der Gebouwen - Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea S - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale - /Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp - Société belge d'Investissement pour les pays en développement - /Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden - Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon - Société de Garantie régionale - Sociaal economische Raad voor Vlaanderen - Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - /Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen - Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège - Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg - Société publique de Gestion de l'Eau - Société wallonne du Logement et sociétés agréées - Sofibail - Sofibru - Sofico T - Théâtre national - Théâtre royal de la Monnaie - /De Koninklijke Muntschouwburg - Toerisme Vlaanderen - Tunnel Liefkenshoek U - Universitair Ziekenhuis Gent V - Vlaams Commissariaat voor de Media - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Vlaams Egalisatie Rente Fonds - Vlaamse Hogescholenraad - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen - Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek - Vlaamse interuniversitaire Raad - Vlaamse Landmaatschappij - Vlaamse Milieuholding - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaamse Onderwijsraad - Vlaamse Opera - Vlaamse Radio- en Televisieomroep - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt - Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde - Vlaams Fonds voor de Lastendelging - Vlaams Fonds voor de Letteren - Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap - Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie - Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie - Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing - Vlaams Zorgfonds - Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen II. DANIMARCA Organismi Danmarks Radio Det landsdækkende TV2 Danmarks Nationalbank Sund og Bælt Holding A/S A/S Storebælt A/S Øresund Øresundskonsortiet Ørestadsselskabet I/S Byfornyelsesselskabet København Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab Statens og Kommunernes Indkøbsservice Post Danmark Arbejdsmarkedets Tillægspension Arbejdsmarkedets Feriefond Lønmodtagernes Dyrtidsfond Naviair Categorie - De Almene Boligorganisationer (/organismi per l'edilizia popolare), - Lokale kirkelige myndigheder (/amministrazioni ecclesiastiche locali), - Andre forvaltningssubjekter (/altri enti amministrativi). III. GERMANIA 1. Categorie Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori: 1.1. Enti - Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (/istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente) - Berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (/associazioni di professioni liberali: ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti) - Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (/associazioni di natura economica: camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane) - Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (/assicurazioni sociali: casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni) - Kassenärztliche Vereinigungen (/associazioni di medici delle casse malattia), - Genossenschaften und Verbände (/cooperative e federazioni) 1.2. Istituti e fondazioni Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori: - Rechtsfähige Bundesanstalten (/enti federali dotati di personalità giuridica) - Versorgungsanstalten und Studentenwerke (/enti di assistenza e opere universitarie e scolastiche) - Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (/fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza) 2. Persone giuridiche di diritto privato Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le "Kommunale Versorgungsunternehmen" (servizi pubblici dei comuni), specie nei seguenti settori: - Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (/sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, laboratori di analisi e sardigna) - Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (/culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici) - Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (/sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto) - Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (/sportivo: piscine, impianti sportivi) - Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (/civile: pompieri, pronto intervento) - Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (/educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari) - Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (/scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca) - Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (/della nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche) - Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (/dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi - Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (/economico: società di promozione dello sviluppo economico) - Friedhofs- und Bestattungswesen (/dei cimiteri e dell'inumazione) - Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (/della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione) IV. GRECIA Categorie a) Le imprese pubbliche e gli enti pubblici b) Le persone giuridiche di diritto privato, che appartengono allo Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato c) Le persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa l'Associazione centrale degli enti locali greci (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ad associazioni locali dei comuni, nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse, almeno per il 50 % del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico. V. SPAGNA Categorie - Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", (diversi da quelli che fanno parte dell'Administración General del Estado (/amministrazione generale dello Stato) - Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte dell'Administración de las Comunidades Autónomas (/amministrazione delle comunità autonome) - Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte delle Corporaciones Locales (/enti locali) - Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (/gli enti di gestione e i servizi comuni della sicurezza sociale) VI. FRANCIA Organismi - Collège de France - Conservatoire national des arts et métiers - Observatoire de Paris - Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - Institut national de la recherche agronomique (INRA) - Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) - Institut de recherche pour le développement (IRD) - Agence nationale pour l'emploi (ANPE) - Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) - Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture - Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) Categorie 1. Enti pubblici nazionali: - Agences de l'eau (/autorità di bacino) - Écoles d'architecture (/istituti di architettura) - Universités (/università) - Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (/Istituti universitari di formazione per gli insegnanti) 2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo: - Collèges (/scuole secondarie) - Lycées (/scuole secondarie: licei) - Établissements publics hospitaliers (/enti pubblici ospedalieri) - Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (/enti pubblici per le case popolari) 3. Consorzi fra enti territoriali: - Établissements publics de coopération intercommunale (/enti pubblici di cooperazione intercomunale) - Institutions interdépartementales et interrégionales (/istituzioni interdipartimentali e interregionali) VII. IRLANDA Organismi Enterprise Ireland (Marketing, technology and enterprise development) Forfás (Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation) Industrial Development Authority Enterprise Ireland FÁS (Industrial and employment training) Health and Safety Authority Bord Fáilte Éireann (/Tourism development) CERT (Training in hotel, catering and tourism industries) Irish Sports Council National Roads Authority Údarás na Gaeltachta (/Authority for Gaelic speaking regions) Teagasc (Agricultural research, training and development) An Bord Bia (/Food industry promotion) An Bord Glas (/Horticulture industry promotion) Irish Horseracing Authority Bord na gCon (/Greyhound racing support and development) Marine Institute Bord Iascaigh Mhara (/Fisheries Development) Equality Authority Legal Aid Board Categorie Regional Health Boards (/consigli regionali ospedalieri) Hospitals and similar institutions of a public character (/ospedali e istituzioni pubbliche simili) Vocational Education Committees (/comitati per l'istruzione tecnica e professionale) Colleges and educational institutions of a public character (/college e istituti di istruzione pubblici) Central and Regional Fisheries Boards (/enti centrali e regionali per la pesca) Regional Tourism Organisations (/organismi regionali per il turismo) National Regulatory and Appeals bodies (such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas) (/Organismi nazionali di regolamentazione e ricorso, ad esempio nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'urbanistica, ecc....) Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors (e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.) (/organismi creati per svolgere funzioni particolari o soddisfare bisogni di settori pubblici, Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.) Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1(7) of this Directive. (/Gli altri organismi di diritto pubblico che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della presente direttiva) VIII. ITALIA Organismi Società "Stretto di Messina" Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV Categorie - Enti portuali e aeroportuali - Consorzi per le opere idrauliche - Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università - Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici - Enti di ricerca e sperimentazione - Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza - Consorzi di bonifica - Enti di sviluppo e di irrigazione - Consorzi per le aree industriali - Comunità montane - Enti preposti a servizi di pubblico interesse - Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero - Enti culturali e di promozione artistica. IX. LUSSEMBURGO Categorie - Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (/enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo) - Établissements publics placés sous la surveillance des communes (/enti pubblici soggetti al controllo dei comuni) Consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1990 relativa ai consorzi intercomunali. X. PAESI BASSI Organismi Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (/Ministry of the Interior and Kingdom Relations) - Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (/Netherlands Institute for Firemen and Combatting calamities) - Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (/Netherlands Burerau for Exams of Firemen) - Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (/National Institute for Selection and Education of Policemen) - 25 afzonderlijke politieregio's (/25 individual police regions) - Stichting ICTU (/ICTU Foundation) Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs) - Stichting Syntens (/Syntens) - Van Swinden Laboratorium B.V. (/NMi van Swinden Laboratory) - Nederlands Meetinstituut B.V. (/Nmi Institute for Metrology and Technology) - Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) - (Netherlands Agency for Aerospace Programmes) - Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (/Netherlands Board of Tourism) - Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (/Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands) - Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (/Gelderland Development Company) - Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (/OOM International Business Development) - LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF) - Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (/NOM Investment Development) - Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (/Noord Brabant Development Agency) - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (/Independent Post and Telecommunications Authority) Ministerie van Financiën - De Nederlandse Bank N.V. (/the Dutch Central Bank) - Autoriteit Financiële Markten (/the Netherlands Authority for the Financial Markets) - Pensioen- & Verzekeringskamer (/the Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands) Ministerie van Justitie - Stichting Reclassering Nederland (SRN) (/Dutch Rehabilitation Agency) - Stichting VEDIVO (/VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship) - Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (/Guardianship and Family Guardian ship Institutions) - Stichting Halt Nederland (SHN) (/Dutch Halt (the alternative) Agency) - Particuliere Internaten (/Private Boarding Institutiona) - Particuliere Jeugdinrichtingen (/Penal Institutions for Juvenile Offenders) - Schadefonds Geweldsmisdrijven (/Damages Fund for Violent Crimes) - Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) (/Agency for the Reception of Asylum Seekers) - Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (/National Collection of Support and Maintenance Agency) - Landelijke organisaties slachtofferhulp (/National Victim Compensation Organisations) - College Bescherming Persoongegevens (/Dutch Data Protection Authority) - Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) (/Administration of Justice Study Centre Agency) - Raden voor de Rechtsbijstand (/Legal Assistance Councils) - Stichting Rechtsbijstand Asiel (/Asylum Seekers Legal Advice Centres) - Stichtingen Rechtsbijstand (/Legal Assistance Agencies) - Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (/National Bureau against Racial Discrimination) - Clara Wichman Instituut (/Clara Wichmaan Institute) - Tolkencentra (/Interpret Centres) Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - Bureau Beheer Landbouwgronden (/Land Management Service) - Faunafonds (/Fauna Fund) - Staatsbosbeheer (/National Forest Service) - Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding (/Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education) - Universiteit Wageningen (/Wageningen University and Research Centre) - Stichting DLO (/Agricultural Research Department) - (Hoofd) productschappen (/Commodity Boards) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen A. Algemene omschrijvingen - de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor basisonderwijs in de zin van de Wet op het primair onderwijs - de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, dan wel instellingen voor speciaal en voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op de expertisecentra - de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen of inrichtingen voor voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs - de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere instellingen in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs - de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen in de zin van de Experimentenwet Onderwijs - de bekostigde universiteiten en hogescholen, de Open Universiteit, en de academische ziekenhuizen, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, alsmede de instellingen voor internationaal onderwijs voorzover zij voor meer dan 50 % van overheidswege worden bekostigd Wetenschappelijk Onderzoek - schoolbegeleidingsdiensten in de zin van de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra - landelijke pedagogische centra in de zin van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten - omroepverenigingen als bedoeld in de Mediawet - fondsen als bedoeld in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid - landelijke organen voor het beroepsonderwijs - stichtingen als bedoeld in de Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten - overige musea, die voor meer dan 50 % door OCenW worden bekostigd - overige organisaties en instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschappen die voor meer dan 50 % door OcenW worden bekostigd B. Nominatieve opsomming - Informatie Beheer Groep - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs - Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent - Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF - Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen - Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) - Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek - College van Beroep voor het hoger Onderwijs - Vereniging van openbare bibliotheken NBLC - Koninklijke Bibliotheek - Stichting Muziek Centrum van de Omroep - Stichting Ether Reclame - Stichting Radio Nederland Wereldomroep - Nederlandse Programma Stichting - Nederlandse Omroep Stichting - Commissariaat voor de Media - Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties - Stichting Lezen - Dienst Omroepbijdragen - Centrum voor innovatie en opleidingen - Bedrijfsfonds voor de Pers - Centrum voor innovatie van opleidingen - Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) - Instituut voor Leerplanontwikkeling - Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting- - Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie - Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs - BVE-Raad - Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven - Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs - Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs - Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie - Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs - Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO - Stichting SoFoKles - Europees Platform - Stichting mobiliteitsfonds HBO - Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum - Stichting minderheden Televisie Nederland - Stichting omroep allochtonen - Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht - School der Poëzie - Nederlands Perscentrum - Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum - Bibliotheek voor varenden - Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden - Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken - Nederlandse luister- en braillebibliotheek - Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang - Bibliotheek Le Sage Ten Broek - Doe Maar Dicht Maar - ElHizjra - Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten - Fund for Central and East European Bookprojects - Jongeren Onderwijs Media Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Sociale Verzekeringsbank (/Social Insurance Bank) - Arbeidsvoorzieningsorganisatie (/Employment Service) - Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (/Foundation for Former Miners suffering from Silicosis) - Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (/Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands) - Sociaal Economische Raad (SER) (/Social and Economic Council in the Netherlands) - Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (/Council for Work and Income) - Centrale organisatie voor werk en inkomen (/Central Organisation for Work and Income) - Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (/Implementing body for employee insurance schemes) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministry of Transport Public Works and Watermanagement) - RDW Voertuig informatie en toelating (/Vehicle information and administration service) - Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (/Air Traffic Control Agency) - Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (/Dutch maritime pilots association) - Regionale Loodsencorporatie (RLC) (/Regional maritime pilots association) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - Kadaster (/Cadastre and PublicRegisters Agency) - Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (/Central Housing Fund) - Stichting Bureau Architectenregister (/Archtectsregister) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministry for Health, Welfare and Sports) - Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR) - College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (/Medicines Avuation Board Agency) - Commissies voor gebiedsaanwijzing - College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (/National Board for Redevelopment of Hospital Facilities) - Zorgonderzoek Nederland (ZON) (/Health Research and Development Council) - Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen: N.V. KEMA/Stichting TNO Certification (/KEMA/TNO Certification) - College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (/National Board for Hospital Facilities) - College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (/Health Care Insurance Board) - Nationaal Comité 4 en 5 mei (/National 4 and 5 May Committee) - Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (/Pension and Benefit Board) - College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (/Health Service Tariff Tribunal) - Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO) - Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) (/Foundation for the Advancement of Public Health and Environment) - Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS - Stichting Sanquin Bloedvoorziening (/Sanquin Blood Supply Foundation) - College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (/Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices) - Ziekenfondsen (/Health Insurance Funds) - Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) (/Dutch Transplantation Foundation) - Regionale Indicatieorganen (RIO's) (/Regional bodies for Need Assessment). XI. AUSTRIA Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale. XII. PORTOGALLO Categorie - Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (/istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale) - Serviços públicos personalizados (/Servizi pubblici dotati di personalità giuridica) - Fundações públicas (/fondazioni pubbliche) - Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (/enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità) XIII. FINLANDIA Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale. XIV. SVEZIA Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici. XV. REGNO UNITO Organismi - Design Council - Health and Safety Executive - National Research Development Corporation - Public Health Laboratory Service Board - Advisory, Conciliation and Arbitration Service - Commission for the New Towns - National Blood Authority - National Rivers Authority - Scottish Enterprise - Scottish Homes - Welsh Development Agency Categorie - Maintained schools, (/scuole sovvenzionate) - Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities (/università e college finanziati prevalentemente da altre amministrazioni aggiudicatrici) - National Museums and Galleries, (/gallerie e musei nazionali) - Research Councils, (/consigli di ricerca) - Fire Authorities (/autorità competenti in caso di incendi) - National Health Service Strategic Health Authorities (/autorità sanitarie strategiche del servizio sanitario nazionale) - Police Authorities (/autorità di polizia) - New Town Development Corporations (/società di sviluppo di nuove città) - Urban Development Corporations (/società di sviluppo urbano) ALLEGATO IV AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI(1) BELGIO >SPAZIO PER TABELLA> DANIMARCA >SPAZIO PER TABELLA> REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA >SPAZIO PER TABELLA> GRECIA >SPAZIO PER TABELLA> SPAGNA >SPAZIO PER TABELLA> FRANCIA 1. Ministeri >SPAZIO PER TABELLA> 2. Enti pubblici nazionali >SPAZIO PER TABELLA> 3. Altri enti pubblici nazionali >SPAZIO PER TABELLA> IRLANDA >SPAZIO PER TABELLA> ITALIA 1. Enti acquirenti >SPAZIO PER TABELLA> 2. Altri enti pubblici nazionali: >SPAZIO PER TABELLA> LUSSEMBURGO 1. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture (/ministero dell'Agricoltura, della Viticoltura e dello Sviluppo rurale: amministrazione dei servizi tecnici dell'agricoltura) 2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée (/ministero degli Affari esteri e del Commercio con l'estero, della Cooperazione e della Difesa: esercito) 3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique (/ministero della Pubblica istruzione, della Formazione professionale e dello Sport: scuole medie secondarie e tecniche) 4. Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement (/ministero dell'Ambiente: amministrazione dell'ambiente) 5. Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). [/ministero di Stato, dipartimento delle Comunicazioni: Azienda PT (solamente Poste)] 6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants (/ministero della Famiglia, della Solidarietà sociale e della Gioventù: case di riposo statali, brefotrofi) 7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat (/ministero della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa: centro informatico dello Stato, servizio centrale stampe e forniture per uffici dello Stato) 8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. (/Ministero della Giustizia: penitenziari) 9. Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile (/ministero dell'Interno: polizia granducale, servizio nazionale della protezione civile) 10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées (/ministero dei Lavori pubblici: amministrazione degli edifici pubblici, amministrazione ponti e strade) PAESI BASSI Ministerie van Algemene Zaken (/Ministero degli affari generali) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (/consiglio consultivo sulla politica governativa) - Rijksvoorlichtingsdienst (/servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (/Ministero dell'interno e delle relazioni tra le diverse parti del Regno) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (/servizio di informazione dei funzionari pubblici) - Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (/servizio centrale di selezione della documentazione) - Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (/servizio generale di informazione e di sicurezza) - Beheerorganisatie GBA (/servizio documenti di viaggio e documentazione del personale) - Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (/organismo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione) - Korps Landelijke Politiediensten (/corpo nazionale dei servizi di polizia) Ministerie van Buitenlandse Zaken (/Ministero degli affari esteri) - Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (/direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari) - Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (/direzione generale per gli affari politici) - Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (/direzione generale per la cooperazione internazionale) - Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (/direzione generale per la cooperazione europea) - Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (/centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo) - Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (/servizi di sostegno di competenza del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto) - Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (/le varie missioni estere) Ministerie van Defensie (/Ministero della difesa) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (/stato maggiore, comando interservizio della difesa per i servizi di sostegno) - Defensie Telematica Organisatie (DTO) (/organismo per la telematica della difesa) - Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (/servizio infrastrutture della difesa, direzione generale) - De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (/servizio infrastrutture della difesa, direzioni regionali) - Directie Materieel Koninklijke Marine (/direzione del materiale, marina reale olandese) - Directie Materieel Koninklijke Landmacht (/direzione del materiale, Esercito reale olandese) - Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (/direzione del materiale, aeronautica reale olandese) - Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (/servizio nazionale di approvvigionamento dell'esercito reale olandese) - Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (/organismo per la rete di rifornimento per la difesa) - Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (/centro logistico, aeronautica reale olandese) - Koninklijke Marine, Marinebedrijf (/marina reale olandese, stabilimento di manutenzione) Ministerie van Economische Zaken (/Ministero dell'economia) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (/ufficio centrale olandese di statistica) - Centraal Planbureau (CPB) (/ufficio centrale della pianificazione) - Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (/ufficio della proprietà industriale) - Senter (/Senter) - Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (/controllo statale delle miniere) - Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (/autorità olandese garante della concorrenza) - Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (/servizio olandese per il commercio estero) - Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (/servizio per l'energia e l'ambiente) - Agentschap Telecom (/agenzia telecomunicazioni) Ministerie van Financiën (/Ministero delle finanze) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Belastingdienst Automatiseringscentrum (/centro informatico fiscale e doganale) - Belastingdienst (/amministrazione fiscale e doganale): - de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (/le varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale presenti sul territorio olandese) - Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst [incl. Economische Controle dienst (ECD)] [/servizio di informazione e indagine fiscale (incluso il servizio di indagine economica)] - Belastingdienst Opleidingen (/centro di formazione fiscale e doganale) - Dienst der Domeinen (/servizio per i beni demaniali) Ministerie van Justitie (/Ministero della giustizia) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Dienst Justitiële Inrichtingen (/servizio per gli istituti penitenziari) - Raad voor de Kinderbescherming (/servizio per l'assistenza e la protezione dell'infanzia) - Centraal Justitie Incasso Bureau (/servizio centrale di riscossione delle multe) - Openbaar Ministerie (/ufficio del pubblico ministero) - Immigratie en Naturalisatiedienst (/servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione) - Nederlands Forensisch Instituut (/istituto olandese di scienza forense) - Raad voor de Rechtspraak (/consiglio consultivo e direttivo giudiziario) Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (/Ministero dell'agricoltura, della gestione del patrimonio naturale e della pesca) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) [/servizio nazionale per l'attuazione della normativa (agenzia)] - Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) [/servizio fitosanitario) (agenzia)] - Algemene Inspectiedienst (AID) (/servizio ispettivo generale) - De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (/servizi per la politica regionale) - Agentschap Bureau Heffingen [/ufficio per i prelievi fiscali) (agenzia)] - Dienst Landelijk Gebied (DLG) (/servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile) - De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (le varie direzioni regionali) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (/Ministero dell'istruzione, della cultura e delle scienze) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Inspectie van het Onderwijs (/ispettorato dell'istruzione) - Inspectie Cultuurbezit (/ispettorato del patrimonio culturale) - Centrale Financiën Instellingen (/servizio centrale di finanziamento delle istituzioni) - Nationaal archief (/archivi nazionali) - Rijksdienst voor de archeologie (/ispettorato nazionale per l'archeologia) - Rijksarchiefinspectie (/ispettorato degli archivi pubblici) - Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (/consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica) - Onderwijsraad (/consiglio dell'istruzione) - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (/istituto nazionale per la documentazione bellica) - Instituut Collectie Nederland (/istituto olandese del patrimonio culturale) - Raad voor Cultuur (/consiglio della cultura) - Rijksdienst voor de Monumentenzorg (/servizio olandese per la conservazione dei monumenti) - Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (/servizio nazionale per il patrimonio archeologico) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (/Ministero degli affari sociali e dell'occupazione) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (/Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e dei lavori pubblici) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Directoraat-Generaal Luchtvaart (/direzione generale per l'aviazione civile) - Directoraat-Generaal Goederenvervoer (/direzione generale per il trasporto di merci) - Directoraat-Generaal Personenvervoer (/direzione generale per il trasporto di persone) - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (/direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni) - Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (/ufficio centrale per i lavori pubblici e le comunicazioni) - De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (/ciascun servizio regionale della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni) - De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (/ciascun servizio specializzato della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni) - Directoraat-Generaal Water (/Direzione generale delle acque) - Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (/ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni) - Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (/sezione aviazione civile dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni) - Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (/sezione trasporti terrestri dell'ispettore generale, ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni) - Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (/sezione trasporti marittimi dell'ispettore generale, ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni) - Centrale Diensten (/servizi centrali) - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (/istituto meteorologico reale olandese) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (/Ministero dell'edilizia abitativa, dell'assetto territoriale e dell'ambiente) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Directoraat-Generaal Wonen (/direzione generale per l'edilizia abitativa) - Directoraat-Generaal Ruimte (/direzione generale per l'assetto territoriale) - Directoraat General Milieubeheer (/direzione generale per la tutela dell'ambiente) - Rijksgebouwendienst (/servizio per gli edifici pubblici) - VROM inspectie (/ispettorato) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (/Ministero della sanità, del benessere e dello sport) - Bestuursdepartement (/servizi centrali per le politiche e il personale) - Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (/ispettorato per la tutela della salute e la sanità pubblica nel settore veterinario) - Inspectie Gezondheidszorg (/ispettorato per l'assistenza sanitaria) - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (/ispettorato per i servizi e la protezione della gioventù) - Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (/istituto nazionale della sanità pubblica e dell'ambiente) - Sociaal en Cultureel Planbureau (/ufficio di programmazione sociale e culturale) - Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (/agenzia della commissione di valutazione dei medicinali) Tweede Kamer der Staten-Generaal (/Seconda Camera degli Stati generali) Eerste Kamer der Staten-Generaal (/Prima Camera degli Stati generali) Raad van State (/Consiglio di Stato) Algemene Rekenkamer (/Corte dei conti olandese) Nationale Ombudsman (/Ombudsman nazionale) Kanselarij der Nederlandse Orden (/Cancelleria dell'Ordine olandese) Kabinet der Koningin (/Gabinetto della Regina) AUSTRIA >SPAZIO PER TABELLA> PORTUGAL >SPAZIO PER TABELLA> FINLANDIA >SPAZIO PER TABELLA> SVEZIA A >SPAZIO PER TABELLA> B >SPAZIO PER TABELLA> C >SPAZIO PER TABELLA> D >SPAZIO PER TABELLA> E >SPAZIO PER TABELLA> F >SPAZIO PER TABELLA> G >SPAZIO PER TABELLA> H >SPAZIO PER TABELLA> I >SPAZIO PER TABELLA> J >SPAZIO PER TABELLA> K >SPAZIO PER TABELLA> L >SPAZIO PER TABELLA> M >SPAZIO PER TABELLA> N >SPAZIO PER TABELLA> O >SPAZIO PER TABELLA> P >SPAZIO PER TABELLA> R >SPAZIO PER TABELLA> S >SPAZIO PER TABELLA> T >SPAZIO PER TABELLA> U >SPAZIO PER TABELLA> V >SPAZIO PER TABELLA> Å >SPAZIO PER TABELLA> Ö >SPAZIO PER TABELLA> REGNO UNITO >SPAZIO PER TABELLA> (1) Ai fini della presente direttiva si intendono per "autorità governative centrali", le autorità che figurano a titolo indicativo nel presente allegato, e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche, modificazioni o emendamenti a livello nazionale. ALLEGATO V ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA(1) >SPAZIO PER TABELLA> (1) Questa lista è quella che figura nell'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici concluso in seguito ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994). ALLEGATO VI DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. a) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono; b) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità; 2. "norma", la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie: - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico, - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico, - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico; 3. "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro; 4. "specifica tecnica comune", una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 5. "riferimento tecnico", qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato. ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI ALLEGATO VII A INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE 1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. Indirizzo Internet del "profilo di committente" (URL). 4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV. AVVISO DI PREINFORMAZIONE 1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari. 2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti. 3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura. Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura. Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura. 4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria. 5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro. 6. Se del caso, altre informazioni. 7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente. 8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo. BANDO DI GARA Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate: 1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti. 3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate). c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro. d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica [in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a)]. 4. Forma dell'appalto. 5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi. 6. a) Appalti pubblici di lavori: - natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura, - indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti, - nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare. b) Appalti pubblici di forniture: - Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura. - Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti. - Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare. c) Appalti pubblici di servizi: - categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti. Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare, - indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione. Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione, - menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. 8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi. 9. Ammissione o divieto di varianti. 10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto. 11. Nel caso delle procedure aperte: a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari; b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda; c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti. 12. a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte). b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate). c) indirizzo cui devono essere trasmesse. d) lingua o lingue in cui devono essere redatte. 13. Nel caso delle procedure aperte: a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte; b) data, ora e luogo di tale apertura. 14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste. 15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto. 17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. 18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni. 19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare. 20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati. 21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte). 22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate). 23. Criteri di cui all'articolo 53 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo. 24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni. 25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione. 26. Data di spedizione del bando di gara. 27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione. 4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione. 5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura "CPV" e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare. 6. Termine per la presentazione delle offerte indicative. AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28). 3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura. Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa. 4. Data di aggiudicazione dell'appalto. 5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 6. Numero di offerte ricevute. 7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari. 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati. 9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione. 10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi. 11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII. 12. Data d'invio del presente avviso. 13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni. ALLEGATO VII B INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Luogo di esecuzione. b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni. 3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere. 5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. 6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi. 7. Data di spedizione del bando. 8. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni. ALLEGATO VII C INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI CHE NON È UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1. a) Luogo di esecuzione. b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera. 2. Termine di esecuzione eventualmente imposto. 3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari. 4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. 5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste. 6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere. 7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. 8. Data di spedizione del bando. ALLEGATO VII D INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI BANDO DI CONCORSO 1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari. 2. Descrizione del progetto. 3. Natura del concorso: aperto o ristretto. 4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti. 5. Nel caso di concorsi ristretti: a) numero previsto di partecipanti; b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati; c) criteri di selezione dei partecipanti; d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. 6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione. 7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti. 8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati. 9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice. 10. Se del caso, numero e valore dei premi. 11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti. 12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso. 13. Data di spedizione del bando. AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO 1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. Descrizione del progetto. 3. Numero complessivo dei partecipanti. 4. Numero di partecipanti stranieri. 5. Vincitore o vincitori del concorso. 6. Se del caso, premi assegnati. 7. Riferimento del bando di concorso. 8. Data di spedizione dell'avviso. ALLEGATO VIII CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE 1. Pubblicazione di bandi e avvisi a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e avvisi di appalti pubblici(1). Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione. b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, primo comma. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro "profilo di committente" come specificato al punto 2, lettera b). c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8. 2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet. b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail). 3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: "http://simap.eu.int". (1) GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1. ALLEGATO IX REGISTRI(1) (1) Ai fini dell'articolo 46 s'intendono per "registri" quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti. ALLEGATO IX A APPALTI DI LAVORI PUBBLICI I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono: - per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister", - per la Danimarca, "Handelsregistret", "Aktieselskabersregistret" e "Erhvervsregistret" - per la Germania, "Handelsregister" e "Handwerksrolle", - per la Grecia, il "Registro delle imprese centrali" ("Μητρώο Εργοληπτικών ΕπιχειρήσεΩν" - MEFTT) del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧωΔΕ), - per la Spagna, "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo", - per la Francia, "Registre du commerce" e "Repertoire des métiers", - per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", - per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers", - per i Paesi Bassi, "Handelsregister", - per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister" e "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", - per il Portogallo, "Commissão de Alvarás de Empresad de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)", - per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelregistret", - per la Svezia, "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren". - per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata. ALLEGATO IX B APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti: - per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister", - per la Danimarca, "Aktieselskabersregistret", "Foreningsregistret" e "Handelsregistret", - per la Germania, "Handelsregister" e "Handwerksrolle", - per la Grecia, il "Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο" - per la Spagna, "Registro Mercantil" oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione, - per la Francia, "Registre du commerce" e "Repertoire des métiers", - per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", e "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato", - per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers", - per i Paesi Bassi, "Handelsregister", - per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", - per il Portogallo, "Registro Nacional das Pessoas Colectivas", - per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelregistret", - per la Svezia, "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren". - per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" che individui che l'attività del fornitore è "incorporated" o "registered" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata. ALLEGATO IX C APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono: - per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister", e "Ordres professionnels - Beroepsorden", - per la Danimarca, "Erhvervs- og Selskabstyrelsen", - per la Germania, "Handelsregister" e "Handwerksrolle", e "Vereinsregister", - per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale "Μητρώο Μελετητών" nonché "Μητρώο ΓραφείΩν Μελετών", - per la Spagna, "Registro central de empresas consultoras y de servicios del ministerio de Economía y Hacienda", - per la Francia, "Registre du commerce" e "Repertoire des métiers", - per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", e "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato", o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali", - per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers", - per i Paesi Bassi, "Handelsregister", - per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", - per il Portogallo, "Registro Nacional das Pessoas Colectivas", - per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelregistret", - per la Svezia, "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren". - per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata. ALLEGATO X REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che: a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE; b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione; c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati; d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile; e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti; f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso; g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata; h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza. ALLEGATO XI TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE (Articolo 80) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XII TAVOLA DI CONCORDANZA(1) >SPAZIO PER TABELLA> (1) La menzione "adattato" indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione "modificato". Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive. MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE L'11 luglio 2000 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(1), fondata sull'articolo 47, paragrafo 2 e sugli articoli 55 e 95 del trattato. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 17 gennaio 2002(2). Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 aprile 2001(3). Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere(4) il 13 dicembre 2000. Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha confermato l'accordo politico raggiunto in vista dell'adozione di una posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato. Il 20 marzo 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune figurante nel doc. 11029/02 MAP 30 CODEC 922. II. OBIETTIVO La proposta summenzionata mira a semplificare il quadro giuridico esistente modificando e rifondendo le direttive sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/38/CEE) e accorpandole in un testo unico. In sostanza, la proposta della Commissione aggiunge nuovi requisiti e salvaguardie procedurali al fine di modernizzare, semplificare e chiarire il quadro giuridico esistente. Al riguardo la proposta introduce, tra l'altro, meccanismi di acquisizione elettronica, una nuova procedura che permette un "dialogo" tra le amministrazioni aggiudicatrici e i vari candidati in caso di appalti complessi, la possibilità per i committenti pubblici di stipulare accordi "quadro", nell'ambito dei quali possono essere aggiudicati degli appalti senza applicare il complesso degli obblighi della direttiva, un chiarimento delle disposizioni relative alle specifiche tecniche e varie modifiche delle disposizioni relative ai criteri di aggiudicazione e di selezione. Il testo si prefigge inoltre di ridurre il numero dei vari valori soglia. Infine, il merito delle disposizioni della "direttiva classica" dovrebbe essere adeguato alle altre due parti del pacchetto normativo, vale a dire la proposta di introdurre un vocabolario comune per gli appalti (common procurement vocabulary - CPV) [regolamento (CE) n. 2195/2002] e la proposta relativa alla direttiva "settori speciali" (direttiva 2003/.../CE) che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO(5) 1. Osservazioni generali La posizione comune del Consiglio mantiene l'impostazione di base della Commissione, pur inglobando vari emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Alcuni di tali emendamenti sono stati accolti anche dalla Commissione nella sua proposta modificata [COM(2002) 236](6). Si è operato in tal modo al fine di venire incontro ad alcune delle principali preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, agevolare l'attuazione pratica delle disposizioni e introdurre opzioni per gli Stati membri. In particolare, si è proceduto alla sostituzione di disposizioni dettagliate con clausole più generali. Sono stati rafforzati o introdotti - in particolare attraverso una serie di considerando nuovi o modificati - collegamenti con settori d'azione paralleli aventi importanti implicazioni per gli appalti pubblici e sono state chiarite talune definizioni e disposizioni al fine di evitare malintesi o incongruenze. Il Consiglio ha inoltre inserito disposizioni più dettagliate sulle aste elettroniche e sui sistemi dinamici di acquisizione, che costituiscono ora metodi disponibili nell'ambito delle procedure esistenti. Il Consiglio ha altresì tentato di chiarire il rapporto tra la direttiva "classica" e la direttiva "settori speciali" inserendo i servizi postali nel settore dei servizi di pubblica utilità e adeguando le disposizioni della presente proposta in modo corrispondente. 2. Emendamenti del Parlamento europeo Il Consiglio ha accolto vari emendamenti adottati dal Parlamento europeo e li ha integrati nel testo attuale. Alcuni di essi sono stati accolti quanto alla sostanza ma con una formulazione leggermente modificata. Alcuni altri emendamenti sono stati respinti dal Consiglio. 2.1 I seguenti emendamenti del Parlamento europeo sono stati accolti dal Consiglio e integrati nel testo della sua posizione comune: I seguenti emendamenti sono stati accolti senza modifiche: Emendamento 5 - nuovo considerando 13 bis; attuale considerando 14 (definizione di centrale di committenza) Emendamento 141 - nuovo considerando 3 quater; attuale considerando 6 (riferimento alla possibilità per gli Stati membri di adottare misure in conformità dell'articolo 3 del trattato) Emendamento 125 - considerando 31; attuale considerando 45 (inclusione degli ingegneri) Emendamento 24 - articolo 1, paragrafo 7; attuale articolo 1, paragrafo 5 (definizione di accordo quadro) Emendamento 34 - articolo 12, paragrafo 3, lettera a); attuale articolo 9, paragrafo 8, lettera a) (inclusione di altre forme di rimunerazione con riguardo ai servizi assicurativi) Emendamento 121 - articolo 18, lettera b); attuale articolo 16, lettera b) (chiarimento relativo ai "programmi") L'emendamento del Parlamento europeo mira a correggere una palese incongruenza nel testo che era presente in alcune versioni linguistiche della normativa vigente. L'emendamento è stato accolto dal Consiglio. Il considerando 24 fornisce ulteriori spiegazioni. Emendamento 37 - articolo 18, lettera d); attuale articolo 16, lettera d) (esclusione di taluni servizi finanziari) Emendamento 150 - articolo 31 (punto 4); attuale articolo 61 (possibilità di aggiudicazione di lavori complementari) Il Consiglio ha integrato questo emendamento del Parlamento europeo, accettando gli evidenti vantaggi di una maggiore flessibilità e dell'agevolazione dell'applicazione delle disposizioni. Emendamento 88 - articolo 46, paragrafo 2, lettera h) (soppresso); attuale articolo 45, paragrafo 2 (riferimento generale alla frode e all'attività illegale) Il Consiglio ha ripreso gli obiettivi dell'emendamento del Parlamento europeo e ha soppresso la clausola poiché è già coperta, quanto alla sostanza, dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera c). Emendamento 94 - articolo 49, paragrafo 4; attuale articolo 48, paragrafo 5 (affidabilità degli imprenditori) Il Consiglio ha ripreso la sostanza dell'emendamento del Parlamento europeo aggiungendovi ulteriori riferimenti e spiegazioni. 2.2 I seguenti emendamenti del Parlamento europeo sono stati accolti quanto al principio ma sono stati integrati con alcune modifiche Emendamento 1 - nuovo considerando 3 bis; attuale considerando 4 (necessità di evitare distorsioni della concorrenza) Questo emendamento è stato integrato parzialmente nel testo di detto considerando. Emendamento 2 - nuovo considerando 3 ter; attuale considerando 5 (obbligo di sviluppo sostenibile per le politiche comunitarie) Questo emendamento è stato accolto parzialmente ed integrato nel testo del considerando. Emendamento 168 - nuovo considerando 13 ter; attuale considerando 14 (valutazione semplificata dell'osservanza della direttiva in taluni casi di ricorso alle centrali di committenza) L'emendamento è stato accolto parzialmente ed integrato nel testo del considerando 14 con varie modifiche redazionali. Emendamento 142 - nuovo considerando 14 bis (servizi complementari negli appalti di lavori) L'oggetto dell'emendamento è stato trattato nel considerando 9. Emendamento 7 - nuovo considerando 15 bis; attuale considerando 9 (aggiudicazione congiunta o separata degli appalti) La disposizione è stata inserita, ma il Consiglio ha preferito utilizzare una formulazione che offre ancora più flessibilità alla legislazione nazionale. Emendamento 10 - considerando 22; attuale considerando 31 (inclusione dell'uso non discriminatorio di criteri ambientali) L'emendamento è stato accolto quanto al principio con alcune modifiche redazionali. Emendamento 11 - nuovo considerando 22 bis; attuale considerando 32 (riferimento alla direttiva relativa al distacco dei lavoratori) L'emendamento è stato accolto quanto al principio; è stato tuttavia chiarito ulteriormente il campo di applicazione della disposizione modificando la formulazione. Emendamento 170 - nuovo considerando 33 bis; attuale considerando 41 (esclusione di taluni partecipanti) Accolto con leggere modifiche redazionali. Emendamenti 171 e 145 - articolo 1, paragrafo 2 (portata particolare degli "appalti di lavori") Il Consiglio ha accolto gli emendamenti quanto alla sostanza, fatta eccezione per la motivazione obbligatoria dell'aggiudicazione complessiva della progettazione e dell'esecuzione, ma ha ritenuto più opportuno inserire il chiarimento nei considerando. Emendamenti 126 e 172 - articolo 1, paragrafo 5; attuale articolo 1, paragrafo 10 (inclusione delle centrali di committenza nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici") Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di chiarire il rapporto tra le amministrazioni aggiudicatrici e le centrali di committenza, ritenendo tuttavia più opportuno aggiungere una definizione separata delle centrali di committenza nel paragrafo 10. Emendamento 21 - articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo); attuale articolo 1, paragrafo 10 (definizione di "centrale di committenza") Accolto quanto al principio (cfr. motivi esposti in relazione agli emendamenti 126 e 172). Emendamento 23 - articolo 1, paragrafo 6 bis (nuovo); attuale articolo 1, paragrafo 7 (definizione di "aste") L'integrazione delle aste elettroniche è stata accettata dal Consiglio con ulteriori chiarimenti e disposizioni dettagliate. Emendamento 31 - articolo 5; attuale articolo 6 (chiarimento relativo alla riservatezza delle informazioni) Il Consiglio ha integrato la sostanza dell'emendamento nella nuova formulazione dell'articolo 6. Emendamento 147 - articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo) (principi di trasparenza e di non discriminazione) Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ritenendo tuttavia più opportuno far riferimento a tali principi generali e indiscussi nei considerando e non nel dispositivo. Le disposizioni degli articoli non si applicano agli appalti di valore inferiore alle soglie previste. Emendamento 175 - articolo 6 bis (nuovo); attuale articolo 11 (centrali di committenza) Il Consiglio ha inserito questa disposizione generale sulle centrali di committenza in un articolo nuovo e ristrutturato modificando la formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo. Emendamento 32 - articolo 8, lettere a), b) e c); attuale articolo 7, lettere a), b) e c) (importi delle soglie) Il Consiglio ha convenuto importi diversi da quelli previsti sia dalla proposta iniziale della Commissione sia dall'emendamento del Parlamento europeo. Il Consiglio ha basato gli importi su un diverso metodo di calcolo, tenendo conto dei cambiamenti delle parità intervenuti dalla data in cui la Commissione ha presentato la sua proposta. Emendamento 35 - articolo 12, paragrafo 6, lettera b); attuale articolo 9 (presa in considerazione del tacito rinnovo degli appalti nelle disposizioni relative ai metodi di calcolo) Questo emendamento è rispecchiato, quanto alla sostanza, nell'articolo 9, paragrafo 1. Emendamento 36 - articolo 15 bis (nuovo); attuale articolo 19 (appalti nell'ambito di un programma per posti di lavoro protetti) Il Consiglio ha fatto propria l'idea di facilitare la stipulazione di appalti con enti che offrono posti di lavoro protetti. La formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo è stata leggermente modificata. Emendamento 38 - articolo 19; attuale articolo 18 (esclusione degli appalti affidati ad altre amministrazioni aggiudicatrici) Il Consiglio ha accolto parzialmente l'emendamento del Parlamento europeo, ma ha seguito la proposta della Commissione rifiutando l'estensione ad appalti diversi da quelli di servizi. Emendamento 45 - articolo 24, paragrafo 3; attuale articolo 23, paragrafo 6 (ecoetichettature europee come specifiche tecniche) Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ma ha preferito fissare le condizioni relative alle ecoetichettature come specifiche tecniche in un nuovo paragrafo 6 ristrutturato. Emendamento 46 - articolo 24, paragrafo 5; attuale articolo 23, paragrafo 4 (respingimento di offerenti per mancata conformità alle specifiche) Il Consiglio ha accolto parti importanti della sostanza dell'emendamento, ma ha modificato la formulazione al fine di rendere la disposizione più funzionale. Emendamenti 47 e 123 - articolo 24, paragrafo 7; attuale articolo 23, paragrafo 8 (riferimenti inammissibili) Il Consiglio non ha potuto accettare la formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo. Tuttavia, reimpostando l'introduzione del paragrafo ed aggiungendo una motivazione generale, la formulazione dovrebbe ora rispondere ad alcune delle preoccupazioni espresse dal Parlamento che, per ovvi motivi tecnici, desidera consentire riferimenti a processi di produzione ecc. Anche l'allegato VI contiene inoltre un riferimento ai "processi di produzione". Emendamento 50 - articolo 27, titolo e paragrafo 1 (integrazione degli obblighi relativi alla fiscalità e alla tutela dell'ambiente nell'elenco delle informazioni destinate all'offerente) Il Consiglio ha inserito questo emendamento al fine di aumentare la trasparenza, ma ha preferito una formulazione diversa che offre agli Stati membri la possibilità di scelta su quanto prescrivere alle amministrazioni aggiudicatrici. Emendamento 51 - articolo 27, paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovo) (rispetto della legislazione sociale e delle disposizioni a tutela del lavoro) Il Consiglio ha accettato la sostanza dell'emendamento, ma ha preferito integrare le corrispondenti considerazioni nel considerando 31. Emendamento 57 - articolo 29, punto 3; attuale articolo 30, lettera c) (disposizione speciale relativa agli appalti di forniture o di servizi) Il Consiglio ha integrato alcuni elementi dell'emendamento ristrutturando l'intero articolo 30. Emendamento 137 - articolo 30; attuale articolo 29 (dialogo competitivo) Il Consiglio ha integrato alcune delle modifiche proposte mediante una profonda ristrutturazione dell'articolo 29. Emendamento 65 - articolo 32 bis (nuovo); attuale articolo 54 (Disposizioni sulle aste elettroniche) Il Consiglio ha ripreso il concetto delle aste elettroniche ma ha convenuto di inserire disposizioni più dettagliate nell'articolo 54. Sono stati inoltre introdotti come criteri elementi quantificabili diversi dal prezzo ed è stato precisato che il ricorso alle aste elettroniche dovrebbe essere ammesso ora anche nel settore "classico". Emendamento 161 - articolo 37, paragrafo 1; attuale articolo 38 (soppressione dell'osservazione generale sui termini per la ricezione delle offerte) Il Consiglio ha accolto parte dell'emendamento e soppresso la prima frase del paragrafo in quanto priva di valore normativo. Emendamento 74 - articolo 42, paragrafo 2; attuale articolo 42, paragrafo 3 (requisito supplementare volto ad assicurare un'adeguata protezione dei dati) Il Consiglio ha parzialmente tenuto conto dell'emendamento estendendo il requisito all'archiviazione delle informazioni. Emendamenti 77 e 132 - articolo 44, paragrafo 6 (rispetto della riservatezza riguardo ai segreti tecnici e commerciali) Il Consiglio ha accettato la sostanza dell'emendamento ma ha preferito mantenere la disposizione in relazione diretta con principi generali. Il testo pertinente è pertanto contenuto essenzialmente nell'articolo 6. Emendamento 80 - articolo 46, paragrafo 1, lettera c bis) (nuovo); attuale articolo 45, paragrafo 1, lettera d) (aggiunta del riciclaggio dei proventi di attività illecite ai possibili motivi di esclusione degli offerenti) Il Consiglio ha accolto l'emendamento con una leggera modifica redazionale. Emendamento 85 - articolo 46, paragrafo 2, lettera c); attuale articolo 45, paragrafo 2, lettera c) [precisazione relativa al tipo di sentenza in questione (sentenze emesse conformemente alle disposizioni di legge nazionali)] Il Consiglio ha accettato la sostanza e l'obiettivo dell'emendamento integrandolo con alcune modifiche redazionali. Emendamento 86 - articolo 46, paragrafo 2, lettera d); attuale articolo 45 (Inclusione della violazione delle norme in materia di lavoro e delle disposizioni a tutela del lavoro come errore professionale grave) Il Consiglio non ha inserito questa disposizione nell'articolo 45 ma lo ha integrato come motivo di esclusione in caso di offerte anormalmente basse nell'articolo 55 e come riferimento generale nel considerando 31. Emendamento 87 - articolo 46, paragrafo 2, lettera e bis) (nuovo); attuale articolo 45 (inosservanza della legislazione in materia di tutela del lavoro o di accordi collettivi) Analogamente a quanto avvenuto per l'emendamento 86, il Consiglio ha ritenuto sufficiente trattare questo tipo di infrazione nell'ambito dell'articolo 55 o del considerando 31. Emendamento 89 - articolo 46, paragrafo 2, lettera h bis) (nuovo); attuale articolo 45 (inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza e salute) Il Consiglio ha riconosciuto la validità degli obiettivi di questo emendamento, ma ritiene che la sostanza degli emendamenti 86, 87 e 89 possa essere coperta da una disposizione generale nel considerando 31 che specifichi ciò che è possibile in virtù della presente direttiva e/o della normativa vigente. Emendamento 93 - articolo 49, paragrafo 3, lettera c); attuale articolo 48, paragrafo 2, lettera f) (inclusione della gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori) Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ma ha preferito inserire una lettera f) più generale facente riferimento soltanto alla gestione ambientale. Emendamento 95 - articolo 49, paragrafo 4, lettera e bis) (nuovo); attuale articolo 48, paragrafo 2, lettera f) (riferimento alle pratiche di gestione ambientale) Il Consiglio ritiene che la disposizione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f) consenta di tener conto delle misure di gestione ambientale ove siano rilevanti per le capacità di un offerente. La disposizione in questione è pertanto in linea con gli obiettivi degli emendamenti 93 e 95. Emendamento 97 - articolo 50 bis (nuovo); attuale articolo 50 (inclusione delle norme di gestione ambientale come punto di riferimento per la certificazione) Il Consiglio ha accettato questo emendamento quanto alla sostanza, con alcune modifiche redazionali e con un riferimento ai casi di cui all'articolo 48, lettera f). Emendamento 153 - articolo 52 bis (nuovo) (organismi di attestazione di diritto privato) Il Consiglio ha integrato la sostanza dell'emendamento del Parlamento europeo riformulando il primo paragrafo dell'articolo 52 per coprire tutti i casi pertinenti. Emendamenti 15 e 100 - articolo 54, e corrispondente considerando; attuali articolo 54 e considerando 31 (integrazione dell'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro come motivo per costituire un'offerta anormalmente bassa) Il Consiglio ha accolto gli emendamenti con alcune modifiche redazionali. Emendamento 103 - articolo 61, nuovo paragrafo 1 bis (riferimento ai requisiti relativi alla firma elettronica) Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, preferendo tuttavia un chiarimento nell'allegato X e nel considerando 35. La questione della criptazione non è stata tenuta in conto. Emendamento 104 - articolo 61, paragrafo 2; attuale articolo 71, paragrafo 2 (chiarimento sullo scambio e l'archiviazione di informazioni) Il Consiglio ha accettato una variante più corta dell'emendamento. Il testo va letto in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 3. Emendamento 108 - articolo 81 bis (nuovo) (meccanismi di controllo) Il Consiglio ha accolto gli obiettivi dell'emendamento del Parlamento europeo, ma ha preferito un considerando 18 esplicativo invece di una disposizione dettagliata nel dispositivo. Emendamento 109 - Allegato VI, punto 1 (precisazione della definizione di "specifiche tecniche" per includervi appalti di servizi ed aspetti ambientali) Il Consiglio ha accolto per buona parte la sostanza dell'emendamento, ma ha preferito concentrarsi sui parametri menzionati nell'emendamento del Parlamento europeo che possono essere definiti a priori come specifiche tecniche. Emendamenti 110, 111, 112, 113 e 114 - Allegato VII A (inserimento di informazioni supplementari relative all'appalto ed alle amministrazioni aggiudicatrici nei documenti dell'appalto) Il Consiglio ha potuto accogliere solo alcuni dei requisiti addizionali in materia di informazioni previsti dagli emendamenti del Parlamento europeo, e cioè quelli relativi alle procedure di revisione. Quanto all'indicazione delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza, il Consiglio ha rilevato che, a norma dell'articolo 27, tale indicazione dovrebbe essere inserita nei capitolati d'oneri e non nell'avviso di gara. Pertanto non dovrebbe figurare nell'elenco di informazioni da inserire negli avvisi di gara. 2.3 I seguenti emendamenti sono stati respinti e non sono pertanto stati inseriti nel testo: Emendamento 162 - Nuovo considerando 1 bis (riferimento alla direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale) Il Consiglio ha preferito introdurre in altro modo nel testo considerazioni di carattere ambientale. Emendamento 4 - Nuovo considerando 7 bis (esclusione degli appalti assegnati a talune istituzioni dal campo di applicazione della direttiva) Il Consiglio non ha potuto concordare con il riferimento ai casi descritti in un considerando distinto. La reiezione di tale emendamento è una conseguenza di quella dell'emendamento 40 in appresso. Emendamento 8 - Considerando 17 (possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di prescrivere norme nazionali) Il Consiglio ha ritenuto sufficiente il riferimento generale alla possibilità di prescrivere una norma nazionale in mancanza di norme europee o internazionali, e non ha accolto una più lunga frase esplicativa proposta dall'emendamento del Parlamento europeo. Anche tale reiezione è una conseguenza della reiezione parziale dell'ultima frase dell'emendamento 45. Emendamento 9 - Considerando 18 (fine delle trattative nella procedura negoziata) Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento. Ha convenuto di introdurre una nuova procedura invece di creare una nuova fattispecie per la procedura negoziata preceduta da pubblicazione. Il Consiglio ha tuttavia inserito in questa nuova procedura disposizioni per la sorveglianza del dialogo competitivo al fine di evitare disparità di trattamento (vedere anche il nuovo considerando 29). Emendamento 13 - Nuovo considerando 30 bis) (procedure per l'applicazione e l'attuazione della direttiva) Il Consiglio ha ritenuto che in alcuni casi il riferimento alle giurisdizioni nazionali proposto da questo emendamento possa essere fuorviante. Emendamento 15 - Nuovo considerando 31 bis (possibilità di respingere offerte anormalmente basse a causa del mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione sociale) Il Consiglio ha ritenuto sufficiente includere questo caso speciale di offerte anormalmente basse nelle parti pertinenti dell'articolo 27, paragrafo 2 e dell'articolo 55. Emendamento 17 - Nuovo considerando 34 bis (invito alla Commissione affinché esamini la possibilità di una direttiva in materia di concessioni e di "project financing") Il Consiglio ha ritenuto troppo specifica questa richiesta in relazione alle esigenze delle future iniziative legislative, tenuto conto del fatto che l'attuale direttiva esclude le concessioni di servizi. Emendamento 173 - Articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo) (appalti eccezionalmente complessi) Il Consiglio non ha potuto accogliere la definizione di "appalti eccezionalmente complessi" proposta per i casi in cui i concorsi di progettazione non siano considerati dalle amministrazioni aggiudicatrici strumenti adeguati, appellandosi al fatto che una siffatta definizione non sarebbe più coerente con la modifica delle disposizioni relative al "dialogo competitivo" introdotta dal testo del Consiglio. Emendamento 25 - Articolo 1, paragrafo 7 bis (nuovo) (accordi quadro nel settore dei servizi di traduzione ed interpretazione) Il Consiglio non ha ritenuto indispensabile aggiungere una definizione speciale per questo settore, in quanto i servizi in questione non sono soggetti a tutte le norme procedurali della direttiva. Emendamento 29 - Articolo 1, paragrafo 9; attuale paragrafo 8, quinto comma (concorsi di progettazione con e/o senza assegnazione di premi) Il Consiglio non ha ritenuto applicabili pagamenti obbligatori nei concorsi di progettazione. Emendamento 30 - Articolo 3, paragrafo 1; attuale articolo 4, paragrafo 2 (requisiti per i raggruppamenti di operatori economici) Il Consiglio ritiene che il fatto che i membri di un raggruppamento di offerenti possano soddisfare in modo cumulativo i requisiti previsti dalla direttiva non risulti più rassicurante per le amministrazioni aggiudicatrici. Emendamento 40 - Articolo 19 ter (nuovo) (appalti aggiudicati ad entità costituite da amministrazioni aggiudicatrici) Il Consiglio è dell'avviso che i casi descritti siano sufficientemente disciplinati dalle attuali disposizioni. Emendamento 127 - Articolo 23, paragrafo 3 (requisiti supplementari nel rispetto del principio di non discriminazione) Il Consiglio ha ritenuto sufficiente fare riferimento a principi generali quali la non discriminazione e la trasparenza nell'articolo 2 e nei considerando. Emendamento 159 - Articolo 26; attuale articolo 25 (obbligo per i subappaltatori di conformarsi agli articoli da 46 a 49 della direttiva) Il Consiglio ha preferito mantenere la maggior parte del testo proposto dalla Commissione, pur introducendovi un'opzione per gli Stati membri. Emendamento 49 - Articolo 26, nuovo paragrafo 1 bis; attuale articolo 25 (applicazione dei requisiti ai subappaltatori) Vedere i motivi esposti in relazione all'emendamento 159. Emendamento 54 - Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo) (asta inversa) Il Consiglio ha ritenuto che l'emendamento sia eccessivamente particolareggiato e rischi di creare malintesi su quanto è permesso o proibito nell'ambito delle aste elettroniche. Tuttavia la direttiva non esclude la possibilità di aste inverse. Emendamento 138 - Articolo 30 bis (nuovo) (dialogo esclusivo) Il Consiglio ha deciso di non introdurre un'altra procedura, che non gioverebbe alla trasparenza. Tuttavia le disposizioni relative al "dialogo competitivo" sono state allineate in modo da potervi includere alcuni dei casi descritti (vedere anche i motivi esposti in relazione all'emendamento 9). Emendamento 151 - Articolo 32, paragrafo 2 bis (nuovo); attuale articolo 31 (istituzione di un sistema di qualificazione) Il Consiglio non ravvisa la necessità della disposizione proposta e ritiene che essa rischierebbe di creare nuovi complessi obblighi per gli offerenti. Tuttavia si può considerare che le disposizioni relative ai sistemi dinamici di acquisizione, introdotte in un'altra parte del testo, perseguano gli stessi fini dei "sistemi di qualificazione", ma in modo più trasparente. Emendamento 63 - Articolo 32, paragrafo 3 bis (nuovo) (esclusione dei servizi intellettuali e disposizioni speciali per i servizi) Il Consiglio non ha ritenuto adeguata questa disposizione speciale, non essendo i servizi in questione soggetti a tutte le norme procedurali della direttiva. Emendamento 139 - Articolo 32, paragrafo 3 ter (nuovo) (limitazione agli accordi quadro relativi alle forniture ed ai servizi) Il Consiglio non ritiene che gli accordi quadro debbano essere limitati ai servizi ed alle forniture, in quanto essi svolgono un ruolo utile anche negli appalti di lavori. Emendamento 66 - Articolo 33, titolo e comma 1; attuale articolo 34 (disposizioni specifiche per la cooperazione fra pubblico e privato) Il Consiglio ha preferito mantenere la formulazione della proposta della Commissione, che prevede disposizioni specifiche solo per l'edilizia sociale, dato che gli appalti complessi e il "project financing" sono già oggetto di altre disposizioni. Emendamento 68 - Articolo 34, paragrafo 2; attuale articolo 35 (introduzione dei sistemi di qualificazione fra i casi che richiedono bandi di gara) La reiezione di questo emendamento è una conseguenza di quella dell'emendamento 151. Emendamento 69 - Articolo 35, paragrafo 1, comma 1, attuale articolo 36, paragrafo 1, comma 1 (pubblicazione di bandi di gara nella Gazzetta ufficiale) Il Consiglio ha ritenuto che le disposizioni relative alla pubblicazione siano descritte in modo sufficientemente adeguato nell'articolo 36, paragrafo 4 e nell'allegato VIII. Emendamento 70 - Articolo 37, paragrafi da 3 a 7; attuale articolo 38, paragrafi da 3 a 7 (termine minimo unificato di 40 giorni) Il Consiglio ha deciso di seguire più fedelmente la proposta originaria della Commissione e pertanto non ha inserito un termine mimino unificato di 40 giorni. Emendamento 71 - Articolo 40, paragrafo 4, lettera g) (non discriminazione tra gli offerenti) Il Consiglio non ha accolto questo emendamento la cui sostanza è già oggetto dell'articolo 2, che si applica all'intera direttiva. Emendamento 72 - Articolo 41 bis (nuovo) (compimento della procedura di aggiudicazione) Il Consiglio ritiene sufficientemente chiare le disposizioni della proposta originaria della Commissione. Emendamento 131 - Articolo 42, paragrafo 1 (scelta del metodo di comunicazione) Il Consiglio ha respinto questo emendamento in quanto non comporta alcun miglioramento evidente dal punto di vista dell'applicazione pratica. Emendamento 73 - Articolo 42, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) (metodi di comunicazione per gli offerenti) Il Consiglio ha respinto l'emendamento ritenendolo eccessivamente dettagliato e di difficile attuazione. L'obiettivo dell'emendamento può essere realizzato in quanto le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di determinare la gamma di possibili metodi di comunicazione. Emendamento 75 - Articolo 42, paragrafo 4 bis (nuovo) (certificazione delle misure per la salvaguardia della sicurezza) Il Consiglio ritiene la disposizione proposta troppo difficile da attuare in pratica. Emendamento 76 - Articolo 44, paragrafo 2 (compensazione per la mancanza di esperienza) Il Consiglio non ritiene che l'aggiunta della specifica frase in questione apporti qualcosa in più. Al contrario, essa potrebbe dar luogo all'incertezza del diritto, non essendo definite le capacità specifiche. Emendamento 78 - Articolo 45 bis (nuovo) (sistemi di qualificazione) La reiezione di questo emendamento è una conseguenza di quella degli emendamenti 68 e 151. Si può ritenere che le disposizioni relative ai sistemi dinamici di acquisizione perseguano gli stessi fini dei "sistemi di qualificazione", ma in modo più trasparente. Emendamento 81 - Articolo 46, paragrafo 1, lettera c ter) (nuovo); attuale articolo 45, paragrafo 1 (esclusione per comportamento fraudolento o sleale nei confronti della concorrenza) Il Consiglio ha respinto l'emendamento in quanto aggiungerebbe poca sostanza giuridica all'elenco dei motivi di esclusione già previsti dall'articolo 45, paragrafo 2 (vedere anche il nuovo considerando 41). Emendamento 82 - Articolo 46, paragrafo 1, lettera c quater) (nuovo); attuale articolo 45, paragrafo 1 (esclusione per il mancato rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi) Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento. L'obiettivo che sottende all'emendamento è tuttavia parzialmente rispecchiato dai considerando 31 e 32, che precisano le possibilità di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Emendamento 83 - Articolo 46, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuovo); attuale articolo 45, paragrafo 1 (esclusioni per reati di droga) Il Consiglio respinge questo emendamento poiché l'obiettivo soggiacente sarebbe difficile da integrare nelle disposizioni relative agli appalti pubblici e poiché le definizioni dei reati descritti non sono armonizzate in tutta l'UE. Emendamenti 84 e 90 - Articolo 46, paragrafo 2 bis; attuale articolo 45 (esclusione per bancarotta o circostanze analoghe) Il Consiglio ha preferito mantenere l'esclusione di alcuni offerenti quale opzione e non quale obbligo rigoroso. Un'esclusione obbligatoria potrebbe portare all'esclusione sistematica degli offerenti che si trovano in stato di concordato preventivo, condannandoli alla bancarotta. La decisione di aggiudicare o meno un appalto a tali offerenti dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici. Emendamento 92 - Articolo 49, paragrafo 2, lettere b) e c); attuale articolo 48 (inclusione della protezione dell'ambiente, della gestione ambientale e del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei criteri relativi alle "capacità tecniche") Il Consiglio ha respinto l'ampliamento della portata del termine "capacità tecniche" proposta dall'emendamento. Vedere tuttavia i motivi esposti in relazione all'emendamento 93. Emendamento 176 - Articolo 53, paragrafo 1, lettera b); attuale lettera a) (inclusione di vantaggi per terzi nei criteri di aggiudicazione dell'appalto) Il Consiglio ha preferito seguire la proposta della Commissione per precisare che il "vantaggio economico" deve considerarsi dal punto di vista del "vantaggio per le amministrazioni aggiudicatrici" e pertanto non può accettare l'emendamento. Esso ritiene inoltre che il termine "giustificati da" sia più appropriato di "in connessione con" o "in diretta connessione con". Il considerando 31 contiene un'ulteriore spiegazione delle modalità di interpretazione di tale termine. Emendamento 99 - Articolo 53, paragrafo 2 (ponderazione dei criteri) Il Consiglio ha respinto l'emendamento e ha mantenuto la sostanza della proposta della Commissione per quanto concerne la ponderazione dei criteri. Nei casi debitamente giustificati la ponderazione potrebbe essere espressa a posteriori (considerando 44). Emendamento 102 - Articolo 61, paragrafo 1 (scelta dei mezzi di comunicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici) Vedasi la motivazione concernente l'emendamento 131. Emendamento 107 - articolo 78, paragrafo 1; attuale articolo 79 paragrafo 1 (portata delle eventuali modifiche attraverso la procedura del comitato consultivo) Il Consiglio ha respinto la restrizione della portata della procedura del comitato in quanto mette in pericolo la praticabilità del quadro globale. Emendamento 115 - Allegato VIII, punto 1, nuova lettera d bis) (chiarimento relativo alle informazioni sul sito web) Il Consiglio ritiene che le disposizioni esistenti sulla forma delle informazioni sul sito web siano adeguate allo scopo. Emendamenti 117 e 116 - nuovi Allegati IX bis e IX ter (nuovi allegati contenenti informazioni sui sistemi elettronici e sulle norme in materia di lavoro) Il Consiglio ha respinto gli emendamenti del Parlamento europeo in quanto la forma proposta dei nuovi allegati non sarebbe stata adatta al quadro definito dalla direttiva. 3. Modifiche importanti contenute dal Consiglio rispetto alla proposta iniziale della Commissione Sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche - articolo 32 bis/articolo 53 bis Introducendo disposizioni dettagliate riguardanti i sistemi dinamici di acquisizione, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di fornire a tutte le parti interessate norme sulle nuove tecniche per mantenere il quadro degli appalti pubblici al passo con i nuovi sviluppi. Norme di gestione ambientale - articolo 50 bis; criteri ambientali come specifiche tecniche - articolo 24 (paragrafo 5 bis) Introducendo queste disposizioni, il Consiglio intende contribuire ad un chiarimento dell'utilizzo delle specifiche tecniche ambientali in generale e dei certificati in particolare, allo scopo di offrire agli Stati membri un maggior grado di flessibilità e di rispondere alle esigenze pratiche. Decisioni della commissione aggiudicatrice - articolo 63 bis La razionalizzazione delle condizioni alle quali la commissione aggiudicatrice prende le sue decisioni è stata ritenuta necessaria per salvaguardare l'anonimato come presupposto di una concorrenza leale. Allegato X Questo nuovo allegato definisce i requisiti essenziali in materia di appalti per via elettronica. Il concetto principale è stato riconosciuto in un emendamento del Parlamento europeo. Il Consiglio ha convenuto un testo che chiarisce ulteriormente la questione. 4. Conclusione La posizione comune del Consiglio mira a fornire un quadro giuridico chiaro in materia di appalti pubblici tenendo in debito conto la necessità di un elevato grado di praticabilità per tutte le parti interessate. Essa mantiene l'idea e l'obiettivo originari della proposta della Commissione. Parallelamente, il Consiglio ha deciso di integrare vari emendamenti del Parlamento europeo, perlomeno quanto alla sostanza, nel tentativo di venire incontro alle preoccupazioni del Parlamento e di chiarire meglio una serie di punti importanti. (1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11. (2) GU C 217 E del 7.11.2002, pag. 176. (3) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7. (4) GU C 144 del 15.5.2001, pag. 23. (5) La numerazione degli articoli si riferisce ai risultati della prima lettura del Parlamento (doc. 5307/02) o, se indicato ("attuale..."), alla posizione comune (doc. 11029/02). (6) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 210.