Posizione comune (CE) n. 24/2003, del 18 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. C 125 E del 27/05/2003 pag. 0001 - 0020
Posizione comune (CE) n. 24/2003 definita dal Consiglio il 18 febbraio 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n..../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (2003/C 125 E/01) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere della Banca centrale europea(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(4), contiene standard, definizioni, classificazioni e norme contabili comuni cui deve riferirsi l'elaborazione della contabilità degli Stati membri per le necessità statistiche della Comunità, al fine di ottenere risultati confrontabili tra gli Stati membri. (2) La relazione del Comitato monetario sui requisiti della statistica nell'Unione economica e monetaria (UEM), approvata dal Consiglio Ecofin del 18 gennaio 1999, ritiene che il buon funzionamento dell'UEM e del Mercato Unico necessiti di un'efficace sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, a partire da un sistema di informazioni statistiche esaustivo sui cui dati i responsabili politici possano fondare le loro decisioni. La relazione sottolinea l'assoluta necessità di disporre di tali informazioni per l'intera Comunità e, in particolare, per gli Stati membri che fanno parte della zona euro. (3) La relazione sottolinea che in seno all'UEM il confronto nei diversi paesi del mercato del lavoro richiederà maggior attenzione. (4) È opportuno ridurre a settanta giorni il termine per la trasmissione dei principali aggregati della contabilità nazionale per la compilazione delle statistiche trimestrali della zona euro. (5) È opportuno abolire le deroghe trimestrali e annuali accordate agli Stati membri, che impediscono di compilare i principali aggregati della contabilità nazionale per la zona euro e la Comunità. (6) L'Action Plan on Economic and Monetary Union Statistical Requirements, approvato dal Consiglio ECOFIN del 29 settembre 2000, individua come priorità la trasmissione di dati della contabilità nazionale sull'occupazione nell'unità "ore lavorate". (7) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(5) e della decisione 91/115/CEE(6) del Consiglio sono stati consultati il Comitato del Programma Statistico (CPS) e il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue: 1. Il testo che segue il titolo: "Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale" è modificato come segue: a) Il testo del "Riepilogo delle tavole" è sostituito dal testo di cui all'allegato I. b) Il testo della tavola 1 "Principali aggregati - esercizio trimestrale e annuale" è sostituito dal testo di cui all'allegato II. 2. Il testo che segue il titolo: "Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario 'SEC 95' per paese" sono sostituite dal testo di cui all'allegato III. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a... Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente (1) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 258. (2) GU C 253 del 22.10.2002, pag. 14. (3) Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 febbraio 2003 e decisione del Parlamento europeo del...(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1). (5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. (6) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. ALLEGATO I Emendamenti della tavola "Riepilogo delle tavole" dell'allegato B - Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale - del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) "PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DEI DATI DI CONTABILITÀ NAZIONALE Riepilogo delle tavole >SPAZIO PER TABELLA> t= Periodo di riferimento (anno o trimestre)." ALLEGATO II Emendamenti della tavola 1 "Principali aggregati, esercizio trimestrale e annuale" dell'allegato B "Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale" del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) "Tavola 1 - Principali aggregati - esercizio trimestrale e annuale >SPAZIO PER TABELLA> (x) in termini reali." ALLEGATO III Emendamenti delle tavole per paese dell'allegato B "Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario 'SEC 95' per paese" del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) "DEROGHE RIGUARDANTI LE TAVOLE DA INTRODURRE NELLO SCHEMA DEL QUESTIONARIO 'SEC 95' PER PAESE 1. AUSTRIA 1.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 1.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 2. DANIMARCA 2.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 2.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 3. GERMANIA 3.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 3.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 4. GRECIA 4.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 4.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 5. SPAGNA 5.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 5.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 6. FRANCIA 6.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 7. IRLANDA 7.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 7.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 8. ITALIA 8.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 8.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 9. LUSSEMBURGO 9.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 9.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 10. PAESI-BASSI 10.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 10.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 11. PORTOGALLO 11.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 11.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 12. FINLANDIA 12.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 12.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 13. SVEZIA 13.1. Deroghe per tavola >SPAZIO PER TABELLA> 13.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA> 14. REGNO UNITO 14.1. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole >SPAZIO PER TABELLA>" MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE 1. Il 15 maggio 2002 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate. 2. La suddetta proposta si basa sull'articolo 285 del trattato a norma del quale si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo di cui all'articolo 251 del trattato stesso. 3. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione senza modifica il 24 settembre 2002. 4. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 3 ottobre 2002. 5. Il 18 febbraio 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato. II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA La proposta ha tre obiettivi: - ridurre il termine per la trasmissione dei dati sui principali aggregati trimestrali e annuali (tabella 1 dell'Allegato B del SEC 95), attualmente fissato a 4 mesi dalla fine del periodo di riferimento, a 70 giorni dalla fine del periodo di riferimento; - abolire le deroghe accordate agli Stati membri che impediscono la compilazione dei principali aggregati trimestrali e annuali per la zona euro e l'UE; - effettuare la trasmissione dei dati di contabilità nazionale sull'occupazione nell'unità "ore lavorate". Tali obiettivi rientrano nel campo di applicazione del piano d'azione per le statistiche dell'UEM. III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE La posizione comune del Consiglio segue da vicino la proposta della Commissione, discostandosi da tale testo solo per introdurre un minimo di deroghe strettamente necessarie, senza le quali gli Stati membri non sarebbero in grado di attuare il regolamento. Queste deroghe sono ridotte al minimo al fine di non influire sul calcolo degli aggregati per la zona euro e l'UE e di assicurare quindi che l'obiettivo del regolamento sia raggiunto il più presto possibile. Su richiesta della Germania, il regolamento elimina inoltre una serie di deroghe applicabili a tale paese, in quanto le autorità tedesche hanno compiuto grandi sforzi per fornire i dati coperti dalle deroghe che non sono quindi più necessarie. Le modifiche introdotte dal Consiglio sono le seguenti: Nel secondo considerando, si fa riferimento al Comitato monetario poiché è l'organo che ha elaborato la relazione in questione. Le altre modifiche si riferiscono tutte all'allegato III che introduce deroghe per gli Stati membri non in grado di fornire dati al momento dell'entrata in vigore del regolamento (ed elimina le deroghe superflue accordate alla Germania): Nella tavola 1.2 si accorda all'Austria una deroga fino al 2005 per i dati sull'occupazione espressi nell'unità "ore lavorate". Nella tavola 3.1 si eliminano le deroghe relative alle retrapolazioni per le tavole 2, 3, 5, 8 e 11 e quelle relative ai dati sui prezzi costanti alla tavola 21, in quanto la Germania ora fornisce tutti i dati pertinenti. Nella tavola 5.2 si accordano alla Spagna deroghe fino al 2005 relative ai dati trimestrali e annuali sugli acquisti meno cessioni di oggetti di valore. Nella tavola 7.1 si accordano all'Irlanda deroghe che consentono la prima trasmissione dei dati sui principali aggregati a t + 90 giorni nel 2004 e a t + 70 giorni nel 2008. Nella tavola 7.2 si accorda all'Irlanda una deroga fino al 2005 sulla fornitura di dati sulla spesa per consumi finali delle NPISH (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie). Nella tavola 8.2 si accorda all'Italia una deroga fino al 2004 sulla trasmissione dei dati sull'occupazione in base all'unità "ore lavorate". Nella tavola 9.1 si accordano al Lussemburgo deroghe che prevedono la prima trasmissione dei dati sui principali aggregati a t + 90 giorni nel 2003 e a t + 70 giorni nel 2010. Nella tavola 11.2 si accorda al Portogallo una deroga fino al 2007 sulla trasmissione dei dati sull'occupazione in base all'unità "ore lavorate". IV. CONCLUSIONI Il Consiglio ritiene che le modifiche introdotte nella posizione comune siano del tutto in linea con gli obiettivi del regolamento proposto. Esse prevedono il minimo di deroghe assolutamente necessario all'attuazione del regolamento in tutti gli Stati membri, assicurando al tempo stesso che la qualità degli aggregati non sia influenzata negativamente in misura significativa e che eventuali effetti di scarso rilievo siano solo temporanei.