Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi" (COM(2003) 180 def. — 2003/0071 (COD))
Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0097 - 0100
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi" (COM(2003) 180 def. - 2003/0071 (COD)) (2004/C 32/21) Il Consiglio, in data 30 aprile 2003, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37 e 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra. La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Donnelly in data 14 ottobre 2003. Il Comitato economico e sociale europeo, in data 30 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria, ha adottato, con 84 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. Le crisi verificatesi negli ultimi anni nel settore hanno dimostrato che un incidente avvenuto in qualsiasi fase della filiera dei mangimi può avere importanti conseguenze economiche. Finora il costo di questi incidenti è stato coperto soprattutto con denaro pubblico. Sebbene queste crisi siano imputabili in larga misura alla contaminazione di ingredienti usati nella produzione, sono stati gli agricoltori e i consumatori europei a risentire delle gravi incidenze economiche che ne sono risultate. 1.2. La direttiva 95/69/CE(1) che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, pur rappresentando un valido presupposto per la sicurezza dei mangimi, si applica soltanto ai prodotti rientranti nelle direttive 70/524/CEE(2) e 82/471/CEE(3). 1.3. L'esperienza recente ha dimostrato la necessità di riesaminare globalmente le norme in materia di igiene dei mangimi e di assicurare un livello più elevato di tutela della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente. 1.4. L'esperienza fa inoltre emergere la necessità di adottare un approccio integrato alla sicurezza dei mangimi, che parta dalla produzione primaria e dal trasporto fino a coprire l'immissione sul mercato o l'esportazione. 1.5. La rintracciabilità rende più facile un eventuale ritiro dei mangimi e degli alimenti, un ambito nel quale si sono riscontrate difficoltà durante le varie crisi che si sono susseguite. La rintracciabilità come requisito generale è trattata nell'articolo 9 del regolamento CE n. 178/2002(4). 1.6. Anche se, in virtù delle normative generali sugli alimenti e del recente regolamento (CE) n. 178/2002(5), la responsabilità primaria per la sicurezza degli alimenti ricade sulle imprese alimentari, la filiera dei mangimi è finora sfuggita all'applicazione di questo principio. 2. Sintesi della proposta 2.1. La proposta è volta a garantire la sicurezza di ogni genere di mangimi, ad assicurare che tutte le imprese del settore operino conformemente a requisiti igienici armonizzati e, infine, a migliorare la rintracciabilità. 2.2. La Commissione propone di rafforzare il principio secondo cui la responsabilità primaria per la sicurezza dei mangimi ricade sugli operatori del settore. È legata a questo aspetto la proposta di obbligare gli operatori a fornire una garanzia finanziaria. 2.3. La proposta promuove un approccio integrato finalizzato a garantire la sicurezza dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare, a partire dalla produzione primaria fino alla loro somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti. Sarebbe consentito di operare solo alle imprese registrate o riconosciute secondo il regime proposto. 2.4. Attraverso la generalizzazione di procedure basate sui principi HACCP (analisi dei rischi e dei punti critici di controllo) e l'applicazione di buone pratiche igieniche, la proposta prevede un'estensione della responsabilità degli operatori del settore, pur proponendo una certa flessibilità per le piccole imprese. 2.5. La Commissione propone di introdurre manuali di buone pratiche, nazionali e comunitari, che aiutino gli operatori del settore, a tutti i livelli della filiera, ad ottemperare alle norme igieniche proposte applicando i principi HACCP. 2.6. Propone inoltre il principio della definizione di criteri microbiologici, che sarebbero basati su criteri scientifici di valutazione dei rischi. 2.7. Riguardo all'importazione di mangimi da paesi terzi, la Commissione propone di rafforzare i principi esposti nella proposta di regolamento relativa ai controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti(6), ovvero chiede che i mangimi importati soddisfino standard almeno equivalenti a quelli dei mangimi prodotti nel mercato interno. 2.8. Infine, la Commissione propone di abrogare la direttiva 95/69/CE(7) del Consiglio e la direttiva 98/51/CE(8) della Commissione, che stabilisce alcune misure di applicazione della prima direttiva e fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. 3. Osservazioni generali 3.1. A giudizio del Comitato le norme sull'igiene dei mangimi andavano riviste e ampliate per estenderne l'applicazione all'intera filiera. 3.2. Il Comitato si compiace del fatto che la proposta in esame tenga conto dei principi di sicurezza alimentare enunciati nel Libro bianco della Commissione sull'argomento(9), in particolare: a) applicazione sistematica della politica "dai campi alla tavola"; b) scelta di basare la politica per la sicurezza dei mangimi su un approccio completo e integrato; c) attribuzione agli operatori che trasformano gli ingredienti per la produzione di mangimi della responsabilità primaria per i controlli di sicurezza sui mangimi e sugli alimenti, e infine d) proposta di basare la politica per la sicurezza dei mangimi sulla valutazione dei rischi. 3.3. Il Comitato comprende e accoglie con favore il fatto che la proposta in esame tenga conto anche di alcune disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 178/2002(10), finalizzate fra l'altro a) ad assicurare l'effettivo funzionamento di un mercato interno dei mangimi sicuri, un livello elevato di tutela della salute umana e degli animali e la salvaguardia dell'ambiente; b) ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi; c) ad attribuire agli operatori del settore la responsabilità primaria per la produzione di mangimi sicuri e a renderli responsabili nell'eventualità che le loro produzioni o attività abbiano un impatto negativo sulla sicurezza dei mangimi; d) ad attribuire agli Stati membri la responsabilità di far rispettare le normative in materia di mangimi e di alimenti, e e) ad assicurare che vengano immessi sul mercato solo mangimi sicuri. 3.4. Il Comitato si compiace che la proposta assuma la forma di regolamento, in quanto ciò garantisce un'applicazione uniforme in tutto il mercato interno e consente di aggiornarla rapidamente per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici. 4. Osservazioni specifiche 4.1. Pur accogliendo con favore i requisiti elencati nell'allegato III della proposta ("Buona pratica di alimentazione degli animali") il Comitato ritiene che un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri possa essere garantita solo dall'utilizzo di manuali comunitari delle buone pratiche. 4.2. Il Comitato concorda con il giudizio della Commissione secondo cui un sistema di registrazione e riconoscimento di tutte le aziende produttrici di mangimi, ad opera dell'autorità competente di ogni Stato membro, sarebbe appropriato per assicurare la rintracciabilità dal fabbricante all'utilizzatore finale. 4.3. Il Comitato raccomanda inoltre di sostituire la richiesta di cambiare "con frequenza" il materiale delle lettiere, formulata nell'allegato III, con una richiesta di cambiarle "con una frequenza commisurata alle circostanze", in modo da ridurre il rischio che il regolamento sia applicato in modo inflessibile. 4.4. Il Comitato accoglie con favore l'adozione del principio di flessibilità, soprattutto per le piccole imprese, ma ritiene che, per evitare incoerenze interpretative, la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato permanente, dovrebbero concordare definizioni più chiare. 4.5. Poiché un incidente avvenuto in qualsiasi fase della filiera dei mangimi e degli alimenti può avere importanti conseguenze economiche, il Comitato accetta il principio della protezione contro questi incidenti mediante una garanzia finanziaria. Il Comitato ritiene tuttavia che la proposta della Commissione non precisi né chiarisca a sufficienza la natura esatta di questa garanzia né la forma che essa dovrebbe assumere. Data l'importanza cruciale di questo aspetto, l'eventuale obbligo di fornire una garanzia dovrebbe essere attentamente monitorato dalla Commissione, soprattutto sotto il profilo del suo impatto finanziario sui produttori primari e sulle piccole imprese del settore. 4.6. Il Comitato raccomanda vivamente alla Commissione di consultare tutte le parti interessate per stabilire quali tipi di rischi possano essere coperti dalla garanzia finanziaria proposta e che forma questa dovrebbe assumere. Ciò consentirebbe di configurarla in modo efficiente e al tempo stesso facile da applicare, in modo da offrire un'adeguata protezione contro il complesso dei costi derivanti da qualsiasi incidente che comprometta l'igiene della filiera dei mangimi e degli alimenti. 4.7. Il Comitato ribadisce(11) l'opinione secondo cui occorre esaminare a fondo l'opportunità di imporre una garanzia finanziaria per rendere sicure le importazioni di mangimi nell'Unione europea, e ciò perché i controlli sulle importazioni dai paesi terzi sono importanti anche per la sicurezza dei mangimi in Europa. 4.7.1. A giudizio del Comitato, la proposta, nella sua forma attuale, rischia di accollare agli importatori di mangimi nell'UE un onere iniquo, che potrebbe far lievitare i costi. La Commissione deve pertanto cercare di assicurare che anche chi esporta mangimi verso l'UE faccia fronte alle sue responsabilità garantendo la sicurezza dei suoi prodotti. 4.7.2. Il Comitato sottolinea pertanto la necessità di conferire la massima responsabilità in materia agli esportatori di mangimi verso l'UE, conformemente ai relativi articoli delle Misure sanitarie e fitosanitarie (Codice SPS) adottate nel quadro dell'OMC. Ritiene inoltre che, per assistere gli esportatori dei paesi in via di sviluppo, siano necessarie strutture di sostegno che verifichino la conformità dei mangimi nel luogo di origine. 4.7.3. Occorre adoperarsi al massimo per assicurare che gli accordi di import-export raggiunti sotto l'egida della Grain and Feed Trade Association (Gafta: Associazione delle granaglie e mangimi) siano trasparenti, equi e rispettosi del principio della parità di trattamento. 4.8. Il Comitato fa osservare che le norme in materia di mangimi medicati a scopo terapeutico non sono trattate nella proposta. 5. Sintesi 5.1. Il Comitato appoggia la proposta di regolamento in esame, tesa ad assicurare la sicurezza dei mangimi a partire dalla produzione primaria fino all'immissione sul mercato o all'esportazione. 5.2. Il Comitato raccomanda l'utilizzo di manuali comunitari per garantire un'applicazione coerente del regolamento. 5.3. Il Comitato ribadisce l'importanza di assicurare che quanti esportano nell'UE ingredienti per la produzione di mangimi debbano rispondere della qualità dei loro prodotti alle autorità competenti dell'Unione europea, in base agli attuali meccanismi di cooperazione internazionale, come il Codex Alimentarius e il Codice SPS dell'OMC. 5.4. Il Comitato raccomanda alla Commissione di valutare l'impatto che il requisito della garanzia finanziaria avrebbe per tutte le imprese nel settore dell'alimentazione animale. Bruxelles, 30 ottobre 2003. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger Briesch (1) GU L 332 del 30.12.1995. (2) GU L 270 del 14.12.1970. (3) GU L 213 del 21.7.1982. (4) GU L 31 dell'1.2.2002, pagg. 1-4. (5) GU L 213 del 21.7.1982. (6) COM(2002) 377 def. - GU C 95 del 23.4.2003. (7) GU L 332 del 30.12.1995. (8) GU L 208 del 24.7.1998. (9) COM(1999) 719 def. - GU C 204 del 18.7.2000. (10) GU L 213 del 21.7.1982. (11) GU C 234 del 30.9.2003. ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale europeo Durante il dibattito è stata respinta la seguente proposta di emendamento, che aveva ottenuto almeno un quarto dei voti espressi: Punto 4.1 Sostituire con quanto segue: "Il Comitato economico e sociale europeo invita la Commissione a inserire nel regolamento un elenco positivo dei mangimi." Motivazione Un elenco positivo serve a stabilire quali sono i mangimi che è consentito somministrare. L'elenco eviterebbe a priori le numerose incertezze della catena alimentare che arriva al consumatore. Esito della votazione: Voti favorevoli: 29, Voti contrari: 57, Astensioni: 7.