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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al "Progetto di comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese"

Gazzetta ufficiale n. C 010 del 14/01/2004 pag. 0037 - 0042


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al "Progetto di comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese"(1)

(2004/C 10/11)

La Commissione, in data 22 gennaio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al progetto di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hernández Bataller, in data 3 settembre 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 24 settembre 2003, nel corso della 402a sessione plenaria, con 90 voti favorevoli, 21 contrari e 25 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(2), la Commissione ha facoltà di valutare tali operazioni a condizione che rientrino nell'ambito d'applicazione del regolamento stesso.

1.2. Il suddetto regolamento è stato integrato da varie comunicazioni della Commissione riguardanti:

- la nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma(3),

- la nozione di imprese interessate(4),

- il calcolo del fatturato(5),

- l'armonizzazione delle procedure di esame delle concentrazioni nel quadro dei trattati CECA e CE(6),

- la procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni,

- le misure correttive considerate adeguate dalla Commissione(7),

- le restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione(8).

1.3. A questo quadro giuridico già complesso va aggiunta la regolamentazione relativa al mandato dei consiglieri-auditori(9), e la normativa relativa alle notificazioni, ai termini e alle audizioni nelle operazioni di concentrazione(10).

1.4. Il dibattito che ha seguito la pubblicazione del Libro verde - sul quale il Comitato ha già espresso il proprio parere(11) - e la recente giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di controllo delle concentrazioni(12) hanno portato la Commissione a modificare il proprio approccio. Essa ha così presentato una nuova proposta di regolamento relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese(13) e ha elaborato il progetto di comunicazione in esame riguardante la valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

2. Contenuto della proposta della Commissione

2.1. Oggetto del progetto di comunicazione sono i criteri di valutazione delle ripercussioni sulla concorrenza nel mercato rilevante delle "concentrazioni orizzontali"(14).

2.1.1. Tali criteri riguardano due categorie complementari:

i) la definizione del mercato del prodotto e del mercato geografico rilevanti, specie per quanto riguarda le quote di mercato, il grado di concentrazione e l'importanza dell'innovazione;

ii) la valutazione della concentrazione sotto il profilo della concorrenza.

2.1.2. Il progetto di comunicazione si articola pertanto attorno alle seguenti questioni:

a) i possibili effetti anticoncorrenziali di una concentrazione nei mercati rilevanti in assenza di fattori controbilancianti;

b) la probabilità che il potere degli acquirenti agisca come contrappeso ad un aumento di potere economico a seguito della concentrazione;

c) la probabilità che l'ingresso di nuove imprese concorrenti eserciti una pressione per il mantenimento di una concorrenza effettiva nei mercati rilevanti;

d) la probabilità che la concentrazione produca incrementi di efficienza;

e) la possibilità di invocare l'eccezione della failing firm defence (dell'impresa sul punto di fallire).

2.2. Tali elementi non hanno la stessa rilevanza nelle concentrazioni orizzontali. Solitamente gli incrementi di efficienza e l'eccezione della failing firm vengono analizzati unicamente se le imprese notificanti dimostrano che sono riunite determinate condizioni.

2.3. A giudizio della Commissione, sono tre i modi in cui le concentrazioni orizzontali possono pregiudicare in misura significativa la concorrenza effettiva instaurando o rafforzando una posizione dominante:

- una concentrazione può creare o rafforzare una posizione di mercato predominante; un'impresa in tale posizione sarà spesso in grado di aumentare i prezzi senza essere condizionata dal comportamento dei clienti e dei concorrenti effettivi o potenziali,

- una concentrazione può diminuire il grado di concorrenza in un mercato oligopolistico eliminando vincoli concorrenziali importanti per uno o più venditori, i quali, di conseguenza, sono in grado di aumentare i prezzi,

- una concentrazione può cambiare la natura della concorrenza in un mercato oligopolistico nella misura in cui i venditori, che prima non coordinavano il loro comportamento, sono ora in grado di farlo e quindi di aumentare i prezzi. Una concentrazione può anche rendere più facile il coordinamento per i venditori che si coordinavano già prima che essa fosse realizzata.

2.4. Secondo la definizione della Commissione, per essere "un'impresa con una posizione di mercato predominante" un'azienda deve soddisfare vari criteri. Generalmente vi è una posizione dominante quando un'impresa detiene quote di mercato molto grandi (superiori al 50 %), in particolare se le quote di mercato delle imprese più piccole sono molto inferiori. La Commissione tuttavia segnala la possibilità di tener conto anche di altri fattori per determinare la misura del potere economico dell'entità risultante dalla concentrazione:

- economie di scala e di diversificazione,

- accesso privilegiato alle forniture,

- una rete di distribuzione e di vendite altamente sviluppata,

- l'accesso a impianti importanti o a tecnologie di punta, che potrebbe dare alle imprese partecipanti alla concentrazione un vantaggio strategico sui concorrenti,

- l'acceso privilegiato a specifici fattori di produzione, quale il capitale fisico o finanziario,

- altri vantaggi strategici, quali la proprietà dei marchi più importanti, una reputazione consolidata o una profonda conoscenza delle preferenze specifiche dei consumatori.

La soglia del 50 % non va intesa come valore assoluto, ma un indicatore dell'esistenza presunta di una posizione dominante; nella pratica sono state tollerate situazioni in cui un'impresa deteneva quote di mercato pari al 70 %, in cui però era permessa la concorrenza e non vi erano barriere insormontabili all'accesso al mercato per altri concorrenti, vedasi la sentenza del 3 aprile 2003 relativa alla causa T-114/02. Invece le notificazioni di accordi che pur non raggiungendo il 50 % della quota di mercato comportassero un grave pericolo per la concorrenza potrebbero essere oggetto di una decisione negativa.

2.5. La Commissione ritiene che, in determinate situazioni, nei "mercati oligopolistici" (oligopoli non collusivi) alcune concentrazioni possano diminuire il grado di concorrenza eliminando importanti vincoli concorrenziali per uno o più venditori, per i quali diventa di conseguenza redditizio aumentare i prezzi o ridurre la produzione a concentrazione avvenuta. In questi casi, per determinare il grado di concentrazione del mercato la Commissione prevede il ricorso a indicatori diversi a seconda che le merci siano relativamente omogenee o differenziate.

2.5.1. Nei mercati in cui il livello della produzione o della capacità costituisce la decisione strategica più importante presa dall'oligopolista, la massima preoccupazione per le imprese è sapere come la loro decisione sulla produzione o sulla capacità influirà sui prezzi nel mercato.

2.5.2. Nondimeno, in alcuni mercati la più importante decisione strategica degli oligopolisti è la fissazione dei prezzi. In questi casi possono dunque prodursi effetti negativi per la concorrenza quando, a seguito della soppressione della concorrenza tra le imprese partecipanti alla concentrazione, il nuovo organismo trovi redditizio alzare i prezzi, danneggiando i consumatori. L'incentivo ad aumentare il prezzo di un prodotto è fortemente correlato con la quota delle vendite perdute che ciascuna delle imprese partecipanti alla concentrazione può attendersi di recuperare sotto forma di incremento delle vendite del prodotto dell'altro partecipante alla concentrazione.

2.6. Una concentrazione può cambiare la natura della concorrenza in un mercato oligopolistico nella misura in cui i venditori, che prima non coordinavano il loro comportamento, sono ora in grado di coordinarsi e quindi aumentare i prezzi senza dover concludere un accordo o ricorrere a una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del TCE.

2.6.1. La modifica della struttura del mercato può essere tale da indurre i venditori a considerare possibile, economicamente razionale e quindi preferibile adottare in modo duraturo un comportamento sul mercato finalizzato a vendere a prezzi superiori a quelli concorrenziali.

2.7. Nel progetto di comunicazione vengono infine considerati alcuni aspetti particolari: le possibilità di innovazione, l'ingresso potenziale di concorrenti nel mercato, le concentrazioni che creano o rafforzano un potere degli acquirenti, il processo di ristrutturazione delle imprese che risponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e, infine, le imprese sul punto di fallire.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1. L'adozione, da parte della Commissione, di criteri atti a chiarire la valutazione dell'impatto di una concentrazione sulla concorrenza va valutata in modo estremamente positivo. A livello generale, il Comitato ritiene che la riflessione economica svolta nel progetto di comunicazione sia adeguata e molto poco contestabile. Considera tuttavia possibile fare di più per orientare in modo più adeguato gli interessati in vista dell'applicazione pratica. Per fornire una guida alle imprese in casi concreti, la comunicazione deve fare maggiore riferimento a situazioni che si verificano regolarmente nella pratica e soffermarsi di più sulle questioni delle prove empiriche e dei livelli di prova.

3.1.1. Ciò promuoverà, da una parte, gli interessi dei consumatori, offrendo loro nuove garanzie di ottenere un livello eccellente di qualità e di prezzo dei prodotti e servizi; dall'altra, induce le imprese a fare uno sforzo per raggiungere l'obiettivo della competitività e dell'efficienza economica.

3.1.2. La proposta chiarisce alcuni aspetti delle norme procedurali che disciplinano l'attività della Commissione nei procedimenti di notificazione di concentrazione di imprese. Per loro natura, tali norme non possono prendere in considerazione altri aspetti che acquisiscono rilievo in via collaterale nelle concentrazioni di imprese, come quelli relativi all'occupazione e alla politica industriale.

3.1.3. In tal senso, il Comitato invoca la presa in considerazione di questi aspetti nelle future proposte legislative sovranazionali in materia. Un esempio di ciò potrebbe essere l'introduzione di disposizioni relative al dovere d'informazione dei lavoratori da parte degli imprenditori.

3.1.4. Il progetto di comunicazione sviluppa il concetto di "posizione dominante"(15) e di "diminuzione sostanziale della concorrenza" già definiti nel Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio(16), in particolare in relazione agli "incrementi di efficienza". La precisazione contenuta nel progetto di comunicazione non presuppone alcuna modifica del regolamento del Consiglio. Tuttavia, le imprese dominanti sembrano adesso essere tutte quelle in grado di influire in modo rilevante e duraturo sui parametri della concorrenza. Il Comitato ritiene che ciò estenda il campo di applicazione e riduca di conseguenza in modo considerevole la soglia di intervento. La definizione proposta appare estremamente ampia e ambigua. A parere del Comitato il progetto di comunicazione non è atto a risolvere questo problema, al quale occorrerebbe sostanzialmente e anzitutto porre rimedio presentando nel regolamento una definizione più precisa. Per chiarire che si applica ai cosiddetti effetti "unilaterali" degli oligopoli non collusivi si potrebbe ricorrere ad un'apposita formula ad hoc (cfr. il concetto di cui alla nota a piè di pagina n. 7 del progetto di comunicazione). Il Comitato desidera inoltre sottolineare l'importanza cruciale che riveste a questo riguardo la prevedibilità. Qualsivoglia incertezza sulla portata e sul contenuto della regolamentazione sulle concentrazioni produce un effetto dissuasivo grave ed indesiderabile in quanto, oltre ad evitare concentrazioni effettivamente dannose, essa impedirà anche ristrutturazioni legittime, utili e necessarie.

3.1.5. Anche in questo caso la Commissione fa propria la linea a favore di una maggior trasparenza istituzionale già adottata in altri ambiti nei rapporti con i privati cittadini (ad es. definizione di misure amministrative relative all'esame delle denunce di presunte violazioni, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dal diritto comunitario(17)).

3.2. Per consentire una maggiore precisione nella valutazione di impattosulla concorrenza, il progetto di comunicazione si limita esclusivamente alle situazioni generate dalle concentrazioni orizzontali e non contempla dunque fenomeni ad esse analoghi come le imprese comuni ("joint-ventures") o gli "accordi di cooperazione tra imprese"(18).

3.3. L'applicazione dei criteri previsti nel progetto di comunicazione porterà a valutazioni più dettagliate. Di conseguenza le imprese dovranno indicare più esattamente nella notificazione certi elementi rilevanti, soprattutto quelli relativi al loro settore di specializzazione commerciale. La Commissione dovrà adoperarsi per evitare alle imprese oneri amministrativi eccessivi e superflui.

3.3.1. In tal modo, oltre a rafforzare il principio della certezza del diritto, si eviteranno molto probabilmente contenziosi come quelli sui quali il Tribunale di primo grado ha dovuto recentemente pronunciarsi(19) e che hanno messo in discussione l'idoneità dei criteri di valutazione attualmente applicati dalla Commissione(20).

3.3.2. La Commissione dovrebbe, tuttavia, vagliare ancora l'opportunità di trasformare in disposizioni giuridiche del progetto di regolamento sul controllo delle concentrazioni(21) taluni dei concetti, criteri e parametri e alcune delle regole sopra enunciati, al fine di garantire maggiore sicurezza e maggiore certezza del diritto nella valutazione dei casi di concentrazione.

4. Osservazioni di carattere specifico

4.1. Sarebbe nondimeno opportuno che la Commissione precisasse più chiaramente il contenuto e la portata di alcuni termini da essa utilizzati nel progetto di comunicazione e qui di seguito segnalati.

4.2. Al punto 11, lettera a), e al punto 19 si fa riferimento a "una posizione di mercato predominante" (paramount market position). Si tratta di un concetto nuovo, i cui confini non sono di facile delimitazione rispetto al concetto di "posizione dominante", avallato nella pratica dalla Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia(22) e al quale si fa espressamente riferimento al punto 20. Il Comitato propone di rinunciare al concetto di "posizione di mercato predominante", data la sua imprecisione giuridica: in tal modo la valutazione della Commissione guadagnerebbe in trasparenza e certezza giuridica.

4.3. Anche al punto 25 si fa riferimento a un concetto nuovo, quello di "oligopoli non collusivi". Sembra che con questo termine si conceda un trattamento giuridico specifico a una situazione simile alla "posizione di dominio individuale", definita nella pratica della Commissione e nella giurisprudenza della Corte di giustizia(23). Nel determinare gli "oligopoli non collusivi" bisognerebbe ricorrere ai parametri già collaudati dalle autorità antitrust statunitensi, recentemente menzionati in talune decisioni della Commissione.

4.3.1. Apparentemente, la peculiarità dell'"oligopolio non collusivo" sarebbe che esso non genera né una posizione di dominio collettiva, né una posizione di dominio individuale. In base a quali criteri la Commissione può allora determinarne l'esistenza?

4.4. Nella nota n. 28 e al punto 27 la Commissione fa riferimento ai "beni (...) relativamente omogenei" precisando che essi sono tali "se i clienti considerano i prodotti di un produttore come sostituti soddisfacenti dei prodotti di qualsiasi altro produttore". Sarebbe opportuno fornire una definizione più precisa e fondata, ove possibile, su casi concreti.

4.5. Occorre inoltre chiarire i parametri utilizzati dalla Commissione per valutare determinate concentrazioni. Al punto 16, come indicatore del grado complessivo di concentrazione di un mercato, si adotta l'indice di Herfindahl-Hirschman (IHH, non superiore ai 1000 punti), mentre al punto 29 si fa riferimento alla percentuale di quote del mercato (limite 25 %) che possono causare problemi di concorrenza nel caso dei prodotti omogenei. Che cosa avverrebbe allora se le parti detenessero una quota di mercato inferiore al 25 % e se l'indice IHH fosse superiore ai 1000 punti? Sembra che la soglia dei 1000 punti nell'IHH sia troppo bassa, tenendo conto che in altri testi della Commissione, come ad esempio le linee direttrici relative agli accordi orizzontali(24), un indice di concentrazione fra 1000 e 1800 viene considerato "moderato". Non sarebbe possibile innalzare la soglia di riferimento dell'IHH a 1300 o 1400? Così, in casi eccezionali, si potrebbero ammettere valori superiori ai 1000 punti e persino ai 2000. In conclusione, il Comitato ritiene il progetto di comunicazione troppo ambiguo per quanto riguarda l'applicazione delle soglie. Nella pratica, poi, la delimitazione fra mercati differenziati e mercati omogenei può non essere così netta, presentando invece zone grigie. Occorrerebbe pertanto apportare delle chiarificazioni al fine di creare utili zone sicure (safe-heavens) e rendere le soglie più generali, di preferenza attraverso un collegamento a tutti i tipi di effetti presi in considerazione.

4.6. La stessa confusione si ritrova al punto 41 laddove si ritiene "improbabile che la Commissione autorizzi una concentrazione" se nel mercato oligopolistico in questione vi era già coordinamento fra le parti prima dell'operazione, a meno che non ritenga che la concentrazione sia il modo per porre fine al coordinamento stesso. Tale affermazione è in contraddizione con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni in base al quale la Commissione può vietare un'operazione di concentrazione soltanto se essa crea o rafforza una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo la concorrenza.

4.7. È infine opportuno presentare alcune osservazioni specifiche in merito al titolo VI "Considerazioni di efficienza". Sostanzialmente l'incremento di efficienza può costituire un elemento determinante per l'approvazione di una concentrazione se i benefici generati a favore della concorrenza sono tali da rendere le restrizioni accettabili. L'incremento di efficienza andrebbe provato in base a criteri prestabiliti in un documento o atto normativo della Commissione. A questo proposito le imprese dovranno attribuire particolare importanza ai benefici per i consumatori di cui si potrebbe tenere conto anche a lungo temine, ma solo in casi eccezionali(25) (ad esempio: vantaggi derivanti nel settore R& S). Nondimeno, la presa in considerazione dei benefici a lungo termine dovrà essere circoscritta a settori molto ben definiti dell'attività imprenditoriale.

4.7.1. Tuttavia anche al punto 21 si fa riferimento agli incrementi di efficienza come a un elemento in grado di aumentare le probabilità che la concentrazione rafforzi il "potere di mercato" (un concetto che non viene definito). Gli incrementi di efficienza che generano economie di scala verranno allora considerati elementi positivi o, al contrario, elementi che rafforzano il dominio nel mercato? In che modo si raggiunge un equilibrio tra gli aspetti positivi e negativi che gli incrementi di efficienza potrebbero generare?

4.7.2. Onde evitare tali situazioni confuse, è necessario che la Commissione presenti esempi concreti e chiarificatori. Non va dimenticato che l'analisi degli "incrementi di efficienza" costituisce forse l'elemento più innovativo del progetto di comunicazione e che anche fino a poco tempo fa tali incrementi non avevano particolare rilevanza nelle valutazioni delle notifiche di concentrazione presentate alla Commissione [cfr. ad es. la decisione CE/Honeywell 2001(26)]. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione dovrebbe chiarire esplicitamente nel progetto di comunicazione che non esiste nell'ordinamento giuridico una "efficiency offence" (fattispecie collegata al danno derivante da guadagni di efficienza considerati eccessivi).

Bruxelles, 24 settembre 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) GU C 331 del 31.12.2002.

(2) GU L 395 del 30.12.1989, modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997).

(3) GU C 66 del 2.3.1998.

(4) GU C 66 del 2.3.1998.

(5) GU C 66 del 2.3.1998.

(6) GU C 66 del 2.3.1998.

(7) GU C 68 del 2.3.2001.

(8) GU C 188 del 4.7.2001.

(9) Decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza. GU L 162 del 19.6.2001.

(10) Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione del 1o marzo 1998 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. GU L 61 del 2.3.1998.

(11) GU C 241 del 7.10.2002.

(12) Citiamo ad esempio la sentenza del 22.10.2002 (causa T-77/02) Schneider contro Commissione e la sentenza del 20.11.2002 (causa T-251) Lagardère SCA, Canal + SA contro Commissione.

(13) Proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (COM(2002) 711 def.) GU C 20 del 28.1.2003.

(14) Le concentrazioni vengono denominate orizzontali quando le imprese interessate sono venditori attivi sul medesimo mercato rilevante o concorrenti potenziali in tale mercato. Questa distinzione e il suo significato sono illustrati in dettaglio nelle Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale - GU C 3 del 6.1.2001.

(15) Di solito si dice che un'impresa è in una posizione dominante quando dispone di un potere economico tale da consentirle di comportarsi nel mercato senza tener conto della reazione dei concorrenti o dei clienti intermedi o finali.

(16) COM(2001) 745 def. Si ritiene opportuno segnalare a questo proposito la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante, GU C 372 del 9.12.1997.

(17) COM(2002) 141 def., GU C 244 del 10.10.2002.

(18) Disciplinate dai regolamenti di esenzione per categoria, R+S e specializzazione, nonché dalle linee direttrici citate alla nota 13.

(19) Cfr. ad esempio la causa T-342/99, Airtours contro Commissione, e la causa T-310/01, Schneider contro Commissione, non ancora pubblicate nella raccolta.

(20) L'applicazione dei nuovi criteri non modificherà il grado di tolleranza della Commissione per le concentrazioni orizzontali. L'intenzione non è di rendere più difficile la concessione dell'autorizzazione bensì di definire con maggior chiarezza i termini su cui si basa in ciascun caso l'atto amministrativo pertinente.

(21) COM(2002) 711 def. del 12.12.2002.

(22) Michelin contro Commissione, sentenza del 9.11.1983, Raccolta della giurisprudenza 1983, pag. 3461.

(23) Goettrup-Klim e a. Grovvareforeninger contro DLG, sentenza del 15.12.1994, Raccolta della giurisprudenza 1994 pagg. I-5641.

(24) GU C 66 del 2.3.1998.

(25) L'introduzione del criterio dei benefici nel lungo periodo deve essere fatta con le opportune cautele, così come sembra pensare la Corte di giustizia quando spiega la presa in considerazione di tali benefici nel caso Kramer, con la citazione della sentenza del 12.12.2002 relativa alla causa C-281/01 in cui afferma tra l'altro "È vero che, a lungo termine, in funzione del comportamento effettivo dei produttori e dei consumatori, il programma in questione dovrebbe sortire un effetto benefico sull'ambiente, perché dovrebbe portare ad una riduzione del consumo energetico. Si tratta, però, solo di un effetto indiretto e lontano, mentre l'effetto sul commercio delle apparecchiature per ufficio è diretto e immediato".

(26) Decisione della Commissione del 3 luglio 2001 sul caso COMP/M.2220.

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Il seguente emendamento è stato respinto nel corso del dibattito, ma nella votazione ha ottenuto un numero di voti superiore a un quarto dei voti espressi.

Sopprimere il punto 3.1.3

...

Motivazione

Sono altre disposizioni a disciplinare il diritto dei lavoratori all'informazione; spetta inoltre alla Commissione decidere con quali mezzi ottenere le informazioni per esplicare una funzione che le compete. Nella maggior parte dei casi, i giudizi espressi dalle organizzazioni dei lavoratori dovrebbero figurare nelle motivazioni della decisione. Sembra superfluo disciplinare tale questione nel testo del regolamento.

Le conseguenze di un progetto di concentrazione sull'occupazione non devono mai, di per sé, costituire un motivo di opposizione. Le sole concentrazioni che possono essere impedite sulla base del regolamento sono quelle che hanno l'effetto di ostacolare la concorrenza in modo significativo.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 53, voti contrari: 78, astensioni: 10.