Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (COM(2003) 219 def. — 2003/0084 (COD))
Gazzetta ufficiale n. C 234 del 30/09/2003 pag. 0091 - 0092
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (COM(2003) 219 def. - 2003/0084 (COD)) (2003/C 234/20) Il Consiglio, in data 13 maggio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra. L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 13 maggio 2003, ha incaricato la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia. Dato il carattere urgente dei lavori, la 401a sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo, in data 17 luglio 2003, ha designato Cassina come relatrice generale ed ha adottato, con 65 voti favorevoli e 1 astensione, il parere da questi elaborato. 1. Introduzione e contenuto della proposta 1.1. La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) disciplina la raccolta ed il trattamento ecologicamente corretti di prodotti che vanno dalle grandi macchine industriali ai piccoli elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, tostapane, asciugacapelli ecc.), dalle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione (personal computer, stampanti, telefoni) fino ai cellulari. La base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1, del Trattato e, in base al principio di prevenzione, la direttiva persegue l'obiettivo di smaltire o riutilizzare in modo ecologicamente sicuro gli apparecchi in questione e/o le loro componenti. 1.2. In data 20 aprile 2003(1), la Commissione ha proposto una modifica a questa direttiva adottata solo pochi mesi prima dal Parlamento europeo e dal Consiglio(2). Una proposta di modifica tanto vicina all'adozione, in termini temporali, si giustifica per le seguenti ragioni: 1.2.1. In sede di approvazione definitiva, ci si è accorti che un emendamento all'articolo 9 - approvato in prima lettura - responsabilizzava i soli produttori(3) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) fornite ad utenti non domestici e da questi ultimi dismesse o sostituite. 1.2.2. Sul piano procedurale, non essendo stato presentato alcun emendamento in quell'ultimo stadio del processo decisionale, non è stato possibile modificare l'articolo 9 in sede di approvazione della direttiva. 1.2.3. Per ovviare ai problemi connessi con l'applicazione dell'articolo 9, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto, in una dichiarazione congiunta(4), l'opportunità di introdurre una sollecita modifica alla direttiva stessa, prima che intervenga l'obbligo di recepimento da parte degli Stati membri, alla data spartiacque del 13 agosto 2004. 1.3. La modifica riguarda esclusivamente i RAEE di utenti diversi dai nuclei familiari. 1.3.1. La proposta di modifica trasferisce la responsabilità di finanziare ritiro, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei RAEE immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 (rifiuti storici) e sostituiti, dai produttori ai produttori dei nuovi prodotti, all'atto della fornitura di sostituzione. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che gli utenti siano anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. 1.3.2. In caso di non-sostituzione, gli utenti sono responsabili del finanziamento dei costi. 2. Osservazioni 2.1. La direttiva 2002/96/CE è da considerarsi di grande importanza perché vuole affrontare in modo coerente ed integrato con le altre norme ambientali i rischi dovuti a prodotti che stanno entrando in misura sempre maggiore nella vita quotidiana tanto dei privati come delle imprese. Va inoltre considerato il fatto che, prima di tale direttiva, più del 90 % dei RAEE erano depositati in discariche, inceneriti o recuperati senza trattamenti preliminari adeguati a ridurre il rischio di inquinamento. Il Comitato economico e sociale europeo insiste, quindi, sul fatto che la finalità ambientale prioritaria della direttiva deve costituire il criterio fondamentale anche per la valutazione della modifica(5). 2.2. La proposta di modifica è ragionevole perché volta ad evitare di imporre, ai soli produttori di AEE, dei costi che potrebbero compromettere le condizioni economiche di imprese che avessero perso quote di mercato negli anni o che si trovassero di conseguenza in difficoltà economiche. Tuttavia, questa è una ragionevolezza imposta dal mercato e non da obiettivi ambientali. 2.3. Nel merito, il Comitato nota che, in caso di non sostituzione, l'onere dei costi ricadrebbe tutto sugli utenti e potrebbe creare qualche problema, ad esempio se la non-sostituzione fosse causata da fallimento dell'impresa o da abbandono della produzione per ragioni di forza maggiore, o da disimpegno da parte del proprietario, ecc. 2.3.1. Nel caso particolare di abbandono della produzione o dell'attività per cause di forza maggiore e nell'impossibilità di esigere il finanziamento da parte dell'utente, non solo sarebbe ingiusto imporre un costo addizionale ad un attore economico già in difficoltà, ma potrebbero verificarsi anche importanti rischi ambientali, in attesa che altri attori non meglio identificati provvedano allo smaltimento dei RAEE in questione. Il Comitato ritiene che questo sia un caso di specie in cui gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di garantire comunque la sostenibilità ambientale dello smaltimento. 2.4. Il Comitato nota che agli Stati membri viene lasciata la facoltà di disporre che, in caso di sostituzione, gli utenti siano resi responsabili totalmente o parzialmente del finanziamento per il trattamento dei RAEE e osserva che disposizioni molto diverse da Stato a Stato potrebbero in certi casi portare a qualche distorsione di concorrenza (si potrebbe essere confrontati con una situazione che vede l'utente totalmente scaricato dei costi in un paese, e totalmente responsabile di essi in un altro!). 2.5. Anche produttori ed utenti hanno la facoltà, nel rispetto della direttiva, di stabilire, attraverso accordi, modalità di finanziamento diverse da quelle previste(6). Il Comitato osserva, quindi, che la direttiva appare improntata allo sforzo di definire modalità diverse per individuare gli attori responsabili e i rispettivi gradi di responsabilità. 3. Conclusioni 3.1. Il Comitato, sulla base di quanto osservato, ritiene che sarebbe meglio non permettere troppe opzioni ed indicare soltanto il principio della corresponsabilizzazione tra produttori e utilizzatori, fermo restando che la percentuale della rispettiva partecipazione possa variare. Il Comitato ritiene pertanto che sarebbe più equo, trasparente ed "ecologicamente corretto" se la modifica determinasse semplicemente la corresponsabilità di produttore ed utente, anche nel caso di rifiuti storici, dato che, per i prodotti venduti dopo il 13 agosto 2005, le modalità di attuazione di tale condivisione di responsabilità sono definite chiaramente nel quadro dei contratti di vendita, al momento dell'acquisto. 3.2. In ogni caso, il Comitato sollecita gli Stati membri a valutare, nel quadro dell'attuazione della direttiva, che le responsabilità siano chiaramente identificabili ed equamente condivise, perché in condizioni di corresponsabilità ben definite e accettate, il conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva risulta molto più agevole. Bruxelles, 17 luglio 2003. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger Briesch (1) COM(2003) 219 def. (2) GU L 37 del 13.3.2003, pag. 24; cfr. anche parere (GU C 116 del 20.4.2001). (3) L'art. 9, infatti, recita: Per i RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 (rifiuti storici) il finanziamento dei costi di gestione è assicurato dai produttori. (4) Annessa al testo della direttiva. (5) Sulla direttiva 2002/96 il CESE ha espresso il proprio parere (GU C 116 del 20.4.2001, pagg. 38-43) cui si rimanda per le osservazioni e la valutazione di ampia condivisione. (6) Articolo 9, paragrafo 2, della proposta di direttiva.