52003AE0753

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio" (COM(2003) 78 def./2 — 2003/0057 (COD))

Gazzetta ufficiale n. C 220 del 16/09/2003 pag. 0068 - 0070


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio"

(COM(2003) 78 def./2 - 2003/0057 (COD))

(2003/C 220/13)

Il Consiglio, in data 12 marzo 2003, ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

In considerazione dell'urgenza dei lavori, il Comitato ha deciso il 18 giugno 2003, nel corso della 400a sessione plenaria, di nominare Barbadillo López relatore generale ed ha adottato con 65 voti favorevoli e 1 astensione il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. L'8 febbraio 2002 la Commissione ha presentato la "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio"(1).

1.2. Il 17 luglio 2002(2) il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere in merito a detta proposta.

1.3. Il 24 settembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione(3) e proposto due emendamenti in merito alla proposta di direttiva del Consiglio. La Commissione ha accolto uno dei due emendamenti, quello concernente l'introduzione del principio dello "sportello unico" per i prestatori di servizi di viaggio non stabiliti nell'UE che realizzino operazioni con clienti ivi stabiliti, e si è impegnata a modificare la proposta di direttiva originaria e a presentarne una modificata di conseguenza.

1.4. Il principio dello "sportello unico" per i prestatori di servizi di viaggio non stabiliti nella Comunità che realizzano operazioni con clienti che invece vi sono stabiliti è stato introdotto dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici(4) e dal regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico(5).

1.5. Il 29 novembre 2000, il Comitato economico e sociale europeo aveva adottato il parere(6) in merito alla direttiva 2002/38/CE e al regolamento (CE) n. 792/2002.

1.6. Le novità introdotte con la proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio(7) rendono necessario modificare il regolamento (CEE) n. 218/92, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)(8) per regolamentare la procedura di scambio di informazioni tra lo Stato membro di identificazione dell'operatore non comunitario e gli altri Stati membri.

1.7. Per tali ragioni la Commissione ha proposto un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio(9); in merito a tale nuovo regolamento la Commissione ha consultato il Comitato economico e sociale europeo.

2. Proposte della Commissione

2.1. La proposta che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio(10) stabilisce un quadro per applicare l'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nell'UE, attraverso l'introduzione di obblighi di registrazione e di pagamento dell'IVA in uno qualsiasi degli Stati membri. Per garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi, e considerando che lo Stato membro di consumo deve trasmettere agli altri Stati membri le informazioni necessarie, la Commissione propone di modificare il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)(11).

2.2. In concreto la Commissione propone di apportare due modifiche al regolamento (CEE) n. 218/92: inserire un nuovo Titolo III B, contenente sei nuovi articoli, e modificare la prima frase dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.

2.3. Il soggetto passivo non stabilito deve trasmettere per via elettronica allo Stato membro di identificazione le informazioni relative all'avviamento, alla cessazione o alla modifica della sua attività e lo Stato membro di identificazione dovrà a sua volta ritrasmettere per via elettronica tali informazioni alle autorità dei rimanenti Stati membri, insieme con il numero di identificazione assegnato, entro un termine di dieci giorni dalla fine del mese in cui abbia ricevuto le informazioni. Lo Stato membro di identificazione dovrà anche comunicare per via elettronica agli altri Stati membri l'esclusione dal registro di identificazione di ogni soggetto passivo non stabilito.

2.4. Il soggetto passivo non stabilito dovrà trasmettere per via elettronica la dichiarazione dell'IVA allo Stato membro di identificazione. Lo Stato membro dovrà a sua volta ritrasmettere per via elettronica tale dichiarazione all'autorità dello Stato membro in questione, entro un termine di dieci giorni dalla fine del mese in cui lo abbia ricevuto. Qualora lo Stato membro di identificazione esiga che la dichiarazione sia effettuata in una valuta diversa dall'euro, prima dell'invio ad altri Stati membri, convertirà gli importi in euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

2.5. Le autorità degli Stati membri dovranno tenere una banca dati elettronica dove raccoglieranno i dati relativi ai prestatori di servizi di viaggio non stabiliti.

2.6. Lo Stato membro di identificazione deve vigilare affinché l'importo pagato dal soggetto passivo non stabilito sia trasferito, entro un termine di dieci giorni dalla fine del mese in cui lo abbia ricevuto, al conto bancario in euro indicato dallo Stato membro di consumo. Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi e li informa per via elettronica. Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati, nonché qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'IVA. Quest'ultima circostanza dovrà essere notificata anche alla Commissione.

3. Osservazioni

3.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di servizi prestati da agenzie di viaggio.

3.2. Sottolinea tuttavia che si dovrà procedere all'adozione della modifica del regolamento (CEE) n. 218/92, oggetto del presente parere, solo nel caso in cui la proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio(12) venga anch'essa adottata. La modifica del regolamento è opportuna solo a condizione che venga introdotto il principio dello "sportello unico" per i prestatori di servizi di viaggio non stabiliti che effettuino operazioni con clienti stabiliti nella Comunità, nei termini attualmente previsti dalla proposta modificata di direttiva.

3.3. Il Comitato accoglie con favore la proposta volta a consentire ai prestatori di servizi di viaggio non stabiliti di ottemperare per via elettronica agli obblighi di dichiarazione, conformemente al disposto della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio(13). Potrebbe tuttavia essere più appropriato consentire ai suddetti operatori di adempiere agli obblighi di registrazione anche attraverso mezzi differenti da quelli elettronici, dato che la limitazione a quelli elettronici può tradursi in un ostacolo ulteriore per quanto riguarda l'identificazione e la presentazione di dichiarazioni da parte degli operatori non comunitari. Il Comitato è tuttavia consapevole del fatto che difficilmente gli Stati membri accetteranno l'impiego di mezzi diversi da quelli elettronici, a causa dei maggiori costi amministrativi che ne deriverebbero.

3.4. La principale preoccupazione del Comitato è che non vi è alcuna garanzia che gli operatori di paesi terzi che prestano servizi di viaggio a clienti stabiliti nella Comunità si sottopongano agli obblighi di informazione e di pagamento dell'imposta previsti dalla proposta di regolamento. Ne potrebbero quindi risultare frustrati gli obiettivi della direttiva riguardanti la concorrenza sleale esercitata dagli operatori non comunitari nei confronti di quelli comunitari.

3.5. Il Comitato valuta positivamente la procedura prevista dal regolamento per la cooperazione amministrativa tra lo Stato membro di identificazione e gli altri Stati membri. Raccomanda tuttavia una formulazione più precisa del primo capoverso del paragrafo 2 dell'articolo 9 decies al fine di chiarire a quali Stati membri lo Stato membro di identificazione debba trasmettere per via elettronica le dichiarazioni IVA del prestatore di servizi di viaggio non stabilito. Non è chiaro se tali dichiarazioni debbano essere ritrasmesse a tutti gli Stati membri o solo a quelli dove si sia avuto il consumo.

3.6. Il Comitato tiene a precisare che il riferimento di cui all'articolo 9 undecies al "punto B" del paragrafo 3 dell'articolo 26 della direttiva 77/388/CEE dovrebbe in realtà essere al "punto b)" di tale articolo, conformemente alla redazione dell'articolo 26 che figura nella Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio(14).

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato accoglie con favore le iniziative proposte dalla Commissione volte a sviluppare, attraverso la modifica della direttiva 77/388/CEE, un quadro adeguato di cooperazione tra gli Stati membri al fine di garantire il corretto funzionamento del regime speciale per le agenzie di viaggio.

4.2. Condivide la preoccupazione della Commissione in merito alla necessità di eliminare gli svantaggi di cui risentono, sul piano della concorrenza, gli operatori comunitari nei confronti di quelli di paesi terzi.

4.3. Ritiene che la proposta di regolamento costituisca un passo in avanti verso la regolamentazione di un sistema inteso ad eliminare gli svantaggi concorrenziali dei prestatori comunitari di servizi di viaggio nei confronti di quelli non comunitari. Esprime tuttavia dei dubbi circa l'effettiva realizzazione dell'obiettivo di eliminare la concorrenza sleale degli operatori non comunitari nei confronti di quelli comunitari. La registrazione e il pagamento dipenderanno infatti dalla volontà degli operatori non comunitari e pertanto non è certo che la proposta della Commissione garantisca l'eliminazione della concorrenza sleale.

4.4. Il Comitato approva la regolamentazione stabilita nella proposta di regolamento per quanto riguarda gli scambi di informazioni e la procedura relativa ai trasferimenti tra Stati membri, che derivano dal regime speciale per i prestatori di servizi di viaggio proposto dalla Commissione attraverso la modifica della direttiva 77/388/CEE.

4.5. Tuttavia, ai fini di una maggiore chiarezza del regolamento, il Comitato raccomanda alla Commissione di completare o rettificare la formulazione dell'articolo 9 decies, paragrafo 2, primo comma, al fine di chiarire quali siano gli Stati membri ai quali lo Stato membro di identificazione debba trasmettere per via elettronica le dichiarazioni IVA del prestatore di servizi di viaggio non stabilito; chiede inoltre di correggere il riferimento contenuto nell'articolo 9 undecies "all'articolo 26 quater, punto B, paragrafi 1 e 4, della direttiva 77/388/CEE", che dovrebbe recitare invece "all'articolo 26 quater, punto b) ...".

Bruxelles, 18 giugno 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) COM(2002) 64 def.

(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 83.

(3) Relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio (COM(2002) 64 def. - C5 - 0112/2002 - 2002/0041 (CNS)), PE 307.532, A5-0274/2002.

(4) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41.

(5) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1.

(6) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 59.

(7) COM(2003) 78 def.

(8) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

(9) COM(2003) 78 def./2.

(10) COM(2003) 78 def.

(11) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

(12) COM(2003) 78 def.

(13) COM(2003) 78 def.

(14) COM(2003) 78 def.