52003AE0399

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a restrizioni alla commercializzazione e all'impiego di nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento (ventiseiesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE)" (COM(2002) 459 def. — 2002/0206 (COD))

Gazzetta ufficiale n. C 133 del 06/06/2003 pag. 0013 - 0016


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a restrizioni alla commercializzazione e all'impiego di nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento (ventiseiesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE)"

(COM(2002) 459 def. - 2002/0206 (COD))

(2003/C 133/03)

Il Consiglio, in data 13 settembre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Nollet, in data 5 marzo 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 26 marzo 2003, nel corso della 398a sessione plenaria, con 83 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato ha esaminato il documento della Commissione e i relativi allegati, in particolare l'analisi di impatto.

1.2. Attraverso le banche dati esistenti, il Comitato ha fatto delle ricerche sulla tossicità del nonilfenolo, dell'etossilato di nonilfenolo e del cemento, come pure sulle loro differenti utilizzazioni nella fabbricazione di numerosi prodotti.

1.3. La proposta in esame verte, in maniera generale, sulle "Sostanze pericolose: nonilfenolo e cemento".

1.4. Tuttavia, per maggiore chiarezza, il Comitato ha ritenuto opportuno trattare separatamente i due argomenti: da un lato il nonilfenolo e dall'altro il cemento, quest'ultimo sotto l'aspetto degli effetti sulla salute e delle reazioni allergiche che si possono verificare in determinate circostanze.

1.5. Sono state consultate le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati del settore chimico, delle costruzioni e del cemento.

2. Il nonilfenolo e gli etossilati di nonilfenolo

2.1. Introduzione

2.1.1. Il nonilfenolo (NP) è impiegato principalmente come intermedio nella produzione di etossilati di nonilfenolo (NPE) e di resine. Viene utilizzato altresì come prodotto intermedio nella produzione di un additivo plastico (TNPP), a sua volta impiegato come stabilizzatore in taluni polimeri quali il polietilene e il PVC. Non è mai usato in quanto tale nelle preparazioni e nelle applicazioni destinate ai consumatori.

2.1.2. Gli etossilati di nonilfenolo (NPE) costituiscono una categoria di prodotti chimici frequentemente adoperati come detergenti e come prodotti di pulizia in numerosi processi industriali. Essi sono utilizzati anche nella produzione di pasta per carta, di tessuti naturali e sintetici, e di cuoio. Si usano anche come additivi (emulsionanti) per vernici al latex e in alcuni prodotti antiparassitari. In Europa gli etossilati di nonilfenolo sono impiegati da vari anni in prodotti di uso comune per la pulizia della casa e la cura della persona, quali i detergenti liquidi per lavatrice, i detergenti universali, il sapone e lo shampoo.

2.1.3. Gran parte di questi prodotti finisce nelle acque reflue, dove si scompone liberando nonilfenolo, un sottoprodotto estremamente tossico.

2.1.4. Uno studio molto interessante sul nonilfenolo e i suoi derivati etossilati (DEN) si trova nel sito Internet di un istituto di ricerca canadese (http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/npe.cfm) - Ambiente Canada.

2.1.5. È stato chiesto ai settori economici, sociali e scientifici se non sarebbe possibile e opportuno ritirare totalmente o parzialmente dal mercato il nonilfenolo. La risposta è stata che il prodotto in questione viene adoperato come antiossidante in alcuni processi di fabbricazione di polimeri come il polistirolo e il PVC e si usa soprattutto per produrre gli etossilati di nonilfenolo, che hanno numerose utilizzazioni. Questi ultimi non sono tossici in quanto tali, ma una volta scaricati nelle acque reflue si scompongono liberando appunto nonilfenolo, che diviene un agente inquinante.

2.1.6. Gli etossilati di nonilfenolo possono essere sostituiti da etossilati di alcol (tensioattivi non ionici), solfonati di alchilbenzolo lineare, solfonati alchilici, alcol eterosolfati (tensioattivi anionici) o betaine (tensioattivi anfoteri). La sintesi di questi tensioattivi risulta però più difficile, in particolare se si ricerca un livello elevato di purezza (i costi sono elevati). Per ottenere le stesse proprietà degli etossilati di nonilfenolo l'industria deve talvolta ricorrere a più tensioattivi, ad un prezzo più elevato.

Va sottolineato che secondo il portavoce del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) esistono dei sostituti, ma non per tutte le applicazioni.

2.2. I rischi per la salute

2.2.1. Il nonilfenolo ha una forte azione corrosiva sulla pelle.

2.2.2. Il Comitato ha chiesto ai rappresentanti della Commissione le statistiche europee sulle azioni di prevenzione svolte dagli Stati membri e sugli eventuali indennizzi per malattie professionali, senza tuttavia ricevere tale materiale, che non è disponibile neppure presso Eurostat. Per quanto riguarda il Belgio, i "fenoli e sostanze analoghe" sono elencati, con il numero 1.123.01, tra gli agenti chimici responsabili di malattie professionali. Non si sa se vi siano richieste di indennizzo specificamente connesse al nonilfenolo, ma per la categoria "fenoli e sostanze analoghe" sono in corso in Belgio quattro pratiche di risarcimento, presentate negli anni 1999, 2000 e 2001, mentre 3 richieste sono oggetto di revisione.

2.3. Parere del settore chimico (CEFIC)

2.3.1. La federazione dei datori di lavoro del settore chimico ritiene che la proposta di direttiva sia il risultato di un'analisi e di una valutazione dei rischi nel quadro del regolamento (CE) n. 793/93. I produttori di nonilfenolo/etossilati di nonilfenolo hanno esposto la loro posizione sul sito Internet http://www.cefic.org/cepad.

2.3.2. Le imprese interessate ritengono che la direttiva proposta non rappresenti un problema.

2.3.3. Il Consiglio europeo degli alchilfenoli e derivati (CEPAD) ha reso nota la sua posizione.

2.4. Parere del CESE sul nonilfenolo e l'etossilato di nonilfenolo

2.4.1. Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione risponda alla preoccupazione di conciliare le esigenze economiche e sociali, la tutela della salute dei lavoratori attraverso la prevenzione ed eventualmente l'indennizzo delle malattie professionali, nonché la protezione dell'ambiente.

3. Cromo VI (cemento)

3.1. Introduzione

3.1.1. Sia dalla proposta in esame che da studi scientifici risulta che i preparati di cemento contenenti cromo VI possono provocare in determinate circostanze, quando vi sia un contatto diretto e prolungato con la pelle, delle reazioni allergiche. Il Comitato scientifico su tossicità, ecotossicità e ambiente della Commissione europea (CSTEE) ha confermato che il cromo VI contenuto nel cemento ha effetti dannosi per la salute.

3.1.2. Al fine di proteggere la salute umana, la Commissione propone di limitare l'immissione sul mercato e l'impiego di cemento e di preparati di cemento contenenti più di due parti per milione di cromo VI. L'utilizzazione deve essere limitata in caso di attività manuali quando vi sia un rischio di contatto con la pelle.

3.1.3. Il cromo e il cromato solubile sono utilizzati nelle leghe ferro-cromo, nella cromatura elettronica per rivestimenti anticorrosione, nella fabbricazione di (bi)cromati per i pigmenti, nelle concerie, negli antiparassitari, nelle saldature con leghe a base di cromo, nei mattoni refrattari, come mordenti nella tintura, nella fotoincisione e nel trattamento del legno. Il cromo è generalmente presente nel cemento. Viene menzionato nell'elenco delle sostanze all'origine delle malattie professionali alla voce "cavità nasali".

3.1.4. È possibile ridurre la presenza di cromo esavalente nel cemento sia utilizzando materie prime povere di cromo, cosa non sempre facile perché i produttori di cemento estraggono le materie prime dai giacimenti vicini al loro stabilimento, sia aggiungendo del solfato di ferro nel clincher per ridurre il cromo esavalente a cromo trivalente, non solubile. È opportuno sottolineare che l'efficacia di questo procedimento è limitata nel tempo, perché il solfato di ferro non è un prodotto stabile.

3.1.5. Per quello che riguarda la saldatura, si può ridurre il cromo esavalente a cromo trivalente aggiungendo dello zinco nelle leghe di saldatura.

3.2. I rischi per la salute

3.2.1. Il cromo VI è pericolosamente cancerogeno per inalazione. Gli organi colpiti sono i polmoni e le cavità nasali.

3.2.1.1. Il cromo VI contenuto nel cemento inumidito è inoltre irritante per la pelle (eczema). Ciò vale anche per il cromo III.

3.2.2. Come nel caso del nonilfenolo, non esistono statistiche europee. A causa di tale assenza di dati statistici, è praticamente impossibile riuscire ad avere una visione globale della situazione nei vari Stati membri e, di conseguenza, mettere a punto una vera e propria politica di prevenzione.

3.2.3. In Belgio il "cromo o suoi composti" figura al numero 105 dell'elenco delle sostanze all'origine di malattie professionali.

3.2.3.1. Negli anni 1999, 2000 e 2001 sono state presentate 117 richieste di riconoscimento di malattia professionale, mentre 21 pratiche sono in corso di revisione.

3.2.4. Anche quando il cemento, la malta o il calcestruzzo sono applicati con mezzi meccanici, i lavori di finitura vengono necessariamente effettuati a mano (giunture, spigoli, scale ecc.). Degli studi effettuati in Germania hanno dimostrato che il 16 % circa dei lavori svolti utilizzando cemento deve essere eseguito manualmente.

3.2.5. Sembra poco realistico prevedere una riduzione di questa percentuale. Per questo 16 % dei casi, la concentrazione di cromo VI, e quindi le probabilità di contrarre un eczema, devono essere ridotte al minimo.

3.2.6. La proposta della Commissione prevede pertanto di modificare come segue il relativo paragrafo dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE: "Non può essere commercializzato o impiegato quale sostanza o componente di preparati se contiene oltre lo 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento, per attività manuali, laddove vi sia un rischio di contatto cutaneo."

3.2.7. Come hanno confermato i sindacati francesi del settore cementiero e in particolare la rappresentanza del settore europeo del cemento (Cembureau), nessuno contesta che chi lavora a contatto con il cemento può soffrire di affezioni cutanee di varie origini.

3.2.8. I paesi scandinavi hanno un'ampia esperienza in materia di utilizzazione di cemento a basso contenuto di cromo solubile. In questi paesi, a partire dagli anni '80, l'utilizzazione di cemento contenente più di 2 ppm di cromo VI è stata limitata. Le condizioni di lavoro di quanti manipolano cemento sono notevolmente migliorate. Ciò ha permesso inoltre di dimostrare che l'aggiunta di solfato di ferro non presenta difficoltà tecniche e non pregiudica la qualità del cemento.

3.2.9. Il Comitato sottolinea l'importanza di un'adeguata informazione degli utilizzatori non professionali. Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi, sull'imballaggio del cemento devono figurare informazioni leggibili indicanti la data di confezionamento, le condizioni di stoccaggio e il periodo di conservazione durante il quale il contenuto in cromo VI idrosolubile è inferiore allo 0,0002 % del peso totale a secco del cemento.

L'informazione ai consumatori dovrebbe insistere sull'opportunità di utilizzare dei guanti nella manipolazione diretta del cemento.

3.2.10. Cembureau ha messo a disposizione del Comitato una voluminosa documentazione e le statistiche disponibili.

3.3. Parere del Comitato sul cromo VI e il cemento

3.3.1. Sulla base delle informazioni ottenute il Comitato ha tratto le seguenti conclusioni:

1) è indispensabile che il settore del cemento affronti la questione in termini non esclusivamente economici e ribadisca la propria volontà di collaborare ad una soluzione sostenibile;

2) la Commissione non ha consultato in misura sufficiente gli utilizzatori, vale a dire il settore del cemento e delle costruzioni;

3) tale osservazione vale anche per le organizzazioni professionali europee del cemento e delle costruzioni;

4) come risulta dalla documentazione di Cembureau, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), su iniziativa dei produttori europei di cemento, ha iniziato a sviluppare una norma comune per la determinazione della presenza di cromo VI solubile nel cemento.

3.3.2. Il Comitato prende atto del fatto che Cembureau ha commissionato ad un esperto indipendente, il National Institute of Occupational Health (Istituto nazionale di medicina del lavoro) di Oslo, Norvegia, una valutazione epidemiologica dei dati disponibili in merito alla dermatite da cemento.

I risultati di questo studio saranno messi a disposizione del Comitato in occasione della loro pubblicazione, prevista per aprile 2003.

3.3.3. Il Comitato ritiene opportuno attendere le conclusioni di tale studio prima di formulare una posizione definitiva e si riserva di ritornare sulla questione in un eventuale nuovo parere.

3.3.4. Il Comitato desidera essere informato in merito a un eventuale emendamento presentato dalla Commissione.

3.3.5. A breve termine il Comitato intende dare priorità alla concertazione tra gli interlocutori sociali dei settori coinvolti.

3.3.6. Il Comitato prende atto del fatto che Cembureau ha dichiarato di essere in contatto con l'Associazione europea del cemento pronto all'uso (ERMCO), con l'Associazione internazionale del cemento manufatto (BIBM), con la Federazione europea delle costruzioni (FIEC) e con la Federazione europea dei lavoratori del legno e delle costruzioni (FETBB) per sviluppare un approccio completo alla questione della salute dei lavoratori.

3.3.7. Sarebbe auspicabile che venisse stipulata una convenzione tra le parti per garantire la protezione della salute delle persone che entrano in contatto con il cemento. Questa convenzione fornirebbe un contributo importante degli interlocutori sociali alla proposta di direttiva in discussione, facilitando di conseguenza la sua adozione e applicazione da parte degli Stati membri.

Bruxelles, 26 marzo 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch