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Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "31a relazione sulla politica di concorrenza 2001" (SEC(2002) 462 def.)

Gazzetta ufficiale n. C 085 del 08/04/2003 pag. 0118 - 0125


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "31a relazione sulla politica di concorrenza 2001"

(SEC(2002) 462 def.)

(2003/C 85/25)

La Commissione europea, in data 29 aprile 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sul tema di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Barros Vale in data 19 dicembre 2002.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 22 gennaio 2003, nel corso della 396a sessione plenaria, con 120 voti favorevoli, 9 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La relazione inizia ribadendo l'importanza delle regole della concorrenza, la cui applicazione è non solo imprescindibile per il funzionamento economico del mercato unico, ma costituisce anche uno dei compiti principali della Commissione. Sottolinea il ruolo di primo piano della politica di concorrenza nella creazione di un contesto europeo sempre più equilibrato ed equo, ruolo tanto più decisivo quanto più si intensifica la globalizzazione dell'economia.

1.2. Nell'illustrare poi le principali tematiche trattate, l'introduzione anticipa il contenuto dell'intera relazione, la quale è incentrata sulle regole relative agli accordi, alle decisioni di associazione di imprese e alle pratiche concordate (intese restrittive), all'ampliamento dell'Unione europea, agli aiuti di Stato e all'importanza che occorre attribuire a tutti questi elementi in quanto strumenti che operano nell'interesse del cittadino europeo.

2. Contesto generale

2.1. La fase finale dell'introduzione dell'euro e l'ampliamento senza precedenti dell'Unione europea impongono un aggiornamento delle regole in materia di intese restrittive, concentrazioni ed aiuti di Stato, al fine di evitare uno sfasamento tra l'azione della Commissione e un contesto economico in rapida evoluzione.

2.1.1. In questo contesto, garantire la parità di condizioni nei nuovi mercati in cui non si è del tutto affermato un ambiente concorrenziale continuerà ad essere quindi una delle preoccupazioni prioritarie della Commissione.

2.2. Per effetto della globalizzazione dei mercati esistono oggi concentrazioni di dimensioni mondiali che richiedono una più intensa cooperazione internazionale a diversi livelli, in particolare per quel che riguarda la rete internazionale della concorrenza.

2.3. L'adozione del quadro di valutazione degli aiuti di Stato e l'apertura al pubblico di un repertorio degli aiuti di Stato consultabile on line sono la prova dei significativi miglioramenti registratisi in questo campo nel 2001.

2.4. La relazione si occupa poi dei grandi settori di intervento della Commissione nell'ambito della politica di concorrenza (vedasi più oltre) e ai principali ostacoli che si frappongono al libero gioco della concorrenza. Non vengono tuttavia menzionati i meccanismi che agiscono su altri fattori di squilibrio e che, analizzati su base europea, risultano di grande rilevanza.

2.5. Non si ravvisa inoltre l'esistenza di una cooperazione tra le diverse direzioni generali della Commissione, mirata ad una politica concertata a favore della libera concorrenza, che vada al di là delle componenti esplicitamente indicate nella relazione e qui menzionate ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4. A parere del CESE sarebbe opportuno indicare l'esistenza o meno di questo tipo di procedure capaci di coprire aspetti di grande rilevanza per un'effettiva libera concorrenza.

3. Principali tematiche trattate nella relazione

3.1. Documento molto denso, non solo per la grande quantità di informazioni contenute, ma anche per gli innumerevoli casi concreti descritti, le questioni sollevate e le soluzioni proposte, la relazione documenta e testimonia l'intensa attività svolta dalla Commissione nel 2001. In tale anno si sono registrati complessivamente 1036 nuovi casi, cifra lievemente inferiore rispetto al 2000 (1211). Inoltre il numero dei casi chiusi è stato di 1204, mentre va sottolineata la diminuzione dei ritardi.

3.2. La 31a relazione sulla politica di concorrenza 2001 presenta la stessa struttura tematica e la stessa articolazione di quella relativa al 2000, con una suddivisione in cinque grandi capitoli che trattano i principali argomenti. Di detti capitoli si darà una breve sintesi ai paragrafi seguenti.

3.2.1. Accordi, decisioni di associazione, pratiche concordate e abusi di posizione dominante (articoli 81 e 82); monopoli nazionali e diritti speciali ed esclusivi (articoli 31 e 86)

3.2.1.1. La modernizzazione del quadro legislativo della concorrenza, in particolare delle norme di applicazione degli articoli 81 e 82, continua a figurare nel programma di lavoro della Commissione: nel settembre 2000 è stata infatti adottata una proposta di regolamento che introduce un nuovo sistema di applicazione di tali articoli.

3.2.1.2. Nel maggio 2001 il Consiglio ha discusso a fondo la questione, in particolare il funzionamento della rete di autorità garanti della concorrenza, al fine di assicurare un'applicazione uniforme di tali articoli in tutti gli Stati membri.

3.2.1.3. Nel 2001 sono state inoltre approvate nuove regole volte a facilitare l'individuazione e l'eliminazione dei cartelli, specie quelli miranti alla fissazione di prezzi. Nell'ambito della lotta contro i cartelli è stata riesaminata, dopo cinque anni di applicazione, la comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende(1).

3.2.1.4. Gli accordi segreti di cartello continuano a figurare tra le restrizioni più gravi della concorrenza; a il 2001 si presenta come un anno record relativamente alle decisioni anticartello, come dimostra il considerevole aumento del numero dei casi trattati.

3.2.1.5. In dicembre la Commissione ha adottato una relazione volta a valutare l'applicazione del regolamento (CE) n. 240/96 relativo all'esenzione per categoria di accordi di trasferimento di tecnologia (RECTT). La relazione conclude che il RECTT utilizza criteri riguardanti più la forma dell'accordo che non gli effetti reali sul mercato. Il regolamento viene inoltre considerato troppo prescrittivo e si sostiene la necessità di adeguarne il campo di applicazione.

3.2.1.6. Sempre in dicembre, la Commissione ha adottato una comunicazione sugli accordi di importanza minore ("de minimis") che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'art. 81, paragrafo 1, del trattato CE. La nuova comunicazione definisce in modo più preciso e completo gli accordi che non sono vietati dal trattato.

3.2.1.7. Nel maggio 2001 è stata adottata una decisione relativa al mandato del consigliere auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, volta a consolidare l'indipendenza e l'autorità del consigliere auditore (che in tal modo dipende e riferisce solo al commissario per la concorrenza).

3.2.1.8. L'evoluzione settoriale della concorrenza viene descritta dettagliatamente nella relazione che presta particolare attenzione al settore dell'energia (in specie alla liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas), ai servizi postali, alle telecomunicazioni, ai trasporti (aerei, marittimi e ferroviari), ai media, alla distribuzione degli autoveicoli, ai servizi finanziari (l'applicazione della politica della concorrenza è finalizzata ad una maggiore efficacia e competitività dei mercati finanziari europei), alla società dell'informazione ed Internet, allo sport ed ai prodotti farmaceutici.

3.2.2. Controllo delle concentrazioni

3.2.2.1. Dopo sette anni di rapida crescita, nel 2001 si è registrata una lieve flessione nelle attività di concentrazione, circostanza che non ha comunque comportato un allentamento dell'azione della Commissione in tale settore. Infatti, nonostante il minor numero di notificazioni, la Commissione ha adottato 339 decisioni finali, tra cui 5 decisioni di divieto, che rappresentano il numero più elevato di divieti fatto segnare finora in un solo anno(2).

3.2.2.2. I rimedi approvati nel 2001 non si sono limitati al diretto ripristino delle condizioni di effettiva concorrenza attraverso la creazione di strumenti atti a favorire l'emergere di nuovi concorrenti. La Commissione si è anche mostrata aperta ad altri rimedi in materia di cessione così come ad altri impegni più complessi di una semplice cessione.

3.2.2.3. Nel 2001 si sono registrati notevoli progressi anche relativamente ai rimedi approvati prese nel 2000, specie per quel che riguarda l'attuazione dei rimedi da parte di imprese coinvolte in operazioni autorizzate.

3.2.2.4. La tutela dei consumatori contro gli effetti di un potere monopolistico o di una posizione dominante (prezzi più alti, qualità inferiore e minore innovazione) continua a costituire l'obiettivo fondamentale del controllo delle attività di concentrazione.

3.2.2.5. Elemento centrale sotto il profilo della concorrenza è la definizione del mercato geografico rilevante. È per questo che nel 2001 la Commissione ha analizzato le definizioni del mercato adottate nelle sue decisioni in materia di concentrazioni degli ultimi cinque anni. Ha inoltre avviato indagini approfondite in merito ai mercati dei prodotti, giungendo alla conclusione che la definizione del mercato sia sotto il profilo del prodotto, sia sotto quello geografico, non si traduce in nessun caso in un'analisi statica della semplice somma delle quote di mercato, ma costituisce il punto di partenza per un'analisi delle specifiche dinamiche di mercato presenti in un determinato settore.

3.2.2.6. L'aspetto principale da sottolineare in materia di concentrazioni è la pubblicazione, nel dicembre 2001, del Libro verde sulla revisione del regolamento sulle concentrazioni(3). Il Libro verde tratta le nuove sfide poste dalle concentrazioni su scala mondiale, dall'introduzione dell'euro e dall'allargamento dell'UE a 25 o più Stati.

Le modifiche sostanziali, giurisdizionali e procedurali proposte figurano qui di seguito.

3.2.2.6.1. La Commissione propone l'introduzione di una competenza comunitaria automatica per i casi soggetti all'obbligo di notificazione multipla a tre o più Stati membri. In tal modo verrebbero soppresse le soglie di fatturato.

3.2.2.6.2. Il Libro verde propone inoltre di semplificare i criteri di rinvio dei casi di concentrazione attraverso un'adeguata ripartizione delle competenze tra Commissione e Stati membri.

3.2.2.6.3. Alla luce dell'evoluzione delle pratiche commerciali, risulta opportuno aggiornare il concetto di concentrazione. Il Libro verde segnala le difficoltà che sorgono in materia e propone talune modifiche alle disposizioni attuali, specie per quel che riguarda le operazioni multiple. Invita inoltre ad esaminare l'opportunità di impiegare il criterio della posizione dominante per valutare le operazioni di concentrazione, criterio attualmente previsto dal regolamento in vigore, senza peraltro voler prefigurare alcuna conclusione.

3.2.2.6.4. Vengono altresì proposte diverse misure volte a semplificare le procedure, specie per i casi che non destano grandi preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza ed in relazione ad alcuni tipi di operazioni in capitale di rischio.

3.2.2.6.5. Va infine osservato che, nel settore della concorrenza, la Commissione ha portato avanti una cooperazione con i paesi terzi culminata nella creazione della rete internazionale della concorrenza. Il 2001 ha inoltre segnato una svolta sotto il profilo dei rinvii delle valutazioni di operazioni di concentrazione alle autorità nazionali.

3.2.3. Aiuti di Stato

3.2.3.1. La necessità di ridurre ulteriormente il livello generale degli aiuti e di riorientarli verso obiettivi orizzontali di interesse comunitario è stata evidenziata dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001.

3.2.3.2. I progressi a livello di trasparenza sono caratterizzati da un nuovo repertorio degli aiuti di Stato accessibile al pubblico e dalla pubblicazione del quadro di valutazione degli aiuti di Stato.

3.2.3.3. La Commissione ha avviato un processo di semplificazione delle procedure in materia di aiuti di Stato per i casi meno complessi.

3.2.3.4. Nell'ottobre 2001 è stato adottato un progetto di regolamento che prevede di esentare dall'obbligo di notificazione gli aiuti di Stato destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

3.2.3.5. La Commissione ha inoltre adottato una comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio al fine di promuovere la disponibilità dei capitali di rischio nei diversi Stati membri, fatto che dimostra come le regole della concorrenza si adattino agli sviluppi del mercato.

3.2.3.6. Il controllo degli aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali rimane una priorità per la Commissione. Continuano a formare oggetto di particolare attenzione i regimi fiscali derogatori riservati a taluni tipi di attività (servizi finanziari, attività off-shore). Nel contesto dell'ampliamento bisognerebbe prestare attenzione specifica a questo tipo di aiuti.

3.2.3.7. Un aspetto trattato in questa parte della relazione è il concetto di aiuto. Viene stabilito il principio del rifiuto di tutti i casi in cui l'aiuto concesso dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo certe imprese o produzioni.

3.2.3.8. La relazione non affronta invece il problema dell'attribuzione degli aiuti diretti dell'Unione europea alle imprese. Dato che tali aiuti andranno considerati come pubblici, è opportuno che in futuro questa materia venga trattata in modo adeguato dalla Commissione.

3.2.4. Servizi di interesse generale

3.2.4.1. L'importanza dei servizi di interesse economico generale continua ad essere sottolineata specie in considerazione del ruolo che detti servizi svolgono nella promozione della coesione sociale e territoriale dell'Unione europea, ovvero come componente essenziale del modello di società europea.

3.2.4.2. Il Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001 ha consigliato maggiore certezza giuridica nell'applicazione del diritto della concorrenza ai servizi di interesse economico generale, una migliore articolazione tra i mezzi di finanziamento dei servizi di interesse generale e gli aiuti statali ed una valutazione periodica di tali servizi.

3.2.4.3. Al fine di garantire maggiore trasparenza, la Commissione si impegna ad inserire nella propria relazione annuale un capitolo dedicato specificamente ai servizi di interesse generale.

3.2.4.4. Dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo del 2000, nel 2001 la Commissione ha continuato ad incentivare l'apertura dei mercati (elettricità, gas, servizi postali e trasporti) presentando nuove misure legislative e controllando l'applicazione della normativa comunitaria esistente in materia di concorrenza.

3.2.4.5. I preparativi ed i negoziati di adesione dei nuovi paesi, la cooperazione bilaterale (specie con gli USA, il Canada ed altri paesi OCSE) e la cooperazione multilaterale sono stati i grandi temi che hanno contraddistinto, a livello di interessi economici generali, l'attività della Commissione nel 2001.

3.2.4.6. La Commissione ha elaborato a cadenze regolari relazioni sui progressi compiuti da ciascun paese candidato all'adesione.

3.2.5. Prospettive future

3.2.5.1. Viene proposto un nuovo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE(4).

3.2.5.2. Si propone di adottare una comunicazione aggiornata e riveduta sulle attività di controllo.

3.2.5.3. Si propone di proseguire i lavori di consultazione avviati con la pubblicazione del Libro verde sulla revisione del regolamento sulle concentrazioni(5).

3.2.5.4. Nel settore degli aiuti di Stato, si suggerisce maggiore rapidità nel trattamento dei casi più semplici e procedure e norme più trasparenti.

3.2.5.5. In ambito internazionale la Commissione si impegna a proseguire la sua duplice linea politica, intesa da un lato a rafforzare la cooperazione bilaterale con le controparti estere (Stati Uniti, Canada e Giappone) e, dall'altro, ad esplorare nuove possibilità di espandere la cooperazione multilaterale.

4. Conclusioni/raccomandazioni

4.1. In vista del prossimo ampliamento, il Comitato ritiene cruciale che la Commissione presti maggiore attenzione ai paesi candidati ed assicuri che in tutta l'UE si applichino le stesse regole con la stessa efficacia.

4.2. Nel quadro del prossimo ampliamento, il Comitato si chiede se i paesi dell'Europa centro-orientale riusciranno effettivamente a soddisfare a tutti i requisiti in materia di acquis comunitario nel settore della concorrenza, tenendo conto soprattutto delle pratiche e dei sistemi di sostegno pubblico di cui le loro imprese hanno goduto in passato.

4.3. A parere del Comitato urge instaurare un nuovo sistema più efficace e più decentrato, e nel contempo meno burocratico. Ciò renderà necessario responsabilizzare maggiormente le autorità nazionali in materia di concorrenza, senza pregiudizio dei poteri di indagine e di controllo della Commissione. L'obiettivo è rafforzare il mercato interno e garantire la parità di condizioni alle imprese.

4.3.1. Ai fini di un'applicazione coerente di dette regole, grande rilievo hanno la non obbligatorietà delle notificazioni e la presunzione di legalità degli accordi, ogni volta che rimangano al di sotto della soglia delle quote di mercato fissate.

4.4. Poiché l'individuazione di intese segrete costituisce uno degli elementi fondamentali della politica di concorrenza, il Comitato concorda sull'assoluta necessità di rivedere i poteri di indagine della Commissione rafforzandoli ed ampliandoli.

4.5. Il Comitato approva la proposta della Commissione relativa ad una competenza comunitaria automatica (cfr. punto 3.2.2.6.1 del presente parere) in virtù della quale la Commissione può intervenire direttamente, rafforzando la parità delle condizioni di concorrenza nel campo delle attività di concentrazione in Europa.

4.6. Con la sempre più rapida globalizzazione dei mercati, aumenta la necessità di una cooperazione tra gli organismi garanti della concorrenza dei diversi paesi e/o blocchi economici. Detta cooperazione dovrà aver luogo nell'ambito dell'OMC, o anche ad altri livelli più informali, data la necessità di allentare le tensioni e di cercare consensi tra diversi concetti/valori presenti nei vari mercati regionali.

4.7. Il Comitato concorda sul fatto che sarebbe opportuno che il regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia (RECTT) non operasse più come una "camicia di forza", come affermato nella relazione, e riuscisse a promuovere operazioni più efficaci ed equilibrate.

4.8. Apprezza l'orientamento verso considerazioni prettamente economiche su cui si basa la comunicazione sugli accordi de minimis e la riduzione delle formalità amministrative che risulterà vantaggiosa soprattutto per le imprese di minori dimensioni.

4.9. Ritiene necessario predisporre meccanismi in grado di accrescere la competitività, specie in mercati particolarmente regolamentati in cui la concorrenza è poco intensa e i clienti si trovano in una situazione di forte dipendenza, dato il numero limitato di fornitori.

4.10. Secondo il Comitato sarebbe utile che la relazione della Commissione precisasse le modalità in base alle quali si è proceduto alla preparazione dei paesi candidati in materia di concorrenza, specie per quel che attiene alle questioni connesse con i loro ordinamenti giuridici.

4.11. La relazione non tocca l'aspetto dei condizionamenti imposti alla concorrenza dagli ordini professionali. Date le implicazioni di tale questione, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe esaminarla con attenzione e, se necessario, intervenire.

4.12. Per quanto riguarda lo sport, soprattutto il calcio, e sulla base del riquadro 5 della relazione della Commissione, il Comitato desidera richiamare l'attenzione sul fatto che le sanzioni sportive menzionate possono ostacolare la libera circolazione dei lavoratori e creare distorsioni alla concorrenza. La Commissione dovrebbe esaminare attentamente tutti gli accordi che mettono in discussione la libera circolazione dei lavoratori.

4.13. La Commissione dovrebbe preoccuparsi di dare ampia diffusione alle leggi della concorrenza ed ai sistemi di denuncia in modo che la popolazione (uno degli alleati principali nella lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali) prenda coscienza di questa problematica ed acquisisca padronanza dei meccanismi di denuncia.

4.14. Il Comitato ritiene importante che le norme e le regole di analisi dei mercati geografici rilevanti siano trasparenti e chiare.

4.15. Per rendere più agevole e gradevole la lettura della relazione della Commissione, il Comitato propone che in futuro i casi pratici vengano esposti alla fine in modo da consentire una più immediata comprensione del testo.

4.16. Vi sono questioni che, non essendo di responsabilità diretta della DG Concorrenza non sono state trattate dalla Commissione ma che, a parere del Comitato, avrebbero dovuto comunque essere considerate nell'analisi della problematica della concorrenza. Si tratta in pratica della concorrenza tra PMI e grandi imprese, del rapporto tra regioni periferiche e/o svantaggiate e regioni geograficamente più favorite, tra paesi poveri e quelli ricchi, tra quadro giuridico e norme contabili europee e quelli degli USA, in particolare per quel che riguarda l'impatto delle regole contabili sulla capacità di raccogliere capitali borse valori.

4.17. A parere del CESE, di fronte alla globalizzazione dei mercati, non possono trascurarsi la revisione del regolamento sulle concentrazioni nella Comunità europea (dato l'attuale contesto globalizzato delle relazioni commerciali) e la cooperazione con organismi internazionali in grado di coadiuvare la Commissione nell'attuare azioni preventive a tutela della concorrenza.

4.18. Come risulta dal punto 3.2.2.6.3 del presente parere, una migliore e più chiara definizione dei concetti potrà indubbiamente contribuire ad un'applicazione più coerente ed efficace del sistema di controllo delle operazioni di concentrazione.

4.19. In risposta alle questioni sollevate nel Libro verde, il Comitato ritiene di estrema importanza proseguire la revisione del regolamento sulle concentrazioni in modo aperto, invitando tutti gli interessati (imprese e Stati membri) a presentare osservazioni costruttive.

4.20. Il coinvolgimento delle autorità nazionali nelle operazioni di concentrazione comporterà vantaggi data la loro conoscenza del settore e del mercato interessato. Il Comitato sostiene comunque la necessità di precisare con chiarezza il potere di controllo della Commissione.

4.21. Potenziando questo tipo di cooperazione si ridurrà il rischio di discrepanze ed incoerenze nelle decisioni adottate.

4.22. Un'altra questione di rilievo è la distorsione della concorrenza provocata dalla fusione e dall'acquisto di banche. La riduzione del numero dei concorrenti può infatti avere conseguenze nefaste sui consumatori, specie sotto il profilo dell'accesso al credito.

4.23. Analogamente, i grandi operatori della distribuzione possono provocare distorsioni della concorrenza attraverso il loro potere negoziale che potrebbe neutralizzare i fornitori o i concorrenti diretti di più piccole dimensioni. A parere del Comitato, la Commissione dovrebbe prestare attenzione a questa problematica nell'ottica dell'abuso di posizione dominante.

4.24. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, occorre compiere ancora uno sforzo nell'applicazione pratica delle regole già vigenti sul capitale di rischio e sugli aiuti al credito per le PMI e procedere alla riformulazione delle politiche nei settori degli aiuti all'occupazione, alla ricerca e allo sviluppo ed ai grandi progetti di investimento regionale.

4.25. A parere del Comitato è indispensabile un efficace controllo degli aiuti di Stato capace di assicurare che i fondi vengano impiegati in modo efficiente e contribuiscano a generare un contesto economico forte, specie attraverso la creazione di posti di lavoro sostenibili per i cittadini europei.

4.26. Per quanto riguarda il quadro di valutazione degli aiuti di Stato, il Comitato rileva la pertinenza del ricorso a valutazioni ex ante ed ex post dei regimi di aiuto.

4.26.1. Nonostante l'esistenza di un repertorio degli aiuti di Stato accessibile al pubblico, sussistono gravi carenze dovute alla mancanza di numerose informazioni o alla strutturazione delle stesse. Il Comitato propone di rivedere la pagina in cui figura l'informazione in questione in modo da renderla più chiara e trasparente e di introdurre un motore di ricerca.

4.27. Il Comitato considera necessario proseguire gli sforzi per semplificare, modernizzare e chiarire le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.

4.27.1. I mezzi della Commissione resi in tal modo disponibili devono concentrarsi sui casi più gravi di distorsione della concorrenza.

4.28. L'effettiva messa a punto (prevista per il 2002) di un quadro comunitario per gli aiuti di Stato concessi alle imprese incaricate della fornitura dei servizi di interesse economico generale accrescerebbe la certezza giuridica.

4.29. Il Comitato esprime infine il proprio apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione, pur sottolineando la necessità di motivare i casi in modo completo e rigoroso.

5. Il ramo della politica di concorrenza concernente le operazioni di concentrazione ha subito di recente una grave sconfitta, in seguito alle decisioni della Corte di giustizia che hanno annullato le decisioni relative a tale settore, in particolare nei due noti casi Schneider-Legrand e Tetra-Laval.

5.1. Alla base di tali decisioni vi è il fatto che la Corte di giustizia ha giudicato chiaramente insoddisfacente la qualità dell'informazione tecnica su cui si fondavano le decisioni della Commissione.

5.2. La Commissione ha reagito giustificando tali decisioni, ma ha riconosciuto l'esistenza di alcuni punti deboli del sistema e la necessità di assumere un chief economist che coordini questo settore sotto la sua competenza e responsabilità.

5.3. A tale proposito, il CESE ha raccolto presso la Commissione una serie di dati relativi alle risorse umane, finanziarie e d'informazione tecnica ed economica di cui dispone la direzione generale Concorrenza, rilevando quanto segue:

- Personale in servizio:

- con formazione universitaria in ambito economico: 71 persone;

- con formazione universitaria in ambito giuridico: 141 persone;

- con formazione universitaria in altro ambito (matematica, ingegneria, filosofia ecc.): 59 persone;

- con altro tipo di formazione: 187 persone;

- bilancio annuale (2002): 1414417 EUR (senza il personale);

- studi commissionati all'esterno: 31, per un totale di 939475 EUR.

5.4. Il CESE ha inoltre riscontrato quanto segue:

- la direzione generale Concorrenza è un importante centro di entrate per la Commissione, grazie in particolare alle multe, che nel 2001 hanno determinato entrate per circa 2000 milioni di EUR senza che un ammontare corrispondente di risorse venisse usato per dare un solido fondamento alle decisioni prese.

- La direzione generale Concorrenza ricorre assai raramente e non espressamente alla collaborazione di istituti esterni specializzati, vuoi per la raccolta e l'analisi dei dati tecnici ed economici necessari per le sue decisioni, vuoi per la difesa delle sue posizioni, qualora queste vengano contestate sul piano giuridico.

- La direzione generale Concorrenza non approfitta pienamente delle informazioni tecniche ed economiche in possesso delle autorità nazionali di concorrenza o che queste ultime possono procurarsi su richiesta.

- Le grandi operazioni di concentrazione, sulle quali la Commissione è tenuta a pronunciarsi, coinvolgono enormi interessi economici e ingenti somme di denaro, il che consente agli operatori implicati di procurarsi potenti mezzi di prova (studi di carattere economico, consulenze internazionali) e di ricorrere a giuristi specializzati con grandi competenze e capacità. La Commissione non sembra disporre di mezzi di pari livello per svolgere i compiti che le vengono assegnati.

- Le imprese che, in base alle normative in vigore, sono soggette all'autorizzazione della Commissione per realizzare qualsiasi fusione o acquisizione, non pagano tasse al servizio pubblico competente in materia, contrariamente a quanto avviene con i diritti di cancelleria applicati in tutti i casi di controversie legali.

5.5. Per il CESE, la nuova configurazione o ristrutturazione dei servizi della direzione generale Concorrenza, di cui il Commissario responsabile ammette la necessità, dovrà essere preceduta da una serie di analisi che dovranno riguardare tra l'altro: l'allocazione delle sue risorse umane e finanziarie, nonché la necessità e le modalità per potenziarle; la qualità e la fondatezza dell'informazione tecnico-economica e giuridica, sia come presupposto delle decisioni che per la difesa in giudizio delle posizioni della Commissione; infine l'analisi della compatibilità dei termini regolamentari con la qualità e la validità della raccolta e del trattamento delle informazioni come strumento essenziale ai fini della decisione.

Bruxelles, 22 gennaio 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Roger Briesch

(1) Parere del Comitato: GU C 48 del 21.2.2002.

(2) Nel frattempo, la Corte di giustizia ha annullato due di queste decisioni.

(3) A questo riguardo il Comitato si è già espresso favorevolmente (GU C 241 del 7.10.2002).

(4) Parere del Comitato GU C 155 del 29.5.2001.

(5) A questo riguardo il Comitato si è già espresso favorevolmente (GU C 241 del 7.10.2002).

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

L'emendamento seguente, messo ai voti, è stato respinto nel corso dei dibattiti, ma ha ottenuto oltre un quarto dei voti espressi.

Punto 4.12

Sopprimere il punto.

Motivazione

Il parere definisce in generale come limitatrici della concorrenza le regole stabilite dagli ordini professionali delle libere professioni. Non è opportuno né oggettivamente necessario che il CESE assuma un atteggiamento di netta opposizione a tali decisioni, tanto più che il Parlamento europeo (commissione giuridica e per il mercato interno) e la Corte di giustizia europea si sono occupati delle regole relative all'esercizio delle professioni liberali e, in risoluzioni e sentenze, le hanno ritenute fondamentalmente lecite ed utili.

D'altronde, nel progetto parere non vengono menzionati altri aspetti che hanno un peso maggiore per l'adozione e il mantenimento delle norme deontologiche delle libere professioni (posti che richiedono un rapporto di fiducia, necessità di tener conto del bene comune). Tuttavia, una discussione di tali motivi esulerebbe dai limiti imposti dal parere o ne modificherebbe completamente l'impostazione.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 31, voti contrari: 80, astensioni: 12.