52002XC1213(05)

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 310 del 13/12/2002 pag. 0017 - 0017


Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

(2002/C 310/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte interessate:

- Crotone-Milano e vv.,

- Crotone-Roma-Fiumicino e vv.,

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti sottoposti al regime di pieno coordinamento.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

Gli oneri di servizio pubblico, sono i seguenti:

2.1. In termini di numero di frequenze minime:

a) tra Crotone-Milano e vv.:

- almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;

b) tra Crotone-Roma e vv.:

- almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno:

2.2. In termini di orari:

Per entrambe le rotte Crotone-Milano e vv. e Crotone-Roma e vv., gli orari devono prevedere un volo di andata in mattinata (06.00-09.00) e un volo di ritorno in serata (18.00-21.00), in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali limitazioni operative aeroportuali.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

Gli aeromobili impiegati dovranno fornire sulla rotta Crotone-Milano e vv. una capacità minima di 40 posti, mentre sulla rotta Crotone-Roma e vv., nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno dovranno fornire una capacità minima di 70 posti e, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre e nei 15 e 5 giorni rispettivamente delle festività natalizie e pasquali, una capacità minima di 140 posti. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacità diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata, anche attraverso un'implementazione delle frequenze, una capacità equivalente su base annua.

2.4. In termini di tariffe:

Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta, al netto di IVA e tasse aeroportuali, sono le seguenti:

- Crotone-Milano o vv.: 85,00 EUR,

- Crotone-Roma o vv.: 60,00 EUR.

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente, calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata. Analogamente si provvederà nel caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori di altri fattori di costo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.5. In termini di continuità dei servizi:

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA, l'1 % del numero dei voli previsti.

Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli senza un preavviso di sei mesi.

3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione può comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale.