52002XC1130(02)

Oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea all'interno della Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 298 del 30/11/2002 pag. 0011 - 0011


Oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2002/C 298/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte comunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Lannion e Parigi (Orly).

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

Frequenze minime

I servizi devono essere garantiti, durante tutto l'anno, almeno in ragione di due voli giornalieri di andata e ritorno, dal lunedì al venerdì incluso, tranne i giorni festivi e l'ultima settimana di dicembre.

Il servizio deve essere effettuato senza scalo intermedio tra Lannion e Parigi (Orly).

Categoria di aeromobili utilizzati e capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati aventi una capacità minima di settanta posti e adatti alle caratteristiche dell'aeroporto. Gli apparecchi devono essere provvisti di bagni.

Orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari durante la settimana di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata con una permanenza di almeno di otto ore sia a Parigi che a Lannion.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande orarie per l'esercizio del servizio di linea sulla rotta Lannion-Parigi (Orly). I vettori aerei interessati al collegamento in questione, possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

Politica commerciale

La vendita dei voli deve avvenire attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Continuità del servizio

Eccettuati i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % annuale dei voli previsti. Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.