52002XC1109(01)

Comunicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso COMP/E-3/38.139 — DTC "Supplier of choice" (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 273 del 09/11/2002 pag. 0002 - 0006


Comunicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio(1) relativa al caso COMP/E-3/38.139 - DTC "Supplier of choice"

(2002/C 273/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

1. Il 3 maggio 2001 la Commissione europea ha ricevuto dalla Diamond Trading Company (di seguito "DTC") una richiesta di attestazione negativa, o in alternativa un'esenzione in base all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, in relazione ad una serie di accordi standard conclusi tra DTC ed i suoi clienti, i cosiddetti "sightholder". Questa notifica si riferisce all'iniziativa "Supplier of choice" ("fornitore selezionato") per la fornitura di diamanti grezzi ai propri clienti da parte di DTC.

2. Il 25 luglio 2001 la Commissione europea ha avviato un procedimento nei confronti di DTC, inviando inoltre alla società una comunicazione degli addebiti in relazione ai suoi accordi "Supplier of choice".

3. L'8 ottobre 2001 DTC ha dato risposta alla comunicazione degli addebiti pervenuta dalla Commissione, ed ha cominciato a vagliare possibili soluzioni per porvi rimedio onde poter raggiungere un accomodamento.

2. LE PARTI

4. DTC - già Central Selling Organisation ("CSO") - è la struttura di promozione commerciale del gruppo De Beers (di seguito "De Beers"). De Beers è un'impresa che opera in tutto il mondo, e le sue attività abbracciano segnatamente l'esplorazione, l'estrazione, il recupero, la valutazione e la commercializzazione di diamanti grezzi.

5. I clienti di DTC sono commercianti di diamanti meglio conosciuti come "sightholder", un termine che deriva dal fatto che DTC vende i suoi diamanti grezzi in occasione di vendite periodiche definite "sights"(2). Al momento ci sono in tutto il mondo circa 120 "sightholder" aventi sede nei principali centri di taglio dei diamanti. In genere i "sightholder" sono commercianti o produttori (o entrambi). I commercianti acquistano una gamma di diamanti grezzi e quindi li rivendono ai propri clienti. I produttori tagliano e lavorano i diamanti grezzi o nelle proprie fabbriche, o subappaltando il lavoro.

3. IL MERCATO DEI DIAMANTI

6. Il diamante è la sostanza naturale più dura che si conosca. Si estrae dal suolo, dal fondo marino o da sedimenti alluvionali, e viene distribuito allo stato grezzo dai produttori di diamanti grezzi. È necessario distinguere tra i cosiddetti diamanti "per uso industriale", che sono di scarsa qualità e vengono utilizzati nei processi di produzione (ad esempio negli utensili per perforare), e i diamanti "per uso gemmologico", che vengono utilizzati per i gioielli. Il caso in oggetto riguarda esclusivamente i diamanti per uso gemmologico. I produttori di diamanti grezzi, che estraggono i diamanti dal suolo (come De Beers), sono in genere grandi gruppi industriali, sovente impegnati anche nell'estrazione di altre risorse minerarie.

7. Per essere venduti, i diamanti grezzi vengono selezionati in base al loro peso (che si calcola in carati), al colore, alla chiarezza ed al potenziale taglio lavorato. I diamanti vengono venduti a commercianti o a produttori. Le fasi del processo di produzione (taglio, scissione, lavorazione) possono essere eseguite da uno stesso oppure da diversi operatori economici. Una volta lavorati, i diamanti possono nuovamente passare attraverso le mani di commercianti che successivamente riforniranno grossisti o dettaglianti che a loro volta procedono alla fabbricazione dei gioielli. DTC si occupa solamente della vendita di diamanti grezzi, e gli accordi notificati riguardano esclusivamente i diamanti grezzi venduti da DTC.

8. La produzione ed il commercio di diamanti grezzi si concentrano in cinque centri principali: New York, Anversa, Johannesburg, Tel Aviv e Mumbai. L'importanza di questi centri nell'ambito della produzione è inversamente proporzionale al rispettivo costo prevalente della manodopera. Oltre il 90 % dei diamanti grezzi vengono prodotti in India, e soltanto pochissimi di elevata qualità vengono prodotti a New York. La Cina ha iniziato di recente a produrre diamanti su vasta scala. Anversa, dal canto suo, è diventata particolarmente importante negli ultimi anni come centro di commercio, ma lo è sempre meno come centro di produzione. Per quanto concerne le vendite di diamanti per gioielli, gli Stati Uniti costituiscono circa il 50 % del mercato mondiale in termini di valore.

4. LA POSIZIONE DI DE BEERS NEL MERCATO DEI DIAMANTI

9. Per gran parte del ventesimo secolo, De Beers ha controllato più dell'80 % della fornitura mondiale di diamanti grezzi. Oltre alle proprie miniere nel Sud Africa, De Beers controlla anche vaste risorse diamantifere in Botswana, Namibia e Tanzania, dove ha concluso accordi di joint venture con i governi locali. Inoltre, nel corso degli anni, De Beers ha stipulato accordi di vendita con i suoi principali concorrenti allo scopo di garantire la distribuzione della totalità o di parte della loro produzione sul mercato mondiale attraverso il proprio ramo vendite e promozione commerciale, la "Central Selling Organisation" ("CSO"), ora ribattezzata DTC.

10. Al momento, De Beers controlla circa il 60 % delle forniture mondiali di diamanti grezzi, il resto è molto frammentato. I diamanti grezzi venduti da DTC sono tuttora provenienti dalle miniere di proprietà di De Beers, dalle miniere in joint venture, e dagli acquisti effettuati presso concorrenti terzi.

11. DTC assegna le proprie disponibilità di diamanti grezzi ad un numero selezionato di "sightholder", che hanno il diritto di trasmettere, attraverso i propri mediatori, delle richieste d'acquisto di diamanti grezzi in occasione delle dieci presentazioni ("sights") annuali che vengono organizzate da DTC.

12. Una volta selezionati e classificati nelle molteplici categorie esistenti(3), i diamanti vengono mescolati in "miscele di vendita" e suddivisi in specifici assortimenti di prodotti, noti nel settore come "scatole". De Beers stabilisce i quantitativi attribuiti annualmente ai "sightholder", e assegna loro le scatole ad ogni presentazione in relazione alle richieste pervenute. I "sightholder" richiedono scatole indicando il valore richiesto per ciascuna categoria, e vengono informati poco prima di ogni presentazione della quota che De Beers intende loro attribuire, affinché possano prendere i necessari provvedimenti finanziari. La merce deve essere pagata in contanti a De Beers prima della sua spedizione.

13. L'attività di De Beers nel mercato a valle di quello in cui svolge l'attività di distribuzione di diamanti grezzi viene esplicata attraverso le controllate Diamdel e la Divisione diamanti lavorati. Le imprese Diamdel sono ubicate nella maggior parte dei centri dei diamanti(4) e si concentrano principalmente sulle vendite sul mercato secondario (un gradino inferiore rispetto ai "sightholder"). L'altra loro importante funzione consiste nel riferire a De Beers le reazioni di mercato ai nuovi assortimenti e come "stanno andando" sul mercato le scatole DTC. La Divisione diamanti lavorati(5) è un insieme di controllate di De Beers che si occupano della lavorazione dei diamanti, ed acquista inoltre diamanti grezzi da DTC e li vende, dopo averli lavorati, ai grossisti e ai produttori di gioielli.

14. Oltre alle dettagliate informazioni e relazioni che ottiene dai propri "sightholder" e mediatori, De Beers riceve dunque responsi in merito ai mercati dei diamanti grezzi e lavorati anche dalle sue controllate sparse in tutto il mondo. De Beers svolge inoltre a intervalli regolari dei sondaggi d'opinione sui gusti dei consumatori e sulla domanda del mercato di diamanti per gioielli, che completano l'insieme di fonti informative a disposizione della società.

5. GLI ACCORDI NOTIFICATI

5.1. Obiettivi e struttura degli accordi notificati

15. De Beers ha annunciato ai propri "sightholder" l'iniziativa "Supplier of choice" nel luglio del 2000, con l'obiettivo di metterla in atto entro il luglio successivo. Alla fine del 2000, i "sightholder" esistenti e quelli candidati a diventarlo avevano già ricevuto la documentazione sulla cui base l'iniziativa sarebbe stata attuata. L'attuazione è stata sospesa in attesa dell'indagine da parte della Commissione europea.

16. Gli accordi notificati mirano ad accrescere la domanda dei consumatori di diamanti per gioielli. Secondo De Beers, uno degli obiettivi di "Supplier of choice" dovrebbe dunque essere quello di sviluppare le relazioni commerciali tra DTC ed i "sightholder" in modo tale da incentivare la crescita a lungo termine a livello del settore al dettaglio creando un ambiente multi-marca e canali di distribuzione più corti. A tal fine, DTC, mediante gli accordi notificati, intende limitare il numero di "sightholder" selezionati ed incoraggiarli a collaborare con partner a valle onde rendere maggiormente efficiente la distribuzione dei diamanti ed investire nel marchio nel settore al dettaglio.

17. La cornice contrattuale definita da De Beers e che costituisce gli accordi notificati, è un insieme complesso di documenti che servirà a selezionare i commercianti di diamanti maggiormente adatti alla strategia di "Supplier of choice", ed a formalizzare la politica di vendita di De Beers nei loro confronti. Questi documenti enunciano i requisiti fondamentali di cui DTC terrà conto nella selezione dei "sightholder" e nel fornire loro i diamanti.

18. Gli accordi notificati si presentano come segue: il "Profilo del sightholder" ("Sightholder Profile"), un questionario inviato agli attuali "sightholder" di De Beers e ad altri potenziali, contenente domande relative agli aspetti della loro attività che consentono loro di prendere parte al processo di selezione; i "Criteri relativi ai sightholder ed altre considerazioni" ("Sightholder Criteria and other Considerations"), che fissano criteri prestabiliti per effettuare il processo di selezione. I dati forniti dai potenziali "sightholder" vengono valutati in un momento successivo da un modello informatico, il "Modello di valutazione e ripartizione" ("Evaluation and Allocation Model"), sulla base dei criteri applicabili ai "sightholder". Una volta scelti i candidati più adatti a diventare "sightholder" di De Beers, i diamanti vengono loro assegnati a seconda dei risultati ottenuti applicando il "Modello di valutazione e ripartizione", e della loro effettiva richiesta di approvvigionamento di diamanti grezzi durante ciascuna presentazione. Le condizioni soggiacenti alle relazioni commerciali tra De Beers ed i suoi "sightholder" selezionati sono contenute nella "Dichiarazione di strategia" ("Policy Statement"). Ci sono inoltre le "Condizioni di vendita" ("Conditions of Sale"), contenute in ogni contratto, ed i "sightholder" selezionati sono tenuti ad aderire in qualsiasi momento ad un codice di buona condotta enunciato nei "Principi di buona prassi" ("Best Practice Principles").

I dettagli di questi documenti sono riportati in appresso.

5.2. Profilo del "sightholder"

19. Questo documento consiste in un questionario che viene inviato agli interessati per sollecitare informazioni da inserire nel "Modello di valutazione e ripartizione", che poi fungerà da metro di selezione e valutazione. Le informazioni richieste servono per valutare tutti i candidati (anche nei confronti l'uno dell'altro) sulla base dei prestabiliti "Criteri del sightholder ed altre valutazioni", e riguardano pertanto alcuni aspetti della loro attività nei dettagli.

20. Tra le domande contenute originariamente nel "Profilo del sightholder", si riportano, senza voler fare un elenco esaustivo, i seguenti esempi: acquisti di diamanti grezzi e lavorati, espressi in carati e in valore; vendite di diamanti grezzi, lavorati e per gioielli, in carati e in valore; spese di investimento; attività ed investimenti; informazioni dettagliate sulle scorte per categoria di merce; passività; facilitazioni creditizie; informazioni dettagliate su crediti e debiti per tipo di prodotto; flusso di cassa; informazioni dettagliate sulla posizione di mercato per quanto riguarda determinati prodotti; distribuzione geografica delle vendite; informazioni dettagliate sui piani di vendita; modalità di distribuzione; tipologie di clientela; frequenza di vendita di determinati prodotti; spese di marketing; informazioni dettagliate sulla natura e l'ammontare delle iniziative a livello pubblicitario; informazioni dettagliate sulle proprie fabbriche o sui subfornitori, e sulla connessa competenza tecnica.

5.3. Criteri applicabili ai "sightholder" ed altre considerazioni

21. Sono otto i criteri che DTC deve tenere in considerazione ed applicare per stabilire se i candidati sono dotati dei necessari requisiti per richiedere le scatole di diamanti, ciascuno dei quali ha un'incidenza percentuale sul punteggio globale ottenuto da ciascun candidato. Questi criteri sono: "capacità ed affidabilità finanziaria", "forte posizione di mercato in relazione a determinati diamanti", "capacità distributiva", "capacità di marketing", "capacità tecnica e produttiva", "reputazione generale nel mondo dell'imprenditoria", "osservanza dei principi di buona prassi" (cfr. punto 5.5. in appresso), "nessuna transazione in diamanti artificiali/piena trasparenza delle lavorazioni". Per gli ultimi tre criteri la valutazione viene effettuata in base ad un giudizio di promozione o bocciatura. Gli altri criteri sono invece ulteriormente suddivisi. I candidati vengono valutati in base a tali criteri; la valutazione generale viene formulata considerando i risultati ottenuti per ciascun criterio.

22. I "sightholder" ottengono dunque una valutazione sulla base del loro grado di rispondenza ai diversi criteri. Oltre ad essere impiegati per la selezione generale dei "sightholder", i risultati della valutazione vengono anche utilizzati per la ripartizione dei diamanti grezzi alle presentazioni, dove i "sightholder" con i risultati migliori ricevono la priorità per merce molto ricercata.

23. De Beers ha anche definito degli aspetti, riportati qui di seguito, da tenere in debita considerazione nello stabilire se i "sightholder" posseggono i requisiti necessari, e nel ripartire loro la merce:

a) la disponibilità di forniture, in particolare del/dei tipo/i di merce richiesta dai candidati;

b) la gestione efficiente del sistema di distribuzione dei diamanti grezzi, compresa l'organizzazione del sistema delle presentazioni e tutte le attività di sostegno o correlate;

c) i requisiti di carattere politico, giuridico ed economico di alcuni paesi produttori di diamanti; e

d) la necessità di ripartire i rischi commerciali di DTC tra i centri di taglio del diamante.

5.4. Dichiarazione di strategia

24. Questo documento enuncia i principi generali dei nuovi accordi, e rappresenta i termini contrattuali che regoleranno i rapporti tra DTC ed i "sightholder", in quanto l'attribuzione della qualifica di "sightholder" non obbliga, di per sé, DTC ad offrire loro le scatole. La Dichiarazione di strategia statuisce che, in osservanza delle vigenti condizioni di mercato, DTC si sforzerà ragionevolmente di far fronte alle richieste di scatole tenendo in considerazione: a) le richieste di altri "sightholder", b) il grado di soddisfacimento dei criteri del "sightholder" in rapporto ai risultati ottenuti da altri "sightholder", c) le considerazioni del "sightholder" e d) l'importanza relativa dei diversi mercati geografici e del prodotto, come pure la posizione dei "sightholder" in tali mercati. DTC può rifiutarsi di vendere le scatole qualora il "sightholder" non si attenga alla Dichiarazione di strategia ovvero agli altri documenti costituenti gli accordi "Supplier of choice".

25. La Dichiarazione di strategia comprende inoltre ulteriori dettagli relativi all'idoneità dei "sightholder", alla ripartizione delle scatole, ai prezzi, all'erogazione di informazioni, alle attività di marketing, al sostegno ed alla formazione supplementari dei "sightholder".

26. In particolare, la Dichiarazione di strategia definisce come De Beers abbia la facoltà di modificare la descrizione delle scatole o di rivederne i prezzi. Gli obblighi da parte dei "sightholder" sono collegati ai resoconti informativi relativi all'osservanza dei criteri, alle attività di marketing, al diritto di accesso concesso a De Beers per l'effettuazione di verifiche, al rispetto dei rigorosi vincoli di proprietà intellettuale rispetto a De Beers e DTC.

27. Qualsiasi controversia relativa agli accordi stabiliti dalla Dichiarazione di strategia può essere demandata a rappresentanti di alto livello di DTC ed al "sightholder" interessato per giungere ad una risoluzione in conformità alle procedure convenute con tali rappresentanti. Qualora non si raggiunga una risoluzione entro 25 giorni, la controversia viene sottoposta ad arbitrato a Londra, conformemente alle norme del London Court of International Arbitration ("LCIA").

5.5. Principi di buona prassi relativi ai diamanti DTC

28. I Principi di buona prassi relativi ai diamanti DTC sono un codice di condotta volto a garantire che coloro che acquistano diamanti per gioielli possono fare affidamento sull'etica e la professionalità, nonché sulla competenza tecnica del settore dei diamanti per uso gemmologico. Tali principi identificano pratiche ritenute inaccettabili, quali l'acquisto o il commercio di diamanti da zone dove tali attività incoraggerebbero o sosterrebbero conflitti armati, o causerebbero sofferenza umana; lo sfruttamento del lavoro minorile; pratiche che intenzionalmente o per imprudenza mettono a repentaglio o danneggiano la salute o il benessere degli individui; il trattamento artificiale dei diamanti. I "sightholder" devono sempre aderire a questi principi per poter partecipare al sistema "Supplier of choice".

6. LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI

29. Il 25 luglio 2001 la Commissione ha inviato a DTC una comunicazione degli addebiti in relazione agli accordi "Supplier of choice" notificati. Gli addebiti contenuti nel documento si riferiscono sia all'articolo 81 che all'articolo 82 del trattato.

30. In breve, le principali contestazioni sollevate dalla Commissione riguardavano il fatto che l'attuazione del "Supplier of choice" darebbe a De Beers la possibilità di limitare le pratiche commerciali dei propri clienti e/o distributori. Queste limitazioni risulterebbero dal modo in cui vengono applicati i criteri di selezione, dalla quantità delle particolareggiate informazioni riservate richieste ai potenziali "sightholder", e dagli obblighi contrattuali imposti loro una volta selezionati. Dato inoltre che queste limitazioni sarebbero imposte da una società leader, l'attuazione del "Supplier of choice" costituirebbe anche un abuso di posizione dominante.

31. De Beers ha risposto alla comunicazione degli addebiti l'8 ottobre 2001, sostenendo che gli accordi "Supplier of choice" dovrebbero rientrare in una normale analisi economica e regolamentare delle restrizioni verticali, che generalmente vengono considerate positivamente e solo di rado messe in causa dalle norme in materia di concorrenza - anche quando il fornitore ha potere di mercato. In tale contesto De Beers ha sostenuto che gli accordi "Supplier of choice" sono compatibili con il diritto comunitario, dichiarando allo stesso tempo di essere disposto ad esaminare qualsiasi modifica al "Supplier of choice" che possa da un lato eliminare le perplessità manifestate dalla Commissione, conservando dall'altro le caratteristiche generali degli accordi.

32. De Beers ha sottoposto numerose proposte di modifica della notifica e dei documenti "Supplier of choice". Particolari delle proposte definitive sono riportati in appresso.

7. LA NUOVA VERSIONE DELL'ACCORDO OGGETTO DELLA NOTIFICA

7.1. Il mediatore (ombudsman) e le procedure di risoluzione delle controversie

33. L'inserimento di una terza parte, ossia un mediatore, è stato considerato il sistema migliore per introdurre un controllo nel procedimento di selezione dei "sightholder", e per ripartire tra loro i diamanti. Il mandato del mediatore è alquanto particolareggiato, e contempla un modello completo di risoluzione delle controversie. Il margine discrezionale del mediatore include anche la facoltà di stabilire se DTC abbia seguito procedure irregolari alla luce dei documenti "Supplier of choice" (ad esempio ignorando elementi pertinenti o tenendo conto di elementi non previsti o applicandone scorrettamente le disposizioni): 1) nel prendere decisioni afferenti una selezione o una deselezione; 2) in relazione alle decisioni di DTC sulle forniture che si ripropone di effettuare ai "sightholder" per un periodo di sei mesi. In entrambi i casi, qualora DTC abbia applicato procedure irregolari, il mediatore raccomanderà a DTC di riconsiderare la relativa decisione

34. La nomina del mediatore sarà soggetta ad approvazione da parte della Commissione. Per tale carica è prevista la nomina di una figura eminente (ad esempio un giudice in pensione o un ex collaboratore di uno studio legale), che fruirà del supporto amministrativo di uno studio contabile. Allo scopo di assistere il mediatore nelle sue funzioni, De Beers metterà a sua disposizione tutti i documenti interni e le informazioni impiegate nel Modello di valutazione e ripartizione.

35. Qualsiasi reclamo relativo alla selezione o alla valutazione dei "sightholder" può essere presentato al mediatore, che formulerà raccomandazioni nei confronti di DTC, che sono definitive(6) e vincolanti per le parti, qualora venga appurato che le procedure seguite erano irregolari. Sono stati previsti un preciso mandato e vari adempimenti procedurali in relazione alle funzioni del mediatore. De Beers pagherà una parcella per l'assunzione e la formazione iniziale del mediatore. Per quanto concerne eventuali controversie e/o reclami, i costi sostenuti direttamente dalla parte vittoriosa, come pure quelli addizionali del mediatore saranno a carico della parte soccombente.

36. Al fine di garantire che le raccomandazioni del mediatore vengano formulate in tempo utile ed in modo tale da non pregiudicare i "sightholder" che ritengono di essere stati trattati ingiustamente, sono state incorporate nel sistema numerose garanzie.

37. DTC e il candidato a diventare "sightholder" hanno il diritto di demandare il caso oggetto di controversia al London Court of International Arbitration o ad adire un giudice qualora non fossero soddisfatti della decisione del mediatore(7). È ovvio dunque che il ricorso al mediatore rappresenta uno strumento di composizione delle controversie che si aggiunge all'arbitrato previsto nella Dichiarazione di strategia e nelle Condizioni di vendita (cfr. sotto, punti 7.4 e 7.5).

7.2. Versione riveduta del Profilo del "sightholder"

38. La versione originale del Profilo del "sightholder" è stata ridotta significativamente dalle 60 domande iniziali alle 21 attuali. Alcune delle restanti domande sono state riformulate in modo da non risultare troppo intrusive. Sono state inserite delle clausole speciali di riservatezza, in virtù delle quali i "sightholder" che compilano il questionario sono consci del fatto che i segreti d'affari verranno considerati come tali, e che non sono necessari maggiori dettagli di quanto venga richiesto.

39. Le risposte al "Profilo del 'sightholder'" forniranno comunque a De Beers le informazioni necessarie a gestire il Modello di valutazione e ripartizione come previsto originariamente per selezionare i "sightholder". Anche questo modello ha dovuto subire modifiche nella sostanza per potersi adattare alla quantità più esigua di informazioni disponibili per ciascun potenziale "sightholder".

7.3. Versione riveduta dei Criteri del "sightholder" ed altre considerazioni

40. I criteri sono stati sostanzialmente modificati in conformità della riduzione del numero di domande inserite nel Profilo del "sightholder". Per quanto concerne i criteri relativi all'osservanza dei Principi di buona prassi e della questione dei diamanti non naturali, ovvero trattati artificialmente, i "sightholder" potranno ora acquistare o vendere diamanti sintetici, ovvero trattati artificialmente purché lo rendano noto.

41. In riferimento alle Considerazioni dei "sightholder", De Beers ha migliorato la chiarezza in merito all'applicazione delle Considerazioni del "sightholder", che pertanto non possono essere applicate con ampia discrezionalità. In particolare, la "efficiente gestione del sistema" è stata modificata ed esposta con maggiore chiarezza per quanto riguarda il valore minimo dei diamanti grezzi che ogni scatola deve contenere per garantire un approvvigionamento continuativo da presentazione a presentazione. Oltre a ciò il mediatore avrà la facoltà di stabilire se DTC ha applicato adeguatamente le Considerazioni del "sightholder".

7.4. Versione riveduta della Dichiarazione di strategia

42. I "sightholder" vengono nominati per un periodo di 24 mesi civili, con la possibilità di recedere con preavviso di sei mesi anziché i tre inizialmente previsti.

43. Per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento, i "sightholder" indicano il loro fabbisogno su base semestrale, e De Beers comunica in seguito il quantitativo che intende loro offrire per lo stesso periodo, riducendo così l'incertezza dei "sightholder" circa la fornitura loro destinata, che in precedenza era resa nota di volta in volta ad ogni presentazione. Nella nuova versione del documento vi è inoltre una maggiore flessibilità in relazione al tipo di merce che i "sightholder" possono richiedere. È stato introdotto un meccanismo che consente espressamente ai "sightholder" di richiedere anche delle scatole mai assegnate loro prima. Su richiesta, DTC proporrà inoltre, se possibile, scatole non convenzionali da vendere a quei "sightholder" che le richiederanno.

44. In riferimento al diritto di accesso, mentre in passato i "sightholder" erano tenuti ad autorizzare ispezioni da parte di De Beers per verificare l'ottemperanza alla Dichiarazione di strategia, le visite e le verifiche verranno ora effettuate da terzi indipendenti per conto di De Beers.

45. Per quanto concerne il marketing, i "sightholder" non sono più costretti ad aggiornare costantemente DTC in merito a specifiche loro iniziative di natura commerciale o promozionale, ma dovrebbero farlo solo quando richiedano un sostegno a DTC per l'attività di marketing.

46. De Beers ha accettato di eliminare una clausola che stabiliva che ogni "sightholder" avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi rivendicazione nei confronti della società stessa in relazione al periodo antecedente la sottoscrizione dei nuovi accordi "Supplier of choice".

47. Oltre all'arbitrato, è ora previsto come ulteriore modo di composizione delle controversie il ricorso al giudice(8).

7.5. Versione riveduta delle Condizioni di vendita

48. Le Condizioni di vendita precisano nella nuova versione che soltanto le scatole richieste verranno offerte ai "sightholder", lasciando loro la possibilità di acquistare tutte le scatole, oppure solo qualcuna o anche nessuna. I "sightholder" hanno inoltre la facoltà di rifiutare un certo numero delle scatole loro offerte dopo aver esaminato la merce contenuta.

49. Oltre all'arbitrato, è ora previsto come ulteriore modo di composizione delle controversie il ricorso al giudice(9).

7.6. Altre iniziative

50. De Beers ha proposto dei periodi transitori per il trasferimento di addetti alle vendite e al marketing come pure dei "firewalls" in relazione agli scambi di informazioni riservate sulla clientela tra le controllate (Diamdel e la Divisione diamanti lavorati) tra di loro, e tra queste e DTC. Questi periodi transitori e gli accordi di riservatezza verrebbero attuati per limitare il rischio che tali informazioni, soprattutto nell'ambito di DTC, vengano condivise tra queste società.

51. De Beers intende garantire l'applicazione di clausole appropriate nei contratti di lavoro dei propri dipendenti onde salvaguardare la riservatezza delle informazioni relative ai "sightholder" (e candidati a diventarlo) ed ai loro clienti.

8. LE INTENZIONI DELLA COMMISSIONE

52. Tenuto conto di quanto riportato, la Commissione europea intende adottare una posizione favorevole per quanto concerne gli accordi notificati nella versione modificata, ma prima di ciò invita tutti gli interessati a presentare osservazioni in merito entro un mese dalla data della presente pubblicazione.

53. Gli interessati sono invitati a fornire eventualmente alla Commissione europea anche una versione non riservata dei documenti nella quale siano stati soppressi i segreti d'affari e gli altri passaggi riservati, e sostituiti, se possibile, da una loro sintesi liberamente divulgabile, ovvero dalla dicitura "segreti d'affari" o "riservato" a seconda del caso.

54. Gli interessati dovranno inviare le proprie osservazioni, riportando sempre il riferimento "COMP/E-3/38.139 DTC - Supplier of choice", al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

Unità E-3

B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 01 28.

(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

(2) Quando i "sightholder" vanno negli uffici De Beers di Londra dove sono disponibili confezioni di diamanti che possono essere "visti" ed ispezionati da vicino.

(3) De Beers ne utilizza 16000, e a ciascuna categoria corrisponde un prezzo.

(4) Con sede ad Anversa, in Israele, India, Hong Kong e Sud Africa.

(5) La Divisione diamanti lavorati ha uffici di vendita a Londra, Anversa, Israele, Hong Kong ed in Russia.

(6) A meno che non si ricorra all'arbitrato o al giudice.

(7) Si può adire un giudice solo a condizione che le parti gli chiedano di stabilire mediante ordinanza che nessun segreto commerciale potrà essere rivelato in udienza o in qualsiasi sentenza o decisione relativa alla causa.

(8) Alla condizione ricordata alla nota 7 che precede.

(9) Alla condizione ricordata alla nota 7 che precede.