52002XC0831(01)

Linee guida relative alla parte II, titolo I, capitolo 2 "Destinazione particolare" del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. C 207 del 31/08/2002 pag. 0002 - 0004


Linee guida relative alla parte II, titolo I, capitolo 2 "Destinazione particolare" del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario(1)

(2002/C 207/02)

I riferimenti che figurano nelle presenti linee guida si riferiscono al summenzionato capitolo.

Osservazioni preliminari

Come specificato nella comunicazione della Commissione relativa ad una strategia per l'unione doganale e come richiesto dai rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, delle linee guida dovrebbero essere redatte a beneficio sia delle amministrazioni sia degli operatori economici al fine di completare il processo di semplificazione e di modernizzazione delle procedure doganali.

Tali linee guida non costituiscono atti normativi vincolanti ma hanno carattere puramente chiarificativo. Loro scopo è quello di fornire uno strumento che faciliti la corretta applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni normative aggiornate in materia di destinazione particolare.

CAPITOLO 2

DESTINAZIONE PARTICOLARE

Articolo 291, paragrafo 1

(Applicazione/campo d'applicazione del sistema della destinazione particolare)

Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.

Il sistema della destinazione particolare si può applicare tanto ai trattamenti tariffari favorevoli quanto alle misure non tariffarie con ripercussioni sui dazi all'importazione, ai sensi degli articoli 21 e 82 del codice. Tuttavia, il sistema non si impone automaticamente, ma si applica solo quando e nella misura in cui ne è prevista l'applicazione in disposizioni comunitarie o nazionali. Ad esempio: disposizioni nel settore agricolo, della pesca o in materia di antidumping possono prevedere l'uso parziale o totale del sistema della destinazione particolare.

Tali disposizioni non si applicano laddove l'aliquota del dazio all'importazione applicabile nel quadro del regime della destinazione particolare a merci con una determinata destinazione particolare non risulti inferiore all'aliquota altrimenti applicabile alle merci in questione.

Articolo 292, paragrafo 2

(Domanda presentata utilizzando il modello indicato all'allegato 67)

Un richiedente può chiedere di utilizzare più di un regime doganale (autorizzazione integrata). In tal caso, le merci possono essere vincolate all'uno o all'altro dei diversi regimi doganali interessati (ad esempio perfezionamento attivo - sistema del rimborso o destinazione particolare) o ai diversi regimi doganali interessati in momenti successivi (ad esempio: prima ammissione temporanea e poi destinazione particolare).

Articolo 292, paragrafo 5

(Autorizzazione unica)

La domanda per un'autorizzazione unica deve essere presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, che consente di facilitare i controlli mediante verifiche del regime, e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure in cui le merci dovrebbero essere assegnate alla destinazione particolare prevista.

La contabilità principale può essere quella di maggiore rilevanza ai fini doganali, ossia la contabilità che permette alle autorità doganali la sorveglianza e il controllo del regime. Pertanto, ciò che si considera contabilità principale dal punto di vista dell'operatore/richiedente non coincide necessariamente e in ogni caso con la contabilità principale ai fini doganali.

Inoltre, l'applicazione dell'articolo 292, paragrafo 5, non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative alla designazione delle autorità doganali competenti.

Articolo 292, paragrafo 7

(Decisione di autorizzazione)

Il richiedente viene informato della decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione, o dei motivi del rigetto della domanda, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa o dalla data di ricezione da parte dell'autorità/amministrazione doganale delle informazioni mancanti o supplementari eventualmente richieste. Tale termine non si applica nel caso di un'autorizzazione unica, tranne nel caso in cui la consultazione sia stata sostituita da una semplice notifica, ai sensi dell'articolo 292, paragrafo 6.

Si può considerare come data di presentazione della domanda la data di ricezione della domanda stessa da parte delle autorità doganali.

Per il calcolo del summenzionato termine di 30 giorni, si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini(2).

Articolo 293, paragrafo 1

(Autorizzazione mediante il modello indicato all'allegato 67)

Il modello riportato all'allegato 67 è destinato a coprire i regimi doganali economici e il regime della destinazione particolare.

(Persone cui può essere concessa l'autorizzazione)

- Di norma, l'autorizzazione di destinazione particolare può essere concessa a persone stabilite nella Comunità che soddisfino le condizioni previste [in particolare l'articolo 293, paragrafo 1, lettera b)] e purché sia assicurato un efficace controllo doganale. L'autorizzazione può quindi essere concessa non solo ad operatori che assegnano una parte o la totalità delle merci ad una destinazione particolare prevista, ma anche ad operatori che si limitano a trasferire tali merci ad altri operatori autorizzati.

- La persona cui viene concessa un'autorizzazione (titolare di un'autorizzazione) assume l'obbligo di assegnare le merci alla destinazione particolare prevista. Tale obbligo può essere trasferito ad altre persone, conformemente agli articoli 82, paragrafo 2, del codice e agli articoli 296, paragrafi da 2 a 6, e 297.

- Il titolare di un'autorizzazione non deve necessariamente essere il proprietario delle merci.

- Le autorità doganali possono stabilire che il vincolo delle merci al regime della destinazione particolare sia subordinato alla costituzione di una garanzia.

Articolo 293, paragrafo 4

(Validità dell'autorizzazione)

La durata della validità non può superare i tre anni a decorrere dalla data alla quale l'autorizzazione diviene applicabile, salvo in casi debitamente giustificati.

Le merci possono essere vincolate al regime esclusivamente durante il periodo di validità dell'autorizzazione. Tuttavia, il periodo entro il quale le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista può scadere dopo il termine del periodo di validità.

Articolo 294, paragrafo 3

(Autorizzazione con effetto retroattivo)

Si considera esservi "manifesta negligenza" da parte dell'interessato in particolare quando una persona o il suo rappresentante non abbia rispettato le disposizioni procedurali all'osservazione delle quali è normalmente subordinata la concessione di un'autorizzazione e delle quali non poteva ignorare l'esistenza oppure qualora la persona o il suo rappresentante si fosse già trovata, precedentemente, in una situazione simile, essendo quindi informata dei requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione.

Per verificare se c'è "manifesta negligenza" occorre tenere conto, in particolare, della complessità delle disposizioni, dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore.

Esempio di autorizzazione con effetto retroattivo

Il 1o febbraio 2002, una società importa merci non comunitarie che vengono immesse in libera pratica. Successivamente, il cliente della società in questione fa fallimento. La società trova però un altro cliente che intende destinare le merci ad un uso che beneficia del sistema della destinazione particolare e che è in possesso di un'autorizzazione appropriata.

In questo caso, un'autorizzazione con effetto retroattivo potrebbe eccezionalmente far sì che le merci rientrino "retroattivamente" nel regime della destinazione particolare.

Pertanto, il 1o luglio 2002, la società presenta una domanda di autorizzazione con effetto retroattivo. Ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 3, le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto dal 1o febbraio 2002.

Il ricorso all'autorizzazione con effetto retroattivo è tuttavia subordinato a determinate condizioni:

- questa disposizione non dovrebbe costituire una regola generale, ma dovrebbe applicarsi solo in circostanze eccezionali e sempreché l'operatore provi l'esistenza di esigenze di carattere economico,

- la sua applicazione non deve essere connessa ad alcuna manovra fraudolenta né a manifesta negligenza,

- devono essere rispettati i termini di validità di cui all'articolo 293, paragrafo 4,

- la contabilità del richiedente deve attestare che tutti i requisiti stabiliti per il regime in questione possono considerarsi soddisfatti e deve, tra l'altro, consentire il controllo del regime,

- la situazione delle merci deve essere regolarizzata mediante l'annullamento della dichiarazione di immissione in libera pratica e la compilazione di una nuova dichiarazione di immissione in libera pratica con destinazione particolare, conformemente all'articolo 251, paragrafo 1, lettera c), primo trattino.

Articolo 300, paragrafo 1, lettera a)

(Completamento del regime della destinazione particolare)

Di norma, le merci rimangono sotto controllo doganale e sono condizionatamente soggette ai dazi all'importazione fino alla loro prima assegnazione alla destinazione particolare prevista. Con l'assegnazione alla destinazione particolare prevista, il regime è concluso. A partire da questo momento, non vi è più possibilità che sorga un'obbligazione doganale all'importazione. Il titolare di un'autorizzazione è libero allora di disporre delle merci a proprio piacimento. Egli può ad esempio venderle e trasferirle ad un operatore privo di autorizzazione di destinazione particolare.

Tuttavia, nel caso di merci che possono essere usate ripetutamente, il controllo doganale può continuare per un periodo massimo di due anni dalla data della prima assegnazione. La proroga del periodo di controllo doganale è consentita solo nei casi in cui le autorità doganali lo ritengano opportuno per evitare frodi. La decisione verrebbe presa per ciascun singolo caso in base all'analisi dei rischi. Nel periodo di proroga del controllo doganale, le merci sono condizionatamente soggette ai dazi all'importazione ed esiste la possibilità che sorga un'obbligazione doganale, ai sensi degli articoli 203 o 204 del codice, nel qual caso debitore sarebbe il titolare della relativa autorizzazione di destinazione particolare.

Al fine di garantire la sicurezza giuridica, le autorizzazioni in questione devono riportare chiare informazioni in merito alla fine del controllo doganale. Ciò non è richiesto quando le merci non possono essere usate ripetutamente e quando la fine del controllo doganale è già chiara ai termini di legge (ad esempio: cavalli destinati alla macellazione).

Esempi del momento in cui le merci vengono assegnate per la prima volta alla destinazione particolare prevista:

- merci destinate alla costruzione, manutenzione, trasformazione o attrezzatura di determinate classi di aeromobili: nel momento del trasferimento dell'aeromobile a terzi o della riconsegna dell'aeromobile al proprietario dopo una manutenzione, riparazione o trasformazione,

- aeromobili civili: dopo la loro registrazione negli appositi pubblici registri,

- parti di veicoli destinate all'assemblaggio: quando l'assemblaggio è completato e il veicolo è stato trasferito ad un altra persona,

- merci destinate alla costruzione, manutenzione, trasformazione o attrezzatura di determinate classi di navi o di piattaforme di perforazione o di produzione: nel momento del trasferimento della nave o della piattaforma a terzi o della riconsegna della nave o della piattaforma al proprietario dopo una manutenzione, riparazione o trasformazione;

- merci consegnate direttamente a bordo di una nave e destinate all'attrezzatura della nave stessa: al momento della consegna.

Nota:

La prima assegnazione alla destinazione particolare prevista non segna necessariamente la conclusione del regime della destinazione particolare. La conclusione ha luogo esclusivamente quando le merci non possono essere riutilizzate o quando le autorità doganali decidono che il controllo doganale non debba continuare dopo la data della prima assegnazione (cfr. sopra).

(1) Le versioni consolidate di entrambi i regolamenti sono reperibili in EUR-Lex:

http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/reg/it_register_0210.html

(2) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.