52002XC0718(01)

Aiuto di Stato — Italia — Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato N 376/01 — Regime di aiuti in favore degli impianti a fune — Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 172 del 18/07/2002 pag. 0002 - 0009


Aiuto di Stato - Italia

Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato N 376/01 - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 172/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 27 febbraio 2002 la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di non sollevare obiezioni in relazione all'aiuto in oggetto.

"I. Procedimento

1. Con lettera del 3 maggio 2001, le autorità italiane hanno notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE il regime di aiuto di cui all'articolo 8 della legge 140/99, così come modificato dall'articolo 145, comma 45, della legge 388/2000, concernente il fondo per l'innovazione degli impianti a fune. Con lettera del 15 giugno 2001, anche la Regione Toscana ha fornito informazioni sullo stesso regime.

2. Con lettera del 9 luglio 2001, la Commissione ha informato l'Italia che da un primo esame, la notifica risultava incompleta. In particolare la notifica indicava che il panorama dei potenziali beneficiari dell'aiuto era molto vario comprendendo impianti destinati al trasporto di collegamento urbano e impianti destinati agli sport invernali in stazioni turistiche. Quanto alla dimensione, i beneficiari potevano essere piccole, medie e grandi imprese. Di conseguenza la Commissione invitava le autorità italiane a classificare, ai fini della valutazione, i potenziali beneficiari in diverse categorie di impianti (impianti destinati al trasporto, impianti per attività sportive destinati ad un'utenza locale o non locale).

3. Con lettera del 6 agosto 2001, le autorità italiane hanno chiesto una proroga fino al 10 dicembre del termine previsto per la risposta. Tale richiesta è stata accolta dai servizi della Commissione. Con lettera del 5 ottobre 2001, le autorità italiane hanno chiarito che anche gli elementi forniti dalla regione Toscana dovevano essere considerati parte integrante della notifica del regime di aiuto inviata in precedenza.

4. Con lettera del 25 ottobre 2001, è pervenuta una parte delle informazioni addizionali richieste il 9 luglio 2001. È stato infatti trasmesso l'elenco dei potenziali beneficiari selezionati in occasione del primo bando di accesso al fondo suddivisi nelle seguenti tre categorie: i) impianti destinati principalmente al trasporto di persone e merci in sostituzione di altre forme di trasporto; ii) impianti destinati ad attività sportive in stazioni turistiche e iii) gli impianti isolati destinati all'attività sportiva locale. È stata anche indicata l'applicazione della definizione di piccola o media impresa ai candidati prescelti.

5. Con fax del 16 novembre 2001, le autorità italiane hanno chiesto una riunione con i servizi della Commissione per chiarire ulteriormente gli elementi di informazione forniti. Tale riunione si è svolta il 21 novembre. Con lettera del 14 gennaio 2002, le autorità italiane hanno accettato la proroga di un mese del termine per l'esame del caso da parte della Commissione.

6. Con lettera del 28 gennaio 2002, pervenuta il 1o febbraio 2002, le autorità italiane si sono impegnate, in vista dei futuri bandi di accesso ai benefici, ad adeguare il regime in causa alle indicazioni di compatibilità con il mercato comune descritte nella presente decisione ed hanno fornito altre informazioni sul regime. Tenuto conto degli ulteriori elementi pervenuti, la Commissione ha informato l'Italia che il periodo di due mesi previsto per l'esame comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della lettera. Con lettera del 19 febbraio 2002, le autorità italiane si sono impegnate a rinotificare il regime entro la fine del 2006.

II. Descrizione della misura

7. L'articolo 8 della legge 140/99, così come modificato dall'articolo 145, comma 45, della legge 388/2000 istituisce un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni italiane a statuto ordinario.

8. Possono presentare domanda di contributo gli operatori di impianti di risalita a fune. Il regime di aiuto non è limitato nella durata in quanto saranno pubblicati, ad intervalli di tempo, bandi di accesso all'agevolazione. L'istruttoria delle domande è affidata alle regioni. Le risorse complessive del fondo sono ripartite tra le regioni interessate sulla base delle domande pervenute. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In occasione del primo bando sono stati selezionali 82 progetti che sono stati presentati successivamente, entro il 21 agosto 1999, al ministero dell'Industria. Poiché la concessione delle agevolazioni è subordinata alla loro compatibilità con le regole UE in materia di aiuti di Stato, finora non è stato erogato alcun aiuto.

9. Lo stanziamento iniziale del fondo è pari a 5,16 milioni di EUR annui per la durata di 20 anni, a partire dal 1999; altri 2,58 milioni di EUR l'anno, per la durata di quindici anni sono stati stanziati a partire dal 2001. Le imprese aggiudicatarie possono ottenere un contributo annuo nella misura massima del 3,5 % dell'ammontare complessivo della spesa ammessa, per la durata di vent'anni, purché il progetto d'investimento sia completato entro due anni dall'inizio dei lavori. Se si applica il tasso di riferimento/attualizzazione del 5,02 %(1), l'equivalente sovvenzione lordo è pari al 39,3 % dell'investimento.

10. La legge precisa che le agevolazioni non sono cumulabili con altre disposte per i medesimi investimenti.

11. Sono considerate spese ammissibili quelle rivolte all'acquisizione di beni per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune. Sono esclusi gli investimenti aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l'impianto a fune, quale ad esempio l'acquisto di cannoni formatori di neve o i mezzi battipista.

12. Le autorità italiane si sono impegnate, in vista dei futuri bandi di accesso ai benefici, ad adeguare il regime alle indicazioni di compatibilità con il mercato comune descritte nella presente decisione.

III. Considerazioni generali sugli impianti a fune

Esistenza di aiuto di Stato

13. Esiste aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE quando talune imprese sono favorite da aiuti concessi sotto qualsiasi forma, mediante risorse statali, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri.

14. Talvolta si sostiene che taluni impianti a fune, per il loro carattere di infrastruttura di trasporto, non sono soggetti alle regole sugli aiuti di Stato. Questo ragionamento non può essere accettato in assoluto. Il finanziamento pubblico di un'infrastruttura aperta a tutti gli utenti potenziali in maniera non discriminatoria e gestita dallo Stato di norma non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE(2) poiché in questo caso non è conferito alcun vantaggio ad un'impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in concorrenza con altre imprese. Gran parte del finanziamento dell'infrastruttura di trasporto assume la forma di questo tipo di investimenti, ad esempio una strada pubblica non assoggettata a pedaggio.

15. Tuttavia, nel caso degli impianti a fune, gli operatori detengono il controllo effettivo dell'accesso agli impianti e gli utenti, di norma, pagano per l'utilizzo dei medesimi. Un impianto a fune di solito è gestito da un unico operatore e il trasporto mediante impianti a fune può, almeno in linea di principio, essere un'attività economicamente redditizia esercitata a fini di lucro da operatori privati.

16. Gli operatori del trasporto e gli altri utenti commerciali dell'infrastruttura di trasporto rientrano nella definizione di impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Dalla giurisprudenza della Corte sul concetto di 'impresa' si evince che la questione essenziale consiste nello stabilire se l'attività che questa svolge abbia o no natura economica, mentre è meno rilevante l'organizzazione mediante la quale viene svolta. Il Tribunale di primo grado nella sentenza 'Aéroports de Paris/Commissione delle Comunità europee'(3) ha considerato che la gestione e la messa a disposizione degli impianti per la prestazione di un servizio costituiscono un'attività economica ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il soggetto privato o pubblico che gestisca un'infrastruttura di trasporti e che non faccia parte della struttura amministrativa dello Stato sarà sempre da considerarsi 'impresa'. Dal punto di vista dei concorrenti, esistenti o potenziali, qualsiasi vantaggio finanziario conferito ad imprese così definite può, in linea di principio, provocare distorsioni della concorrenza.

17. Inoltre non tutti gli impianti a fune sono utilizzati per esigenze di mobilità generale, ma molti sono destinati a una specifica categoria economica di utenti, vale a dire i consumatori di un bene di servizio, che non è il trasporto in sé. È il caso, ad esempio, degli impianti a fune destinati principalmente agli sciatori. Questi impianti non forniscono un servizio di trasporto generale, però offrono i servizi di un impianto funzionale alla pratica di uno sport.

Distorsione di concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri

18. Condizione essenziale perché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, è che alteri la concorrenza e incida sugli scambi intracomunitari. Nel caso degli impianti a fune, la presenza di distorsioni della concorrenza e di effetti sugli scambi tra Stati membri deve essere valutata tenuto conto dell'ubicazione, destinazione e dimensione degli impianti.

19. Gli impianti a fune forniscono un servizio unicamente in una determinata località. Tale servizio non può essere prestato altrove. Questo fatto tuttavia non elimina il rischio di effetti sul commercio tra Stati membri. Infatti potrebbero esservi operatori attivi a livello internazionale e il finanziamento dello Stato potrebbe recare vantaggi al beneficiario oppure scoraggiare altri operatori, eventualmente stranieri, dal fornire un servizio alternativo in loco(4). Il finanziamento dello Stato può contribuire ad attrarre utenti non residenti, ad esempio sciatori provenienti dallo stesso Stato o da uno Stato diverso - dirottandoli da altre destinazioni dotate di impianti di risalita a fune, incluse quelle situate in altri Stati membri.

20. Nel valutare questi elementi è opportuno operare una distinzione tra gli impianti a fune destinati alle attività sportive e quelli destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto della popolazione.

Impianti destinati ad attività sportive

21. Per quanto concerne gli impianti destinati ad attività sportive, il loro numero, prezzo e qualità sono atti ad incidere sulla scelta di utenti che, alternativamente, possono optare per altri impianti situati in altri Stati membri. Gli impianti a fune incidono su tutti gli utenti in maniera analoga e si prestano ad un facile raffronto tra stazioni invernali diverse. Gli skipass rappresentano una quota significativa del costo totale di una vacanza invernale e spesso sono inclusi nel pacchetto vacanze venduto dagli operatori internazionali. Pertanto il finanziamento di impianti di risalita in stazioni invernali ha un impatto sulla fornitura di servizi destinati agli sport invernali, che rappresenta un'attività commerciale internazionale caratterizzata da un grado elevato di scambi intracomunitari e da una forte concorrenza.

22. Inoltre vi sono esempi di imprese che gestiscono impianti situati in località di altri Stati membri. Il finanziamento pubblico reca vantaggi che potrebbero essere sfruttati in un mercato in cui esiste una concorrenza transfrontaliera anche dal lato dell'offerta del servizio.

23. Tuttavia si può sostenere che gli impianti destinati ad attività sportive in località poco attrezzate per la pratica degli sport invernali e con capacità turistiche limitate, tendono ad avere un bacino di utenza puramente locale e non sono in grado di attrarre utenti che hanno come alternativa impianti situati in altri Stati membri. In questi casi non vi sarebbe alcuna distorsione di concorrenza né vi sarebbero effetti sugli scambi dal lato della domanda. Tuttavia, dal lato dell'offerta, si dovrebbe valutare se i beneficiari operino soltanto a livello locale e se il finanziamento dello Stato a favore di questa attività danneggi o scoraggi l'offerta in loco di altri impianti da parte di operatori di altri Stati membri. Quest'ultima circostanza parrebbe alquanto ipotetica nei casi in cui vi è un numero limitato di utenti locali: il servizio non sarebbe economicamente redditizio e il finanziamento dello Stato potrebbe essere l'unico modo per fornirlo.

24. Pertanto il contributo dello Stato ad impianti a fune destinati ad attività sportive in stazioni turistiche di norma altera la concorrenza e incide sugli scambi intracomunitari. Tuttavia è ammesso che esistano casi di impianti con un bacino di utenza puramente locale, per cui il finanziamento pubblico non altererebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi intracomunitari e quindi non costituirebbe aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

Impianti a fune destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali

25. Gli impianti principalmente destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali della popolazione di norma non influenzano la scelta di utenti che potrebbero avere come alternativa destinazioni situate in altri Stati membri. Tuttavia il sostegno pubblico potrebbe recare vantaggio ad un operatore attivo a livello internazionale oppure incidere negativamente sull'offerta, effettiva o potenziale, in loco di mezzi di trasporto alternativi da parte di un operatore di un altro Stato membro. Può darsi che in taluni casi il beneficiario operi soltanto a livello locale e che un'attività di trasporto alternativa non sia economicamente o tecnicamente valida: in tal caso la misura non altererebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi intracomunitari. In altri casi, l'attività di trasporto, mediante impianti di risalita a fune o altri mezzi, è tecnicamente o economicamente attuabile e idonea ad attrarre operatori commerciali, che svolgono un'attività economica ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Considerata la progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, non si deve escludere l'eventualità che questo trasporto sia fornito da operatori di altri Stati membri. In quest'ultimo caso le misure altererebbero o minaccerebbero di alterare la concorrenza e inciderebbero sugli scambi intracomunitari e quindi costituirebbero aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

Conclusioni

26. Riassumendo, in genere si ritiene che un impianto destinato ad un'attività idonea ad attrarre utenti non locali abbia un effetto sugli scambi intracomunitari. Tuttavia ciò potrebbe non essere vero per gli impianti finalizzati allo sport in località poco servite e con capacità turistiche limitate. Invece, gli impianti destinati principalmente a soddisfare esigenze di mobilità generale della popolazione avrebbero effetti sul commercio intracomunitario solo qualora vi sia una concorrenza transfrontaliera nell'offerta del servizio di trasporto.

Criteri di distinzione

27. Nell'operare una distinzione tra queste categorie di impianti di norma si dovrebbe tener conto dei seguenti elementi:

- l'ubicazione degli impianti (nel contesto urbano o di collegamento tra centri abitati),

- i loro tempi di funzionamento (stagionale anziché annuale, diurno oppure ad orario prolungato),

- la caratterizzazione, prevalentemente locale, dell'utenza (numero di skipass giornalieri rispetto a quelli settimanali),

- il numero e la capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti,

- la presenza, nella zona, di altre installazioni finalizzate al turismo.

28. Un regime di aiuti destinato ad un tipo specifico di impianti oppure che conceda vantaggi che variano in funzione dei diversi tipi di impianti dovrebbe stabilire criteri oggettivi sulla cui base si possano poi stabilire le categorie di beneficiari.

Compatibilità delle misure di aiuto in favore degli impianti a fune

29. Ogniqualvolta impianti a fune beneficiano(5) di risorse statali, che alterano la concorrenza e incidono sugli scambi intracomunitari, il finanziamento ricade nel disposto delle norme in materia di aiuti di Stato del trattato CE. L'aiuto deve essere notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e del regolamento sulle procedure(6) e ad esso si applicano anche le norme generali sulla compatibilità.

30. Ciò vale anche per gli impianti costruiti o gestiti da soggetti pubblici, nel qual caso continua ad applicarsi il principio generale in base al quale il finanziamento dello Stato deve essere accordato secondo il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. In altri termini, i fondi pubblici concessi in eccesso oppure a condizioni migliori di quelle che un investitore privato accorderebbe in situazione analoga costituiscono aiuto di Stato soggetto a notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Ciò dicasi per tutte le forme di intervento economico, inclusi i conferimenti di capitali, i prestiti e le garanzie.

31. Una volta accertata la presenza di elementi di aiuto di Stato, si deve esaminare se l'aiuto in questione sia compatibile con il mercato comune in virtù di una delle deroghe precisate all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Tali considerazioni non ostano all'applicazione della regola de minimis quale illustrata nel regolamento della Commissione in materia(7).

32. Nel settore dei trasporti è necessario adottare un approccio specifico nei riguardi degli aiuti di Stato, poiché esiste l'esigenza che lo Stato intervenga per garantire servizi di trasporto rispondenti ad esigenze sociali e ambientali. L'articolo 73 del trattato, prevede una deroga per soddisfare tali esigenze.

33. Infine, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale potrebbe essere esclusa qualora osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

Articolo 87

34. Mentre le condizioni per l'applicazione delle clausole di esenzione di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) ('aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali') e c) ('aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania'), devono ovviamente essere valutate caso per caso, non sembra che la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) ('aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori'), sia rilevante nel caso degli aiuti destinati agli operatori di impianti a fune.

35. In condizioni normali l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) ('aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio'), del trattato al caso degli impianti di risalita sarebbe esclusa, mentre la pertinenza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ('aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione') e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) ('gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro'), devono essere valutate caso per caso. Tale valutazione non dovrebbe discostarsi dalle norme stabilite per tutte le attività economiche.

36. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti di Stato possono risultare compatibili con il mercato comune qualora 'agevolino lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse'. In passato si era ritenuto che tali requisiti per l'esenzione fossero soddisfatti tenuto conto della minore mobilità degli sciatori. Attualmente si considera che la fornitura di servizi finalizzati agli sport invernali abbia raggiunto un livello di sviluppo economico e di concorrenza transfrontaliera tale da non giustificare più un'eccezione alle norme stabilite per le attività economiche in generale; si vedano tuttavia al riguardo le considerazioni sviluppate ai paragrafi 44-49.

37. L'aiuto agli impianti di risalita potrebbe, a seconda del caso particolare, risultare compatibile in base alle regole che disciplinano, ad esempio, gli aiuti regionali agli investimenti, oppure gli aiuti alle piccole e medie imprese, oppure gli aiuti alla ristrutturazione volti a ripristinare la redditività economico-finanziaria di un'impresa(8). Tuttavia, in generale, non si può considerare che 'non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse' dato che avrebbe l'effetto di migliorare la competitività dei beneficiari in un settore caratterizzato da un'elevata concorrenza internazionale.

Articolo 73

38. Diversamente dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, il concetto di coordinamento di cui all'articolo 73 del trattato CE implica qualcosa di più della semplice promozione dello sviluppo di un settore industriale, in quanto comprende una certa forma di programmazione da parte dello Stato. In un mercato liberalizzato il coordinamento può essere realizzato dal mercato stesso, dato che il libero gioco delle forze di mercato non è ostacolato da imperfezioni di mercato. Pertanto il concetto di aiuto destinato a soddisfare le necessità di coordinamento dei trasporti si riferisce alla necessità di un intervento dello Stato dettato dall'assenza di mercati competitivi o dalla presenza di imperfezioni di mercato.

39. Secondo la prassi della Commissione, perché l'aiuto soddisfi le necessità di coordinamento dei trasporti di cui all'articolo 73 del trattato CE(9) devono essere soddisfatti i seguenti tre requisiti:

- il contributo dello Stato al finanziamento totale del progetto è necessario per consentire la realizzazione del progetto o lo svolgimento dell'attività nell'interesse della Comunità,

- l'accesso all'aiuto è accordato a condizioni non discriminatorie,

- l'aiuto non deve dare luogo a distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

Articolo 86, paragrafo 2

40. Mentre il finanziamento di impianti a fune con finalità di trasporto generale, allorché costituisce aiuto di Stato, di norma deve essere valutato ai sensi dell'articolo 73, non è chiaro se la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, possa applicarsi a impianti di altro tipo.

41. In generale, gli impianti a fune finalizzati ad un'attività sportiva, non forniscono un servizio di interesse economico generale ed il loro finanziamento non può essere giustificato ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Essi non soddisfano esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione, ma sono finalizzati a generare profitti per il tramite degli sport invernali. Il livello effettivo di prezzo delle tariffe pagate dagli utilizzatori mostra che questo servizio non è un bene essenziale.

42. Ovviamente, in linea di principio spetta agli Stati membri definire i servizi che considerano di interesse economico generale. Tuttavia, il concetto di servizio di interesse economico generale non può essere esteso a servizi che rivestono carattere puramente commerciale e non rispondono ad esigenze generali e fondamentali della popolazione relative a servizi considerati come una parte essenziale della vita quotidiana.

43. Tali considerazioni non sono infirmate dal fatto che la costruzione e il funzionamento degli impianti a fune sono soggetti a concessione, il che obbliga l'impresa ad effettivamente gestire l'impianto e a trasportare tutti gli utenti ai prezzi correnti. È prassi normale che un certo numero di professioni e di attività siano soggette ad una speciale autorizzazione e a determinati requisiti. A questo riguardo, la situazione degli operatori degli impianti a fune non differisce sostanzialmente da quella delle imprese di altri settori e non significa che debba essere valutata i sensi dell'articolo 86, paragrafo 2.

Periodo transitorio

44. La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato agli impianti a fune potrebbero svolgere un ruolo importante per sostenere uno sviluppo economico equilibrato del territorio. In particolare, per quanto concerne le regioni di montagna, gli aiuti di Stato in passato hanno permesso lo sviluppo di una delle poche attività economiche locali possibili in queste zone, con conseguenze benefiche per l'occupazione e, in ultima analisi, per il radicamento della popolazione e per la difesa del territorio.

45. Tuttavia la fornitura di servizi per gli sport invernali è diventata sempre più oggetto di una crescente concorrenza transfrontaliera. L'accresciuta concorrenza modifica la natura dei problemi e aumenta la distorsione causata dalla presenza di aiuti nel settore degli impianti a fune. L'approssimarsi di questo settore alla maturità comporta un maggior rischio di gara al rialzo nella concessione di aiuti tra differenti zone della Comunità. Per questi motivi si ritiene necessario che in futuro la politica della Commissione nel settore sia definita più chiaramente, interpretata in maniera più rigorosa e applicata con maggior uniformità.

46. La Commissione riconosce che le imprese del settore, in passato, hanno ampiamente beneficiato di varie forme di sostegno economico concesse dalle autorità statali, regionali e locali. Alcune di queste misure sono state considerate compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Un cambiamento di politica, che stabilisca limiti più rigorosi alla compatibilità, probabilmente comporterebbe una modifica del prezzo dei vari servizi offerti per gli sport invernali, con eventuali aumenti di prezzo per l'utilizzo degli impianti di risalita, onde controbilanciare la riduzione delle sovvenzioni. Questo cambiamento non può essere troppo brusco ed è necessaria un'applicazione graduale delle regole vigenti.

47. La Commissione individua pertanto un periodo transitorio di 5 anni - dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - durante il quale verrebbero temporaneamente ammesse intensità di aiuto più elevate per gli aiuti di Stato al settore degli impianti a fune. L'analisi dell'aiuto accordato prima del periodo descritto, verrà effettuata caso per caso senza riferimento alle soglie fissate a priori ai fini della compatibilità.

48. Durante il periodo transitorio la Commissione valuterà i progetti di aiuto nel settore degli impianti a fune basandosi sulle disposizioni normali contenute, tra l'altro, nel regolamento della Commissione relativo agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà e, infine, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(10). Tuttavia essa accetterà una maggiorazione temporanea dell'intensità di aiuto altrimenti giustificata sulla base della legislazione esistente, quantificata come segue:

- 25 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2002,

- 20 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2003,

- 15 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2004,

- 10 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2005,

- 5 punti percentuali in più per l'aiuto accordato nell'anno 2006(11);

Dal 2007 in poi, saranno dichiarate incompatibili le misure di aiuto non ammissibili a nessuna delle deroghe previste dal trattato e dai vari regolamenti e orientamenti esistenti in materia di esenzioni. Rimane valida l'analisi descritta nei paragrafi 13-28 ed in particolare le considerazioni sviluppate nel paragrafo 23.

49. In base alle informazioni disponibili alla Commissione, le cifre indicate, scelte quale temporanea maggiorazione dei massimali di aiuto, nonché la durata di cinque anni del periodo transitorio, sembrano soddisfare la necessità, da un lato, di permettere alle diverse zone di beneficiare di un arco di tempo sufficiente per trarre vantaggio dalle disposizioni temporanee e ai beneficiari di adeguarsi al nuovo approccio e, dall'altro lato, di allineare il trattamento riservato a questo settore a quello di altre attività economiche entro un periodo di tempo ragionevole.

Attività correlate

50. Quando l'infrastruttura a fune in questione è finalizzata essenzialmente agli sciatori, l'attività svolta dagli operatori può essere descritta come la prestazione del servizio dell'impianto di base per la pratica dello sci. Non è insolito che l'impresa in questione offra anche altri servizi direttamente correlati, che sono altrettanto indispensabili per l'attività sciistica, tra cui la preparazione delle piste oppure l'innevamento artificiale. Pertanto l'investimento ammissibile ad aiuto in base alle condizioni sopra descritte può anche comprendere, ad esempio, l'acquisto di cannoni formatori di neve o di veicoli battipista nonché i costi iniziali di preparazione delle piste. Tuttavia l'investimento che non sia funzionale alla fornitura del servizio dell'impianto di base - ad esempio gli investimenti in materiale sciistico da noleggio oppure in installazioni destinate alle scuole di sci - non può essere ammissibile ad aiuto in base alle condizioni succitate.

IV. Valutazione delle misure istituite dalla legge 140/99

51. Il regime di aiuti istituito dalla legge 140/99 non ha un limite di durata - saranno pubblicati, ad intervalli di tempo, bandi aperti per l'accesso al finanziamento di Stato. In occasione del primo bando è stato compilato un primo elenco di 82 potenziali beneficiari. Le autorità italiane hanno fornito una classifica delle prime 82 imprese aggiudicatarie suddivise in tre categorie - ossia impianti per trasporto, impianti sportivi in stazioni turistiche e impianti sportivi per utenza puramente locale. Tuttavia ciò è stato effettuato ex-post a fini illustrativi. La legge 140/99 non opera alcuna distinzione tra gli impianti e funziona con lo stesso meccanismo in tutti i casi.

52. Per quanto concerne l'applicazione futura del regime, le autorità italiane, in vista dei futuri bandi di accesso ai benefici della legge 140/99, si sono formalmente impegnate ad adeguarsi alle indicazioni di compatibilità con il mercato comune descritte nella presente decisione. Si sono anche impegnate a rinotificare il regime entro la fine del 2006. Pertanto, la Commissione ritiene compatibile con il mercato comune l'applicazione futura del regime fino al 2006, purché sia coerente con le indicazioni stabilite nella presente decisione, in particolare nella parte III, paragrafi 27, 28 e 48.

53. Tuttavia la Commissione deve anche valutare la prima applicazione del regime nel caso delle 82 succitate imprese beneficiarie. A questo riguardo si ritiene che le informazioni fornite dalle autorità italiane siano sufficienti per permettere alla Commissione di approvare la classificazione degli impianti, da esse trasmessa, nelle tre categorie summenzionate. Di conseguenza, sia per quanto concerne la questione della presenza che quella della compatibilità dell'aiuto con il trattato, la valutazione da parte della Commissione dell'aiuto di Stato in favore di detti impianti varia in funzione della natura dei beneficiari, sulla scorta delle considerazioni formulate nella parte III della presente decisione.

54. Le misure sono finanziate tramite il bilancio dello Stato, ossia mediante risorse statali. Esse costituiscono un vantaggio economico per il beneficiario che è sgravato di una parte della spesa connessa all'investimento necessario per la sua attività.

55. Sulla questione della distorsione di concorrenza e dell'incidenza sugli scambi intracomunitari, si ritiene che l'aiuto di Stato ad impianti a fune situati in stazioni turistiche, atte ad attrarre utenti aventi come alternativa mete estere, alteri la concorrenza ed incida sugli scambi tra Stati membri.

56. Analogamente, si ritiene che gli impianti a fune destinati a soddisfare fabbisogni generali di mobilità della popolazione operino in un settore caratterizzato da scambi transfrontalieri. Tra i beneficiari identificati dalle autorità italiane quali impianti di trasporto, alcuni sono ubicati in zone (ad esempio Napoli) dove mezzi di trasporto alternativi non solo sarebbero tecnicamente ed economicamente validi ma potrebbero essere gestiti da operatori commerciali di altri Stati membri. Di conseguenza si ritiene che anche l'aiuto di Stato ad impianti appartenenti alla categoria degli impianti di trasporto alteri la concorrenza ed incida sugli scambi tra Stati membri.

57. Infine, gli impianti definiti come impianti sportivi per un'utenza puramente locale sono situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica e un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali. Gli utenti sarebbero principalmente costituiti dalla popolazione residente e, di norma, non avrebbero come alternativa mete situate in altri Stati membri. Dato il numero ridotto di utenti, il servizio non verrebbe fornito in assenza di aiuti di Stato. Pertanto, in quest'ultimo caso, si può ammettere che il finanziamento statale non altera la concorrenza e non incide sugli scambi intracomunitari e quindi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

58. In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione esamina la compatibilità dell'aiuto prospettato nella prima applicazione della legge 140/99, nel caso di 17 impianti sportivi finalizzati alla pratica degli sport invernali in stazioni turistiche e di 23 impianti destinati a soddisfare esigenze generali di mobilità della popolazione. Sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, essa non considera aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato l'aiuto di Stato in favore di 42 impianti definiti di uso locale dalle autorità italiane.

Impianti destinati ad attività sportive in stazioni turistiche

59. Le misure istituite dalla legge 140/99 non rientrano nei casi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, né soddisfano le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), d) oppure e). Le misure non sono neppure espressamente destinate a promuovere 'lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione' ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ma si applicano indistintamente a tutte le regioni italiane a statuto ordinario, alcune delle quali godono di un benessere economico alquanto elevato.

60. Inoltre la Commissione rileva che gli aiuti coprono gran parte del territorio italiano, comprendendo zone che presentano condizioni economiche non omogenee per cui non è possibile, per quanto concerne lo sviluppo di talune regioni, una valutazione generale della loro compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

61. Quanto alla compatibilità in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in relazione allo sviluppo di talune attività economiche, non ricorrono le condizioni per applicare gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà(12). Gli aiuti non sono stati notificati individualmente alla Commissione né è stato presentato alcun piano di ristrutturazione. Gli impianti che fruiscono dell'aiuto nono sono necessariamente in difficoltà né l'aiuto è destinato a ripristinare la redditività economico-finanziaria delle imprese nel lungo periodo. Gli orientamenti succitati esigono l'adozione di misure volte a compensare, nella misura del possibile, eventuali effetti negativi dell'aiuto sui concorrenti. La legge 140/99 non prevede l'adozione di simili misure.

62. Tuttavia le autorità italiane sottolineano che tutti i beneficiari di questa categoria sono costituiti da piccole imprese ammesse a ricevere aiuti a concorrenza dell'intensità stabilita nel regolamento della Commissione sugli aiuti alle piccole e medie imprese(13). Ciò, ai sensi dell'articolo 2, lettere c) e b) del regolamento, corrisponde a un'intensità di aiuto lordo del 15 % per l'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali.

63. Se alla cifra del 15 % in tal modo determinata si aggiunge la temporanea maggiorazione dell'intensità di aiuto, spiegata al paragrafo 48 - pari a 25 punti percentuali nell'anno 2002 - l'intensità di aiuto lorda ammessa sarebbe del 40 %, il che cioè corrisponde all'intensità massima teorica di aiuto concessa dalla legge 140/99.

64. Va precisato che la legge 140/99 non considera come investimento ammissibile agli aiuti in questione la spesa per l'acquisto di cannoni formatori di neve o di veicoli battipista né le spese iniziali di preparazione delle piste. Nella valutazione della Commissione anche questi investimenti, che gli operatori frequentemente sono chiamati a realizzare, sarebbero agevolabili (cfr. paragrafo 50). Pertanto, in molti casi l'investimento complessivo nell'impianto destinato alla pratica dello sci verrebbe di fatto sovvenzionato in minor misura.

65. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto prospettato per il 2002, nella quadro della legge 140/99, in favore di operatori di impianti a fune finalizzati ad un'attività sportiva in stazioni turistiche è compatibile con le regole sugli aiuti di Stato contenute nel trattato(14).

66. Per quanto concerne la futura applicazione del regime, la Commissione tiene conto dell'impegno formale dell'Italia di ridurre le intensità degli aiuti in modo da allinearle ai requisiti per la compatibilità descritti nella parte III della presente decisione. La Commissione prende atto dell'impegno dell'Italia di rinotificare il regime entro la fine del 2006.

Impianti a fune finalizzati al trasporto generale

67. La Commissione ammette che il finanziamento di un impianto di trasporto che - per ragioni economiche o tecniche - non presenta alternative valide non altererebbe la concorrenza e quindi non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Tuttavia, alla Commissione, non è stato segnalato alcun caso del genere.

68. Nel caso degli impianti a fune destinati prevalentemente a soddisfare bisogni generici di trasporto della popolazione, la Commissione ritiene comunque che possa essere necessario un intervento dello Stato, giacché è poco probabile che le forze di mercato realizzino, su base puramente commerciale, gli investimenti necessari. Pertanto l'aiuto al settore deve essere valutato ai sensi dell'articolo 73 del trattato.

69. L'intensità dell'aiuto - un equivalente sovvenzione, prima dell'imposizione, pari a circa il 40 % dell'investimento - corrisponde ad un importo che sembrerebbe sia necessario che commisurato per permettere la realizzazione del progetto. Da osservare che intensità di aiuto analoghe, di norma, sono considerate accettabili nel campo dei trasporti(15).

70. Inoltre, la Commissione ritiene che sia interesse della Comunità sviluppare attività atte a riorientare il traffico dal trasporto stradale verso altri modi di trasporto. Ed è anche interesse comune - nel caso degli impianti ubicati in regioni di montagna - il fatto che facilitino il radicamento della popolazione e la difesa del territorio. Infine la Commissione ritiene che l'aiuto a detti impianti non dia luogo a distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune. La Commissione conclude pertanto che sono soddisfatte le condizioni per concedere l'esenzione ex articolo 73 e che l'aiuto accordato nel quadro della legge 140/99 ad operatori di impianti a fune finalizzati a soddisfare i fabbisogni di mobilità generale della popolazione residente è compatibile con le regole in materia di aiuti di Stato del trattato(16).

71. La Commissione prende inoltre atto dell'impegno dell'Italia di rinotificare il regime entro la fine del 2006.

V. Decisione

72. La Commissione ha quindi deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune."

(1) L'aiuto erogato in varie quote deve essere attualizzato al suo valore al momento dell'erogazione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento dell'erogazione. Pertanto il tasso di attualizzazione qui indicato, ossia quello applicabile alla data dell'1.1.2002, è valido unicamente per gli aiuti erogati nel 2002. Cfr. anche la Comunicazione della Commissione riguardante un adeguamento tecnico del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 241 del 26.8.1999).

(2) Vedasi la decisione della Commissione del 14.9.2000 nel caso N 208/2000, SOIT (NL). Cfr. inoltre il libro bianco della Commissione sul pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura: approccio graduale ad un quadro comune di fissazione degli oneri per l'infrastruttura di trasporto nell'UE, COM(1998) 466 def. del 22.7.1998, capitolo 5, paragrafo 43, e la comunicazione della Commissione COM(2001) 35 def. del 13.2.2001, pag. 11 - Migliorare la qualità dei servizi nei porti marittimi, passaggio essenziale per il sistema dei trasporti in Europa.

(3) Causa T-128/98 del 12 dicembre 2000.

(4) Un servizio alternativo potrebbe anche essere fornito mediante mezzi diversi dagli impianti a fune.

(5) Ovviamente, se gli impianti beneficiano di una misura di natura generale, ciò non può essere definito aiuto di Stato, data l'assenza di selettività.

(6) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(7) Regolamento (CE) n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ('de minimis') (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(8) Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI (GU L 10 dell'1.1.2001, pag. 33). Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999). Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).

(9) Cfr. COM(2000) 5 def. del 26.7.2000 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di aiuti finalizzati al coordinamento dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile presentata dalla Commissione.

(10) Cfr. nota 8.

(11) L'aiuto che è erogato in diverse quote al beneficiario sarà valutato nella sua integralità in riferimento all'intensità che può essere accettata al momento in cui è concesso. Nel caso di regimi che prevedono aiuti erogabili in date diverse, il riferimento è l'intensità dell'aiuto al momento in cui l'aiuto è concesso. Ciò significa che se lo stesso regime di aiuti concede aiuti nel 2003 e nel 2004, l'intensità di aiuto ammessa, mutatis mutandis, sarebbe inferiore di cinque punti percentuali per l'aiuto accordato nel 2004.

(12) GU C 288 del 9.10.1999.

(13) Cfr. nota 8.

(14) La presente decisione non pregiudica l'applicazione di altre normative comunitarie pertinenti. In particolare, la Commissione fa presente alle autorità italiane gli obblighi ad esse incombenti ai sensi della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, sugli impianti a fune destinati al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21).

(15) Decisione della Commissione del 31 gennaio 2001, N 597/2000, NL-Regime di sovvenzioni a favore dei raccordi industriali privati alle vie navigabili interne; decisione della Commissione del 14 settembre 2001, N 208/2000, NL-SOIT; decisione della Commissione del 15 novembre 2000, N 755/1999, IT-Bolzano.

(16) Cfr. nota 14.