52002XC0613(10)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. C 140 del 13/06/2002 pag. 0014 - 0015


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

(2002/C 140/11)

La Commissione ha deciso, per propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), ("il regolamento di base"), limitato alla forma della misura esistente.

1. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese ("il prodotto in esame"), attualmente classificabile nei codici NC 8104 11 00 ed ex 8104 19 00 (codice TARIC 8104 19 00 20 ). I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

2. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 2402/98 del Consiglio(3). Il dazio è in forma di prezzo minimo all'importazione o di dazio ad valorem.

3. Motivi del riesame

La Commissione ha deciso, per propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, al fine di esaminare l'adeguatezza delle misure in vigore rispetto a quanto segue.

Le misure attualmente in vigore in forma di prezzo minimo all'importazione non operano alcuna differenza tra prime vendite e vendite successive nella Comunità ed è diventato evidente che ciò può dar luogo a problemi a livello di applicazione. Le misure esistenti non risultano pertanto sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

4. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono motivi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'analisi dell'aspetto di cui sopra.

a) Raccolta di informazioni

Per conoscere l'opinione delle parti interessate in merito alla questione, la Commissione contatterà l'industria comunitaria, tutte le associazioni di produttori della Comunità, i produttori/esportatori dei paesi interessati, tutte le associazioni di produttori/esportatori dei paesi interessati, gli importatori e tutte le associazioni di importatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame, nonché le competenti autorità dei paesi interessati.

Tutte le parti interessate che possano risentire dell'esito dell'esame condotto sulla forma delle misure esistenti sono invitate a comunicare le proprie osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 5 del presente avviso.

b) Audizioni

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine stabilito al paragrafo 5 del presente avviso.

5. Termini

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi alla Commissione e presentare le proprie osservazioni e le informazioni disponibili entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato alla condizione che le parti si manifestino entro questo termine di 40 giorni dalla pubblicazione.

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

6. Osservazioni scritte e contatti

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto, complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail nonché di numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione europea TERV - 0/13 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2788/2000 (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 4).