52002XC0228(03)

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia

Gazzetta ufficiale n. C 053 del 28/02/2002 pag. 0010 - 0013


Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia

(2002/C 53/06)

La Commissione ha deciso di sua propria iniziativa di avviare un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2) (in appresso: "il regolamento antidumping") nonché ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio(3) (in appresso: "il regolamento antisovvenzioni").

1. Prodotto

Il prodotto oggetto del presente riesame è il salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia (in appresso: "il prodotto in esame"), attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

2. Misure in vigore e contesto giuridico

Le misure attualmente in vigore sono le seguenti:

- un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2002(5), che in seguito a un riesame ha abrogato e sostituito il dazio antidumping e il dazio compensativo istituiti in precedenza con i regolamenti (CE) n. 1890/97(6) e (CE) n. 1891/97 del Consiglio(7),

- gli impegni accettati dalla Commissione, con decisione 97/634/CE della Commissione(8), modificata da ultimo dalla decisione 2002/157/CE(9), da parte di un numero elevato di produttori esportatori norvegesi per quanto riguarda, tra l'altro, taluni prezzi minimi all'importazione.

Parallelamente ai summenzionati impegni e dazi antidumping e compensativi, è stato firmato un accordo tra la Commissione e il governo norvegese (il cosiddetto "accordo UE-Norvegia sul salmone") che prevede l'attuazione di misure di sostegno nel quadro di regolari contatti tra i firmatari.

3. Motivi del riesame

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro dell'accordo UE-Norvegia sul salmone e delle informazioni ottenute da diverse altre fonti, la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame intermedio delle misure in vigore. Da tali informazioni emerge che, dal momento che le circostanze in base alle quali le misure erano state stabilite sono mutate, è possibile che dette misure non ottengano più il risultato previsto.

Sembra che la forma delle misure (compresi gli impegni) non sia più adeguata e sufficiente ad annullare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni, date le distorsioni constatate sul mercato comunitario.

Inoltre, visti gli elementi di prova forniti dalle autorità norvegesi in merito al valore normale e le informazioni disponibili sui prezzi all'esportazione nella Comunità, sembra anche che i margini di dumping potrebbero aver subito modifiche sostanziali.

Il livello e la forma delle misure in vigore (e in particolare degli impegni) sono state decise in funzione di taluni aspetti relativi alle sovvenzioni. In considerazione degli elementi di prova forniti dalle autorità norvegesi relativi alle modifiche apportate alla tassa di esportazione pertinente per la presente analisi, e date inoltre talune informazioni ricevute dai produttori comunitari in base alle quali alcuni sistemi di sovvenzione compensati potrebbero essere stati aboliti ed altri sistemi compensabili potrebbero invece essere stati introdotti, si è ritenuto opportuno effettuare un riesame parallelo dell'efficacia sia della forma che del livello delle misure compensative.

Per quanto riguarda gli aspetti del pregiudizio, le informazioni disponibili sembrano indicare che, nonostante una diminuzione dei costi di produzione dell'industria comunitaria, l'attuale prezzo non pregiudizievole che tale industria si è prefisso di mantenere resta più elevato dei prezzi di rivendita delle importazioni dalla Norvegia, il cui volume è significativo. Nello stesso tempo, sembrano essersi registrate notevoli modifiche riguardo alla definizione dell'industria comunitaria, non ultime quelle relative ai collegamenti di alcuni produttori comunitari con esportatori, produttori e produttori esportatori norvegesi. Questo potrebbe influenzare la posizione dei produttori che sostengono l'applicazione delle misure. Pertanto, si è ritenuto necessario riesaminare le conclusioni relative al pregiudizio per quanto riguarda le misure antidumping e compensative.

4. Procedimento

4.1. Procedimento di riesame del dumping, delle sovvenzioni e del pregiudizio

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame intermedio, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping, nonché ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni. Tale riesame riguarda la forma e il livello delle misure antidumping e compensative in vigore.

a) Campionamento ai fini dell'inchiesta sul dumping e sulle sovvenzioni

In considerazione del numero apparentemente elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare un campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento antidumping e dell'articolo 27 del regolamento antisovvenzioni.

i) Campionamento degli esportatori, produttori e produttori esportatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori, produttori e produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 5, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome del responsabile da contattare,

- il fatturato in valuta locale e il volume in kg delle vendite all'esportazione nella Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2001,

- se la società intende chiedere un margine individuale,

- il fatturato in valuta locale e il volume in kg delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2001,

- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(10) coinvolte nella produzione, acquisto, trattamento e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli esportatori, produttori e produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di esportatori, produttori e produttori esportatori note.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome del responsabile da contattare,

- il fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2001,

- il numero totale di persone occupate nella società,

- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

- il volume in kg e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle successive rivendite realizzate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Norvegia nel periodo tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2001,

- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(11) coinvolte nella produzione, trattamento, acquisto e/o nella vendita del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Campionamento dei produttori comunitari

La selezione del campione si baserà sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita dell'industria comunitaria che potrà essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 5, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome del responsabile da contattare,

- il fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2001,

- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

- il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2001,

- il volume in kg delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2001,

- il volume in kg della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2001,

- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(12) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

- l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori comunitari, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di produttori comunitari note.

iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino sottoporre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b), punto i), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nei campioni stessi.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro i termini fissati al paragrafo 5, lettera b), punto ii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento antidumping, nonché all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28, del regolamento antisovvenzioni.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione potrà inviare questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori, produttori e produttori esportatori norvegesi inclusi nel campione, a tutte le associazioni di esportatori, produttori e produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax per sapere se il loro nome figura nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 5, lettera a), punto i), in quanto i termini stabiliti al paragrafo 5, lettera a), punto ii), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 5, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera a), punto iii) del presente avviso.

4.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

In conformità dell'articolo 21 del regolamento antidumping e dell'articolo 31 del regolamento antisovvenzioni, e affinché si possa pervenire a una decisione per quanto riguarda l'interesse comunitario, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative e gli utilizzatori rappresentativi, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono, entro il termine generale fissato al paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii), del presente avviso, manifestarsi, fornire informazioni alla Commissione e chiedere di essere sentiti. Va precisato che le informazioni comunicate a norma degli articoli summenzionati sono prese in considerazione unicamente se sostenute, all'atto della presentazione, da validi elementi di prova.

5. Termini

a) Termini generali

i) Termine per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni.

Le società selezionate in un campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 5, lettera b), punto ii) del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) Termine specifico relativo al campionamento

i) Tutte le informazioni pertinenti alla selezione dei campioni devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate, che si sono dichiarate disponibili a fare parte dei campioni, in merito alla selezione definitiva degli stessi entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzioni B e C

TERV 0/13

B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento antidumping e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(4) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.

(5) GU L 51 del 22.2.2002, pag. 1.

(6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

(7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

(8) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.

(9) GU L 51 del 22.2.2001, pag. 32.

(10) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si veda l'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(11) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si veda l'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(12) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si veda l'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).