52002XC0108(02)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

Gazzetta ufficiale n. C 005 del 08/01/2002 pag. 0006 - 0007


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 5/03)

Data di adozione della decisione: 5.12.2001

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 111/01

Titolo: Aiuto alle organizzazioni di coordinamento per le misure di promozione delle vendite

Obiettivo: Consentire alle imprese (PMI) dell'industria alimentare di partecipare alle fiere commerciali e dei consumatori sia in Germania che in altri paesi

Fondamento giuridico: Gesetz über die Festsetzung des Haushaltsplanes des Freistaates Bayern/Hinweise zur Abwicklung der Beihilfen an Dachorganisationen

Stanziamento: 1,1 milioni DEM (562421 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino ad un massimo del 50 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.12.2001

Stato membro: Germania (Baden-Württemberg)

N. dell'aiuto: N 444/01

Titolo: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi contro la grandine nel settore della frutticoltura

Obiettivo: Il Land Baden-Württemberg intende introdurre una misura d'aiuto per aiutare i frutticoltori ad ottenere, ad un costo sostenibile, adeguate polizze assicurative contro la grandine. L'aiuto viene concesso ai frutticoltori o alle associazioni dei frutticoltori come integrazione del premio assicurativo contro la grandine. Solo i premi di polizze assicurative che coprono anche i danni provocati dalla grandine, assimilati alle calamità naturali, beneficiano dei contributi previsti dalla direttiva proposta

Fondamento giuridico: Richtlinie des Ministeriums Ländlicher Raum Baden-Württemberg für die Gewährung von Zuwendungen für Hagelversicherungsprämien im Obstbau (Richtlinie Hagelbeihilfe)

Stanziamento: 2 milioni di DEM (circa 1,0226 milioni di EUR) all'anno (finanziamento nazionale)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino ad un massimo del 30 % del premio assicurativo effettivo, con esclusione della tassa assicurativa

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.12.2001

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 573/01

Titolo: Aiuti al settore della trasformazione della frutta fresca

Obiettivo: Facilitare alcuni progetti di sviluppo presentati da imprese del settore della trasformazione della frutta

Stanziamento: 6 milioni di EUR per l'anno 2001

Intensità o importo dell'aiuto: Non oltre il 40 % delle spese sostenute per gli aiuti agli investimenti ed il 100 % per l'assistenza tecnica

Durata: 4 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.12.2001

Stato membro: Austria (Carinzia)

N. dell'aiuto: N 658/01

Titolo: Aiuti a titolo d'indennizzo dei danni causati dalla siccità al raccolto del 2001

Obiettivo: Aiuti a titolo di compensazione dei danni causati dalla siccità durante l'estate 2001 alla produzione foraggiera delle aziende zootecniche. L'applicabilità della misura d'aiuto è limitata alle perdite dovute alla siccità nelle zone coltivate a foraggio per il bestiame. Il Land Carinzia propone la concessione dei seguenti aiuti:

- ATS 0,80 per kg di fieno acquistato

- ATS 0,80 per kg di prodotto acquistato in sostituzione del foraggio

- ATS 0,50 per kg di paglia da foraggio

- ATS 0,10 per kg di mais insilato acquistato

- ATS 100 per balla di foraggio insilato acquistata

Il foraggio acquistato deve essere destinato a supplire alla scarsa produzione foraggiera del beneficiario. L'aiuto viene concesso una tantum previa presentazione della prova degli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1o agosto 2001 ed il 30 novembre 2001. L'importo massimo dell'aiuto è determinato in funzione della superficie foraggiera dell'azienda. Gli allevatori che non dispongono di zone destinate alla produzione di foraggio o i venditori di foraggi grossolani o di prodotti sostitutivi non risultano tra i beneficiari della direttiva proposta

Fondamento giuridico: Richtlinie der Kärntner Landesregierung über die Gewährung von Beihilfen zum Ausgleich von Dürreschäden der Ernte 2001

Stanziamento: 20000000 di ATS (1453466 di EUR) per il 2001

Intensità o importo dell'aiuto: Per ogni azienda, l'importo massimo dell'aiuto è di 2000 ATS (145,35 EUR) per ettaro di terreno da foraggio; l'importo minimo pagabile è di 500 ATS (36,34 EUR); l'aiuto non deve superare 40000 ATS (2907 EUR) per azienda

Durata: Provvedimento una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids