Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE - Progetto di posizione comune della Comunità /* SEC/2002/0639 def. */
Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE - Progetto di posizione comune della Comunità (presentato dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il protocollo 31 dell'accordo SEE prevede disposizioni specifiche sulla cooperazione tra la Comunità e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà. 2. L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE intende modificare il protocollo 31 per estendere la cooperazione nel settore della protezione civile. Prevede un quadro di cooperazione e definisce le modalità per la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA-SEE al meccanismo comunitario in tale settore (decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile). 3. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione della Comunità in ordine a tali decisioni. 4. L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso al Consiglio per approvazione. La Commissione spera di poter presentare la posizione della Comunità in occasione del Comitato misto SEE del giugno 2002. Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [1]. [1] GU L ... (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile [2]. [2] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7. (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2003, DECIDE: Articolo 1 L'articolo 10 (Protezione civile) del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue: 1. Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: "Gli Stati EFTA partecipano ai programmi d'azione e ai meccanismi comunitari di cui al paragrafo 8." 2. Nei paragrafi 6 e 7 i termini "programmi d'azione comunitari" sono sostituiti dai termini "programmi d'azione e meccanismi comunitari". 3. Il testo, ma non i trattini, del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente: "Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e tutti gli atti ad essi connessi: (a) Atti comunitari che entrano in vigore il o prima del 1° gennaio 2000:" 4. Dopo la lettera a) del paragrafo 8 viene aggiunta la lettera seguente: "(b) Atti comunitari che entrano in vigore il 1° gennaio 2003: - 32001 D 0792: Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. Gli Stati EFTA inviano le notificazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il , a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo [3] siano pervenute al Comitato misto SEE. [3] [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] Si applica a partire dal 1° gennaio 2003. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il . Per il Comitato misto SEE Il Presidente I segretari del Comitato misto SEE