Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro /* SEC/2002/0200 def. - COD 2001/0006 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro 1- ITER DEL FASCICOLO >SPAZIO PER TABELLA> 2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Modificare la direttiva 80/987/CEE del Consiglio al fine di adeguarla e migliorarla tenendo conto della giurisprudenza della Corte e delle evoluzioni che hanno posto in evidenza lacune o insufficienze del testo adottato nel 1980. 3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1. Il 18.2.2002 il Consiglio ha adottato all'unanimità una posizione comune sulla proposta di direttiva in questione. In questo testo, il Consiglio riprende gli stessi emendamenti che la Commissione aveva accettato nella sua proposta modificata che ha presentato oralmente (vale a dire gli emendamenti 2,4,6,9,14 e 15), ad eccezione dell'emendamento 11. La Commissione ritiene che gli emendamenti introdotti nel testo migliorino il contenuto protettivo della proposta di direttiva e che la posizione comune risponda perfettamente agli obiettivi perseguiti dalla revisione della direttiva nel 1980. 3.2. Emendamenti adottati dal Parlamento europeo, accettati dalla Commissione e mantenuti nella posizione comune La posizione comune integra un certo numero di emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, che la Commissione aveva approvato ed incorporato nella sua proposta modificata: si tratta degli emendamenti nn. 2, 4, 6 (in linea di principio), 9, e 14 e 15 in parte. Alcuni di questi emendamenti sono stati integrati nel testo della posizione comune con una leggera modifica redazionale. 3.2.1. L'emendamento 2 introduce, all'articolo primo, paragrafo 3, del testo una limitazione delle possibilità di esclusione dal campo d'applicazione alle esclusioni già esistenti negli Stati membri. Nella sua versione, questo paragrafo prevede che gli Stati membri possono, se tale disposizione è già applicata nella loro legislazione nazionale, continuare ad escludere dal campo d'applicazione della direttiva le due categorie di lavoratori dipendenti indicate ai punti a) e b). 3.2.2. L'emendamento 4 amplia la definizione delle procedure di insolvenza che danno luogo all'intervento dell'istituto di garanzia attraverso l'aggiunta, all'articolo 2, paragrafo 1, dopo la parola "curatore fallimentare", dei termini "o una persona che esercita una funzione analoga". 3.2.3.L'emendamento 6 introduce all'articolo 2, paragrafo 4, della posizione comune, la facoltà degli Stati membri di ampliare la protezione dei lavoratori dipendenti ad altre situazioni d'insolvenza stabilite attraverso procedure diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, che sono previste dal diritto nazionale. La Commissione ricorda di non aver accettato un obbligo generale imposto agli Stati membri di prevedere altre procedure che attivino il meccanismo di garanzia, e ciò per i seguenti motivi. La nuova nozione di insolvenza della direttiva modificata è quella del regolamento 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza. Tale nozione copre d'ora in poi il maggior numero possibile delle procedure esistenti negli Stati membri (di liquidazione ed altre) e il cui riconoscimento è garantito dal regolamento 1346/2000. Se in alcuni Stati membri esistono altre procedure specifiche, la Commissione ritiene che sia opportuno lasciare a tali Stati membri la cura di determinare se tale procedura particolare consenta di stabilire lo stato d'insolvenza del datore di lavoro nel senso della direttiva e se questa procedura sia suscettibile di attivare l'intervento dell'istituto di garanzia. Nel contesto delle situazioni tradizionali (articolo 8bis), la presa in considerazione obbligatoria, nell'insieme degli Stati membri, di queste procedure e delle situazioni di fatto sarebbe di difficile attuazione. È stato precisato pertanto che tali procedure non creano obblighi per le istituzioni degli altri Stati membri nei casi indicati alla sezione III della direttiva. 3.2.4. L'emendamento 9 è inserito all'articolo 2, paragrafo 3, il quale dispone che gli Stati membri non possono sottoporre l'apertura del diritto dei lavoratori al beneficio delle disposizioni della presente direttiva ad una durata minima di lavoro. La Commissione ritiene che l'elemento del "volume" del contratto sia già disciplinato dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che vieta l'esclusione dei lavoratori a tempo parziale dal campo d'applicazione della direttiva. 3.2.5. L'emendamento 14 volto a sopprimere la possibilità di assegnare un tetto ai pagamenti dell'istituto di garanzia è stato accettato nel suo spirito; il Consiglio ha accettato un inquadramento di tale possibilità di limitazione al fine di evitare che la fissazione del tetto non porti ad un livello socialmente inaccettabile. La Commissione ricorda che non avrebbe potuto accettare la soppressione totale del tetto per più motivi. In primo luogo, si ricorda che la limitazione degli obblighi di pagamento è autorizzata dall'articolo 4, paragrafo 1. Il paragrafo 2 di questo articolo prevede la possibilità di una limitazione nel tempo e il paragrafo 3 autorizza la fissazione di un tetto. Più Stati membri hanno scelto l'opzione di un tetto come solo metodo di limitazione, senza utilizzare la possibilità di operare limitazioni temporali. La soppressione totale di questa opzione sfavorirebbe quindi manifestamente questi Stati. Inoltre, in alcune situazioni la fissazione di un tetto può risultare giustificata e può anche essere necessaria al fine di garantire il corretto funzionamento dell'istituto di garanzia. Il Consiglio ha mantenuto la possibilità di fissare un tetto, ma ha riconosciuto che esso non deve portare ad una diminuzione eccessiva dei crediti che sarebbe inaccettabile considerando l'obiettivo della direttiva. Il Consiglio ha quindi inserito, all'articolo 4, paragrafo 3, una disposizione secondo la quale questo tetto non dev'essere inferiore ad una soglia socialmente compatibile con l'obiettivo sociale della direttiva. 3.2.6. L'emendamento 15 è stato incorporato nel testo della posizione comune senza la nuova formulazione del punto b). Il Consiglio ha seguito la proposta della Commissione e ha reintrodotto il vecchio articolo 5 della direttiva 80/987/CEE nella sua versione del 1980. Trattandosi di una direttiva nel settore della tutela dei lavoratori, il metodo di finanziamento dell'istituto di garanzia può essere lasciato agli Stati membri a condizione che l'onere del finanziamento non sia integralmente imposto ai lavoratori dipendenti. 3.3. Emendamento del Parlamento europeo accettato dalla Commissione e non mantenuto nella posizione comune Un solo emendamento accettato dalla Commissione non è stato mantenuto nella posizione comune. Si tratta dell'emendamento 11 riguardante l'aggiunta all'articolo 3, primo capoverso, dei termini "o risarcimenti dovuti ai lavoratori per la cessazione del rapporto di lavoro". Il Consiglio ritiene che quest'aggiunta non comporti alcun elemento protettivo supplementare: nella misura in cui tali risarcimenti fanno parte della retribuzione così come definita dall'articolo 2, paragrafo 2, queste indennità sono già disciplinate dal testo dell'articolo 3 che obbliga gli istituti di garanzia ad assicurare il pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori dipendenti derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro. 3.4. Nuove disposizioni introdotte nella posizione comune Il Consiglio ha inserito un nuovo capoverso all'articolo 4, paragrafo 2, secondo il quale, a talune condizioni, può essere autorizzata una limitazione temporale della garanzia salariale a otto settimane. La nuova disposizione costituisce il risultato di un lungo dibattito sull'interazione dei tre elementi contenuti nell'articolo 4: il periodo che dà luogo al pagamento dei crediti, il periodo di riferimento e il tetto ai pagamenti. Un consenso su questo punto era finalmente possibile per il fatto che tutti questi elementi sono ora presi in considerazione nella nuova versione dell'articolo 4 e la possibilità di limitazione ad otto settimane è inquadrata con estrema precisione. In primo luogo, la possibilità di limitare il periodo di garanzia ad otto settimane è collegata alla condizione di prevedere un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi. Inoltre, gli Stati membri che utilizzano tale possibilità sono obbligati a scegliere per il calcolo delle otto settimane i periodi più favorevoli al lavoratore dipendente. Infine, questa soluzione è consolidata dall'introduzione di una clausola di non regressione al secondo capoverso dell'articolo 9 il quale dispone che l'attuazione della direttiva non può in alcun caso costituire un motivo per giustificare una regressione rispetto alla situazione esistente negli Stati membri e relativa al livello generale di tutela dei lavoratori nel settore da essa disciplinato. Inoltre, il Consiglio ha precisato l'obiettivo e il contenuto della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in situazioni transnazionali all'articolo 8ter, primo paragrafo. A fini di trasparenza, è stato aggiunto un nuovo paragrafo 2 vertente sugli obblighi di comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione. Infine, è stata aggiunta all'articolo 10 una nuova lettera c) che autorizza gli Stati membri a rifiutare o a ridurre l'obbligo di pagamento nel caso in cui un lavoratore possieda una parte essenziale dell'impresa ed eserciti un'influenza considerevole sulle sue attività. La Commissione ritiene che questa regola costituisca solo una precisazione nell'ambito della lettera b) dello stesso articolo 10 e non costituisca quindi una nuova autorizzazione concessa agli Stati membri. Per i motivi sopra esposti, la Commissione non può accettare questi cambiamenti introdotti dal Consiglio. 4- CONCLUSIONI La Commissione esprime la propria soddisfazione per la qualità del testo risultante dalla posizione comune. Ritiene che il testo sia equilibrato e tale da rafforzare la tutela dei lavoratori. Di conseguenza, la Commissione accetta il testo della posizione comune del Consiglio nel suo insieme. La Commissione si aspetta rapidi progressi nella seconda lettura in vista di un'adozione della direttiva quanto prima possibile.