52002PC0769

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea /* COM/2002/0769 def. - COD 2002/0309 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

A. Il problema della sicurezza nella gallerie stradali

Nel recente Libro bianco sulla politica dei trasporti [1] la Commissione sottolinea l'esigenza di una direttiva europea che armonizzi gli standard minimi di sicurezza per garantire un elevato livello di sicurezza per gli utenti delle gallerie, in particolare quelle della rete stradale transeuropea.

[1] Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001 "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" COM(2001) 370.

Infatti, proprio a motivo della particolare configurazione delle gallerie stradali (che sono ambienti chiusi su quattro lati su sei), gli incidenti che in esse si verificano, in particolare gli incendi, possono avere conseguenze drammatiche. Gli incendi nelle gallerie del Monte Bianco e Tauern nel 1999 e del Gottardo nel 2001 hanno non solo suscitato allarme per la sicurezza nelle gallerie ma hanno anche portato alla ribalta i drammatici rischi di incidenti e hanno indotto le autorità ad assumere una serie di decisioni a livello politico. Per altro verso, i progettisti, le imprese di costruzione e gli operatori hanno maturato una preziosa esperienza in questi ultimi anni.

Va osservato che il numero dei sinistri che si verificano in galleria non è elevato, poiché le gallerie stradali - ed in particolar modo quelle più lunghe - non sono esposte all'azione degli agenti atmosferici come la pioggia, il vento, la neve, la nebbia e il ghiaccio. Sono invece abbastanza frequenti gli incendi, ancorché, stando alle statistiche internazionali, la maggior parte degli incendi di veicoli non siano provocati da collisioni ma piuttosto dall'autocombustione del veicolo stesso o del suo carico (sistema elettrico difettoso, surriscaldamento del motore). Resta però il fatto che gli incendi che hanno avuto le conseguenze più gravi (morti, feriti, danni materiali) sono stati nella maggior parte dei casi conseguenza di incidenti stradali (12 casi sui 14 più gravi incendi registrati nel mondo), con la sola notevole eccezione dell'incendio nel traforo del Monte Bianco che è stato provocato dall'autocombustione di un mezzo di trasporto pesante.

Né va dimenticato che l'interruzione del sistema di trasporto provocata da un incendio grave ne amplifica le conseguenze e può a sua volta causare gravi perturbazioni nell'economia di un'intera regione.

B. Stato dell'arte

Nelle gallerie stradali di nuova costruzione o ristrutturate le installazioni per la sicurezza tecnica e strutturale sono in genere conformi alle raccomandazioni, ai requisiti di legge o alle norme nazionali ed internazionali. Queste installazioni di sicurezza possono essere pienamente efficaci soltanto se vengono fatte funzionare in modo corretto e sono assecondate da un servizio efficiente di pronto intervento e dal corretto comportamento da parte degli utenti della strada. Il controllo fisico del traffico e il suo monitoraggio ad opera delle forze di polizia o di altre autorità può certo avere un effetto preventivo, ma è evidente che anche gli sforzi continui ed intensi delle autorità preposte alla costruzione delle strade e della polizia stradale non possono eliminare interamente il pericolo di incidenti e di incendi nelle gallerie.

A livello internazionale, il Road Tunnels Committee of the World Road Association (PIARC) ha pubblicato tutta una serie di raccomandazioni, compresa una relazione sul controllo degli incendi e del fumo [2]. Dal 1995 la PIARC ha realizzato un progetto congiunto con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul tema del trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie stradali, che ha avuto il sostegno della Commissione europea.

[2] PIARC (1999) Committee on Road Tunnels, Fire and Smoke Control in Road Tunnels, Ref. 05.05.B, 1999, AIPCR/PIARC, La Défense, France, ISBN 2-84060-064-1.

Nel settembre 1999, una volta riconosciuto che la sicurezza delle gallerie stradali è un tema prioritario, la Conferenza dei direttori delle strade dell'Europa occidentale (WERD) ha chiesto ufficialmente a Svizzera, Francia, Austria ed Italia di istituire un gruppo informale (il gruppo dei Paesi alpini) per studiare come affrontare o risolvere in comune questo problema. Il 14 settembre 2000 il WERD ha approvato i provvedimenti proposti dal gruppo dei Paesi alpini per migliorare la sicurezza nelle gallerie.

Il governo francese ha subito dopo lanciato un programma mirato a controllare la sicurezza di tutte le gallerie stradali di lunghezza superiore ad 1 km. Nel giro di tre mesi il comitato di valutazione francese ha visitato 40 gallerie. Un anno più tardi, nell'agosto 2000, le autorità francesi hanno emanato un nuovo provvedimento sulla sicurezza delle gallerie stradali [3]. Iniziative analoghe sono state assunte dalla Germania [4] e dell'Austria.

[3] Circulaire du 20 août 2000 relative aux tunnels routiers (Circolare del 20 agosto 2000 relativa alle gallerie stradali).

[4] Colloquio sulla sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie, novembre 1999 "Brandschutz in Verkehrstunneln" ("Difesa antincendo nelle gallerie"), FE 82.166/199/B3 del Bundesanstalt für Strassenwesen (Istituto federale per la ricerca stradale), relazione finale di dicembre 2000, BMVBW, Bonn.

Nel settembre 1999 la Commissione europea ha organizzato una riunione di esperti nella quale venne suggerito che la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UN-ECE) ed in particolare il gruppo di lavoro per la circolazione stradale (WP1) che si occupa dell'infrastruttura stradale, avrebbe potuto svolgere il ruolo di organo di armonizzazione. La Commissione ha inoltre iscritto la questione della sicurezza nelle gallerie nel suo Quinto programma quadro di ricerca. Stanziamenti sono stati assegnati ad un progetto di ricerca sulla longevità e l'affidabilità delle strutture delle gallerie (DARTS), allo sviluppo di un sistema esperto per coadiuvare la gestione di crisi nelle gallerie (SIRTAKI) e alla costituzione di una rete tematica sugli incendi in galleria (FIT e SAFE-T). Sono all'esame altre proposte mirate in particolare alle tecniche di prevenzione e di informazione nei veicoli o in galleria.

In Svizzera, il direttore dell'Ufficio federale delle strade (FEDRO/OFROU) ha costituito un gruppo di lavoro speciale [5]. Questa task force ha studiato tutta una serie di aspetti relativi alla sicurezza di tutte le gallerie stradali svizzere lunghe più di 600 m. Sono state immediatamente attuate alcune misure atte a migliorare la sicurezza, mentre altre saranno introdotte progressivamente nel tempo.

[5] ASTRA, relazione della Task Force "Tunnel", relazione finale del 23 maggio 2000, Bundesamt für Straßen (Ufficio federale delle strade), Berna, Svizzera.

Anche le gallerie ferroviarie pongono problemi di sicurezza. Nel corso dei prossimi decenni l'Unione europea ha infatti previsto la costruzione di tunnel ferroviari di notevole lunghezza. Si tratta ad esempio della gallerie di base Lione-Torino (lunga 52 km) e della galleria di base del Brennero (lunga 55 km). I requisiti di sicurezza applicabili alle gallerie ferroviarie saranno contenuti in apposite specifiche tecniche che verranno adottate nel contesto delle direttive sull'interoperabilità ferroviaria.

2. Finalità della proposta di direttiva

Le cause principali degli incidenti stradali vanno cercate nell'errato o inadeguato comportamento degli utenti della strada, nell'inadeguatezza delle installazioni stradali, nei guasti e negli inconvenienti meccanici dei veicoli (difetti del sistema elettrico o dei freni, surriscaldamento del motore, ecc.) e, infine, nella natura del carico (p. es. instabilità del carico e le reazioni chimiche).

Per prevenire gli incidenti e limitare le loro conseguenze è necessario prendere misure di carattere strutturale, tecnico e organizzativo nel campo della sicurezza stradale. Bisogna che tutte le misure di sicurezza tengano conto dello stato più recente delle conoscenze e vengano applicate a tutti i fattori che entrano in gioco: utenti della strada, servizi di intervento, infrastrutture e veicoli.

Per conseguire un livello ottimale di sicurezza nelle gallerie stradali la Commissione ha definito i seguenti obbiettivi:

* Primo obbiettivo: prevenire il verificarsi di situazioni o eventi critici che mettono in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria.

* Secondo obbiettivo: limitare le conseguenze di eventi come gli incidenti e gli incendi, curando che siano apprestate le condizioni ideali affinché:

- le persone direttamente coinvolte nell'incidente possano mettersi in salvo,

- gli utenti possano reagire immediatamente per evitare danni più gravi,

- i servizi di emergenza possano intervenire con la massima efficacia,

- l'ambiente sia protetto,

- i danni materiali vengano limitati.

Nel caso di incidenti o di altri inconvenienti, i primi 10-15 minuti sono determinanti, in quanto è proprio in questo lasso di tempo che le persone riescono a mettersi in salvo e a limitare ulteriori danni. La priorità numero uno consiste quindi nel prevenire il verificarsi di situazioni critiche: in altri termini, i provvedimenti più importanti da prendere saranno tutti di natura preventiva.

3. Contenuto della proposta

A. Campo di applicazione

Le prescrizioni della direttiva che qui si presenta si applicano alle gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 m [6]. In genere, gli utenti delle gallerie di lunghezza inferiore a 500 m. possono mettersi in salvo da soli in circa 5-10 minuti. Durante questo lasso di tempo i fumi caldi sprigionati dall'incendio si stratificano naturalmente, il che rende possibile abbandonare la galleria. Le gallerie di lunghezza inferiore a 500 m non hanno in genere bisogno di essere dotate di sistemi di ventilazione meccanica.

[6] Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, GU L 228 del 9 settembre 1996.

B. Requisiti organizzativi

Stante l'estrema eterogeneità delle organizzazioni preposte alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione, alla riparazione e all'ammodernamento delle gallerie con conseguente aumento dei rischi di incidenti, la Commissione propone di armonizzare l'organizzazione della sicurezza su scala nazionale e di precisare con chiarezza i ruoli e le responsabilità di ciascun attore. La Commissione propone in particolare che ciascuno Stato membro designi un'autorità amministrativa che sarà affiancata da un organo ispettivo. Nella maggior parte dei casi gli Stati membri potranno designare un'amministrazione già esistente investendola della funzione di autorità amministrativa preposta all'applicazione della presente direttiva. La responsabilità per la sicurezza in ciascuna galleria spetterà al "gestore della galleria", mentre lo svolgimento dei controlli è affidato al responsabile della sicurezza. Le principali disposizioni amministrative ed organizzative istituite dalla direttiva figurano negli articoli da 4 a 7 e nell'allegato II.

C. Requisiti tecnici

Sul livello di sicurezza nelle gallerie incide una serie di fattori che possono essere ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

* infrastruttura

* funzionamento

* veicoli

* utenti.

Per ciascun gruppo di fattori saranno dettati requisiti volti a rafforzare la sicurezza nelle gallerie stradali. Le specifiche tecniche figurano all'articolo 3 e negli allegati I e III. L'allegato I si giova del lavoro di armonizzazione svolto a livello internazionale, ad eccezione della classificazione delle gallerie che è introdotta per gli specifici fini della presente direttiva.

Questa classificazione, che si articola in cinque livelli di installazioni, si basa su due parametri: il volume del traffico e la lunghezza della galleria. Non sono stati adottati fattori di equivalenza per i mezzi pesanti di peso superiore a 3,5 tonnellate nella determinazione dei volumi di traffico e le soglie tra le singole classi sono state istituite in base alle seguenti ipotesi: volume del traffico rappresentato dai mezzi pesanti pari al 15% del volume del traffico giornaliero, larghezza di una corsia pari a 3,50 m e pendenza massima della carreggiata pari al 3%.

L'allegato III, che contiene i requisiti armonizzati relativi alla segnaletica stradale, si fonda sulle raccomandazioni della Commissione economica per l'Europa delle NU sulla sicurezza delle gallerie stradali e sulla Convenzione di Vienna sui segnali stradali, strumenti che sono entrambi non vincolanti nell'Unione europea. Poiché i recenti incidenti - ed in particolare l'incendio nel traforo del Gottardo del 2001 - dimostrano che per salvare vite umane in caso di incidente in galleria si deve fare sostanzialmente assegnamento sull'iniziativa del singolo utente ivi coinvolto (self-rescuing), si sono voluti introdurre segnali chiari ed intuitivi in numero sufficiente per indicare in ciascun tunnel la presenza di dispositivi e installazioni di sicurezza, nella certezza che ciò costituisca una misura di importanza fondamentale, realizzabile con spesa relativamente modesta.

C 1. Infrastruttura

In ragione dell'elevato numero di gallerie e dell'interdipendenza delle varie componenti che incidono sul livello di sicurezza è opportuno che le nuove misure siano accuratamente coordinate. Questa constatazione si impone con particolare evidenza per le componenti fabbricate in base a norme precedentemente in vigore e che dovranno essere adottate per poter essere conformi alle prescrizioni della direttiva.

Le amministrazioni stradali definiscono in genere requisiti di sicurezza applicabili a tutte le gallerie della rete principale, cosicché quest'ultima presenta, nell'insieme, un livello di sicurezza uniforme. Esiste tuttavia di già un certo numero di regole o di linee direttrici nazionali (alcune delle quali sono attualmente soggette a revisione) mentre in altri casi esse devono ancora essere emanate o integrate. È quindi opportuno rivedere e coordinare, a livello europeo, queste linee direttrici o regolamentazioni nazionali.

L'allegato I contiene i principali requisiti per l'infrastruttura, i quali contemplano tutte le componenti strutturali, gli impianti di ventilazione ed altri dispositivi elettromeccanici. L'allegato III contiene la descrizione - e i relativi requisiti - per il posizionamento dei segnali stradali, dei pannelli e dei pittogrammi relativi alla sicurezza la cui presenza in galleria è obbligatoria.

Le gallerie a doppia canna offrono una sicurezza decisamente superiore in caso di incendio. La Commissione propone pertanto che vengano costruite gallerie a canna singola unicamente quando le previsioni a lungo termine dimostrino che il traffico rimarrà limitato a livelli ragionevoli (ossia a livelli inferiori al 50% del livello di saturazione).

C 2. ESERCIZIO

I compiti principali del gestore della galleria sono i seguenti:

* garantire la sicurezza degli utenti e del personale, sia nelle normali condizioni di esercizio (prevenzione) sia in caso di incidente;

* controllare l'efficiente funzionamento di tutte le installazioni (ventilazione, illuminazione, ecc.) in condizioni di esercizio normali e adeguarle in relazione alle necessità in caso di incidente;

* mantenere a livelli adeguati di efficienza tutte le installazioni strutturali ed elettromeccaniche.

In caso di incidente il gestore deve operare in stretta collaborazione con i servizi che intervengono in caso di emergenza. I servizi di intervento devono essere quanto meno consultati in sede di definizione dei seguenti aspetti:

* comportamento da seguire nelle situazioni di emergenza

* servizi di intervento in caso di emergenza

* piani di intervento in caso di emergenza.

C 3. Veicoli

Tutti gli autotreni, gli autobus e le autocorriere che penetrano in una galleria devono essere dotati di estintori, essendo ormai un dato di esperienza comune che gli incendi vengono più facilmente domati sul nascere. La proposta contiene un obbligo generale in questo senso, ma la Commissione prevede di emanare prescrizioni più dettagliate in un contesto più generale ed adeguato per tutti i veicoli a motore con una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate.

I mezzi pesanti sono dotati di serbatoi per il combustibile con una capacità media di 700 litri. Tuttavia, poiché la normativa tecnica relativa ai veicoli a motore non detta alcun limite per la capacità dei serbatoi del carburante dei mezzi pesanti, avviene spesso che gli autotrasportatori utilizzino serbatoi supplementari che portano la quantità di carburante complessivamente trasportata a bordo a ben 1 500 litri senza che vi sia alcun controllo di sicurezza supplementare. Per quanto riguarda gli autotreni, la presente proposta esige che eventuali serbatoi supplementari presenti a bordo siano vuoti quando il veicolo attraversa un tunnel. Le disposizioni relative a questo punto figurano all'allegato I, paragrafo 3. Parallelamente, il problema di sicurezza posto dai serbatoi ad alta capacità che possono essere montati a bordo degli autotreni verrà sollevato in seno all'organismo competente per la legislazione applicabile ai veicoli a motore.

Gli autotreni che trasportano merci pericolose o merci con una potenza termica superiore ai 30 megawatt sono particolarmente pericolosi e devono essere dotati di adeguati apparecchi estintori. Inoltre, i costruttori di autoveicoli stanno mettendo a punto soluzioni tecniche miranti a ridurre il rischio di incendio inerente alle varie funzioni dell'autoveicolo (motore, turbocompressore, sistema frenante). Se necessario, la Commissione studierà come adeguare al progresso tecnico le prescrizioni vigenti in materia.

C 4. Utenti della strada

Approfondite analisi degli incidenti stradali dimostrano che ogni evento è conseguenza di uno o più errori che si verificano in un sistema complesso nel quale interagiscono i conducenti, i veicoli, la strada e l'ambiente circostante.

Se la presente proposta non ha precipuamente lo scopo di affrontare e risolvere i problemi legati al comportamento umano occorre però sempre tener presente che il fattore principale in ogni incidente stradale è l'errore umano. Di conseguenza, tutti gli sforzi diretti a accrescere il livello di sicurezza stradale devono in primo luogo cercare di prevenire l'errore umano. Il secondo passo consiste nel fare in modo che l'errore del conducente non abbia conseguenze gravi.

Vi sono vari modi - diretti e indiretti - per influire sul comportamento del conducente. La presente proposta propugna una migliore informazione di tutti gli utenti della strada sul tema della sicurezza nelle gallerie, informazione da realizzare, ad esempio, attraverso campagne di informazione su scala nazionale e una migliore comunicazione all'interno di una determinata galleria fra il gestore di questa e gli utenti.

4. Numero e ubicazione geografica delle gallerie stradali contemplate dalla presente proposta

La presente direttiva contiene disposizioni applicabili alle gallerie stradali in esercizio, alle gallerie in costruzione e alle gallerie allo stato di progetto.

Sulla base del materiale proveniente da varie fonti la Commissione ha preparato un inventario delle gallerie stradali della rete transeuropea (TEN) esistenti e future.

La Commissione europea per l'Europa delle NU ha preparato un inventario delle gallerie stradali di lunghezza superiore a 1 000 m che comprende 370 gallerie per una lunghezza totale di 900 km; 182 di esse per una lunghezza complessiva di 446 km appartengono alla rete stradale transeuropea.

Nel suddetto inventario figurano numerose gallerie stradali dell'UE attualmente in fase di costruzione o di studio. La Commissione economica per l'Europa delle NU ed altre fonti sono servite per individuare i tunnel di cui è prevista la prossima apertura. Si tratta di 64 gallerie per una lunghezza totale di 172 km.

La Grecia è il paese europeo che dovrebbe in futuro contribuire più degli altri ad aumentare il numero delle gallerie TEN di lunghezza superiore ai 1 000 m; sul suo territorio verranno infatti aperte 16 nuove gallerie per una lunghezza totale di 36 km, quasi tutte situate lungo l'autostrada Egnatia (che collegherà Igoumenitza sullo Ionio alla frontiera con la Turchia). In Italia verranno prossimamente aperte 13 gallerie ed in Germania 12 gallerie lunghe più di 1 000 m.

Per individuare le gallerie di lunghezza compresa tra i 500 e i 1 000 m (che non figurano nella banca dati della Commissione economica delle NU) si è fatto ricorso soprattutto alle statistiche degli Stati membri e ad altre fonti. Analogamente si è proceduto per individuare le nuove gallerie di questa fascia appartenenti alla TEN.

Sono state così individuate 216 gallerie stradali della rete transeuropea di lunghezza compresa fra i 500 e i 1 000 m, il 70% delle quali si trova nel territorio italiano. Complessivamente, la loro lunghezza è di 151 km. Va segnalato che, nel prossimo quinquennio, è prevista l'apertura di altre 50 gallerie stradali della rete TEN di questa categoria di lunghezza, per un totale di 39 km.

Attualmente, la densità delle gallerie stradali in Italia e in Austria è nettamente più elevata di quella di tutta l'Unione europea nel suo complesso.

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella: Inventario delle gallerie stradali della rete TEN

Va notato che la Norvegia è il solo paese dello SEE non membro dell'Unione europea la cui rete stradale principale è dotata di tunnel lunghi più di 500 m (130 tunnel per una lunghezza totale di 200 km).

Sono solo tre i paesi candidati all'adesione che sono dotati di gallerie più lunghe di 500 m. Nella rete TINA, la Bulgaria, la Slovenia e la Slovacchia hanno rispettivamente 4, 5 e 1 tunnel di questa categoria, per una lunghezza totale di 15 km.

5. Giustificazione di un'azione a livello comunitario

La presente proposta si basa sull'articolo 71 del trattato che istituisce la Comunità europea e si applica alle grandi gallerie situate lungo la rete stradale transeuropea, ritenendole opere essenziali per il trasporto a lunga distanza nel territorio dell'Unione.

In tutti gli Stati membri - ad eccezione della Finlandia e dell'Irlanda - esistono gallerie stradali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva: si tratta di opere costruite in base a specifiche che, con il tempo, risultano sorpassate; ciò avviene perché le loro installazioni non corrispondono più allo stato dell'arte o perché le condizioni del traffico sono mutate profondamente da quando sono state aperte. Si può dire, in genere, che a livello nazionale non esistono disposizioni legislative che obbligano i gestori delle gallerie a migliorare il livello di sicurezza una volta che le gallerie siano entrate in servizio.

In anni recenti è apparso chiaro che i rischi di incendi devastanti nelle gallerie sono nettamente aumentati. Uno dei principali fattori che hanno determinato pesanti perdite umane e materiali nelle gallerie transfrontaliere è l'insufficiente coordinamento fra le autorità di due paesi. Va inoltre ricordato che dai recenti più gravi incidenti stradali è emerso che gli utenti che non sono cittadini del paese in cui l'incidente avviene corrono maggiori rischi di essere vittima del sinistro a causa della mancata armonizzazione delle informazioni, delle comunicazioni e delle installazioni di sicurezza.

La presente direttiva intende garantire una migliore protezione degli utenti della rete viaria e delle infrastrutture vitali. La Commissione ritiene che l'inerzia in questo campo vada a tutto svantaggio degli utenti della strada e delle infrastrutture stradali: lo dimostrano i danni elevatissimi che ne sono scaturiti sia in vite umane che sotto il profilo della congestione stradale, dell'inquinamento, dell'aumento dei rischi e delle spese di riparazione dell'infrastruttura.

6. Valutazione della proposta

Per una panoramica completa delle varie opzioni disponibili ai fini dell'applicazione concreta delle misure prospettate, la Commissione ha incaricato la società di consulenza ICF Consulting Ltd di effettuare uno studio dei costi e dei benefici. I primi risultati, trasmessi nel maggio 2002 sono stati discussi, a fronte delle prescrizioni contenute nella direttiva, in riunioni con gli esperti nazionali il 21 maggio e il 12 settembre 2002. Gli esperti nazionali, pur accettando nelle linee generali i requisiti prescritti dalla proposta di direttiva, hanno presentato tutta una serie di osservazioni di natura tecnica. Nella redazione della proposta definitiva di tutti questi suggerimenti si è tenuto conto, là dove necessario.

A. Costo delle misure

Gli interventi di miglioramento presentano tre elementi di costo: la spesa per il riadeguamento tecnico e l'equipaggiamento, i costi di esercizio e i costi dei ritardi dovuti ai lavori di adeguamento. Va notato che i costi di riadeguamento delle gallerie stradali effettuati nell'osservanza di tutti i requisiti di cui all'allegato I possono essere estremamente elevati, perché le gallerie sono le infrastrutture stradali più costose. Proprio per questo motivo, la direttiva consente agli Stati membri di porre in essere - a certe condizioni - misure meno onerose qualora sia possibile conseguire un sufficiente livello di sicurezza. A tal fine, il sistema di classificazione di cui all'allegato I opera una distinzione fra le prescrizioni di sicurezza in funzione dei volumi di traffico e della lunghezza della galleria, mentre una disposizione della proposta consente agli Stati membri di accettare altre misure di riduzione dei rischi quando i costi di riadeguamento risultino eccessivi rispetto al costo di una galleria del tutto nuova. Tuttavia, questi risultati dimostrano chiaramente la necessità di istituire una graduatoria di priorità fra gli investimenti per la sicurezza in galleria, mettendo al primo posto le gallerie dove più elevato è il volume del traffico e maggiori sono i rischi di incidenti.

Per i tunnel che beneficiano di una deroga il costo delle opere strutturali può essere diviso per un fattore che può arrivare fino a cinque. È stato calcolato che il costo totale della proposta oscilla fra 2,6 e 6,3 miliardi di euro. Quest'ultima cifra ipotizza che tutte le gallerie esistenti vengano adattate in modo da rispettare le disposizioni vigenti per le nuove gallerie. La cifra più bassa corrisponde ad una situazione in cui misure alternative (p. es. le limitazioni del traffico) vengano preferite a interventi modificativi sulla struttura delle gallerie.

Il riadeguamento e l'equipaggiamento rappresentano la parte più cospicua dei costi, mentre quelli dovuti al rallentamento del traffico rappresentano circa un quarto del totale.

Le spese necessarie per applicare la direttiva qui proposta saranno sopportate dagli Stati membri.

B. Vantaggi attesi

I vantaggi che ci si ripromettono dall'applicazione delle misure qui proposte sono, tra l'altro:

- I benefici rappresentati dagli incidenti evitati e dal contenimento dei loro effetti. I costi diretti degli incendi recentemente verificatisi nelle gallerie stradali - comprese le spese di riparazione - superano di gran lunga il costo medio diretto di un milione di euro per incidente mortale della strada, indicato nella Comunicazione della Commissione sulla sicurezza stradale del 1997. [7] I costi direttamente imputabili agli incidenti in galleria sono stati valutati facendo riferimento alla letteratura recente e ad una serie limitata di dati raccolti in occasione di recenti incidenti. Questi costi diretti sono valutati in circa 210 milioni di euro all'anno.

[7] Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea - Programma per il periodo 1997-2001 (Comunicazione della Commissione al Consiglio; al PE, al CES e al CDR) COM(97) 131 def. del 9 aprile 1997.

- Occorre anche tener conto dei costi economici indiretti derivanti dalla chiusura di una galleria; ad esempio, gli studi effettuati dopo l'incidente del traforo del Monte Bianco e la conseguente sua chiusura, calcolano che questi costi sono stati dell'ordine dei 300-450 milioni di euro all'anno soltanto per l'Italia [8].

[8] Valutazione degli effetti economici sui sistemi regionali e nazionali della chiusura del traforo del Monte Bianco, Prometeia, maggio 1999.

- La direttiva proposta potrà avere anche non indifferenti benefici indiretti, di cui è bene tener conto. Infatti, la chiusura di una galleria in seguito ad un incidente arreca pregiudizio non solo all'economia della regione ma anche a tutta l'economia di un paese e, in taluni casi, anche a tutta l'economia europea. Basti pensare all'aumento dei costi, al calo di competitività delle zone che risentono della chiusura, agli effetti negativi sulla sicurezza stradale (allungamento della durata media dei viaggi, con relativo aumento dell'esposizione al rischio di tutti gli utenti della strada su un periodo che può durare vari mesi). [9]

[9] I lavori di ricostruzione del traforo del Monte Bianco sono durati tre anni prima della riapertura.

7. Conclusione

Nel "Libro bianco sulla politica europea dei trasporti prima del 2010: il momento delle scelte" la Commissione ha proposto di affrontare in due tappe il problema della sicurezza nelle gallerie.

A breve-medio termine le proposte legislative definiranno una serie di norme minime miranti a garantire, in tempi rapidi, un livello elevato di sicurezza agli utenti delle gallerie stradali. Come preannunciato, la proposta tiene conto dei principali aspetti tecnici ed operativi legati alla sicurezza: installazioni tecniche (ad es. sistema di ventilazione e di estrazione dell'aria, gallerie di fuga, ripari), norme di circolazione (ad es. le limitazioni del traffico, traffico alternato), apposita formazione del personale di servizio per poter meglio affrontare incidenti gravi, organizzazione dei soccorsi, informazione degli utenti sul comportamento da seguire in caso di incendi, mezzi di comunicazione per facilitare l'evacuazione degli utenti in caso di incendio.

Infine, i recenti incendi in galleria hanno sollevato la questione della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti, soprattutto nelle regioni di montagna. Sotto questo profilo, una impostazione coerente, mirante a definire soluzioni a medio-lungo termine, ivi compreso uno spostamento verso altri modi di trasporto, è una delle priorità indicate dal citato Libro bianco. Misure di questo genere potranno fornire un significativo contributo all'attenuazione del rischio dei sinistri nei trafori, nella logica che anima la presente proposta.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Parlamento europeo ed il Consiglio adottino la presente direttiva sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie stradali nella Rete stradale transeuropea.

Nel frattempo, la Commissione istituirà un gruppo di lavoro formato da esperti nazionali e da rappresentanti di organizzazioni competenti nel settore con i seguenti obbiettivi:

- raccogliere i dati necessari per predisporre una procedura armonizzata per l'analisi dei rischi;

- preparare ulteriori miglioramenti delle prescrizioni minime di sicurezza in relazione alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione, alla riparazione, all'ammodernamento, al restauro e al riadeguamento delle gallerie dei vari tipi e lunghezze, e migliorare le condizioni di circolazione in queste stesse gallerie (p. es. segnaletica, limitazione alla circolazione dei veicoli e merci pericolose, formazione dei conducenti);

- raccogliere informazioni sulle disposizioni in materia di sicurezza nelle gallerie, con particolare riferimento alle nuove tecniche di gestione del traffico.

Una volta che gli Stati membri avranno designato le rispettive autorità amministrative competenti, la Commissione provvederà affinché vengano rappresentate in seno al citato gruppo di esperti, il quale opererà inoltre come organo di collegamento fra gli Stati membri. Inoltre, la Commissione inviterà rappresentanti di competenti organizzazioni internazionali e di paesi terzi (segnatamente Svizzera e Norvegia) sia per tener conto del loro punto di vista e della loro esperienza su determinate questioni sia per assicurare la buona cooperazione di tutte le parti.

2002/0309 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [10],

[10] GU , , p. .

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [11],

[11] GU , , p. .

visto il parere del Comitato delle Regioni [12],

[12] GU , , p. .

in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [13],

[13] GU , , p. .

considerando quanto segue:

(1) Nel Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" [14], la Commissione preannuncia la presentazione di requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

[14] Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001 "La politica europea del trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" COM(2001) 370.

(2) Il sistema di trasporto, ed in particolare la rete di trasporto transeuropea definita nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [15] ha una funzione di importanza fondamentale da svolgere a sostegno dell'integrazione europea ed a garanzia di un'elevata qualità della vita per i cittadini europei. La Commissione europea ha il dovere di garantire un livello elevato, uniforme e costante di sicurezza, di servizi e di comfort sulla rete stradale transeuropea.

[15] GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE, (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1)

(3) Le gallerie di lunghezza superiore a 500 m sono infrastrutture importanti che facilitano la comunicazione fra le grandi regioni d'Europa e svolgono un ruolo determinante per il funzionamento e lo sviluppo delle economie regionali.

(4) Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato - in particolare il 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken - l'urgenza di misure atte a migliorare la sicurezza nelle gallerie.

(5) Il 30 novembre 2001 i Ministri dei Trasporti di Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera si sono riuniti a Zurigo ed hanno adottato una dichiarazione comune che raccomanda che le normative nazionali vengano allineate sui requisiti armonizzati più recenti allo scopo di rafforzare la sicurezza nelle gallerie lunghe.

(6) Poiché l'obbiettivo dell'azione proposta (la realizzazione di un livello uniforme, costante ed elevato di protezione per tutti i cittadini europei nelle gallerie stradali) non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo del livello dell'armonizzazione necessaria, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare delle misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In armonia con il principio di proporzionalità, quale definito nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obbiettivi.

(7) I sinistri verificatisi recentemente nelle gallerie stradali sottolineano l'importanza di queste infrastrutture sul piano umano, economico e culturale.

(8) Alcune gallerie stradali europee, che sono entrate in servizio in anni lontani, erano state progettate in un'epoca in cui le possibilità tecniche e le condizioni di trasporto erano molto diverse da quelle attuali. Oggi si rilevano pertanto livelli di sicurezza disomogenei che devono essere migliorati.

(9) La sicurezza in galleria impone una serie di misure inerenti, tra l'altro, alla geometria e alle caratteristiche progettuali del traforo, alle installazioni di sicurezza, compresa la segnaletica, la gestione del traffico, la formazione dei servizi di pronto intervento, la gestione degli incidenti, le informazioni da comunicare agli utenti in ordine al comportamento da seguire in galleria, nonché una migliore comunicazione fra le autorità competenti ed i servizi di intervento, quali la polizia, i pompieri e le squadre di soccorso.

(10) Per definire un approccio equilibrato e in considerazione del costo elevato delle misure prospettate, è opportuno stabilire gli equipaggiamenti minimi di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche tipiche e del volume di traffico previsto di ciascuna galleria. A tal fine è opportuno definire una gerarchia delle classi di equipaggiamento.

(11) Organismi internazionali come la World Road Association e la Commissione economica per l'Europa delle NU hanno da tempo formulato preziose raccomandazioni per contribuire a migliorare ed armonizzare la normativa in materia di circolazione e equipaggiamento di sicurezza nelle gallerie stradali. Tuttavia, dato che queste raccomandazioni non sono strumenti vincolanti, le loro potenzialità potranno esplicarsi pienamente soltanto emanando provvedimenti legislativi che rendano obbligatori i requisiti che esse individuano.

(12) Per mantenere un elevato livello di sicurezza è necessaria una manutenzione adeguata delle installazioni di sicurezza presenti nelle gallerie. È opportuno organizzare in modo sistematico lo scambio di informazioni sulle moderne tecniche di sicurezza e sui dati relativi agli incidenti/eventi tra Stati membri.

(13) Per fare in modo che le prescrizioni della presente direttiva vengano applicate correttamente dai gestori delle gallerie, gli Stati membri devono designare una o più autorità a livello nazionale, regionale o locale cui conferiscono la responsabilità generale della sicurezza nelle gallerie.

(14) Per l'attuazione della presente direttiva occorre predisporre un calendario flessibile e progressivo. Tale calendario consentirà di realizzare lavori più urgenti senza provocare perturbazioni gravi nel sistema dei trasporti né strozzature nel calendario dei lavori pubblici negli Stati membri.

(15) Il costo dei lavori di rinnovo nelle gallerie esistenti varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, soprattutto per ragioni geografiche; agli Stati membri deve essere consentito di scaglionare nel tempo i lavori di rinnovo necessari per conformarsi ai requisiti della presente direttiva là dove la densità delle gallerie sul loro territorio superi di molto la media europea.

(16) Per le gallerie già in esercizio o per le gallerie che non siano state ancora aperte al pubblico nei 18 mesi successivi l'entrata in vigore della presente direttiva è consentito agli Stati membri di accettare l'adozione di misure di riduzione del rischio in alternativa all'applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, qualora le caratteristiche di una galleria non consentano di realizzare soluzioni strutturali a costi ragionevoli.

(17) È necessario un ulteriore progresso tecnico per migliorare la sicurezza nelle gallerie. Deve essere istituita una procedura che consenta alla Commissione di adeguare i requisiti della presente direttiva al progresso tecnico. Alla stessa procedura dovrà farsi ricorso per adottare un metodo armonizzato di analisi dei rischi.

(18) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate nell'osservanza della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16].

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(19) Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sulle misure che intendono adottare per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, allo scopo di rendere possibile la sincronizzazione dei lavori su scala comunitaria e, in tal modo, ridurre le perturbazioni del traffico,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva istituisce misure preventive e misure che assicurano un livello minimo di sicurezza in caso di incidente in una galleria della rete stradale transeuropea.

2. La presente direttiva si applica a tutte le gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva i seguenti termini sono così definiti:

1) "rete stradale transeuropea": la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE ed illustrata da carte geografiche. Tali carte geografiche si riferiscono alle corrispondenti sezioni menzionate nell'articolato e/o nell'allegato II di tale decisione;

2) "volume di traffico": il traffico giornaliero medio che attraversa una galleria in entrambe le direzioni, calcolato all'inizio di ciascun anno su un periodo mobile di tre anni. Nel calcolo del volume di traffico ogni veicolo a motore conta per una unità;

3) "classe di equipaggiamento": l'equipaggiamento di sicurezza minimo prescritto per ciascuna galleria; le classi di sicurezza sono cinque - descritte nell'allegato I - in funzione del tipo di galleria, della lunghezza della galleria e del volume del traffico;

4) "servizi di pronto intervento": tutti i servizi locali, pubblici o privati, o prestati dal personale di servizio, che intervengono in caso di incidente, compresi i servizi di polizia, i pompieri e le squadre di soccorso.

Articolo 3

Misure di sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le gallerie situate nel loro territorio soddisfino i requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato I.

2. Qualora determinati requisiti strutturali di cui all'allegato I possano essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche che risultano notevolmente più onerose della costruzione di nuove gallerie dalle caratteristiche equivalenti, gli Stati membri possono accettare la realizzazione di misure di riduzione dei rischi come soluzione alternativa all'applicazione di tali requisiti. L'efficacia di tali misure deve dimostrarsi mediante un'analisi dei rischi effettuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 13. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di riduzione dei rischi che accettano come soluzione alternativa e motivano la loro decisione. Il presente paragrafo non si applica alle gallerie che si trovano allo stato di progetto quali definite all'articolo 7.

3. Gli Stati membri possono prescrivere requisiti più severi sempre che questi non siano in contrasto con quelli prescritti dalla presente direttiva.

Articolo 4

Autorità amministrativa

1. Gli Stati membri designano una o più autorità amministrative, nel seguito denominate "l'autorità amministrativa", cui conferiscono la responsabilità generale per tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria ed in particolare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva, la quale funge da interlocutore per la Commissione e gli altri Stati membri.

2. L'autorità amministrativa può essere istituita a livello nazionale, regionale o locale.

3. Le gallerie situate sul territorio di un solo Stato membro sono soggette alla responsabilità di una sola autorità amministrativa. Per le gallerie situate sul territorio di due Stati membri, ciascuno di questi può designare un'autorità amministrativa.

4. L'autorità amministrativa prende le misure necessarie per garantire la conformità di tutte le gallerie soggette alle sue responsabilità alle disposizioni della presente direttive.

5. Per l'entrata in servizio di un nuova galleria o per la ricostruzione di una galleria esistente è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'autorità amministrativa.

6. L'autorità amministrativa è autorizzata a sospendere o a limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati. Essa specifica a quali condizioni possano essere ristabilite condizioni di traffico normali. Quando viene designato come autorità amministrativa un organo preesistente, questo può continuare ad esercitare le responsabilità di cui era investito in precedenza a condizione di conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 5

Organo di ispezione

Gli Stati membri nominano uno o più organi tecnici di ispezione cui affidano l'incarico di effettuare valutazioni, collaudi o ispezioni per conto dell'autorità amministrativa. Questa funzione può essere esercitata dalla stessa autorità amministrativa. Gli organi di ispezione devono ottemperare alle norme armonizzate relative all'attività degli organismi di valutazione della conformità (EN 45000). Un ente o un'organizzazione che partecipa alla gestione di una galleria non può essere accreditato come organo di ispezione.

Articolo 6

Gestore della galleria

1. Per ciascuna galleria l'autorità amministrativa riconosce un solo gestore di galleria. Il gestore è l'organismo pubblico o privato responsabile dell'esercizio della galleria. Per le gallerie situate sul territorio di due Stati membri le due autorità amministrative riconoscono un unico gestore di galleria.

2. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria il gestore della galleria deve redigere una relazione esplicativa. La relazione è trasmessa al responsabile della sicurezza di cui all'articolo 7 e ai servizi di pronto intervento entro e non oltre un mese dalla data in cui si è prodotto l'incidente o l'evento.

3. Se in esito a un'inchiesta viene stilata una relazione che analizza le circostanze in cui si è prodotto l'incidente o l'evento o le conclusioni che se ne possono trarre, il gestore della galleria la trasmette al responsabile della sicurezza e ai servizi di pronto intervento entro e non oltre un mese dalla data in cui lui stesso l'ha ricevuta.

Articolo 7

Responsabile della sicurezza

1. Per ciascuna galleria il gestore della galleria designa un responsabile della sicurezza che sovraintende a tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Il responsabile della sicurezza può essere un membro del personale della galleria o dei servizi di pronto intervento, gode di piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non riceve alcuna istruzione da un datore di lavoro. Un solo responsabile della sicurezza può avere la responsabilità di più gallerie in una regione determinata.

2. Il responsabile della sicurezza esercita le funzioni ed assolve le mansioni seguenti:

a) pianifica l'organizzazione dei servizi di pronto intervento e dei piani operativi;

b) pianifica, attua e valuta gli interventi di emergenza;

c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche delle installazioni dell'infrastruttura in rapporto sia alle gallerie nuove sia alle modifiche da apportare alle gallerie esistenti;

d) provvede alla formazione del personale di esercizio e dei servizi di pronto intervento ed organizza esercitazioni a intervalli regolari;

e) partecipa all'approvazione della struttura e delle installazioni delle gallerie;

f) sovraintende alla manutenzione ed alle riparazioni delle installazioni e degli equipaggiamenti delle gallerie.

Articolo 8

Notifica dell'autorità amministrativa e dell'organo di ispezione

Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità amministrativa e dell'organo di ispezione nel termine di 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente direttiva. Nel caso di modifiche di tali dati, essi ne informano la Commissione entro tre mesi. Se necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni complementari su tali organismi.

Articolo 9

Gallerie in fase di progetto

1. Tutte le gallerie il cui progetto non sia stato approvato dall'autorità amministrativa entro 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente direttiva sono soggette alle disposizioni della direttiva stessa.

2. La galleria entra in servizio secondo la procedura di cui all'allegato II.

Articolo 10

Gallerie già costruite ma non ancora aperte al traffico

1. Per quanto riguarda le gallerie che non sono state aperte al traffico pubblico entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'autorità amministrativa, in cooperazione con l'organo di ispezione, ne valuta la conformità con i requisiti prescritti dalla direttiva.

2. Se accerta che una galleria non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità amministrativa comunica al gestore della galleria e al responsabile della sicurezza che la galleria deve essere sottoposta a interventi di riadeguamento.

3. In tal caso la galleria è rimessa in servizio secondo la procedura di cui all'allegato II.

Articolo 11

Gallerie già in esercizio

1. Nel caso di gallerie che sono state aperte al traffico pubblico nei 18 mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, il responsabile della sicurezza dispone di un anno supplementare per valutare la conformità della galleria ai requisiti dell'allegato I e, se necessario, propone al gestore della galleria un piano inteso ad adeguarla ai requisiti prescritti dalla presente direttiva.

2. Il gestore della galleria trasmette all'autorità amministrativa e all'organo di ispezione copia del piano proposto corredandolo degli interventi correttivi che intende realizzare.

3. L'autorità amministrativa approva gli interventi correttivi o ne propone la modifica.

4. Successivamente, la galleria è rimessa in servizio secondo la procedura di cui all'allegato II.

5. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che descrive come essi prevedono di conformarsi ai requisiti della direttiva, le misure in progetto e, se del caso, le conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie. Per ridurre al minimo le perturbazioni del traffico a livello europeo, la Commissione può fare osservazioni in merito al calendario dei lavori mediante i quali si intende garantire la conformità delle gallerie ai requisiti della presente direttiva.

6. I lavori di riadeguamento delle gallerie devono essere realizzati secondo un calendario non superiore a dieci anni. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, almeno il 10% di tutte le gallerie in esercizio presenti in ciascuno Stato membro devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva, il 50% di tutte le gallerie in esercizio devono essere conformi entro sei anni e il 100% deve esserlo entro dieci anni.

7. Quando la lunghezza totale del traforo delle gallerie attualmente esistenti diviso per la lunghezza totale della parte della rete stradale transeuropea situata sul loro territorio supera la media europea, gli Stati membri possono prolungare del 50% i periodi previsti al paragrafo precedente.

Articolo 12

Ispezioni periodiche

1. L'organo di ispezione effettua ispezioni periodiche onde garantire che tutte le gallerie contemplate dalla presente direttiva siano conformi alle sue disposizioni. La prima ispezione di queste gallerie deve avvenire nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria non deve superare i cinque anni.

3. Qualora, in seguito ad una relazione dell'organo di ispezione, constati che una galleria non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità amministrativa comunica al gestore della galleria ed al responsabile della sicurezza che essa necessita di lavori di riadeguamento.

4. Terminati i lavori di riadeguamento, la galleria viene rimessa in servizio secondo la procedura prevista all'allegato II

Articolo 13

Analisi dei rischi

1. A richiesta dell'autorità amministrativa e sotto la responsabilità di quest'ultima viene effettuata un'analisi dei rischi a cura di un organismo indipendente. L'analisi di cui trattasi è un'analisi dei rischi di una galleria determinata che deve tener conto di tutti i fattori inerenti le sue caratteristiche progettuali e delle condizioni del traffico che incidono sulla sicurezza, e segnatamente le caratteristiche ed il tipo di traffico, la lunghezza e la geometria del traforo, nonché il numero previsto di mezzi pesanti in transito giornaliero.

2. Gli Stati membri provvedono affinché venga utilizzata una metodologia analitica e ben definita, corrispondente alle migliori pratiche disponibili e informano la Commissione e gli altri Stati membri della metodologia applicata.

3. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta una relazione sulle pratiche seguite negli Stati membri. Se necessario, la Commissione presenta proposte ai fini dell'adozione di una metodologia dell'analisi dei rischi comune ed armonizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 14

Deroghe per innovazioni tecniche

1. Sulla base di una domanda debitamente documentata del gestore della galleria, l'autorità amministrativa può accordare deroghe ai requisiti prescritti dalla presente direttiva allo scopo di consentire l'installazione di equipaggiamenti di sicurezza innovativi o l'utilizzo di procedure di sicurezza innovative atte a fornire un migliore livello di protezione delle tecnologie attuali prescritte dalla presente direttiva.

2. Se l'autorità amministrativa intende concedere la deroga, lo Stato membro trasmette previamente alla Commissione una domanda di deroga comprendente la richiesta del gestore della galleria e il parere dell'organo di ispezione

3. La Commissione risponde alla domanda presentata dallo Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. In caso di decisione negativa l'autorità amministrativa non concede la deroga.

Articolo 15

Adeguamento al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della decisione stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/458/CE è fissato in tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico : Politica dei Trasporti

Attività : Legislazione

Denominazione dell'azione: Gestione di una nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

A-07031

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in SI

2.2. Periodo d'applicazione:

(anni d'inizio e di scadenza)

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento(cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [17]

[17] Altre informazioni figurano in una distinta scheda esplicativa.

[X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

milioni di euro (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 71, paragrafo 1 del trattato CE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario [18]

[18] Altre informazioni figurano in una distinta scheda esplicativa.

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Gestione di una direttiva che istituisce requisiti minimi di sicurezza per tutte le gallerie stradali di oltre 500 m della rete stradale transeuropea.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

Nulla

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Nulla

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Organizzazione di tre riunioni di esperti e di comitati ogni anno, in media.

Allo scopo servirà un numero di ore pari a un terzo dell'orario di lavoro di un funzionario di grado A + risorse: circa 0,04 milioni di euro all'anno.

5.3. Modalità d'attuazione

(Precisare con quali mezzi le azioni previste sono attuate: gestione diretta da parte della Commissione, sia unicamente con personale statutario o esterno, sia mediante esternalizzazione. In quest'ultimo caso, precisare le modalità di esternalizzazione previste (UAT, agenzie, uffici, unità d'esecuzione decentrate, cogestione con gli Stati membri - organismi nazionali, regionali e locali).

Indicare anche gli effetti del modello di esternalizzazione adottato sulle risorse d'intervento finanziario, di gestione e d'appoggio e sulle risorse umane (funzionari comandati, ecc. )

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

Nulla

6.1.1. Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [19]

[19] Altre informazioni figurano in una distinta scheda esplicativa.

Nulla

SI in milioni di euro (al terzo decimale)s)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte. Comitato di regolamentazione

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) // 0,106380 EUR

10 anni

1,0638 MEUR

I mezzi necessari per le spese di personale e amministrazione sono coperti dagli stanziamenti assegnati alla DG di tutela nell'ambito della procedura annuale di assegnazione.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

La Commissione presenta una relazione 5 anni dopo la data di adozione della direttiva.

9. MISURE ANTIFRODE

Nulla

ALLEGATO I

Misure

1. Misure infrastrutturali

1.1 Classificazione delle gallerie

1.1.1 Le gallerie a canna singola e doppia sono suddivise in categorie in funzione del volume di traffico e della loro lunghezza, come indicato nella seguente tabella:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

1.1.2 Se il numero di veicoli pesanti con stazza maggiore di 3,5 t supera il 15 % della media annua del volume di traffico giornaliero, se l'ampiezza della corsia è inferiore a 3,5 m o se la pendenza massima in galleria è superiore al 3%, deve essere eseguita un'analisi dei rischi per stabilire l'eventuale necessità di un impianto di livello superiore.

1.2 Numero di canne

1.2.1 Per le gallerie in fase di progettazione, se una previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 9 000 veicoli al giorno per corsia, quando questo valore viene superato deve essere in funzione una galleria a doppia canna con traffico unidirezionale.

1.2.2 Se possibile, all'interno e all'esterno della galleria viene mantenuto lo stesso numero di corsie per il traffico normale.

1.3 Vie di fuga

1.3.1 L'autorità amministrativa specifica le vie di fuga necessarie.

1.3.2 Nelle gallerie con traffico bidirezionale che rientrano nelle categorie I e II, è obbligatorio costruire vie di fuga speciali o gallerie di sicurezza.

1.4 Ventilazione

1.4.1 Per la ventilazione trasversale e/o semitrasversale nelle gallerie con traffico bidirezionale, devono essere adottate le seguenti misure minime:

- installare dispositivi di estrazione dell'aria e del fumo azionabili separatamente;

- controllare costantemente la velocità longitudinale dell'aria e del fumo e regolare di conseguenza il processo automatico di controllo dell'impianto di ventilazione (estrattori, ventole, ecc.);

- installare impianti di rilevamento degli incendi più efficaci, che funzionino continuamente o che usino almeno due tipi diversi di sensori a intervalli regolari.

1.4.2 Le gallerie con traffico bidirezionale devono essere dotate di un impianto di ventilazione longitudinale solo se in condizioni di traffico normale i veicoli possono uscire dalla galleria seguendo la direzione del fumo.

1.4.3 Se i veicoli non possono uscire da gallerie a doppia canna con traffico unidirezionale a causa di congestione, deve essere usato un impianto di ventilazione trasversale e/o semitrasversale.

1.5 Uscite di emergenza

1.5.1 Se la velocità di diffusione e propagazione del fumo in condizioni locali mostra che le disposizioni di cui sopra sono insufficienti per garantire la sicurezza degli utenti della strada, è necessario adottare misure integrative, tra cui la costruzione di brevi gallerie di fuga perpendicolari che sboccano all'aperto o di una galleria di sicurezza parallela con gallerie di collegamento trasversali a meno di 500 m di intervallo per permettere la fuga.

1.5.2 Se si prevede di aggiungere in futuro una seconda canna, una galleria esplorativa o pilota può essere usata come via di fuga fino al completamento della seconda canna.

1.5.3 È vietato costruire rifugi privi di uscita collegata a vie di fuga verso l'esterno.

1.5.4 Nelle gallerie esistenti con traffico bidirezionale, le uscite di emergenza devono essere sottoposte a una nuova valutazione da parte del responsabile della sicurezza. Se necessario, una relazione contenente proposte in merito a modifiche delle vie di fuga e degli impianti di ventilazione viene trasmessa all'autorità amministrativa. Quest'ultima può richiedere ulteriori modifiche.

1.6 Distanza tra piazzole di sosta

La distanza tra le piazzole di sosta non deve superare i 1 000 metri. L'autorità amministrativa può richiedere distanze minori se un'analisi dei rischi suggerisce la necessità di questo provvedimento.

1.7 Disposizioni supplementari per le gallerie a doppia canna

1.7.1 In caso di incidente in una delle due canne di una galleria a doppia canna, l'altra viene usata come via di fuga e di soccorso.

1.7.2 In caso di incidente in una delle due canne di una galleria a doppia canna, si utilizzano le gallerie trasversali di comunicazione come via di fuga e di soccorso.

1.7.3 Gallerie trasversali di comunicazione riservate ai pedoni collegano le canne a intervalli inferiori a 500 m, in base al traffico, per consentire la fuga individuale.

1.7.4 Ogni tre gallerie trasversali di comunicazione ne è presente una progettata anche per il transito di veicoli di servizio di emergenza.

1.7.7 Mezzi idonei, quali porte o sovrapressione, impediscono la propagazione di fumo o gas tra le canne.

1.7.8 Davanti a ogni ingresso della galleria è possibile attraversare lo spartitraffico per consentire ai servizi di emergenza di accedere immediatamente a entrambe le canne.

1.8 Disposizione supplementare per le gallerie in pendenza

Non sono ammessi dislivelli longitudinali superiori al 5% poiché aumentano i rischi potenziali.

1.9 Disposizione supplementare per gallerie con problemi di congestione

Nelle gallerie unidirezionali interessate da congestione giornaliera, si applicano i requisiti previsti per la ventilazione delle gallerie bidirezionali.

1.10 Disposizione supplementare per gallerie subacquee

Per le gallerie subacquee deve essere eseguita un'analisi dei rischi per determinare l'eventuale applicazione di restrizioni parziali o totali in merito al trasporto di merci pericolose.

1.11 Dotazione minima

1.11.1 Le gallerie devono disporre della seguente attrezzatura:

- Indicazione delle vie di fuga tramite illuminazione almeno ogni 100 m e con pannelli ogni 25 m, posizionati a un'altezza compresa tra 1,1 m e 1,5 m al di sopra del livello della via di fuga, e tramite illuminazione e segnali al di sopra delle nicchie di sicurezza e dell'attrezzatura antincendio;

- Installazione sistematica di estintori nelle gallerie a intervalli di almeno 150 m e agli ingressi nonché presenza di bocchette di erogazione dell'acqua per i vigili del fuoco a intervalli di almeno 150 m;

- Impianti per trasmissioni radio in tutte le gallerie con canali speciali riservati ai casi di emergenza. Il gestore della galleria e i servizi di emergenza possono interrompere le trasmissioni radio per diffondere messaggi di emergenza;

- Impianti di monitoraggio tramite telecamere nelle gallerie lunghe oltre 1 000 m, incluso un sistema di rilevamento automatico degli incidenti;

- Alimentazione sicura dei cavi ad alta e bassa tensione (elettricità, radio, ecc.). I circuiti elettrici, di misurazione e di controllo devono essere progettati in modo che un guasto locale (dovuto ad esempio a un incendio) non coinvolga i circuiti non interessati.

1.11.2 La dotazione minima per ogni categoria di galleria è indicata nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.12 Segnaletica stradale

Si usano appositi segnali stradali per indicare le vie di fuga e gli impianti di sicurezza nelle gallerie. L'allegato III contiene un elenco dei segnali, dei pannelli e dei pittogrammi da usare nelle gallerie.

1.13 Sale di controllo

L'autorità amministrativa decide se determinate gallerie (per es. con elevato volume di traffico e per esigenze di sicurezza) devono disporre di una sala di controllo. La sorveglianza di diverse gallerie può essere centralizzata in un unico centro operativo, per es. trasmettendo segnali video e dati operativi.

1.14 Se il trasporto di merci pericolose è autorizzato, il drenaggio di liquidi infiammabili è reso possibile tramite canali di scolo appositamente progettati all'interno delle sezioni trasversali delle gallerie.

2. Misure riguardanti l'esercizio

2.1 Ruolo dell'autorità amministrativa

A livello organizzativo, per coordinare e controllare la gestione degli incidenti nelle gallerie stradali l'autorità amministrativa:

- elabora i requisiti per l'ispezione delle gallerie in materia di sicurezza;

- controlla gli schemi operativi e organizzativi (inclusi i piani di intervento) per fornire ai servizi di emergenza formazione e attrezzatura, in collaborazione con i responsabili della sicurezza;

- specifica i doveri dei responsabili della sicurezza;

- controlla e attua le misure di riduzione dei rischi ritenute necessarie;

- chiude le gallerie per svolgere le esercitazioni dei servizi di emergenza e le prove antincendio.

2.2 Ruolo dei responsabili della sicurezza

Tutti gli incidenti avvenuti nelle gallerie sono registrati e valutati dai responsabili della sicurezza, quindi sottoposti all'attenzione dell'autorità amministrativa fornendo tutti i dettagli necessari. Gli Stati membri compilano statistiche sugli incidenti e sugli incendi nelle gallerie nonché sulla loro frequenza, e forniscono informazioni sul ruolo effettivo e sull'efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza.

2.3 Lavori nelle gallerie

2.3.1 La chiusura completa o parziale di corsie per lavori di costruzione o manutenzione programmati in anticipo inizia e termina sempre all'esterno della galleria. L'uso di semafori all'interno della galleria è proibito per le chiusure programmate ed è previsto soltanto in caso di incidenti.

2.3.2 La chiusura di corsie viene indicata prima dell'imbocco della galleria. Pannelli a messaggio variabile, semafori e barriere meccaniche possono essere usati a tal fine.

2.4 Gestione degli incidenti

2.4.1 In caso di incidente grave, il gestore della galleria o il responsabile della sicurezza chiude immediatamente la galleria (tutte le canne). Questa operazione avviene attivando contemporaneamente non soltanto i dispositivi di cui sopra collocati prima dell'imbocco, ma anche tramite pannelli a messaggio variabile, semafori e barriere meccaniche all'interno della galleria, ove presenti, in modo che tutto il traffico sia bloccato quanto prima all'interno e all'esterno della galleria.

2.4.2 In occasione di esercitazioni periodiche deve essere misurato il tempo di intervento dei servizi di emergenza in caso di incidente in galleria, che deve essere inferiore a 10 minuti dall'allarme per tutte le gallerie di categoria I. Previa analisi dei rischi, nelle principali gallerie bidirezionali con elevato volume di traffico può essere necessario collocare i servizi di emergenza alle due estremità della galleria.

2.5 Attività del centro di controllo

2.5.1 Per tutte le gallerie, e specialmente per quelle che iniziano e finiscono in Stati membri diversi, un unico centro di controllo deve controllare la situazione in qualsiasi momento.

2.5.2 In particolare, le distanze tra i veicoli e la loro velocità all'interno delle gallerie devono essere sottoposte a maggiori controlli per consentire uno scorrimento regolare del traffico e garantire una maggiore sicurezza nelle gallerie.

2.5.3 Il traffico viene gestito in modo che dopo l'incidente i veicoli non rimasti coinvolti e bloccati possano uscire rapidamente dalla galleria.

2.6 Chiusura della galleria

2.6.1 In caso di chiusura della galleria (a breve o lungo termine), gli Stati membri informano gli utenti sui migliori itinerari alternativi tramite sistemi informativi di facile accesso.

2.6.2 Gli itinerari alternativi fanno parte dei piani di emergenza sistematici e devono essere finalizzati a mantenere quanto più possibile scorrevole il traffico nonché a minimizzare gli effetti secondari sulla sicurezza nelle zone limitrofe.

2.6.3 In caso di incidente in una galleria a doppia canna, il traffico viene bloccato e deviato in entrambe le canne in modo che quella in cui non si è verificato l'incidente possa essere usata come via di fuga e di soccorso.

2.7 Trasporto di merci pericolose

2.7.1 Gli Stati membri e le loro autorità amministrative applicano le seguenti misure per l'accesso alle gallerie di veicoli che trasportano merci pericolose:

- posizionano nuovi segnali agli imbocchi delle gallerie con l'indicazione dei gruppi di merci pericolose proibite/consentite;

- eseguono un'analisi dei rischi in linea con l'articolo 13 prima di stabilire i requisiti della galleria in materia di merci pericolose;

- prendono in considerazione su base individuale misure atte a ridurre i rischi legati al trasporto di merci pericolose nelle gallerie, quali la presentazione di una dichiarazione prima dell'ingresso o un servizio di scorta; questo intervento può richiedere la formazione di convogli e l'uso di veicoli di accompagnamento per il trasporto di determinati tipi di merci particolarmente pericolose;

- migliorano la gestione del traffico per il trasporto di merci pericolose, per esempio installando sistemi di rilevamento automatico.

2.8 Sorpassi nelle gallerie

Gli Stati membri eseguono un'analisi dei rischi per valutare se consentire ai mezzi pesanti di effettuare sorpassi nelle gallerie dotate di più di una corsia in ogni direzione.

2.9 Distanza tra i veicoli

Gli utenti della strada mantengono una distanza minima di 50 m per le autovetture e di 100 m per i veicoli pesanti, alla velocità massima consentita, dal veicolo che li precede, in condizioni normali e anche in caso di guasto, congestione, incidente o incendio in galleria.

2.9.1 In caso di arresto del traffico all'interno di una galleria viene rispettata almeno la metà delle distanze indicate sopra.

3. Misure riguardanti i veicoli all'interno di gallerie stradali

3.1 Tutti i veicoli pesanti, gli autobus e i pullman che attraversano gallerie stradali devono essere dotati di estintori.

3.2 Se i veicoli pesanti sono attrezzati con cisterne supplementari, ad esempio montate su un rimorchio o non collegate in modo permanente all'alimentazione del motore, il gestore della galleria assicura che queste cisterne siano vuote. Questa disposizione non si applica alle taniche trasportabili a mano.

3.3 Gli Stati membri svolgono controlli casuali per garantire il rispetto di dette norme.

4. Misure finalizzate a informare gli utenti della strada sul comportamento da adottare

4.1 Campagne di informazione

4.1.1 Gli Stati membri organizzano periodicamente campagne di informazione riguardanti la sicurezza nelle gallerie, realizzate in collaborazione con le parti interessate sulla base del lavoro armonizzato delle organizzazioni internazionali.

4.1.2 Le campagne di informazione pubblicizzano il comportamento corretto che gli utenti della strada devono adottare quando si avvicinano alle gallerie e le attraversano, soprattutto con riferimento a guasti dei veicoli, congestione, incidenti e incendi. Le informazioni sulle attrezzature di sicurezza disponibili e sul corretto comportamento degli utenti della strada in galleria vengono esposte nelle aree di servizio prima delle gallerie e agli imbocchi delle stesse quando il traffico viene fermato (per esempio nelle stazioni di pedaggio).

4.2 Comunicazioni

4.2.1 Le gallerie sono attrezzate in modo da garantire la continuità del funzionamento degli impianti di comunicazione a bordo dei veicoli (per es. radio, sistemi di navigazione e posizionamento, telefoni cellulari).

4.2.2 Quando un utente chiama da una galleria il numero di emergenza 112 con un telefono cellulare, le informazioni sono messe immediatamente a disposizione dell'operatore della galleria e dei servizi di emergenza.

ALLEGATO II

Approvazione del progetto, documentazione di sicurezza, messa in esercizio di una galleria, modifiche ed esercitazioni periodiche

1. Approvazione del progetto

* Le disposizioni della presente direttiva si applicano a partire dalla fase preliminare di progettazione.

* Il gestore della galleria si consulta con il responsabile della sicurezza durante la fase di progettazione di una struttura. Dopo aver ricevuto un parere positivo da quest'ultimo, il gestore della galleria presenta il progetto all'autorità amministrativa per approvazione.

* L'autorità amministrativa può consultare l'organismo di controllo.

* Se conforme, il progetto viene approvato dall'autorità amministrativa, che informa il gestore della galleria della sua decisione.

2. Documentazione di sicurezza

* Il gestore della galleria conserva sempre la documentazione di sicurezza per ogni galleria e ne fornisce una copia al responsabile della sicurezza.

* La documentazione di sicurezza include le misure preventive e di salvaguardia necessarie per garantire la sicurezza delle persone, tenendo presente la natura del percorso, la configurazione della struttura, l'area circostante, la natura del traffico e la possibilità di intervento da parte di servizi di emergenza esterni.

* In fase di progettazione, la documentazione di sicurezza relativa a una galleria include:

- una descrizione della struttura progettata e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative previste;

- uno studio sulle previsioni del traffico che specifichi e giustifichi le condizioni previste per il trasporto di merci pericolose, corredato di un'analisi comparativa dei rischi derivanti da diverse possibili soluzioni per l'esecuzione di questo tipo di trasporto;

- un'indagine specifica sui rischi che descriva tutti gli incidenti che possono verificarsi durante l'esercizio e la natura nonché l'ampiezza delle possibili conseguenze; questa indagine deve specificare e convalidare misure per ridurre la probabilità di incidenti e delle loro conseguenze;

- un parere in merito alla sicurezza da parte di un esperto o di un'organizzazione specializzata nel settore.

* Per una galleria in costruzione, la documentazione di sicurezza include anche le eventuali misure previste per garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

* La documentazione di sicurezza per una galleria in esercizio include:

- una descrizione della galleria costruita e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative previste;

- un'analisi del traffico esistente e dei cambiamenti prevedibili, incluse le condizioni applicabili al trasporto di merci pericolose;

- un'indagine specifica sui rischi che descriva tutti gli incidenti che possono verificarsi durante l'esercizio e la natura nonché l'ampiezza delle possibili conseguenze; questa indagine deve specificare e convalidare misure per ridurre la probabilità di incidenti e le loro conseguenze;

- una descrizione dell'organizzazione, delle risorse umane e materiali nonché delle istruzioni specificate dal gestore della galleria per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria;

- un piano di azione e di sicurezza elaborato in collaborazione con i servizi di emergenza;

- una descrizione del sistema di controllo permanente sull'esperienza con cui incidenti gravi possono essere registrati e analizzati;

- una relazione e un'analisi sugli incidenti significativi;

- un elenco delle esercitazioni di sicurezza svolte e un'analisi delle lezioni tratte in merito.

3. Messa in servizio

* L'apertura di una galleria al traffico è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa (messa in servizio) in linea con la seguente procedura.

* Detta procedura si applica anche all'apertura al traffico di una galleria dopo qualsiasi modifica rilevante apportata alla costruzione o al suo funzionamento o qualsiasi intervento significativo di modifica della galleria che possa alterare in misura considerevole le componenti fondamentali della documentazione di sicurezza.

* A tal fine il gestore della galleria redige una documentazione completa di sicurezza che include:

- una descrizione della galleria costruita e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative;

- un'indagine aggiornata sulle previsioni del traffico;

- un'indagine specifica sui rischi che descriva tutti gli incidenti che possono verificarsi durante l'esercizio e la natura nonché l'ampiezza delle possibili conseguenze; questa indagine deve specificare e convalidare misure atte a ridurre la probabilità di incidenti e le loro conseguenze;

- una descrizione dell'organizzazione, delle risorse umane e materiali nonché delle istruzioni specificate dal gestore della galleria per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria;

- un piano di azione e di sicurezza elaborato in collaborazione con i servizi di emergenza;

- una descrizione del sistema di controllo permanente sull'esperienza con cui gli incidenti gravi possono essere registrati e analizzati;

- un'analisi elaborata da un esperto o da un'organizzazione specializzata nel settore della sicurezza delle gallerie stradali che approva le misure incluse nella documentazione in merito ai requisiti di sicurezza.

* Il gestore della galleria trasmette detta documentazione al responsabile della sicurezza, che fornisce un parere sull'apertura della galleria al traffico.

* Dopo aver ricevuto un parere positivo dal responsabile della sicurezza, il gestore della galleria inoltra la documentazione all'autorità amministrativa, che può decidere di consultare l'organismo di controllo. Una volta ricevuti i commenti dell'organismo di controllo, l'autorità amministrativa decide se autorizzare l'apertura della galleria al pubblico o imporre restrizioni all'apertura, e notifica il gestore della galleria. Una copia della decisione viene inviata ai servizi di emergenza.

4. Modifiche

* Il gestore della galleria informa il responsabile della sicurezza di qualsiasi modifica apportata alla costruzione e al funzionamento che possa riguardare le componenti fondamentali della documentazione di sicurezza. Inoltre, prima di qualsiasi intervento di modifica, fornisce al responsabile della sicurezza la relativa documentazione descrittiva.

* Il responsabile della sicurezza esamina le conseguenze della modifica e in ogni caso notifica le sue conclusioni al gestore della galleria, inviandone una copia ai servizi di emergenza.

* In caso di mancato accordo, il responsabile della sicurezza informa l'autorità amministrativa che, se necessario, può chiedere al gestore della galleria di rimettere in servizio la galleria in conformità con la procedura indicata al punto 3 del paragrafo "Messa in servizio".

* Il responsabile della sicurezza può anche stabilire misure operative restrittive o, in casi urgenti (per es. incidenti, congestione, guasti), ordinare la chiusura al traffico della galleria. Il responsabile della sicurezza invia una copia della decisione ai servizi di emergenza.

5. Esercitazioni periodiche

Almeno una volta all'anno, il gestore della galleria, in collaborazione con il responsabile della sicurezza, organizza esercitazioni periodiche per il personale della galleria e i servizi di emergenza.

Le esercitazioni:

* Devono essere quanto più possibile realistiche e devono corrispondere a scenari di incidente definiti;

* Devono fornire risultati chiari;

* Devono essere svolte in collaborazione con esperti dei servizi di manutenzione e di emergenza per prevenire danni alla galleria e ridurre al minimo le ripercussioni sul traffico;

* Possono svolgersi in parte anche sotto forma di simulazioni a tavolino o al computer per ottenere risultati complementari.

1.1.1.1 Il responsabile della sicurezza soprintende alle esercitazioni, redige una relazione e presenta al gestore della galleria proposte appropriate, se necessario, in merito a ulteriori azioni.

ALLEGATO III

Segnaletica stradale per le gallerie

1. Requisiti generali

Salvo indicazione contraria, i segnali stradali citati nella presente sezione sono descritti nella Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale.

1.1 Le vie di fuga e gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito sono indicati tramite segnali stradali:

Uscite di sicurezza: lo stesso segnale viene usato all'ingresso di uscite verso l'esterno, gallerie di collegamento con l'altra canna della galleria o con una galleria di sicurezza;

Vie di fuga verso uscite di sicurezza: le due uscite di sicurezza più vicine sono indicate sulle pareti laterali, a una distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,1 e 1,5 m dal suolo, con indicazione delle relative distanze;

Nicchie di sicurezza: viene indicata la presenza di un telefono di emergenza e di un estintore a meno di 150 m;

Piazzole: almeno ogni 1 000 m; sono segnalate sistematicamente in anticipo; le piazzole devono disporre per definizione di un telefono di emergenza e di almeno due estintori;

Frequenze radio: il segnale è collocato all'ingresso delle gallerie e ogni 1 000 all'interno delle gallerie lunghe.

1.2 Tutti questi segnali sono progettati e posizionati in modo da essere chiaramente visibili a tutti gli automobilisti in avvicinamento e sono illuminati (o accesi) in permanenza.

2 Descrizione di segnali, pannelli e pittogrammi

I segnali e i materiali utilizzati devono essere conformi alle seguenti norme specifiche.

2.1 Segnaletica verticale

* La segnaletica verticale obbligatoria nella zona di preavviso prima dell'ingresso di una galleria include:

- Il segnale "Galleria", come descritto nella Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale (segnale E, 11a); questo segnale implica l'uso di luci anabbaglianti e include anche un pannello integrativo con l'indicazione della lunghezza e del nome della galleria, in particolare per quelle lunghe oltre 1 000 m;

- Il limite massimo di velocità specifico (segnale C, 14) all'interno della galleria;

- Il segnale "Divieto di sorpasso" (C, 13a /C, 13aa/ C, 13ab per tutti i veicoli o C, 13b/C, 13ba/C, 13bb per i veicoli pesanti), ove necessario;

- Se necessario, altri segnali supplementari quali quelli che vietano l'accesso a veicoli che trasportano merci pericolose (C, 3h) o determinate merci pericolose (C, 3m o C, 3n).

* La segnaletica verticale obbligatoria all'interno della galleria include:

- Il segnale "Limite massimo di velocità" (C, 14) ogni 500 m, in caso di gallerie lunghe oltre 1 000 m;

- Ove opportuno, il segnale "Divieto di sorpasso" (C, 13a /C, 13aa/ C, 13ab per tutti i veicoli o C, 13b/C, 13ba/C, 13bb per i veicoli pesanti) ogni 500 m, in caso di gallerie lunghe oltre 1 000 m;

* Superata la galleria, la segnaletica verticale obbligatoria include:

- Il segnale (E, 11b "fine galleria") e segnali adeguati che revocano il limite di velocità (C, 17b) o divieti (C, 17c "fine del divieto di sorpasso" o C, 17d "fine del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti").

* Per la segnaletica verticale si usano materiali ad alta visibilità e di ottima qualità retroriflettente:

- I segnali all'interno delle gallerie devono essere costruiti con materiali dotati della massima retroflessione e devono essere illuminati in permanenza internamente o esternamente per garantire la massima visibilità di giorno e di notte;

- I materiali usati all'interno delle gallerie e nelle zone di preavviso devono avere la massima riflettività, specificata nelle norme nazionali di ogni paese, grazie all'uso della tecnologia a microcubi per rivestimenti retroriflettenti di elevata capacità che garantiscono la visibilità notturna in caso di mancanza di corrente elettrica.

2.2 Segnaletica orizzontale

* Una delimitazione orizzontale deve essere usata al bordo della strada (strisce di margine) a una distanza compresa tra 10 e 20 cm dal bordo della carreggiata. La linea deve avere un'ampiezza di 30 cm. Le linee centrali devono avere un'ampiezza minima di 15 cm.

* In caso di gallerie bidirezionali, inserti stradali catarifrangenti ("occhi di gatto") devono essere usati su entrambi i lati della linea mediana (singola o doppia) che separa le due direzioni di marcia a una distanza compresa tra 10 e 15 cm dal bordo esterno di ogni linea.

Gli inserti stradali catarifrangenti, conformemente alla legislazione nazionale in materia di altezza massima e dimensioni, devono essere posizionati a una distanza massima di 20 m. Se la galleria è in curva, la distanza deve essere ridotta fino a 8 metri per i primi 10 catarifrangenti dall'imbocco della galleria.

Per la segnaletica orizzontale devono essere usati materiali catarifrangenti di ottima qualità e alta visibilità:- La segnaletica orizzontale deve essere della massima qualità per garantire la visibilità diurna e notturna;

- La segnaletica orizzontale deve assicurare le massima visibilità possibile in caso di superficie stradale bagnata;

- Gli inserti stradali catarifrangenti devono essere della massima qualità per garantire la massima visibilità di notte.

2.3 Pannelli a messaggio variabile

* Nelle gallerie con sorveglianza devono essere usati segnali a messaggio variabile all'ingresso dell'infrastruttura e, se possibile, prima dell'imbocco, per visualizzare messaggi specifici in caso di incidente all'interno della galleria o per bloccare il traffico all'esterno in caso di emergenza.

* Nelle gallerie lunghe, questi dispositivi sono presenti anche all'interno.

* I segnali e i pittogrammi usati sui pannelli a messaggio variabile nelle gallerie devono essere armonizzati.

2.4 Segnali, pannelli e pittogrammi per indicare gli impianti presenti

1.1.1.2 Pannello descrittivo

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

// Un pannello descrittivo viene collocato su ogni portale della galleria.

Il pannello è costituito da due segnali posti l'uno sopra l'altro:

- In alto, il segnale E11 della Convenzione di Vienna per le gallerie stradali;

- In basso, la bandiera europea con l'indicazione della categoria dell'impianto di sicurezza. Le gallerie provviste di questo segnale soddisfano tutti i requisiti di cui agli allegati I e III della presente direttiva per la categoria di galleria indicata sul pannello.

1.1.1.3 Nicchie di sicurezza

Le nicchie di sicurezza sono progettate per mettere a disposizione degli utenti della strada diverse attrezzature di sicurezza, in particolare telefoni di emergenza ed estintori, ma non per proteggerli dagli effetti di un incendio. L'attrezzatura disponibile viene indicata tramite segnali quali:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nelle nicchie di sicurezza deve essere affisso un cartello recante un testo facilmente leggibile, scritto in diverse lingue, per indicare che la nicchia di sicurezza non assicura protezione in caso di incendio. Un esempio è riportato di seguito.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

1.1.1.4 [Questa nicchia non assicura protezione in caso di incendio. Dirigersi verso un'uscita di emergenza seguendo le indicazioni sulle pareti]

1.1.1.5 Piazzole

Le piazzole sono slarghi riservati alla sosta in caso di emergenza che vengono segnalati come indicato di seguito; lo sfondo può essere anche verde; è essenziale che nella piazzola siano presenti un telefono e un estintore, indicati da un pannello supplementare. Queste indicazioni possono anche essere incluse nello stesso segnale.

>SPAZIO PER TABELLA>

1.1.1.6 Uscite di emergenza

I segnali per indicare le uscite di emergenza devono essere conformi ai pittogrammi proposti dalla norma ISO 6309 o dalla norma CEN EN 12899 di gennaio 2001. Lo sfondo è verde. Alcuni esempi sono riportati di seguito:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

//

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

È inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria le due uscite più vicine, ogni 25 m circa, a un'altezza compresa tra 1,1 e 1,5 metri dal suolo. Alcuni esempi sono riportati di seguito:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

//

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

1.1.1.7 Frequenza radio

Sintonizzare la radio sulla frequenza indicata

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pittogrammi per segnaletica a messaggio variabile

I segnali e i pittogrammi mostrati di seguito non sono ancora stati adottati negli strumenti giuridici internazionali.

Osservare i semafori e i segnali (I segnali possono cambiare all'interno della galleria)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>SPAZIO PER TABELLA>

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>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Cercare di spostare il veicolo nella corsia di emergenza, in una piazzola o almeno sul marciapiede o sul ciglio della stradaTGRAPH

Accendere le luci di emergenza // Spegnere il motore in caso di sosta prolungata

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

Numero di riferimento del documento:

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

La direttiva ha lo scopo di istituire, attraverso un complesso di regole tecniche obbligatorie, un livello di protezione uniforme, costante ed elevato per gli utenti delle gallerie aventi lunghezza superiore ai 500 m situate sulla rete stradale transeuropea.

La proposta è scaturita, da un lato, dal constatato insufficiente livello di sicurezza di numerose gallerie stradali contemplate nella direttiva e, d'altro lato, dall'obbligo - prescritto alla Comunità dalla decisione n. 1692/96 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto - di assicurare un livello di protezione elevato.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta:

Riducendo il rischio di incendio nelle gallerie stradali la direttiva apporterà un vantaggio significativo alle piccole e medie imprese le quali, in caso di chiusura prolungata di una galleria, subirebbero le conseguenze del blocco dei loro sbocchi. Basti pensare che i danni provocati dall'incendio del traforo del Monte Bianco nel 1999 alle sole imprese italiane, e in particolare quelle della Val d'Aosta, è stato valutato intorno ai 300-450 milioni di euro all'anno.

La proposta impone l'esecuzione di opere civili di grande ampiezza. Le imprese che dovranno eseguire questi lavori sono numerose, strutturate e di dimensioni diverse.

Le imprese chiamate ad effettuare questi lavori sono imprese pubbliche o imprese miste che operano in regime di concessione.

- sui vari settori di attività

Sono interessati tutti i settori; lavori pubblici; società per l'esercizio delle gallerie stradali

- sulle diverse dimensioni delle imprese

Conseguenze positive per le imprese di tutte le dimensioni, ma principalmente per le PMI

- specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese

Le zone poste in prossimità dei rilievi montagnosi centrali

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta.

La proposta non ha effetti diretti per le società che gestiscono le gallerie. Gli investimenti che queste ultime dovranno effettuare per conformarsi ai requisiti minimi di sicurezza saranno a carico dello Stato per le gallerie che appartengono alla rete pubblica; oppure saranno sostenute dalle società che le gestiscono, previa modifica del contratto di concessione allo scopo di inserirvi le esatte modalità di finanziamento (proroga della durata della concessione o modifica del sistema tariffario).

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

- sull'occupazione,

Gli effetti saranno positivi, grazie agli investimenti e al miglioramento della rete di trasporto

- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese

Effetti positivi

- sulla competitività delle imprese

Effetti positivi.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

La proposta contiene disposizioni che consentono di modificare la natura dei lavori qualora le spese siano superiori alla media; è altresì previsto il prolungamento del calendario dei lavori.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.

I rappresentanti dei Ministeri dei Trasporti degli Stati membri sono stati consultati nella fase di preparazione della proposta. Questi organi rappresentano i soggetti principalmente responsabili dell'applicazione dei requisiti prescritti dalla direttiva. Vi è stato un accordo di principio sulla proposta di direttiva, accompagnato dalla richiesta di modulare i requisiti da essa prescritti in relazione alle specificità di talune gallerie.

La proposta si fonda sui lavori di armonizzazione effettuati dall'UN/ECE a Ginevra, lavori cui partecipano le associazioni rappresentanti del settore dei lavori pubblici. Ad un primo esame, sono queste le imprese che beneficeranno del nuovo provvedimento.