52002PC0757

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0757 def. - COD 2001/0185 */


Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Principi

1. Il 19 novembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ((COM(2001) 466 def.).

2. Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole sulla proposta il 29 maggio 2002. Il parere contiene proposte simili a quelle degli emendamenti del Parlamento europeo, che sono pertanto state prese in considerazione nella proposta modificata.

3. Il 24 settembre 2002 il Parlamento europeo ha adottato la proposta di decisione in prima lettura, con 10 emendamenti.

4. Le discussioni che si sono già svolte in sede di Consiglio hanno messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione alcune altre modifiche, in quanto esse costituiscono dei miglioramenti redazionali e degli utili chiarimenti. Tali modifiche sono pertanto contenute anche nella presente proposta modificata.

5. Il 4 giugno 2002, nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN, il Consiglio ha invitato il gruppo delle "questioni fiscali" a proseguire i lavori sulla presente proposta di decisione affinché possa essere trovata una soluzione entro il 1° aprile 2003. Il Consiglio europeo di Siviglia si è rallegrato di tali conclusioni, che sono prese in considerazione dalla Commissione e dai colegislatori.

B. Emendamenti del Parlamento europeo

Gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati ripresi come segue:

I. Emendamenti accettati tali e quali

a. Gli emendamenti 1, 2, 3 e 4 precisano i considerandi sui quali si basa la decisione, riprendendo i principi seguenti:

L'emendamento 1 afferma la necessità di rendere coerente l'attuale progetto con il sistema introdotto in materia di transito doganale. Precisa che "(5) Un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa all'interno dell'UE (EMCS) dovrebbe essere compatibile e, se tecnicamente possibile, fuso con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) al fine di rafforzare la lotta contro le frodi e facilitare procedure per l'amministrazione e il commercio." Questo emendamento è direttamente legato all'emendamento 7.

L'emendamento 2 intende facilitare il compito delle piccole e medie imprese e introduce la nozione di gratuità dell'accesso degli operatori economici al sistema. È formulato nei termini seguenti: "(8) Lo sviluppo e l'installazione di un sistema d'informatizzazione così complesso non dovrebbe andare a scapito della competitività degli operatori economici, in particolare delle numerose piccole e medie imprese attive in tale settore. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un'applicazione standard per la connessione al sistema che va messa a disposizione a titolo gratuito." Questo emendamento è direttamente legato all'emendamento 8.

L'emendamento 3 potenzia il dispositivo e precisa le competenze e i ruoli della Commissione, che deve anche, secondo il Parlamento, svolgere l'importante ruolo di coordinamento, organizzazione e gestione che le spetta per compiti riguardanti "la responsabilità per gli aspetti di sicurezza del sistema, il suo funzionamento nel rispetto della legalità nonché la proprietà e la gestione di informazioni commercialmente riservate ivi contenute".

L'emendamento 4 precisa che è necessario migliorare il funzionamento dell'attuale sistema nell'attesa del sistema totalmente informatizzato, basandosi sui tempi necessari all'attuazione di quest'ultimo. È formulato nei termini seguenti: "(11) Il sistema di controllo informatico dei prodotti soggetti ad accisa non diverrà operativo prima del 2007. Dati i livelli di frode e di adempimenti burocratici connessi all'attuale sistema su supporto cartaceo, la Commissione, dopo aver consultato i settori interessati, dovrebbe proporre e/o applicare le misure a breve termine necessarie per migliorare il funzionamento del sistema."

Le riserve redazionali formulate per alcuni aspetti di questi emendamenti sono enunciate nelle risposte agli emendamenti 7 e 8, in quanto la Commissione può accettare i principi enunciati ma ne deve modificare il testo.

b. Gli emendamenti 5, 9 e 11 riguardano modifiche sostanziali che non pongono problema o sulle quali esiste già un'identità di vedute con la posizione del Consiglio.

L'emendamento 5 riguarda una modifica terminologica in inglese consistente nel sostituire la nozione di "special reference" con quella di "prime reference". È stato preso in considerazione nel testo modificato.

L'emendamento 9 riguarda la questione della sicurezza dei dati, che fa parte delle specifiche funzionali del sistema. Le norme da definire potranno essere stabilite soltanto in occasione dei lavori di conclusione del progetto (2007/2008). Questo emendamento tiene conto delle preoccupazioni della Commissione. Infatti, è indispensabile dotare il sistema delle norme più efficaci. Tuttavia, vista l'evoluzione delle tecnologie, sarebbe opportuno ritardare il più possibile la definizione delle norme.

Il testo è pertanto accettabile tale quale ed è stato così integrato: "Lo sviluppo di dispositivi di sicurezza del tipo più avanzato per impedire l'accesso non autorizzato ai dati e per garantire l'integrità del sistema".

L'emendamento 11 tiene conto delle preoccupazioni della Commissione. Le modifiche introdotte dal Consiglio sono identiche. Il testo è così formulato: "I paesi candidati all'adesione all'Unione europea sono informati dalla Commissione delle tappe di sviluppo e d'installazione del sistema d'informatizzazione e sono invitati a partecipare ai test che saranno effettuati."

Questi emendamenti non sono stati oggetto di riserva da parte della Commissione sulla loro formulazione.

II. Emendamenti accettati con riserva di riformulazione

L'emendamento 6 precisa le condizioni d'installazione del sistema informatico e modifica l'articolo 2, primo comma, inserendo nel testo la menzione "in collaborazione con la Commissione". Il testo è quindi il seguente: Gli Stati membri "in collaborazione con la Commissione" ...

Questo articolo è stato oggetto di una modifica simile da parte del Consiglio sulla base del testo seguente: "Gli Stati membri e la Commissione ...

L'emendamento del Parlamento e la modifica introdotta dal Consiglio hanno lo stesso obiettivo. La versione del testo è stata modificata sulla base del testo del Consiglio.

L'emendamento 7 è direttamente legato al considerando 5 introdotto dall'emendamento 1. Introduce un nuovo comma nell'articolo 3 precisando che: "Se tecnicamente possibile il sistema d'informatizzazione è fuso con l'NCTS. Insieme formano un unico sistema informatizzato integrato che consente simultaneamente il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa e dei prodotti provenienti da paesi terzi soggetti ad accise/dazi."

Anche il Consiglio ha proposto un emendamento, ma in termini più sfumati e soltanto in una dichiarazione allegata al processo verbale. La versione del testo è stata modificata in seguito a un compromesso.

L'emendamento 8, direttamente legato all'emendamento 2, impone l'introduzione di un'applicazione standard in ciascuno Stato membro, messa gratuitamente a disposizione degli operatori. Questo obbligo non è in contraddizione con gli obiettivi prevedibili del sistema, definiti nel quadro dei lavori preparatori effettuati dalla Commissione. Tuttavia, la versione del testo deve essere oggetto di modifiche che consentano di precisare il senso dei termini "messa a disposizione degli operatori", principalmente per quanto riguarda i costi di introduzione del sistema: si tratta di un accesso gratuito a un'applicazione standardizzata aperta al pubblico in ciascuno Stato membro o della messa a disposizione dell'applicazione standard presso ciascun operatore economico?

La versione del testo è stata modificata per fornire i chiarimenti necessari per evitare di far pesare sugli Stati membri e sulla Commissione costi di sviluppo e di messa a disposizione dell'applicazione standard non controllabili. Il testo della proposta modificata riprende il principio di gratuità ma limita quello "all'accesso" gratuito all'applicazione.

III. Emendamento respinto

L'emendamento 10 riguarda le norme di garanzia dei diritti di accisa e implica una modifica, negli Stati membri, della normativa fiscale applicata ai prodotti soggetti ad accisa. La misura proposta entra nel campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, le cui modifiche dipendono dalla regola dell'unanimità (articolo 93 TCE).

Per questo motivo, l'emendamento non è stato accettato. Il testo modificato non ne tiene conto.

C. Altre modifiche

Le discussioni che si sono già svolte in sede di Consiglio hanno messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione alcune altre modifiche, in quanto esse costituiscono dei miglioramenti redazionali e degli utili chiarimenti. Tali modifiche sono contenute nella presente proposta modificata.

Le modifiche proposte dal Consiglio riguardano i punti seguenti:

1. Per quanto riguarda la sostanza, concernono principalmente il calendario di introduzione del sistema informatico, la data di avvio dell'applicazione del testo e la procedura di gestione del progetto.

Il Consiglio prevede così le modifiche seguenti:

* Calendario

Articolo 2: "Gli Stati membri e la Commissione realizzano il sistema d'informatizzazione entro un termine massimo di sei anni [invece di cinque anni] a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione."

"Le attività relative all'avviamento del sistema d'informatizzazione iniziano entro un termine massimo di dodici mesi [invece di nove mesi] dalla data di entrata in vigore della presente decisione."

Articolo 12: "La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2003" [invece del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale].

* Procedura di gestione

Il Consiglio auspica che siano semplificate le modalità di funzionamento del comitato responsabile della gestione del progetto. Il comitato delle accise istituito dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE sarebbe designato quale unico comitato competente. Il progetto di testo del Consiglio è il seguente:

Articolo 7: "1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE. 2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

* Portata giuridica della decisione

Onde eliminare ogni ambiguità riguardo alla portata giuridica e agli effetti del testo in materia di legislazione fiscale, è stata introdotta una modifica complementare all'articolo 4. La modifica è giustificata dal principio generale enunciato dalla Commissione nel corso dei lavori in sede di Consiglio e Parlamento. La Commissione infatti ha precisato che la proposta di decisione non era in alcun modo volta a modificare la legislazione fiscale in materia di accise, ma soltanto a dare alla Commissione e agli Stati membri le risorse finanziarie e umane per sviluppare e introdurre il sistema informatico di controllo dei prodotti soggetti ad accisa e precisare le procedure da applicare per raggiungere gli obiettivi.

Per sostenere questo principio, alcune modifiche redazionali sono state auspicate dal Consiglio e inserite nella proposta modificata. Il testo dell'articolo 4 precisa così che il sistema informatico è destinato a creare l'infrastruttura e gli strumenti necessari per l'interoperabilità dei sistemi informatici e gli strumenti che consentano di sfruttare le informazioni ai fini della lotta antifrode.

Per ultimare questo approccio è stato modificato anche il testo dell'articolo 1, paragrafi 2b e 2c, su iniziativa della Commissione, in termini simili a quelli utilizzati per la modifica dell'articolo 4, paragrafo 1b.

2. Per quanto riguarda la forma, il Consiglio ha desiderato modificare il testo degli articoli 7 e 11 e del considerando 10 per tener conto dei principi generali applicabili alla redazione dei testi secondo la procedura di codecisione. Si tratta principalmente delle norme applicabili ai programmi pluriennali e al controllo di bilancio corrispondente.

I miglioramenti redazionali introdotti dal Consiglio non richiedono commenti particolari.

D. Conclusione

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la proposta nei termini seguenti.

2001/0185 (COD)

Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

[2] GU C ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

[3] Parere del Parlamento europeo del .... (GU C ....), posizione comune del Consiglio del .... (GU C ....) e decisione del Parlamento europeo del ... (GU C ....). Decisione del Consiglio del ....

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [4], stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.

[4] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73).

(2) Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, ha istituito il documento amministrativo contemplato dalla direttiva 92/12/CEE [5].

[5] GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).

(3) In considerazione di quanto constatato e auspicato nella relazione del 24 aprile 1998 del gruppo ad alto livello sulla frode nel settore del tabacco e delle bevande alcoliche, appare necessario sostituire il circuito documentale, su supporto cartaceo, con un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, anche in ordine alla circolazione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE.

(4) La realizzazione del sistema d'informatizzazione deve d'altra parte permettere di semplificare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo.

(5) Un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa all'interno dell'UE (EMCS) dovrebbe essere compatibile e, se tecnicamente possibile, fuso con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) al fine di rafforzare la lotta contro le frodi e facilitare procedure per l'amministrazione e il commercio.

(6) Per l'esecuzione della presente decisione la Commissione deve assicurare il coordinamento fra gli Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

(7) Tenuto conto della sua complessità e delle sue dimensioni un sistema d'informatizzazione siffatto richiede alla Commissione e agli Stati membri investimenti in personale e in mezzi finanziari molto rilevanti. Occorre pertanto che la Commissione e gli Stati membri mettano a disposizione tutte le risorse necessarie allo sviluppo e all'installazione del sistema.

(8) Lo sviluppo e l'installazione di un sistema d'informatizzazione così complesso non dovrebbe andare a scapito della competitività degli operatori economici, in particolare delle numerose piccole e medie imprese attive in tale settore. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un'applicazione standard per la connessione al sistema che va messa a disposizione a titolo gratuito.

(9) Occorre inoltre precisare le componenti comunitarie e le componenti nazionali del sistema d'informatizzazione, nonché i rispettivi compiti della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dello sviluppo e dell'installazione di detto sistema. Tali compiti comprendono la responsabilità degli aspetti di sicurezza del sistema, il suo regime giuridico e la proprietà e il trattamento delle informazioni commerciali confidenziali in esso contenute. La Commissione, assistita dal comitato competente, deve svolgere l'importante ruolo di coordinamento, organizzazione e gestione.

(10) Occorre analizzare il modo in cui deve essere attuato il sistema di monitoraggio informatizzato dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(11) Il sistema di controllo informatico dei prodotti soggetti ad accisa non diverrà operativo prima del 2007. Dati i livelli di frode e di adempimenti burocratici connessi all'attuale sistema su supporto cartaceo, la Commissione esaminerà, dopo aver consultato i settori interessati, quali misure sarebbero necessarie per migliorare il funzionamento del sistema.

(12) Occorre che il finanziamento del programma sia suddiviso fra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo nel bilancio generale dell'Unione europea.

(13) La presente decisione stabilisce, per l'intero periodo necessario per lo sviluppo e l'introduzione del sistema, un pacchetto finanziario che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [6].

[6] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(14) È opportuno adottare le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7],

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione istituisce un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, in prosieguo denominato "sistema d'informatizzazione".

2. Tale sistema è destinato a:

a) permettere la trasmissione elettronica del documento amministrativo d'accompagnamento istituito con il regolamento (CEE) n. 2719/92 e migliorare i controlli;

b) introdurre gli strumenti che consentano di lottare contro la frode, permettendo agli Stati membri di controllare in tempo reale la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e procedere, se del caso, ai necessari controlli;

c) introdurre gli strumenti che consentano di semplificare la circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, in particolare rendendo più semplice e rapido l'appuramento dei movimenti.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione realizzano il sistema d'informatizzazione entro un termine massimo di sei anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

I lavori di sviluppo del sistema d'informatizzazione iniziano entro un termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per realizzare e rendere operativo il sistema d'informatizzazione.

Articolo 3

Il sistema d'informatizzazione comporta componenti comunitarie e componenti nazionali.

La Commissione vigila affinché, nel quadro dei lavori relativi alle componenti comunitarie del sistema informatizzato, sia prestata l'attenzione necessaria per riutilizzare per quanto possibile il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e assicurarsi che il sistema EMCS sia compatibile con l'NCTS e, se tecnicamente possibile, sia integrato in esso. I due sistemi insieme formano un sistema informatizzato integrato unico che permette di sorvegliare, contemporaneamente, i movimenti dei prodotti soggetti ad accisa e quelli dei prodotti soggetti ad accisa e ad altri dazi e imposte, quando provengono da paesi terzi o sono destinati ad essi.

Le componenti stabilite a livello comunitario sono le specificazioni comuni, i prodotti tecnici, i servizi di rete CCN/CSI (Common Communication Network/Common Systems Interface), nonché i servizi di coordinamento comuni a tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

Le componenti stabilite a livello nazionale sono le specificazioni nazionali, le basi dati nazionali che fanno parte del sistema, le connessioni di rete fra le componenti comunitarie e nazionali, il software e i supporti che ciascuno Stato membro riterrà utile per una gestione ottimale del sistema nell'ambito della sua amministrazione, nonché l'applicazione standard che ogni Stato membro deve sviluppare e il cui accesso deve essere posto gratuitamente a disposizione degli operatori sul suo territorio.

Articolo 4

1. La Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, coordina l'attuazione e il funzionamento delle componenti del sistema d'informatizzazione stabilite a livello comunitario e quelle stabilite a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda:

a) l'infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema;

a bis) la messa a punto dei dispositivi di sicurezza del più alto livello possibile al fine di vietare l'accesso non autorizzato ai dati e di garantire l'integrità del sistema;

b) gli strumenti che consentono l'uso delle informazioni ai fini della lotta antifrode.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un piano direttivo e piani di gestione necessari per la realizzazione e il funzionamento del sistema.

Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e ricorrenti che la Commissione e ciascuno Stato membro devono svolgere. I piani di gestione stabiliscono i termini di ultimazione dei compiti richiesti per l'esecuzione di ciascun progetto previsto dal piano direttivo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri si impegnano a portare a termine entro i termini stabiliti nei piani di gestione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e ricorrenti loro assegnati.

Essi trasmettono alla Commissione i risultati ottenuti nel quadro di ciascun compito e la data di ultimazione dei medesimi. La Commissione ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure, relative alla realizzazione e al funzionamento del sistema d'informatizzazione, che possano incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema o sul suo funzionamento d'insieme.

Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare e che rischi di incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema, cioè sul suo funzionamento d'insieme, può essere presa soltanto previo accordo della Commissione, deliberante conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde permettere alle loro amministrazioni di gestire il sistema in modo ottimale. La Commissione ne informa il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 6

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda l'introduzione o il funzionamento del sistema d'informatizzazione e le questioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Dette misure di esecuzione non hanno alcuna incidenza sulle disposizioni comunitarie riguardanti la riscossione e il controllo delle imposte indirette, nonché la cooperazione amministrativa e l'aiuto reciproco nel settore della fiscalità indiretta.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 34 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. La Commissione adotta tutte le altre misure necessarie per verificare che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio comunitario sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema d'informatizzazione, allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano raggiunti e di stabilire le linee direttive relative ai mezzi che consentano di aumentare l'efficacia delle azioni volte a rendere operativo il sistema.

2. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, una relazione intermedia sulle operazioni di controllo, dopo trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La relazione preciserà, se del caso, le modalità e gli ulteriori criteri di valutazione del funzionamento del sistema d'informatizzazione.

3. Al termine del periodo di sei anni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema. La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri di ulteriore valutazione del funzionamento del sistema.

Articolo 9

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea sono informati dalla Commissione delle tappe di sviluppo e di installazione del sistema d'informatizzazione e sono invitati a partecipare ai test che saranno effettuati.

Articolo 10

1. Le spese necessarie alla realizzazione del sistema d'informatizzazione sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. La Comunità assume a suo carico le spese di concezione, acquisto, installazione e manutenzione degli elementi comunitari del sistema d'informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari istallati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.

3. Gli Stati membri assumono a loro carico le spese relative alla creazione e al funzionamento degli elementi non comunitari del sistema d'informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari del sistema installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

Articolo 11

1. Il pacchetto a carico del bilancio comunitario destinato al finanziamento del sistema d'informatizzazione durante il periodo di cui all'articolo 2, primo comma, è di 35 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali, destinati alla gestione e al funzionamento del sistema posteriormente al menzionato periodo di applicazione, sono approvati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5. La Commissione e gli Stati membri forniscono le risorse umane, di bilancio e tecniche necessarie per introdurre e far funzionare il sistema d'informatizzazione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Informatizzazione delle accise - Attuazione di un sistema europeo d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa).

2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA [8]

[8] Tale indicazione riguarda soltanto l'applicazione del sistema. Non è possibile in questa fase definire la linea di bilancio che consentirà di finanziare l'utilizzazione del sistema.

B5-306

3. BASE GIURIDICA

Articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivo generale

Lottare contro la frode applicando la principale raccomandazione della relazione del gruppo ad alto livello sulla frode per i prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche approvata dai direttori generali delle dogane e della fiscalità indiretta il 24 aprile 1998 e adottata dal Consiglio ECOFIN il 19 maggio 1998.

Assicurare il corretto funzionamento del mercato interno tramite semplificazione e potenziamento della sicurezza della circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, come disposto dalla direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

A tal fine occorre sostituire il documento amministrativo d'accompagnamento su supporto cartaceo, che scorta attualmente i prodotti soggetti ad accisa che circolano fra gli Stati membri in regime sospensivo, con un messaggio informatico che colleghi gli operatori economici fra di loro, tramite le amministrazioni nazionali interessate.

Un sistema siffatto consentirebbe agli Stati membri di essere informati in tempo reale dei movimenti in corso e di effettuare, se del caso, i necessari controlli preliminari su strada o a posteriori.

Gli operatori economici consultati hanno perlopiù dimostrato un particolare interesse per il progetto che può, a loro giudizio, semplificare le formalità del circuito documentale tramite soppressione del supporto cartaceo e una maggiore sicurezza degli scambi nonché sveltire le procedure di svincolo dalle garanzie. Lo speditore potrebbe in effetti ricevere immediatamente un avviso di arrivo a destinazione della merce, che, analogamente agli effetti prodotti dall'attuale esemplare 3 del documento amministrativo d'accompagnamento, gli consenta di svincolare la garanzia e di affrancarsi dalla propria responsabilità.

A tal fine l'impresa Alcatel TITN Answare ha effettuato nel 1999 uno studio di fattibilità in cui si è concluso che il sistema è tecnicamente fattibile. Lo studio ha fornito tutte le precisazioni necessarie per lo sviluppo e l'installazione del sistema. Esso è stato ufficialmente adottato dai servizi della Commissione il 17 marzo 2000.

4.2. Periodo coperto dall'azione e modalità previste per il suo rinnovo

Azione pluriennale 2003-2008, e cioè sei anni completi dall'inizio dei lavori.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE

5.1. DO/DNO

DNO

5.2. CD/CND

CD

5.3. Tipo di entrate

Nullo

6. NATURA DELLE SPESE

- Sovvenzione per cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

La Comunità finanzierà la parte del sistema che collega le amministrazioni nazionali fra di loro; gli Stati membri finanzieranno la parte del sistema che collega le loro rispettive amministrazioni con gli operatori economici.

Le spese operative a carico della Comunità comprendono essenzialmente:

- le attività legali e procedurali;

- i compiti di gestione (organizzazione, planning, bandi di gara, selezione dei consulenti, controllo dei contratti, aspetti finanziari ed amministrativi);

- il controllo qualitativo dei prodotti sviluppati e installati;

- il coordinamento (soprattutto con gli Stati membri e le organizzazioni professionali; anche fra i vari contratti di sviluppo e d'installazione; i costi relativi a tale voce comprendono le relative riunioni e missioni);

- l'attrezzatura compresa nella definizione degli elementi comunitari del sistema, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del progetto di decisione;

- le specificazioni funzionali e tecniche del sistema (definizioni di tutte le particolarità del sistema in termini di moduli funzionali e tecnici);

- la definizione precisa della configurazione delle interfacce;

- lo sviluppo del sistema centrale comune;

- l'installazione, il monitoraggio o il supporto del sistema comune;

- l'attuazione di una politica d'informazione comune;

- l'attuazione di un programma comune di formazione;

- i test del sistema comune;

- il piano di contingenza (piano di sicurezza del sistema).

In caso di riuscita economica dell'azione, è lecito prevedere un rimborso parziale o totale dell'apporto finanziario comunitario? No.

L'azione proposta implica una modifica del livello delle entrate? In caso di risposta positiva, di quale tipo? No.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1. Modalità di calcolo del costo totale dell'azione (interdipendenza fra i costi individuali e il costo totale)

I costi delle riunioni e delle missioni nell'ambito del coordinamento sono calcolati sulla base delle spese di trasferta e di soggiorno.

Tutti gli altri costi relativi alle azioni enumerate nella tabella qui di seguito sono calcolati sulla base di stime che tengono conto dell'esperienza già acquisita in progetti similari.

Le tabelle riprese qui di seguito ai punti 7.2 e 7.3 riguardano la fase di sviluppo e di riorganizzazione del sistema, come previsto all'articolo 2, primo capoverso della proposta di decisione.

La proposta di decisione copre nondimeno anche le spese di funzionamento e di sviluppo del sistema, posteriori alla sua attuazione, valutate provvisoriamente a 4 milioni di euro.

7.2. Suddivisione per elementi dell'azione nella fase di sviluppo e di attuazione ( 6 anni)

CE in Mio di EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3. Tabella indicativa degli impegni e pagamenti durante la fase di sviluppo e di riorganizzazione

CE in Mio di EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Il pagamento delle spese di viaggio ai funzionari degli Stati membri, ai funzionari di altri paesi (soprattutto nell'ambito dell'ampliamento) o ai rappresentanti di organismi esterni e delle spese relative all'organizzazione di seminari d'informazione e di consultazione a livello comunitario, sarà effettuato direttamente dai servizi della Commissione. In ogni contratto che riguardi tali aspetti saranno recepite disposizioni antifrode.

La verifica delle sovvenzioni o della ricezione delle prestazioni e degli studi è effettuata dai servizi della Commissione prima del pagamento, fermo restando l'osservanza degli obblighi contrattuali e dei principi di economia e di buona gestione finanziaria o globale. Disposizioni antifrode (controlli, consegna di relazioni, ecc.) sono incluse in tutti gli accordi o contratti conclusi fra la Commissione e i beneficiari dei pagamenti.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTI-EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici quantificabili, popolazione interessata

- Obiettivi specifici

Per soddisfare all'obiettivo generale di prevenzione della frode e di semplificazione del sistema di circolazione intracomunitario in regime sospensivo delle accise, l'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa risponde agli obiettivi specifici seguenti.

Da un lato, il sistema intende stabilire una connessione informatica da operatore a operatore tramite le amministrazioni degli Stati membri, che consenta una verifica preliminare automatica dei dati relativi al depositario autorizzato e al destinatario prima che le merci soggetti ad accisa siano trasportate in regime sospensivo. Lo scarico delle merci sarà effettuato attraverso il medesimo circuito e si potrà così gestire automaticamente le perdite e le deficienze dei carichi trasportati. La base di dati SEED [9] di ciascuno Stato membro (e cioè i particolari di registrazione dei depositari autorizzati, degli operatori registrati e dei depositi) sarà memorizzata nel sistema informatizzato e lo scambio d'informazioni attualmente effettuato tramite invio di dischetti fra Stati membri sarà superfluo.

[9] System of Exchange of Excise Data.

Dall'altro, si potrà introdurre un sistema di controllo che consenta alle amministrazioni degli Stati membri di scambiare le informazioni sui movimenti. Tale sistema potrà essere utilizzato:

- per memorizzare tutti i dati relativi ad un movimento a fini di controllo;

- quale sistema di allerta preventivo;

- per consentire di effettuare controlli in tempo reale, anche su strada;

- per effettuare analisi di rischi automatici sulla base di indicatori di rischi determinati a livello comunitario e nazionale;

- per lo scambio d'informazioni fra Stati membri.

- Popolazione interessata:

Funzionari delle amministrazioni competenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, ambienti professionali interessati dai prodotti soggetti ad accisa, consumatori.

9.2. Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario nei confronti, in particolare, del principio di sussidiarietà

L'intervento finanziario comunitario è necessario poiché gli Stati membri non riuscirebbero da soli ad applicare un sistema informatico siffatto che funzioni contemporaneamente, in modo totalmente uniforme ed armonizzato, in tutti gli Stati membri. Onde garantire la corretta esecuzione di questa condizione essenziale, la Comunità deve pertanto assumere a suo carico e finanziare tutta la parte relativa all'installazione di un legame informatico fra gli Stati membri medesimi.

Il sistema potrà beneficiare del resto del "Common Communication Network/Common System Interface" (CCN/CSI), mirante a disporre di una piattaforma comune fra le amministrazioni doganali e fiscali degli Stati membri e fra gli Stati membri e la Commissione, che consenta un trasferimento rapido ed economico di tutta una serie di informazioni con massime garanzie di sicurezza. Il progetto consente di ridurre i costi e le scadenze all'introduzione di nuovi sistemi quale il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Si noti che la piattaforma CCN/CSI è essa stessa finanziata dal programma Dogane 2002 e FISCALIS.

- Scelta delle modalità di intervento

* Analisi delle azioni similari eventualmente avviate a livello comunitario o nazionale

Attualmente è in corso un'azione similare d'informatizzazione del transito comunitario esterno (NCTS/NSTI [10]). Nell'ambito di tale azione, mirante ad informatizzare la trasmissione dei titoli di transito doganale fra gli uffici doganali della Comunità, si assume finanziariamente il legame creato fra gli Stati membri, mentre questi ultimi finanziano le applicazioni nazionali. Occorre d'altronde rilevare che taluni strumenti di base saranno suddivisi fra il NCTS/NSTI e il sistema informatizzato dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Sarà possibile, in effetti, riutilizzare, tramite opportuni adeguamenti, l'elenco degli uffici doganali, il thesaurus di termini e, in particolare, l'elenco dei codici e realizzare così ingenti economie.

[10] New Common Transit System/Nuovo sistema di transito informatizzato.

* Effetti derivati e moltiplicatori previsti

Il sistema informatico dei diritti di accisa consente di ridurre una rilevante parte della frode commessa utilizzando l'attuale sistema fondato sul documento amministrativo d'accompagnamento su supporto cartaceo. Il sistema consentirà in effetti di eliminare le forme di frode basate sull'utilizzazione di timbri falsificati o sul traffico di aggiramento di trasporti di merci destinate ad un operatore economico differente da quello indicato nel documento, e spesso situato nello stesso Stato membro del paese di partenza.

Il sistema semplificherà d'altronde notevolmente le formalità attualmente a carico degli operatori economici, garantendo loro uno svincolo rapido e sicuro della garanzia grazie al rinvio elettronico dell'avviso di arrivo della merce a destinazione.

- Principali fattori di incertezza riguardanti i risultati specifici dell'azione.

Essi riguardano innanzitutto i mezzi umani e finanziari che gli Stati membri devono mettere a disposizione per realizzare ed assumere la parte dello sviluppo e dell'installazione a loro carico. La proposta di decisione del Consiglio, nondimeno, che sarà accompagnata dalla presente scheda finanziaria mira precisamente ad ottenere un impegno formale degli Stati membri in materia.

Un secondo fattore d'incertezza riguarda il lato puramente tecnico del sistema. Per portare i vantaggi previsti il sistema deve, in effetti, offrire una disponibilità totale, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, con brevissimi tempi di rimessa in servizio in caso di panne, per non ostacolare la rapidità delle operazioni commerciali. Gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la parte che li interessa, dovranno pertanto rispettare al massimo tale imperativo. Lo studio di fattibilità effettuato nel 1999 presenta soluzioni che dovranno essere applicate a livello nazionale.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

- Indicatori di controllo

* misura delle attività installate

a) numero di contratti conclusi con imprese informatiche per sviluppare e installare il sistema;

b) numero di riunioni con gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione;

c) numero di seminari d'informazione e di consultazione, soprattutto con le federazioni europee di operatori economici interessati;

d) numero di opuscoli, manuali ed altri mezzi creati per attuare la politica d'informazione e di formazione;

e) numero di traduzioni di documenti effettuati;

* obiettivi di sviluppo e di installazione perseguiti

a) Gruppo I di attività: requisiti necessari a titolo preliminare

- Elaborazione degli elenchi di riferimento.

- Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli operatori figuranti nel repertorio.

- Elaborazione delle modalità di gestione e di consultazione delle garanzie.

- Elaborazione delle modalità di gestione e di consultazione delle accise.

b) Gruppo II di attività: circuito elettronico del DAA

- Specificazione di sistema funzionale: descrizione della funzionalità del sistema in termini di moduli funzionali e di interfaccia.

- Specificazione di sistema tecnico: descrizione della funzionalità del sistema in termini di moduli tecnici e di loro interfacce.

- Sviluppo di vari tipi di collaudi: descrizione della configurazione delle basi di dati, della relativa manipolazione operativa e dei risultati previsti.

- Sviluppo di strumenti di convalida: software che consentono la convalida di tutte le interfacce derivanti dalla specificazione di sistema tecnico.

- Collaudo tecnico del sistema: convalida del collaudo funzionale di applicazione negli Stati membri mediante strumenti di convalida.

- Collaudo funzionale del sistema: convalida dei risultati del collaudo tecnico del sistema tramite moduli d'applicazione già convalidati, utilizzando i vari tipi di collaudo.

- Adozione di un nuovo testo legislativo per l'applicazione dei particolari del circuito informatico e il contenuto dei messaggi oggetto di scambio.

c) Gruppo III di attività: Funzione a valle

- Elaborazione della funzione "Controlli su strada".

- Elaborazione di un'applicazione per una valutazione automatica dei rischi.

- Elaborazione della funzione "Gestione delle allerte".

- Elaborazione della funzione "Richiami automatici".

- Elaborazione della funzione "Statistiche".

- Elaborazione della funzione "Verifica di movimento e reciproca assistenza".

- Elaborazione della funzione "Messaggi in formato libero".

- Modalità e periodicità della valutazione prevista.

Il progetto d'informatizzazione formerà oggetto di controlli costanti da parte del comitato delle accise, per gli aspetti legali, del sottocomitato informatico, per gli aspetti tecnici, e dello SCAC, per gli aspetti finanziari.

Si prevede di effettuare d'altronde una relazione intermedia di controllo dello sviluppo e dell'installazione alla fine della realizzazione del gruppo I di attività, come descritto nell'allegato alla proposta di decisione che accompagna la presente scheda finanziaria e nel paragrafo che precede la medesima, e cioè due anni e mezzo dopo l'avvio dei lavori in materia di sviluppo. Nei limiti del possibile, tale relazione intermedia dovrebbe comportare fin d'ora elementi che consentano di determminare le modalità e i criteri di valutazione del funzionamento del sistema in quanto tale.

Una relazione finale di valutazione sarà da ultimo presentata al Parlamento europeo e al Consiglio alla fine dei lavori di sviluppo e di installazione del sistema, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della proposta di decisione che accompagna la presente scheda finanziaria. Questa relazione finale dovrà comportare il metodo di valutazione del funzionamento del sistema.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

10.1 Risorse umane

La decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse statuirà sulla destinazione effettiva delle necessarie risorse amministrative, tenuto conto, in particolare, dei posti in organico e degli importi supplementari che saranno accordati dall'autorità di bilancio.

10.2 Incidenza sul numero di posti

a) Durante la fase iniziale dei lavori: esercizio 2003

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Durante la fase operativa dei lavori: esercizi 2004 - 2008

>SPAZIO PER TABELLA>

Descrizione dei posti necessari durante la fase operativa

Denominazione // Profilo

Direttore di progetto // Categoria A, incaricato di dirigere i lavori dell'équipe e di coordinare in particolare le attività di organizzazione e programmazione, gli aspetti contrattuali e di bilancio, la verifica tecnica delle applicazioni, il supporto.

Buona conoscenza delle procedure interne della Commissione, in particolare dei bandi di gara e del bilancio ed esperienza in tecnica informatica.

Direttore di progetto aggiunto // Categoria A o END, incaricato di sostituire il direttore di progetto nelle sue attività. Medesimo profilo.

Esperto in materia di accise // Categoria A, incaricato di coordinare tutti i problemi relativi alle accise nell'ambito dell'attuazione e dello sviluppo e, in particolare, incaricato di tutte le questioni giuridiche relative allo sviluppo e all'installazione. Esperto in materia di accise.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato di partecipare ai lavori di analisi funzionale e di assistere le amministrazioni nazionali nella loro attuazione.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato di partecipare ai lavori di definizione delle interfacce e di assistere le amministrazioni nazionali nella loro applicazione.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato di partecipare allo sviluppo dei prodotti tecnici comuni.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato del coordinamento con le amministrazioni nazionali.

Esperto tecnico // Categoria B, incaricato del coordinamento con le amministrazioni nazionali.

Segretario // Categoria C, incaricato di organizzare le riunioni con le amministrazioni nazionali e di preparare i documenti necessari.

10.3 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

a) Durante la fase iniziale dei lavori: esercizio 2003

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono al costo totale dei posti supplementari per l'esercizio 2003 .

b) Durante la fase operativa dei lavori: esercizi 2004 - 2008

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono al costo totale dei posti supplementari per il periodo 2004- 2008 .

10.4 Aumento di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione, in particolare spese occasionate da riunioni di comitati e gruppi di esperti

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per il periodo 2003 - 2008 .