52002PC0741

Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 /* COM/2002/0741 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Salvo deroga espressa decisa dal Consiglio, i vini originari dei paesi terzi che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria non possono essere offerti al consumo umano diretto nella Comunità. La procedura di deroga è prevista all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai vini originari dell'Argentina può essere aggiunto acido malico per regolarne l'acidità; tale pratica enologica, permessa dall'Argentina, è vietata nell'Unione europea.

Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e la Repubblica argentina sono in corso negoziati riguardanti in particolare le pratiche enologiche rispettive, ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Per agevolare lo svolgimento di tali negoziati, è opportuno autorizzare in via transitoria talune pratiche enologiche argentine, sino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai suddetti negoziati e comunque al massimo fino al 30 settembre 2003.

La Commissione propone di autorizzare la presenza di acido malico nei vini originari dell'Argentina, fino al termine dei negoziati in corso tra la Comunità e la Repubblica argentina volti alla conclusione di un accordo sugli scambi di vino e comunque al massimo fino al 30 settembre 2003.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede all'articolo 45, paragrafo 1, la possibilità di adottare deroghe applicabili ai prodotti importati che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria.

(2) I vini prodotti sul territorio dell'Argentina possono essere sottoposti ad acidificazione mediante aggiunta di acido malico; tale pratica enologica non è ammessa dalla normativa comunitaria.

(3) Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e l'Argentina sono in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche enologiche rispettive nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

(4) Per agevolare lo svolgimento di tali negoziati, è opportuno stabilire, in via transitoria, una deroga che consenta l'aggiunta di acido malico ai vini prodotti sul territorio dell'Argentina e importati nella Comunità, fino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati al consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10, ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio dell'Argentina, ai quali può essere stato aggiunto acido malico nel corso delle operazioni di elaborazione conformemente alle disposizioni regolamentari dell'Argentina.

Tuttavia, tale autorizzazione è valida soltanto fino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai negoziati con l'Argentina volti alla conclusione di un accordo sugli scambi di vino, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2003.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di vini ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio dell'Argentina, conformemente alle disposizioni vigenti in quel paese, per il fatto che vi possa essere stato aggiunto acido malico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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