Proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei /* COM/2002/0701 def. - COD 2002/0072 */
Proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)) MOTIVAZIONE 1. INTRODUZIONE Il 20 marzo 2002, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento e del consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei [1]. La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 21 marzo 2002. [1] COM(2002)149, in GU C...del..., pag. Il 19 settembre 2002, il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere sulla proposta della Commissione [2]. [2] GU C del , pag. . Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 21 novembre 2002 [3]. [3] GU C del , pag. . 2. EMENDAMENTI A - Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione La proposta modificata contiene due tipi di emendamenti. Innanzi tutto, quelli che per motivi di chiarificazione o di precisione mirano a riformulare articoli o a proporre l'aggiunta di nuove disposizioni. In secondo luogo, quelli che modificano il contenuto e la portata del testo mediante inserimento o soppressione di disposizioni importanti del testo. La Commissione può accogliere, integralmente o in parte, tutti gli emendamenti sottoindicati che le sembrano atti a contribuire ad un miglioramento della sua proposta, pur mantenendone gli obiettivi e l'efficienza politica: -emendamento n.1 (cambiamento del titolo della direttiva) : vedi titolo della proposta; -emendamento n. 4 ( riformulazione del considerando 4) : vedi considerando n.4; -emendamento n. 6 (precisazione dei legami fra la presente proposta e la direttiva 1999/70 del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato) : vedi considerando n. 7; -emendamento n. 15 (annuncio delle modifiche proposte all'articolo 5, paragrafo 1) : vedi considerando n. 15; -emendamento n. 20 (annuncia modifiche proposte all'articolo 4) : vedi considerando n. 19; -emendamento n. 22 (precisazione che rafforza il principio di sussidiarietà) : vedi considerando n. 22; -emendamento n. 23 (riformulazione del campo d'applicazione per meglio evidenziare il carattere triangolare del lavoro temporaneo): vedi articolo 1, paragrafo 1; -emendamento n. 26 (rafforzamento dell'articolo 2) : vedi articolo 2; -emendamento n. 27 (aggiunta della definizione di lavoratore temporaneo) : vedi articolo 3, paragrafo 1, punto b); -emendamento n.28 (soppressione della definizione di lavoratore comparabile) : soppressione di tale definizione all'articolo 3. -emendamento n.29 (precisazione della definizione della missione) : vedi articolo 3, paragrafo 1, punto c); -emendamento n. 30 (aggiunta della definizione d'impresa di lavoro temporaneo) : vedi articolo 3, paragrafo 1, punto d); -emendamento n. 31 (aggiunta della definizione d'impresa utilizzatrice) : vedi articolo 3, paragrafo 1, punto e); -emendamento n.32 (precisazioni apportate alla definizione delle condizioni di base di lavoro e d'occupazione) : vedi articolo 3, paragrafo 1, punto f) e articolo 5, paragrafo 1, secondo comma; -emendamento n. 85 (precisazione che la definizione di remunerazione dipende dagli Stati): vedi articolo 3, paragrafo 2. -emendamento n. 33 (precisazioni in merito al gruppo di lavoratori che non possono essere esclusi dal campo d'applicazione della direttiva) : vedi articolo 3, paragrafo 2; -emendamento n.34 (estensione dell'obbligo degli Stati di riesaminare le restrizioni o i divieti che riguardano soltanto talune categorie di lavoratori o alcuni settori a tutte le restrizioni o divieti; estensione del campo delle giustificazioni ai divieti/restrizioni) : vedi articolo 4, paragrafi 1 e 2; -emendamento n. 35 (aggiunta intesa a precisare che le disposizioni vigenti riguardanti la registrazione e la sorveglianza dei lavoratori temporanei non sono divieti o restrizioni ai sensi del precedente emendamento) : vedi articolo 4, paragrafo 3; -emendamento n. 36 (aggiunta di una disposizione la quale precisa che lavoratori temporanei non possono sostituire lavoratori in sciopero nell'impresa utilizzatrice) : vedi considerando n.21; -emendamento n. 87 (accettazione in quanto si tratta della parte che riformula il principio di non discriminazione : vedi articolo 5, paragrafo 1, 1° comma; -emendamento n. 86 (parte relativa alla limitazione della deroga alla remunerazione e consultazione delle parti sociali) : vedi articolo 5, paragrafo 2; -emendamento n. 92 (accettazione della parte che rende preliminare la consultazione delle parti sociali e permette loro di mantenere le convenzioni collettive in vigore): vedi articolo 5, paragrafo 3; -emendamento n. 71 (accettazione della sola parte che limita le possibilità di deroga al salario): vedi articolo 5, paragrafo 4; -emendamento n. 43 (soppressione dell'articolo 5, paragrafo 5): soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, vecchia versione. -emendamento n. 44 (precisazione che l'attuazione dell'articolo 5 mediante accordo delle parti sociali avviene conformemente alle pratiche nazionali) : vedi articolo 5, paragrafo 5; -emendamento n. 46 (aggiunta volta a precisare il sostegno all'informazione sui posti vacanti) : vedi articolo 6, paragrafo 1; -emendamento n. 47 (precisazioni relative alle clausole che vietano la stipulazione di contratti di lavoro) : vedi articolo 6, paragrafo 2; -emendamento n. 48 (precisazioni sulla portata del divieto di richiesta di compensi) : vedi articolo 6, paragrafo 3; -emendamento n. 49 (precisazione della nozione di servizi sociali) : vedi articolo 6, paragrafo 4; -emendamento n. 51 (aggiunta intesa a tenere conto del fatto che la rappresentanza dei lavoratori può essere stabilita da convenzioni collettive) : vedi articolo 7; -emendamento n. 52 (instaurazione di una scelta d'azione del lavoratore -azione diretta o indiretta attraverso i suoi rappresentanti - in caso di mancata ottemperanza alla direttiva): vedi articolo 10. B - Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione: Per converso, la Commissione non può accogliere allo stadio attuale gli altri emendamenti proposti dal Parlamento. Alcuni di essi non le sembrano presentare un valore aggiunto o essere accettabili sotto il profilo strettamente giuridico. Alcuni altri potrebbero, a parere della Commissione, rompere l'equilibrio del testo iniziale. 2002/0072 (COD) Proposta modificata die direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relative al lavoro temporaneo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [4], [4] GU C del , pag. visto il parere del Comitato economico e sociale [5], [5] GU C del , pag. visto il parere del Comitato delle regioni [6], [6] GU C del , pag. deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7], [7] GU C del , pag. considerando quanto segue: (1) Il presente atto rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in special modo, il presente atto intende garantire il pieno rispetto dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima di lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a ferie annuali retribuite. (2) Il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede, inoltre, che la realizzazione del mercato interno debba condurre a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Ciò avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale. (3) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 hanno fissato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea, ovvero "divenire l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale". (4) Conformemente all'agenda sociale europea, che sulla scorta della comunicazione della Commissione è stata adottata dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, alle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, nonché alla decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001 sugli orientamenti per l'occupazione del 2001, occorre mettere in atto un'organizzazione del lavoro soddisfacente ed elastica, , anche attraverso nuove forme di flessibilità regolata, che garantiscano un'adeguata sicurezza e uno statuto professionale più elevato ai lavoratori interessati, rendendo nel contempo compatibili le aspirazioni dei lavoratori e le necessità delle imprese. (5) La Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori il 27 settembre 1995. (6) In seguito a tale consultazione, la Commissione ha ritenuto auspicabile l'adozione di un'azione comunitaria e ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista il 9 aprile 1996. (7) Le parti firmatarie, nel preambolo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato il 18 marzo 1999, avevano indicato l'intenzione di considerare necessario un accordo analogo per il lavoro temporaneo ma di non voler inserire i lavoratori temporanei nella direttiva sul lavoro a tempo determinato. (8) Le organizzazioni intersettoriali a carattere generale, ovvero l'Unione delle confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro dell'Europa (UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), hanno informato la Commissione, con lettera congiunta, che intendevano avviare il procedimento previsto al punto 4 dell'articolo 138 del trattato CE; esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta, un periodo supplementare di tre mesi; la Commissione ha concesso tale periodo, prolungando il termine di negoziato fino al 15 marzo 2001. (9) Il 21 maggio 2001 le parti sociali hanno riconosciuto che i loro negoziati sul lavoro temporaneo non avevano condotto a un accordo. (10) La posizione giuridica dei lavoratori temporanei nell'Unione è caratterizzata da una grande diversità. (11) Il lavoro temporaneo dovrebbe rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti e contribuire alla creazione di posti di lavoro, nonché alla partecipazione e all'inserimento nel mercato del lavoro. (12) L'obiettivo della presente direttiva è di stabilire un quadro normativo che tuteli i lavoratori temporanei e costituisca anche per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo operanti sul territorio della Comunità europea un quadro comune e flessibile a favore della loro attività, senza imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali che ostacolerebbero la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. (13) La presente direttiva si applica nel rispetto del trattato, in particolare in materia di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento, restando impregiudicato quanto disposto dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 [8], relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. [8] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. (14) La direttiva 91/383/CEE, del 25 giugno 1991 [9], che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale, stabilisce le disposizioni applicabili ai lavoratori temporanei in materia di sicurezza e salute sul lavoro. [9] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19. (15) Le condizioni di base di lavoro e d'occupazione applicabili ai lavoratori temporanei dovrebbero essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero a lavoratori temporanei direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice per occupare lo stesso posto . (16) Nel caso dei lavoratori legati all'impresa di fornitura di lavoro temporaneo da un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorre prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell'impresa utilizzatrice. (17) Tenuto conto della necessità di mantenere una certa flessibilità nel rapporto di lavoro, occorre far sì che gli Stati membri possano affidare alle parti sociali il compito di definire le condizioni di base di lavoro e d'occupazione, adeguate alle caratteristiche specifiche di alcuni tipi d'occupazione o di taluni settori dell'attività economica. (18) È opportuno garantire una certa elasticità nell'applicazione del principio di non discriminazione nel caso di prestazioni effettuate per compiere lavori che, tenuto conto della loro natura o durata, non superino le sei settimane. (19) Il miglioramento della base di tutela dei lavoratori temporanei derivante dall'applicazione della presente direttiva giustifica un esame periodico delle eventuali restrizioni, proibizioni o specifiche disposizioni amministrative imposte al ricorso al lavoro temporaneo e, se del caso, la loro soppressione qualora non fossero più giustificate. Esse possono essere giustificate soltanto da ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori dipendenti, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro, compresa la prevenzione di potenziali abusi. (20) Le disposizioni della presente direttiva relative alle restrizioni o ai divieti di ricorso al lavoro temporaneo non pregiudicano legislazioni o pratiche nazionali che vietano di sostituire lavoratori in sciopero con lavoratori temporanei; (21) La rappresentanza dei lavoratori deve essere effettiva. (22) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato, gli obiettivi dell'azione prevista dalla presente direttiva non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri, poiché si tratta di stabilire un quadro di protezione per i lavoratori temporanei armonizzato a livello comunitario; a causa della dimensione e degli effetti dell'azione prevista, tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario, tramite l'introduzione di prescrizioni minime applicabili all'intero territorio comunitario, per fornire un quadro comune agli Stati membri che possa agevolare l'integrazione dei mercati europei del lavoro e la mobilità transnazionale dei lavoratori, in particolare nelle regioni di confine; la presente direttiva si limita a quanto richiesto per raggiungere questi obiettivi, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Campo d'applicazione 1. La presente direttiva si applica ai lavoratori aventi un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo e che sono messi a disposizione diimprese utilizzatrici per lavorare a titolo temporaneo sotto il loro controllo. 2. La presente direttiva è applicabile alle imprese pubbliche e private che esercitano un'attività economica con o senza fini di lucro., e che operano come imprese di lavoro temporaneo o imprese utilizzatrici. 3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono prevedere che la presente direttiva non si applichi ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali erogato direttamente o patrocinato da enti pubblici. Articolo 2, paragrafo 1 Finalità La presente direttiva è volta a: 1. garantire la tutela dei lavoratori temporanei e migliorare la qualità del lavoro temporaneo garantendo il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori temporanei, e riconoscendo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo quali datori di lavoro; 2. stabilire un quadro adeguato d'utilizzo del lavoro temporaneo per contribuire alla creazione di posti di lavoro e al buon funzionamento del mercato del lavoro e dell'occupazione. Articolo 3, paragrafo 1 Definizione 1. Ai fini della presente direttiva, si intende con: a) "lavoratore": ogni persona che, nello Stato membro interessato, è protetta in qualità di lavoratore nel quadro della legislazione nazionale sull'occupazione e conformemente alle pratiche nazionali; b) "lavoratore temporaneo" : ogni persona che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo al fine di prestare temporaneamente la propria opera presso un'impresa utlizzatrice sotto la direzione e il controllo della stessa; c) "prestazione": il periodo durante il quale il lavoratore temporaneo è messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice affinché presti temporaneamente la propria opera sotto la direzione e il controllo della stessa . d) "impresa di lavoro temporaneo": ogni persona fisica o giuridica che, conformemente al diritto nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori temporanei al fine di metterli a disposizione di imprese utilizzatrici affinché essi prestino temporaneamente la propria opera sotto la direzione e il controllo delle stesse; e) " impresa utilizzatrice" : ogni persona fisica o giuridica presso cui e sotto la cui direzione e il cui controllo prestino temporaneamente la propria opera di lavoratori temporanei; f) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": le condizioni di lavoro e d'occupazione previste dalla legislazione, dalla regolamentazione, dalle disposizioni amministrative, dai contratti collettivi e/o da altre disposizioni di carattere generale relative a : i) l'orario di lavoro, i periodi di riposo, le ore supplementari, i periodi di pausa, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie retribuite, i giorni festivi; ii) la retribuzione; 2. La presente direttiva non pregiudica alcuna definizione della remunerazione, del contratto di lavoro, del rapporto di lavoro o del lavoratore contenuta nel diritto nazionale. Gli Stati membri non possono escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i lavoratori, i contratti o i rapporti di lavoro unicamente per il fatto che si tratta di: a) lavoratori a tempo parziale, di lavoratori a tempo determinato o di persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo. Articolo 4, paragrafo 1 Riesame dei divieti e delle restrizioni 1. I divieti o le restrizioni imposti al ricorso al lavoro temporaneo sono giustificati soltanto da ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori temporanei, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro, compresa la prevenzione di potenziali abusi. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, in conformità alla legislazione, alle convenzioni collettive e alle pratiche nazionali, riesaminano le restrizioni o i divieti predetti al fine di verificare se permangono giustificati per i motivi di cui al paragrafo 1. Se così non fosse, gli Stati membri sono tenuti a sopprimerli. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati di tale esame. 3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le esigenze nazionali in materia di registrazione, autorizzazione, certificazione, garanzia finanziaria o controllo delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo. CAPITOLO II CONDIZIONI DI LAVORO E D'OCCUPAZIONE Articolo 5, paragrafo 1 Principio di non discriminazione 1.Per tutta la durata della prestazione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori temporanei sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro. In sede di applicazione del precedente paragrafo, le regole in vigore nell'impresa utilizzatrice riguardanti : i) la protezione delle donne incinte o in periodo di allattamento e la protezione dei bambini e dei giovani, come pure ii) la parità di trattamento fra uomini e donne ed ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o le tendenze sessuali devono essere rispettate a prescindere dal fatto che siano stabilite dalla regolamentazione, da disposizioni amministrative, convenzioni collettive e/o altre disposizioni di portata generale. 2. Per quanto riguarda la remunerazione, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una deroga al principio stabilito al primo paragrafo quando i lavoratori temporanei, legati all'impresa di fornitura di lavoro temporaneo da un contratto a tempo indeterminato, continuano ad essere remunerati nel periodo che intercorre tra una prestazione e l'altra. 3. Gli Stati membri possono, dopo aver consultato le parti sociali a livello appropriato, conferire loro la possibilità di mantenere o di concludere convenzioni collettive che deroghino al principio stabilito al primo paragrafo, a condizione che si garantisca ai lavoratori temporanei un livello di tutela adeguato. 4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 2 e 3 soprastanti, gli Stati membri possono, per quanto riguarda la remunerazione, prevedere che il paragrafo 1 non si applichi al lavoratore temporaneo che svolge una prestazione o una serie di prestazioni, presso la stessa impresa utilizzatrice, nell'ambito di un lavoro che, tenuto conto della sua durata o natura, può essere realizzato in un periodo che non superi le sei settimane. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare il ricorso abusivo all'applicazione di questo paragrafo. 5. Le modalità d'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono definite dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali. Gli Stati membri possono peraltro affidare alle parti sociali, a livello adeguato, il compito di definire tali modalità mediante accordo negoziato, conformemente alle pratiche nazionali. Articolo 6 Accesso all'occupazione permanente e di qualità 1. I lavoratori temporanei sono informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a carattere permanente. Tali informazioni possono essere fornite mediante un annuncio generale collocato in un posto adatto dell'impresa presso la quale e sotto il controllo della quale i lavoratori temporanei effettuano la loro prestazione temporanea. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano dichiarate nulle o possano essere dichiarate nulle le clausole che proibiscono o che abbiano l'effetto d'impedire la stipulazione di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore temporaneo al termine della sua prestazione. Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni in virtù delle quali le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ricevono un compenso ragionevole per servizi resi all'impresa utilizzatrice in relazione alla messa a disposizione, all'impiego e alla formazione dei lavoratori temporanei. 3. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo non richiedono compensi ai lavoratori, in particolare in cambio di prestazioni presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo aver effettuato una prestazione nella medesima. 4. I lavoratori temporanei accedono, nell'impresa utilizzatrice, alle strutture o ai servizi collettivi, in particolare ai servizi di ristorazione, alle infrastrutture d'accoglienza dei bambini e ai trasporti alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall'impresa stessa, a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso. 5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate o favoriscono il dialogo tra le parti sociali, conformemente alle loro tradizioni e pratiche nazionali, al fine di: - migliorare l'accesso dei lavoratori temporanei alle opportunità di formazione nelle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, anche nei periodi che intercorrono tra una prestazione e l'altra, per favorirne l'avanzamento della carriera e l'occupabilità; - migliorare l'accesso dei lavoratori temporanei alle opportunità di formazione di cui godono i lavoratori delle imprese utilizzatrici presso le quali sono messi a disposizione. Articolo 7 Rappresentanza dei lavoratori temporanei I lavoratori temporanei sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire le istanze rappresentanti dei lavoratori previste dal diritto comunitario e nazionale o dalle convenzioni collettive in un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo. Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi definite, che questi lavoratori siano presi in considerazione, in un'impresa utilizzatrice, come lo sono o lo sarebbero i lavoratori direttamente impiegati dall'impresa medesima per lo stesso periodo di tempo, per il calcolo della soglia sopra la quale si possono costituire le istanze rappresentanti dei lavoratori previste dal diritto comunitario e nazionale e dalle convenzioni collettive Articolo 8 Informazione dei rappresentanti dei lavoratori Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie, più restrittive e/o più specifiche, relative all'informazione e alla consultazione, l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori temporanei all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale alle istanze rappresentanti dei lavoratori, istituite conformemente alla normativa comunitaria e nazionale. CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 9 Requisiti minimi 1. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori, o di agevolare o consentire convenzioni collettive o accordi conclusi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori. 2. In nessun caso l'attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo campo d'applicazione. La sua attuazione non deve pregiudicare il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di tenere conto di eventuali cambiamenti della situazione ed emettere disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati. Articolo 10 Sanzioni Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali emesse in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro e non oltre la data di cui all'articolo 11, comunicando tempestivamente ogni ulteriore modifica. In particolare, fanno sì che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di mezzi adeguati per ottemperare agli obblighi prescritti dalla presente direttiva. Articolo 11 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva entro e non oltre il (a due anni dall'adozione), o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo, mentre gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a consentire loro di poter garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 12 Riesame da parte della Commissione Entro e non oltre il ... (a cinque anni dall'adozione della presente direttiva), la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, ne riesamina l'applicazione per proporre al Parlamento e al Consiglio, se del caso, le modifiche necessarie. Articolo 13 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente