Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia /* COM/2002/0682 def. - CNS 2001/0264 */
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE La proposta iniziale è stata approvata dalla Commissione il 13 novembre 2001 (COM(2001) 663 definitivo - 2001/0264(CNS)) e sottoposta al parere del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha votato a favore della relazione presentata dal relatore il 24 settembre 2002 (A5-0275/2002). Alcuni emendamenti proposti dal Parlamento sviluppano e chiariscono le disposizioni del regolamento e possono essere inclusi nella versione definitiva del regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89. 2001/0264 (CNS) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ..., ..., pag. ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C ..., ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) È opportuno modificare le norme per la selezione delle imprese da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 [4], per tener conto degli sviluppi nell'uso delle tecniche di analisi di rischio per altre misure di controllo, allo scopo di prendere in considerazione l'inflazione constatata dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 4045/89 e di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella selezione delle imprese. [3] GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. [4] GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16. (2) Occorre prevedere disposizioni per i casi in cui gli Stati membri eseguano azioni comuni che comportano un'assistenza reciproca tra Stati membri. Una riduzione del numero dei controlli, motivata da una selezione delle imprese orientata al rischio e da un'assistenza reciproca rafforzata, non deve dar luogo ad un abbassamento della qualità dei controlli stessi. (3) Occorre semplificare le disposizioni relative alla comunicazione delle richieste di mutua assistenza ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89. (4) Le disposizioni concernenti la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 sono divenute obsolete e vanno soppresse. (5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 4045/89, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è così modificato: 1) L'articolo 1 è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o loro rappresentanti, appresso denominati «imprese»." b) È aggiunto il paragrafo seguente: "Nell'esame di misure o progetti di sviluppo rurale che non siano esplicitamente esclusi da questi controlli a norma dell'allegato del regolamento (CE) n. 2311/2000*, si tiene conto del loro contesto specifico." _________________________________________________ * GU L 265 del 19.10.2000, pag. 10. 2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente: a) al primo comma, l'importo '100 000 ECU' è sostituito da '150 000 EUR'; b) al quarto comma, l'importo '300 000 ECU' è sostituito da '350 000 EUR'; c) al quinto comma, l'importo '30 000 ECU' è sostituito da '40 000 EUR'. 3) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente nuovo trattino "- verifiche, a livello contabile, dei registri dei movimenti finanziari che riflettano, alla data del controllo, la realtà dei documenti comprovanti, presso l'organismo pagatore, il pagamento dell'aiuto al beneficiario." 4) All'articolo 7: a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: 'Se due o più Stati membri includono nel programma inviato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, una proposta di azione comune che preveda un'ampia assistenza reciproca, la Commissione può, su richiesta, concedere una riduzione fino al 25% del numero minimo di controlli stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, per lo Stato membro interessato.'; b) al paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: 'Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.'; c) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: '4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 2 richieda informazioni supplementari, segnatamente i controlli incrociati di cui all'articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta. Si dà seguito ad una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale, entro un mese dalla fine del trimestre.' 5) Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 16bis e 17 sono soppressi: Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal periodo di controllo 2003/2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente