52002PC0679

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo /* COM/2002/0679 def. - CNS 2002/0280 */


Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel proporre la modifica del regolamento n. 539/2001 [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 2414/2001 [2], la Commissione si prefigge una serie di obiettivi diversi :

[1] GU L 81 del 21.3.2001, p. 1.

[2] GU L 327 del 12.12.2001, p. 1.

- dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia, che ha attribuito una priorità assoluta al riesame del regolamento sui visti n. 539/2001, garantendo, segnatamente alla luce degli sviluppi recenti, la conformità degli allegati del regolamento ai criteri illustrati nel quinto considerando del regolamento e, in particolare, al criterio relativo al rischio di immigrazione clandestina;

- procedere a una serie di modifiche di carattere tecnico rese necessarie dall'evoluzione del contesto giuridico, sia a livello internazionale che europeo.

- dare avvio a una riflessione sulla principio della reciprocità e sulle sue implicazioni.

Modifica degli allegati in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia

Per stabilire quali siano i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti di all'obbligo di visto e quali quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ci si basa sul metodo definito nel quinto considerando del regolamento n. 539/2001. Tale metodo consiste nel procedere "ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità".

Il Consiglio europeo di Siviglia ha constatato con soddisfazione che l'Unione europea, con il progetto globale di lotta contro l'immigrazione clandestina, si è dotata di uno strumento valido per ottenere una gestione efficace dei flussi migratori. In tale contesto, ha inviato un appello al Consiglio e alla Commissione affinché essi attribuiscano, nell'ambito delle rispettive competenze, una priorità assoluta a un certo numero di misure, tra cui il riesame, entro la fine del 2002, degli allegati al regolamento n. 539/2001. La presidenza danese, nel luglio 2002 ha stabilito una tabella di marcia per le misure e le iniziative da attuare in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia. In tale contesto, la Commissione si è rivolta, in data 23 luglio 2002, agli Stati membri con un questionario per raccogliere tutte le informazioni utili relative a un'eventuale modifica degli elenchi dei paesi terzi soggetti all'obbligo del visto o esenti da tale obbligo. La valutazione delle risposte fornite al questionario ha permesso di constatare, dopo un riesame differenziato dei criteri enumerati nel quinto considerando del regolamento n. 539/2001, che sarebbe opportuno trasferire all'allegato I l'Ecuador che attualmente figura nell'allegato II. La proposta presentata in tal senso dalla Commissione si fonda essenzialmente su considerazioni relative all'immigrazione clandestina, alla cui base vi sono dati e statistiche forniti da un certo numero di Stati membri. Le indicazioni relative al respingimento, all'espulsione, all'arresto e alle condanne penali sono, sotto questo aspetto, particolarmente pertinenti.

La decisione di trasferire l'Ecuador all'allegato I del regolamento n. 539/2001 deve tener conto dell'esistenza di accordi bilaterali sull'esenzione dall'obbligo del visto tra l'Ecuador e gli Stati membri. Pertanto, occorre fissare la data dell'entrata in vigore dell'obbligo del visto nei confronti degli ecuadoriani in modo da permettere ai due Stati di rispettare i termini di denuncia di tali accordi.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a) della proposta si pone l'obiettivo di imporre ai cittadini dell'Ecuador l'obbligo del visto mentre l'articolo 3, paragrafo 2, fissa una data uniforme per l'applicazione del regime da parte degli Stati membri.

Adattamenti tecnici derivanti dal diritto internazionale

Alcuni sviluppi verificatisi a partire dal 2001 spiegano gli adattamenti che non rimettono in discussione né la sostanza del regolamento né la portata degli allegati.

Prima di tutto, lo statuto internazionale del Timor orientale è profondamente cambiato. Al momento dell'adozione del regolamento n. 539/2001 si trattava ancora soltanto di uno Stato in divenire ed era pertanto logico farlo figurare tra le entità territoriali dell'allegato 1. Da allora, è diventato Stato a pieno titolo il 20.5.2002 ed è stato ammesso all'ONU il 27.9.2002. Il Timor orientale deve quindi ormai figurare nella prima parte dell'allegato I del regolamento n. 539/2001 tra gli Stati a pieno titolo.

L'obiettivo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è di garantire che il riferimento al Timor orientale sia conforme al suo statuto nel diritto internazionale.

Successivamente, il quadro giuridico delle relazioni tra, da una parte, la Svizzera e, dall'altra, l'Unione e gli Stati membri si è recentemente sviluppato nel settore della libera circolazione delle persone con l'accordo in materia di libera circolazione delle persone entrato in vigore il 1°.6.2002. Tale accordo costituisce ormai la base della libera circolazione per quanto riguarda l'esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'Unione. Pertanto, non ha più senso che la Svizzera figuri nell'allegato II del regolamento n. 539/2001. Tale adattamento tecnico è della stessa natura di quello che ha portato a non includere più nell'allegato II del regolamento n. 539/2001 l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia in virtù dell'esistenza dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) si propone di sopprimere il riferimento alla Svizzera nell'allegato II dal momento che esso non riflette il fondamento giuridico attuale dell'esenzione dal visto per i cittadini svizzeri.

Portata e implicazioni della reciprocità

Il quinto considerando del regolamento n. 539/2001 menziona la reciprocità tra i criteri di cui occorre tener conto quando si compilano gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Inoltre, l'articolo I, paragrafo 4, stabilisce nel dettaglio un meccanismo di reciprocità da applicare nell'ipotesi dell'istituzione, da parte di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro.

Le risposte al questionario della Commissione hanno evidenziato il fatto che i cittadini di taluni Stati membri sono soggetti all'obbligo del visto in alcuni paesi terzi dell'allegato II. Inoltre, alcuni paesi terzi dell'allegato II concedono l'esenzione dal visto ai cittadini di taluni Stati membri per una durata inferiore a quella che gli Stati membri in questione concedono, da parte loro, ai cittadini di tali paesi terzi. Tali fatti, che risultano dalle risposte al questionario, rendono necessario un approfondimento dell'esame sul senso e la portata della reciprocità in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, paragrafo 4. Tale esame approfondito non deve tuttavia avere l'effetto di ritardare il riesame degli allegati del regolamento n. 539/2001 a cui il Consiglio europeo di Siviglia ha attribuito una priorità assoluta.

L'articolo 2 prevede che l'esame della reciprocità dia luogo alla successiva trasmissione di una relazione ad hoc della Commissione.

2002/0280 (CNS)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e segnatamente l'articolo 62, numero 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C del , p. .

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU C del , p. .

considerando quanto segue:

(1) A seguito del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 che ha ritenuto assolutamente prioritario il riesame, entro la fine del 2002, del regolamento n. 539/2001 [5], la Commissione ha proceduto a una valutazione delle risposte trasmesse sulla base dei criteri in materia previsti per il riesame dal regolamento n. 539/2001, vale a dire l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la sicurezza, le relazioni esterne e dell'Unione con i paesi terzi, la coerenza regionale e la reciprocità. A seguito di tale esame è risultato necessario, sulla base di considerazioni relative all'immigrazione clandestina, trasferire l'Ecuador dall'allegato II all'allegato I del regolamento n. 539/2001.

[5] GU L 81 del 21.03.2001, p. 1.

(2) Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello statuto o della designazione di taluni Stati o entità, devono riflettersi negli allegati del regolamento. Pertanto, nell'allegato I del regolamento n. 539/2001, il riferimento al Timor orientale deve essere soppresso dalla parte 2 in cui sono elencate le entità territoriali ed aggiunto alla parte 1 che elenca gli Stati.

(3) Dal momento che l'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l'Unione e i suoi Stati membri prevede la circolazione in regime di esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri, la Svizzera non deve più figurare nell'allegato II del regolamento n. 539/2001.

(4) Inoltre, le risposte degli Stati membri al questionario hanno evidenziato la necessità di un esame approfondito della reciprocità che deve trovare espressione in una successiva relazione della Commissione.

(5) È necessario vigilare affinché vi sia un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri dell'obbligo del visto per i cittadini dell'Ecuador. A tal fine deve essere fissata una data a partire dalla quale tutti gli Stati membri devono applicare l'obbligo del visto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 539/2001 è modificato come segue:

1) Nell'allegato I:

a) il riferimento al Timor orientale è spostato dalla parte 2 ("Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro") alla parte 1 ("Stati");

b) è aggiunto il riferimento all'Ecuador.

2) Nell'allegato II :

a) il riferimento all'Ecuador è soppresso;

b) il riferimento alla Svizzera è soppresso.

Articolo 2

La Commissione presenterà, entro il 30 giugno 2003, al Consiglio e al Parlamento europeo, una relazione sulle implicazioni della reciprocità e, ove opportuno, proposte adeguate in materia.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri applicano l'obbligo del visto per i cittadini ecuadoriani a decorrere dal 1° aprile 2003 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente