52002PC0650

Proposta di decisione del Consiglio per estendere l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari /* COM/2002/0650 def. */

Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0340 - 0341


Proposta di decisione del Consiglio per estendere l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettere registrate presso il Segretariato generale della Commissione il 25 luglio e il 28 ottobre 2002, la Danimarca e la Svezia hanno rispettivamente chiesto, conformemente all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme [1] (in appresso "la sesta direttiva"), di poter continuare ad applicare una misura particolare inizialmente autorizzata dal Consiglio con decisione 2000/91/CE del 24 gennaio 2000 [2].

[1] GU L 145 del 13. 6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

[2] GU L 28 du 3.2.2000, pagg. 38 e 39

Ai sensi del suddetto articolo 27, con lettera del 6 novembre 2002, gli altri Stati membri sono stati informati di tali domande.

Tale misura particolare prevede un regime semplificato in materia di recupero dell'IVA attinente ai pedaggi per l'utilizzazione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia.

Conformemente all'articolo 17 della direttiva, la deduzione dell'IVA gravante sul diritto di utilizzo dev'essere effettuata nello Stato membro nel quale è stata pagata l'imposta. Ne risulta pertanto che un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca o nel Regno di Svezia dovrebbe, in linea di principio, recuperare l'IVA sul pedaggio in parte imputandola alla dichiarazione periodica da presentare nello Stato membro in cui risiede, e in parte mediante la procedura di rimborso prevista dall'ottava direttiva IVA. Inoltre, un soggetto passivo non residente in uno dei suddetti Stati membri dovrebbe presentare due domande di rimborso conformemente, a seconda dei casi, all'ottava o alla tredicesima direttiva IVA.

Le autorità svedesi e danesi ritengono che l'applicazione delle normali disposizioni IVA costituirebbe nel caso in questione un onere amministrativo eccessivo per i contribuenti e per le amministrazioni tributarie.

Ai sensi della suddetta decisione, la Danimarca e la Svezia sono state autorizzate ad applicare disposizioni particolari in base alle quali la deduzione e il rimborso dell'IVA sono trattate da un unico paese. Si tratta delle seguenti disposizioni:

- un soggetto passivo residente nel Regno di Danimarca o nel Regno di Svezia potrà dedurre, imputandolo alla sua dichiarazione periodica, l'importo totale dell'IVA deducibile attinente ai pedaggi, compresa l'IVA relativa all'utilizzo del collegamento sul territorio dello Stato membro nel quale egli non è stabilito;

- un soggetto passivo non stabilito in uno di questi due Stati membri dovrà rivolgersi esclusivamente alle autorità svedesi per il recupero dell'IVA deducibile, mediante la procedura di cui all'ottava o alla tredicesima direttiva.

Tale autorizzazione scade tuttavia il 31 dicembre 2002, mentre gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non sono cambiati e restano tuttora di applicazione.

Si rammenta che l'adozione della proposta di direttiva relativa al regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, presentata al Consiglio il 17 giugno 1998 [3], renderebbe le suddette misure particolari prive di oggetto per qualsiasi soggetto passivo stabilito nella Comunità.

[3] GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.

È pertanto opportuno limitare nel tempo l'autorizzazione, prevedendo che la sua validità scada alla data di entrata in vigore di detta direttiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2006, qualora la direttiva non sia ancora entrata in vigore a tale data.

Proposta di decisione del Consiglio per estendere l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(I testi in lingua danese e svedese sono i soli facenti fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [4], in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

[4] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

vista la proposta della Commissione [5],

[5] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Con lettere registrate presso il Segretariato generale della Commissione il 25 luglio e il 28 ottobre 2002, le autorità danesi e svedesi hanno rispettivamente chiesto di poter prorogare l'applicazione della deroga inizialmente autorizzata dal Consiglio con decisione 2000/91/CE [6].

[6] GU L 28 du 3.2.2000, pagg. 38 e 39

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati il 6 novembre 2002 di tali domande.

(3) La misura particolare riguarda il regime IVA applicabile alla gestione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, e in particolare il recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento; in virtù delle norme di territorialità, l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte nel Regno di Danimarca e in parte nel Regno di Svezia.

(4) In deroga ai principi dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies della stessa direttiva secondo i quali un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata pagata l'IVA, le autorità svedesi e danesi sono state autorizzate ad applicare una misura particolare volta a far sì che il soggetto passivo possa rivolgersi ad una sola amministrazione per il recupero di detta imposta.

(5) L'autorizzazione scade il 31 dicembre 2002, mentre gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non sono cambiati e restano tuttora di applicazione.

(6) Il 17 giugno 1998, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva [7] del Consiglio che modifica la sesta direttiva per quanto riguarda il regime del diritto alla deduzione dell'IVA, la cui adozione renderebbe superflua la suddetta misura particolare nella maggior parte dei casi, cioè per tutti i soggetti passivi stabiliti nella Comunità.

[7] GU C 219 del 15.7.1998, pag.16.

(7) È pertanto opportuno concedere la proroga dell'autorizzazione fino all'entrata in vigore della suddetta direttiva, ma prevedere che essa scada al 31 dicembre 2006 qualora la direttiva non sia entrata in vigore a tale data.

(8) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2000/91/CE, la data 31 dicembre 2002 è sostituita dalla data 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente