Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose /* COM/2002/0540 def. - COD 2001/0257 */
Gazzetta ufficiale n. 020 E del 28/01/2003 pag. 0255 - 0262
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (presentata dalla Commissione) 2001/0257 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 1. ANTEFATTI Il 3 luglio 2002 il Parlamento europeo ha votato in prima lettura le modifiche presentate sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [1] (COM(2000) 624 def., del 10 dicembre 2001). [1] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2000) 624 - 2001/0257(COD) ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE: 11 dicembre 2001. Parere del Comitato delle regioni: 24 aprile 2002. Parere del Comitato economico e sociale: nessuno. 2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nota come direttiva "Seveso II", si prefigge di prevenire incidenti gravi e di limitarne le conseguenze per le persone e per l'ambiente, nell'intento di garantire in modo coerente ed efficace un livello elevato di protezione in tutta la Comunità. La proposta scaturisce dalla comunicazione sulla "Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti" (COM(2000) 664 def.), in cui la Commissione definisce tre azioni chiave per una maggiore sicurezza delle attività minerarie (modifica della direttiva Seveso II, un'iniziativa in materia di gestione dei rifiuti di miniera e un documento di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi della direttiva IPPC (96/61/CE)) e mira ad includere talune attività delle industrie estrattive, tra cui le strutture adibite allo smaltimento degli sterili. La proposta tratta inoltre dell'esplosione del deposito di articoli pirotecnici a Enschede (Paesi Bassi) nel maggio 2000, suggerendo una migliore definizione di sostanze esplosive e pirotecniche e quantità limite inferiori delle stesse. In seguito alle raccomandazioni di due studi sulle sostanze cancerogene e le sostanze pericolose per l'ambiente, si propone altresì di includere un numero maggiore di sostanze cancerogene e di ridurre le quantità limite per le sostanze tossiche per l'ambiente acquatico. Si è anche considerata la possibilità che l'esplosione del sito chimico dell'AZF, verificatasi a Tolosa il 21 settembre 2001, imponga modifiche immediate della direttiva Seveso II. Tuttavia, poiché il sito era disciplinato in ogni suo aspetto dal disposto della direttiva Seveso II (diversamente dai siti di Baia Mare ed Enschede) e l'incidente era appena iniziato al momento dell'adozione della proposta, quest'ultima non contiene provvedimenti legislativi complementari in tal senso. 3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO Il 3 luglio 2002 il Parlamento europeo ha adottato 47 emendamenti sui 55 depositati. Solamente 13 dei 47 emendamenti adottati riguardavano il campo di applicazione della direttiva Seveso II. Molti degli altri emendamenti sembrano essere stati elaborati sulla scia del tragico incidente di Tolosa e trattano questioni che esulano dal campo di applicazione della direttiva. La Commissione sottolinea che la proposta era unicamente intesa ad ampliare il campo di applicazione della direttiva e non voleva costituire una revisione significativa. La direttiva Seveso II ha sostituito in ogni sua parte la direttiva Seveso originaria [2] del 1982, che era stata in vigore per oltre 15 anni. Il passaggio dalla direttiva Seveso alla Seveso II ha rappresentato di per sé una revisione fondamentale della legislazione europea in materia di rischi di incidenti gravi. La nuova direttiva è applicabile solamente da tre anni. Non avendo ricevuto, per il momento, sufficienti commenti dai gestori di impianti industriali e dagli Stati membri sugli eventuali problemi riscontrati nell'applicazione della direttiva, la Commissione ritiene che sia prematuro procedere a una revisione di maggior respiro. [2] Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, GU L 230 del 5.8.1982, pag. 1. Ciononostante, ha esaminato tutti gli emendamenti proposti per accoglierne il maggior numero possibile. La Commissione si compiace, in modo particolare, di osservare che un workshop sul nitrato di ammonio, organizzato dall'Ufficio sui rischi di grandi incidenti (Major Accident Hazards Bureau) istituito nell'ambito del Centro comune di ricerca, ha contribuito all'elaborazione di proposte di iniziative appropriate correlate all'incidente di Tolosa. Emendamenti accolti integralmente dalla Commissione: 1, 2, 27, 37, 39, 40, 42 e 45. Emendamenti accolti in linea di principio a condizione che siano riformulati: 8, 9, 13, 16, 18, 23-25, 32, 46 e 53. Emendamenti accolti parzialmente dalla Commissione: 7, 17, 26, 54 e 55. Emendamenti non accolti dalla Commissione: 3-6, 10-12, 14, 15, 19-22, 28, 29, 31, 33-36, 38, 43 e 44. La posizione della Commissione in merito agli emendamenti del Parlamento europeo è illustrata in seguito. 3.1. Emendamenti accolti integralmente dalla Commissione Gli emendamenti 1 e 2 propongono considerando correlati all'incidente di Tolosa, inserendo le modifiche delle categorie relative al nitrato di ammonio e indicando, al contempo, che la direttiva non deve riguardare i siti degli utilizzatori finali di tale sostanza. L'emendamento 27 rinvia alla decisione 2001/792/CE del Consiglio, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile [3], obbligando gli Stati membri a tenere conto di tale decisione nei piani di emergenza esterni. [3] GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7. Con l'emendamento 37 si obbligano gli Stati membri a fornire alla Commissione le informazioni essenziali relative agli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva (nome, recapito, attività). L'emendamento 39 propone la creazione di quattro nuove categorie per il nitrato di ammonio, tra cui le relative quantità limite. Gli emendamenti 40 e 42 propongono la creazione di due nuove voci per il nitrato di potassio, tra cui le relative definizioni e quantità limite. L'emendamento 45 riformula parte della sezione sull'organizzazione e il personale nell'allegato III, che definisce le informazioni da includere nel sistema di gestione della sicurezza, sottolineando la necessità di coinvolgere i subappaltatori. 3.2. Emendamenti accettati parzialmente o in linea di principio dalla Commissione L'emendamento 7, sugli sterili delle attività minerarie, specifica che la direttiva concerne solamente gli impianti attivi di smaltimento degli sterili, che la Commissione accetta in linea di principio, proponendo di sostituire il termine inglese "operational" con "active" [modifica non pertinente per la versione italiana, in quanto il termine "operational" era già stato tradotto con "attivo"]. L'emendamento propone inoltre di estendere l'applicazione agli impianti di smaltimento degli sterili a quelli utilizzati in relazione alla lavorazione meccanica e fisica, che la Commissione non accetta per i motivi di cui all'emendamento 6 (cfr. punto 3.3 in appresso). Come dalla relazione allegata alla proposta originaria della Commissione, quest'ultima intende trattare anche gli aspetti relativi alla sicurezza di tali impianti di smaltimento degli sterili grazie all'iniziativa sulla gestione dei rifiuti di miniera. Per l'articolo 4, lettera g) (nuovo), la Commissione pertanto propone il seguente testo: "f) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti attivi di smaltimento degli sterili, ivi compresi le dighe o i bacini di decantazione, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I della presente direttiva e utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali." L'emendamento 8 propone, per motivi di chiarezza, l'inserimento di un paragrafo aggiuntivo all'articolo 4, spostando l'esclusione della "esplorazione e sfruttamento off-shore di minerali" dalla lettera e) a questo paragrafo. La Commissione accetta tale chiarimento, a condizione che sia precisato che l'esclusione riguarda anche gli idrocarburi. La Commissione propone quindi: All'articolo 4, per la lettera e) il seguente testo: "e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e lavorazione) di minerali in miniere e cave o mediante perforazioni, ad esclusione delle operazioni di lavorazione chimica o termica, e del relativo deposito, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I della presente direttiva;" All'articolo 4, per la lettera f) il seguente testo: "f) all'esplorazione e allo sfruttamento off-shore di minerali, compresi gli idrocarburi". Gli emendamenti 9, 13, 18, 23 e 24 trattano la questione degli stabilimenti che rientrano di conseguenza nel campo di applicazione della direttiva Seveso II. Tali emendamenti mirano a stabilire scadenze ragionevoli per la presentazione delle notifiche (articolo 6) e dei rapporti sulla sicurezza (articolo 9) nonché a definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (articolo 7) e i piani di emergenza interni ed esterni (articolo 11). La Commissione accoglie tutti questi emendamenti in linea di principio con una formulazione lievemente differente. La Commissione propone quanto segue: All'articolo 6, paragrafo 1, dopo il secondo trattino è aggiunto il seguente trattino: "- per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva entro tre mesi dalla data in cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, prima frase." All'articolo 7, dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente paragrafo: "2 bis. Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento sarà redatto senza indugio e comunque al più tardi entro tre mesi dalla data in cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, prima frase." All'articolo 9, paragrafo 3, dopo il terzo trattino, è aggiunto il seguente trattino: "- per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugio e comunque entro un anno dalla data in cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, prima frase." All'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dopo il terzo trattino, è aggiunto il seguente trattino: "- per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugio e comunque entro un anno dalla data in cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, prima frase." All'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dopo il terzo trattino, è aggiunto il seguente trattino: "- per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugio e comunque entro un anno dalla data in cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, prima frase." L'emendamento 16 propone di sostituire all'articolo 8 la dicitura "competent authority for external emergency planning" con la dicitura "authority responsible for external emergency planning" [Emendamento non pertinente per la versione italiana, in quanto il termine "responsible" era stato reso con "competente"]. La Commissione accoglie l'emendamento in linea di principio. Tuttavia, poiché tale modifica è proposta unitamente all'emendamento 15, respinto dalla Commissione, è necessaria una nuova formulazione. Per l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), la Commissione pertanto propone il seguente testo: "siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nell'informazione dei cittadini e nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani d'emergenza esterni." L'emendamento 17 propone che il rapporto di sicurezza contenga l'elenco delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla sua elaborazione e la descrizione dei metodi utilizzati. La Commissione accoglie la prima parte di tale proposta, ma non ritiene che l'obbligo di descrivere i metodi utilizzati - aldilà degli elementi necessari per la valutazione del rapporto di sicurezza - contribuirebbe ad incrementare la sicurezza. Propone pertanto il testo seguente in sostituzione dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma: "Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Riporta l'elenco delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla sua elaborazione. Contiene, inoltre, l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento." Gli emendamenti 25 e 26 propongono di rafforzare le disposizioni di cui all'articolo 11 per la consultazione nella fase preparatoria e di revisione dei piani di emergenza. La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 25 e l'intenzione dell'emendamento 26 di insistere sulla consultazione del personale delle imprese esterne impiegate sul sito. Propone pertanto il testo seguente in sostituzione dell'articolo 11, paragrafo 3: "Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in collaborazione con il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato delle imprese di subappalto, e affinché la popolazione sia consultata sui piani d'emergenza esterni in occasione della loro elaborazione o del loro aggiornamento." L'emendamento 32 specifica che le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso d'incidente devono essere fornite d'ufficio, "regolarmente e nella forma più idonea" alle persone suscettibili di essere colpite da un incidente rilevante ed estende la portata di tale obbligo a "ogni struttura frequentata dal pubblico (scuole, ospedali, ecc.)". La Commissione accoglie in linea di principio questo emendamento e propone il testo seguente in sostituzione del primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1: "Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata da persone (scuole, ospedali, ecc.) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9." L'emendamento 54 propone la modifica dell'articolo 12 (pianificazione dell'urbanizzazione) ampliando l'elenco delle opere che dovrebbero, a lungo termine, essere separate dagli stabilimenti di cui alla direttiva Seveso II, per includere gli edifici frequentati dal pubblico, le vie di trasporto, gli stabilimenti industriali e le zone di svago. La Commissione accoglie parzialmente la proposta, ad eccezione degli stabilimenti industriali, osservando che l'effetto domino tra gli stabilimenti industriali pericolosi è già trattato all'articolo 8. Ritiene inoltre che la dicitura "vie di trasporto" sia troppo generica in questo contesto e debba essere sostituita da "principali vie di trasporto". Propone pertanto il testo seguente in sostituzione dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma: "Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di destinazione e utilizzazione del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le principali vie di trasporto, gli stabilimenti industriali, le zone di svago, e le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, dall'altro, e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone". L'emendamento 55 obbliga la Commissione a elaborare orientamenti da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti esistenti che rientrano nel campo di applicazione dalla direttiva e le zone sensibili e per sviluppare una metodologia per la fissazione delle opportune distanze minime di sicurezza. La Commissione è a favore dello sviluppo di ulteriori orientamenti relativi alla pianificazione dell'urbanizzazione, oltre a quelli già pubblicati (http://mahbsrv.jrc.it/downloads-pdf/Landuse2.pdf) e svolge già un ruolo guida in questo settore. Non è tuttavia convinta che sia possibile o utile sviluppare un'unica metodologia al momento. La Commissione può pertanto accogliere solo parzialmente il presente emendamento. Data inoltre la necessità che gli Stati membri partecipino alla stesura degli orientamenti, propone che per l'articolo 12 sia inserito il seguente nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1: "1 bis. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, è invitata a elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati tecnici armonizzata riguardante i rischi e gli scenari di incidenti da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti coperti e le zone sensibili specificate all'articolo 12, paragrafo 1. La creazione di tale base di dati deve tenere conto delle valutazioni effettuate dagli Stati membri, delle informazioni ottenute dai gestori o di ogni altra informazione pertinente." L'emendamento 53 propone le definizioni relative alle quattro nuove categorie per il nitrato di ammonio di cui all'emendamento 39. La Commissione accoglie il presente emendamento in linea di principio e propone il seguente testo in sostituzione delle note 1 e 2 all'allegato I, capitolo 1: "1. Nitrato di ammonio (5000 / 10000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi Si applica alle miscele di nitrato di ammonio/fertilizzanti composti (che contengono miscele/fertilizzanti composti di nitrato di ammonio con fosfato e/o potassio) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è - compreso tra il 15,75% [4]e il 24,5% [5] in peso, e con un contenuto totale di materiali organici/combustibili non superiore allo 0,4% oppure che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II della direttiva 80/876/CEE (quale modificata e aggiornata), [4] Un tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45% di nitrato di ammonio. [5] Un tenore di azoto del 24,5% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70% di nitrato di ammonio. - 15,75% [6] [6] Un tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45% di nitrato di ammonio. in peso o inferiore e contenuto illimitato di materiali combustibili, e che secondo il "Trough Test" dell'ONU (cfr. "United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria", parte III, sottocapitolo 38.2) sono in grado di autodecomporsi. 2. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): categoria fertilizzanti Si applica ai fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e alle miscele di fertilizzanti o ai fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è - superiore al 24,5% in peso, tranne per le miscele di nitrato di ammonio e dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%, - superiore al 15,75% in peso per le miscele di nitrato di ammonio e solfato di ammonio, - superiore al 28% [7] in peso, per le miscele di nitrato di ammonio e dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%, [7] Un tenore di azoto del 28% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80% di nitrato di ammonio. e che rispondono ai requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE (quale modificata e aggiornata). 3. Nitrato di ammonio (350/2500): categoria tecnica Si applica - al nitrato di ammonio e ai preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è - compreso tra il 24,5 e il 28% in peso, e che contiene non oltre lo 0,4% di sostanze combustibili, - superiore al 28% in peso, e che contiene non oltre lo 0,2% di sostanze combustibili, - alle soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80% in peso. 4. Nitrato di ammonio (10/50): materiali e fertilizzanti "fuori norma" che non superano il test di detonabilità Si applica - ai materiali scartati durante i processi di fabbricazione, al nitrato di ammonio e ai preparati a base di nitrato di ammonio, ai fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e alle miscele di fertilizzanti o ai fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3, che ripassano o sono ripassati dall'utilizzatore finale al fabbricante, ad un luogo di deposito temporaneo o ad un impianto di ritrattamento a scopo di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro, poiché non soddisfano più le norme di cui alle note 2 e 3; - ai fertilizzanti di cui alle note 1 e 2 che non rispondono ai requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE (quale modificata e aggiornata). L'emendamento 46 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alle persone che possono essere colpite da un incidente. L'emendamento propone di aggiungere alle informazioni da comunicare una pianta che indichi le zone di rischio. La Commissione accoglie il presente emendamento in linea di principio e propone l'inserimento del seguente testo nell'allegato V dopo il punto 10: "10 bis. Una pianta che mostri le zone suscettibili di essere colpite dalle conseguenze di un incidente rilevante derivante dallo stabilimento. 3.3. Emendamenti non accolti dalla Commissione Gli emendamenti 3-5 propongono considerando che fanno riferimento a questioni derivanti dall'incidente di Tolosa. La Commissione ritiene che i considerando proposti negli emendamenti 1 e 2 siano sufficienti e che quelli qui proposti non siano pertinenti con la legislazione comunitaria. L'emendamento 6 propone di ampliare il campo di applicazione della direttiva relativamente alle attività minerarie, includendo la lavorazione meccanica e fisica dei minerali. La Commissione sottolinea che la presente direttiva dovrebbe applicarsi solamente nei casi in cui sostanze pericolose sono portate sul sito e ivi depositate e/o nei casi in cui viene effettuata la preparazione chimica e termica di tali sostanze. Nei casi in cui la lavorazione è di tipo meccanico o fisico, le uniche sostanze pericolose nel sito sono normalmente quelle contenute nei minerali estratti. L'emendamento 10 propone di istituire l'obbligo per il gestore di includere nella notifica informazioni sulle misure di formazione. La notifica mira, tuttavia, a fornire alle autorità competenti alcune informazioni minime, quali il nome del gestore, l'indirizzo dello stabilimento, ecc. La Commissione ritiene che la questione della formazione debba essere trattata piuttosto in un altro punto, ad esempio nell'allegato III (sistemi di gestione della sicurezza) e nell'allegato IV (piani di emergenza). L'emendamento 11 propone di istituire l'obbligo per i gestori di informare l'autorità competente nel caso in cui un impianto, uno stabilimento o un deposito siano modificati. Ciò comporterebbe ulteriori incombenze burocratiche senza migliorare la sicurezza, dal momento che l'articolo 6 già impone ai gestori l'obbligo di notificare ogni aumento significativo della quantità della sostanza pericolosa o qualsiasi modifica dei processi in cui tale sostanza è utilizzata. L'emendamento 12 propone di richiedere al gestore di "attestare l'assolvimento dei propri obblighi" nel documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Ciò non è appropriato per tale politica. In genere, la documentazione dovrebbe essere organizzata in modo gerarchico: detta politica di prevenzione definisce la strategia e i principi per la prevenzione degli incidenti rilevanti e ogni livello successivo illustra in maggior dettaglio l'applicazione di tali principi, terminando con i documenti di lavoro e le istruzioni. L'emendamento 14 propone l'aggiunta all'articolo 8 (effetto domino) di un rinvio all'articolo 12 sulla pianificazione dell'urbanizzazione. Ciononostante, l'articolo 8 è inteso a garantire che si tenga adeguatamente conto della possibilità dell'effetto domino tra stabilimenti diversi. L'obbligo generale del gestore di prendere tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti, ivi compreso l'effetto domino, è trattato in modo sufficiente all'articolo 5. L'identificazione di tali misure spetta al gestore e non agli Stati membri nell'ambito nella rispettiva pianificazione dell'urbanizzazione. L'emendamento 15 propone di istituire l'obbligo esplicito di informare il pubblico circa eventuali pericoli e rischi di insorgenza di effetti domino attraverso la stampa locale e per posta nonché tramite il sito web ufficiale dell'autorità regionale interessata. Conformemente al principio di sussidiarietà, si tratta chiaramente di una questione su cui la decisione spetta alle autorità locali e nazionali. L'emendamento 19 propone di rendere obbligatoria la revisione del rapporto di sicurezza "in caso di modifiche dell'organizzazione del lavoro che abbiano ripercussioni sulla sicurezza di un impianto." Le modifiche dell'organizzazione del lavoro avvengono costantemente e i cambiamenti sostanziali dovrebbero effettivamente implicare l'adattamento del sistema di gestione della sicurezza. Tuttavia, l'obbligo di effettuare una revisione formale del rapporto di sicurezza in siffatte circostanze darebbe luogo a incombenze amministrative superflue. L'emendamento 20 propone di istituire l'obbligo per gli Stati membri di armonizzare le differenti metodologie impiegate per l'elaborazione dei rapporti di sicurezza per pervenire a una metodologia europea unica. I metodi attualmente impiegati rispecchiano la considerevole diversità degli impianti chimici ed è difficile immaginare come una metodologia unica possa essere utilizzata in tutte le circostanze. La Commissione incoraggia nondimeno la convergenza e ha pubblicato un documento di orientamento sulle modalità di elaborazione dei rapporti di sicurezza (http://mahbsrv.jrc.it/GuidanceDocs-SafetyReport.html). Gli emendamenti 21 e 22 propongono di modificare l'articolo 10 in modo da rendere obbligatorio per i gestori di tutti gli stabilimenti informare l'autorità competente prima di procedere ad ogni modifica. Tale obbligo è già in vigore per gli stabilimenti "di livello superiore" (articolo 9) e, secondo la Commissione, non è idoneo per gli stabilimenti "di livello inferiore" (articoli 6 e 7). L'emendamento 28 propone di imporre agli Stati membri, in caso di incidente, di informare il centro di informazione e monitoraggio istituito in virtù della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio e cooperare con tale centro. Il meccanismo comunitario interessato mira ad agevolare la cooperazione negli interventi di soccorso della protezione civile. Un obbligo generale di notifica e di cooperazione conformemente a tale meccanismo sembra pertanto inadeguato. L'emendamento 29 propone la modifica dell'articolo 12 sulla pianificazione dell'urbanizzazione così da includere i controlli sulle "soluzioni tecniche adottate per una riduzione dei perimetri di rischio". Malgrado ciò, la necessità "...delle misure tecniche complementari ... per non accrescere i rischi per le persone" è già menzionata in modo esplicito all'articolo 12 e il paragrafo proposto è incompatibile con la struttura dell'articolo. L'emendamento 31 obbligherebbe la Commissione a sviluppare "un regime di incentivi e/o finanziamenti per il trasferimento degli stabilimenti". Sulla base di considerazioni in merito alla sussidiarietà, la Commissione ritiene tuttavia che siffatto compito spetti agli Stati membri. La Commissione verificherà la compatibilità di tali regimi con il diritto della concorrenza europeo. Gli emendamenti 33 e 34 mirano a consolidare il diritto del pubblico ad avere accesso ai rapporti di sicurezza e ai piani di emergenza, istituendo l'obbligo, tra l'altro, che siano pubblicati nei giornali e in Internet, inviati agli organi consultivi locali e affissi negli stabilimenti frequentati da un elevato numero di persone. La Commissione ritiene, ad ogni modo, che l'equilibrio raggiunto nella direttiva Seveso II tra informazioni "attive", fornite automaticamente a persone che possono essere colpite da un incidente, e informazioni "passive", disponili su richiesta, sia in generale corretto e vada mantenuto. Oltre a ciò, secondo il principio della sussidiarietà, i meccanismi utilizzati per rendere le informazioni disponibili è un questione su cui decidono gli Stati membri o le amministrazioni a livello locale. L'emendamento 35 propone un nuovo articolo sulla "Formazione del personale degli stabilimenti e delle imprese esterne", istituendo l'obbligo di assicurare regolarmente la formazione del personale e di trasmettere alle autorità competenti un rapporto, con periodicità biennale, sulla formazione impartita. La Commissione concorda sull'importanza della formazione, ma ritiene che la questione è trattata in modo appropriato negli allegati III (sistemi di gestione della sicurezza) e IV (piani di emergenza). Di più, dovendo dimostrare che è stato istituito un sistema di gestione della sicurezza, il rapporto sulla sicurezza deve assolutamente contenere informazioni sulla formazione del personale. La Commissione non è favorevole alla ripetizione degli obblighi di notifica. L'emendamento 36 propone l'obbligo per gli Stati membri di sospendere le attività se il gestore non ha fornito le informazioni in merito a eventuali cambiamenti/modifiche e alla formazione. La Commissione considera questo emendamento superfluo, dato che l'articolo 17 conferisce già agli Stati membri il potere di vietare il funzionamento di uno stabilimento se le informazioni fornite siano insufficienti o se il rapporto sulla sicurezza risulta incompleto. L'emendamento 38 mira a limitare "i segreti commerciali e industriali" esclusivamente ai processi e non alle informazioni concernenti il deposito di sostanze pericolose. Dato che la Commissione sostiene il principio del "diritto a conoscere" in generale e, in particolare, il diritto del pubblico di conoscere i rischi a cui può essere esposto, non considera opportuno limitare il concetto di riservatezza commerciale o industriale. L'emendamento 43 propone riferimenti alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. Tali riferimenti non sono considerati necessari dalla Commissione. La direttiva prevede già il caso di sostanze e preparati non classificati e i rifiuti pericolosi possono quindi rientrare nel campo di applicazione della direttiva sulla base delle loro proprietà in quanto preparati. L'emendamento 44 propone l'inserimento all'allegato II, capitolo IV, dell'obbligo di svolgere "analisi di rischio" connesse a determinate sostanze. Tale disposizione è già contenuta nell'allegato II, punto III.C.2. 3.4. Proposta modificata Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come fin qui indicato.