52002PC0508

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2002/0508 def. - COD 2001/0265 */

Gazzetta ufficiale n. 331 E del 31/12/2002 pag. 0291 - 0300


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Principi

1. Nel novembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti (COM(2001) 547 def. - 2001/0265(COD)) per adozione mediante la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il 4 luglio 2002 il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. La Commissione ha espresso in tale occasione la sua posizione su ciascuno di questi emendamenti, indicando quelli che poteva accogliere come tali, quelli che poteva accogliere di massima e/o con una nuova stesura, quelli che poteva accogliere in parte e quelli che non poteva accogliere.

3. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha elaborato la presente proposta modificata.

4. La Commissione ha apportato tre tipi di modifiche, così giustificate.

In primo luogo, varie nuove disposizioni del Parlamento europeo in prima lettura sono state accolte come tali. Questi emendamenti servono a migliorare le definizioni o a renderle più chiare e ad elaborare ed illustrare punti della proposta.

In secondo luogo, la Commissione ha accolto alcuni emendamenti di massima, con leggere modifiche redazionali, ad esempio per migliorare la coerenza rispetto ad altre parti della proposta o per definire meglio determinate condizioni, limiti o eccezioni.

In terzo luogo, la Commissione ha ripreso parti di emendamenti dalla prima lettura nei casi in cui tali parti erano ritenute coerenti con la finalità della proposta e apportavano un valore aggiunto, mentre per l'emendamento in toto ciò non era il caso.

Inoltre, la Commissione ha introdotto alcune modifiche redazionali sulla base degli orientamenti dell'Accordo interistituzionale.

B. Commenti sugli emendamenti accolti

Considerando

Considerando 3

Questo nuovo considerando evidenzia l'uso della biomassa secondaria e la produzione parallela di proteine vegetali.

Considerando 4

Questo emendamento ricorda l'allargamento.

Considerando 5

Questo nuovo considerando menziona il Libro bianco sui trasporti ed evidenzia l'importanza di usare carburanti alternativi come i biocarburanti.

Considerando 7

Questo emendamento sottolinea è in linea con la comunicazione sui carburanti alternativi.

Considerando 8

Questo nuovo considerando concerne le miscele di biocarburanti e ricorda l'integrazione normale dei biocarburanti nel mercato dei carburanti.

Considerando 9

Questo nuovo considerando promuove un orientamento di ricerca sui biocarburanti.

Considerando 10

Questo nuovo considerando fornisce informazioni utili ai consumatori.

Considerando 11

Questo nuovo considerando riguarda lo sviluppo futuro dell'opzione idrogeno in particolare, in linea con la comunicazione sui carburanti alternativi.

Considerando 12

Questo nuovo considerando ricorda che una politica di ricerca contribuisce alla compatibilità di biocarburanti e idrogeno.

Considerando 13

Questo nuovo considerando - la cui stesura è stata modificata - concerne le norme per i biocarburanti e costituisce un buon compromesso tra requisiti di qualità e un livello ragionevole di flessibilità per il nuovo mercato.

Considerando 14

Questo nuovo considerando concerne norme armonizzate, più specificamente per bioetanolo e biodiesel.

Considerando 15

Questo emendamento - parzialmente accolto - concerne il contributo dei biocarburanti alla plurifunzionalità in agricoltura.

Considerando 17

Questo nuovo considerando concerne gli obiettivi del Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento ed è anche in linea con la comunicazione sui carburanti alternativi.

Considerando 18

Questo nuovo considerando precisa che i carburanti alternativi dovranno essere maggiormente disponibili per penetrare sul mercato.

Considerando 19

Questo emendamento completa il testo della risoluzione del Parlamento.

Considerando 20

Questo emendamento concerne l'eventuale ampliamento del numero dei soggetti.

Considerando 22

Questo nuovo considerando ricorda la normale integrazione dei biocarburanti.

Considerando 24

Questo nuovo considerando - la cui stesura è stata modificata - promuove la ricerca sulla sostenibilità dei biocarburanti.

Considerando 25

Questo nuovo considerando precisa e rafforza l'articolo 4, paragrafo 3 della proposta.

Considerando 26

Questo emendamento - accolto in parte - riguarda diversi biocarburanti e altri carburanti alternativi, già inclusi nella definizione generale di biomassa.

Considerando 27

Questo nuovo considerando contribuisce allo sviluppo dei biocarburanti in quanto stabilisce disposizioni per lo sviluppo di appropriate norme di qualità.

Considerando 28

Questo nuovo considerando rafforza la coerenza delle politiche nazionali.

Considerando 29

Questo nuovo considerando promuove l'informazione chiara dei consumatori.

Considerando 30

Questo nuovo considerando ricorda la creazione di un nuovo mercato agricolo.

Articoli

Articolo 2

Punto 2

Modifica redazionale per assicurare la coerenza con la modifica nella parte A dell'allegato.

Articolo 3

Punto 2

Questa modifica introduce un sistema di relazioni degli Stati membri alla Commissione sull'impatto ambientale e sui costi ed è in linea con l'accordo al Consiglio Energia.

Punto 3

Questo nuovo testo - leggermente rimaneggiato - prevede la promozione dello sviluppo tecnico dei biocarburanti e sottolinea l'importanza di una politica nazionale coerente.

Punto 4 - a

Questo emendamento menziona i biocarburanti esistenti in concentrazione elevata nelle miscele.

Punto 6

Questo nuovo punto conferisce la priorità alla promozione dei biocarburanti nel trasporto pubblico ed è in linea con la politica della Commissione sui trasporti.

Punto 7

Questo nuovo punto conferisce la priorità alla promozione dei biocarburanti con un buon equilibrio ambientale ed è in linea con la politica della Commissione sulla promozione dei biocarburanti e sull'integrazione della dimensione ambientale.

Articolo 4

Punto 1

Questo emendamento specifica e chiarisce meglio il sistema di relazioni degli Stati membri alla Commissione. Stabilisce anche una data per la presentazione della prima relazione.

Punto 2

Questo nuovo punto promuove le possibilità dei biocarburanti presso il pubblico e fornisce informazioni ai consumatori.

Punto 3

Questo emendamento fornisce dettagli sulla relazione di valutazione che la Commissione deve pubblicare ogni due anni e incoraggia un'impostazione ecologica. Ciò è in linea con la promozione dei biocarburanti e l'integrazione della dimensione ambientale.

Punto 4

Questo nuovo punto introduce la conformità alla norma pr EN 14214 per i prodotti finali di biodiesel per i carburanti ed è in linea con le norme europee esistenti.

Articolo 5

Paragrafo 3

Questo nuovo paragrafo sottolinea l'importanza dei criteri ambientali.

Paragrafi 4 e 5

Questi nuovi paragrafi introducono un periodo di transizione (a condizioni specifiche) di 2 anni al massimo per gli Stati membri con difficoltà particolari.

Allegati

Parte A - titolo

Questa modifica precisa che l'allegato A non è un elenco esaustivo.

Parte A - definizione di "biodiesel"

Questa modifica precisa parte della definizione di biodiesel e chiarisce le norme.

Parte A - definizione di "bioidrogeno"

Questa nuova definizione è introdotta in quanto l'allegato A non è un elenco esaustivo. La sua inclusione riprende il punto di vista della comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi.

Parte B - tabella

L'ultima colonna della tabella sulle percentuale di miscela è stata soppressa e l'articolo 3 è stato modificato in conseguenza.

2001/0265 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Göteborg il 15-16 giugno 2001 ha adottato una strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile comprendente varie misure, tra cui lo sviluppo dei biocarburanti.

(2) Le risorse naturali e la loro utilizzazione accorta e razionale, come indicato all'articolo 174, paragrafo 1 del trattato, comprendono petrolio, gas naturale e combustibili solidi, che sono fonti energetiche essenziali, ma anche fonti di emissioni di anidride carbonica.

(3) Esistono numerosi tipi di biomassa rinnovabile adatti alla produzione di biocarburanti, ricavabili da prodotti agricoli e forestali nonché da residui e rifiuti forestali e dell'industria forestale e agroalimentare. Inoltre è anche possibile ottenere sottoprodotti ricchi di proteine vegetali per l'alimentazione animale.

(4) Il settore dei trasporti rappresenta più del 30% del consumo finale di energia nella Comunità ed è in espansione - una tendenza destinata ad aumentare, parallelamente alle emissioni di anidride carbonica. Tale espansione sarà maggiore in percentuale nei paesi candidati dopo la loro adesione all'Unione europea.

(5) Secondo il Libro bianco della Commissione "La politica del trasporto europeo fino al 2010: il momento delle scelte" [5], si prevede un aumento del 50% delle emissioni di CO2 dei trasporti tra il 1990 e il 2010, che raggiungeranno circa 1 113 milioni di tonnellate; il principale contributo proviene dal trasporto stradale che rappresenta l'84% delle emissioni di CO2 legate ai trasporti. Da un punto di vista ecologico, il Libro bianco esorta a ridurre la dipendenza dal petrolio (attualmente del 98%) nel settore dei trasporti usando carburanti alternativi come i biocarburanti.

[5] COM(2001) 370.

(6) Il maggiore uso di biocarburanti nei trasporti fa parte del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto e di qualsiasi pacchetto politico per rispettare altri impegni.

(7) Il maggiore uso di biocarburanti nei trasporti, senza escludere altre possibili alternative ai combustibili fossili - compreso il GPL (gas di petrolio liquefatto) -, è uno degli strumenti con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza energetica e influenzare il mercato mondiale dei carburanti da trasporto e, di riflesso, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a medio e lungo termine.

(8) La tecnologia di produzione dei biocarburanti è molto avanzata e quindi i motori dei veicoli attualmente in circolazione nella Comunità possono usare senza problemi miscele contenenti il 5% di biocarburanti. Gli sviluppi tecnologici più recenti consentono percentuali più elevate di biocarburante nella miscela. Alcuni paesi usano già miscele contenenti il 10% e più di biocarburante.

(9) La politica di ricerca svolta dagli Stati membri sul maggiore uso di biocarburanti dovrebbe comprendere, ogni qual volta possibile e sicuro dal punto di vista tecnico, l'uso di biocarburanti miscelati a kerosene, soprattutto per il trasporto aereo.

(10) I parchi veicoli delle aziende pubbliche presentano spesso un vasto potenziale per la ricerca e l'introduzione graduale dei biocarburanti. Essi offrono la possibilità di usare un'elevata concentrazione di biocarburanti. In alcune città, questi parchi veicoli funzionano già con biocarburanti puri che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane. Quando sono messi in vendita carburanti contenenti più del 5% di biocarburante, devono essere chiaramente contrassegnati.

(11) La promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti è solo una tappa verso l'uso più efficiente della biomassa, in vista di un loro maggiore sviluppo in futuro, in particolare dell'opzione idrogeno.

(12) La politica di ricerca svolta dagli Stati membri sul maggiore uso di biocarburanti deve incorporare in percentuale significativa l'opzione idrogeno e promuoverla nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo.

(13) La conformità di nuovi tipi di carburante a norme tecniche riconosciute è una condizione per essere maggiormente adottati dai consumatori e dai fabbricanti di veicoli e penetrare quindi il mercato. Le norme tecniche costituiscono anche la base per i requisiti concernenti le emissioni e il loro monitoraggio. Per i nuovi tipi di carburante può essere difficile rispettare le norme tecniche attuali, che sono state sviluppate in gran parte per i carburanti fossili convenzionali. La Commissione e gli organismi di normalizzazione devono monitorare gli sviluppi e adattare e sviluppare attivamente le norme in modo da poter introdurre nuovi tipi di carburante, rispettando i requisiti di prestazione ambientale.

(14) Il bioetanolo e il biodiesel, usati per i veicoli in forma pura o miscelati, devono essere conformi alle norme di qualità stabilite per garantire prestazioni ottimali dei motori. Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) deve pertanto stabilire norme per tutta la Comunità.

(15) La promozione dell'uso dei biocarburanti, nel rispetto di pratiche agricole e forestali sostenibili stabilite nelle regole che disciplinano la politica agricola comune creerà nuove opportunità per lo sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune maggiormente orientata al mercato comunitario e al rispetto della vita rurale e di un'agricoltura multifunzionale. La coltivazione di piante destinate alla produzione di biocarburanti va integrata negli attuali programmi di coltivazione, in linea con il principio della rotazione delle colture e non deve portare alla creazione di monocolture. Il ruolo plurifunzionale dell'agricoltura sarà importante e creerà posti di lavoro nelle zone rurali. Per garantire pratiche agricole sostenibili bisogna stabilire criteri ambientali chiari per la produzione di biocarburanti liquidi.

(16) Nelle sue risoluzioni dell'8 giugno 1998 [6] e del 5 dicembre 2000, il Consiglio ha approvato la strategia e il piano di azione della Commissione per le fonti energetiche rinnovabili e chiesto misure specifiche nel settore dei biocarburanti.

[6] GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

(17) il Libro verde della Commissione "Verso una strategia europea della sicurezza dell'approvvigionamento energetico" [7] stabilisce l'obiettivo di sostituire il 20% di carburanti convenzionali con carburanti alternativi nel settore dei trasporti entro il 2020.

[7] COM(2000) 769 def..

(18) La penetrazione del mercato dei carburanti alternativi è legata alla loro ampia disponibilità e anche alla loro competitività.

(19) Nella sua risoluzione del 18 giugno 1998 [8], il Parlamento europeo ha auspicato un aumento della quota di mercato dei biocarburanti del 2% entro cinque anni, mediante un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, aiuti finanziari all'industria di trasformazione e fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le compagnie petrolifere.

[8] GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

(20) Il metodo ottimale per aumentare la quota di biocarburanti nei mercati nazionali e comunitari dipende dalla disponibilità di risorse e materie prime, da politiche nazionali e comunitarie per promuovere i biocarburanti e da disposizioni fiscali..

(21) Le politiche nazionali per promuovere l'uso di biocarburanti non devono portare al divieto della libera circolazione di carburanti conformi alle specifiche ambientali armonizzate, stabilite nella legislazione comunitaria.

(22) La promozione della produzione e dell'uso di biocarburanti contribuirà a ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di gas ad effetto serra. I biocarburanti possono inoltre essere usati nei veicoli a motore esistenti ed essere venduti tramite l'attuale sistema di distribuzione dei carburanti. Non saranno pertanto necessari investimenti costosi in infrastrutture o in adattamenti dei motori.

(23) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'introduzione di principi generali che garantiscano la commercializzazione e distribuzione di una percentuale minima di biocarburanti, non può essere a sufficienza conseguito dagli Stati membri, a causa delle dimensioni dell'azione e può essere meglio conseguito a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo la presente direttiva si limita a quanto strettamente necessario per conseguire tal fine.

(24) Bisogna promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico sulla sostenibilità dei biocarburanti.

(25) Un aumento dell'uso dei biocarburanti deve accompagnarsi ad un'analisi approfondita dell'impatto ambientale, economico e sociale per decidere se sia opportuno aumentare la quota di biocarburanti rispetto ai carburanti convenzionali.

(26) Si devono prevedere disposizioni per poter adeguare rapidamente l'elenco di biocarburanti, la percentuale del tenore di energie rinnovabili e il calendario di introduzione dei biocarburanti sul mercato dei carburanti da trasporto, al progresso tecnico e ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale della prima fase di introduzione. Al riguardo si deve tener conto dei diversi biocarburanti come olio vegetale puro, ottenuto con pressione a freddo, ad esempio olio di ravizzone che può essere prodotto in maniera ecologica e i cui sottoprodotti contengono anche proteine e possono servire come mangime per animali. Si può anche tener conto di altri carburanti alternativi, come gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso o liquefatto e dimetilene che sono già usati nel mercato dei carburanti da trasporto.

(27) Si devono prevedere disposizioni per sviluppare rapidamente norme di qualità per i biocarburanti per autotrazione, come carburanti puri e miscelati con carburanti convenzionali. La frazione biodegradabile dei rifiuti è un'utile fonte di biocarburanti, ma le norme di qualità devono tener conto degli eventuali contaminanti presenti nei rifiuti per evitare che componenti specifici danneggino il veicolo e/o provochino livelli più elevati di emissioni.

(28) L'incoraggiamento alla promozione di biocarburanti deve essere coerente con gli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e protezione ambientale e con altri obiettivi politici connessi, nonché con le eventuali misure adottate in ciascuno Stato membro.

(29) Poiché l'uso di biocarburanti al di sopra di una data concentrazione presuppone un adattamento speciale dei veicoli per evitare problemi tecnici e di sicurezza, i biocarburanti puri o i carburanti miscelati con una concentrazione di biocarburanti superiore al limite massimo tollerabile dai veicoli esistenti devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile al punto di distribuzione.

(30) La domanda di biocarburanti nell'Unione europea e in altri paesi potrebbe aprire un nuovo mercato per prodotti agricoli innovativi.

(31) Poiché le misure necessarie per attuare la presente direttiva sono di misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9], esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione,

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce una percentuale minima di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

(a) "biocarburanti": carburanti liquidi o gassosi da trasporto prodotti dalla biomassa;

(b) "biomassa": la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui dell'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), della silvicoltura e delle industrie correlate, nonché la frazione biodegradabile di rifiuti industriali e urbani;

(c) "tenore energetico": il valore calorifico inferiore di un combustibile.

2. In particolare si considerano biocarburanti i prodotti elencati nella parte A dell'allegato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2005 la quota minima di biocarburanti venduti sui loro mercati sia del 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e il diesel venduti per trasporto sui loro mercati e che questa quota aumenticonformemente al calendario indicato nella parte B dell'allegato.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione dettagliata sull'impatto ambientale delle misure previste e una ripartizione dei costi. La relazione deve riguardare almeno i seguenti settori:

a) uso del terreno,

b) grado di intensità di coltivazione,

c) uso di pesticidi,

d) protezione dei corsi d'acqua,

e) efficienza energetica,

f) emissioni potenziali di gas ad effetto serra,

g) comportamento alla combustione.

La relazione deve essere resa pubblica.

3. Gli Stati membri possono promuovere lo sviluppo tecnologico della produzione di biocarburanti e delle imprese che li producono, ricorrendo a strumenti finanziari per la ricerca, l'ambiente e lo sviluppo regionale.

4. I biocarburanti possono presentarsi in una qualsiasi delle forme seguenti:

(a) biocarburanti puri o ad una concentrazione elevata nei derivati di olio minerale, conformemente a norme specifiche di qualità per applicazioni di trasporto;

(b) biocarburanti miscelati a derivati di olio minerale tenendo conto delle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);

(c) liquidi derivati da biocarburanti, quali ETBE (etil-tertio-butil-etere), nei casi in cui la percentuale di biocarburante è specificata nella parte A dell'allegato.

5. Gli Stati membri monitorano l'effetto dei biocarburanti usati in miscele diesel al di sopra del 5% nei veicoli non adattati e, ove opportuno, prendono misure per garantire la conformità alla pertinente legislazione comunitaria sulle norme di emissione.

6. Gli Stati membri danno la priorità alla promozione dell'uso di biocarburanti nei trasporti pubblici e collettivi.

7. Nelle misure che adottano, gli Stati membri considerano il bilancio ecologico globale dei vari tipi di biocarburanti e danno la priorità alla promozione dei biocarburanti il cui bilancio ecologico è molto buono.

Articolo 4

1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, anteriormente al 1º luglio di ogni anno, sulle misure adottate per garantire la conformità agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e nella parte B dell'allegato, sulle vendite totali di carburante da trasporto e sulla quota di biocarburanti in tali vendite nell'anno precedente. Il primo rapporto è presentato entro il 30 giugno 2004.

2. Gli Stati membri informano i consumatori tramite le loro amministrazioni pubbliche sulle possibilità di usare i biocarburanti.

3. Entro il 31 dicembre 2006 al più tardi, e ogni due anni successivamente, tenendo presenti le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione redige un rapporto di valutazione per il Parlamento europeo e per il Consiglio sui progressi effettuati nell'uso di biocarburanti negli Stati membri, sugli aspetti economici e sull'impatto ambientale della situazione esistente e di altri aumenti della quota di biocarburanti.

A tal fine, la Commissione elabora una valutazione di impatto ambientale specifica che incorpora un'analisi completa del ciclo di vita dell'uso di biocarburanti. In tale relazione, la Commissione deve prestare attenzione agli aspetti ambientali, soprattutto le variazioni nella qualità delle acque, l'erosione del suolo, l'uso di apporti e pesticidi, la tutela degli habitat naturali, della flora e della fauna e alle conseguenze dei cambiamenti causati dai biocarburanti associati alla produzione di biomassa.

Tale relazione può anche esaminare la possibilità di introdurre una tassa selettiva sui vari biodiesel, sulla base di criteri ambientali. Sulla base di questa relazione, la Commissione propone, al Parlamento europeo e al Consiglio, ove opportuno,nuovi obiettivi per i biocarburanti come stabilito all'articolo 3, e nella parte B dell'allegato, eventualmente introducendo una percentuale minima di miscela.

4. I prodotti finali del biodiesel destinati al carburante e prodotti mediante esterificazione o acidi grassi sono conformi alle norme pr EN 14214 del Comitato europeo di normalizzazione sugli esteri metilici degli acidi grassi (fatty acid methyl esters - FAME) per motori diesel.

Articolo 5

L'allegato può essere adattato al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il calendario nella parte B dell'allegato può essere adattato secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sulla base dello sviluppo tecnico delle tecnologie sui biocarburanti, della penetrazione di mercato e delle applicazioni nei mezzi di trasporto.

Nell'adattare l'allegato conformemente al primo e al secondo comma, sono stabiliti criteri ambientali per l'uso di biocarburanti.

In base alle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione può esentare dal rispetto degli obiettivi fissati all'articolo 3 e nella parte B dell'allegato gli Stati membri che hanno difficoltà particolari a conseguirli e che ne fanno richiesta. La durata di tali deroghe non supera due anni.

Come condizione per ottenere tale esenzione, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano di azione che dimostra come intendono raggiungere gli obiettivi stabiliti alla scadenza della deroga. Uno Stato membro può ottenere un'esenzione soltanto una volta.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 2 della decisione del Consiglio 1999/21/CE Euratom [10].

[10] GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

2. Quando si fa riferimento a tale paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità con gli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

A. Esempi di possibili biocarburanti e percentuale di energie rinnovabili

"Bioetanolo": etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, usato come biocarburante.

"Biodiesel": un carburante liquido di qualità diesel ricavato dalla biomassa, compresi grassi animali e sevo fuso da impianti di scorticamento o oli di frittura usati in conformità con la norma pr EN 14214 per esteri metilici degli acidi grassi (FAME - Fatty Acid Methyl Ester), usato come biocarburante.

"Biogas": gas combustibile prodotto da fermentazione anaerobica dalla biomassa e/o della frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità equivalente a quella del gas naturale.

"Biometanolo": metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante.

"Biodimetiletere": dimetiletere ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante.

"Bioidrogeno": idrogeno ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, usato come biocarburante.

"BioETBE (etil-tertio-butil-etere)": ETBE prodotto partendo da bioetanolo.

La percentuale in volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 45%.

B. Quantità minima di biocarburante venduto in percentuale della benzina e del diesel venduti

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