52002PC0486

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro /* COM/2002/0486 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1. L'azione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro trova la propria base giuridica nell'articolo 137 del trattato e rappresenta oggi uno degli aspetti più importanti e avanzati della politica sociale dell'Unione.

Il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce infatti una delle preoccupazioni costanti della politica comunitaria già fin dal 1952 nel quadro della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Con il trattato di Roma questa preoccupazione si è estesa a tutti i settori.

È tuttavia a partire dalla fine degli anni '70 che la crescente consapevolezza dell'importanza di questo settore ha portato all'elaborazione di un corpus legislativo coerente, che ha trovato il suo coronamento nell'adozione da parte del Consiglio della direttiva quadro 89/391/CEE [1].

[1] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Tra il 1978 ed il 2000 sono stati elaborati ed attuati quattro programmi d'azione comunitaria nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Sulla base della comunicazione intitolata "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" [2] la Commissione ha recentemente adottato un documento orientativo che intende fissare gli orientamenti della futura azione comunitaria in questo settore.

[2] COM(2002) 118 def. dell'11.3.2002.

2. Attualmente, nel lavoro di elaborazione normativa e di attuazione della politica comunitaria in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori la Commissione è assistita da quattro comitati:

- il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (CCSHS) istituito a norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio del 27 giugno 1974 [3];

[3] GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15.

- l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive (OP), che è stato istituito a seguito delle decisioni prese durante la 36a e la 42a sessione del Consiglio, tenutesi rispettivamente il 6 settembre 1956 e il 9 e 10 maggio 1957, richiamate nella decisione del Consiglio del 9 luglio 1957 [4], e la cui competenza è stata estesa all'insieme delle industrie estrattive dalla decisione 74/326/CEE del Consiglio del 27 giugno 1974 [5];

[4] GU 57 del 31.8.1957, pag. 487.

[5] GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18.

- il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), istituito a norma della decisione 95/319/CE della Commissione del 12 luglio 1995 [6];

[6] GU L 188 del 9.8.1995, pag. 11.

- il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), istituito a norma della decisione 95/320/CE della Commissione del 12 luglio 1995 [7].

[7] GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

3. Nella comunicazione relativa ad un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) [8], la Commissione aveva segnalato l'esigenza di una razionalizzazione del funzionamento dei due comitati istituiti sulla base di strumenti giuridici del Consiglio, segnatamente il CCSHS e l'OP, da conseguire mediante una loro fusione, la riduzione del numero dei loro membri e la creazione di un segretariato unico.

[8] COM(95) 282 def. del 12.7.1995, pag. 18.

L'adesione di nuovi Stati membri nel quadro del processo di allargamento in corso rischia infatti di provocare un significativo aumento del numero dei membri dei comitati, con possibili conseguenze negative per quanto riguarda l'efficacia della loro azione.

La comunicazione della Commissione su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006 constata del resto che "l'efficace attuazione del diritto comunitario richiede una stretta cooperazione tra la Commissione e le amministrazioni responsabili negli Stati membri" e che "tale cooperazione potrebbe risultare più efficace e più semplice se i due comitati consultivi ... venissero fusi in un unico Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro" [9].

[9] COM(2002) 118 def., punto 3.3.1.4.

In generale, gli importanti cambiamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi anni nel mondo del lavoro e che hanno interessato la costruzione europea, soprattutto attraverso l'inserimento di un protocollo sociale nel trattato di Amsterdam, nonché le nuove prospettive che si aprono in virtù del processo di allargamento in corso impongono un riesame critico e costruttivo delle esperienze di concertazione e degli organismi costituiti a tal fine nell'ambito dell'Unione europea.

La presente proposta di decisione del Consiglio, che si richiama alle valutazioni appena ricordate, è stata oggetto di un ampio dibattito con le parti sociali ed i rappresentanti dei governi in seno al comitato consultivo che ha espresso il proprio parere. La presente proposta intende istituire, attraverso la creazione di un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e l'abrogazione delle decisioni relative all'istituzione del precedente comitato consultivo e dell'organo permanente, una struttura più ampia che assolva i compiti dei due comitati oggi esistenti e ne razionalizzi il funzionamento.

2. CONTENUTO E MOTIVAZIONE DELLE MISURE PROPOSTE

2.1. Base giuridica della proposta

La base giuridica della presente proposta è rappresentata dall'articolo 202, secondo trattino, del trattato, in virtù del quale il Consiglio dispone di un potere di decisione.

2.2. Forma giuridica dell'atto

La natura stessa della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro rende necessaria l'esistenza di un'istanza tripartita di concertazione generale a livello dell'Unione europea che consenta lo svolgimento di un dibattito pubblico sulla definizione degli orientamenti generali della politica comunitaria di settore - dibattito che sia trasparente e comporti la partecipazione di tutti i protagonisti interessati.

Una tale istanza deve essere in grado di fornire consulenza tecnica e politica tanto a livello delle singole iniziative adottate a livello comunitario quanto a livello della valutazione dell'impatto e dell'efficacia della loro attuazione negli Stati membri.

In questo quadro la forma giuridica dell'atto che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve assumere la forma di una decisione del Consiglio, in un'ottica di continuità, semplificazione e trasparenza. La forma della decisione del Consiglio indica quindi una continuità delle attività di carattere consultivo nel contesto della concertazione tripartita già ampiamente sperimentata a livello sia dell'attuale comitato consultivo sia dell'organo permanente.

2.3. Campo d'applicazione

Il campo di applicazione della presente proposta (articolo 2, paragrafo 1, secondo comma) riguarda tutti i settori di attività pubblici o privati.

Il nuovo comitato assolve i compiti dell'attuale organo permanente in materia di salute e sicurezza per tutte le industrie estrattive ed estende le proprie competenze al settore della tutela dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, disciplinato a norma del trattato Euratom.

La strategia prevista tiene conto della vocazione "generalista" e "orizzontale" del comitato consultivo esistente, che ha già dimostrato di essere un organismo efficace. Costituisce altresì una conferma della metodologia che mira a dar vita ad un'unica istanza consultiva che si occupi di tutti i problemi di cui la Commissione può essere investita nel settore della salute e della sicurezza del lavoro.

Al fine di conservare le competenze e l'esperienza acquisita dall'organo permanente nel settore specifico delle industrie estrattive, la presente proposta prevede tra l'altro l'istituzione, proprio in tale ambito, di gruppi di lavoro permanenti a carattere settoriale (considerando 9 e articolo 6, paragrafo 4, secondo comma).

La Commissione ritiene che gli aspetti del dialogo sociale nel settore delle miniere e delle industrie estrattive non debbano essere sottovalutati e parallelamente a questa proposta intende rafforzare gli strumenti del dialogo sociale settoriale in tale settore.

2.4. Competenze del nuovo comitato

L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, estende l'ambito di competenza del nuovo comitato alla valutazione di tutte le iniziative afferenti i temi della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro.

Tale metodologia risponde all'esigenza più volte richiamata dalla Commissione di una migliore integrazione delle problematiche della salute e della sicurezza nelle diverse politiche comunitarie nei casi in cui l'elaborazione e l'attuazione di tali politiche abbiano ripercussioni su questioni importanti connesse alla tutela dei lavoratori.

Più specificatamente, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), conferisce al nuovo comitato il compito di formulare un parere su tutte le proposte di iniziative comunitarie destinate ad avere un impatto sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro.

2.5. Collegamenti con gli altri comitati e l'Agenzia di Bilbao

La razionalizzazione delle procedure consultive a livello dei comitati esistenti e l'integrazione funzionale tra le diverse autorità che partecipano alla definizione ed attuazione della politica comunitaria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano le priorità cui la presente proposta si ispira.

In questo quadro l'articolo 2, paragrafo 3, formalizza la cooperazione che già esiste in veste informale tra il comitato consultivo ed i due comitati tecnici, segnatamente lo SLIC e lo SCOEL. I meccanismi di questa cooperazione rafforzata saranno definiti sulla base del regolamento interno del nuovo comitato che verrà adottato previo parere della Commissione (articolo 8).

Per quanto riguarda i rapporti tra il nuovo comitato e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) formalizza la funzione già svolta dall'attuale comitato consultivo, che consiste nel formulare un parere sui programmi di lavoro dell'Agenzia.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), precisa tra l'altro il ruolo del nuovo comitato quale strumento per la diffusione delle informazioni, con un ruolo complementare rispetto a quello analogamente espletato dall'Agenzia.

2.6. Composizione del comitato

I due organi consultivi attualmente esistenti sono composti rispettivamente di 90 membri (CCSHS) e 60 membri (OP), conformemente alle decisioni che li hanno istituiti [10].. Fermo restando il resto, il numero dei componenti di questi comitati è destinato ad aumentare in misura proporzionale all'adesione di nuovi Stati membri a seguito dell'allargamento; ciò darebbe luogo a strutture sovradimensionate e farebbe aumentare il rischio di mancanza di efficacia.

[10] Articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/325/CEE e articolo 3, primo comma, del regolamento interno dell'Organo permanente, allegato alla decisione del Consiglio del 9 luglio 1957.

La composizione del nuovo comitato nascente dalla fusione dei due comitati oggi esistenti dovrebbe essere pertanto modificata al fine di garantire la flessibilità necessaria al buon funzionamento della nuova struttura consultiva.

Rispetto alla decisione 74/325/CEE, l'articolo 3, paragrafo 1, della presente proposta di decisione modifica quindi la composizione del comitato in quanto prevede, invece dei due rappresentanti attualmente previsti, un solo rappresentante per ciascun gruppo d'interesse e per ciascuno Stato membro.

2.7. Struttura e funzionamento del comitato

Il funzionamento dell'attuale comitato consultivo è disciplinato unicamente da due atti giuridicamente vincolanti, segnatamente la decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 ed il regolamento interno approvato dal Consiglio il 30 aprile 1976 [11].

[11] Doc. Lux/V/1900/76.

Considerato che gli atti successivamente adottati dal comitato (in particolare il parere del 3 marzo 1989 sui metodi di lavoro del comitato consultivo e la proposta di modifica del regolamento interno del 23 aprile 1997) sono privi di carattere giuridico vincolante, nessuna modifica e/o aggiunta apportata agli atti suddetti può ovviamente derogare a quanto diversamente disposto dalla decisione 74/325/CEE e dal regolamento interno.

In particolare, la decisione 74/325/CEE ed il regolamento interno approvato dal Consiglio il 30 aprile 1976 prevedono soltanto che il comitato possa istituire gruppi di lavoro (articolo 6, paragrafo 4, della decisione 74/325/CEE e articolo 14 del regolamento interno).

Nella prassi accade tuttavia che il funzionamento del comitato consultivo sia garantito da una struttura operativa comprendente tre diversi gruppi d'interesse, nei quali si sono organizzati i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, un certo numero di gruppi di lavoro istituiti dal comitato per la trattazione di questioni tecniche specifiche, nonché un gruppo di "programmazione" composto da cinque rappresentanti di ciascuno dei gruppi d'interesse con il compito di coordinare i lavori del comitato.

La presente proposta di decisione (articolo 5) mira a formalizzare, rafforzare e valorizzare l'organizzazione del comitato in gruppi d'interesse (lavoratori, datori di lavoro, amministrazioni nazionali), già rivelatasi efficace nel corso degli anni.

Prevede inoltre la nomina per ciascun gruppo d'interesse di un portavoce (obbligatoriamente membro del comitato) e di un coordinatore, che rappresentano i rispettivi gruppi nell'ufficio di presidenza istituito quale struttura permanente incaricata del coordinamento dei lavori del comitato.

Per quanto concerne i gruppi di lavoro che completano questa struttura, il numero dei membri è fissato a tre (rispetto ai cinque odierni) per gruppo d'interesse (articolo 6, paragrafo 4).

Viene prevista inoltre la possibilità di istituire gruppi di lavoro permanenti a carattere settoriale, per la trattazione dei problemi specifici di settori particolari (articolo 6, paragrafo 4, secondo comma).

2.8. Processo decisionale

La presente proposta, pur mantenendo le regole di voto di cui all'articolo 7 della decisione 74/325/CEE che prescrive la maggioranza assoluta dei membri, prevede all'articolo 7, paragrafo 3, la possibilità per il nuovo comitato di dotarsi di procedure decisionali accelerate (da definirsi successivamente in sede di regolamento interno) in modo da migliorare l'efficacia del comitato ed accrescere la sua capacità di rispondere in tempo utile alle richieste dei servizi della Commissione.

2.9. Procedura di nomina dei membri e durata del mandato

Secondo la presente proposta l'attuale procedura di nomina dei membri del CCSHS (articolo 4 della decisione 74/325/CEE) e la durata del loro mandato (articolo 5 della stessa decisione) sono appropriate e non occorre modificarle.

La presente proposta prevede, all'articolo 3, paragrafo 3, una dimensione di genere sottolineando la necessità di una rappresentanza equilibrata dei sessi in funzione del rispettivo peso occupazionale, e segnala l'esigenza di un'adeguata rappresentanza dell'intera gamma delle competenze necessarie per lo svolgimento dei vari compiti del comitato.

2.10. Riunioni del comitato

Tenuto conto dei problemi constatati per quanto concerne la partecipazione del Commissario alle riunioni del precedente comitato consultivo (articolo 6, paragrafo 1, della decisione 74/325/CEE), l'articolo 6, paragrafo 1, della proposta di decisione attribuisce al direttore generale della Commissione responsabile per la politica sociale la presidenza delle riunioni del nuovo comitato. La presenza di un rappresentante della Commissione che rivesta almeno il ruolo di direttore (in caso di impedimento del direttore generale) mira comunque a preservare l'opportuno carattere politico delle riunioni del comitato.

La proposta di decisione prevede la presenza di esperti, necessaria a garantire un efficace svolgimento dei lavori del comitato, fissandone il numero entro il limite ragionevole di due (che si aggiungono agli eventuali coordinatori che non sono membri del comitato); la loro convocazione spetta rispettivamente al presidente del comitato e a ciascun gruppo d'interesse (articolo 6, paragrafo 3).

Nella prassi corrente osservatori sono sistematicamente invitati a partecipare alle riunioni plenarie del CCSHS (Agenzia di Bilbao, Fondazione di Dublino, organo permanente, ecc.). L'articolo 6, paragrafo 6, della proposta di decisione formalizza questa prassi in quanto contiene un elenco completo degli osservatori che possono assistere ai lavori del nuovo comitato.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1) La protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro fanno parte degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea.

(2) La trasformazione profonda dei metodi di produzione in tutti i settori dell'economia e la diffusione delle tecniche e delle materie pericolose hanno fatto sorgere nuovi problemi per quanto concerne la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(3) Occorre prevedere un organismo permanente che abbia il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nell'esecuzione delle attività nei settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché di facilitare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(4) Con le decisioni del Consiglio dei ministri prese durante la 36a e la 42a sessione del Consiglio, tenutesi rispettivamente il 6 settembre 1956 e il 9 e il 10 maggio 1957, è stato creato un organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere, il cui mandato è stato definito mediante la decisione del Consiglio del 9 luglio 1957 relativa al mandato e al regolamento dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere [12], come modificata da ultimo dall'Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, e le cui competenze sono state estese in virtù della decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive [13].

[12] GU 57 del 31.08.1957, pag. 487

[13] GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18

(5) Peraltro la decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro [14], come modificata da ultimo dall'Atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, aveva anch'essa istituito un analogo organismo permanente competente per l'insieme delle attività economiche, ad esclusione delle industrie estrattive e del settore della protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

[14] GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15

(6) Gli importanti cambiamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi anni nel mondo del lavoro e che hanno interessato la costruzione europea, soprattutto attraverso l'inserimento di un protocollo sociale nel trattato di Amsterdam, nonché le nuove prospettive che si aprono in virtù del processo di allargamento in corso impongono un riesame critico e costruttivo delle esperienze di concertazione e degli organismi costituiti a tal fine nell'ambito dell'Unione europea.

(7) Nella comunicazione relativa ad un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) [15], la Commissione aveva sottolineato l'esigenza di una razionalizzazione del funzionamento dei due comitati istituiti sulla base di strumenti giuridici del Consiglio, segnatamente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive, da conseguire mediante una loro fusione, la riduzione del numero dei loro membri e la creazione di un segretariato unico.

[15] COM(95) 282 def. Del 12.7.1995, pag. 18

(8) La comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" [16] constata del resto che l'efficace attuazione del diritto comunitario richiede una stretta cooperazione tra la Commissione e le amministrazioni responsabili negli Stati membri e che tale cooperazione potrebbe risultare più efficace e più semplice se i due comitati consultivi venissero fusi in un unico comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

[16] COM(2002) 118 def. dell'11.3.2002, punto 3.3.1.4

(9) Risulta opportuno mantenere la struttura del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, apportando nel contempo gli adeguamenti necessari a migliorarne il funzionamento. Risulta altresì opportuno conservare le competenze e l'esperienza specifica acquisita dall'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive, mediante l'istituzione di gruppi di lavoro permanenti a carattere settoriale nell'ambito del citato comitato consultivo.

(10) Risulta altresì auspicabile inserire tale riforma in una nuova decisione che istituisca un consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro quale unica istanza consultiva ed abroghi la decisione 74/325/CEE.

(11) Occorre inoltre abrogare le decisioni relative alla creazione dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere, prese durante la 36a e la 42a sessione del Consiglio, tenutesi rispettivamente il 6 settembre 1956 e il 9 e il 10 maggio 1957, la decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere, e la decisione 74/326/CEE.

DECIDE:

Articolo1

Viene istituito un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, di seguito denominato "Comitato".

Articolo 2

1. Il Comitato ha il compito di assistere la Commissione nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione di ogni attività relativa alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute sul luogo di lavoro.

Tale compito riguarda tutti i settori di attività pubblici e privati, nonché il settore della protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, cui si applicano norme specifiche in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

2. Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:

a) procedere, sulla base delle informazioni messe a sua disposizione, a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alle regolamentazioni esistenti o prospettate;

b) contribuire all'elaborazione di un'impostazione comune per affrontare i problemi d'igiene, sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché alla scelta delle priorità comunitarie e delle misure necessarie alla loro realizzazione;

c) richiamare l'attenzione della Commissione sui settori in cui appaiano necessarie l'acquisizione di nuove conoscenze e l'attuazione di adeguate azioni di formazione e di ricerca;

d) definire, nell'ambito dei programmi di azione comunitaria,

- i criteri e gli obiettivi della lotta contro i rischi di infortuni sul lavoro e i pericoli per la salute in azienda;

- i metodi che consentano alle aziende e al loro personale di valutare e migliorare il livello di protezione;

e) contribuire, unitamente all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, ad informare le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in merito alle azioni comunitarie, per facilitare la loro cooperazione e favorire le loro iniziative volte allo scambio delle esperienze acquisite e alla definizione di codici di buona prassi;

f) esprimere un parere sulle proposte di iniziative comunitarie che abbiano un impatto sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro;

g) esprimere un parere sul programma annuale e sul programma modulato su quattro anni dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

3. Ai fini dello svolgimento di tali compiti il Comitato collabora con il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro e il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di tre membri titolari per Stato membro; ciascuno Stato membro dispone di un rappresentante delle amministrazioni nazionali, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. Per ogni membro titolare è nominato un membro supplente.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 3, il membro supplente assiste alle riunioni del Comitato soltanto in caso di impedimento del membro titolare che sostituisce.

3. I membri titolari e i supplenti del Comitato sono nominati dal Consiglio il quale, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, si adopera per conseguire nella composizione del Comitato un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati nonché una rappresentanza equilibrata dei sessi in funzione del rispettivo peso occupazionale nei settori interessati. Il Consiglio vigila affinché venga rappresentata l'intera gamma delle competenze necessarie allo svolgimento dei vari compiti.

4. L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

1. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

2. Al termine del mandato i membri titolari ed i membri supplenti rimangono in carica sino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. Il mandato cessa prima del termine del periodo triennale in caso di dimissioni o quando lo Stato membro interessato notifichi l'avvenuta risoluzione del mandato.

Il membro è sostituito per la restante durata del mandato secondo la procedura prevista dall'articolo 3.

Articolo 5

1. All'interno del Comitato sono costituiti tre gruppi d'interesse di cui fanno parte rispettivamente i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. Ciascun gruppo d'interesse designa al proprio interno un portavoce.

3. Ciascun gruppo d'interesse designa un coordinatore che partecipa alle riunioni del Comitato, dell'ufficio di presidenza e del gruppo d'interesse.

4. Per l'organizzazione dei lavori del Comitato viene creato un ufficio di presidenza, composto di due rappresentanti dei servizi della Commissione, nonché del portavoce e del coordinatore di ciascun gruppo d'interesse.

Articolo 6

1. Il Comitato è presieduto dal direttore generale della Commissione responsabile della politica sociale oppure, in caso di impedimento e a titolo eccezionale, da uno dei direttori della medesima direzione generale da lui designato. Il presidente non partecipa al voto.

2. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, su iniziativa del medesimo o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

3. Il presidente può di propria iniziativa invitare un massimo di due esperti a partecipare alle riunioni del Comitato.

Ogni gruppo d'interesse del Comitato può farsi assistere da un massimo di due esperti, a condizione che il presidente venga informato almeno tre giorni prima della riunione del Comitato.

4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro presieduti da un suo membro. Ciascun gruppo di lavoro è composto di tre esperti per gruppo d'interesse.

Questi gruppi possono avere carattere permanente ai fini della trattazione, su basi regolari, delle questioni relative ad un settore specifico.

I presidenti di questi gruppi presentano i risultati dei propri lavori, sotto forma di relazioni, nel corso di una riunione del Comitato.

5. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro.

Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è assicurato dai servizi della Commissione.

6. Alle riunioni del Comitato possono assistere in qualità di osservatori:

- il direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

- il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

- un rappresentante per ciascun gruppo d'interesse degli stati membri dello Spazio economico europeo.

Previo parere motivato dell'ufficio di presidenza il presidente può autorizzare altri osservatori ad assistere ad una o più riunioni del Comitato.

Articolo 7

1. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono presenti due terzi dei membri. Solo i membri del Comitato partecipano al voto.

2. I pareri del Comitato devono essere motivati. Sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando quest'ultima lo richieda.

3. Il Comitato si dota di procedure decisionali accelerate per le quali si applicano mutatis mutandis le condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Su parere della Commissione il Comitato adotta il regolamento interno che detta le modalità pratiche del proprio funzionamento, in particolare quelle concernenti le procedure decisionali accelerate, e disciplina i meccanismi di cooperazione rafforzata con il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro e il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici. Il regolamento interno è, a titolo informativo, trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 287 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso l'attività del Comitato o dei gruppi di lavoro ogniqualvolta la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto verte su una materia di carattere riservato.

In tal caso solo i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione possono presenziare alle riunioni.

Articolo 10

Le decisioni relative alla creazione dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere, prese durante la 36a e la 42a sessione del Consiglio, tenutesi rispettivamente il 6 settembre 1956 e il 9 e 10 maggio 1957, la decisione del Consiglio del 9 luglio 1957 relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere carbonifere, e le decisioni 74/325/CEE e 74/326/CEE sono abrogate.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2003.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Istituzione di un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

2. Linee di bilancio

A-2531 - Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

A-2530 - Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive

3. Base giuridica

Articolo 202 del trattato CE. Decisione del Consiglio prevista nel corso del 2003.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale dell'azione

La Commissione ha più volte segnalato l'esigenza di una razionalizzazione del funzionamento dei due comitati consultivi attualmente esistenti nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, segnatamente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive - razionalizzazione da conseguire mediante una loro fusione, la riduzione del numero dei loro membri e la creazione di un segretariato unico. La presente proposta, che si richiama alle suddette considerazioni, mira a dar vita ad un'unica istanza consultiva che assolva i compiti dei due comitati esistenti e che si occupi di tutti i problemi di cui la Commissione può essere investita nel settore della salute e della sicurezza del lavoro.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

Indeterminato

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese obbligatorie/non obbligatorie

Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati/Stanziamenti non dissociati

Stanziamenti non dissociati

5.3 Tipo di entrate previste

Tipo di entrate previste: nessuna

6. Natura delle spese/entrate

100% per il personale necessario e per le spese relative alle riunioni e ai seminari.

7. Incidenza finanziaria

Nessuna incidenza sulle spese di gestione; per le spese amministrative cfr. punto 10.

8. Disposizioni antifrode previste

Le spese saranno effettuate conformemente alle normali disposizioni amministrative che disciplinano il rimborso delle spese degli esperti invitati alle riunioni.

9. Elementi di analisi costo/efficacia

9.1 Obiettivi specifici quantificabili, destinatari previsti

Istituzione di un comitato consultivo unico nel settore della salute e della sicurezza del lavoro che assolva, in un contesto più ampio, i compiti dei due comitati oggi esistenti.

Riduzione del numero totale dei membri ed unificazione dei compiti in un'unica struttura operativa al fine di garantire un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

9.2 Giustificazione dell'azione

Gli importanti cambiamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi anni nel mondo del lavoro e le nuove prospettive che si aprono in virtù del processo di allargamento in corso impongono un riesame critico e costruttivo delle esperienze di concertazione e degli organismi costituiti a tal fine nell'ambito dell'Unione europea.

La natura stessa della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro rende necessaria l'esistenza di un'istanza tripartita di concertazione generale a livello dell'Unione europea che consenta lo svolgimento di un dibattito pubblico sulla definizione degli orientamenti generali della politica comunitaria di settore - dibattito che sia trasparente e comporti la partecipazione di tutti i protagonisti interessati.

Fermo restando il resto, l'adesione di nuovi Stati membri nel quadro del processo di allargamento in corso rischia d'altronde di provocare un significativo aumento del numero dei membri dei comitati esistenti e ciò darebbe luogo a strutture sovradimensionate facendo aumentare il rischio di mancanza di efficacia.

9.3 Monitoraggio e valutazione dell'azione

Il Comitato è incaricato di elaborare pareri per la Commissione.

9.4 Coerenza con la programmazione finanziaria

Le misure previste rientrano nella programmazione finanziaria della DG EMPL.

10. Spese amministrative (sezione iii, parte a, del bilancio generale)

10.1 Effetti sul numero di posti

>SPAZIO PER TABELLA>

Ciascuno dei due comitati oggi esistenti funziona con il totale di addetti indicato nella tabella.

10.2 Diminuzione di altre spese di gestione in seguito all'azione

Il funzionamento dei due comitati attuali avviene oggi sulla base di due linee di bilancio: A-2531 (comitato consultivo) e A-2530 (organo permanente) con una dotazione complessiva di 785 000 euro (385 000 euro per la linea di bilancio A-2531 e 400 000 euro per la linea di bilancio A-2530).

L'istituzione di un unico comitato chiamato ad assolvere i compiti dei due comitati attualmente esistenti comporterà il ricorso ad un'unica linea di bilancio (A-2531) con una notevole riduzione delle spese di gestione.

In base alle stime il Comitato terrà tre riunioni plenarie l'anno (ciascuna delle quali preceduta, il giorno precedente, da una riunione dei tre gruppi d'interesse), tre riunioni annuali dei gruppi d'interesse, sei riunioni annuali dell'ufficio di presidenza incaricato del coordinamento dei lavori del Comitato, una media di 36 riunioni dei 18 gruppi di lavoro previsti, con una spesa complessiva di 608 850 euro l'anno, a titolo della linea di bilancio A-2531.

(in euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

Tutte le spese imputate al titolo A2 saranno coperte dalla dotazione annuale relativa agli stanziamenti di funzionamento.