Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel Consiglio congiunto CE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa /* COM/2002/0466 def. - ACC 2002/0207 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel Consiglio congiunto CE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Le norme d'origine sono essenziali per il corretto funzionamento degli accordi di libero scambio conclusi dalla Comunità con i suoi partner commerciali, tra cui il Messico. La Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra hanno firmato un accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione, che è entrato in vigore il 1° ottobre 2000 [1]. [1] Decisione del Consiglio del 28 settembre 2000, GU L 276 del 28.10.2000, pag. 44. L'allegato III alla decisione 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico [2], entrato in vigore il 1° luglio 2000, riguarda la definizione della nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa. [2] GU L 245 del 29.9.2000, pag. 953. 2. Al fine di garantire un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni relative ai contingenti di taluni prodotti scambiati tra le Parti secondo un regime preferenziale, una comunicazione agli operatori commerciali [3], seguita ad uno scambio di lettere, ha stabilito l'obbligo d'indicare nei documenti provanti l'origine la conformità con una norma d'origine distinta per poter beneficiare di ciascun contingente. A fini di chiarezza è opportuno includere dette istruzioni particolari nella presente decisione. [3] Comunicazione agli operatori commerciali. Applicazione delle norme di origine nel quadro dell'accordo CE-Messico. GU C 187 del 6.7.2000, pag. 3. 3. Essendo state apportate modifiche al Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), entrate in vigore il 1° gennaio 2002, è necessario adattare una serie di norme d'origine contemplate nelle appendici II e II bis dell'allegato III all'accordo CE-Messico, per assicurarne la coerenza con dette modifiche del sistema armonizzato. Si tratta pertanto di adeguamenti di carattere non sostanziale. Per gli stessi motivi devono essere ugualmente adattati l'appendice I e la dichiarazione comune VI. È previsto tuttavia un meccanismo che dà facoltà, a determinate condizioni, al Comitato misto di ripristinare la norma d'origine precedente, qualora una modifica specifica abbia alterato la sostanza di tale norma d'origine precedente. 4. La Commissione invita pertanto il Consiglio a stabilire una posizione comune da presentare al Consiglio congiunto CE-Messico. 2002/0207 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel Consiglio congiunto CE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione [4], [4] GU C considerando che: (1) gli articoli 5 e 47 dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 [5] attribuiscono al Consiglio congiunto la facoltà di prendere decisioni, tra l'altro, sulle norme di origine e sulla cooperazione amministrativa, al fine di realizzare gli obiettivi dell'accordo; [5] Decisione del Consiglio del 28 settembre 2000, GU L276 del 28.1.2000, pag. 44. (2) la definizione della nozione di prodotti originari e i metodi della cooperazione amministrativa sono stabiliti nell'allegato III alla decisione n. 2/2000 [6] del Consiglio congiunto CE-Messico, [6] GU L245 del 29.9.2000, pag. 953. DECIDE: Articolo unico La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, è contenuta nel progetto di decisione del Consiglio congiunto allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente Progetto di Decisione n. ..../2002 del Consiglio congiunto CE-Messico del riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa Il CONSIGLIO CONGIUNTO, visto l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso "l'accordo"), in particolare gli articoli 5 e 47, considerando quanto segue : (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle Parti all'accordo. (2) Per garantire un'applicazione corretta e uniforme di queste norme è necessario adattare l'allegato III per tener conto delle modifiche al Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato") entrate in vigore il 1° gennaio 2002. (3) L'adattamento contenuto nella presente decisione ha l'unico scopo di assicurare la coerenza tra le appendici e la dichiarazione congiunta VI, da un lato, e le leggi e i regolamenti tariffari delle Parti, dall'altro, e non può pertanto essere considerato una modifica sostanziale della decisione 2/2000. (4) Per assicurare una transizione armoniosa tra le norme esistenti e le nuove norme indicate nella presente decisione, sembra opportuno istituire un meccanismo che consenta al comitato misto, su richiesta di una delle Parti e a determinate condizioni, di ripristinare all'occorrenza le norme precedentemente applicabili, DECIDE: Articolo 1 1. Per poter beneficiare delle norme d'origine speciali applicate entro i limiti dei contingenti previsti all'appendice II e nelle note 9 e 12.1 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione 2/2000, il campo n. 7 (Osservazioni) del certificato di circolazione EUR. 1 o la dichiarazione su fattura devono contenere, per la pertinente voce tariffaria, la frase figurante all'allegato I della presente decisione in una delle lingue elencate all'articolo 59 dell'accordo. 2. La Commissione europea e la Secretaría de Economía si comunicano a vicenda, a intervalli regolari, i quantitativi di prodotti prelevati da tali contingenti relativi alle norme d'origine. Articolo 2 1. La nota 7.4 dell'appendice I, l'appendice II e la nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000, come pure la dichiarazione comune VI, sono sostituite dal testo figurante nell'allegato II alla presente decisione. 2. [questo paragrafo non riguarda la versione italiana.] Articolo 3 Qualora, in seguito alle modifiche apportate al sistema armonizzato, i cambiamenti nelle norme d'origine introdotti dalla presente decisione alterino la sostanza di norme preesistenti e risulti evidente che tale alterazione determina una situazione pregiudizievole per gli interessi dei settori interessati, se una delle Parti lo richiede entro tre anni dalla data di entrata in vigore della decisione, il comitato misto esamina con procedura d'urgenza se è necessario ripristinare la sostanza della norma in questione nella versionee precedente alla presente decisione. Il comitato misto decide se ripristinare o meno la sostanza della norma in questione nel termine di sei mesi dalla richiesta presentatagli da una delle Parti all'accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a [...] Per il Consiglio congiunto Allegato I (Di cui all'articolo 1) Sezione A Per le voci tariffarie da 5208 a 5212, 5407, 5408, da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 all'importazione in Messico: Versione inglese "Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II" Versione spagnola "Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II". Versione danese "Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II". Versione tedesca "Spezifische Ursprungsregel der Anlage II erfüllt". Versione greca "Áíôáðïêñßíåôáé óôïí åéäéêü êáíüíá êáôáã ùãÞò ðïõ êáèïñßæåôáé óôï ðñïóÜñôçìá ÉÉ". Versione finlandese "Täyttävät lisäyksessä II annetun erityisen alkuperäsäännön". Versione francese "Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II". Versione italiana "Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II". Versione neerlandese "Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II". Versione portoghese "Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto no Apêndice II". Versione svedese "Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II" Sezione B Per le voci tariffarie 6402, 6403 e 6404 all'importazione in Messico: Versione inglese "Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), note 9" Versione spagnola "Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II (a), nota 9" Versione danese "Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II(a), note 9" Versione tedesca "Spezifische Ursprungsregel der Anlage II(a), Bemerkung 9, erfüllt" Versione greca «Áíôáðïêñßíåôáé óôï åéäéêü êáíüíá êáôáãùãÞò ðïõ êáèïñßæåôáé óôï ðñïóÜñôçìá II(á), óçìåßùóç 9» Versione finlandese "Täyttävät lisäyksessä II a olevassa 9 huomautuksessa annetun erityisen alkuperäsäännön" Versione francese "Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II(a), note 9" Versione italiana "Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II(a), nota 9" Versione neerlandese "Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II A, aantekening 9" Versione portoghese Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto na nota 9 do Apêndice II-A" Versione svedese "Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II A, anmärkning 9" Sezione C Per le voci tariffarie ex 8701 (trattori stradali per semirimorchi), 8702 e 8704 all'importazione nella Comunità Versione inglese "Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), note 12.1" Versione spagnola "Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II (a), nota 12.1" Versione danese "Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II(a), note 12.1" Versione tedesca Spezifische Ursprungsregel der Anlage II(a), Bemerkung 12.1, erfüllt" Versione greca «Áíôáðïêñßíåôáé óôïí åéäéêü êáíüíá êáôáãùãÞò ðïõ êáèïñßæåôáé óôï ðñïóÜñôçìá II(á), óçìåßùóç 12.1» Versione finlandese "Täyttävät lisäyksessä II a olevassa 12.1 huomautuksessa annetun erityisen alkuperäsäännön" Versione francese "Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'Appendice II(a), note 12.1" Versione italiana "Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II(a), nota 12.1" Versione neerlandese "Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II A, aantekening 12.1" Versione portoghese "Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto na nota 12.1 do Apêndice II-A" Versione svedese "Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II A, anmärkning 12.1 Allegato II (Di cui all'articolo 2) Appendice I Note introduttive all'Elenco delle Appendici II e II (A) Nota 7: (...) 7.4 Per ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto si intende la distillazione (diversa dalla predistillazione) mediante un processo continuo o discontinuo utilizzata negli impianti industriali che usano i distillati delle sottovoci 2710 11 a 99, 2711 11, da 2711 12 a 2711 19, 2711 21 e 2711 29 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento) per ottenere: 1. Idrocarburi isolati a elevata purezza (uguale o superiore al 90 per cento, nel caso di olefine, o uguale o superiore al 95 per cento, nel caso degli altri idrocarburi), miscele di isomeri che presentano la stessa composizione organica, considerati idrocarburi isolati. Sono ammissibili esclusivamente i processi mediante i quali è possibile ottenere almeno tre diversi prodotti. Tuttavia, se il processo consiste nella separazione di isomeri, tale restrizione non si applica. Nel caso degli xileni, l'etilbenzene è incluso tra gli isomeri dello xilene; 2. Prodotti delle sottovoci da 2707 10 a 2707 30, 2707 50 e 2710 11 a 99: a) senza sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 60° C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 per cento del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972); b) con sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 30° C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 per cento del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972) Appendice II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dalla decisione. È pertanto necessario consultare le altre parti della decisione >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Appendice II bis Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto riginario Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dalla decisione. È pertanto necessario consultare le altre parti della decisione Nota 4: Fino al 31.12.2002, per i seguenti prodotti si applicano le misure in appresso specificate, in vece di quelle previste nell'appendice II >SPAZIO PER TABELLA> DICHIARAZIONE COMUNE VI relativa alla nota 4 dell'appendice II (a) all'allegato III per le voci 4104 e 4107 1. Qualora i negoziati multilaterali/OMC proseguano dopo il 31 dicembre 2002, il comitato misto proroga oltre questa data la regola istituita nella nota 4 dell'appendice II (a). Una volta conclusi i negoziati, il comitato misto determina, in base al risultato degli stessi, la norma di origine da applicare. 2. Durante i negoziati multilaterali, le Parti cercano di stabilire discipline volte a eliminare le imposte o le restrizioni all'esportazione tali da aumentare le esportazioni o la protezione delle industrie nazionali, come quella del cuoio. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA La proposta decisione del Consiglio congiunto non ha un impatto finanziario, poiché è intesa ad allineare le norme d'origine preferenziali applicate nel quadro dell'accordo CE-Messico alle modifiche al sistema armonizzato entrate in vigore il 1° gennaio 2002.