52002PC0449

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci /* COM/2002/0449 def. - CNS 2002/0198 */

Gazzetta ufficiale n. 331 E del 31/12/2002 pag. 0121 - 0123


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Gli squali e le specie affini come ad esempio le razze (pesci del taxon Elasmobranchii), sono pesci che, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, risultano estremamente vulnerabili nei confronti dello sfruttamento. La maggior parte delle specie di squali costituiscono spesso catture accessorie della pesca comunitaria di altre specie, più pregiate, e sono pertanto difficili da gestire con gli strumenti tradizionali basati sulle restrizioni delle catture e dello sforzo.

Per poter essere conservata, la carne dello squalo dev'essere sottoposta a speciale trattamento, altrimenti l'alto tenore di ammoniaca la rende poco appetibile per il consumo umano. I prezzi di mercato per la carne di squalo sono pertanto generalmente bassi, sebbene la situazione stia cambiando a seguito dei miglioramenti nel trattamento del pesce a bordo. Le pinne di squalo sono invece molto richieste in alcuni mercati dell'estremo Oriente e costituiscono l'ingrediente principale per la preparazione di addensanti alimentari, da utilizzare in particolare nella zuppa di pinne di pescecane. Le pinne possono essere facilmente conservate mediante essiccazione o congelamento e possono raggiungere prezzi molto elevati.

Visto che esistono pochissime restrizioni regolamentari alla pesca degli squali, soprattutto a causa della mancanza di dati precisi sulla biologia e la pesca di questi animali, si è instaurata la pratica di prelevare le pinne da tutti gli squali catturati dai pescherecci; solamente le pinne vengono conservate a bordo, mentre il restante corpo dell'animale è rigettato in mare (salvo quando una parte della carne è utilizzata come esca per pescare altri squali). Questa pratica, denominata "spinnamento" ("finning"), provoca la morte di grossi quantitativi di squali. Il fatto di tenere a bordo solo le pinne consente di utilizzare meno spazio di quanto richiederebbe l'intero corpo dell'animale e contribuisce pertanto ad una mortalità eccessiva degli squali, con effetti devastanti sulle relative popolazioni. Il basso tasso di riproduzione degli squali rende estremamente difficile la ricostituzione degli stock.

I dati scientifici disponibili, basati generalmente sulla valutazione dei tassi di cattura, indicano che numerosi stock di squali sono gravemente minacciati [1]. Fino a quando non si disporrà di dati più precisi sulla dinamica delle popolazioni di squali e su come esse reagiscono allo sfruttamento, in base ai quali elaborare piani di gestione specifici, ogni misura volta ad evitare il diffondersi di pratiche di pesca non sostenibili o a ridurre lo sfruttamento è destinata ad avere effetti positivi sulla situazione di questi stock. È pertanto urgente adottare norme per ridurre drasticamente o evitare l'ulteriore diffondersi della pratica di spinnamento degli squali.

[1] Cfr. in particolare la relazione della FAO: A preliminary evaluation of the status of shark species - FAO Fisheries Technical Paper. N. 380. Roma, FAO. 1999.

Sono state messe a punte tecniche per migliorare i metodi di conservazione della carne dello squalo promuovendone la domanda per il consumo umano; vi è inoltre una richiesta e un mercato anche per altre parti del corpo, come il fegato e la pelle. Si ritiene che, in tal modo, i pescatori possano ottenere ricavi maggiori per i loro sbarchi e che, a parità di risultato economico, la pressione per pesca possa diminuire grazie all'utilizzazione completa delle catture.

Vista la situazione summenzionata, è necessario proibire l'asportazione delle pinne di squalo. Per poter funzionare, tale divieto deve applicarsi a tutti i tipi di pesca nelle acque comunitarie mentre, nelle acque non comunitarie, potrà riguardare solamente i pescherecci comunitari e non sarà pertanto pienamente efficace in termine di protezione degli squali. La politica della Comunità è però quella di dimostrare pari impegno per la conservazione degli stock in tutte le acque in cui operano i propri pescherecci. Questo atteggiamento agevolerà inoltre l'eventuale adozione di questo tipo di misure nell'ambito di organismi internazionali, in primo luogo le organizzazioni regionali per le pesca, e consentirà alla Comunità di seguire le orme di altri paesi che hanno già adottato misure analoghe.

Il sistema più efficace e pratico per attuare il divieto di asportazione delle pinne e per rendere meno allettanti le catture accessorie di squali durante le operazioni di pesca è quello di proibire lo spinnamento a bordo, nonché la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di pinne che sono state asportate dal corpo dello squalo. Viste le difficoltà pratiche inerenti al controllo e all'identificazione delle specie in base alle pinne asportate presenti a bordo o sbarcate, tale divieto deve valere per tutti gli Elasmobranchi. Esso non deve però riguardare il taglio delle ali di razza, in quanto esso consente di utilizzare la parte più importante della carne di tale pesce; le ali di razze sono inoltre facilmente distinguibili da qualsiasi altra pinna prelevata da un pesce cartilaginoso.

Per alcuni tipi di pesca potrebbe però sussistere la necessità pratica di asportare le pinne degli squali a bordo e di lavorare separatamente le pinne e il restante corpo, anche nei casi in cui la carcassa viene utilizzata. A tal fine è opportuno prevedere il rilascio di un permesso di pesca speciale che consenta tale pratica, garantendo al tempo stesso che la presenza a bordo, lo sbarco o il trasbordo di pinne siano contemporanei alla presenza a bordo, allo sbarco o al trasbordo del corrispondente peso della carcassa. Per agevolare l'applicazione di queste misure e limitare i possibili abusi occorre adottare un unico fattore di conversione restrittivo, da applicare a tutte le specie di squali.

Il presente regolamento costituisce una misura di conservazione degli squali, secondo quanto annunciato dalla Commissione nella recente comunicazione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca (COM(2002)186 def). Esso risponde inoltre all'intenzione della Comunità di mettere a punto e di attuare un piano di gestione più ampio per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli squali, conformemente al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile e al piano d'azione internazionale della FAO per gli squali.

2002/0198 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C , , p. .

visto il parere del Parlamento europeo [3],

[3] GU C , , p. .

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3760/92, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [4] stabilisce, all'articolo 4, che al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse comunitarie e di esercizio delle attività di sfruttamento.

[4] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(2) I pesci del taxon Elasmobranchi, che comprende gli squali, le razze e specie affini sono, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento. La maggior parte di queste specie costituisce spesso una cattura accessoria durante le attività di pesca comunitaria di altre specie più pregiate.

(3) Dai dati scientifici attualmente disponibili, generalmente basati sulla valutazione dei tassi di cattura, risulta che numerosi stock di squali sono gravemente minacciati.

(4) In attesa di dati più precisi sulla dinamica delle popolazioni di squali e su come tali stock reagiscono allo sfruttamento, in base ai quali elaborare programmi di gestione esaurienti e specifici, ogni misura che impedisca il diffondersi di pratiche non sostenibili o contribuisca a ridurre lo sfruttamento degli squali è destinata ad avere effetti positivi sulla conservazione di questi pesci.

(5) La pratica dello "spinnamento" degli squali, che consiste nell'asportare le pinne di questi animali rigettando poi i loro corpi in mare, può contribuire alla mortalità degli squali in misura tale da provocare l'esaurimento di numerosi stock di squali compromettendone lo sfruttamento sostenibile per il futuro.

(6) È urgente adottare misure per limitare o evitare l'ulteriore diffondersi della pratica dello spinnamento degli squali e occorre quindi vietare l'asportazione delle loro pinne a bordo dei pescherecci. Considerate le difficoltà pratiche inerenti all'identificazione delle specie in base alle pinne asportate, è opportuno che tale divieto si applichi a tutti gli Elasmobranchi, fatta eccezione per l'asportazione delle ali di razza.

(7) L'asportazione delle pinne di squalo a bordo può essere tuttavia consentita qualora tale operazione consenta un'utilizzazione più razionale di tutte le parti dell'animale mediante la lavorazione separata a bordo delle pinne e delle restanti parti della carcassa. In tal caso è necessario che lo Stato membro di bandiera rilasci e gestisca, in base alle relative modalità, un permesso di pesca speciale conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 del 27 giugno 1994 che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [5].

[5] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(8) Per garantire che, dopo l'asportazione delle pinne, tutte le parti dello squalo vengano tenute a bordo, occorre che i comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido annotino il peso delle pinne e delle restanti parti del corpo dello squalo dopo l'eviscerazione. Tali annotazioni vanno fatte nel giornale di bordo, secondo quanto stabilisce il regolamento n. 2847/93 del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [6], o, se del caso, in un registro speciale.

[6] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268, del 9.10.2001, pag. 2).

(9) L'asportazione delle pinne di squalo è un problema che si estende ben al di là delle acque comunitarie. È opportuno che la Comunità dimostri pari impegno a favore della conservazione degli stock in tutte le acque marittime. Occorre quindi che il presente regolamento si applichi a tutti i pescherecci comunitari.

(10) In base al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale della conservazione degli stock di squali è necessario e opportuno disciplinare l'asportazione delle pinne di squalo a bordo di pescherecci. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire a tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 del trattato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'asportazione delle pinne di squalo, nonché alla detenzione a bordo, al trasbordo e allo sbarco di squali:

(1) da parte di pescherecci in acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;

(2) da parte di pescherecci battenti bandiera di Stati membri o immatricolati in Stati membri in altre acque marittime.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "pinne di squalo": tutte le pinne degli squali comprese le pinne caudali, ma ad eccezione delle pinne pettorali delle razze che fanno parte delle ali di razze;

(2) "squalo": un pesce del taxon Elasmobranchii;

(3) "permesso di pesca speciale": un'autorizzazione di pesca preventiva rilasciata e gestita conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

Articolo 3 Attività proibite

1. È proibito asportare le pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.

2. È proibito acquistare, mettere in vendita o vendere pinne di squalo che sono state asportate, tenute a bordo, trasbordate o sbarcate in violazione del presente regolamento.

Articolo 4 Deroga e permesso di pesca speciale

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi 2, 3, e 4, i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido sono autorizzati ad asportare le pinne di squalo a bordo, nonché a detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.

2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato solamente a quei pescherecci che hanno dimostrato la propria capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo ed hanno motivato la necessità di lavorare separatamente a bordo le pinne dello squalo e le parti restanti dell'animale.

3. Ai pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido è fatto divieto di rigettare in mare le restanti parti dello squalo, una volta avvenuta l'eviscerazione e l'asportazione delle pinne. Le pinne di squalo asportate sono detenute a bordo, sbarcate o trasbordate assieme al peso corrispondente delle restanti parti dell'animale.

4. Tutte le pinne di squalo e le restanti parti dell'animale che si trovano a bordo del peschereccio sono trasbordate o sbarcate contemporaneamente.

Articolo 5 Rapporto tra il peso delle pinne di squalo e le restanti parti dell'animale e registrazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, il peso delle pinne di squalo non supera il 5% del peso totale delle restanti parti dell'animale, dopo l'eviscerazione.

2. I comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido registrano il peso delle pinne di squalo e delle restanti parti, previa eviscerazione, degli squali detenuti a bordo e trasbordati o sbarcati.

Queste registrazioni sono effettuate, se del caso, nel giornale di bordo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93. Per i pescherecci cui non si applica l'articolo 6, paragrafo 1 di tale regolamento, le registrazioni sono effettuate in un registro speciale fornito dall'autorità competente che rilascia il permesso di pesca speciale.

Articolo 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal [60 giorni dopo la pubblicazione].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente