52002PC0398

Proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 /* COM/2002/0398 def. - CNS 2002/0162 */

Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0511 - 0522


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e São Tomé e Principe è scaduto il 31.5.2002. Il nuovo protocollo, che fissa le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque di São Tomé e Principe per il periodo dall'1.6.2002 al 31.5.2005, è stato siglato tra le due parti il 14.02.2002.

Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti mediante regolamento la conclusione del nuovo protocollo.

Un progetto di decisione del Consiglio relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta.

2002/0162 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

considerando quanto segue :

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé [3], la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

[3] GU ... del..., pag.

(2) In seguito a questi negoziati, il 14 febbraio 2002 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1° giugno 2002 e il 31 maggio 2005.

(3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo,

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nonché gli obblighi di notifica delle catture ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere congelatrici con reti da circuizione: // Francia: 18

Spagna: 18

- tonniere con lenze e canne: // Portogallo: 2

- pescherecci con palangari di superficie: // Spagna: 20

Portogallo: 5

- pesca sperimentale del granchio in acque profonde (esclusivamente dal 1/6/2002 al 31/5/2003) // Spagna: 2 navi con meno di 250 tonnellate di stazza lorda

Portogallo: 1 nave con meno di 250 tonnellate di stazza lorda

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 [4].

[4] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

PROTOCOLLO CHE FISSA PER IL PERIODO DAL 1° GIUGNO 2002 AL 31 MAGGIO 2005 LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE SULLA PESCA AL LARGO DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Articolo 1

A decorrere dal 1° giugno 2002 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- tonniere congelatrici con reti da circuizione: // 36 unità

- tonniere con lenze e canne: // 2 unità

- pescherecci con palangari di superficie: // 25 unità

- Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde è previsto un periodo di pesca sperimentale di 12 mesi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo (1° giugno 2002 - 31 maggio 2003). Durante tale periodo di 12 mesi è consentito a 3 navi di stazza lorda (TSL) inferiore a 250 tonnellate di pescare simultaneamente nella ZEE di Sâo Tomé e Príncipe.

Articolo 2

L'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato a:

925 000 EUR per il primo anno, di cui 555 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 370 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo. Durante il primo anno, inoltre, la Comunità finanzia uno studio di valutazione sullo stato del granchio in acque profonde per un importo di 50 000 EUR;

637 500 EUR per il secondo anno, di cui 382 500 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 255 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo;

637 500 EUR per il terzo anno, di cui 382 500 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 255 000 EUR per le azioni contemplate dall'articolo 4 del presente protocollo.

Per quanto riguarda la pesca di tonnidi, la contropartita finanziaria comprende 8 500 tonnellate annue di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe. Se il volume delle catture annue di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona economica esclusiva (ZEE) di Sao Tomé et Principe supera questo quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione, sulla base di 75 EUR per tonnellata supplementare.

Tale compensazione finanziaria annuale deve essere versata entro il 31 dicembre nel 2002 e il 31 maggio nel 2003 e 2004. La destinazione della compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Essa è versata al Tesoro Pubblico di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

Nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, sulla base dei risultati della pesca sperimentale sopramenzionata e alla luce delle più attendibili valutazioni scientifiche disponibili, le due parti si consultano per includere, se del caso in modo permanente, le possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde la contropartita finanziaria applicabile a partire dal secondo anno del protocollo. La consultazione di cui sopra deve avere luogo alla fine del primo anno.

Articolo 4

1. Sull'ammontare della contropartita finanziaria per il primo anno saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 370.000 EUR, ripartito come segue:

a) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 50 000 EUR;

b) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 50 000 EUR;

c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 50.000 EUR;

d) borse di studio e stage di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 40 000 EUR;

e) contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 35 000 EUR;

f) sostegno alla pesca artigianale: 145 000 EUR;

2. Sull'ammontare della contropartita finanziaria per il secondo anno saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 255 000 EUR, ripartito come segue:

a) programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe: 40 000 EUR;

b) potenziamento del sistema di sorveglianza, ispezione e controllo delle zone di pesca: 40 000 EUR;

c) sostegno istituzionale all'amministrazione competente per la pesca: 40.000 EUR;

d) borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca: 30 000 EUR;

e) contributo di São Tomé e Príncipe alle organizzazioni internazionali della pesca e partecipazione di delegati di São Tomé e Príncipe alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 35 000 EUR;

f) sostegno alla pesca artigianale: 70 000 EUR;

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, che ne informa la Commissione europea.

Gli importi annui, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) ed e), sono versati, entro e non oltre il 31 dicembre 2002 e il 31 maggio 2003 e 2004, su un conto indicato dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro Pubblico, sulla base del loro piano annuale di utilizzazione. Gli importi di cui alle lettere d) ed e saranno corrisposti man mano che verranno utilizzati.

Il Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe trasmette alla Delegazione della Commissione europea responsabile per São Tomé e Príncipe, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe informazioni complementari su tali risultati ed eventualmente, previa consultazione con le autorità di São Tomé e Príncipe, nell'ambito delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 5

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articolo 2 e 4, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 6

È istituita una riunione scientifica annuale congiunta destinata a valutare periodicamente in sede di commissione mista lo stato delle risorse del granchio. In funzione di tale stato, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo e la contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2 possono essere adeguate previo accordo delle due parti riunite in sede di commissione mista.

Articolo 7

Qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe, la Comunità europea, possibilmente previa consultazione tra le due parti in sede di commissione mista, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate in sede di commissione mista e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

Articolo 8

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2002.

ALLEGATO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

Le procedure applicabili per la domanda e il rilascio delle licenze di cui all'articolo 4 dell'accordo sono le seguenti:

Le autorità competenti della Comunità europea sottopongono al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente all'apposito formulario che è fornito a tal fine dal governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e il cui modello è allegato (appendice 1).

Le licenze sono rilasciate, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, dalle autorità di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione europea responsabile per São Tomé e Príncipe.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione europea, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere e, in caso di dimostrata forza maggiore, è sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe.

Nella nuova licenza sono indicati:

- la data del rilascio;

- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso, non è dovuta alcuna somma forfettaria, quale prevista in appresso ai punti 2 e 4.

La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione europea alle autorità di São Tomé e Principe, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità di São Tomé e Príncipe incaricate del controllo della pesca. Una copia della suddetta licenza può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TONNIERE CON LENZE E CANNE, ALLE TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE E AI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.

I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano le modalità di pagamento del canone, i conti bancari e le monete da utilizzare.

Le licenze sono rilasciate dopo il versamento su un conto indicato dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro Pubblico, di una somma forfettaria di 3 750 EUR l'anno per le tonniere con lenze e canne, di 625 EUR l'anno per le tonniere con reti a circuizione e di 1 375 EUR l'anno per i pescherecci con palangari di superfici. Tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

- 150 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera a circuizione,

- 25 tonnellate di tonno pescato annualmente da una tonniera con lenze a canna,

- 55 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E COMPUTO DEI CANONI A CARICO DEGLI ARMATORI DELLE TONNIERE CON LENZE E CANNE, DI TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE E DI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Le navi debbono tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque di São Tomé e Príncipe. il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

I pescherecci di cui al precedente comma, per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque di São Tomé e Príncipe, sono tenuti a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la menzione "Fuori ZEE São Tomé e Principe".

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, o da un suo rappresentante, devono essere trasmesse entro un termine di quarantacinque giorni dalla fine della campagna di pesca nella ZEE di São Tomé e Principe, al ministero della pesca di São Tomé e Principe, tramite la delegazione della Commissione europea responsabile per São Tomé e Principe, nonché quanto prima possibile all'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), all'Instituto Español de Oceanografía (IEO) o all'Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), perché procedano al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale. In tal caso si provvede immediatamente ad informare la delegazione della Commissione europea responsabile per São Tomé e Príncipe.

Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea i quantitativi di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Sulla base di questi dati la Commissione effettua il computo dei canoni dovuti per la campagna annuale e lo trasmette al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe.

Gli armatori ricevono notifica del computo effettuato dalla Commissione europea entro il 30 settembre e dispongono di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari. Il pagamento deve essere effettuato su un conto indicato dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, da utilizzarsi secondo modalità che saranno definite in un protocollo da negoziare con il Tesoro Pubblico. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

4. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL GRANCHIO IN ACQUE PROFONDE

a) Le licenze per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde sono valide per un periodo di tre mesi. Esse sono rinnovabili.

b) I canoni per le licenze trimestrali sono fissati a 42 EUR/TSL per nave.

5. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DA PARTE DEGLI ARMATORI DI NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL GRANCHIO IN ACQUE PROFONDE

Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde autorizzate a pescare nella ZEE di São Tomé e Principe, nell'ambito dell'accordo, devono comunicare i propri dati sulle catture al ministero della pesca di São Tomé e Principe, tramite la delegazione della Commissione europea responsabile per São Tomé e Principe, sulla base del modello allegato nell'appendice 3. Dette dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre.

6. ISPEZIONE E CONTROLLO

Tutti i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

7. OSSERVATORI

Su richiesta delle autorità di Sao Tome et Principe, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore. Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde devono prendere a bordo sistematicamente un osservatore. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità di São Tomé e Príncipe, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l'osservatore

- osservare le attività di pesca delle navi,

- verificare la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,

- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,

- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

- verifica i dati sulle catture relativi alla zona di São Tomé e Príncipe che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità competenti São Tomé e Principe con copia alla delegazione della Commissione europea responsabile per São Tomé e Principe. Per le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde la relazione deve includere il computo provvisorio delle catture effettuate nella ZEE e indicate nel giornale di bordo. Il computo provvisorio deve essere presentato prima del rilascio della licenza per il periodo successivo.

Le condizioni del suo imbarco, che non devono né interrompere né ostacolare le operazioni di pesca, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo accomandatario e dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

L'armatore versa al governo di São Tomé e Príncipe, tramite il raccomandatario, 10 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniera con reti a circuizione, di un peschereccio con palangari di superficie o di una nave che pratica la pesca del granchio in acque profonde, come contributo ai costi di tale osservatore.

Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto di São Tomé e Príncipe convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti di São Tomé e Principe.

8. ZONA DI PESCA

Le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa di ciascuna isola.

Le navi che praticano la pesca del granchio in acque profonde di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a svolgere le proprie attività di pesca nelle acque situate a partire dall'isobata 650.

È vietata senza eccezioni ogni attività di pesca nella zona destinata allo sfruttamento congiunto di São Tomé e Príncipe e della Nigeria delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 4.

9. ENTRATA NELLA ZONA E USCITA DALLA STESSA

I pescherecci notificano con almeno 24 ore di anticipo alla radiostazione costiera e al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe (per telefono +239-12-22091, fax +239-12-22828 o e-mail dpescas1@cstome.net) l'intenzione di entrare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe o di uscire da tale zona.

Nel notificare l'uscita, ciascun peschereccio comunica altresì la stima delle catture effettuate nel corso della permanenza nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della pesca di São Tomé e Príncipe è considerato come un peschereccio senza licenza.

Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Il ministero della pesca di São Tomé e Príncipe e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 3.

10. CATTURE ACCESSORIE

Le tonniere con reti a circuizione mettono le loro eventuali catture accessorie a disposizione della direzione della pesca di São Tomé e Príncipe che si incarica di recuperarle e di sbarcarle.

11. IMBARCO DI MARINAI

Su richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe, la flotta di tonniere con reti a circuizione imbarca 6 marinai di São Tomé e Príncipe per la durata della campagna, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

Le condizioni di lavoro e di retribuzione sono liberamente discusse tra gli armatori e i rappresentanti dei marinai.

Se tutta la flotta delle tonniere con reti a circuizione non riesce ad imbarcare 6 marinai, gli armatori sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità, stabilita dalle due parti, deve essere proporzionale alla durata della campagna di pesca.

Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori di São Tomé e Príncipe e sarà versata su un conto indicato dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe.

12. NORME

Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT.

13. UTILIZZAZIONE DI SERVIZI

I pescherecci comunitari cercano per quanto possibile di procurarsi a São Tomé e Príncipe i beni e i servizi necessari per la loro attività.

14. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

a) Trasmissione delle informazioni

Entro un termine massimo di 48 ore, il ministero della pesca di São Tomé e Príncipe informa la delegazione della Commissione responsabile per São Tomé e Príncipe e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo di pesca, effettuato nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione della Commissione europea responsabile per São Tomé e Príncipe e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e alle sanzioni applicate.

b) Risoluzione del fermo

Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti, l'infrazione può essere risolta:

- - mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa di São Tomé e Príncipe;

- in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere composta mediante transazione, secondo le disposizioni previste dalla legge di São Tomé e Príncipe.

c) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, su presentazione della relativa ricevuta;

- una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

15. PROCEDURA IN CASO DI SANZIONE

La delegazione della Commissione europea responsabile per São Tomé e Príncipe deve essere informata di tutte le sanzioni comminate a un peschereccio battente bandiera di uno Stato della Comunità che esercita attività di pesca nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e São Tomé e Príncipe e ricevere una breve relazione sulle circostanze e i motivi che hanno portato all'applicazione di sanzioni.

Appendice 1 REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOME E PRINCIPE MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA E DELLA PESCA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA N.

Nome del richiedente:

Nome e indirizzo dell'armatore della nave

Nome e indirizzo del suo eventuale rappresentante a São Tomé e Principe

Nome del comandante della nave

Tipo di nave:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna della nave:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Lunghezza della nave:

Larghezza della nave:

Tipo di motore e potenza motrice:

Capacità di stivaggio:

Numero minimo di marinai:

Tipo di pesca:

Specie oggetto delle attività di pesca

Periodo di validità richiesto:

"Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Egli dichiara inoltre di conoscere e approvare, e di impegnarsi a rispettare, la legislazione in materia di pesca marittima vigente nella Repubblica democratica di São Tomé e Principe come pure la legislazione internazionale applicabile".

Data

IL RICHIEDENTE,

Appendice 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 4

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore/i politico/i: Aspetti esterni di alcune politiche comunitarie

Attività: Accordi internazionali in materia di pesca

Denominazione dell'azione: Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di pesca CE/Repubblica di são tomé e principe

1. LINEA/E DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

B 78000: "Accordi internazionali in materia di pesca"

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B) : 2,250 milioni di euro in SI/SP

2.2 Periodo di applicazione: 2002 -2005

2.3 Stima globale pluriennale delle spese: 2,250 milioni di euro

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1.)

Milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento(cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

|X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente

| | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie,

| | Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

|X| Nessuna incidenza finanziaria (riguarda aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

OPPURE

| | Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

- Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

milioni di euro (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma.

Accordo São Tomé e Principe (GU L 54 del 25.2.1984, pag.1).

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Principe scade il 31 maggio 2002. Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo delle coste di São Tomé, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo. Scopo del rinnovo è permettere agli armatori comunitari di proseguire le attività di pesca (soprattutto pesca del tonno) nella zona economica esclusiva (ZEE) São Tomé e di ottenere nuove possibilità per altri tipi di pesca, in particolare per la pesca del granchio in acque profonde, secondo le modalità descritte nel protocollo siglato tra la Commissione, a nome della Comunità, e il negoziatore di São Tomé alla fine dei negoziati svoltisi a São Tomé dall'11 al 14 febbraio 2002.

5.1.2 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex ante

La valutazione del primo protocollo, ormai prossimo alla scadenza (1999/2002), è stata effettuata dalle unità competenti della DG Pesca della Commissione.

Le possibilità di pesca complessive previste dal protocollo 1999/2002 corrispondono a 36 tonniere con reti da circuizione, 33 pescherecci con palangari di superficie e 7 tonniere con lenze e canne.

Dalla valutazione risulta che l'utilizzazione media del protocollo in termini di licenze è stata buona per le tonniere con reti da circuizione (80%), per nulla soddisfacente per i pescherecci con palangari di superficie (35%) e inesistente per le tonniere con lenze e canne.

Va però sottolineato che l'utilizzazione in termini di catture è stata debole: 2 274 tonnellate nel 1999 e 1 839 tonnellate nel 2000 (i dati del 2001 non sono ancora disponibili).

Il presente accordo è parte integrante della serie di accordi sul tonno che interessa la zona atlantica e che permette alla flotta comunitaria di seguire gli stock ittici transzonali. Quando si esaminano i dati sulle catture realizzate nel quadro dell'accordo con São Tomé, si deve sottolineare anche che la ZEE di São Tomé e Principe è inoltre indispensabile per il transito della flotta della UE che svolge attività di pesca nelle acque dei paesi vicini.

Si deve considerare del resto che, essendo il tonno una specie estremamente migrante, le catture effettivamente realizzate in una data zona possono fluttuare considerevolmente da una campagna di pesca all'altra. Non è quindi possibile conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque di São Tomé e Principe. Le catture di tonno sono inviate negli impianti di lavorazione dei paesi europei (Spagna, Italia, Francia e Portogallo) e alle industrie conserviere di taluni paesi dell'Africa Occidentale (Senegal, Costa d'Avorio e Ghana), la cui produzione è esportata in gran parte verso il mercato comunitario.

5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Il rapporto di valutazione ex-post sugli accordi di pesca del settembre 1999 (IFREMER) ha formulato alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nei negoziati con São Tomé. Così, ad esempio, gli anticipi versati dagli armatori sono elevati e si assiste a un miglioramento delle procedure di controllo delle azioni mirate che rappresentano il 40% del contributo finanziario globale.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Il protocollo siglato il 14 febbraio 2002 prevede possibilità di pesca per 36 tonniere con reti da circuizione, 25 pescherecci con palangari di superficie, 2 tonniere con lenze e canne, un quantitativo di riferimento di 8 500 tonnellate e l'introduzione a livello sperimentale della pesca del granchio in acque profonde (3 navi inferiori a 250 TSL per 12 mesi).

Vista la nuova categoria di possibilità di pesca sperimentale (che non è trascurabile), il nuovo protocollo rappresenta un aumento delle possibilità di pesca in rapporto al protocollo precedente.

Nell'ambito del nuovo protocollo (2002/2005) la CE pagherà quindi una contropartita finanziaria complessiva di 2 250 000 EUR nell'arco di tre anni, contro 1 912 500 EUR del protocollo precedente (1999/2002).

Il 40% dell'importo (pari a 880 000 EUR) sarà destinato al finanziamento di azioni specifiche, intese a sviluppare il settore della pesca di São Tomé (finanziamento di programmi scientifici e tecnici; controllo e sorveglianza della pesca; finanziamento di borse di studio e stage di formazione; ecc.). Questi importi saranno messi a disposizione delle autorità di São Tomé per quote annuali, sulla base di un piano annuale di utilizzazione:

Primo anno // 370.000 EUR

Secondo anno // 255.000 EUR

Terzo anno // 255.000 EUR

L'importo della compensazione finanziaria, e cioè 1 370 000 EUR, pari al 60% dell'intera contropartita, sarà versato su un conto aperto presso il Tesoro pubblico:

Primo anno // 555 000 EUR + 50 000 EUR (studio)

Secondo anno // 382.500 EUR

Terzo anno // 382.500 EUR

Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2002.

L'aumento delle possibilità di pesca e del contributo finanziario è giustificato da diversi fattori:

1. Interesse degli Stati membri: Dopo il fallimento dei negoziati con il Marocco è aumentato il livello di utilizzazione degli altri accordi di pesca e gli Stati membri sono molto più interessati a trovare nuove possibilità di pesca nell'ambito di altri accordi. In effetti la maggior parte delle navi che intendono utilizzare questo nuovo segmento operavano precedentemente nell'ambito dell'accordo con il Marocco.

2. Sezione pesca del tonno: Una caratteristica della pesca tonniera, direttamente legata alla natura altamente migratrice di questo pesce, è che il livello delle catture in una determinata zona è soggetto a forti fluttuazioni da una campagna all'altra. Non si possono quindi conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque di un paese terzo. Per questo motivo, analogamente a quanto previsto da ogni altro accordo concernente la pesca del tonno, la Comunità versa un importo forfetario che normalmente è direttamente proporzionale ad un quantitativo previsto di catture (quantitativo di riferimento), calcolato sulla base della media delle catture constatate negli anni precedenti. Nel caso di São Tomé è vero che le catture rilevate non sono state soddisfacenti e che anche altri elementi sono stati presi in conto, per esempio l'interesse strategico di questo accordo (vedi 5.1.2) per la flotta tonniera dell'Atlantico che opera nel Golfo di Guinea. Se le catture superano il quantitativo di riferimento, la Comunità paga un importo supplementare proporzionale all'eccedenza. Se invece le catture previste non sono effettuate, il paese terzo conserva la somma pagata inizialmente.

Il costo unitario per ciascuna tonnellata di tonno catturata è di 75 EUR a carico della Comunità, in funzione del quantitativo di riferimento, più 25 EUR a carico degli armatori. Il valore commerciale del tonno può variare tra 500 e 1.500 EUR alla tonnellata a seconda delle specie.

3. Sezione pesca del granchio: Il costo medio unitario (tsl) delle nuove possibilità di pesca demersale, circa 383 EUR/tsl, costituisce un costo vantaggioso per TSL. Questa cifra deve essere confrontata con il valore commerciale dei granchi, pari a 5000 EUR per tonnellata. Inoltre le possibilità di pesca al traino sono indicate "al mese in media annua", il che faciliterà l'accesso alle risorse e ne renderà più flessibile lo sfruttamento.

4. Pesca responsabile e sostenibile: Il fatto che la Repubblica di São Tomé e Principe abbia deciso di destinare il 40% della contropartita finanziaria al finanziamento di azioni specifiche, volte a sviluppare il settore della pesca di São Tomé e Principe (ricerca, sorveglianza ecc.), è anch'esso importante per la continuità della pesca comunitaria.

5. Paesi ACP: Nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca con i paesi ACP si precisa che occorre tenere conto dell'interesse che ha la Comunità a mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con i paesi di cui trattasi.

5.3 Modalità d'attuazione

L'attuazione del protocollo in questione è di esclusiva competenza della Commissione, che assolverà tale compito con l'aiuto del suo personale statutario, a Bruxelles e nella sua delegazione responsabile per São Tomé e Príncipe.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

6.1.1 Intervento finanziario

SI in milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo delle spese per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

SI in milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto restando entro i limiti della dotazione concessa alla DG responsabile della gestione.

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3) // EUR 1.259.892

II. Durata dell'azione // 3 anni

III. Costo totale dell'azione (IxII) // EUR 3.779.676

Non è possibile quantificare l'incidenza di un determinato protocollo sull'onere di lavoro dell'unità della DG Pesca competente per la pratica in questione.

Il rinnovo dei protocolli nell'ambito degli accordi di pesca esistenti costituisce una delle attività dell'unità, ma ciò non comporta automaticamente incidenze specifiche sulle spese amministrative.

In effetti anche la mancata conclusione (siglatura) del protocollo avrebbe comportato un onere di lavoro rilevante e spese considerevoli per missioni e riunioni.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di monitoraggio

L'importo della compensazione finanziaria e gli importi destinati alle azioni specifiche saranno versati ogni anno su un conto aperto presso il Tesoro pubblico, indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

Gli importi destinati a finanziare le azioni specifiche sono messi a disposizione delle autorità di São Tomé per quote annuali, sulla base del piano annuale di utilizzazione (si veda l'articolo 4 del protocollo). Gli importi destinati al finanziamento di borse di studio, stage di formazione e i contributi alle organizzazioni internazionali e alle riunioni internazionali relative alla pesca sono corrisposti man mano che vengono utilizzati.

Al protocollo è stato inoltre aggiunto un nuovo articolo, l'articolo 7, il quale stabilisce che qualora un mutamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca la CE può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Ogni anno, entro tre mesi dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, dovrà essere trasmessa alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione delle azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione ha il diritto di chiedere informazioni supplementari e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni previste.

Se necessario, per qualunque questione inerente all'attuazione del protocollo, la CE e la Repubblica di São Tomé e Príncipe possono riunirsi in qualsiasi momento nell'ambito di una commissione mista, per controllare la corretta applicazione del protocollo.

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

La valutazione dell'utilizzazione delle possibilità di pesca è effettuata in forma permanente, sia in termini di rilascio delle licenze che in termini di catture e relativo valore. Inoltre, prima di un eventuale rinnovo nel 2005, il protocollo sarà oggetto di una valutazione che riguarderà tutto il periodo di applicazione (2002-2005), valutando gli indicatori di risultato (catture e relativo valore) e di impatto (numero di posti lavoro creati e mantenuti, relazione tra il costo del protocollo e il valore delle catture).

Per quanto concerne le azione mirate, vedi sopra.

9. MISURE ANTIFRODE

Dal momento che i contributi finanziari della Comunità costituiscono una contropartita diretta delle possibilità di pesca offerte, il paese terzo è libero di utilizzarli come vuole. salvo l'obbligo di presentare alla Comunità, secondo le modalità previste nel protocollo, relazioni sull'utilizzazione di determinati stanziamenti. Deve essere presentata una relazione annuale su tutte le azioni di cui all'articolo 4 del protocollo e sui risultati relativi. La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari su detti risultati e di valutare i pagamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Inoltre gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati riportati nei certificati di stazza delle navi, in modo che il calcolo dei canoni per le licenze possa essere effettuato su una base garantita.

Il protocollo prevede altresì l'obbligo per le navi comunitarie di compilare una dichiarazione delle catture (da trasmettere alla Commissione e alle autorità di São Tomé e Príncipe), sulla cui base sarà effettuato il computo definitivo delle catture realizzate nell'ambito del protocollo nonché il calcolo dei canoni.