52002PC0368

Proposta di Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo delle coste dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 /* COM/2002/0368 def. */

Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0425 - 0428


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo delle coste dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica d'Angola è scaduto il 02.05.2002. In attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto, le due parti hanno deciso di prorogarlo per un periodo di tre mesi. L'accordo concernente tale proroga, nel quale sono fissate le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque dell'Angola per il periodo dal 3.5.2002 al 2.8.2002, è stato siglato dalle due parti il 26.04.2002.

Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti mediante decisione il progetto di proroga, in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativa a tale periodo di proroga forma oggetto di una procedura distinta.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo delle coste dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ... del ..., pag.

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea e la Repubblica d'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di prorogare per un periodo di tre mesi il protocollo attuale, mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 aprile 2002, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.

(3) Grazie a tale accordo in forma di scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002.

(4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

(5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto.

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea firma l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 è applicato in via provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 3 maggio 2002.

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate pro rata temporis dall'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a.........

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo della costa dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

A. Lettera della Comunità

Signor .....,

Mi pregio confermare che per assicurare la proroga dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica dell'Angola e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi ad uno nuovo protocollo, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1. Per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 è riconfermato il regime applicabile nel corso degli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2002.

2. Nel periodo del regime provvisorio le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrispondono, pro rata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato A, punto 2 del protocollo. I quantitativi massimi di cattura stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore per le navi adibite alla pesca di gamberetti saranno applicabili, pro rata temporis, durante il periodo del regime provvisorio.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

In nome della Comunità europea

B. Lettera del governo della Repubblica di Angola

Signor......,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio confermare che per assicurare la proroga dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica dell'Angola e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi ad uno nuovo protocollo, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1. Per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 è riconfermato il regime applicabile nel corso degli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2002.

2. Nel periodo del regime provvisorio le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrispondono, pro rata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato A, punto 2 del protocollo. I quantitativi massimi di cattura stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore per le navi adibite alla pesca di gamberetti saranno applicabili, pro rata temporis, durante il periodo del regime provvisorio.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima."

Mi pregio confermarLe che il regime proposto è accettabile per il governo della Repubblica d'Angola e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica d'Angola