52002PC0354

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche /* COM/2002/0354 def. - COD 2000/0159 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2000/0159 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. Iter procedurale

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2000) 347 definitivo) è stata approvata dalla Commissione il 13 giugno 2000 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 365E del 19 dicembre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 29 novembre 2000.

Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 14 febbraio 2001.

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 15 maggio 2001.

La Commissione ha adottato una proposta modificata il 6 giugno 2001 (COM (2001) 316 definitivo).

Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 4 dicembre 2001.

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in seconda lettura il 10 aprile 2002.

Il presente parere illustra la posizione della Commissione in merito agli emendamenti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE.

2. Scopo della proposta della commissione

La proposta stabilisce restrizioni all'uso di alcune sostanze pericolose (metalli pesanti e ritardanti di fiamma bromurati) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le restrizioni entreranno in vigore nel 2008. L'allegato tecnico elenca una serie di deroghe e può essere modificato ricorrendo alla procedura di comitato.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo

3.1. Sintesi della posizione della Commissione

Il Parlamento europeo ha adottato 9 emendamenti; la Commissione ne accoglie otto integralmente (emendamenti 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 17) ed uno in linea di principio (emendamento 8).

3.2. Emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura

3.2.1. Emendamenti accolti

La Commissione accoglie l'emendamento 2, che aggiunge un considerando sui pezzi di ricambio per il riutilizzo e il rinnovo delle apparecchiature e l'emendamento 17, che modifica il considerando 10 stabilendo che l'adeguamento della direttiva deve tener conto di tutte le prove scientifiche. La Commissione accoglie inoltre l'emendamento 3, che esclude il riutilizzo delle apparecchiature e dei relativi componenti dal campo di applicazione della direttiva; l'emendamento 4, diretto a precisare che il rivenditore non viene considerato produttore se l'apparecchiatura reca il nome di quest'ultimo; l'emendamento 5, che fissa al 1° gennaio 2006 la data a partire dalla quale le apparecchiature non devono più contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e etere di difenile polibromurato (PBDE); l'emendamento 7, che esclude dal divieto le apparecchiature riparate ed i pezzi di ricambio; l'emendamento 9, che stabilisce che per la futura valutazione dell'allegato occorre tener conto di eventuali modifiche nella progettazione delle apparecchiature e impone alla Commissione di rendere note le informazioni ricevute e l'emendamento 10, secondo il quale l'elenco delle sostanze cui si applica la direttiva deve essere riesaminato prestando particolare attenzione all'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di altre sostanze e materiali pericolosi.

3.2.2. Emendamenti accolti in linea di principio

La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento 8. Tuttavia occorre precisare che qualsiasi decisione di vietare altre sostanze deve necessariamente basarsi su una proposta della Commissione e rispettare i principi stabiliti nella strategia sulle sostanze chimiche. Pertanto la Commissione accoglie l'emendamento a condizione che venga riformulato come segue: "Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, non appena disponibili i dati scientifici, e in conformità con i principi stabiliti nella strategia sulle sostanze chimiche, decidono la messa al bando di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori."

4. Conclusione

In base alle considerazioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta.