52002PC0318

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti [presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE] /* COM/2002/0318 def. - COD 2001/0212 */

Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0503 - 0504


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente i fertilizzanti [presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE]

2001/0212 (COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente i fertilizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Stadio dell'iter procedurale

- La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti [COM(2001) 508 def. - 2001/0212 (COD)] è stata adottata dalla Commissione il 14 settembre 2001 e successivamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 17 settembre 2001.

- Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 17 dicembre 2001.

- Il Parlamento europeo ha approvato la proposta con tre emendamenti in prima lettura il 10 aprile 2002.

2. Obiettivo della proposta modificata

La proposta modificata adatta la proposta originale di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti in due punti:

- l'articolo 33 è soppresso;

- una modifica all'allegato I introdotta nella proposta originale viene eliminata.

3. Osservazioni sugli emendamenti adottati dal Parlamento

3.1. Emendamenti accettati dalla Commissione

3.1.1 Emendamento 1

L'emendamento 1 può essere accettato in linea di massima, tenuto conto dell'intenzione della Commissione di presentare proposte sulla presenza di cadmio nei fertilizzanti previo parere favorevole del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (Sctee).

Giova inoltre osservare che non è stato possibile accettare la formulazione del Parlamento per quanto riguarda il calendario esatto della proposta per la presentazione del testo legislativo concernente il cadmio, in particolare in quanto la scadenza proposta (30 giugno 2002) non è compatibile con l'esercizio del diritto di iniziativa della Commissione.

Il considerando 15 diventa quindi:

"I fertilizzanti possono venire contaminati da sostanze potenzialmente idonee a comportare un rischio per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente. Previo parere del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (Sctee), la Commissione intende affrontare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei fertilizzanti minerali e, all'occorrenza, elaborerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Se necessario si procederà ad analogo esame per altri contaminanti."

3.1.2. Emendamento 3

Anche l'emendamento 3 può essere accettato in quanto la Commissione può essere d'accordo sulla necessità di evitare qualsiasi modifica agli allegati del regolamento nel corso della rifusione di disposizioni legislative esistenti.

Nell'allegato I, tabella E.1.4 il testo all'intersezione della quarta colonna e della quarta riga diventa:

"5 % Fe solubile in acqua, di cui almeno 8/10 del valore dichiarato in forma chelata."

Tale disposizione è identica a quella contenuta nella direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi [1].

[1] GU L 185 del 28.7.1993, pag. 30.

3.2. Emendamenti non accettati dalla Commissione

L'emendamento 2 è respinto per le seguenti ragioni:

- l'articolo 33 nel progetto di regolamento viene soppresso. La soppressione del paragrafo 1 dell'articolo 33 è logica in quanto quest'ultimo diventerà superfluo quando saranno adottate le decisioni previste, fondate sull'articolo 95, paragrafo 4 del trattato, attualmente in fase avanzata di esame da parte della Commissione, che fisseranno l'estensione delle deroghe concesse ad Austria, Finlandia e Svezia in rapporto al tenore massimo accettabile di cadmio nei fertilizzanti;

- il paragrafo 2 dell'articolo 33 limita il diritto di iniziativa della Commissione.

4. Conclusione

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto sopra enunciato.