52002PC0268

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti non destinati al consumo umano recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2002/0268 def. - COD 2000/0259 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti non destinati al consumo umano RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, punto (c) del trattato CE prevede che la Commissione deve esprimere un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione esprime il proprio parere sugli 8 emendamenti proposti dal Parlamento.

2. Antefatto

- Adozione della proposta da parte della Commissione: 19 ottobre 2000 [1]

[1] COM(2000) 574 def. 2000/0259(COD) del 19.10.2000.

- Parere del Comitato Economico e Sociale: 26 aprile 2001 [2]

[2] GU C 193 del 10.7.2001 pag. 32.

- Parere del Parlamento europeo in prima lettura: 12 giugno 2001 [3]

[3] Parere del PE del 12 giugno 2001 (non ancora pubblicato sulla GU).

- Data dell'accordo politico in Consiglio: 19 giugno 2001 (unanimità senza la Commissione)

- Data di adozione della proposta modificata: 12 dicembre 2001

- Data di adozione della posizione comune: 20 novembre 2001 [4]

[4] GU C 45E del 19.2.2001, pag. 70.

- Adozione da parte del Parlamento della raccomandazione di seconda lettura: 13 marzo 2002

3. Scopo della proposta

Il tema principale della proposta è il divieto di riciclaggio di taluni sottoprodotti animali nella catena alimentare animale, nella fattispecie di animali morti e di materiali animali di scarto. Le uniche materie prime di cui è consentita l'utilizzazione per la produzione di alimenti per gli animali sarebbero quindi le materie provenienti da animali dichiarati idonei al consumo umano.

Inoltre, la proposta:

- introduce una serie di metodi alternativi per l'utilizzazione o l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale;

- rafforza le norme in materia di controlli e tracciabilità di sottoprodotti di origine animale;

- stabilisce un legame con la legislazione comunitaria in materia ambientale;

- crea un nuovo quadro giuridico per il settore dei sottoprodotti di origine animale;

- semplifica l'attuale legislazione comunitaria creando un atto legislativo consolidato che riguarda tutti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

- L'emendamento 12 sulla marcatura degli alimenti per animali domestici e l'emendamento 15 sulla separazione degli impianti possono essere entrambi accolti in quanto sono consoni con gli obiettivi generali della proposta originaria della Commissione di incrementare la tracciabilità e prevenire la contaminazione incrociata.

- L'emendamento 21 relativo ai materiali raccolti in sede di trattamento di acque di scarico può essere accolto in quanto chiarifica che tali materiali sono materiali della categoria 1 soltanto se contengono materiali a rischio specifico.

- Gli emendamenti 22 e 23 sui rifiuti della ristorazione, che escludono tali rifiuti dalle norme di controllo dell'articolo 7 e fanno riferimento alla legislazione in materia ambientale, possono essere accolti in quanto garantirebbero il raggiungimento degli obiettivi del regolamento senza inficiare i regimi di raccolta separata. Questi emendamenti fanno inoltre sì che i rifiuti ad alto rischio della ristorazione provenienti da mezzi di trasporto internazionali rimangano soggetti alle severe norme di controllo dell'articolo 7, limitando le modifiche proposte all'articolo 7 ai rifiuti della ristorazione di categoria 3.

- L'emendamento 24 volto ad estendere la deroga di nutrire taluni animali con materiali della categoria 1 a specie in pericolo e protette di uccelli necrofagi può essere accolto in quanto stabilisce che le norme che disciplinano tale deroga sono proposte dalla Commissione soltanto in seguito a parere scientifico.

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

- L'emendamento 9 non può essere accolto in quanto prescrizioni dettagliate e sufficienti in materia di documenti di accompagnamento e registrazione già figurano nell'allegato al regolamento e possono se del caso essere integrate dalla comitatologia.

- L'emendamento 25 sull'utilizzazione di rifiuti della ristorazione negli alimenti per gli animali non può essere accolto innanzi tutto per motivi istituzionali, in quanto inficerebbe il diritto d'iniziativa della Commissione perché impone a quest'ultima di proporre un atto legislativo con un termine e un contenuto fissati dal Parlamento europeo.

L'emendamento non può essere inoltre sostenuto per i seguenti più specifici motivi:

- 13 Stati membri sono contrari a qualsivoglia allentamento del divieto di alimentare gli animali con residui, già introdotto nella legislazione dell'UE;

- l'alimentazione degli animali con residui della ristorazione costituisce un forte rischio potenziale di trasmissione di gravi malattie degli animali, come l'afta epizootica e la peste suina classica. Dati i gravi danni causati da recenti focolai di queste malattie, l'insistenza degli Stati membri per livelli molto elevati di tutela della salute è comprensibile e condivisa dalla Commissione;

- un'alimentazione permanente dei suini con residui della ristorazione è inoltre difficile da conciliare con gli obiettivi della completa tracciabilità degli ingredienti nei mangimi e con il divieto di riciclaggio intraspecifico richiesto dal Parlamento europeo e pienamente accolto dal Consiglio e dalla Commissione;

- alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha sostenuto la decisione del Consiglio di vietare la pratica della somministrazione di rifiuti agli animali nel contesto della direttiva sulla peste suina e della posizione comune del Consiglio sul regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale, che assume una posizione analoga;

- l'eliminazione e il riciclaggio di rifiuti della ristorazione sono disciplinati dalla legislazione ambientale attuale e futura. La richiesta del Parlamento europeo in merito ad un regolamento separato in questo senso produrrebbe un doppione di tale legislazione. L'emendamento ha inoltre obiettivi direttamente opposti a quelli degli emendamenti 22 e 23 precitato. Infatti, mentre l'emendamento chiede una nuova serie di severi controlli della raccolta e della distruzione dei rifiuti della ristorazione, gli emendamenti 22 e 23 mirano invece ad escludere tali rifiuti da ulteriori norme di controllo;

- La Commissione ha infine già ufficialmente dichiarato di essere pronta a proporre disposizioni transitorie da adottare in sede di comitato ogni qual volta ciò risulti giustificato ed opportuno per concedere alle industrie interessate il tempo di adattarsi alle nuove prescrizioni introdotte dal regolamento. Tuttavia, ragionevoli disposizioni transitorie dovrebbero essere intensamente discusse insieme con gli esperti tecnici, ed eventualmente con esperti scientifici, al fine di stabilire requisiti sanitari interinali minimi da applicare durante il periodo transitorio.

5. Conclusioni

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato , la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.