52002PC0236

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0236 def. - COD 2000/0115 */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0210 - 0240


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2000/0115 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori

1. ANTEFATTI

Trasmissione delle proposte al Consiglio e al Parlamento europeo

(COM(2000) 275 def 2000/0115 (COD))

conformemente all'articolo 175, paragrafo 1 del trattato : 12 luglio 2000

Parere del Comitato economico e sociale: 26 aprile 2001

Parere del Comitato delle regioni: 13 dicembre 2000

Parere del Parlamento europeo - prima lettura: 17 gennaio 2002

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta intende fondere la legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici, al fine di creare un vero mercato interno europeo nel settore delle acquisizioni pubbliche. La legislazione comunitaria non intende sostituirsi a quella nazionale, ma garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici in tutti gli Stati membri.

La presente proposta, conseguenza del dibattito avviato dal Libro verde sugli appalti pubblici, persegue il triplice obiettivo di aggiornare, semplificare e rendere più flessibile il contesto giuridico esistente in materia : aggiornare per tenere conto delle nuove tecnologie e delle modifiche del contesto economico, semplificare per rendere i testi attuali più comprensibili per gli utenti, cosicché gli appalti siano aggiudicati in perfetta conformità delle norme e dei principi che disciplinano tale settore e le società possano conoscere meglio i loro diritti, rendere le procedure più flessibili per soddisfare le esigenze degli acquirenti pubblici e degli operatori economici.

Inoltre, la rielaborazione dei tre atti legislativi in vigore metterà a disposizione degli operatori economici, delle amministrazioni aggiudicatrici e dei cittadini europei un testo unico, chiaro e trasparente.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

La Commissione ha accettato, integralmente o parzialmente, da un punto di vista generale oppure riformulandoli, 63 dei 103 emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

***

3.1 Emendamenti accettati integralmente dalla Commissione o riformulati per ragioni puramente formali (emendamenti 1, 141, 4, 13, 125, 17, 50, 85, 88, 97 e 112).

L'emendamento 1 propone un nuovo considerando che riconosce che la partecipazione di organismi di diritto pubblico alla procedura di aggiudicazione di appalti pubblici può essere all'origine di distorsioni della concorrenza e prevede quindi che gli Stati membri possano istituire norme relative ai metodi da impiegare per il calcolo del prezzo/costo reale delle offerte.

L'emendamento 141 introduce un nuovo considerando che sottolinea che la direttiva non si oppone all'eventuale adozione o applicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei provvedimenti necessari alla tutela di requisiti di interesse generale: ordine, morale, sicurezza e salute pubblici, vita umana, animale e vegetale. La Commissione accetta tale emendamento sottolineando che va redatto in modo da riprodurre le disposizioni del trattato (articolo 30) : considerando « (6) Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce ad una amministrazione aggiudicatrice di prescrivere o applicare misure necessarie a tutelare la moralità pubblica, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la vita di persone, animali o piante, in particolare nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, purché tali misure non siano discriminatorie e non contrastino con l'obiettivo dell'apertura dei mercati nel settore degli appalti pubblici o con il trattato. »

L'emendamento 4 introduce un nuovo considerando collegato all'emendamento 40 e intende chiarire, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte (sentenza « Teckal » [1]), le condizioni che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente appalti pubblici ad un'entità formalmente distinta, ma sulla quale esse esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sui loro servizi.

[1] Sentenza del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Raccolta 1999, p. I-8121.

L'emendamento 13 introduce un nuovo considerando che sottolinea l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della direttiva e di esaminare se sia necessario creare un'autorità indipendente in materia di appalti pubblici.

L'emendamento 125 modifica il considerando 31, inserendo le prestazioni degli ingegneri fra gli esempi di prestazioni la cui retribuzione va disciplinata da disposizioni nazionali, che devono restare immutate.

L'emendamento 17 introduce un nuovo considerando che esorta la Commissione ad esaminare se sia possibile adottare una proposta di direttiva volta a regolamentare le concessioni ed il "project financing".

L'emendamento è accettato con una lieve modifica per motivi istituzionali : « (46)La Commissione deve esaminare la possibilità di rafforzare la sicurezza giuridica nel settore delle concessioni e delle partnership pubblico/privato e adottare, qualora lo ritenga necessario, una proposta legislativa. »

L'emendamento 50 modifica l'articolo 27 - il titolo ed il paragrafo 1 - al fine di garantire che gli offerenti dispongano delle informazioni necessarie sulla legislazione ambientale, fiscale e sociale applicabile nel luogo della prestazione e di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a indicare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi presso i quali ottenere informazioni pertinenti su tali legislazioni.

L'emendamento 85 modifica l'articolo 46, paragrafo 2, punto c), - relativo alla possibilità di escludere un candidato o un offerente condannato per qualsiasi reato che incida sulla sua morale professionale - a patto che l'esclusione avvenga solo dopo una sentenza passata in giudicato a norma della legge nazionale applicabile.

L'emendamento 88 sopprime, all'articolo 46, paragrafo 2, il punto h) che prevede la « possibilità » di escludere un candidato o un offerente condannato per frode o qualsiasi altra attività illecita ai sensi dell'articolo 280 del trattato, diversa da quella prevista al paragrafo 1 (obbligo di esclusione).

L'emendamento 97 introduce un nuovo articolo 50 bis il quale stabilisce che, qualora un'amministrazione aggiudicatrice richieda la presentazione di un certificato relativo ad un sistema di gestione ambientale, essa debba accettare i certificati EMAS, quelli conformi alle norme internazionali nonché qualsiasi altro strumento di prova equivalente. Quest'emendamento va letto unitamente all'emendamento 93 relativo alla capacità tecnica ; in taluni casi specifici, ad esempio per quanto riguarda la capacità di rispettare un ecosistema nella realizzazione di un'opera pubblica, un sistema di gestione ambientale può costituire una prova di capacità tecnica. Per tali casi vanno previsti tutti gli strumenti di prova possibili e il riconoscimento dell'equivalenza, in modo da garantire che gli appalti non siano riservati solo ai detentori di determinati certificati. Quest'emendamento riprende, in sostanza, le disposizioni dell'articolo 50 relative ai certificati di garanzia della qualità.

L'emendamento 112 propone di completare l'allegato VII A, Bandi di gara, punto 11 a) - relativo al nome e all'indirizzo del servizio a cui richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari - con il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

***

3.2 Emendamenti accettati dalla Commissione con riformulazione, parziale o sostanziale (emendamenti 2, 5, 168, 126-172, 21, 175, 7, 142, 171-145, 9, 137, 138, 45, 46, 47-123, 109, 10, 127, 11, 51, 15, 100, 170, 23, 54, 65, 24, 30, 93, 95, 31, 147, 34, 35, 36, 121, 38, 40, 5, 150, 70, 74, 77-132, 80, 86, 87, 89, 153, 104, 110, 113, 114).

L'emendamento 2 introduce un nuovo considerando volto a sottolineare l'integrazione della politica ambientale in quella degli appalti pubblici. L'articolo 6 impone l'integrazione della tutela ambientale nelle altre politiche : quest'obbligo rende necessaria un'armonizzazione delle politiche sia ambientale che degli appalti pubblici. La Commissione ritiene che si debba consentire agli acquirenti pubblici di acquistare prodotti/servizi "ecologici", al migliore rapporto qualità /prezzo. Essa riprende l'emendamento formulandolo nel modo seguente.

Considerando :« (5) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europee, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, pur garantendo alle amministrazioni stesse la possibilità di ottenere per i loro appalti il migliore rapporto qualità/prezzo. »

*

L'emendamento 5 è collegato agli emendamenti 168, 126 - 172 e 21 : questa serie di emendamenti introduce disposizioni che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare i loro acquisti facendo ricorso ad una centrale di acquisto.

L'emendamento 5 prevede un nuovo considerando che giustifica l'introduzione di una definizione e di un regime di esonero dalle procedure per le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano tramite centrali d'acquisto che sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici.

L'emendamento 168 introduce un nuovo considerando volto a giustificare gli acquisti di forniture e servizi presso centrali di acquisto a condizione che queste ultime abbiano rispettato le procedure di cui alla direttiva. La Commissione ritiene che il ricorso a tali centrali debba essere possibile anche per i lavori.

La Commissione accetta tali emendamenti modificati e riuniti in un solo considerando formulato nel modo seguente : « (13) In alcuni Stati membri si sono sviluppate tecniche di centralizzazione degli acquisti. Varie amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di effettuare acquisti o aggiudicare appalti pubblici/ destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Queste tecniche consentono, vista la consistenza delle quantità acquisite, di ampliare la concorrenza e migliorare l'efficacia dell'ordine pubblico. Va quindi prevista una definizione comunitaria delle centrali di acquisto destinate alle amministrazioni aggiudicatrici. Vanno definite anche le condizioni alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, si possa considerare che le amministrazioni aggiudicatrici che acquisiscono lavori, forniture e/o servizi ricorrendo ad una centrale di acquisto abbiano rispettato le disposizioni della presente direttiva. »*

Gli emendamenti 126 - 172, 21 e 175 introducono disposizioni specifiche relative alle centrali di acquisto.

Gli emendamenti 126 - 172 inseriscono, fra le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva, le centrali di acquisto create da queste ultime.

L'emendamento 21 introduce una definizione di centrale di acquisto e impone la comunicazione di dette centrali alla Commissione.

L'obiettivo perseguito dagli emendamenti 126 - 172 e 21 è legittimo, dato che le centrali di acquisto possono contribuire ad economie di scala, a rafforzare la concorrenza tramite pubblicazioni a livello europeo, vista la dimensione degli appalti, e ad aiutare le collettività locali. È comunque opportuno inquadrare in modo il più possibile ampio le configurazioni esistenti negli Stati membri.

L'emendamento 175 intende sottoporre le centrali d'acquisto al pieno rispetto della direttiva e consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare, direttamente o tramite, terzi servizi e forniture presso tali centrali senza ulteriore applicazione della direttiva da parte delle medesime.

L'emendamento può essere accettato per quanto riguarda il principio del ricorso ad una centrale di acquisto, estendendo tale possibilità agli appalti di lavori al fine di agevolare l'accordo tra i colegislatori.

Di conseguenza la Commissione riprende lo spirito di tali emendamenti elaborando una definizione di centrale di acquisto e un articolo che, conformemente al principio di sussidiarietà, lascia agli Stati membri la facoltà di ricorrere a tali centrali oppure, se del caso, di limitare tale ricorso a determinati tipi di appalti.

« Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

...

7bis Una centrale di acquisto è un'amministrazione aggiudicatrice che :

- acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici e/o

- aggiudica appalti pubblici o stipula accordi - quadro di lavori, di forniture o di servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici. »

« Articolo 7bis

Appalti pubblici e accordi - quadro conclusi dalle centrali di acquisto

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di acquisire lavori, forniture e/o servizi ricorrendo a centrali di acquisto.

2 Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici che acquisiscono lavori, forniture e/o servizi ricorrendo ad una centrale di acquisto nelle ipotesi di cui all'articolo 1, paragrafo 7bis, abbiano rispettato le disposizioni della presente direttiva, a patto che la centrale d'acquisto le abbia rispettate. »

*

Gli emendamenti 7, 142 e 171 - 145 riguardano gli appalti misti « servizi - lavori ».

L'emendamento 7 è collegato agli emendamenti 171 - 145 ; esso introduce un nuovo considerando, volto a chiarire che la scelta tra un appalto globale, che comprenda sia la programmazione che la realizzazione di lavori, e l'aggiudicazione di appalti separati spetta alle amministrazioni aggiudicatrici e non può essere imposta dalla direttiva. Il considerando precisa che la scelta dell'amministrazione aggiudicatrice deve basarsi su criteri qualitativi ed economici ed impone all'amministrazione aggiudicatrice di motivare la scelta di aggiudicare un appalto globale.

La Commissione conviene in merito all'opportunità di segnalare che la libertà di scelta tra l'aggiudicazione globale e l'aggiudicazione separata debba essere fondata su criteri qualitativi ed economici. Tuttavia essa non condivide l'obbligo di motivare la scelta a favore di un appalto di concezione-realizzazione. Essendo quest'obbligo previsto solo per le aggiudicazioni "globali", di fatto si privilegia il ricorso alle aggiudicazioni separate, che si presume sia un metodo di aggiudicazione che soddisfa automaticamente i criteri qualitativi ed economici. Da un lato tale presupposto non può essere automatico, dall'altro esso è contrario alla libertà di scelta, espressione del principio di sussidiarietà. Infine la Commissione non ritiene sia opportuno penalizzare l'aggiudicazione "globale", dato che essa consente di raggiungere più facilmente la soglia di applicazione delle norme procedurali della direttiva cumulando i servizi di programmazione e i lavori di esecuzione.

L'emendamento 142 è collegato agli emendamenti 171 - 145 ; esso introduce un nuovo considerando volto a chiarire la distinzione tra appalti pubblici di lavori e appalti pubblici di servizi (appalti di gestione immobiliare comprendenti lavori consecutivi o complementari e appalti di lavori comprendenti i servizi necessari alla realizzazione dei lavori). L'emendamento segue l'orientamento della giurisprudenza della Corte (sentenza « Gestión Hotelera » [2]).

[2] Sentenza del 19 aprile 1994, causa C-331/92, Raccolta 1994, p. I-1329.

Gli emendamenti 171 - 145 modificano l'articolo 1 al fine di specificare la definizione degli appalti misti lavori/servizi e servizi/lavori spiegando, in particolare, in quali situazioni un appalto di servizi di gestione immobiliare contenente lavori non debba essere considerato appalto pubblico di lavori. L'articolo 1 contempla inoltre una disposizione relativa all'aggiudicazione parziale o globale di lavori/servizi (criteri della scelta del metodo di aggiudicazione e obbligo di giustificare l'aggiudicazione globale) di cui all'emendamento 7. Le situazioni in cui un appalto presenta contemporaneamente servizi e lavori sono gestite applicando il criterio dell'oggetto principale del contratto, come segnalato nella proposta della Commissione. L'emendamento espone inoltre tale regola nel caso specifico dei servizi di gestione immobiliare che implicano lavori ; per tale motivo connesso al contenuto sarebbe più opportuna la forma del considerando. Va inoltre osservato che la limitazione ai soli lavori « di esecuzione » non è giustificata.

Di conseguenza la Commissione riformula gli emendamenti 7, 142, e 171 - 145 in un unico considerando :«(10) Vista la varietà degli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di prevedere sia l'aggiudicazione separata che quella congiunta di lavori e servizi di programmazione. La direttiva non intende prescrivere l'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa all'aggiudicazione separata o globale dell'appalto dovrebbe essere basata su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.

Un contratto può essere considerato come un appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente la realizzazione di attività di cui all'allegato I, anche se il contratto può comprendere altri servizi necessari alla realizzazione di tali attività. Gli appalti pubblici di servizi, in particolare nel settore dei servizi di gestione di proprietà, possono, in taluni casi, includere lavori; tuttavia tali lavori, nella misura in cui sono accessori e rappresentano unicamente una conseguenza eventuale o un complemento all'oggetto principale del contratto, non possono giustificare la classificazione del contratto come appalto pubblico di lavori. ».

*

Gli emendamenti 9 e 137 riguardano il dialogo competitivo e l'emendamento 138 una nuova possibilità di dialogo esclusivo.

L'emendamento 9 modifica il considerando 18 per precisare che, in un dialogo competitivo, le negoziazioni terminano con la fine delle consultazioni, senza che vi sia (necessariamente) la preparazione di un capitolato d'oneri definitivo.

L'emendamento 137 intende principalmente :

1) rendere obbligatoria la bozza di soluzione. La Commissione, dopo aver consultato le categorie interessate, ritiene che l'obbligo di richiedere bozze di soluzione costituirebbe una fonte di complicazioni legislative e di rischi di « cherry picking » (« furti » intellettuali contro i quali non vi può essere protezione). Di conseguenza la Commissione non accetta tale obbligo.

2) rafforzare la riservatezza dei dati trasmessi dagli operatori economici. Per agevolare l'accordo tra i colegislatori è opportuno mantenere la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di comunicare agli altri partecipanti dati forniti da un partecipante, riservando tale possibilità unicamente ai casi in cui il partecipante in questione abbia fornito il proprio accordo in merito a tale comunicazione.

3) limitare le negoziazioni, durante la fase del dialogo, agli aspetti non economici. Nella misura in cui l'emendamento intende effettivamente limitare gli argomenti trattabili durante la fase del dialogo ai soli aspetti non economici, tale sua parte non è accettabile. La Commissione ritiene infatti che, per essere utile, la procedura deve consentire la discussione di tutti gli aspetti del progetto durante la fase del dialogo.

4) ampliare le possibilità già previste o introdurre nuove possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di modificare le specifiche dell'appalto, i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione ; (in quest'ultimo aspetto l'emendamento non è coerente, dato che si riferisce esplicitamente sia alla ponderazione che ad un semplice ordine d'importanza dei criteri). La proposta iniziale della Commissione prevedeva la possibilità di modificare i criteri di aggiudicazione qualora non fossero più adeguati alla soluzione prescelta nel capitolato d'oneri definitivo. È tuttavia certo che, per tenere conto dei timori ampiamente diffusi di « cherry picking » e per agevolare l'adozione da parte dei colegislatori, bisogna rinunciare all'idea che il capitolato d'oneri possa essere elaborato in modo definitivo al termine della fase dialogo sulla base, eventualmente, di un insieme di varie soluzioni. Di conseguenza, la possibilità di modificare i criteri di aggiudicazione durante la procedura creerebbe seri rischi di manipolazione.

5) introdurre una retribuzione obbligatoria (non superiore, globalmente, al 15% del valore stimato dell'appalto) dei partecipanti. Il principio di una retribuzione obbligatoria dei partecipanti può essere ammesso, tanto più che i costi relativi allo svolgimento di un dialogo possono indurre le amministrazioni aggiudicatrici a riservare tale nuova procedura agli appalti particolarmente complessi. Dall'altro lato però, e per motivi di sussidiarietà, è opportuno non legiferare in merito agli importi da versare.

L'emendamento 138 introduce un nuovo articolo 30 bis che prevede, per gli « appalti il cui obiettivo è la creazione di un partenariato pubblico-privato », che l'amministrazione aggiudicatrice possa svolgere un « dialogo esclusivo » con l'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, a patto che tale dialogo non modifichi sostanzialmente aspetti fondamentali di tale offerta o provochi distorsioni di concorrenza. Benché ambiguo su tale punto, l'emendamento sembrerebbe introdurre tale possibilità a prescindere dalla procedura di aggiudicazione prescelta.

Se tale parte dell'emendamento riguardasse tutte le procedure e non solo l'ultima fase di un dialogo competitivo, l'emendamento stesso non sarebbe accettabile. Infatti la nuova procedura del dialogo competitivo è stata introdotta esattamente per tenere conto, fra l'altro, delle esigenze in termini di flessibilità che possono essere collegate ai progetti che implicano la creazione di partenariati pubblico-privato.

L'idea alla base di tale emendamento, secondo la quale può essere necessario chiarire taluni aspetti dell'offerta considerata economicamente più vantaggiosa o confermare impegni figuranti in tale offerta, può essere invece accettata, se sono fornite le opportune precauzioni, al fine di garantire che ciò non modifichi elementi sostanziali dell'offerta o dell'appalto così come è stato pubblicato, che non sia falsata la concorrenza o che non vi siano discriminazioni. È opportuno accertarsi anche che tali chiarimenti non implichino partecipanti diversi da quelli che hanno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal senso l'idea dell'emendamento può essere accettata tramite formulazioni adeguate nel considerando (18) e nell'articolo 30.

La Commissione prende in considerazione gli emendamenti 9, 137 e 138 riformulandoli nel modo seguente :

Considerando : « (27) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti eccezionalmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, senza poter essere per questo criticabili, di definire gli strumenti idonei a soddisfare le loro esigenze o di valutare cosa possa offrire l'appalto in termini di soluzioni tecniche e/o soluzioni finanziarie/giuridiche. Questa situazione può presentarsi per la realizzazione di importanti infrastrutture di trasporto integrate, per la realizzazione di grandi reti informatiche o di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, la cui organizzazione finanziaria e giuridica non può essere decisa in anticipo. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consentirebbe l'aggiudicazione di appalti di questo tipo, è opportuno prevedere una procedura flessibile, che salvaguardi sia la concorrenza tra gli operatori economici, sia l'esigenza delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ogni candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non va utilizzata in modo da restringere o falsare la concorrenza, in particolare apportando modifiche di elementi fondamentali delle offerte o imponendo nuovi elementi sostanziali all'offerente prescelto, oppure implicando partecipanti diversi da quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. »

« Articolo 1

Definizioni

«1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

8....

Il « dialogo competitivo » è una procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice discute con i candidati ammessi, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue esigenze e in base alla quale o alle quali i candidati prescelti saranno invitati a presentare un'offerta.

... »

« Articolo 30

Dialogo competitivo

1. Gli Stati membri possono stabilire che l'amministrazione aggiudicatrice, nella misura in cui ritiene che il ricorso alle procedure aperta o ristretta non consenta di aggiudicare l'appalto, possa ricorrere al dialogo competitivo conformemente alle disposizioni del presente articolo :

a) quando obiettivamente non è in grado di definire, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), c) o d), gli strumenti tecnici atti a soddisfare le sue esigenze e a raggiungere i suoi obiettivi, e/o

b) quando obiettivamente non è in grado di stabilire l'organizzazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

L'aggiudicazione dell'appalto pubblico avviene solo in base al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui espongono le loro esigenze, che sono definite nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati in base alle disposizioni pertinenti degli articoli da 43 bis a 52 un dialogo il cui oggetto è l'identificazione e la definizione degli strumenti atti a soddisfare in modo ottimale le loro esigenze. Durante tale dialogo le amministrazioni possono discutere con i candidati prescelti tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono mai, in modo discriminatorio, informazioni tali da favorire taluni offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non sia in grado di identificare la o le soluzioni, se necessario dopo averle paragonate, atte a soddisfare le sue esigenze.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le offerte definitive in base alla o alle soluzioni proposte e specificate durante il dialogo. Le offerte devono comprendere tutti gli elementi richiesti e necessari per la realizzazione del progetto.

A richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice, le offerte possono essere chiarite e precisate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti o complementi non possono indurre modifiche degli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto posto in concorrenza, dato che variazioni di questo tipo potrebbero falsare la concorrenza o avere effetti discriminanti.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute in funzione dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità dell'articolo 53.

A richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice, il partecipante identificato come colui che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere tenuto a fornire chiarimenti in merito a taluni aspetti della sua offerta od a confermare gli impegni che vi figurano, a patto che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi sostanziali dell'offerta o dell'appalto posto in concorrenza, di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici fissano compensi in denaro da versare ai partecipanti al dialogo. »

*

Gli emendamenti 45, 46, 47 - 123 e 109 si riferiscono all'articolo 24 riguardante le specifiche tecniche da utilizzare per definire i lavori, le forniture e/o i servizi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice.

L'emendamento 45 introduce un riferimento alle ecoetichette europee considerando tale riferimento obbligatorio, il che non può essere accettato dato che la politica comunitaria in materia di ecoetichette non stabilisce una gerarchia tra le ecoetichette europee, multinazionali e nazionali.

L'emendamento prevede inoltre che le specifiche tecniche possano essere formulate in termini di impatto ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita. La Commissione condivide tale approccio.

Esso introduce anche una nuova definizione, ovvero la « norma equivalente », laddove, al contrario, si tratta di un'offerta che garantisce una soluzione equivalente.

L'emendamento 46 modifica l'articolo 24 per chiarire che l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta se l'offerente ha provato che essa soddisfa in modo equivalente i requisiti dell'appalto, per fornire un'ampia gamma di strumenti di prova e garantire che l'offerente riceva l'informazione necessaria sulla non conformità della sua offerta. Di quest'ultimo punto si tiene conto a titolo generale nell'articolo 41, paragrafo 2.

Gli emendamenti 47 - 123 intendono evitare discriminazioni dovute a specifiche in cui si fa riferimento a determinati produttori, fornitori o operatori.

L'emendamento 109 introduce nella definizione delle specifiche tecniche di cui all'allegato VI l'efficienza e la compatibilità ambientale, i processi o metodi di produzione.

Questa parte dell'emendamento chiarisce il testo seguendo l'orientamento della Comunicazione della Commissione [3] sugli appalti pubblici e l'ambiente ed è quindi accettabile con riformulazione.

[3] « Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici », GU C 333 del 28 novembre 2001, pag. 13 - 26.

La compatibilità ambientale, invece, non è una specifica in quanto tale ; tuttavia essa può indurre la definizione di specifiche tecniche in termini di efficienza ambientale. Affermazioni analoghe si possono fare per la compatibilità ambientale.

L'emendamento prevede inoltre che nella progettazione si tenga conto di tutte le esigenze, inclusa l'accessibilità ai disabili.

La Commissione riprende gli emendamenti 45, 46, 47 - 123 e 109 nel considerando 25 (ex (17), nell'articolo 24, nell'articolo 41 (ristrutturato) e nell'allegato VI riformulati nel modo seguente :

Considerando : « (25) Le specifiche tecniche elaborate dagli acquirenti pubblici devono consentire l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine deve essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che, da un lato, le specifiche tecniche possano essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altro lato, qualora si faccia riferimento alla norma europea oppure, in sua assenza, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti siano prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti devono poter ricorrere a qualsiasi mezzo di prova. L'amministrazione aggiudicatrice deve poter motivare le decisioni secondo le quali l'equivalenza non è fornita.

Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire esigenze ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto, possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono, ma non devono, utilizzare le specifiche dettagliate, o parti di esse, atte a definire le forniture o le prestazioni richieste, così come definite dalle ecoetichette, quali l'ecoetichetta europea, l'ecoetichietta (multi)nazionale o qualsiasi altra etichetta ecologica se i requisiti dell'etichetta sono elaborati e adottati in base ad informazioni scientifiche tramite un processo al quale possono partecipare le parti in causa, come gli organi governativi, i consumatori, i fabbricanti, i distributori o le organizzazioni ambientali, e nella misura in cui l'etichetta sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. »

« Articolo 24

Le specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche come definite al punto 1 dell'allegato VI sono incluse tra i documenti dell'appalto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non costituire ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Ferme restando le norme tecniche giuridicamente vincolanti, nella misura in cui esse sono compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche devono essere formulate:

a) riferendosi a specifiche definite nell'allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, agli accordi tecnici europei, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, agli altri riferimenti tecnici elaborati dagli organismi europei di normalizzazione oppure, se questi ultimi non esistono, alle norme nazionali, agli accordi tecnici nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di attuazione dei prodotti. Ogni riferimento è accompagnato dalla menzione « o equivalente »;

b) oppure in termini di prestazioni o di requisiti funzionali ; essi possono comprendere caratteristiche ambientali. Le specifiche devono tuttavia essere sufficientemente precise da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

c) oppure in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui al punto b), facendo riferimento alle specifiche di cui al punto a) come strumento atto a presumere la conformità a tali requisiti o risultati;

d) oppure facendo riferimento alle specifiche di cui al punto a) per talune caratteristiche e alle prestazioni od ai requisiti funzionali del punto b) per altre caratteristiche.

4. Quando le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, punto a), non possono respingere un'offerta affermando che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, qualora l'offerente provi in modo soddisfacente per l'amministrazione aggiudicatrice, utilizzando qualsiasi mezzo adeguato, che le soluzioni proposte soddisfano in modo equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Si possono considerare mezzi adeguati un fascicolo tecnico del fabbricante o un rapporto di prova di un organismo riconosciuto.

5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici, come previsto al paragrafo 3, esprimono le loro richieste in termini di prestazioni o di funzionali, non possono respingere un'offerta di prodotti, di servizi o di lavori conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, a un accordo tecnico europeo, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale, a riferimenti tecnici elaborati da un organismo europeo di normalizzazione, se tali specifiche riguardano le prestazioni od i requisiti funzionali da essi richiesti.

Nella sua offerta il partecipante è tenuto a provare, in modo soddisfacente per l'amministrazione aggiudicatrice e tramite qualsiasi strumento adeguato, che i prodotti, servizi o lavori conformi alla norma soddisfano i requisiti funzionali o le prestazioni definiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Si possono considerare strumenti adeguati un fascicolo tecnico del fabbricante o un rapporto di prova di un organismo riconosciuto.

5 bis Quando le amministrazioni aggiudicatrici prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, come espresso al paragrafo 3, punto b), possono utilizzare specifiche dettagliate o, se necessario, parti di tali specifiche, come definite dalle ecoetichette europee, (multi)nazionali, o da qualsiasi altra ecoetichetta, a patto che siano adeguate a definire le caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto e che i requisiti delle etichette siano elaborati in base ad un'informazione scientifica, che le ecoetichette siano adottate tramite un processo al quale possono partecipare tutte le parti in causa, ovvero organismi governativi, consumatori, fabbricanti, distributori ed organizzazioni ambientali e che siano accessibili a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare che i prodotti o i servizi muniti dell'ecoetichetta sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri ; esse devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova adeguato, come ad esempio un fascicolo tecnico del fabbricante o un rapporto di prova di un organismo riconosciuto.

6. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prove, di calibrazione, gli organismi d'ispezione e certificazione, conformi alle norme europee applicabili.

Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati provenienti da organismi riconosciuti in altri Stati membri.

7. A meno che l'oggetto dell'appalto lo giustifichi, le specifiche tecniche non possono menzionare fabbricazioni o determinate provenienze o procedimenti, né fare riferimento ad una marca, ad un brevetto o a un tipo, ad un'origine o ad una produzione determinata, il cui effetto sarebbe di favorire o eliminare talune imprese o prodotti. Eventuali menzioni o riferimenti sono autorizzati, eccezionalmente, qualora una descrizione sufficientemente precisa e chiara dell'oggetto dell'appalto non sia possibile in applicazione dei paragrafi 3 e 4; tale menzione o riferimento deve sempre essere accompagnato dai termini "o equivalente". »

« Articolo 41

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano nei minimi dettagli, per iscritto se domanda è loro rivolta, i candidati e gli offerenti in merito alle decisioni adottate sulla stipula di un accordo-quadro o sull'aggiudicazione di un appalto, ivi inclusi i motivi per cui esse hanno deciso di rinunciare alla stipula dell'accordo-quadro o all'aggiudicazione dell'appalto bandito o di ricominciare la procedura.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica nei termini più brevi a tutti i candidati o offerenti respinti che lo richiedono i motivi del rifiuto della candidatura o dell'offerta e, a tutti i partecipanti che hanno trasmesso un'offerta ricevibile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nominativo dell'aggiudicatario o delle parti contraenti l'accordo-quadro. Detti termini non possono in alcun modo oltrepassare entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non comunicare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti o alla stipula di accordi-quadro, indicate al primo comma, quando la loro divulgazione ostacolerebbe l'applicazione della legge o sarebbe contraria all'interesse pubblico o pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o nuocerebbe alla concorrenza leale fra tali operatori. »

« ALLEGATO VI

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. a) "specifica tecnica", nell'ambito degli appalti pubblici di servizi o forniture: una specifica contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali il livello qualitativo, l'efficienza ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (inclusa l'accessibilità ai disabili) e i livelli di valutazione della conformità, le caratteristiche di impiego, l'utilizzo del prodotto, la sicurezza o le dimensioni del prodotto, incluse le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda le denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni d'uso, le procedure e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;

b) "specifiche tecniche", nell'ambito degli appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di un prodotto o di una fornitura e che consentono di caratterizzarli in modo tale da rispondere all'uso al quale sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di efficienza ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (inclusa l'accessibilità ai disabili) e i livelli di valutazione della conformità, le caratteristiche di impiego, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure relative alla garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure e i metodi di produzione. Esse comprendono anche le norme di progettazione e di calcolo delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di ricevimento delle opere, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire tramite una regolamentazione generale o specifica, per quanto riguarda le opere terminate e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che costituiscono tali opere;

2. "norma": una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto operante nell'ambito della normazione che va applicata ripetutamente o continuamente e il cui rispetto non è obbligatorio, che rientra in una delle categorie seguenti:

- norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normazione e messa a disposizione del pubblico,

- norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normazione e messa a disposizione del pubblico,

- norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normazione e messa a disposizione del pubblico;

3. "accordo tecnico europeo": la valutazione tecnica favorevole della conformità all'impiego di un prodotto per un determinato scopo, basata sulla soddisfazione dei requisiti essenziali per la costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche di tale prodotto e le condizioni stabilite di messa in opera e utilizzo. L'accordo tecnico europeo è rilasciato da un organismo riconosciuto a tal fine dallo Stato membro;

4. "specifica tecnica comune": una specifica tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

5. "riferimento tecnico": qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adeguate all'evoluzione delle esigenze del mercato. »

*

Gli emendamenti 10 e 127 riguardano le condizioni di esecuzione di un appalto.

L'emendamento 10 intende modificare il considerando 22 al fine di chiarire ulteriormente che le condizioni di esecuzione di un appalto non devono costituire una discriminazione e che possono perseguire anche obiettivi specifici in materia di tutela dell'ambiente.

La prima parte dell'emendamento modifica la redazione della Commissione («sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie »). La redazione della Commissione deriva dalla giurisprudenza della Corte (sentenza « Beentjes » [4]) e quindi non dovrebbe essere modificata, tanto più che non ha effetti restrittivi sulla considerazione di aspetti ambientali di cui alla seconda parte dell'emendamento, il cui principio è assolutamente accettabile.

[4] Sentenza del 20 settembre 1988, causa 31/87, Raccolta 1988, p.4635.

L'emendamento 127 intende rafforzare ulteriormente il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza quando le amministrazioni aggiudicatrici esigono condizioni particolari di esecuzione degli appalti pubblici. Tale emendamento precisa infatti in una disposizione specifica ciò che è già contenuto nella disposizione dell'articolo 2, che ha una portata generale.

La Commissione riprende dunque gli emendamenti 10 e 127 con i testi seguenti, che tengono conto anche dell'opportunità di agevolare l'accordo tra i colegislatori.

Considerando : « (29) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la direttiva se non sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie e se sono indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono essere finalizzate alla promozione della formazione professionale sul cantiere e dell'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento nonché alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente e istituire obblighi applicabili all'esecuzione dell'appalto quali ad esempio l'assunzione di disoccupati di lunga durata o l'attuazione di azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, il rispetto nella sostanza delle disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL, qualora esse non siano state attuate nella legislazione nazionale, l'assunzione di un determinato numero di disabili, eventualmente superiore a quanto stabilito dalla legislazione nazionale. »

« Articolo 26 bis

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari riguardanti l'esecuzione dell'appalto se esse sono compatibili con il diritto comunitario e se sono indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni alle quali è eseguito l'appalto possono riguardare, in particolare, fattori sociali o ambientali. »

*

Gli emendamenti 11 e 51 riguardano il rispetto di disposizioni nell'ambito della sicurezza sociale.

L'emendamento 11 introduce un nuovo considerando che ricorda l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori, che stabilisce le condizioni minime di protezione del lavoro che devono essere rispettate dagli offerenti nel paese in cui è effettuata la prestazione. L'emendamento ricorda quanto già menzionato dalla Commissione nella comunicazione del 15 ottobre 2001 sugli aspetti sociali degli appalti pubblici [5]. Esso contribuisce all'informazione degli offerenti e apporta quindi un valore aggiunto.

[5] « Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici », GU C 333 del 28 novembre 2001, pag. 27 - 41.

L'emendamento 51 intende obbligare gli offerenti al rispetto della legislazione sociale, inclusi i diritti individuali e collettivi, le decisioni giudiziarie e i contratti collettivi, di cui sia stata dichiarata l'efficacia obbligatoria generale. Tali obblighi non devono arrecare pregiudizio all'applicazione delle regole di tutela del lavoro e di condizioni di lavoro più favorevoli.

Non si può negare che le imprese partecipanti agli appalti pubblici debbano rispettare la legislazione sociale applicabile nel paese di stabilimento e, se del caso, nel luogo di esecuzione della prestazione (cfr. comunicazione della Commissione del 15 ottobre 2001 sugli aspetti sociali degli appalti pubblici). Questa indicazione del diritto applicabile potrebbe essere oggetto di un considerando, ma non va inserita nel dispositivo, dato che l'obiettivo delle direttive sugli appalti pubblici consiste nel coordinamento delle procedure di aggiudicazione e non nell'imposizione alle imprese di obblighi specifici riguardanti la legislazione sociale o altre.

La Commissione ritiene che delle motivazioni all'origine di tale emendamento si tenga conto in modo sufficiente nel considerando 29 di cui sopra e nel considerando 30 qui di seguito.

Di conseguenza la Commissione riprende gli emendamenti 11 e 51 aggiungendo il considerando seguente : « (30) Le leggi, i regolamenti e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in ambito sociale e della sicurezza, si applicano all'esecuzione di un appalto pubblico, a patto che tali regole e la loro applicazione siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la « direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi » [6] stabilisce le condizioni minime da rispettare nel paese ospite nei confronti di tali lavoratori distaccati. Il mancato rispetto di tali obblighi può essere considerato, in base al diritto nazionale applicabile, come una colpa grave o una violazione dei doveri professionali dell'operatore economico. »

[6] GU L 18 del 21.01.1997, pag. 0001 - 0006

*

Gli emendamenti 15 e 100 riguardano le offerte anormalmente basse.

L'emendamento 15, collegato all'emendamento 100, introduce un nuovo considerando 31 bis volto a precisare che le amministrazioni aggiudicatrici possono respingere offerte anormalmente basse a causa del mancato rispetto della legislazione sociale. Tale facoltà esiste già nel diritto attuale, basta quindi esplicitarla in modo appropriato.

L'emendamento 100, nella sua prima parte, intende sopprimere la precisazione che le offerte devono essere anormalmente basse rispetto alla prestazione. Eliminando le parole « rispetto alla prestazione », contenute nelle direttive in vigore, si elimina un elemento cardine della disposizione. Di conseguenza tale parte dell'emendamento non può essere accettata.

Nella seconda parte l'emendamento 100 aggiunge, fra le giustificazioni (del prezzo apparentemente troppo basso) che l'amministrazione aggiudicatrice deve prendere in considerazione al fine di stabilire se si tratti di un'offerta anormalmente bassa, il rispetto delle disposizioni sulla protezione del lavoro e sulle condizioni di lavoro da parte dell'offerente e dei subappaltanti, compreso, per la fornitura di prodotti e servizi originari di paesi terzi, il rispetto della conformità della produzione alle norme internazionali di cui all'allegato IX ter, proposto dall'emendamento 116.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono essere interessate a verificare che il prezzo non sia troppo basso per la mancata applicazione della legislazione sul lavoro ; a tal fine la Commissione riprende tale emendamento specificando nel testo che l'elenco delle giustificazioni non è esaustivo.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali in materia di legislazione sul lavoro, va osservato che il rispetto di tali accordi non costituisce l'oggetto della direttiva « appalti pubblici ». Tuttavia, se tali accordi sono stati recepiti dal diritto nazionale, il loro rispetto può essere verificato al momento della selezione dei candidati o degli offerenti.

La Commissione riprende gli emendamenti 15 e 100 nel modo seguente :

« Articolo 54

Le offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell'offerta.

Le precisazioni possono riguardare, in particolare:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;

c bis) il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro in vigore nel luogo di esecuzione della prestazione ;

d) l'eventuale ottenimento, da parte dell'offerente, di aiuti di Stato.

2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica tale composizione consultando l'offerente e tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che constata che un'offerta è anormalmente bassa a causa dell'ottenimento di aiuti di Stato da parte dell'offerente può respingerla per quest'unico motivo solo dopo aver consultato l'offerente e verificato che quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che gli aiuti in questione sono stati concessi legalmente. L'amministrazione aggiudicatrice che respinge un'offerta in tale situazione ne informa la Commissione. »

*

L'emendamento 170 introduce un nuovo considerando 33 bis che riprende le ragioni che motivano le esclusioni obbligatorie degli offerenti condannati per partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione o frode e le estende alle condanne per reati ambientali e mancato rispetto della legislazione del lavoro. L'emendamento spiega anche che andrebbero prese in considerazione altresì le sanzioni per accordi illeciti e le colpe gravi in campo professionale che giustificano l'esclusione.

L'emendamento consente di giustificare con un considerando le ipotesi dell'articolo 46, paragrafo 1, (esclusioni obbligatorie) come proposto dalla Commissione ; tuttavia esso vi aggiunge altri elementi che sarebbe più adeguato inserire tra le ipotesi dell'articolo 46, paragrafo 2, (esclusioni facoltative), nella misura in cui dette ipotesi sono già implicitamente coperte da tale paragrafo.

La Commissione riprende l'emendamento nel considerando seguente : «(39) È opportuno evitare di aggiudicare appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato ad organizzazioni criminali o hanno commesso atti di corruzione o frode ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee o operazioni di riciclaggio di capitali. L'esclusione di tali operatori economici deve avvenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice viene a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati emessa in conformità della legislazione nazionale ed avente carattere definitivo.

A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere ai candidati/offerenti gli opportuni documenti e, in caso di dubbio sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro in questione.

Se la legislazione nazionale contempla disposizioni a tale scopo, il mancato rispetto della legislazione ambientale sancito da una sentenza definitiva, una condanna o una sanzione per accordi illeciti in appalti pubblici può essere considerato come colpa grave o violazione dei doveri professionali dell'operatore economico. »

*

Gli emendamenti 23, 54 e 65 riguardano le aste elettroniche.

L'emendamento 23 fornisce una definizione di asta inversa ai fini dell'introduzione delle aste elettroniche. Tale definizione limita l'utilizzo di tali aste alle procedure di aggiudicazione che prevedono di aggiudicare l'appalto a chi presenta l'offerta più bassa.

È opportuno accettare l'introduzione di tali aste nella prospettiva di favorire gli acquisti pubblici online, ma va inserita e riformulata una definizione per ravvicinarla ai lavori del Consiglio, in cui le aste prendono in considerazione anche variabili diverse dal prezzo.

L'emendamento 54 propone la possibilità di ricorrere ad aste elettroniche per l'aggiudicazione. Tuttavia l'introduzione dell'appalto elettronico necessita di una riformulazione per prevedere la possibilità di ricorrere all'asta anche quando l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e per introdurre le garanzie di procedura e le tecniche necessarie.

L'emendamento 65 propone la possibilità di ricorrere ad aste elettroniche per l'aggiudicazione. Esso organizza però tale possibilità come una procedura separata, al fine di contribuire all'obiettivo di semplificazione e flessibilità perseguito dalla proposta della Commissione.

Di conseguenza la Commissione riprende gli emendamenti 23, 54 e 65 modulandoli nei testi seguenti

« Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

...

5ter Un' "asta elettronica" è un processo iterativo basato su un sistema elettronico di presentazione di nuovi prezzi rivisti verso il basso e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di valutarle in modo automatico.

.... »

« Articolo 53 bis

Utilizzo delle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di applicare aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nel caso di cui all'articolo 29, paragrafo 1, punto a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica se l'appalto riguarda lavori, forniture o servizi le cui specifiche possono essere stabilite in modo sufficientemente preciso. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive.

Alle stesse condizioni l'asta elettronica può essere utilizzata per rimettere in concorrenza le parti di un accordo-quadro, come enunciato all'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara. Il capitolato d'oneri comporta, fra l'altro, le informazioni seguenti :

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, a patto che tali elementi siano quantificabili in modo da poter essere espressi in cifre o percentuali ;

b) i limiti dei valori che potranno essere presentati, come risultano dall'insieme delle specifiche dell'oggetto dell'appalto ;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e in che momento saranno messe a disposizione ;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica ;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno partecipare all'asta e, in particolare, gli scarti minimi da osservare ;

f) le informazioni pertinenti sul sistema elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte conformemente ai criteri di aggiudicazione prescelti. L'asta elettronica riguarda :

a) solo i prezzi se l'appalto è aggiudicato all'offerta dal prezzo più basso ;

b) oppure i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri se l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ricevibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene tutte le informazioni necessarie per il collegamento individuale al sistema elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica non può iniziare prima che siano trascorsi due giorni lavorativi dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico, l'invito è accompagnato dal risultato della valutazione completa dell'offerta del destinatario, effettuata in conformità della ponderazione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2, primo comma.

L'invito indica anche la formula matematica in base alla quale, durante l'asta elettronica, saranno effettuate le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula esprime la ponderazione relativa di ognuno dei criteri prescelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; tuttavia le eventuali fasce di valori devono essere ridotte ad un valore determinato.

Qualora siano consentite varianti, dovranno essere fornite formule separate per ogni variante.

6. Durante ogni fase dell'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano continuamente e istantaneamente a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere sempre la loro posizione in classifica ; esse possono trasmettere anche altre informazioni riguardanti altri prezzi presentati, a patto che ciò sia indicato nel capitolato d'oneri ; le amministrazioni possono anche, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase in corso dell'asta ; tuttavia esse non possono divulgare l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici concludono l'asta elettronica seguendo una o più delle modalità seguenti :

a) esse indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora già stabilite ;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi che corrispondono ai requisiti relativi agli scarti minimi o nuovi valori. In tal caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che osserveranno a partire dal ricevimento dell'ultima presentazione prima di chiudere l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi d'asta stabilito nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici decidono di chiudere l'asta elettronica conformemente al punto c), se del caso in combinazione con le modalità di cui al punto b), l'invito a partecipare all'asta indica i calendari di ogni fase d'asta.

8. Dopo aver concluso l'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto conformemente all'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche in modo abusivo o in modo da impedire, limitare o falsare la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto pubblicato tramite il bando di gara e definito dal capitolato d'oneri. »

*

L'emendamento 24 intende allineare la definizione dell'accordo-quadro con quella della direttiva 93/38 « settori ». La definizione contenuta nell'emendamento può essere accettata, ma va riformulata in modo da consentire che più amministrazioni aggiudicatrici possano stipulare contemporaneamente lo stesso accordo-quadro.

L'emendamento è dunque ripreso nel modo seguente :

« Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

....

5. Un « accordo-quadro » è un accordo stipulato tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici il cui oggetto è di stabilire le condizioni che disciplinano gli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

.... »

*

Gli emendamenti 30, 93 e 95 riguardano la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e/o professionali.

L'emendamento 30 intende consentire agli operatori economici che partecipano in raggruppamenti di far valere le loro capacità complessive ai fini della selezione per quanto riguarda : l'abilitazione ad esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e/o professionali. Tuttavia la durata dell'esperienza eventualmente richiesta non può essere cumulata. Inoltre l'emendamento prevede che, per il capogruppo, si possano esigere requisiti minimi.

L'emendamento segue l'orientamento della giurisprudenza. Tuttavia l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale deve poter essere fornita da ognuno dei partecipanti al raggruppamento a seconda dell'attività che dovrà svolgere nella realizzazione dell'appalto. Per quanto riguarda i requisiti minimi che l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dal capogruppo, è opportuno accertarsi che il termine "minimo" sia interpretato in modo da garantire all'amministrazione aggiudicatrice che almeno un partecipante al raggruppamento possieda le conoscenze ed esperienze necessarie alla realizzazione dell'appalto.

La Commissione ritiene che lo spirito dell'emendamento vada ripreso negli articoli 48 e 49, che riguardano in modo più specifico le capacità economiche e finanziarie e le capacità tecniche/professionali.

L'emendamento 93 aggiunge, a titolo degli strumenti di prova della capacità tecnica/professionale per la prestazione di servizi, l'indicazione dei tecnici o degli organismi responsabili della gestione dell'ambiente e della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'emendamento 95 comporta, per i lavori, la stessa aggiunta proposta dall'emendamento 93 per i servizi.

Gli emendamenti 93 e 95 intendono valutare la capacità tecnica di un operatore economico a fornire servizi o a realizzare lavori nel rispetto dell'ambiente, della salute e della protezione dei lavoratori. Questi elementi o vanno inseriti nella descrizione delle specifiche del servizio o riguardano il rispetto della legislazione sociale o ambientale, fattori da trattare in altre fasi della procedura di aggiudicazione. Tuttavia, in casi adeguati, eventuali misure di "gestione ambientale" possono attestare la capacità tecnica "ambientale".

La Commissione riprende gli emendamenti 30, 93 e 95 negli articoli 48 e 49, modificati come segue :

« Articolo 48

Capacità economica e finanziaria

1. La giustificazione della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere costituita, in generale, da uno o più documenti fra i seguenti:

a) opportune dichiarazioni bancarie o, se del caso, prova di un'assicurazione contro i rischi professionali;

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione dei bilanci sia prevista dalla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

c) dichiarazione relativa al volume d'affari globale e, se del caso, del settore di attività oggetto dell'appalto, riguardante, al massimo, gli ultimi tre esercizi disponibili in funzione della data di creazione o dell'inizio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tale volume d'affari siano disponibili.

2. L'operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, presentare come referenza le capacità di altre entità, a prescindere dalla natura giuridica dei legami esistenti tra l'operatore stesso e tali entità. In tal caso egli deve provare all'amministrazione aggiudicatrice di poter disporre delle risorse necessarie, ad esempio, presentando l'impegno delle suddette entità in tal senso.

2 bis Analogamente, un raggruppamento di operatori economici, come indicato all'articolo 3, può far valere le capacità dei partecipanti di altre entità.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte quali documenti hanno scelto tra quelli elencati al paragrafo 1 ed indicano anche le altre referenze probanti da presentare.

4. Se, per un motivo la cui validità è provata, l'operatore economico non è in grado di fornire le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è autorizzato a provare la sua capacità economica e finanziaria tramite qualsiasi altro documento ritenuto appropriato dall'amministrazione aggiudicatrice. »

Considerando: "(40) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, è possibile richiedere l'applicazione di tali misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari (normativa EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico a realizzare l'appalto. Come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati deve essere accettata la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico al fine di garantire lo stesso livello di tutela ambientale."

« Articolo 49

Capacità tecniche e/o professionali

1. Le capacità tecniche e/o professionali degli operatori economici sono valutate e verificate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere giustificate seguendo una o più modalità fra le seguenti, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza nonché dell'utilizzo delle forniture, dei servizi o dei lavori:

1) a) la presentazione dell'elenco dei lavori effettuati nel corso degli ultimi cinque anni, unitamente ai certificati di corretta esecuzione per i lavori più importanti. I certificati dovranno indicare gli importi, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisare se sono stati effettuati a regola d'arte e se sono stati ultimati correttamente; se del caso, i certificati vanno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice da parte dell'autorità competente;

b) la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con menzione degli importi, della data e del destinatario pubblico o privato. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:

- se il destinatario è un'amministrazione aggiudicatrice, dai certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;

- se il destinatario è un acquirente privato, da un certificato dell'acquirente o, in sua mancanza, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;

2) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, integrati o non integrati all'impresa dell'operatore economico, in particolare di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

3) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dal fornitore di prodotti o servizi per accertarsi della qualità, nonché dei mezzi di studio e ricerca della sua impresa;

4) se i prodotti o i servizi da fornire sono complessi oppure, a titolo eccezionale, devono rispondere ad uno scopo particolare, l'amministrazione aggiudicatrice o, a suo nome, un organismo ufficiale competente del paese di stabilimento del fornitore di prodotti o di servizi, dopo aver fornito il proprio assenso, effettua un controllo delle capacità di produzione del fornitore o delle capacità tecniche del fornitore di servizi e, se necessario, dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone nonché delle misure adottate per il controllo della qualità;

5) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del fornitore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, dei responsabili della prestazione di servizi o dello svolgimento dei lavori;

5 bis) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi opportuni, l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà attuare nella realizzazione dell'appalto ;

6) una dichiarazione relativa agli effettivi medi annui del fornitore di servizi o dell'imprenditore e alla consistenza del personale dirigente negli ultimi tre anni;

7) una dichiarazione relativa alla strumentazione, al materiale e alle attrezzature tecniche di cui disporranno il fornitore di servizi o l'imprenditore per la realizzazione dell'appalto;

8) l'indicazione della parte dell'appalto che il fornitore di servizi intende eventualmente subappaltare;

9) per quanto riguarda i prodotti da fornire:

a) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità e riconosciuti competenti, che attestano la conformità di prodotti ben identificati da riferimenti a talune specifiche o norme;

3. L'operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, presentare come referenza le capacità di altre entità, a prescindere dalla natura giuridica dei legami esistenti tra l'operatore stesso e tali entità. In tal caso egli deve provare all'amministrazione aggiudicatrice di poter disporre delle risorse necessarie, ad esempio, presentando l'impegno delle suddette entità di mettere a sua disposizione le risorse necessarie.

3 bis Analogamente, un raggruppamento di operatori economici, come indicato all'articolo 3, può far valere le capacità dei partecipanti di altre entità.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi alla prestazione di servizi e/o all'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire i servizi o di eseguire i lavori può essere valutata in virtù del loro know-how, della loro efficacia, della loro esperienza e della loro affidabilità.

5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte quali riferimenti desidera ottenere fra quelli elencati al paragrafo 2. »

*

L'emendamento 31 intende rafforzare gli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice relativi al rispetto della riservatezza dei dati trasmessi dagli operatori economici, in particolare fornendo l'elenco delle informazioni o dei documenti in questione e precisando che il rispetto di tali obblighi s'impone durante e dopo le procedure di aggiudicazione.

L'elaborazione di un elenco di informazioni e documenti, come previsto dall'emendamento, sembra eccessiva, ma può essere accettata se in forma di esempi. Per quanto riguarda le soluzioni tecniche proposte nel dialogo competitivo, tale aspetto è già disciplinato dall'articolo 30 (paragrafo 3, terzo comma). Il carattere assoluto della disposizione «durante e dopo la procedura d'appalto » potrebbe invece avere l'effetto di ostacolare la concorrenza : l'impresa che ha elaborato un progetto nel quadro di un appalto di servizi sarebbe poi l'unica a poter realizzare tale progetto, dato che i piani non potrebbero esser comunicati a nessun altro candidato o offerente. Dall'altro lato vi potrebbe anche essere una contraddizione fra gli obblighi di trasparenza, ad esempio nei confronti degli organismi di controllo, e gli obblighi di riservatezza.

Tenuto conto dell'emendamento 31, che ha riconosciuto il diritto degli operatori economici di esigere il rispetto, conformemente al diritto nazionale applicabile, della riservatezza delle informazioni che trasmettono, la Commissione modifica l'articolo 5 nel modo seguente :

« Articolo 5

Riservatezza

La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di esigere dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente al diritto nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni da essi comunicate; tali informazioni comprendono i segreti tecnici o commerciali e le offerte. »

*

L'emendamento 147 introduce una nuova disposizione che rammenta che i principi del trattato si applicano a tutti gli appalti pubblici, inclusi quelli al di sotto delle soglie di applicazione della direttiva. Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, tale disposizione specifica che esso implica un obbligo di trasparenza e che tale trasparenza consiste nel garantire un livello di pubblicità che consenta l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di servizi e l'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Per garantire il rispetto di tale obbligo gli SM dovranno fare riferimento alle disposizioni pertinenti della direttiva.

Menzionare l'obbligo di rispettare le norme del trattato durante l'aggiudicazione di appalti pubblici che non superano la soglia di applicazione della direttiva è conforme al diritto comunitario e alla giurisprudenza della Corte. Tuttavia sarebbe ingiustificato limitare le implicazioni che derivano dal principio della trasparenza solo agli appalti pubblici di servizi, come proposto dall'emendamento.

Non sarebbe nemmeno opportuno prevedere che, per attuare l'obbligo della trasparenza, gli Stati membri si riferiscano « alle corrispondenti disposizioni della direttiva » dato che, in tal modo, da un lato si creerebbe incertezza giuridica e, dall'altro lato, si andrebbe oltre il rispetto dei principi del trattato. Tali principi infatti non implicano obblighi di pubblicità e di procedura precisi come quelli previsti dalla direttiva e non sembrerebbe né giustificato, né opportuno applicare tali norme ad appalti di qualsiasi valore.

La Commissione riprende l'emendamento riformulando il considerando (2) della sua proposta nel modo seguente : « (2) I principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi e i principi che ne derivano, come quelli della parità di trattamento, dei quali il principio di non discriminazione è solo una particolare espressione, del reciproco riconoscimento, della proporzionalità e della trasparenza si applicano agli appalti stipulati dalle entità soggette all'applicazione del trattato o stipulati a nome e per conto di tali entità. Tali principi si applicano a prescindere dal valore degli appalti. Tuttavia, per agevolarne l'applicazione ad appalti di lavori di notevole valore, è opportuno coordinare nella presente direttiva le procedure nazionali di aggiudicazione. Le disposizioni di coordinamento devono essere interpretate in conformità delle norme e dei principi di cui sopra nonché delle altre norme del trattato. »

*

Gli emendamenti 34 e 35 riguardano i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti di servizi.

L'emendamento 34, per quanto riguarda il calcolo dell'importo degli appalti di servizi assicurativi, intende prendere in considerazione le altre forme di remunerazione comparabili ai premi assicurativi.

L'emendamento è giustificato dal tipo di prestazione e dalle modalità di remunerazione.

L'emendamento 35 disciplina in modo specifico il calcolo dell'importo di appalti aventi durata indeterminata con tacito rinnovo.

L'emendamento intende evitare la frammentazione abusiva al fine di sottrarre gli appalti agli obblighi della direttiva : il suo obiettivo è quindi lodevole. Tuttavia è opportuno evitare il ricorso ai rinnovi che riducono la concorrenza.

La Commissione riprende gli emendamenti 34 e 35 tramite una riformulazione che intende anche semplificare il testo riunificando i quattro articoli riguardanti i metodi di calcolo - articolo 10 per gli accordi - quadro, articolo 11 per le forniture, articolo 12 per i servizi e articolo 13 per i lavori, nel testo seguente :

« Articolo 10

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e degli accordi-quadro

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è fondato sull'importo totale pagabile, esente dall'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell'importo totale stimato, incluse tutte le forme di eventuali opzioni e gli eventuali taciti rinnovi del contratto.

Se l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti a favore dei candidati o degli offerenti ne tiene conto per calcolare il valore stimato dell'appalto.

2. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, come previsto dall'articolo 34, paragrafo 2, oppure, qualora non sia richiesta la pubblicazione del bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice inizia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Nessun progetto d'opera o d'acquisto volto ad ottenere una determinata quantità di forniture e/o di lavori può essere scisso al fine di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.

6. Per gli appalti pubblici di lavori, nel calcolo del valore stimato si deve prendere in considerazione l'importo dei lavori nonché il valore totale stimato delle forniture necessarie all'esecuzione di tali lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

7. a) Se una determinata opera o un progetto di acquisto di servizi possono originare appalti conclusi simultaneamente in lotti separati, va preso in considerazione il valore globale stimato di tutti i lotti.

Se il valore complessivo dei lotti raggiunge o supera la soglia di cui all'articolo 8, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ogni lotto.

Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a tale applicazione per lotti il cui valore stimato, esente da IVA, non supera 80 000 euro per i servizi e 1 milione di euro per i lavori e a patto che l'importo complessivo dei lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti ;

b) Se un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può originare appalti conclusi simultaneamente in lotti separati, il valore stimato dell'insieme di tali lotti va preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lettere a) e b)

Se il valore complessivo dei lotti raggiunge o supera la soglia di cui all'articolo 8, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ogni lotto.

4. Per gli appalti pubblici di forniture il cui oggetto consiste nel leasing o nella locazione di prodotti, il valore da prendere in considerazione come base per il calcolo del valore stimato è il seguente:

a) per gli appalti pubblici aventi durata determinata, se quest'ultima è uguale o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto oppure, se la durata supera dodici mesi, il valore totale compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti pubblici aventi durata indeterminata o la cui durata non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

8. Per gli appalti pubblici di forniture o servizi che presentano una certa regolarità o destinati al rinnovo nel corso di un determinato periodo, il valore che funge da base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) il valore reale globale dei contratti successivi analoghi conclusi in dodici mesi o durante l'esercizio precedente, corretto, se possibile, per tenere conto delle modifiche quantitative o del valore che interverranno nel corso dei dodici mesi che seguono il contratto iniziale;

b) oppure il valore stimato globale dei contratti successivi conclusi nei dodici mesi che seguono la prima fornitura o durante l'esercizio, a patto che quest'ultimo superi dodici mesi.

La scelta del metodo di calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere effettuata allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.

5. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da prendere in considerazione come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

i) servizi assicurativi:il premio assicurativo e le altre modalità di remunerazione ;

ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e le altre modalità di remunerazione;

iii) appalti che implicano progettazione : onorari, commissioni e altre modalità di remunerazione.

b) per gli appalti di servizi non menzionanti un prezzo totale:

i) per gli appalti aventi durata determinata, se quest'ultima è uguale o inferiore a quarantotto mesi:il valore totale stimato per tutta la durata;

ii) per gli appalti aventi durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi:il valore mensile moltiplicato per 48.

9. Il calcolo del valore di un accordo-quadro è fondato sul valore massimo stimato, esente IVA, di tutti gli appalti previsti per la durata totale dell'accordo. »

*

L'emendamento 36 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di riservare appalti a programmi per posti di lavoro protetti o laboratori protetti.

L'emendamento può essere accettato modificandolo, al fine di chiarire maggiormente che il fatto di riservare tali appalti non implica un esonero dall'applicazione di tutte le altre disposizioni della direttiva applicabili agli appalti pubblici.

La Commissione riprende l'emendamento nel modo seguente :

« Articolo 19 ter

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a laboratori protetti o riservare l'esecuzione di appalti pubblici nel contesto di programmi di posti di lavoro protetti, se la maggior parte dei lavoratori in questione è costituita da portatori di handicap i quali, a causa della natura o della gravità della loro menomazione, non possono esercitare un'attività lavorativa in condizioni normali.

Tale disposizione va menzionata nel bando di gara. »

*

L'emendamento 121 modifica l'articolo 18, lettera b) ; la sua origine risiede nelle varie versioni linguistiche della direttiva « servizi » 92/50/CEE e sottolinea la necessità di una migliore armonizzazione linguistica. L'obiettivo perseguito è valido, ma è necessario riformulare il testo dell'emendamento affinché sia interpretato in conformità del principio della libera circolazione delle merci.

La Commissione riprende l'emendamento modificandolo nel modo seguente :

« Articolo 18

Esclusioni specifiche

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

...

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione. L'esclusione non si applica alle forniture del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi;

... »

*

L'emendamento 38 estende agli appalti di forniture e di lavori un'esclusione che riguarda unicamente gli appalti di servizi. Quest'estensione è inaccettabile, poiché rimetterebbe in discussione, senza una giustificazione valida, l'acquis comunitario, escludendo dal campo di applicazione della direttiva appalti che attualmente vi rientrano.

Dall'altro lato l'emendamento precisa il concetto di « ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice » : questa parte è accettabile, dato che non rimette in discussione l'acquis comunitario ma, al contrario, è tale da rendere più chiara la disposizione.

La Commissione riprende l'emendamento 38 nel modo seguente :

« Articolo 19

Appalti di servizi affidati in forza di un diritto di esclusiva

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi affidati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base ad un diritto di esclusiva di cui queste beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. »

*

L'emendamento 40 introduce un nuovo articolo volto ad escludere dal campo di applicazione della direttiva gli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad entità che ne dipendono totalmente o a imprese congiunte costituite dall'amministrazione aggiudicatrice e da altre amministrazioni aggiudicatrici.

L'emendamento riprende lo spirito della giurisprudenza attuale (Sentenza « Teckal »). Esso va però riformulato per riprendere in modo preciso gli elementi contenuti nella sentenza, adeguarli alla situazione di un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici e situarli opportunamente all'interno della direttiva.

« Articolo 19 bis

Appalti aggiudicati ad entità detenute da un'amministrazione aggiudicatrice

1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'entità giuridicamente distinta e detenuta esclusivamente da tale amministrazione aggiudicatrice, purché :

- l'entità in questione non goda di autonomia decisionale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, perché quest'ultima esercita su tale entità un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

- l'entità in questione realizzi tutte le sue attività con l'amministrazione che la detiene.

2. Se l'entità in questione è essa stessa un'amministrazione aggiudicatrice, essa è tenuta a rispettare, per soddisfare le proprie esigenze, le regole di aggiudicazione degli appalti stabilite dalla presente direttiva.

3. Se l'entità in questione non è un'amministrazione aggiudicatrice, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché essa applichi, per soddisfare le proprie esigenze, le regole di aggiudicazione degli appalti stabilite dalla presente direttiva.

*

L'emendamento 57 intende :

1) introdurre una nuova possibilità di utilizzare una procedura negoziata con pubblicità preliminare per gli appalti di forniture

2) e precisare l'applicabilità della disposizione attuale in materia di servizi di natura intellettuale.

La parte 1) dell'emendamento è inaccettabile, perché rimetterebbe in discussione l'acquis comunitario estendendo agli appalti di forniture, senza una giustificazione valida, le possibilità di negoziare le offerte. Va sottolineato che, in virtù delle possibilità offerte dalla definizione delle specifiche tecniche in termini di risultati e dalle varianti, le amministrazioni aggiudicatrici si possono trovare nell'impossibilità di definire in modo sufficiente le forniture di cui necessitano solo nei casi previsti dalla procedura del dialogo competitivo.

La parte 2) dell'emendamento è invece accettata con la seguente riformulazione :

« Articolo 29

Situazioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i loro appalti pubblici ricorrendo ad una procedura negoziata dopo aver pubblicato un bando di gara nei casi seguenti:

....

c) nel settore dei servizi, soprattutto di quelli ai sensi della categoria 6 dell'allegato II A, e per prestazioni intellettuali, quali la concezione di un'opera, a patto che la natura della prestazione da fornire sia tale che le specifiche dell'appalto non possono essere stabilite con una precisione sufficiente a consentire l'aggiudicazione dell'appalto selezionando l'offerta migliore, secondo le norme sulla procedura aperta o ristretta;

... »

È opportuno osservare che la Commissione, al fine di rispettare la cronologia delle adozioni delle prime direttive, ritiene sia utile modificare l'ordine « forniture, servizi e lavori » in « lavori, forniture e servizi ». Di conseguenza l'allegato I A diventa Allegato II A.

*

L'emendamento 150 intende garantire che i concedenti possano avvalersi del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicare un avviso di gara per aggiudicare direttamente al concessionario lavori complementari che non figurano nel progetto iniziale, che sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera in seguito a circostanze impreviste e non possono essere separati tecnicamente o economicamente dall'opera principale senza gravi inconvenienti oppure i lavori che, quantunque separabili dall'esecuzione dell'opera, siano assolutamente necessari al suo perfezionamento.

L'emendamento può essere accettato nella forma seguente :

Articolo 73 bis

Situazioni che giustificano l'aggiudicazione diretta di appalti complementari al concessionario

Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare direttamente al concessionario appalti pubblici aventi per oggetto lavori complementari che non figurano nel progetto iniziale della concessione, né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera in seguito a circostanze impreviste, a condizione che l'affidamento sia fatto a favore dell'operatore economico che realizza il servizio o l'opera in questione:

- se i servizi o lavori complementari non possono essere separati tecnicamente o economicamente dall'appalto iniziale senza inconvenienti gravi per le amministrazioni aggiudicatrici,

oppure

- se i servizi o lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia l'importo complessivo degli appalti affidati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

*

L'emendamento 70 intende :

1) semplificare le disposizioni relative ai termini applicabili ai vari stadi delle procedure di aggiudicazione degli appalti ;

2) sopprimere la riduzione dei termini qualora sia pubblicato un avviso periodico indicativo ;

3) sopprimere qualsiasi possibilità di riduzione dei termini in caso di utilizzo di sistemi elettronici.

Per quanto riguarda il punto 1) : per evitare il vuoto giuridico in merito ai termini di ricezione delle offerte nelle procedure ristrette è necessario riformulare l'emendamento, la cui accettazione implica un allungamento di 3 giorni di taluni termini.

Per quanto riguarda il punto 2) : l'emendamento non è giustificato, perché crea un duplice problema : da un lato costituisce una discriminazione a svantaggio delle amministrazioni aggiudicatrici europee rispetto ai loro omologhi dei paesi terzi aderenti all'Accordo sugli appalti pubblici in seno all'OMC, dall'altro lato rischia di privare le imprese di informazioni riguardanti le intenzioni delle amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto riguarda il punto 3) : la soppressione delle possibilità di riduzione dei termini, che non penalizzano in nessun modo le imprese, sarebbe conforme all'obiettivo di promuovere l'impiego dei sistemi elettronici da parte degli acquirenti, come auspicato dal Consiglio di Lisbona.

La Commissione riprende l'emendamento 70 nel modo seguente :

« Articolo 37

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Fissando i termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario alla preparazione delle offerte, fermi restando i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte il termine minimo di ricezione delle offerte è di 52 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29 e in caso di ricorso al dialogo competitivo:

a) il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 40 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di 40 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'invito.

4. Se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni, ma non può comunque mai essere inferiore a 22 giorni.

Questo termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte nelle procedure ristrette.

Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a patto che l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste nel modello di bando di gara di cui all'allegato VII A, che tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione in un periodo compreso tra 52 giorni e 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Se gli avvisi e i bandi sono elaborati e inviati tramite sistemi elettronici, rispettando il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, paragrafo 3, i termini di ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette e negoziate e qualora si ricorra al dialogo competitivo, possono essere abbreviati di 7 giorni.

6. I termini di ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b) possono essere ridotti di cinque giorni se l'amministrazione aggiudicatrice offre, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando conformemente all'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a tutti i documenti complementari, indicando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare i documenti.

Questa riduzione è cumulabile con quella di cui al paragrafo 5.

7. Se, a prescindere dal motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, benché richiesti con il debito anticipo, non sono stati forniti entro i termini stabiliti dall'articolo 38 o se le offerte possono essere elaborate solo dopo un sopralluogo o previa consultazione in loco di documenti allegati al bando di gara, i termini di ricezione delle offerte devono essere ampliati affinché tutti gli operatori economici interessati possano venire a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte.

8. Nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29, se l'urgenza rende impraticabili i termini minimi previsti dal presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica rispettando il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, paragrafo 3;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte che non può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. »

*

L'emendamento 74 precisa che l'obbligo dell'acquirente di mantenere la riservatezza e l'integrità dei dati che gli sono trasmessi riguarda tutto il ciclo operativo della procedura : registrazione, elaborazione e archiviazione.

Le precisazioni proposte saranno riprese nelle disposizioni corrispondenti del testo, riformulate al fine di tenere conto delle esigenze dei vari tipi di presentazione di offerte per via elettronica.

La Commissione riprende l'emendamento 74 modificando l'articolo 42 della sua proposta nel modo seguente :

« Articolo 42

Regole applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni citati nel presente titolo possono essere effettuati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, tramite posta, fax, mezzi elettronici conformemente ai paragrafi 4 e 5, tramite telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6, oppure tramite una combinazione di tali mezzi.

2. I mezzi di comunicazione prescelti devono essere generalmente disponibili e non possono quindi produrre l'effetto di restringere l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e la memorizzazione di informazioni sono effettuati in modo da garantire che siano mantenute l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e che le amministrazioni aggiudicatrici vengano a conoscenza del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione solo alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle medesime.

4. Gli strumenti impiegati per comunicare tramite mezzi elettronici, nonché le loro caratteristiche tecniche, devono avere un carattere non discriminante, essere ragionevolmente a disposizione del pubblico e compatibili con le tecnologie d'informazione e di comunicazione generalmente utilizzate.

5. Le regole elencate qui di seguito sono applicabili ai sistemi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione:

a) le informazioni relative alle specifiche necessarie alla presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione per via elettronica, incluso il criptaggio, devono essere a disposizione delle parti interessate. Inoltre i sistemi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato X;

b) gli Stati membri possono istituire o mantenere regimi volontari di accreditazione volti a migliorare il livello del servizio di certificazione fornito per tali sistemi;

c) gli offerenti e i candidati si impegnano affinché i documenti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli da 46 a 50 e all'articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

6. Regole applicabili alla trasmissione delle domande di partecipazione:

a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere effettuate per iscritto o per telefono;

b) per le domande di partecipazione effettuate per telefono, va inviata una conferma scritta prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione;

c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, se necessario per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione effettuate tramite fax siano confermate tramite posta o per via elettronica. In tal caso esse segnalano tale esigenza nel bando di gara, unitamente al termine entro il quale essa va soddisfatta. »

*

Gli emendamenti 77 - 132 intendono :

1) chiarire che i requisiti relativi alla selezione dei partecipanti devono essere proporzionati all'oggetto dell'appalto

2) rafforzare gli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice relativi al rispetto della riservatezza delle informazioni trasmesse dagli operatori economici.

Per quanto riguarda il primo aspetto, gli emendamenti seguono l'orientamento della proposta e possono essere accettati in tal senso. Il secondo aspetto, invece, è superfluo, poiché è già trattato dall'emendamento 31 riguardante l'articolo 5.

La Commissione riprende gli emendamenti 77 - 132 nel modo seguente, riformulandoli e riunendo gli articoli 44 e 45 in modo da semplificare il testo ed agevolare l'accordo tra i colegislatori :

« Articolo 43 bis

La verifica dell'idoneità e la scelta dei partecipanti, l'aggiudicazione degli appalti

1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 54, tenuto conto dell'articolo 25, previa verifica da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in virtù degli articoli 46 et 47, in conformità dei criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 48 a 52 e, se del caso, nel rispetto delle norme e dei criteri non discriminanti di cui al paragrafo 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano nel bando di gara i requisiti relativi ai livelli minimi di capacità in conformità degli articoli 48, 49 e 50, che i candidati e gli offerenti devono rispettare.

La portata delle informazioni di cui agli articoli 48 e 49 e i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere collegati e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare offerte, a negoziare o a dialogare, purché sia disponibile un numero sufficiente di candidati adeguati. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le regole obiettivi e non discriminanti che intendono applicare, il numero minimo e, se del caso, il numero massimo di candidati che intendono invitare.

4. Nella procedura ristretta il numero minimo è cinque. Nella procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo è tre. Il numero di candidati deve essere comunque sufficiente a garantire che vi sia una vera concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno uguale al numero minimo prestabilito. Se il numero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può continuare la procedura invitando i candidati aventi le capacità richieste. Nel quadro della medesima procedura l'amministrazione aggiudicatrice non può includere altri operatori economici che non hanno presentato domanda di partecipazione o candidati che non possiedono le capacità richieste.

5. Se le amministrazioni aggiudicatrici fanno uso della facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, prevista dall'articolo 30, paragrafo 4 e dall'articolo 29, paragrafo 4, la riduzione va effettuata applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale il numero deciso deve consentire l'esistenza di una vera concorrenza, a patto che vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati adeguati.

*

L'emendamento 80 completa le esclusioni obbligatorie di cui all'articolo 46, paragrafo 1, aggiungendo il reato di riciclaggio di capitali provenienti da attività criminose ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991.

Per agevolare l'accordo tra i colegislatori, la Commissione riprende l'emendamento nel modo seguente :

« Articolo 46

Situazione personale del candidato o dell'offerente

1. È escluso dalla partecipazione agli appalti pubblici qualsiasi candidato o offerente che sia stato oggetto di condanna sancita da una sentenza definitiva, di cui l'amministrazione aggiudicatrice sia a conoscenza, per uno o più motivi tra quelli elencati qui di seguito :

a) partecipazione ad un'organizzazione criminosa ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'azione comune del 21 dicembre 1998,

b) corruzione, ai sensi della definizione dell'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 e dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'azione comune del 22 dicembre 1998,

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, istituita tramite l'atto del Consiglio del 26 luglio 1995.

d) riciclaggio di capitali come definito dall'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [7], modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 [8].

[7] GU L 166 del 28.06.1991, pag. 77 - 83.

[8] GU L 344 del 28.12.2001, pag.76 - 82.

... »

*

Gli emendamenti 86, 87 e 89 modificano l'articolo 46, paragrafo 2.

L'emendamento 86 modifica l'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), prevedendo la possibilità di escludere per colpa grave gli operatori economici che abbiano violato le convenzioni internazionali sul lavoro e non abbiano rispettato la legislazione « fondamentale » europea in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Il mancato rispetto del diritto del lavoro può motivare valutazioni che consentono l'esclusione nel quadro delle disposizioni proposte dalla Commissione, senza che sia necessario riferirsi esplicitamente a tale ipotesi nel dispositivo ; il mancato rispetto può anche essere la causa di esclusioni per « grave errore nello svolgimento dell'attività professionale » ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 come proposto. La Commissione ha affermato nella comunicazione del 15 ottobre 2001 sugli aspetti sociali degli appalti pubblici in che misura tali ipotesi siano coperte dalla legislazione esistente. Questo vale anche per la presente proposta ; la Commissione l'ha infatti enunciato nel considerando (30) citato all'emendamento 51 di cui sopra.

L'emendamento 87 introduce la possibilità di escludere gli operatori che non hanno rispettato gli obblighi relativi alla tutela dei lavoratori, né quelli in materia di diritto del lavoro nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori secondo la legislazione o le convenzioni sociali in vigore : l'infrazione deve essere stata sancita tramite decisione di un tribunale ordinario.

L'emendamento esprime la possibilità già offerta dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera c) della proposta, di escludere gli offerenti che sono stati oggetto di una sentenza per reati attinenti alla moralità professionale; questa possibilità è già espressa nel già citato considerando (30).

L'emendamento 89 introduce la possibilità di esclusione per mancato rispetto della legislazione sociale, constatato tramite sentenza o qualsiasi altro mezzo.

Come per gli emendamenti 86 e 87, la Commissione ha tenuto conto di tale emendamento nel già citato considerando (30).

*

L'emendamento 153 intende consentire agli Stati membri di affidare la verifica delle condizioni stabilite dagli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50 bis a organismi di certificazione di diritto privato.

Per agevolare la verifica dei criteri di esclusione e di selezione, gli Stati membri hanno la facoltà di affidare tale compito ad organismi di certificazione, siano essi privati o pubblici. Ciò non deve però avere l'effetto di imporre la certificazione da parte dei soli organismi nazionali per partecipare alle gare d'appalto in uno Stato membro.

La Commissione riprende l'emendamento formulandolo nel modo seguente :

« Articolo 52

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

1. Gli Stati membri possono istituire elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori di prodotti o di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi di certificazione pubblici o privati.

Gli Stati membri adeguano le condizioni d'iscrizione a tali elenchi e di rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), degli articoli 47, 48 paragrafi 1, 3 e 4, e 49 paragrafi 1, 2, 4 e 5, 50 e 50 bis.

Essi le adeguano anche alle disposizioni degli articoli 48, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, per le domande di iscrizione presentate da operatori economici appartenenti ad un raggruppamento e che si avvalgono di mezzi messi a loro disposizione dalle altre società del raggruppamento. Questi operatori devono, in tal caso, provare all'autorità che elabora l'elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco ufficiale.

2. Gli operatori economici iscritti su elenchi ufficiali o detentori di un certificato possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Detti certificati indicano le referenze che hanno consentito l'iscrizione sull'elenco/la certificazione nonché la classificazione che tale elenco comporta.

3. L'iscrizione certificata dagli organismi competenti su elenchi ufficiali o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione costituiscono un presupposto di idoneità, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri, solo rispetto all'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), all'articolo 47, all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 49, paragrafo 2, punti 1)a), 2), 5), 6) e 7) per gli imprenditori, paragrafo 2, punti 1)b), 2), 3), 4) e 9) per i fornitori di prodotti e paragrafo 2, punti 1)b) e punti da 3) a 8) per i fornitori di servizi.

4. Le informazioni che si possono dedurre dall'iscrizione ad elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere messe in discussione senza motivi giustificati. Per quanto riguarda il versamento dei contributi di sicurezza sociale e il pagamento delle imposte e delle tasse, per ogni appalto può essere richiesta a qualsiasi operatore economico un'attestazione supplementare.

Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 3 e del primo comma del presente paragrafo è concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri solo agli operatori economici stabiliti nel paese che ha elaborato l'elenco ufficiale.

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri ad un elenco ufficiale o per la certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non possono essere richieste prove e dichiarazioni diverse da quelle richieste agli operatori economici nazionali o comunque diverse da quelle previste dagli articoli da 46 a 50 bis.

Tuttavia l'iscrizione o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista di una loro partecipazione ad un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri e accettano anche altri strumenti di prova equivalenti.

6. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispettano le norme europee in materia di certificazione.

7. Gli Stati membri in cui sono presenti elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale si possono presentare le domande. »

*

L'emendamento 104 precisa che l'obbligo dell'acquirente di mantenere la riservatezza e l'integrità dei dati che gli sono presentati riguarda parzialmente il ciclo operativo della procedura: memorizzazione, elaborazione e archiviazione.

Le precisazioni proposte sono riformulate per tenere conto delle esigenze dei vari tipi di trasmissione elettronica delle offerte e vengono riprese nel modo seguente :

« Articolo 61

Mezzi di comunicazione

1. Le disposizioni dell'articolo 42 paragrafi 1, 2 e 4 si applicano a tutte le comunicazioni relative alle gare.

2. Le comunicazioni, gli scambi e la memorizzazione di informazioni sono effettuati in modo da garantire che l'integrità e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti alle gare siano mantenute e che la giuria prenda visione del contenuto dei piani e dei progetti solo alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei medesimi.

3. Le regole elencate qui di seguito si applicano ai sistemi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti:

a) le informazioni relative alle specifiche necessarie alla presentazione dei piani e dei progetti per via elettronica, incluso il criptaggio, devono essere a disposizione delle parti interessate. Inoltre i sistemi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;

b) gli Stati membri possono istituire o mantenere regimi volontari di accreditazione volti a migliorare il livello del servizio di certificazione fornito per tali sistemi. »

*

Gli emendamenti 110 e 113 modificano l'allegato VII A per quanto riguarda i bandi di gara.

L'emendamento 110 impone alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare nell'avviso di preinformazione l'organismo dal quale si possono ottenere informazioni sulla legislazione in materia fiscale, sociale e ambientale.

Gli operatori economici devono essere a conoscenza degli elementi necessari all'elaborazione delle loro offerte. Taluni elementi sono tratti dalla legislazione nazionale allorquando un appalto di lavori o una prestazione di servizi saranno realizzati nel paese dell'amministrazione aggiudicatrice. Per tale motivo è legittimo imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare dove gli operatori possono procurarsi tali informazioni. Tuttavia tale segnalazione dovrebbe figurare nel bando di gara.

L'emendamento 113 impone alle amministrazioni aggiudicatrici di fornire nei bandi di gara nomi e indirizzi delle istanze competenti in materia di ricorsi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici.

In tale settore è auspicabile maggiore trasparenza.

La Commissione riprende quindi gli emendamenti 110 e 113 nel modo seguente :

« BANDI DI GARA

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate :

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

1 bis Per gli appalti pubblici di lavori, di forniture comprendenti lavori di posa e installazione e per appalti di servizi : nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo elettronico dei servizi presso cui si possono richiedere le informazioni relative alle disposizioni in materia di fiscalità, tutela dell'ambiente, protezione del lavoro e condizioni di lavoro applicabili nel luogo in cui va effettuata la prestazione.

...

23 bis) Denominazione e indirizzo dell'organismo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazione quanto al termine per l'introduzione di ricorsi.

... »

*

L'emendamento 114 impone alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati la denominazione e l'indirizzo degli organi competenti per le procedure di ricorso relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici.

In tale settore è auspicabile maggiore trasparenza. La Commissione riprende dunque l'emendamento nel modo seguente :

« AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI

...

12 bis. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi. »

***

3.3 Emendamenti non accettati dalla Commissione (emendamenti 162, 8, 173, 25, 29, 32, 37, 159, 49, 151, 68, 78, 63, 139, 66, 69, 161, 71, 72, 131, 73, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 90, 92, 94, 176, 99, 102, 103, 107, 108, 111, 115, 117 e 116).

L'emendamento 162 introduce un nuovo considerando 1 bis volto a far tenere conto, nelle procedure di aggiudicazione, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

L'emendamento è superfluo, poiché non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva: esso ribadisce l'applicabilità di una direttiva che impone obblighi ai settori pubblico e privato prima dell'avvio di qualsiasi progetto e, di conseguenza, di qualsiasi procedura di aggiudicazione.

L'emendamento 8 completa il considerando riguardante le specifiche tecniche sottolineando che le amministrazioni aggiudicatrici, in mancanza di specifiche europee, devono poter stabilire in anticipo criteri nazionali precisi al fine di mantenere ad un livello il più possibile basso le spese di manutenzione e riparazione. L'emendamento va considerato unitamente all'emendamento 45, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di respingere una soluzione equivalente - se del caso nazionale - per il fatto che provocherebbe costi più rilevanti. Essendo questa parte dell'emendamento 45 inaccettabile, poiché contraria all'articolo 28 del trattato, lo deve essere anche l'emendamento 8. Inoltre non spetta alle amministrazioni aggiudicatrici stabilire criteri nazionali aventi portata generale. Per quanto riguarda il riferimento ad una norma nazionale, il considerando della proposta iniziale della Commissione è già esplicito.

L'emendamento 173 modifica l'articolo 1 affinché gli appalti particolarmente complessi che possono essere oggetto di un dialogo competitivo siano definiti nell'articolo 1 anziché nell'articolo 30, che descrive la procedura, fornendo un elenco di esempi non esaustivo. Infatti, più che di una definizione, si tratta di un'enumerazione di casi in cui è consentito il ricorso al dialogo competitivo, ovvero quando le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado o di definire i mezzi tecnici o altri atti a soddisfare le loro esigenze, o di prevedere le soluzioni che l'appalto può offrire. Per quanto riguarda l'impossibilità di definire i mezzi, essa non deve essere attribuibile all'assenza di un concorso preventivo o al fatto che sarebbe stato sufficiente un appalto dalle specifiche funzionali.

La Commissione ritiene che il concetto di appalto complesso non sia necessario e che sia preferibile definire - all'articolo 30 - le condizioni oggettive che consentono il ricorso al dialogo competitivo.

Per quanto riguarda la condizione secondo la quale l'organizzazione di un concorso preventivo non avrebbe consentito all'amministrazione aggiudicatrice di definire i mezzi atti a soddisfare le sue esigenze, l'emendamento è inaccettabile perché pone gli stessi problemi, in termini di sussidiarietà, posti dagli emendamenti 142, 7 e 171 - 145 volti a introdurre una separazione obbligatoria tra progettazione e realizzazione di opere.

L'emendamento 25 disciplina in modo specifico gli accordi - quadro nel settore dei servizi di traduzione e interpretazione.

Va sottolineato che i servizi oggetto del presente emendamento rientrano fra quelli dell'allegato IB e, per tale motivo, non sono soggetti a tutte le regole procedurali della direttiva (concorrenza e regole dettagliate). Di conseguenza l'emendamento, prevedendo regole specifiche per gli accordi - quadro, renderebbe la legislazione applicabile a tali accordi più severa di quella applicabile agli appalti pubblici aggiudicati nel medesimo settore, senza che ciò sia giustificato.

L'emendamento 29, per rendere obbligatoria la concessione di premi ai partecipanti ai concorsi, modifica la definizione di « concorso » limitandola unicamente ai concorsi con assegnazione di premi.

Il principio di rendere obbligatoria la concessione di premi ai partecipanti può essere giustificato se il concorso riguarda progetti che generano effettivamente delle spese, quali i concorsi organizzati per la realizzazione di un'opera, di un progetto urbanistico o paesaggistico. Va tuttavia osservato che i concorsi possono essere organizzati in altri settori che non giustificano tale concessione obbligatoria. Inoltre la definizione proposta dall'emendamento, che impone il ricorso solamente ai concorsi con premi, non risulta appropriata a raggiungere tale obiettivo. Infatti tale definizione non impedirebbe l'organizzazione di concorsi senza premi, ma la sottrarrebbe all'applicazione della direttiva.

L'emendamento 32 prevede un innalzamento delle soglie indicate dalla proposta della Commissione del 50% circa.

Le soglie delle direttive in vigore sono tali da far sì che la normativa comunitaria si applichi solamente ai contratti più rilevanti in termini di valore. Innalzando le soglie della direttiva si ridurrebbero in modo ingiustificato le garanzie di apertura degli appalti pubblici attualmente offerte agli operatori economici dell'Unione. Va osservato che la pretesa complessità delle procedure conformi alle direttive ed i relativi costi amministrativi non potrebbero giustificare un innalzamento : tali costi sono infatti comparabili alla complessità ed ai costi di altre procedure di aggiudicazione nazionali in vigore per gli appalti che non superano le suddette soglie.

L'innalzamento unilaterale delle soglie da parte dell'Unione europea sarebbe incompatibile con gli obblighi internazionali dell'Unione in seno all'OMC. D'altra parte, una richiesta europea di innalzamento delle soglie nel quadro attuale della revisione dell'Accordo sugli appalti pubblici provocherebbe una netta perdita di credibilità per l'Europa nel contesto delle negoziazioni riguardanti tale revisione, mentre il mandato di negoziazione indica chiaramente l'obiettivo di ampliare la copertura dell'accordo ; inoltre una richiesta in tal senso provocherebbe come reazione o una richiesta di compensazioni dei nostri partner o una chiusura reciproca dei mercati internazionali.

Va inoltre osservato che il meccanismo di revisione biennale delle soglie, previsto al fine di adeguarle alle modifiche delle parità tra valute europee/DSP, può già, come per le soglie applicabili per il periodo 2002-2004, indurre un innalzamento sensibile delle soglie.

L'emendamento 37 aggiunge un'esclusione riguardante i servizi finanziari per sottoscrivere prestiti destinati ad investimenti e ad esigenze di tesoreria.

Questa esclusione consentirebbe di sottoscrivere qualsiasi finanziamento di un progetto di un ente pubblico, in particolare locale, senza che entri in gioco la concorrenza a livello europeo. L'esclusione persegue obiettivi di liberalizzazione dei servizi finanziari e non può essere giustificata dalla volatilità dei tassi d'interesse. Esistono infatti procedure sufficientemente flessibili, ad esempio gli accordi - quadro combinati con i sistemi elettronici e, in particolare, le aste inverse, che consentono di tenere conto di tale volatilità.

L'emendamento 159 intende :

1) garantire che l'amministrazione aggiudicatrice non imponga « limitazioni quantitative all'esercizio, da parte delle imprese, della libertà di organizzazione dei propri fattori produttivi » ;

2) obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a chiedere all'offerente di indicare la parte di appalto che sarà subappaltata e il nome dei subappaltatori ;

3) obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a vietare il subappalto ad un'impresa oggetto delle ipotesi di cui agli articoli 46 « e/o che non possegga i requisiti di cui agli articoli 47, 48 e 49 » ;

4) vietare il subappalto dei « servizi intellettuali, ad eccezione dei servizi di traduzione e interpretazione, nonché dei servizi gestionali ed affini ».

La Commissione non può accettare l'emendamento per i motivi seguenti :

1) se un operatore economico può dimostrare di disporre effettivamente delle capacità di altre entità, ad esempio tramite un contratto di subappalto, secondo la giurisprudenza egli ha il diritto di avvalersene per la selezione. Nella legislazione attuale nulla impedisce però ad un'amministrazione aggiudicatrice di vietare che l'esecuzione di un appalto sia integralmente o parzialmente subappaltata;

2) tramite tale obbligo gli offerenti sarebbero tenuti a stabilire nella loro offerta sia la parte che sarà subappaltata, sia la scelta del subappaltatore. Imporre un tale obbligo a livello comunitario sembra eccessivo, dato che la responsabilità della realizzazione dell'appalto spetta sempre all'operatore a cui è aggiudicato l'appalto. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, dovrebbero essere gli Stati membri a prevedere, se del caso, l'obbligo di chiedere i nominativi dei subappaltatori;

3) la possibilità di escludere determinati subappaltatori risulta legittima nei confronti di imprese/persone condannate per determinati reati (criminalità organizzata/corruzione/frode contro gli interessi finanziari della Comunità, cfr. articolo 46, paragrafo 1) o per altre ipotesi (mancato rispetto del diritto del lavoro, cfr. art. 46, paragrafo 2), ma pone talune difficoltà di applicazione. Essa implica infatti la conoscenza (cfr. punto 2) e il controllo a priori dei subappaltatori, operazioni che prolungherebbero eccessivamente le procedure di aggiudicazione. Tuttavia essa potrebbe essere presa in considerazione conformemente al principio della sussidiarietà (obbligo imposto, se del caso, dagli Stati membri).

Per quanto riguarda gli aspetti del punto 3) relativi alle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali, come menzionato agli articoli 48 e 49, ciò significherebbe che i subappaltatori dovrebbero possedere la stessa capacità del contraente principale, eliminando quindi in modo ingiustificato le PMI. Per tale motivo questi aspetti non possono essere presi in considerazione.

Per quanto riguarda l'articolo 47, l'emendamento propone di applicare ai subappaltatori un regime più severo di quello previsto per i candidati e gli offerenti (per questi ultimi le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a chiedere informazioni, mentre per i subappaltatori dovrebbero farlo sistematicamente). Tuttavia la possibilità di applicare l'articolo 47 ai subappaltatori ai fini della selezione esiste già se l'offerente si avvale dei mezzi messi a disposizione da subappaltatori (sentenza « Holst Italia [9] »).

[9] Sentenza del 2 dicembre 1999, causa C-176/98, Raccolta 1999, p. I-8607.

4) Stabilire un tale divieto generalizzato non risulta giustificato : le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero le parti interessate, possono già, se lo desiderano, vietare il subappalto stabilendo condizioni di esecuzione dell'appalto, per qualsiasi tipo di appalto e non solo per taluni servizi. Nella stessa ottica esse devono avere la facoltà di ammettere il subappalto.

L'emendamento 49 inserisce all'articolo 26 un nuovo comma che impone ai subappaltatori gli stessi requisiti, in materia di capacità economiche, finanziarie e sociali, richiesti ai candidati o agli offerenti.

Per i motivi già indicati nei commenti all'emendamento 159 (punto 3, secondo e terzo paragrafo), l'emendamento 49 non può essere accolto.

Gli emendamenti 151, 68 e 78 intendono, in sostanza, introdurre sistemi di qualifica quali quelli previsti dalla direttiva 93/38/CEE « settori speciali ».

L'emendamento 151 aggiunge un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 32 al fine di introdurre la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di istituire un sistema di qualifica oggetto di un parere annuale, se la durata del sistema eccede i 3 anni, e di un parere unico negli altri casi.

L'emendamento 68 introduce la possibilità di far agire la concorrenza tramite un avviso riguardante l'esistenza di un sistema di qualifica.

L'emendamento 78 introduce le norme applicabili ai sistemi di qualifica. Tali disposizioni sono fortemente ispirate da disposizioni analoghe della direttiva "settori speciali" in vigore, ma l'emendamento non riprende le disposizioni relative agli obblighi di motivare le decisioni adottate in materia di qualifica, né quelle relative al reciproco riconoscimento e alla parità di trattamento nel quadro dei sistemi di qualifica. Per quanto riguarda la selezione degli operatori economici l'emendamento si limita a segnalare che il sistema è attuato secondo « criteri obiettivi e norme che vanno stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice », senza alcun riferimento alle regole generali in materia di selezione qualitativa.

Gli emendamenti 151, 68 e 78 (articolo 45 bis) vanno analizzati insieme. Essi hanno l'effetto di introdurre il regime della direttiva « settori speciali » (« Utilities Directive »), ovvero la possibilità di impiegare un sistema di qualifica - specifico per ogni amministrazione aggiudicatrice - come strumento di attuazione della concorrenza per più appalti singoli da aggiudicare nel periodo di validità del sistema. In altri termini, anziché elaborare tanti avvisi quante sono le procedure di aggiudicazione, vi sarebbe o un avviso l'anno per aprire alla concorrenza tutti gli appalti coperti dal sistema nel corso di tale anno, oppure, se la durata di validità del sistema supera un anno, un solo avviso per tutti gli appalti da aggiudicare durante tale periodo. Il sistema di qualifica sarebbe teoricamente aperto in qualsiasi momento. In pratica la possibilità di accedere al sistema sarebbe estremamente aleatoria, poiché presupporrebbe che gli operatori economici prendano conoscenza dell'esistenza stessa del sistema, tramite un avviso pubblicato mesi, se non anni prima. Questo nuocerebbe all'apertura alla concorrenza degli appalti e alle imprese di nuova costituzione. L'emendamento indurrebbe quindi una perdita di trasparenza inaccettabile e rischierebbe di creare appalti riservati alle imprese che hanno conoscenza dell'avviso iniziale. La situazione sarebbe diversa se tali sistemi e gli appalti aggiudicati in base ad essi fossero corredati da un'apertura alla concorrenza adeguata e se fossero attuati tramite sistemi elettronici che consentono di garantire la trasparenza e la parità di trattamento. Va osservato anche che l'introduzione di sistemi di qualifica sarebbe contraria all'AAP, dato che si applicherebbe alle amministrazioni aggiudicatrici centrali.

L'emendamento 63 intende vietare l'applicazione degli accordi quadro ai servizi intellettuali e introdurre nuove regole specifiche per i servizi di traduzione e interpretazione.

La prima parte dell'emendamento viene meno, dato che l'emendamento sulla separazione tra servizi intellettuali e altri servizi non è stato votato. La seconda parte dell'emendamento deriva da problemi sollevati dai servizi di traduzione delle istituzioni europee, in particolare del Parlamento, che nel frattempo sono stati risolti con piena soddisfazione dei servizi stessi.

Va inoltre sottolineato che i servizi oggetto dell'emendamento, inclusi nell'allegato IB, non sono soggetti a tutte le regole procedurali della direttiva (concorrenza e regole dettagliate). Di conseguenza l'emendamento, prevedendo regole specifiche per gli accordi - quadro, renderebbe la legislazione applicabile a tali accordi più severa di quella applicabile agli appalti pubblici aggiudicati nel medesimo settore, senza che ciò sia giustificato.

L'emendamento 139 vieta l'utilizzo degli accordi quadro per gli appalti di lavori.

Gli accordi - quadro possono essere utili per gli appalti di lavori, in particolare per lavori « standardizzati » quali l'asfaltatura delle strade o la loro riparazione. L'esclusione prevista dall'emendamento non può quindi essere accettata.

L'emendamento 66 modifica l'articolo 33 al fine di estendere il campo d'applicazione della procedura particolare, riguardante la realizzazione di alloggi sociali, a tutti i « lavori pubblici che, a causa dell'entità, della complessità, della durata e/o del finanziamento richiedono una pianificazione collaborativa del progetto ... ».

L'emendamento è assolutamente inaccettabile poiché amplia, e in modo estremamente vago, le possibilità di negoziare gli appalti. Va inoltre osservato che l'articolo 30 consente già di coprire molti dei casi oggetto del presente emendamento.

L'emendamento 69 aggiunge, all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, il riferimento esplicito alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per la pubblicazione dei bandi.

L'emendamento stabilirebbe in modo irrevocabile le modalità di pubblicazione e impedirebbe di tenere conto dell'evoluzione tecnologica che, in futuro, potrebbe rendere più adeguata la pubblicazione dei bandi tramite altri mezzi.

L'emendamento 161 sopprime la disposizione secondo la quale i termini di presentazione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte devono essere stabiliti in modo da garantire che gli operatori economici dispongano effettivamente del tempo necessario.

Poiché l'obiettivo di tale disposizione è contribuire all'istituzione di una concorrenza migliore e reale nel settore degli appalti pubblici, l'emendamento non è accettabile.

L'emendamento 71 modifica l'articolo 40 per precisare che le condizioni particolari di partecipazione non devono costituire una discriminazione nei confronti di taluni partecipanti. L'emendamento aggiunge tale precisazione alle condizioni indicate nell'invito a presentare offerte.

L'obiettivo dell'emendamento è conforme alla proposta di direttiva. Tuttavia l'aggiunta è superflua, poiché già menzionata dall'articolo 2 riguardante i principi fondamentali da rispettare durante tutta la procedura di aggiudicazione.

L'emendamento 72 limita le possibilità di terminare una procedura di aggiudicazione prima dell'aggiudicazione a due situazioni: quando non è stata presentata nessuna offerta conforme ai criteri di aggiudicazione e quando sussistono altri gravi motivi che non rientrano nella sfera di responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici.

L'emendamento è lodevole per quanto riguarda gli obiettivi (evitare eventuali manipolazioni e contribuire alla sicurezza della programmazione delle imprese), ma inaccettabile per quanto riguarda la forma, poiché limita drasticamente, in modo sproporzionato e inadeguato le possibilità di rinuncia all'aggiudicazione di un appalto.

I motivi di rinuncia non devono essere elencati in modo esaustivo, dato che le amministrazioni aggiudicatrici agiscono in quanto acquirenti e devono quindi disporre di possibilità adeguate a situazioni molto variabili, che la direttiva non potrebbe delimitare. È opportuno segnalare che, fra le possibilità che l'emendamento escluderebbe, figura la chiusura anticipata di una procedura per violazione dei diritto comunitario applicabile, e l'esclusione sarebbe quindi contraria alla direttiva « ricorsi » [10].

[10] Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, GU L 395 del 30.12.1989 pagg. 33-35, modificata dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 209 del 24/07/1992 pag. 1 - 24.

Inoltre è opportuno osservare che l'amministrazione aggiudicatrice è già tenuta a fornire ai partecipanti i motivi che la inducono a rinunciare all'aggiudicazione di un appalto, al fine di evitare manipolazioni arbitrarie e consentire ai partecipanti di verificare la fondatezza della sua decisione.

L'emendamento 131 intende impedire all'amministrazione aggiudicatrice di scegliere i mezzi tramite i quali va effettuata la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni nel quadro di una procedura di aggiudicazione.

L'emendamento avrebbe l'effetto di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a ricevere offerte tramite qualsiasi mezzo, senza tenere conto del fatto che potrebbero non essere attrezzate a riceverle. L'emendamento va quindi respinto.

L'emendamento 73 impone il rifiuto delle offerte trasmesse per via elettronica ma non corredate da una firma elettronica ai sensi della direttiva 1999/93/CE e da un criptaggio affidabile del contenuto.

L'emendamento riprende la situazione attuale in materia di firme elettroniche. Tuttavia l'evoluzione tecnologica in tale settore è rapida. L'emendamento renderebbe indispensabile una modifica della direttiva ad ogni evoluzione tecnologica. Le garanzie in materia di firma elettronica possono essere ottenute tramite rinvio alle disposizioni nazionali in materia di firma elettronica (evitando modifiche ulteriori del testo qualora cambiasse la legislazione comunitaria). Dall'altro lato il criptaggio non è necessario, dato che altri mezzi possono garantire l'inviolabilità delle offerte senza il ricorso al criptaggio. Inoltre criptando il contenuto si creerebbero costi supplementari, sia per l'acquirente che per gli offerenti. Di conseguenza l'emendamento non può essere accolto.

L'emendamento 75 intende imporre il ricorso ad un organismo terzo accreditato per garantire la riservatezza dei dati trasmessi dagli offerenti.

Va sottolineato che la politica comunitaria ha costantemente agito in modo da evitare di rendere obbligatorio un regime di accreditazione, visti i rischi di distorsione e aumento delle disparità tra Stati membri.

L'emendamento 76 propone, nel quadro della fissazione di livelli specifici di capacità richiesti per un determinato appalto, di compensare l'assenza di esperienza con la prova di « particolare capacità ».

La particolare capacità non può, da sola, sostituire concretamente l'esperienza e fornire all'amministrazione aggiudicatrice garanzie sufficienti ai fini della corretta esecuzione dell'appalto (i certificati di studio non sostituiscono l'esperienza pratica). Inoltre gli appalti oggetto della direttiva, tenuto conto delle soglie, sono rilevanti e necessitano quindi di opportune garanzie. Dall'altro lato la « particolare capacità » citata dall'emendamento non è definita e gli strumenti di prova della medesima neppure. Questa situazione potrebbe creare parecchi contenziosi per le amministrazioni aggiudicatrici.

L'emendamento 81 completa l'articolo 46, paragrafo 1, aggiungendovi « per comportamento fraudolento o sleale nei confronti della concorrenza connesso all'aggiudicazione di appalti pubblici all'interno del mercato unico »

Nello stato attuale del diritto comunitario non esiste armonizzazione delle incriminazioni legate a tali fenomeni nel quadro del terzo pilastro, né regimi di sanzioni penali in tutti gli Stati membri. In tali condizioni il meccanismo istituito dall'articolo 46, paragrafo 1 non può essere attuato.

L'emendamento 82 completa l'articolo 46, paragrafo 1 aggiungendo alle esclusioni obbligatorie il «mancato rispetto dei contratti collettivi nonché di altre disposizioni e leggi in materia occupazionale e sociale del paese in cui è stabilito o in un altro paese interessato »

Per gli stessi motivi dell'emendamento precedente, dato che le incriminazioni/violazioni del diritto del lavoro non sono oggetto di un ravvicinamento secondo un atto del terzo pilastro, l'emendamento non è accolto.

L'articolo 46, paragrafo 2 rende peraltro già possibili tali esclusioni, il cui principio può essere enunciato in un considerando (cfr. EM 86).

L'emendamento 83 completa l'articolo 46, paragrafo 1 aggiungendo i reati di droga specificati dalla convenzione delle Nazioni Unite (Vienna, 19 dicembre 1988).

Nello stato attuale del diritto comunitario non esiste armonizzazione delle incriminazioni legate a tali fenomeni nel quadro del terzo pilastro, né regimi di sanzioni penali in tutti gli Stati membri. In tali condizioni il meccanismo istituito dall'articolo 46, paragrafo 1 non può essere attuato.

L'emendamento 84 intende sopprimere la possibilità, attualmente offerta alle amministrazioni aggiudicatrici, di escludere dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti e i candidati che si trovano in situazione di fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività, amministrazione controllata o concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione. In virtù dell'EM 90 tale possibilità diventa un obbligo.

L'emendamento 90 prevede l'esclusione obbligatoria di qualsiasi operatore economico che si trovi in situazione di fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività, amministrazione controllata o concordato preventivo ».

Gli emendamenti 84 e 90 avrebbero l'effetto di vietare alle amministrazioni aggiudicatrici all'interno dell'UE di impegnarsi, se del caso, con imprese in situazione di concordato preventivo, senza lasciare alcuna possibilità a tali imprese e condannandole quindi automaticamente alla chiusura. Per tale motivo risulta più opportuno lasciare una possibilità di esclusione a scelta del singolo acquirente per agire nei confronti degli operatori che si trovano in tale situazione.

L'emendamento 92 aggiunge, a titolo degli strumenti di prova della capacità tecnica per le forniture, le misure adottate dal fornitore al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori e l'indicazione dei tecnici o degli organismi responsabili della gestione ambientale e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'emendamento intende valutare la capacità tecnica di un'impresa a fornire un prodotto rispettoso dell'ambiente e della salute e tutela dei lavoratori. Questi elementi rientrano o nella descrizione delle specifiche del prodotto (prescrivere un processo di produzione meno inquinante) o nell'ambito del rispetto della legislazione sociale o ambientale (escludendo gli offerenti che non la rispettano) e quindi vanno previsti in altre fasi della procedura di aggiudicazione.

L'emendamento 94 introduce l'affidabilità come elemento che si aggiunge alle capacità tecniche/professionali dell'imprenditore.

Dato che l'affidabilità è un elemento particolarmente soggettivo, essa non può essere aggiunta alle capacità. Per tale motivo l'emendamento non è accettabile.

L'emendamento 176, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa", intende :

1) eliminare la precisazione secondo la quale si tratta dell'offerta economicamente più vantaggiosa « per le amministrazioni aggiudicatrici » ;

2) precisare che le caratteristiche ambientali possono includere i « metodi di produzione »

3) aggiungere il criterio della « politica in materia di parità di trattamento ».

In merito al punto 1) : l'eliminazione dei termini « per le amministrazioni aggiudicatrici » consentirebbe di prendere in considerazione elementi vaghi, spesso non quantificabili, in relazione ad un eventuale beneficio per « la società » nel senso ampio del termine .Criteri d'aggiudicazione di questo tipo non svolgerebbero più la loro funzione, cioè consentire di valutare le qualità intrinseche delle offerte per individuare quella che presenta il migliore rapporto qualità/prezzo per l'acquirente. L'obiettivo delle direttive appalti pubblici sarebbe quindi completamente annientato e la legislazione sarebbe strumentalizzata a favore delle politiche settoriali, introducendo inoltre seri rischi di disparità di trattamento.

In merito al punto 2) : l'aggiudicazione dell'appalto non è la fase adeguata per scegliere un metodo di produzione meno inquinante. Tali metodi possono essere prescritti già nella definizione dell'oggetto dell'appalto, nelle specifiche tecniche, optando per la soluzione meno inquinante. Se desidera comparare varie soluzioni e valutare i vantaggi/costi di soluzioni più o meno inquinanti, l'amministrazione aggiudicatrice può permettere o imporre la presentazione di varianti.

In merito al punto 3) : il concetto di parità di trattamento possiede un'accezione particolare nel contesto degli appalti pubblici ( = trattare nello stesso modo tutti i candidati/ offerenti), mentre l'emendamento sembra voler riferirsi alla non discriminazione ai sensi dell'articolo 13 del trattato. Nella misura in cui si tratta di un criterio riferito alla politica dell'impresa e non alle qualità dell'offerta, non si può considerare come criterio di aggiudicazione. L'introduzione di criteri legati all'impresa indurrebbe a preferire determinate imprese in base ad elementi non quantificabili, nella fase di aggiudicazione, allorquando le offerte di tali imprese non presenterebbero il migliore rapporto qualità/prezzo per l'acquirente.

L'emendamento 99 sopprime l'obbligo di ponderare i criteri di aggiudicazione, sostituendolo con l'enumerazione di tali criteri in ordine decrescente di importanza.

L'introduzione di una disposizione che impone la ponderazione è un elemento importante della proposta destinata ad impedire le manipolazioni a favore di determinati operatori, constatate nella prassi, che consente a tutti gli offerenti di essere ragionevolmente informati in conformità dei principi evidenziati dalla Corte nella sentenza "SIAC" [11]. L'indicazione anticipata della ponderazione dei criteri è quindi essenziale.

[11] Sentenza del 18.10.01, causa C-19/00, Raccolta 2001, p.I-7725.

L'emendamento 102 sopprime, all'articolo 61, paragrafo 1, la parte di frase che indica chiaramente che la scelta dei mezzi di comunicazione da utilizzare nell'ambito di un concorso spetta all'amministrazione aggiudicatrice.

Eliminando tale parte di frase, il testo darebbe ai partecipanti la possibilità di scelta del mezzo di comunicazione, con le conseguenze già indicate per l'emendamento 131.

L'emendamento 103 introduce all'articolo 61 un nuovo paragrafo 1 bis che impone l'utilizzo delle firme elettroniche avanzate e di un criptaggio affidabile per i progetti o piani presentati per via elettronica nel quadro degli appalti di servizi.

Si rinvia alle motivazioni del rifiuto dell'emendamento 73 e al testo dell'articolo 61 oggetto dell'emendamento 104.

L'emendamento 107 sopprime taluni poteri delegati che consentono alla Commissione, previo parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici, di modificare taluni aspetti della direttiva necessari al suo corretto funzionamento. Tali poteri delegati riguardano gli adeguamenti delle soglie necessari per tenere conto delle fluttuazioni delle parità DSP/euro, le eventuali modifiche delle condizioni di elaborazione, trasmissione e pubblicazione di avvisi e bandi e dei rapporti statistici e le modifiche dell'allegato VIII, che consentono di tenere conto degli sviluppi tecnici nonché le modifiche delle nomenclature contenute negli allegati I e II.

In primo luogo va osservato che l'emendamento sopprime una serie di competenze già delegate alla Commissione dalla legislazione in vigore. Per quanto riguarda i nuovi poteri, essi si limitano ai settori in cui l'evoluzione delle tecnologie (impiego dei sistemi elettronici) è tale che, non adeguandola, la direttiva diventerebbe rapidamente obsoleta, così come la procedura di codecisione, vista la sua durata.

L'emendamento 108 introduce un nuovo articolo al fine di obbligare gli Stati membri a istituire meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti per garantire l'applicazione della direttiva. Esso precisa poi che gli Stati membri possono creare, a tal fine, organismi indipendenti per gli appalti pubblici aventi ampi poteri, compreso il rifiuto e la riapertura delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

In virtù della direttiva 89/665/CEE gli Stati membri sono già tenuti ad offrire mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, incluse misure per direttissima, il potere di annullare decisioni illegali e di concedere risarcimenti e interessi. Gli Stati membri possono rispettare tale obbligo o garantendo che le giurisdizioni nazionali abbiano tali poteri, o istituendo organismi aventi poteri appropriati. L'obbligo introdotto dall'emendamento è quindi già oggetto della legislazione comunitaria in vigore e non deve essere reiterato. Per quanto riguarda la possibilità di creare organismi indipendenti, essa è già fornita dalla legislazione in vigore e ribadita esplicitamente nel nuovo considerando 30 bis di cui all'emendamento 13, accolto dalla Commissione. Tale ripetizione è dunque superflua.

L'emendamento 111 intende introdurre l'obbligo di fornire negli avvisi di preinformazione nominativi ed indirizzi, incluso l'indirizzo elettronico, delle istanze competenti in materia di ricorsi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Benché sia auspicabile maggiore trasparenza per quanto riguarda i ricorsi, gli avvisi di preinformazione non sono lo strumento appropriato.

L'emendamento 115, secondo la maggior parte delle versioni linguistiche, impone che i siti Internet del settore pubblico contenenti informazioni sulle procedure di aggiudicazione siano conformi agli orientamenti dell'Unione in materia di accessibilità dei siti Internet. (Va osservato che la versione linguistica FR è radicalmente diversa).

Non vi è alcun motivo di prevedere un regime giuridico specifico per questo tipo di siti Internet. Quest'argomento deve essere trattato dalle legislazioni orizzontali e non armonizzato tramite la direttiva « appalti pubblici ».

L'emendamento 117 introduce un nuovo allegato volto a garantire che nell'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione si rispettino condizioni tali da garantire la riservatezza dei dati.

Benché le motivazioni alla base di tali emendamenti siano legittime, il nuovo allegato non può essere inserito senza alcun riferimento nel dispositivo, emendato, ad un nuovo allegato. Il regime giuridico di tale allegato resterebbe quindi indeterminato.

L'emendamento 116 introduce un nuovo allegato collegato ad un nuovo punto c) bis dell 'articolo 54, secondo comma, proposto dall'emendamento 100. Poiché l'emendamento 100 non è stato accolto, il presente emendamento è anch'esso respinto : cfr. commenti relativi all'emendamento 100 di cui sopra.

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3.4 Proposta modificata

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto sopra enunciato.