52002PC0231

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo congiunto, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica di Bulgaria /* COM/2002/0231 def. - ACC 2002/0107 */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0253 - 0255


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ IN MERITO ALLA CREAZIONE DI UN COMITATO CONSULTIVO CONGIUNTO, CHE SARÀ DECISA DAL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE ISTITUITO DALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E LA REPUBBLICA DI BULGARIA

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 110 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Sebbene l'accordo europeo non preveda esplicitamente la creazione di un meccanismo consultivo per il dialogo tra le autorità regionali e locali delle Parti, la Commissione propone che il Consiglio di associazione istituisca un comitato consultivo congiunto che rappresenti le autorità regionali e locali di entrambe le Parti, il cui vivo interesse al riguardo è stato espresso, per la Comunità, dal Comitato delle regioni e, per la Repubblica di Bulgaria, dal Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee.

3. Il comitato consultivo congiunto proposto dovrebbe costituire una sede di dialogo e di cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Repubblica di Bulgaria, onde dare un prezioso contributo allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea. Il dialogo e la cooperazione permetteranno di preparare la futura collaborazione con il Comitato delle regioni e l'adesione all'Unione europea; di agevolare gli scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente l'andamento della politica regionale dell'UE e del processo di adesione; di favorire gli scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale; di discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione. Il Consiglio di associazione potrà inoltre consultare, a sua discrezione, il comitato consultivo congiunto prima di prendere decisioni sulle questioni di chiaro interesse regionale.

4. L'istituzione del comitato consultivo congiunto non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità, poiché le spese dei partecipanti bulgari e comunitari vengono coperte, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria e dal bilancio del Comitato delle regioni.

5. In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione del summenzionato accordo europeo. Si chiede al Consiglio di adottare il testo in questione.

2002/0107 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ IN MERITO ALLA CREAZIONE DI UN COMITATO CONSULTIVO CONGIUNTO, CHE SARÀ DECISA DAL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE ISTITUITO DALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E LA REPUBBLICA DI BULGARIA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visto l'articolo 300 (2), secondo e terzo paragrafo, del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1995 [1] riguardante la conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra,

[1] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 110 del suddetto accordo europeo, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni;

(2) il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Bulgaria possono dare un contributo prezioso alla piena attuazione dell'accordo europeo;

(3) si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo congiunto,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'articolo 110 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo congiunto si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. .../2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA

recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo congiunto tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/95 [2] relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

[2] GU L 255 del 25.10.1995, pagg. 19-21.

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [3], in particolare l'articolo 110,

[3] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

considerando che il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Bulgaria possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea;

considerando che si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo congiunto;

considerando che occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/95,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

"Articolo 15

È istituito un comitato consultivo congiunto (in appresso "comitato") incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Repubblica di Bulgaria. Il dialogo e la cooperazione mireranno in particolare a:

1. preparare le autorità regionali e locali bulgare ad operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

2. preparare le autorità regionali e locali bulgare a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Repubblica di Bulgaria;

3. scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale dell'UE e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità regionali e locali bulgare a queste politiche;

4. promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità regionali e locali bulgare e b) le regioni degli Stati membri dell'UE, creando reti nei settori specifici dove i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Repubblica di Bulgaria e quelle degli Stati membri dell'UE possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

5. organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità regionali e locali della Repubblica di Bulgaria e quelle degli Stati membri;

6. favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra a) le autorità regionali e locali bulgare e b) le autorità regionali e locali degli Stati membri dell'UE, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali;

7. aiutare le autorità regionali e locali bulgare mediante scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale;

8. discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione.

Articolo 16

Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni della Comunità europea, da una parte, e da otto rappresentanti del Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua iniziativa.

Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.

I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Bulgaria.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.

Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni della Comunità europea e da un membro del Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Articolo 17

Il Comitato delle regioni della Comunità europea, da una parte, e il Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il bulgaro, che sono a carico del Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente:

I segretari:

Per la controparte bulgara

Per la Comunità europea