Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali /* COM/2002/0230 def. - CNS 2002/0106 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali (presentata dalla Commissione) RELAZIONE I. INTRODUZIONE La graduale riduzione, se non l'eliminazione, delle barriere doganali e tecniche al commercio iniziata negli anni sessanta, nonché l'adozione di altre misure di liberalizzazione attinenti ad esempio ai movimenti di capitali, hanno determinato una fortissima espansione del commercio internazionale. Tale espansione ha inciso notevolmente sull'applicazione delle regole di concorrenza: sono sempre più frequenti i casi in cui imprese non comunitarie mettono in atto pratiche anticoncorrenziali che producono effetti nei mercati europei. Si può affermare in via generale che le pratiche anticoncorrenziali poste in essere nel mercato comune sono spesso collegate a comportamenti attuati in altri mercati, e che inversamente le pratiche anticoncorrenziali realizzate su altri mercati producono effetti anche nell'ambito del mercato comune. Analogamente, per quanto riguarda i cambiamenti strutturali, le fusioni che superano le soglie stabilite nel regolamento sulle concentrazioni [1] esplicano spesso i loro effetti anche al di fuori del mercato comune. Sempre più spesso i comportamenti attuati in altri paesi possono avere ripercussioni nell'ambito della Comunità, ed in taluni casi tali ripercussioni difficilmente possono essere affrontate in base alle norme comunitarie. [1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1 ( rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30.6.1997, GU L 180 del 9.7.1997. Nel diritto comunitario uno dei principali criteri disciplinanti l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE prevede che il comportamento anticoncorrenziale debba "pregiudicare il commercio tra Stati membri". Nella sentenza "Paste di legno", (cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85, Åhlström ed altri contro Commissione, del 27.9.1988, Racc. 1988 pag. 5193), la Corte di giustizia ha riconosciuto che le norme comunitarie sulla concorrenza sono applicabili anche ad imprese aventi sede fuori della Comunità qualora il comportamento sia stato attuato all'interno di quest'ultima. Inoltre nella sentenza Gencor (causa T-102/96, Gencor Ltd. contro Commissione, del 25.3.1999), il Tribunale di primo grado ha dichiarato che l'applicazione delle norme sulle concentrazioni ad imprese aventi sede fuori dell'UE "è giustificata con riferimento al diritto internazionale pubblico qualora sia prevedibile che una progettata concentrazione produca un effetto immediato e sostanziale nella Comunità". Tale modo di affrontare il problema non consente tuttavia di intervenire ed eventualmente adottare sanzioni contro qualsiasi comportamento restrittivo della concorrenza che abbia origine all'estero. Inoltre i problemi che si presentano alle imprese operanti a livello internazionale (multinazionali) assumono spesso dimensioni globali e gli accordi da esse conclusi sono in taluni casi esaminati da più autorità garanti della concorrenza. L'insorgere di conflitti di competenza tra le varie autorità garanti della concorrenza è assai probabile ed appare quindi utile che nell'applicare le loro regole di concorrenza queste autorità stabiliscano tra loro un livello minimo di comunicazione. Per poter affrontare tali situazioni sempre più internazionali è necessario che le autorità garanti della concorrenza concludano (come è già accaduto) accordi di cooperazione che rendano possibile un maggior coordinamento tra le loro attività, nell'ipotesi in cui un determinato caso debba essere esaminato da varie autorità competenti, e consentano di intervenire nei confronti di comportamenti aventi origine in un dato paese e ripercussioni in un altro. Siffatta impostazione consente di risolvere efficacemente i problemi in esame senza sollevare i conflitti che possono derivare da reazioni unilaterali fondate sull'extraterritorialità. Per questo motivo la Commissione ritiene che debbano essere conclusi accordi di cooperazione tra le distinte autorità garanti della concorrenza. II. GLI ACCORDI CONCLUSI CON GLI STATI UNITI E CON IL CANADA Nel 1991 [2] e nel 1998 [3] le Comunità europee hanno concluso accordi di cooperazione con il governo statunitense. Nel 1999 [4] è stato concluso un analogo accordo con il governo canadese. Tali accordi mirano a rafforzare la cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza incentivando gli scambi di informazioni e a favorire il dialogo tra le autorità stesse in linea con la raccomandazione OCSE sulla cooperazione in materia di concorrenza. [2] Accordo tra le Comunità europee e gli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione dei loro diritti della concorrenza, GU L 95 del 27.4.95, pagg. 47 - 52, con rettifica in GU L 131 del 15.6.95, pagg. 38 - 39. [3] Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'utilizzazione dei principi della «comitas gentium» attiva nell'applicazione del loro diritto della concorrenza GU L 173 del 18.6.1998. [4] Accordo tra le Comunità europee ed il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti di concorrenza, GU L 175 del 10.7.1999. Detti accordi si spingono tuttavia al di là della raccomandazione OCSE recependo, ad esempio, certi principi che la giurisprudenza statunitense ha enucleato al fine di prevenire l'eccessiva applicazione extraterritoriale delle regole di concorrenza statunitensi (cortesia internazionale passiva) ed introducendo ex novo il principio della cortesia internazionale attiva, in base alla quale una parte pregiudicata da un comportamento anticoncorrenziale avente luogo interamente o parzialmente nel territorio di un'altra parte può chiedere ed ottenere che quest'ultima intervenga adottando adeguati provvedimenti. III. L'ACCORDO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E IL GOVERNO DEL GIAPPONE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ATTI ANTICONCORRENZIALI Le ragioni che hanno motivato la conclusione di accordi di cooperazione con gli Stati Uniti ed il Canada inducono parimenti a stipulare accordi analoghi con determinati altri paesi terzi. È opportuno che vengano conclusi accordi di cooperazione con i nostri principali partner commerciali. Il Giappone è un partner commerciale da prendere senz'altro in considerazione a tal riguardo, specie perché dispone di un diritto della concorrenza ben sviluppato e di un'autorità garante della concorrenza consolidata. Inoltre molte imprese giapponesi sono attive sul mercato europeo e le imprese europee interessate a sviluppare le loro attività sui mercati giapponesi potrebbero beneficiare della facoltà - la cui attribuzione alla Commissione è prevista da un futuro accordo - di chiedere che le autorità garanti della concorrenza giapponesi applichino le regole di concorrenza nazionali al fine di eliminare le pratiche anticoncorrenziali che ostacolano l'accesso delle imprese estere al mercato giapponese. Va osservato che (nell'ottobre del 1999) il Giappone ha concluso un accordo bilaterale di cooperazione con gli Stati Uniti, assai simile a quelli stipulati tra gli Stati Uniti e le Comunità europee nel 1991 e tra le Comunità europee ed il Canada nel 1999. Tali testi costituiscono una solida base per negoziare un accordo bilaterale in materia di concorrenza tra le Comunità europee e il Giappone. Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio l'8 giugno 2000, la Commissione e il governo del Giappone hanno redatto un progetto di accordo di cooperazione che dovrà essere concluso e sottoscritto in base alle procedure in vigore nelle Comunità europee e in Giappone. Un progetto di testo di un accordo di cooperazione tra le Comunità europee e il Giappone contro gli atti anticoncorrenziali è allegato alla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione. IV. BASE GIURIDICA Nei limiti in cui l'accordo proposto riguarda le regole di concorrenza del trattato CE, esso può essere concluso dal Consiglio in base al combinato disposto degli articoli 83 e 308 del trattato CE e dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma dello stesso trattato. Prima di concludere l'accordo, il Consiglio dovrà consultare il Parlamento europeo. Nei limiti in cui si applica ai prodotti CECA, l'accordo potrà essere concluso dalla Commissione in base agli articoli 65 e 66 del trattato CECA. V. DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PROGETTO DI ACCORDO Articolo I- Scopo e definizioni L'articolo I, paragrafo 1 individua i seguenti obiettivi dell'accordo proposto: - costituire un sistema di cooperazione e di coordinamento tra le Comunità europee, da un lato e l'autorità di concorrenza giapponese dall'altro, - favorire l'efficace applicazione della normativa antitrust da entrambe le parti e - ridurre le probabilità di adozione di decisioni contrastanti o ridondanti. L'articolo I, paragrafo 2 contiene le definizioni dei seguenti termini utilizzati nell'accordo: - "atti anticoncorrenziali", - "autorità competente di uno Stato membro" (per l'articolo IX, paragrafo 6), - "autorità di concorrenza", - "diritto della concorrenza", e - "atti di esecuzione". Va osservato che le ricerche di mercato, gli studi e le indagini non rientrano in tale definizione a meno che non si riferiscano ad una sospetta infrazione alle norme di concorrenza. Per quanto riguarda la Comunità, il campo di applicazione dell'accordo è costituito dagli articoli 81, 82 e 85 del trattato CE, dal regolamento n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA e dai regolamenti di applicazione adottati sulla base di tali disposizioni con i relativi futuri emendamenti. Articolo II - Notificazioni L'articolo II, paragrafo 1 prevede che le autorità di concorrenza delle parti si notifichino reciprocamente gli atti di esecuzione che possano eventualmente coinvolgere "interessi rilevanti". L'articolo II, paragrafo 2 indica alcune situazioni in cui si ritiene che siano coinvolti "interessi rilevanti" di una parte. L'articolo II, paragrafo 3 definisce i fatti soggetti a notificazione nei casi di concentrazioni e i termini per la sua effettuazione. L'articolo II, paragrafo 4 definisce i fatti soggetti a notificazione nei casi diversi dalle concentrazioni e i termini per la sua effettuazione. L'impostazione generale è che la notificazione deve avvenire con un congruo anticipo nel corso del procedimento in modo che la parte destinataria possa trasmettere le sue osservazioni e che esse possano essere prese in considerazione dalla parte che procede alla notificazione. L'articolo II, paragrafo 5 stabilisce che le notificazioni debbano essere sufficientemente dettagliate da consentire alla parte destinataria di procedere ad una prima valutazione delle conseguenze che gli atti di esecuzione dell'altra parte rivestono per i propri interessi rilevanti. Articolo III - Fornire assistenza e informazioni L'articolo III, paragrafo 1 stabilisce che le parti convengano di fornirsi reciprocamente assistenza ogniqualvolta le loro disposizioni legislative e i loro interessi rilevanti lo consentano. L'articolo III, paragrafo 2 stipula che una parte, compatibilmente con le disposizioni legislative e i suoi interessi: - informi l'altra in merito ai propri atti di esecuzione che provochino infrazioni atte a danneggiare la concorrenza nel territorio dell'altra parte; - fornisca informazioni che aiutino l'altra parte ad adottare atti di esecuzione; - fornisca informazioni rilevanti in merito agli atti di esecuzione dell'altra parte. Articolo IV - Coordinamento degli atti di esecuzione L'articolo IV, paragrafo 1 fa riferimento a procedimenti correlati e alla necessità di stabilire se coordinare gli atti di esecuzione. Un caso del genere si presenta quando un comportamento anticoncorrenziale nel mercato di una parte può essere collegato ad un comportamento identico nel mercato dell'altra. In tali casi può giovare che le autorità di concorrenza delle due parti coordino i loro atti e le rispettive indagini e si prestino reciproca assistenza, sempre compatibilmente con le rispettive leggi vigenti e con i rispettivi interessi rilevanti. L'articolo IV, paragrafo 2 elenca gli elementi da prendere in considerazione al fine di stabilire se in un caso specifico sia opportuno procedere al coordinamento. L'articolo IV, paragrafo 3 stipula che ciascuna delle rispettive autorità di concorrenza esamini accuratamente gli obiettivi degli atti di esecuzione dell'altra parte. L'articolo IV, paragrafo 4 prevede che una parte, su richiesta dell'altra parte, possa chiedere ad una persona che le ha fornito informazioni confidenziali l'autorizzazione a divulgarle anche all'altra parte. A norma dell'articolo IV, paragrafo 5 ciascuna parte può in qualsiasi momento notificare all'altra la propria intenzione di limitare o porre termine al coordinamento e perseguire i propri atti di esecuzione autonomamente. Articolo V - Cooperazione nell'ipotesi di atti anticoncorrenziali compiuti nel territorio di una parte e lesivi degli interessi dell'altra parte L'articolo V, paragrafo 1 è noto anche come la clausola della "cortesia internazionale attiva" che consente ad una parte, i cui interessi siano lesi da atti compiuti nel territorio dell'altra parte, di notificare all'altra parte tale circostanza. È possibile che quest'ultima non sia a conoscenza del problema o che non lo abbia considerato prioritario. Una volta informata della situazione e del fatto che essa lede un interesse rilevante la parte destinataria della richiesta può, a sua discrezione, adottare opportune misure per far rispettare il diritto della concorrenza. L'articolo V, paragrafo 2 fa riferimento al contenuto della richiesta di "cortesia internazionale attiva". L'articolo V, paragrafo 3 stabilisce che la parte destinataria di una richiesta di "cortesia internazionale attiva" è tenuta a valutarla con la massima attenzione e ad informare senza indugio la parte richiedente della sua decisione. Tuttavia, se la parte destinataria della richiesta decide di adottare atti di esecuzione la sua autorità di concorrenza informa la parte richiedente dei principali sviluppi e del loro esito. L'articolo V, paragrafo 4 stabilisce che l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta abbia il potere di decidere in via discrezionale se adottare o no atti di esecuzione nei riguardi degli atti anticoncorrenziali indicati nella richiesta, mentre lascia alla parte richiedente piena facoltà di ritirare la sua richiesta. Articolo VI - Prevenzione dei conflitti L'articolo VI, paragrafo 1 è noto anche come clausola di "cortesia internazionale passiva" o "tradizionale". Esso stabilisce che ogni parte in tutte le fasi degli atti di esecuzione riservi un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra parte. Ai sensi dell'articolo VI, paragrafo 2 quando un caso rientra nella cortesia internazionale passiva ogni parte si adopera per informare senza indugio l'altra parte dei principali sviluppi dei suoi atti di esecuzione. L'articolo VI, paragrafo 3 elenca numerosi elementi che le parti prendono in considerazione quando i loro atti di esecuzione possono ledere gli interessi rilevanti dell'altra parte. Il concetto di "interessi rilevanti" deve essere inteso alla luce dell'obiettivo dell'accordo che è di costituire un'efficace cooperazione in materia di concorrenza. Gli interessi in questione devono essere quindi rilevanti in riferimento a tale obiettivo. Articolo VII - Consultazioni L'articolo VII, paragrafo 1 è una clausola di tipo generale che prevede che ogni parte possa presentare richieste di consultazioni attraverso il canale diplomatico. L'articolo VII, paragrafo 2 stabilisce le forme di tali consultazioni. Articolo VIII - Riunioni annuali L'articolo VIII, paragrafo 1 riguarda gli scambi di opinioni e i contatti tra le due parti quando ciò sia necessario per l'applicazione dell'accordo. L'articolo VIII, paragrafo 2 stabilisce che le autorità competenti si riuniscano annualmente per discutere questioni di interesse comune nella cooperazione e nel coordinamento in merito ai propri atti di esecuzione: - atti di esecuzione e priorità, - mutamenti di politica in esame, - varie. Articolo IX - Scambio, utilizzo e protezione di informazioni riservate L'articolo IX, paragrafo 1 stipula che le parti non sono tenute a fornirsi informazioni la cui divulgazione sia vietata dalla rispettiva legislazione o sia incompatibile con i rispettivi interessi. L'articolo IX, paragrafo 2, lettera a) stabilisce che le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo ai fini dell'accordo. L'articolo IX, paragrafo 2, lettera b) stabilisce che deve essere tutelata la riservatezza delle informazioni scambiate in via confidenziale tra le parti o tra le loro autorità di concorrenza. L'articolo IX, paragrafo 3 stabilisce che le informazioni scambiate tra le parti a norma dell'accordo devono essere utilizzate secondo le condizioni specificate dalla parte che trasmette l'informazione. L'articolo IX, paragrafo 4 stabilisce che se una parte nutre dei dubbi rispetto alla capacità dell'altra parte di fornire tutte le necessarie garanzie e le protezioni richieste essa può limitare le informazioni che trasmette. L'articolo IX, paragrafo 5 elenca alcune eccezioni rispetto alle regole succitate di tutela assoluta delle informazioni scambiate a norma dell'accordo. Tali eccezioni riguardano i casi in cui: - (a) la parte che utilizza l'informazione ha ottenuto il consenso preliminare della parte che trasmette l'informazione, - (b) la parte che riceve l'informazione è obbligata a norma di legge a consentire l'accesso a tale informazione. In tal caso i) le autorità di concorrenza delle parti non intraprendono alcuna azione che possa portare ad un obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo informazioni trasmesse in base all'accordo senza il consenso preliminare della parte che fornisce l'informazione, ii) la parte che riceve l'informazione informa preventivamente, per quando possibile, della divulgazione la parte che ha fornito l'informazione, se richiestole si consulta con essa e riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti della stessa, e iii) la parte che riceve l'informazione fa uso di tutte le misure disponibili in base alla legislazione vigente per mantenere la riservatezza dell'informazione in caso di richieste da parte di un terzo o di altre autorità di rivelare l'informazione in questione. L'articolo IX, paragrafo 6 stabilisce che ogni Stato membro della CE interessato dagli atti esecutivi delle autorità di concorrenza giapponesi sia informato di tutte le notifiche ricevute conformemente a tale accordo. Le autorità competenti dello Stato membro in questione vengono altresì informate di tutte le azioni di coordinamento e cooperazione degli atti di esecuzione. Al riguardo va rispettata la richiesta delle autorità di concorrenza giapponesi di non divulgare informazioni riservate. Articolo X - Diritto vigente L'articolo X, paragrafo 1 stabilisce che nessuna delle parti possa essere obbligata a prendere iniziative che siano in contrasto con il proprio diritto vigente o che non le siano consentite dalle proprie risorse e priorità. L'articolo X, paragrafo 2 prevede la possibilità che le autorità di concorrenza delle parti stipulino accordi maggiormente dettagliati necessari all'applicazione del presente accordo. L'articolo X, paragrafo 3 prevede che ognuna della parti possa richiedere od offrire reciprocamente assistenza in base ad altri accordi bilaterali o multilaterali o ad altre intese esistenti. Ai sensi dell'articolo X, paragrafo 4 nessun elemento dell'accordo pregiudica la politica o la posizione giuridica di una delle parti per questioni relative alla giurisdizione. L'articolo X, paragrafo 5 stabilisce che il presente accordo non modifica le posizioni, i diritti o gli obblighi delle parti sulla base di altri accordi internazionali. Articolo XI - Comunicazioni attraverso i canali diplomatici Ai sensi dell'articolo XI le comunicazioni contemplate dal presente accordo possono avvenire direttamente tra le autorità di concorrenza delle parti, ad eccezione delle notificazioni di cui all'articolo I, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo II, nonché delle richieste di cui all'articolo V, paragrafo 1 dell'accordo, per le quali deve essere data conferma immediatamente per iscritto attraverso i canali diplomatici. Articolo XII - Entrata in vigore e recesso L'articolo XII, paragrafo 1 stabilisce che l'accordo entri in vigore il trentesimo giorno successivo al giorno della firma. In tale periodo si procede a rendere pubblico l'accordo, ad informare della sua esistenza gli ambienti commerciali e a mettere in opera i meccanismi necessari per lo scambio delle notifiche. Ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 2 ognuna delle parti può recedere dall'accordo notificando la sua intenzione all'altra parte con un preavviso di sessanta giorni. L'articolo XII, paragrafo 3 prevede che l'accordo sia sottoposto a riesame entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Regime linguistico L'accordo è adottato in lingua danese, finlandese, francese, giapponese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. VI. CONCLUSIONE In conclusione, la Commissione propone che il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo, approvi il testo del progetto di accordo e adotti la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 83 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65 e 66, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, data la dimensione internazionale sempre più marcata dei problemi della concorrenza, occorre rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore; considerando che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza è di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei mercati e degli scambi internazionali; considerando che l'elaborazione dei principi della «comitas gentium» nel diritto internazionale e la loro utilizzazione nell'applicazione del diritto della concorrenza delle Comunità europee e del Giappone sono atti a conferire maggiore efficacia a tale applicazione; considerando che la Commissione ha negoziato, a tal fine, con il governo del Giappone, un accordo relativo all'applicazione del diritto della concorrenza delle Comunità europee e del Giappone; considerando che il ricorso all'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea è obbligatorio a motivo dell'inclusione nel testo dell'accordo delle operazioni di fusione e di acquisizione, le quali sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese [5], che si fonda principalmente sull'articolo 308; [5] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1 (versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13), modificata dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30.6.1997, GU L 180 del 9.7.1997. considerando che è opportuno approvare tale accordo, DECIDONO: Articolo 1 L'accordo tra le Comunità europee e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali è approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il testo dell'accordo redatto in lingua danese, finlandese, francese, giapponese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo per conto della Comunità europea. Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo per conto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Per la Commissione Il Presidente Il Presidente ALLEGATO Accordo tra le Comunità europee e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali La Comunità Europea e la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ("le Comunità europee") da un lato e il Governo del Giappone ("Giappone") dall'altro ("le parti"): Riconoscendo la crescente interdipendenza delle economie mondiali, fra le quali quelle delle parti; Constatando che le parti sono concordi nel ritenere che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza rispettivamente delle Comunità europee e del Giappone sia di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati e degli scambi reciproci; Constatando che la corretta ed efficace applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza sarebbe ulteriormente migliorata attraverso la cooperazione e, in determinati casi, il comune coordinamento nell'applicazione di tali normative; Constatando che è possibile che occasionalmente sorgano delle divergenze tra le parti relativamente all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza; Riconoscendo l'impegno delle parti a riservare un'attenta considerazione ai rispettivi interessi rilevanti nell'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza ("diritto della concorrenza di ciascuna parte"); e Viste la Raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra Stati membri in materia di pratiche commerciali restrittive che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995, e la Raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa all'azione efficace contro i cartelli «a nucleo duro», adottata il 25 marzo 1998, Hanno concordato quanto segue: Articolo I 1. Scopo del presente accordo è di contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte, promuovendo la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di concorrenza delle parti, e di eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le parti in tutte le questioni relative all'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte. 2. Ai fini del presente accordo, s'intende per: (a) "atto anticoncorrenziale": qualsiasi comportamento o operazione passibile di ammende o altre sanzioni a norma del diritto della concorrenza del Giappone o delle Comunità europee. (b) "autorità competente di uno Stato membro": un'autorità, per ciascuno degli Stati membri nominati all'articolo 299, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, che è competente per l'applicazione del diritto della concorrenza. Al momento della firma del presente accordo la Commissione delle Comunità europee notifica al governo del Giappone un elenco di tali autorità. La Commissione notifica al governo del Giappone un elenco aggiornato ogni qualvolta ciò sia necessario. Nessuna informazione ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 6 viene inviata all'autorità competente di uno Stato membro finché tale autorità non è inclusa nell'elenco notificato dalla Commissione al governo del Giappone; (c) "autorità di concorrenza": (i) per le Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee nel quadro delle sue competenze a norma del diritto della concorrenza delle Comunità europee; e (ii) per il Giappone, la "Fair Trade Commission". (d) per "diritto della concorrenza": (i) per le Comunità europee, gli articoli 81, 82 e 85 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, gli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e i regolamenti di applicazione a norma dei suddetti trattati fra i quali la decisione dell'Alta Autorità n. 24/54 nonché tutti i relativi emendamenti; e (ii) per il Giappone, la legge relativa al divieto di monopoli privati e alla difesa della lealtà commerciale (legge n. 54 de 1947) (in appresso "legge contro i monopoli") nonché tutti i relativi regolamenti di applicazione ed emendamenti; (e) per "atto di esecuzione", qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità di concorrenza di una delle parti. Non rientrano in tale definizione tuttavia le ricerche, gli studi o indagini volti ad esaminare la situazione economica generale o le condizioni generali in settori specifici. Ciò non va interpretato in modo da includere tra tali ricerche, studi o indagini quelli su presunte violazioni del diritto della concorrenza. (f) per "il territorio di una parte", "il territorio della parte" e "il territorio dell'altra parte", il territorio del Giappone o il territorio a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio a seconda del contesto. (g) per "le leggi e i regolamenti di una parte", "le leggi e i regolamenti della parte" e "le leggi e i regolamenti dell'altra parte" le leggi e i regolamenti del Giappone o le leggi e i regolamenti delle Comunità europee a seconda del contesto. Articolo II 1. L'autorità di concorrenza di ciascuna parte notifica all'autorità di concorrenza dell'altra parte gli atti di esecuzione che essa ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte. 2. Sono considerati atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte quelli che: (a) siano attinenti agli atti di esecuzione dell'altra parte; (b) siano adottati nei confronti di un cittadino o di cittadini dell'altra parte (nel caso delle Comunità europee un cittadino o cittadini degli Stati membri delle Comunità europee) o di un'impresa o di imprese riconosciute o disciplinate secondo il diritto in vigore nel territorio dell'altra parte; (c) comportino atti anticoncorrenziali, diversi da concentrazioni o acquisizioni, compiuti in una parte rilevante del territorio dell'altra parte; (d) riguardino una concentrazione o un'acquisizione in cui: (i) una o più parti dell'operazione o (ii) un'impresa che controlla una o più parti dell'operazione sia un'impresa riconosciuta o disciplinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell'altra parte; (e) riguardino comportamenti che secondo l'autorità di concorrenza che effettua la notificazione sono stati imposti, favoriti o approvati dall'altra parte; o (f) implicano l'imposizione o l'applicazione di ammende o altre sanzioni da parte di un'autorità di concorrenza che esigano o vietino determinati comportamenti all'interno del territorio dell'altra parte. 3. In presenza di fatti soggetti a notificazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo relativi a concentrazioni o acquisizioni, la notificazione deve essere effettuata non oltre: (a) nel caso delle Comunità europee, (i) la decisione di avviare un procedimento in merito alla concentrazione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio; e (ii) l'adozione di una comunicazione delle obiezioni. (b) nel caso del Giappone, (i) l'emissione di una richiesta di documenti, relazioni o altre informazioni in merito all'operazione proposta, a norma della legge contro i monopoli; e (ii) l'adozione di una raccomandazione o decisione di effettuare un'audizione. 4. In presenza di fatti soggetti a notificazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo diversi da concentrazioni o acquisizioni, la notificazione deve essere effettuata con un congruo anticipo rispetto: (a) nel caso delle Comunità europee, (i) all'emissione di una comunicazione degli addebiti; e (ii) all'adozione di una decisione o di una soluzione concordata. (b) nel caso del Giappone, (i) all'avvio di un procedimento penale; (ii) alla presentazione di un reclamo per ottenere un provvedimento d'urgenza; (iii) all'adozione di una Raccomandazione o di una Decisione di effettuare un'audizione; e (iv) all'emissione di un ordine di pagamento a titolo di penale, quando non è stata adottata alcuna precedente raccomandazione nei confronti del destinatario di tale ordine. 5. Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla parte destinataria di procedere ad una prima valutazione delle conseguenze per i propri interessi rilevanti degli atti di esecuzione. Articolo III 1. Le autorità di concorrenza delle parti si prestano reciprocamente assistenza nei rispettivi atti d'esecuzione, compatibilmente con le leggi e i regolamenti della parte che presta assistenza e con i suoi interessi rilevanti ed entro i limiti delle risorse ragionevolmente disponibili. 2. L'autorità di concorrenza di ciascuna parte, compatibilmente con le proprie leggi e regolamenti e con i propri interessi rilevanti: (a) informa l'autorità di concorrenza dell'altra parte in merito a propri atti di esecuzione che comportino atti anticoncorrenziali che potrebbero danneggiare la concorrenza nel territorio dell'altra parte; (b) fornisce all'autorità di concorrenza dell'altra parte tutte le informazioni rilevanti di cui dispone e di cui viene a conoscenza in merito ad atti anticoncorrenziali che, secondo l'autorità che fornisce le informazioni, riguardano o giustificano atti di esecuzione dell'autorità di concorrenza dell'altra parte; e (c) fornisce all'autorità di concorrenza dell'altra parte, su sua richiesta e conformemente alle disposizioni del presente accordo, le informazioni di cui dispone relative agli atti di esecuzione dell'autorità di concorrenza dell'altra parte. Articolo IV 1. Qualora le autorità di concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate esse possono convenire di coordinare i loro atti di esecuzione. 2. Per stabilire se sia opportuno coordinare determinati atti di esecuzione le autorità di concorrenza delle parti tengono conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: (a) le conseguenze di tale coordinamento sulla loro capacità di conseguire gli obiettivi dei rispettivi atti di esecuzione; (b) le capacità delle autorità di concorrenza delle parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere atti di esecuzione; (c) il grado in cui l'autorità di concorrenza di ciascuna parte può assicurare un intervento efficace nei confronti degli atti anticoncorrenziali in questione; (d) l'opportunità di utilizzare più efficacemente le risorse; (e) la possibilità di ridurre i costi sostenuti dalle persone che sono oggetto degli atti di esecuzione; e (f) i potenziali vantaggi di un intervento coordinato per le parti e per le persone che sono oggetto degli atti di esecuzione. 3. Nell'ambito delle azioni coordinate l'autorità di concorrenza di ciascuna parte adotta gli atti di esecuzione di sua competenza esaminando accuratamente gli obiettivi degli atti che adotta l'altra parte. 4. Qualora le autorità di concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate l'autorità di concorrenza di ciascuna parte, su richiesta dell'autorità di concorrenza dell'altra parte e compatibilmente con gli interessi rilevanti della parte cui viene fatta la richiesta, accerta se le persone che hanno fornito informazioni riservate acconsentono a divulgare tali informazioni all'autorità di concorrenza dell'altra parte. 5. L'autorità di concorrenza di ciascuna parte, mediante apposita notificazione all'autorità di concorrenza dell'altra parte, può in qualsiasi momento limitare o porre termine al coordinamento degli atti di esecuzione e perseguire i propri atti di esecuzione autonomamente. Articolo V 1. Quando ritenga che gli atti anticoncorrenziali compiuti nel territorio dell'altra parte ledano i propri interessi rilevanti l'autorità di concorrenza di una parte, tenendo conto dell'importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l'altra parte sia in grado di porre in essere atti di esecuzione più efficaci, può richiedere che le autorità di concorrenza dell'altra parte adottino atti di esecuzione adeguati. 2. La parte che presenta la richiesta indica con la massima precisione la natura degli atti anticoncorrenziali e i loro effetti sui propri interessi rilevanti e propone altresì di fornire ogni possibile informazione e cooperazione. 3. La parte destinataria della richiesta dopo attenta valutazione decide sull'opportunità di nuovi atti di esecuzione oppure sul rafforzamento di quelli già adottati nei confronti degli atti anticoncorrenziali descritti nella richiesta. L'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità di concorrenza dell'altra parte della propria decisione. Nel caso di nuovi atti di esecuzione, l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa l'autorità di concorrenza richiedente del loro esito e, per quanto possibile, dei principali sviluppi intermedi. 4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere, in via discrezionale se adottare o no atti di esecuzione nei riguardi degli atti anticoncorrenziali indicati nella richiesta né ostano a che l'autorità di concorrenza della parte richiedente ritiri la sua richiesta. Articolo VI 1. L'autorità di concorrenza di ciascuna parte riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra parte in tutte le fasi degli atti di esecuzione, incluse le decisioni sull'opportunità di avviare atti di esecuzione, sul campo di applicazione degli stessi e sulla natura delle sanzioni o dei rimedi necessari. 2. Qualora una parte informi l'altra che determinati atti di esecuzione adottati da quest'ultima possono ledere i suoi interessi rilevanti, la parte ricevente la comunicazione si adopera per informare senza indugio l'altra parte dei principali sviluppi dei suoi atti di esecuzione. 3. Qualora una parte ritenga che gli atti di esecuzione di una parte possano ledere gli interessi rilevanti dell'altra, le parti, al fine di un'equa composizione degli interessi in conflitto, prendono in considerazione i seguenti elementi: (a) l'importanza relativa, per gli atti anticoncorrenziali implicati, dei comportamenti o delle operazioni posti in essere nel territorio di una parte rispetto ai comportamenti o operazioni posti in essere nel territorio dell'altra parte; (b) le conseguenze relative degli atti anticoncorrenziali per i rispettivi interessi rilevanti delle parti; (c) la presenza o l'assenza negli autori di atti anticoncorrenziali della volontà di influire sugli interessi di consumatori, fornitori o concorrenti nel territorio della parte che adotta gli atti di esecuzione; (d) il grado in cui gli atti anticoncorrenziali diminuiscono sostanzialmente la concorrenza nel mercato rispettivamente del Giappone e delle Comunità europee; (e) il grado di conflitto o di compatibilità tra gli atti di esecuzione adottati da una parte e le leggi e regolamenti dell'altra parte o le politiche o interessi rilevanti di questa altra parte; (f) la possibilità che soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, possano trovarsi di fronte a requisiti contraddittori imposti dalle parti; (g) il luogo in cui sono situati gli attivi rilevanti e le parti dell'operazione; (h) il grado in cui sanzioni o altri rimedi possono essere imposti con atti di esecuzione della parte contro atti anticoncorrenziali; e (i) la misura in cui possono essere influenzati atti di esecuzione adottati dall'altra parte nei riguardi degli stessi soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, Articolo VII 1. Secondo la necessità le parti possono effettuare consultazioni attraverso i canali diplomatici su qualsiasi questione inerente al presente accordo. 2. Le richieste di consultazioni a norma del presente articolo sono trasmesse attraverso i canali diplomatici. Articolo VIII 1. Le autorità di concorrenza delle parti si consultano reciprocamente, su richiesta di un'autorità di concorrenza, su qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente accordo. 2. Le autorità di concorrenza delle parti si riuniscono almeno una volta all'anno al fine di: (a) scambiare informazioni sui rispettivi atti di esecuzione e sulle priorità relativamente al diritto della concorrenza di ciascuna parte; (b) scambiare informazioni sui settori economici di interesse comune; (c) discutere eventuali mutamenti di politica che intendono introdurre; e (d) discutere altri temi di interesse reciproco connessi all'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte. Articolo IX 1. Indipendentemente da eventuali altre disposizioni del presente accordo, le parti non sono tenute a fornirsi informazioni la cui divulgazione sia vietata dalle leggi e regolamenti della parte in possesso dell'informazione o sia incompatibile con gli interessi rilevanti della stessa. 2. (a) Le informazioni comunicate da una parte all'altra a norma del presente accordo che non sono di pubblico dominio vengono utilizzate dalla parte che le riceve unicamente ai fini indicati all'articolo I, paragrafo 1 del presente accordo. (b) Qualora una parte comunichi informazioni in via confidenziale a norma del presente accordo la parte che le riceve, compatibilmente con le leggi e i regolamenti, ne tutela la riservatezza. 3. Una parte può chiedere che le informazioni fornite a norma del presente accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'altra parte non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare della prima. 4. Una parte può limitare le informazioni che trasmette all'altra se quest'ultima non è in grado di fornire le garanzie richieste relativamente alla riservatezza, al rispetto delle condizioni specificate o alle limitazioni degli scopi d'utilizzo dell'informazione. 5. Il presente articolo non osta a che la parte che riceve informazioni che non sono di pubblico dominio le utilizzi o divulghi a condizione che: (a) la parte che fornisce l'informazione abbia espresso il suo consenso preliminare a tale utilizzo o divulgazione, o (b) la parte che riceve l'informazione sia obbligata a divulgarla in ottemperanza alle proprie leggi o regolamenti. In tal caso la parte che riceve l'informazione: (i) non intraprende alcuna azione che possa portare ad un obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo o di altre autorità informazioni trasmessele in via confidenziale a norma del presente accordo senza il consenso preliminare della parte che fornisce l'informazione; (ii) informa preventivamente, per quanto possibile, di tale utilizzo o divulgazione la parte che ha fornito l'informazione, se richiestole si consulta con essa e riserva infine un'attenta considerazione agli interessi rilevanti della stessa; e (iii) se non convenuto diversamente dalla parte che ha fornito l'informazione, fa uso di tutte le misure disponibili in base alle leggi e regolamenti vigenti per mantenere la riservatezza dell'informazione in caso di richieste da parte di un terzo o di altre autorità di rivelare l'informazione in questione. 6. L'autorità di concorrenza delle Comunità europee, (a) previa notificazione all'autorità di concorrenza giapponese, informa le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti circa le notifiche inviate dall'autorità di concorrenza giapponese; (b) previa consultazione con l'autorità di concorrenza giapponese, informa le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri su qualsiasi forma di cooperazione e coordinamento degli atti di esecuzione; e (c) si impegna a garantire che le informazioni non di dominio pubblico comunicate alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri ai sensi del lettere (a) e (b), vengano utilizzate unicamente ai fini indicati all'articolo I, paragrafo 1 del presente accordo e non vengano divulgate. Articolo X 1. Le parti applicano il presente accordo conformemente alle leggi e regolamenti vigenti in Giappone e nelle Comunità europee rispettivamente e compatibilmente con le risorse a disposizione delle rispettive autorità di concorrenza. 2. Le autorità di concorrenza delle parti possono stipulare accordi maggiormente dettagliati necessari per l'applicazione del presente accordo. 3. Nessun elemento del presente accordo può impedire alle parti di richiedere od offrire reciprocamente assistenza in base ad altri accordi bilaterali o multilaterali o ad altre intese esistenti tra le parti. 4. Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da pregiudicare la politica o la posizione giuridica di una delle parti per questioni relative alla giurisdizione. 5. Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da modificare i diritti e gli obblighi delle parti sulla base di accordi internazionali o della legislazione del Comunità europee o del Giappone. Articolo XI Salvo altre disposizioni del presente accordo le comunicazioni contemplate dal presente accordo possono avvenire direttamente tra le autorità di concorrenza delle parti. Le notificazioni di cui all'articolo I, paragrafo 2, lettera (b) e all'articolo II, nonché le richieste di cui all'articolo V, paragrafo 1 del presente accordo devono essere confermate immediatamente per iscritto attraverso i canali diplomatici. La conferma deve essere fornita il più rapidamente possibile dopo la trasmissione della comunicazione all'autorità di concorrenza dell'altra parte. Articolo XII 1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della firma. 2. Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all'altra per iscritto attraverso i canali diplomatici di voler recedere dall'accordo. 3. Le parti riesaminano l'applicazione del presente accordo entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. IN FEDE DI CHE, i sottoscrittori plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO a..............., in duplice copia, addì .............................., nelle lingue danese, finlandese, francese, giapponese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. In caso di divergenza tra i testi prevalgono quelli in lingua inglese e giapponese. Per la Comunità europea: Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Per il governo del Giappone: VERBALI CONCORDATI I sottoscrittori desiderano mettere a verbale la seguente intesa che è stata raggiunta nel corso delle negoziazioni per la stipula dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali ("l'accordo") oggi sottoscritto: Entrambe le parti confermano l'intesa che: (1) il governo del Giappone non è tenuto a comunicare alle Comunità europee, a norma dell'accordo, "segreti commerciali di imprenditori" rientranti nelle disposizioni dell'articolo 39 della legge relativa al divieto di monopoli privati e alla difesa della lealtà commerciale (legge n. 54 de 1947), ad eccezione di quelli comunicati con il consenso degli imprenditori in questione e conformemente al paragrafo 4 dell'articolo IV dell'accordo; e (2) le Comunità europee non sono tenute a comunicare al governo del Giappone, a norma dell'accordo, informazioni riservate rientranti nelle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 17 ad eccezione delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 4 dell'articolo IV dell'accordo. Per la Comunità europea: Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Per il governo del Giappone: