Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2002/0229 def. - COD 1992/0449 */
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 1992/0449 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 1. Precedenti La Commissione ha inviato la suddetta proposta di direttiva basata sull'articolo 118A del Trattato (nuovo articolo 137) al Parlamento europeo e al Consiglio l'8 febbraio 1993 (COM(1992) 560 definitivo - 1992/0449 (COD)). Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 30 giugno 1993. Il Comitato delle Regioni, in una lettera in data 13 gennaio 2000, ha comunicato che non esprimerà un parere. Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura il 20 aprile 1994. La Commissione ha accolto 31 emendamenti presentati dal Parlamento, 4 dei quali parzialmente. La Commissione ha presentato una proposta modificata l'8 luglio 1994. Il Consiglio ha adottato una posizione comune approvata all'unanimità il 29 ottobre 2001. La Commissione ha approvato la posizione comune. Il Parlamento europeo, in seconda lettura, ha adottato 19 emendamenti alla posizione comune del Consiglio il 13 marzo 2002. Col presente parere la Commissione prende posizione in merito agli emendamenti del Parlamento europeo, a norma di quanto disposto all'articolo 251 (2)(c) del Trattato CE. 2. Obiettivo della proposta della Commissione La proposta originale era basata sull'articolo 118A del Trattato (nuovo articolo 137) sotto forma di direttiva particolare nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 16(1) della direttiva-quadro 89/391/CEE. Il suo obiettivo è la protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza connessi all'esposizione agli agenti fisici. La proposta riguarda quattro agenti fisici: rumore (rischi per l'udito), vibrazioni (rischi per la mano, il braccio e il corpo intero), campi elettromagnetici e radiazioni ottiche (rischi per la salute derivanti da correnti indotte nel corpo, da ustioni e scosse elettriche e dall'assorbimento di energia termica). La strategia generale adottata dal Consiglio è stata quella di concentrarsi su un elemento alla volta, iniziando dalle vibrazioni. Tutte le delegazioni e la Commissione hanno accettato quest'impostazione per trattare la proposta gradualmente, il che non esclude le altre parti della proposta della Commissione, che rimangono all'esame del Consiglio per discussioni future. Una dichiarazione che figura nel verbale del Consiglio conferma che la proposta resta all'esame del Consiglio e ribadisce l'impegno di quest'ultimo per trattare gli altri agenti fisici in una fase successiva. La presente proposta relativa al rumore costituisce la seconda fase della strategia adottata dal Consiglio e il suo obiettivo è quello di allineare la direttiva 86/188/CEE con i principi generali di prevenzione che figurano nella direttiva 89/391/CEE. 3. Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento 3.1. Sintesi della posizione della Commissione La Commissione accoglie undici emendamenti per intero (1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18 e 22) e due emendamenti parzialmente (15 e 16). La Commissione non può accogliere sei degli emendamenti (3, 13, 20, 21, 23 e 25) adottati dal Parlamento. 3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura 3.2.1. Emendamenti accolti 3.2.1.1. Emendamento 1 ("priorità alle misure di protezione collettive") (considerando 10) L'emendamento chiarisce l'impostazione basata sulla prevenzione. 3.2.1.2. Emendamento 2 ("riferimento alle norme ISO") (considerando 11 a (nuovo)) L'emendamento illustra le disposizioni relative alla misurazione. 3.2.1.3. Emendamento 6 ("riduzione del livello massimo di pressione del livello d'azione dell'esposizione massima") (articolo 3, paragrafo 1, punto (b)) L'emendamento allinea il livello di pressione massima al livello d'azione per l'esposizione massima, alla proposta originale della Commissione lasciando un margine fra il livello superiore d'azione e il limite dell'esposizione. 3.2.1.4. Emendamento 7 ("riferimento all'esposizione reale") (articolo 3, paragrafo 2) L'emendamento chiarisce e migliora la formulazione del testo indicando chiaramente che l'esposizione reale del lavoratore è determinante per applicare i valori di esposizione limite. 3.2.1.5. Emendamento 10 ("la valutazione del rischio deve tener conto dei dispositivi di protezione auricolare") (articolo 4, paragrafo 6, punto (j) (nuovo)) L'emendamento migliora il testo sottolineando un elemento importante. 3.2.1.6. Emendamento 11 ("eliminazione della fine della frase") (articolo 5, paragrafo 3) L'emendamento migliora il testo eliminando una parte superflua. 3.2.1.7. Emendamento 12 ("è pari o superiore al valore dell'azione") (articolo 6, paragrafo 1, punto (b)) L'emendamento rende obbligatorio l'uso della protezione auricolare non appena si raggiunga precisamente il limite massimo di esposizione. 3.2.1.8. Emendamento 14 (articolo 7, paragrafo 1) L'emendamento è di natura linguistica. 3.2.1.9. Emendamento 17 ("specifica le questioni per le quali devono essere consultati i lavoratori") (articolo 9) L'emendamento aggiunge utili precisazioni al testo. 3.2.1.10. Emendamento 18 ("diritto a un test audiometrico semplificato") (articolo 10, paragrafo 2) L'emendamento conferisce ai lavoratori esposti a livelli di rumore superiori al limite inferiore il diritto ad essere sottoposti a un test audiometrico semplificato, rafforzando in tal modo gli aspetti di prevenzione della direttiva mediante la possibilità di un'individuazione precoce di un deficit uditivo. 3.2.1.11. Emendamento 22 ("valutazione globale nella relazione della Commissione") (articolo 15, secondo paragrafo) L'emendamento dispone che la relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva sia basata anche sulle nuove conoscenze e le nuove ricerche e comprenda i risultati di una valutazione globale dell'attuazione. 3.2.2. Emendamenti accolti parzialmente 3.2.2.1. Emendamento 15 ("specifica le informazioni e la formazione sui dispositivi di protezione auricolare") (articolo 8 (e)) L'emendamento chiarisce l'obbligo per i datori di lavoro, ma dev'essere generalizzato e riferito a un nuovo paragrafo 2 dell'articolo 8, come segue: "2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori che potrebbero servirsene ricevano adeguate informazioni e formazione sull'uso dei vari dispositivi di protezione auricolare disponibili nell'impresa." 3.2.2.2. Emendamento 16 ("riferimenti ad altri articoli") (articolo 8 (g)) La Commissione accetta la parte che si riferisce all'articolo 10 della direttiva ma respinge il riferimento all'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE poiché risulta superfluo. 3.2.3. Emendamenti respinti 3.2.3.1. Emendamento 3 ("l'Agenzia di Bilbao deve favorire lo scambio di buone prassi") (considerando 12 a (nuovo)) Sebbene d'accordo con l'idea di base, la Commissione respinge l'emendamento. Un impegno di natura politica non dovrebbe essere espresso come considerando, poiché è contrario all'"Accordo interistituzionale per le linee guida della Commissione relative alla qualità redazionale della legislazione comunitaria" a norma del quale i considerando "non contengono enunciati di carattere normativo o dichiarazioni di natura politica". 3.2.3.2. Emendamento 13 ("obbligo di indossare i dispositivi di protezione auricolare") (articolo 6, paragrafo 2). La Commissione respinge quest'emendamento poiché il contenuto è implicito nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6. 3.2.3.3. Emendamento 20 ("riferimento al paragrafo (1a)") (articolo 11, paragrafo 2) La Commissione ha accettato quest'emendamento che sarebbe stato un adeguamento tecnico risultante dall'emendamento 19, ma dal momento che l'emendamento 19 non è stato accolto, l'emendamento 20 è superfluo. 3.2.3.4. Emendamento 21 ("parere delle autorità sanitarie responsabili") (articolo 11, paragrafo 2) La Commissione ritiene che il modo in cui gli Stati membri ottengono un parere scientifico o medico per la concessione di deroghe rientri nell'ambito della sussidiarietà. 3.2.3.5. Emendamento 23 ("esenzione per i settori della musica e del tempo libero") (articolo 1, paragrafo 2, trattino 1 a (nuovo)) Non vi sono motivi scientifici che giustificano l'esclusione, anche temporanea, dei settori della musica e del tempo libero dal campo di riferimento della direttiva. Inoltre, esistono sul mercato apparecchi di protezione auricolare concepiti in modo specifico e adattati a questi ambienti di lavoro che non impediscono la comprensione della parola o la percezione della musica. 3.2.3.6. Emendamento 25 ("mantenimento in vigore dalla direttiva 86/188/CEE per i settori della musica e del tempo libero") (articolo 14) Poiché l'emendamento costituisce un adattamento tecnico risultante dall'esclusione dei settori della musica e del tempo libero dall'emendamento 23, la Commissione lo respinge per i medesimi motivi. Peraltro mantenere in vigore la direttiva 86/188/CEE per i settori della musica e del tempo libero potrebbe comportare problemi di natura giuridica. 3.3. Proposta modificata A norma dell'articolo 250(2) del Trattato CE, la Commissione modifica conseguentemente la propria proposta.